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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.02.2010 30.2009.40

15 février 2010·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,829 mots·~14 min·4

Résumé

Una cittadina di un Paese dell'UE, domiciliata in Svizzera e che esercita attività lucrativa solo in un Paese dell'UE, di massima, in virtù del principio dell'unicità dell'affiliazione (art. 13.1 regolamento CE 1408/71) non può essere affiliata in Svizzera quale persona senza attività lucrativa

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 30.2009.40   cs

Lugano 15 febbraio 2010  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 novembre 2009 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 17 novembre 2009 emanata da

Cassa CO 1

    in materia di contributi AVS

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Con decisione del 3 novembre 2009, confermata dalla decisione su opposizione del 17 novembre 2009, la Cassa CO 1 ha fissato i contributi del 2009 dovuti da RI 1, nata nel 1946 ed affiliata in Svizzera come persona senza attività lucrativa dal 2005, sulla base di una sostanza netta di fr. 125'018 (doc. 3).

                                  B.   Contro la predetta decisione su opposizione l’assicurata è insorta al TCA chiedendo la riduzione della sostanza da fr. 125'018 a fr. 88'326 in quanto nel frattempo si è verificato un consumo della sostanza (doc. I).

                                  C.   Con risposta del 27 novembre 2009 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

                                  D.   Il 3 dicembre 2009 l’assicurata è stata sentita dal Giudice delegato. RI 1 ha affermato:

“Preciso anzitutto che il mio domicilio è via __________ a __________ ma il mio recapito è presso il mio compagno a __________ per quanto attiene la corrispondenza.

Io svolgo l'attività di restauratrice che esercito in territorio __________ saltuariamente e in maniera irregolare. Per il 2009 ho svolto attività contenuta a causa di un impedimento alla mano.

La mia sostanza come ho spiegato nella lettera 3.11.09 alla Cassa assommava fr. 125'088.-- e confermo che si tratta di __________ che avevo eredito come avevo specificato e che in parte ho dovuto eliminare per sostenermi. Li ho ceduto a mio fratello come ho già specificato. A domanda preciso che questi averi non sono depositati in banca e che io non sono soggetto fiscale qui. Specifico che queste obbligazioni hanno una quotazione di valore dalla quale io ho dedotto l'importo, l'importo della mia attuale sostanza disponibile.

Io ho preso atto del fatto che sia con una sostanza di fr. 125'000.-- e con una sostanza di fr. 88'000.-- sono costretta al pagamento dell'importo minimo dei contributi ma il ricorso è motivato dal fatto che non vorrei vedermi pregiudicata in eventuali futuri diritti ad esempio per prestazioni complementari a fronte di una sostanza che in realtà non c'è più.

Ribadisco quindi l'alienazione di parte di questi titoli, la diminuzione della sostanza a poco più di fr. 88'000.-- e naturalmente concordo con il pagamento del contributo minimo di legge.

Chiedo che il Tribunale attesti questa sostanza anche se il Giudice mi dice che al momento della determinazione di eventuali diritti in virtù delle prestazioni complementari la Cassa opera un accertamento specifico.”

                                  E.   Chiamata a presentare osservazioni scritte in merito la Cassa si è riconfermata nella sua risposta di causa (doc. VIII).

                                         in diritto

                                         In ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

                                         Nel merito

                                   2.   In concreto l’insorgente contesta l’ammontare della sostanza che l’amministrazione ha preso in considerazione nel calcolo del contributo dovuto, anche se l’ammontare del medesimo non sarebbe modificato da un’eventuale diminuzione della sostanza.

                                         In corso di causa è tuttavia emerso che l’insorgente esercita un’attività lucrativa in __________.

                                         In particolare con scritto del 26 novembre 2008 l’interessata, rivolgendosi alla Cassa ha affermato:

“(…)

1) Non svolgo alcuna attività professionale indipendente in Svizzera. (…)

2) Sono nata e cresciuta parzialmente a __________ e dopo il decesso di mio marito nel 1996 mi sono trasferita a __________ nella casa di famiglia dei miei zii e di mio cugino, con i quali sin da bambina ho sempre voluto ospitare per lunghi periodi.

