Raccomandata
Incarto n. 30.2010.23 cs
Lugano 28 gennaio 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 ottobre 2010 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 2 settembre 2010 emanata da
parte chiamata in causa:
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS PI 1
ritenuto, in fatto
A. PI 1, nata nel 1987, il 26 novembre 2009 ha compilato il questionario per l’affiliazione degli indipendenti, indicando di aver iniziato il 1° novembre 2009 l’attività di parrucchiera presso il salone __________ di __________ (doc. 11).
B. Dopo aver esperito alcuni accertamenti (richiamo contratto di affitto del locale dove svolge l’attività, richiamo delle ricevute emesse ai clienti e della fatture per l’acquisto di materiale e di prodotti necessari per svolgere l’attività; cfr. doc. 10 e 11), con decisione del 5 febbraio 2010 la Cassa CO 1 ha stabilito che PI 1 va considerata dipendente della RI 1 di __________ (doc. 8 e 9).
C. In data 23 agosto 2010 la RI 1 di __________ ha presentato opposizione, contestando di poter essere considerata la datrice di lavoro di PI 1.
D. Con decisione su opposizione del 2 settembre 2010 l’amministrazione, dopo aver ritenuto l’opposizione tardiva, è comunque entrata nel merito delle censure sollevate dalla società, confermando l’affiliazione di PI 1 quale dipendente della RI 1 (doc. 1).
E. Contro la predetta decisione, la RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, è tempestivamente insorta al TCA, sostenendo di non poter essere considerata datrice di lavoro di PI 1 (doc. I).
Dopo aver ribadito la tempestività dell’opposizione, la ricorrente fa valere di aver inoltrato alla Cassa di compensazione, in data 6 maggio 2009, una domanda tendente ad ottenere informazioni circa un progetto di sublocazione avente per oggetto una postazione presso un Salone per parrucchiere, e meglio per sapere se la persona che sottoscrive un simile contratto può essere considerata quale persona esercitante un’attività lucrativa indipendente. L’insorgente afferma di aver ottenuto, il 18 maggio 2009, una risposta positiva dall’amministrazione e sostiene di dover essere protetta nella sua buona fede.
A questo proposito per la ricorrente la giurisprudenza citata nella decisione impugnata secondo la quale chi lavora come sublocatario di una poltrona per clienti di un salone di parrucchiere è ritenuto salariato del titolare dell’esercizio, dovrebbe essere stata emanata in un periodo successivo allo scritto del 18 maggio 2009 della Cassa di compensazione tramite il quale veniva affermato il contrario.
Secondo l’insorgente il modo di agire dell’amministrazione è contraddittorio, poiché il citato scritto, che dovrebbe valere quale decisione formale, non può essere modificato senza una spiegazione plausibile.
La ricorrente fa poi valere che PI 1 non può in ogni caso essere considerata dipendente. L’interessata non ha mai percepito un salario, ha lavorato a titolo indipendente, ha sempre incassato direttamente le sue prestazioni, paga una pigione, si assume le spese generali, incassa direttamente per le prestazioni effettuate ed ha facoltà di assumere personale. In quanto sub conduttrice l’interessata dispone dei locali e delle attrezzature quale titolare del proprio salone, gestisce indipendentemente il proprio lavoro e si determina sui tempi e i modi del suo operato.
La società rileva infine che PI 1 ha nel frattempo cessato la sua attività di parrucchiera, che non fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, non è economicamente dipendente dal datore di lavoro e non è mai stata integrata nell’azienda di quest’ultimo.
F. Con risposta del 22 ottobre 2010 l’amministrazione ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
G. Il 29 ottobre 2010 il Giudice delegato del TCA ha chiamato in causa PI 1 ed ha fissato un termine scadente il 17 dicembre 2010 per determinarsi in merito (doc. V).
H. L’11 novembre 2010 l’insorgente, dopo aver chiesto ed ottenuto una proroga, ha prodotto ulteriori osservazioni (doc. VI-VIII).
La ricorrente rileva che PI 1 ha incassato personalmente le sue prestazioni, da cui è dedotto un importo del 30% per le spese accessorie e altre spese connesse al consumo di elettricità, acqua, riscaldamento, ecc., ha pagato una pigione di fr. 1'000 al mese che comprendeva la copertura delle spese fisse, l’utilizzo della struttura e dei macchinari del salone. La circostanza che l’interessata non ha assunto personale è una scelta di PI 1 che non può essere un motivo per qualificarla quale dipendente, visto che il contratto di subaffitto prevede questa possibilità.
L’insorgente prende inoltre posizione sulla documentazione prodotta dalla cassa e meglio sul verbale dell’ispettrice __________ che ha sentito altre parrucchiere che lavoravano nello stesso salone, rilevando che in sostanza emerge come il pagamento veniva effettuato dal cliente alla parrucchiera che ha eseguito il lavoro e non veniva percepito dal locatore. Le parrucchiere hanno inoltre concluso un contratto assicurativo a titolo personale contro la perdita di guadagno a causa di malattia ed infortunio. Esse disponevano delle attrezzature necessarie per il loro lavoro (propria postazione, proprio phon, proprie spazzole, propri prodotti, ecc.) e gestivano personalmente ed indipendentemente il proprio lavoro. PI 1 non ha mai ricevuto alcuno stipendio ed ha dovuto provvedere al pagamento dei costi fissi legati alla sua attività, indipendentemente dal suo giro d’affari. Il guadagno dipendeva unicamente dal risultato del proprio lavoro e si è assunta interamente i rischi imprenditoriali e le spese generali. Infine la ricorrente ribadisce che la Cassa aveva inizialmente ritenuto l’attività di sub-locatrice di una postazione di parrucchiera come un’attività indipendente.
I. Il 10 gennaio 2011 PI 1, dopo aver chiesto, ed ottenuto, una proroga, ha prodotto le sue osservazioni, chiedendo che la ricorrente sia condannata a pagare gli oneri sociali per i 4 mesi (novembre 2009 – febbraio 2010) durante i quali ha lavorato nel salone __________ (doc. XI).
L. Il 19 gennaio 2011 la ricorrente si è determinata in merito (doc. XIV).
in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (sentenza H 180/06 del 21 dicembre 2007; sentenza I 707/00 del 21 luglio 2003).
2. Con la decisione su opposizione e nella risposta di causa, l’amministrazione sostiene innanzitutto che l’opposizione inoltrata dalla ricorrente è tardiva poiché inoltrata diversi mesi dopo la notifica della decisione formale.
In concreto dagli atti emerge che il 5 febbraio 2010 la Cassa CO 1 ha emesso due decisioni formali tramite le quali ha respinto la richiesta di affiliazione come indipendente di PI 1. Una decisione è stata trasmessa a quest’ultima, mentre la seconda decisione porta l’indirizzo della RI 1 (doc. 7 e 8).
Il 14 maggio 2010 la società ha scritto all’amministrazione, con riferimento ad una lettera della Cassa dell’11 maggio 2010, indicando che “le vostre decisioni in merito all’affiliazione della signora PI 1 di data 5 febbraio 2010 non sono state notificate alla ditta RI 1. La medesima non ha dunque avuto la possibilità di impugnarle” ed ha, succintamente, contestato la qualifica di dipendente dell’attività svolta da PI 1 (doc. 6).
Il 21 giugno 2010 l’amministrazione ha scritto alla ricorrente allegando la decisione del 5 febbraio 2010 ed affermando che, essendo stata trasmessa all’indirizzo corretto, “riteniamo che la stessa sia stata recapitata correttamente, poiché la Posta, ad oggi non ci ha ritornato alcuna corrispondenza” (doc. 5).
Il 29 luglio 2010 l’amministrazione ha diffidato la società informandola che in assenza di una presa di posizione entro 10 giorni sulla richiesta dell’11 maggio 2010 avrebbe proceduto con una ripresa d’ufficio (doc. 4).
Il 12 agosto 2010 la ricorrente ha informato la Cassa di aver ricevuto la decisione del 5 febbraio 2010 solo con lo scritto del 22 giugno 2010 (doc. 3) ed il 23 agosto 2010 ha inoltrato opposizione (doc. 2).
3. Per l’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.
A norma dell’art. 38 LPGA:
" 1 Se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
2 Se non deve essere notificato alle parti, esso inizia a decorrere il giorno dopo l’evento che lo ha provocato.
2bis Una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un’altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.
3 Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.