Essi si occupano di antiquariato, ed in compenso, quando si presentava l’occasione, ho spesso dato molto volentieri a loro una mano nel campo di restauri di affreschi, la mia qualifica professionale. Insieme al mio compagno mi reco per prolungati soggiorni a __________ e __________, mentre per il resto del tempo mi fermo in Ticino e sono ospite del sig. __________.

3) Ovviamente non dispongo di locali commerciali/artigianali e tantomeno di dichiarazioni fiscali svizzere o estere.

4) Posso disporre di una certa sostanza in titoli di valore come i __________, a suo tempo depositati presso la __________ di __________ e che ora si trovano nella mia cassaforte privata e __________, ricevuti dopo il decesso di mia madre nel novembre del 2004. Quindi non ho problemi economici.” (doc. 5, sottolineature del redattore)

                                         In sede di udienza innanzi al Giudice delegato del TCA, l’interessata ha rilevato di aver ridotto l’attività all’estero nel 2009 a causa di problemi alla mano.

                                         Alla luce di quanto sopra questo Tribunale ritiene che l’attività svolta all’estero da RI 1 non sia stata sufficientemente indagata dall’autorità cantonale.

                                         Non va infatti dimenticato che il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'"Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone" (RS 0.142.112.681, di seguito: ALC), che rinvia, per quanto concerne la sicurezza sociale al "Regolamento (CEE) N. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità", modificato ed aggiornato dal regolamento (CE) N. 118/97, regolamento (CE) N. 1290/97, regolamento (CE) N. 1223/98, regolamento (CE) N. 1606/98 e regolamento (CE) N. 307/1999 e modificato dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte e la Svizzera dall'altra parte.

                                         Per l’art. 153a cpv. 1 LAVS per le persone designate nell’articolo 2 del regolamento n. 1408/71 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d’applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

a.      l’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione del Protocollo del 26 ottobre 2004 relativo all’estensione dell’Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata;

b.      la Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio nella versione dell’Accordo del 21 giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l’appendice 2 dell’allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata.

                                         L’art. 153a cpv. 2 LAVS prevede che laddove le disposizioni della presente legge fanno uso dell’espressione “Stati membri della Comunità europea”, questa espressione è riferita agli Stati cui è applicabile l’Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.

                                   3.   Ratione temporis sono applicabili sia l’ALC che il regolamento (CE) n. 1408/71 poiché le decisioni sono state emanate nel 2009 e concernono i contributi sociali dovuti nel 2009 (cfr. sentenza del 25 gennaio 2007, C 124/06, consid. 4.2; sentenza del 24 luglio 2006 nella causa M., I 667/05, consid. 6.2; DTF 130 V 53 consid. 4.3; Pratique VSI 2004 pag. 209 consid. 3.2 [sentenza del 27 febbraio nella causa M., H 281/03]; SVR 2004 AHV no. 12 pag. 38 consid. 5 [sentenza del 5 febbraio 2004 nella causa S., H 37/03]; cfr. pure la sentenza della CGCE del 7 febbraio 2002 nella causa C-28/00, Kauer, Racc. 2002, pag. I-1343, punto 45).

                                         L’ALC ed il regolamento (CE) n. 1408/71 si applicano pure ratione personae. L’interessata è di nazionalità __________ e pertanto cittadina di uno Stato contraente (art. 1 cpv. 2 Allegato II ALC). Quanto al necessario nesso transfrontaliero, esso è senz’altro dato, poiché l’interessata afferma di lavorare in __________ e di risiedere in Svizzera.

                                         La presente vertenza ricade anche ratione materiae nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1408/71.

                                         Quest’ultimo si applica infatti a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti: a) le prestazioni di malattia e di maternità; b) le prestazioni d’invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di guadagno; c) le prestazioni di vecchiaia; d) le prestazioni ai superstiti; e) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali; f) gli assegni in caso di morte; g) le prestazioni di disoccupazione; h) le prestazioni familiari (art. 4 n. 1).

                                         In concreto dunque trovano applicazione sia le norme dell’ALC che del regolamento (CE) n. 1408/71.

                                   4.   L’art. 1a lett. a del regolamento (CE) n. 1408/71 definisce i termini “lavoratore subordinato” e “lavoratore autonomo”.