4 I termini stabiliti dalla legge o dall’autorità in giorni o in mesi non decorrono:
a. dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
b. dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
c. dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso”
4. Secondo costante giurisprudenza (da ultimo: STF 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010, consid. 5.9; STF H 60/06 del 3 maggio 2007, consid. 3), l'onere della prova circa l'atto e il momento della notifica di una decisione amministrativa incombe, di principio, all'autorità che intende trarne conseguenze giuridiche e la circostanza deve perlomeno essere stabilita con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 124 V 400 consid. 2b pag. 402; 121 V 5 consid. 3b pag. 6). L'autorità sopporta pertanto le conseguenze dell'assenza di prova nel senso che se la notifica o la sua data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, ci si baserà sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio (DTF 129 I 8 consid. 2.2 pag. 10; 124 V 400 consid. 2a pag. 402 con riferimenti).
La spedizione con la posta normale non consente in genere di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta (DTF 101 Ia 7 consid. 1 pag. 8). Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'insieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve dei richiami (cfr. DTF 105 III 43 consid. 3 pag. 46).
La prova della notifica di un atto, che deve essere determinata almeno con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 124 V 400 consid. 2b pag. 402; 121 V 5 consid. 3 pag. 6), può tuttavia risultare dall'insieme delle circostanze o da altri indizi (DTF 105 III 43 consid. 3 pag. 46; DLA 2000 no. 25 pag. 121).
Nella predetta sentenza 9C_1042/2009, del 7 settembre 2010, al consid. 5.8 l'Alta Corte ha pure rammentato che dal momento che la corretta notifica dell'atto non è avvenuta o comunque non ha potuto essere dimostrata, esso non poteva esplicare effetti giuridici negativi nei confronti del ricorrente (cfr. DTF 124 V 47, 120 Ia 1 consid. 4b pag. 8; 100 Ib 75; sentenze 2D_136/2007 del 19 giugno 2008 consid. 3.2, 2P.304/2005 del 14 marzo 2006, in RDAT 2007-I pag. 342, e 2P.83/2002 del 24 giugno 2003 consid. 2.3).
5. Come visto l’onere della prova dell’invio spetta all’autorità che intende trarne una conseguenza giuridica.
Nel caso di specie l’amministrazione non ha comprovato di aver notificato alla ricorrente la decisione formale del 5 febbraio 2010 prima del 21 giugno 2010, quando l’ha allegata allo scritto trasmesso il medesimo giorno all’insorgente (doc. 5).
Ne segue che occorre basarsi sulle dichiarazioni della ricorrente, la quale ha affermato di aver ricevuto la decisione contestata solo in data 22 giugno 2010.
L’opposizione del 23 agosto 2010, trasmessa entro il termine di 30 giorni, sospeso dalle ferie giudiziarie, è pertanto tempestiva.
Va del resto evidenziato che l’insorgente già il 14 maggio 2010, appena venuta a conoscenza dell’esistenza della decisione 5 febbraio 2010 (doc. 6), ha immediatamente contestato l’affiliazione come dipendente di PI 1 pur non conoscendo il contenuto esatto del provvedimento amministrativo.
Certo, il 10 gennaio 2011 PI 1 ha prodotto uno scritto del 22 febbraio 2010, indirizzato alla RI 1, intitolato “concerne disdetta contratto di lavoro” e firmato oltre che dall’assicurata anche da __________, direttore della società, con diritto di firma individuale, in cui si dice che la decisione di interrompere il “contratto di lavoro” è stata “presa in quanto l’ufficio Cassa CO 1 non accetta il tipo di contratto stipulato come lavoratrice indipendente” (doc. XI/2). Per cui ci si potrebbe chiedere se la società non è venuta a conoscenza della decisione contestata già nel corso del mese di febbraio 2010.
Va tuttavia rilevato che nel citato scritto non si fa riferimento ad alcuna decisione notificata a RI 1, ma solo al fatto che l’amministrazione non accetta lo statuto di indipendente di RI 1. Per cui questo scritto non è sufficiente per ritenere che la società nel frattempo aveva ricevuto la decisione del 5 febbraio 2010.
La questione non merita comunque ulteriore approfondimento poiché, come si vedrà meglio in seguito, il ricorso, manifestamente infondato, va respinto e la decisone impugnata confermata.
Va infine abbondanzialmente segnalato all’amministrazione che se riteneva l’opposizione tardiva, avrebbe dovuto dichiararla irricevibile e non respingerla, pur potendo, in via abbondanziale, esaminare le censure della ricorrente.
Visto quanto sopra il TCA entra nel merito del ricorso.
Nel merito
6. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1 cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.
I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).
Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).
Per l'art. 10 LPGA è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge.
L'art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2).
Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale) ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005).
In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).
7. Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.
Questi princìpi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (sentenza H 279/00 del 16 dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18 settembre 2000).
8. Secondo la giurisprudenza del TFA ([dal 1° gennaio 2007: TF] ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di una attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).
Si è in presenza di un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).
9. Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.
Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).
Per questi motivi, un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
10. Nella più recente giurisprudenza il TF ha avuto modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente, è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e come il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare un’attività lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3).
Per quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).
Infine vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro (DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente, in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).
11. Nel caso di specie, alla luce della documentazione agli atti e della sopra citata giurisprudenza, la decisione della Cassa di compensazione di ritenere la società ricorrente quale datrice di lavoro di PI 1 va tutelata poiché gli elementi a favore di un'attività salariata sono nettamente predominanti rispetto a quelli che potrebbero far propendere per un'attività indipendente.
Dalle tavole processuali, ed in particolare dal contratto chiamato di “sub-affitto” (doc. 9), emerge infatti chiaramente il rapporto di subordinazione di PI 1 nei confronti della RI 1.
L’art. 5 del contratto prevede in particolare che in collaborazione con l’azienda partner il gerente (ossia RI 1) indica 4 corsi di formazione professionale all’anno.
Secondo il medesimo disposto il sub-conduttore (ossia, in concreto: PI 1) s’impegna a vendere ed utilizzare esclusivamente i prodotti fornitigli dal gerente, il quale gli riconosce una "retrocessione del 10% sui prodotti di vendita alla fine di ogni mese".
Per l’art. 6 della convenzione il sub-conduttore, che prende atto che nello stesso locale vi saranno altre 4 postazioni da parrucchiere “s’impegna a collaborare con gli altri quattro parrucchieri e in sinergia con altre attività all’interno del salone nell’interesse reciproco e nell’interesse dello sviluppo dell’intera attività svolta all’interno del locale presso lo stabile __________ a __________”.
Il contratto inoltre prevede un “espresso divieto del sub-conduttore di mettere in atto azioni di concorrenza nei confronti e nell’interesse dello sviluppo dell’intera attività svolta all’interno del locale presso lo stabile __________ a __________”.
Sempre nell’articolo 6 viene indicato al sub conduttore il comportamento che deve tenere (positivo, imprenditoriale e collaborativo), viene imposto al medesimo cura e pulizia del proprio corpo “che saranno impeccabili”, e figura che “l’abbigliamento di lavoro è uniforma (maglietta nera con logo fornita dal gerente) e pantaloni di colori bianco e nero o viceversa” (sottolineatura del redattore).
In altre parole, in contrasto con la definizione stessa di attività indipendente, RI 1 descrive nel dettaglio le imposizioni cui PI 1 deve sottostare per poter lavorare nel salone per parrucchiere, prescrivendo, ad una persona ritenuta indipendente, l’obbligo di curare e pulire il proprio corpo, così da risultare impeccabile, e l’obbligo di portare un’uniforme di lavoro, fornita dalla stessa ricorrente.
Già solo questi elementi sono totalmente contrari a qualsiasi definizione di indipendenza e libertà di gestione della propria attività lavorativa.
Ma vi è di più.
A PI 1 è stato imposto di fare la pulizia generale in “collaborazione tra i sub-conduttori giornalmente” ed “alla sera si lascerà il salone pulito e ordinato in maniera impeccabile”.
Essa inoltre era pure obbligata a comunicare “al gerente almeno 4 mesi prima il turno del periodo delle sue vacanze mentre i turni del giorno di riposo settimanale saranno stabiliti o modificati in collaborazione con gli altri parrucchieri con avviso di almeno 1 settimana. E’ fatto espresso che il salone deve sempre essere aperto nei e negli orari stabiliti dal gerente.” Inoltre l’interessata doveva “garantire l’apertura e la chiusura del negozio negli orari stabiliti con il gerente in caso di mancato ossequio per qualsiasi motivo il sub conduttore mette a disposizione un rimpiazzo per le ore o giorni mancanti a sue spese, con approvazione del gerente.”
L’assicurata doveva pertanto sottostare alle direttive ed agli orari di lavoro imposti dalla ricorrente, la quale doveva addirittura essere informata con largo anticipo circa le vacanze che PI 1 intendeva prendere. La ricorrente aveva poi la facoltà di approvare o meno un eventuale suo sostituto.