                                         Alla luce di tale definizione, sono segnatamente considerati quali beneficiari del regolamento i lavoratori coperti da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata presso un regime di sicurezza sociale destinato ai lavoratori subordinati o autonomi (sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.4.3; Pierre Rodière, Droit social de l’Union européenne, 2a ed., Parigi 2002, pag. 614, cifra marg. 646).

                                         La Corte di Giustizia delle Comunità europee (CGCE) ha stabilito che la nozione di lavoratore dev’essere definita secondo criteri oggettivi che caratterizzano il rapporto di lavoro in considerazione dei diritti e degli obblighi delle persone interessate, la caratteristica essenziale di tale rapporto consistendo nel fatto che una persona svolge, durante un certo tempo, in favore di un’altra persona e sotto la direzione di quest’ultima, delle prestazioni in cambio delle quale percepisce una rimunerazione (sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.4.4).

                                         Per “attività subordinata” e “attività autonoma” si devono intendere le attività lavorative che sono considerate tali ai sensi della normativa previdenziale dello Stato membro nel cui territorio le dette attività vengono svolte (sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.4.4; cfr. anche sentenza del 12 aprile 2006, inc. 35.2005.57, cfr. anche marg. 2013 delle direttive sull’assoggettamento nella nuova versione dal 1.1.2009).

                                         Sono più in generale da considerare come lavoratori tutti coloro che, in quanto tali (cfr. DTF 131 V 395 consid. 3.2) indipendentemente dalla loro denominazione e dall’esercizio (attuale) di un’attività professionale, possiedono la qualità di assicurati ai sensi della legislazione di sicurezza sociale di uno o più Stati membri (sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.4.4).

                                         Il regolamento (CE) n. 1408/71 prevede, di regola, l'assoggettamento delle persone assicurate al sistema sociale dello Stato in cui viene esercitata l’attività professionale (cfr. art. 13 del regolamento (CE) n. 1408/71, cfr. anche l'articolo dell'Istituto delle assicurazioni sociali, "Accordo sulla libera circolazione delle persone e sicurezza sociale con particolare riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia", in RDAT I-2002, pag. 41 segg.; cfr. P. Cadotsch et Marie-Pierre Cardinaux, “Les effets de l’accord sur l’assujettissement et l’obligation de cotiser à l’AVS” in “L’accord sur la libre circulation des personnes avec l’UE et ses effets à l’égard de la sécurité sociale en Suisse”, Berna 2001, pag. 131 segg.).

                                   5.   Le Direttive sull’assoggettamento al marg. 2011 (marg. 2016 nella versione valida dal 1.1.2009) rilevano che l’ALC prevede l’assoggettamento alla legislazione di un solo Stato (art. 13 del Regolamento (CE) n. 1408/71).

I cittadini di uno Stato membro dell’UE o svizzeri che lavorano solo in Svizzera sono assicurati all’AVS/AI/IPG e AD (art. 13 del regolamento (CE) n. 1408/71), a meno di essere lavoratori distaccati o di far parte di una categoria speciale.

I cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’UE che lavorano solo in uno degli Stati dell’UE non sono assicurati all’AVS/AI/IPG e AD (art. 13 del regolamento (CE) n. 1408/71), a meno che siano distaccati.

                                         In generale i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’UE che esercitano un’attività salariata in due o più Stati membri dell’UE sono assoggettati alla legislazione del loro Stato di residenza se una parte dell’attività vi è esercitata (art. 14 par. 2 punto b let. i del regolamento (CE) n. 1408/71).

                                         Se il salariato non lavora nel suo Stato di residenza, è di regola assicurato nello Stato della sede del suo datore di lavoro (art. 14 par. 2 punto b let. ii del regolamento (CE) n. 1408/71). Se lavora per più datori di lavoro che hanno sede in Stati differenti, va assicurato nel suo Stato di residenza (art. 14 par. 2 punto b lett. i del regolamento (CE) n. 1408/71).

                                         Per quanto concerne gli indipendenti, i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’UE che lavorano come indipendenti solo in uno Stato dell’UE non sono assicurati all’AVS/AI/IPG (art. 13 par. 2 lett. b regolamento (CE) n. 1408/71) a meno che non abbiano lo statuto di lavoratori distaccati.

                                         L’indipendente svizzero o di uno Stato membro dell’UE che lavora solo in Svizzera è assicurato all’AVS/AI/IPG (art. 13 par. 2 let. b del regolamento (CE) n. 1408/71), a meno di essere distaccato.

                                         Di regola i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’UE che esercitano l’attività indipendente in due o più Stati dell’UE o in Svizzera e nell’UE, sono assicurati nel luogo di residenza se una parte dell’attività vi è esercitata. Se non esercita alcuna attività nel suo Paese di residenza, è assicurato nel paese dove esercita l’attività principale (art. 14bis par. 2 regolamento (CE) n. 1408/71).

                                         I cittadini svizzeri o di un Paese membro dell’UE che esercitano simultaneamente un’attività indipendente in Svizzera e un’attività salariata in uno Stato dell’UE, sono di regola assicurati in entrambi gli Stati (eccezione al principio dell’affiliazione in un solo Stato, marg. 2035; marg. 2051 dal 1.1.2009).                        

Per il marg. 2034 (marg. 2052 dal 1.1.2009) i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’UE che esercitano simultaneamente un’attività salariata in Svizzera e un’attività indipendente in uno Stato dell’UE sono di regola assoggettati in Svizzera per l’insieme dei redditi acquisiti in differenti Stati (vi sono tuttavia numerose eccezioni elencate al marg. 2034; marg. 2052 dal 1.1.2009).

                                         Colui che esercita simultaneamente un’attività sul territorio di due o più Stati deve informare l’organo competente dello Stato di residenza (marg. 2035; marg. 2054 dal 1.1.2009).

                                   6.   In concreto dagli atti emerge che la ricorrente ha svolto attività lucrativa in __________ con una certa frequenza, poi apparentemente ridotta nel 2009.

                                         Ora, come visto, in virtù del principio dell’unicità dell’affiliazione previsto dall’art. 13 paragrafo 1 del regolamento 1408/71, l’insorgente, se svolge effettivamente attività lucrativa in __________, come da lei stessa ammesso, di massima non può essere affiliata alla LAVS in Svizzera e deve pertanto essere esonerata dal pagamento dei contributi.

                                         Dagli atti tuttavia non emerge con sufficiente chiarezza se l’interessata svolge effettivamente un’attività lucrativa ai sensi del regolamento n. 1408/71 in __________, con che frequenza questa attività viene svolta, se l’insorgente è affiliata presso le assicurazioni sociali __________, se vengono pagati contributi sociali all’__________, eccetera.

                                         Ritenuto che dall’entrata in vigore dell’ALC vi è la possibilità da parte della Svizzera di ottenere informazioni dagli Stati membri dell’UE circa lo statuto contributivo in ambito di assicurazioni sociali delle persone residenti in Svizzera (art. 84 del regolamento 1408/71; scambio di informazioni: formulario E 001) spetta alla Cassa mettere in atto questa procedura internazionale ed accertare presso le competenti autorità __________, in particolare quelle della regione di __________ e __________, lo statuto preciso della ricorrente in __________ per il lavoro di restauratrice.

                                         In particolare l’amministrazione dovrà chiedere alle autorità __________, se per l’attività lavorativa che l’assicurata stessa dice di effettuare a __________ e a __________, è affiliata come dipendente o come indipendente e a quanto ammontano i contributi sociali versati oppure per quale motivo l’interessata, malgrado il lavoro svolto, non è affiliata in __________.

                                         D’altra parte l’amministrazione dovrà esigere dall’assicurata una dichiarazione da parte delle competenti autorità __________ circa il suo preciso statuto contributivo in __________ (ad esempio tramite il formulario E 101).

                                         Dopo aver effettuato tutti gli accertamenti necessari, la Cassa potrà stabilire se l’assicurata va affiliata in Svizzera.

                                         In caso di risposta positiva l’amministrazione dovrà accertare l’esatto ammontare della sostanza della ricorrente, eventualmente prendendo contatto con le autorità fiscali ticinesi, chiedendo se l’interessata, che afferma di non avere problemi economici (cfr. doc. 5), è tassata nel nostro Paese.

                                         Solo dopo aver effettuato tutti gli accertamenti necessari la Cassa potrà stabilire l’eventuale contributo dovuto dall’insorgente.

                                         In queste condizioni, il ricorso va accolto, la decisione impugnata va annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per ulteriori accertamenti.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         La decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa CO 1 per ulteriori accertamenti ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Gianluca Menghetti

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