L’obbligo di sottostare a direttive per quanto concerne le vacanze o gli orari di lavoro è in chiaro contrasto con la definizione di lavoro indipendente. Infatti, di massima, un indipendente può organizzarsi come meglio crede, decidendo liberamente gli orari, i periodi di vacanze e, pur con certi limiti, anche le persone che lo sostituiscono, senza dover rendere conto a nessuno.
Anche l’art. 7 (promozione e marketing) contiene numerosissimi elementi di dipendenza.
Infatti il sub-conduttore è tenuto ad utilizzare esclusivamente l’insegna ed il marchio del gerente, il listino prezzi dei servizi e delle vendite “sono gestiti unicamente dal gerente e sono uniformati” e verranno “discussi con i sub-conduttori per le eventuali promozioni che si terranno durante l’anno”.
Addirittura “il marketing, le promozioni e le uscite pubblicitarie vengono controllate dal gerente, il sub-conduttore parteciperà nella misura del 15% sui conti di stampa pubblicitari di flyers e cartellonistica e il 50% del costo di stampa dei biglietti di visita personali e bonus card” (sottolineatura del redattore).
PI 1 era pertanto tenuta a partecipare a costi di marketing e veniva controllata anche per le promozioni e la pubblicità che intendeva fare. Non vi è alcun dubbio che nell’ambito di un’attività indipendente questo tipo di costrizioni non possono essere previste.
Nel contratto figura inoltre che il o la responsabile messo/a a disposizione “dal gerente si occuperà dei contatti con la clientela per gli appuntamenti e distribuzione del lavoro dei parrucchieri”. Per cui anche la clientela e la sua ripartizione sfuggiva al controllo di PI 1.
La convenzione prevede pure che “il sub-conduttore riceverà gli incassi delle proprie prestazioni giornalmente dal responsabile che ridistribuirà l’incasso di sua spettanza, dedotta la percentuale del 30% (IVA esclusa) dovuta al gerente.”
Per cui c’era perfino un controllo preventivo degli incassi di PI 1, la quale, sempre secondo il contratto “si affilierà all’ufficio commerciale e alla compagnia assicurativa indicate dal gerente” (sottolineatura del redattore).
L’interessata non disponeva neppure della libertà di scegliersi l’assicuratore che meglio le conveniva.
Ma vi è di più. Il gerente era anche competente “per l’allestimento del rendiconto trimestrale IVA (Imposta sul valore aggiunto) per la cifra d’affari dell’intero salone, la quota parte IVA della cifra d’affari del sub-conduttore le verrà fatturata mensilmente.” Inoltre l’assunzione di personale alle dipendenze di PI 1 poteva avvenire ma “previa approvazione espressa del gerente”.
Secondo questo Tribunale, alla luce di quanto sopra, l’attività di PI 1 può essere qualificata unicamente quale attività dipendente.
Infatti gli elementi sopra descritti non sono certo tipici di un'attività lucrativa esercitata da un imprenditore indipendente, notoriamente libero ed autonomo nell'esecuzione dei suoi mandati, seppure nel rispetto, ovviamente, della volontà del committente riguardo al lavoro da svolgere.
Dalle tavole processuali emerge invece una forte subordinazione nei confronti della ricorrente, la quale ha il controllo quasi assoluto ed asfissiante sull’attività di PI 1.
Va a questo proposito rammentato che il Tribunale federale ha già evidenziato che ai fini della qualifica dello statuto di attività, in particolare nel settore dei servizi, che non necessitano di investimenti importanti, va posto l’accento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).
Certo, nel contratto figura pure che “il sub-conduttore da atto che svolgerà la propria attività a titolo indipendente e si annuncerà alla competente” Cassa “quale lavoratore indipendente” e che “gli oneri sociali e tutte le assicurazioni personali (assicurazioni infortuni, assicurazione indennità giornaliera per malattia, previdenza professionale, responsabilità civile) sono a carico del sub-conduttore.”
Tuttavia, questo elemento non può essere d’aiuto alla ricorrente. Il TF, con sentenza pubblicata in DTF 122 V 169, al consid. 6a)aa ha già avuto modo di affermare che:
" Festzustellen ist vorab, dass die Bezeichnung der Verträge mit den Telefonhostessen mit "Auftrag" wie auch die Vertragsklausel, wonach sich die "Beauftragte" verpflichtet, insbesondere mit der AHV als selbständigerwerbend abzurechnen, für die beitragsrechtliche Abgrenzung unselbständiger von selbständiger Erwerbstätigkeit nicht entscheidend ist." (sottolineature del redattore)
Anche altri indizi, peraltro secondari, evidenziati dalla ricorrente (ad esempio la circostanza che PI 1 ha indicato di avere una società individuale, il fatto che l’assicurata ha cercato di stipulare un’assicurazione contro la perdita di guadagno in caso di malattia, che si assume determinate spese, ecc.), nel preciso caso di specie non è determinante, giacché gli elementi a favore di un’attività dipendente, come visto in precedenza, sono nettamente predominanti rispetto a quelli a favore di un’attività indipendente.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto la qualifica effettuata dalla Cassa va confermata.
Per cui già solo sulla base del contenuto del contratto di “sub-affitto” la decisione dell’amministrazione di ritenere PI 1 quale dipendente della RI 1 è corretta.
Va del resto evidenziato che dai verbali di audizione del 9 aprile 2009 dell’__________ che il 31 marzo 2009 ha ispezionato il salone nel quale lavorava l’interessata non emergono elementi a favore dell’indipendenza dell’attività svolta da PI 1.
Infine, va abbondanzialmente rammentato che con sentenza pubblicata in RCC 1978 pag. 517, l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), ha precisato che una persona che lavora come “sublocatario” di una poltrona per clienti di un salone di parrucchiere è ritenuto salariato del titolare dell’esercizio, specificatamente se ella non può liberamente disporre delle attrezzature locate, come questo sarebbe il caso in locali propri. Il titolare di tale salone deve quindi pagare i contributi sul reddito conseguito da tale persona e presentare i rendiconti alla cassa di compensazione nella sua qualità di datore di lavoro (cfr. anche il marginale 4116 delle direttive sul salario determinante [DSD]).
Va ora esaminato se l’insorgente può far valere la propria buona fede.
12. Il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost. consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi e impone all'autorità di scostarsi dal principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti:
- l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;
- l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;
- l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;
- l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;
la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data (cfr. sentenza 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; sentenza K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; sentenza C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; sentenza C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; STFA C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p. 106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).
13. In concreto il rappresentante dell’insorgente, il 6 maggio 2009, ha scritto all’amministrazione trasmettendole copia di un contratto di sublocazione e chiedendole “di indicarmi se la persona che sottoscrive un simile contratto di sublocazione quale sub conduttore può essere considerata quale persona che esercita un’attività lucrativa indipendente” (allegato al doc. 13).
Il 18 maggio 2009 la Cassa ha affermato:
" (…)
Al riguardo abbiamo esaminato attentamente il contratto e, desideriamo informarla che in linea di massima il sub conduttore di questo contratto, può essere considerato lavoratore “indipendente”, poiché paga un affitto, si assume le spese generali, viene versato l’incasso di sua spettanza, ha la facoltà di assumere personale, ecc.
Quindi, le caratteristiche sopraccitate di un’attività indipendente, sono predominanti rispetto a quelli di un’attività dipendente.” (doc. 13)
14. Va innanzitutto evidenziato che, contrariamente a quanto lascia intendere la ricorrente, lo scritto del 18 maggio 2009 non è una decisione sia perché la stessa ricorrente con la lettera del 6 maggio 2009 ha chiesto unicamente un’informazione (cfr. allegato al doc. 13: “richiesta d’informazioni”), sia perché le tipiche caratteristiche della decisione, sia formali (la Cassa lo ha intitolato “richiesta d’informazione affiliazione quale indipendente”) che di merito, fanno difetto. In particolare con lo scritto in questione l’amministrazione si è pronunciata su una domanda postale da un assicurato sulla base di un contratto generico, mentre la qualifica dello statuto contributivo va sempre esaminato alla luce della situazione concreta relativa ad assicurati ben definiti (cfr. ad esempio la sentenza del 19 marzo 2007, H 194/05 al consid. 5.2 dove il TF ha evidenziato che di massima i consulenti in informatica sono lavoratori dipendenti ma solo nella misura in cui le circostanze del caso concreto non impongano di concludere diversamente ed ha ritenuto, nel preciso caso di specie, che l’assicurato andava considerato indipendente).
Del resto l'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, di massima, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.
Lo scritto del 18 maggio 2009 va pertanto trattato come una semplice lettera informativa dell’amministrazione.
Sulla base del citato scritto ci si potrebbe chiedere se la buona fede della ricorrente non potrebbe essere esclusa già solo per il fatto che l’amministrazione ha espressamente affermato che “in linea di massima” il sub conduttore di questo contratto può essere considerato lavoratore indipendente, esprimendo di conseguenza una riserva.
Tuttavia l’elemento determinante per escludere in maniera assoluta la presenza di un’informazione errata è la circostanza che il contenuto del contratto di sublocazione allegato allo scritto del 6 maggio 2009 in diversi punti non corrisponde a quello sottoscritto tra RI 1 e PI 1.
Infatti nel contratto prodotto alla Cassa il 6 maggio 2009 mancano elementi essenziali contenuti invece nella nuova convenzione e che nel caso concreto sono determinanti per concludere in favore della dipendenza e della subordinazione di PI 1 nei confronti dell’insorgente. In particolare non vi sono le norme restrittive e tipiche del contratto di lavoro inerenti le vacanze e i giorni liberi (che devono essere fissati in collaborazione con il gerente), non sono presenti indicazioni circa il comportamento che deve tenere il sub conduttore, neppure per quanto concerne la pulizia del corpo, non viene indicato che l’abbigliamento da portare obbligatoriamente viene fornito dal gerente e non vi sono indicazioni circa la ripartizione della pulizia del locale. Mancano inoltre le regole sull’utilizzo esclusivo dell’insegna e del marchio del gerente e sul marketing, le promozioni e le uscite pubblicitarie cui il sub-conduttore è tenuto a partecipare.
In altre parole nel contratto prodotto il 6 maggio 2009 mancano quasi tutti gli elementi che caratterizzano in maniera evidente la dipendenza di PI 1 nei confronti della società ricorrente.
Per cui essendoci divergenze significative tra il contratto prodotto il 6 maggio 2009 all’amministrazione e quello sottoscritto il 12 ottobre 2009 da PI 1 e dalla ricorrente, la buona fede non può essere riconosciuta.
In assenza di un’errata informazione, la circostanza sollevata dalla ricorrente circa la giurisprudenza federale citata dall’amministrazione in sede di decisione impugnata per ritenere la ricorrente quale datrice di lavoro e che, secondo l’insorgente, dovrebbe essere successiva alla lettera del 18 maggio 2009, altrimenti il principio della buona fede troverebbe applicazione, diventa irrilevante.
Va del resto evidenziato come la giurisprudenza del TF citata dalla Cassa senza tuttavia indicare gli estremi della sentenza (in realtà è pubblicata in RCC 1978 pag. 517) è solo una delle motivazioni che hanno condotto l’amministrazione ad affiliare l’insorgente quale datrice di lavoro di PI 1. Nella decisione su opposizione impugnata la Cassa fa infatti riferimento anche alla subordinazione nell’organizzazione del lavoro che, come visto in precedenza, nel caso di specie determina il rapporto di dipendenza tra RI 1 e PI 1.
15. Infine, l’insorgente, nelle osservazioni del 19 gennaio 2011 (doc. XIV), richiama da PI 1 una lettera inviata dalla ricorrente stessa in risposta allo scritto del 22 febbraio 2010 (doc. XI/2) per comprovare che quest’ultimo scritto, ancorché firmato dal direttore della società con diritto di firma individuale, __________, non vincola la RI 1.
Ora a prescindere dalla circostanza che nel caso di specie questo documento non è determinante per stabilire lo statuto di PI 1, non essendo stato utilizzato né dalla Cassa nella decisione impugnata né dal Tribunale nell’esame degli elementi delle caratteristiche dell’attività svolta dall’assicurata, e che pertanto anche la relativa risposta data dalla società non è rilevante, va evidenziato che l’insorgente richiama una lettera da lei stessa trasmessa e spettava pertanto semmai alla medesima produrla (cfr. doc. XIV: “La lettera del 22 febbraio 2010, ancorché sottoscritta dal signor __________, non vincola la ricorrente. Questa comunicazione è infatti stata immediatamente contestata dalla ricorrente con lo scritto di data successivo inviato alla signora PI 1. Si richiama espressamente tale lettera dalla signora PI 1”).
Per il resto questo Tribunale ritiene che la documentazione agli atti sia sufficiente per decidere nel merito del ricorso per cui rinuncia all’assunzione di ulteriori prove.
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti