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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.07.2009 30.2009.15

9 juillet 2009·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,650 mots·~23 min·4

Résumé

L'assicurato svizzero o di un Paese membro dell'UE domiciliato in Svizzera e che svolge un'attività indipendente in CH e in un Paese UE paga tutti i contributi sociali nel nostro Paese in applicazione dell'accordo bilaterale sulla libera circolazione anche se in CH l'attività è accessoria

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 30.2009.15   cs

Lugano 9 luglio 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 24 maggio 2009 di

RI 1   rappr. da: RA 1 RA 1   

contro  

la decisione su opposizione del 27 aprile 2009 emanata da

Cassa CO 1     in materia di contributi AVS

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Con decisione formale del 9 marzo 2009, confermata dalla decisione su opposizione del 27 aprile 2009, la Cassa CO 1 ha fissato definitivamente i contributi sociali dovuti nel 2006 dal dr. med. RI 1 sulla base di un reddito aziendale di fr. 89'035 (comprensivo dei contributi AVS/AI/IPG fatturati quale acconto) e dedotta la percentuale del 2,5% calcolata sul capitale investito nell’azienda e ammontante a fr. 25'000, per un reddito soggetto a contribuzione di fr. 88'410.

                                  B.   L’assicurato, rappresentato dalla RA 1, è tempestivamente insorto al TCA contro la predetta decisione.

                                         Il ricorrente fa in sostanza valere che durante il periodo dal 2004 all’aprile 2008 è stato titolare di due studi medici; uno a __________, dove svolgeva l’attività in maniera accessoria, e l’altro a __________, dove esercitava l’attività principale.

                                         Egli ritiene che l’amministrazione, nel calcolo dei contributi, deve tenere conto unicamente del reddito imponibile di fr. 37'500 conseguito in Svizzera e non può aggiungervi l’ammontare di fr. 50'000 percepito in __________, trattandosi oltretutto di un importo sul quale ha già versato, nella misura del 12.5%, i contributi sociali all’estero. Vi sarebbe altrimenti una doppia imposizione inammissibile del medesimo reddito.

                                         L’insorgente rileva inoltre che l’ammontare complessivo conseguito nel 2006 è di fr. 87'800 e non di fr. 89'035 come calcolato dall’amministrazione (doc. I).

                                  C.   Tramite risposta del 27 aprile 2009 la Cassa CO 1 propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. V).

                                         in diritto

                                         In ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

                                         Nel merito

                                   2.   La Cassa CO 1 ha fissato i contributi sociali dovuti dall’assicurato per la sua attività indipendente, sulla base del reddito conseguito in Svizzera ed in __________.

                                         Va preliminarmente stabilito qual è il diritto applicabile alla fattispecie.

                                         Per l’art. 153a cpv. 1 LAVS per le persone designate nell’articolo 2 del regolamento n. 1408/71 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d’applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

a.      l’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione del Protocollo del 26 ottobre 2004 relativo all’estensione dell’Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata;

b.      la Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio nella versione dell’Accordo del 21 giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l’appendice 2 dell’allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata.

                                         L’art. 153a cpv. 2 LAVS prevede che laddove le disposizioni della presente legge fanno uso dell’espressione “Stati membri della Comunità europea”, questa espressione è riferita agli Stati cui è applicabile l’Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.

                                         Va a questo proposito rammentato che il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'"Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone" (RS 0.142.112.681, di seguito: ALC), che rinvia, per quanto concerne la sicurezza sociale al "Regolamento (CEE) N. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità", modificato ed aggiornato dal regolamento (CE) N. 118/97, regolamento (CE) N. 1290/97, regolamento (CE) N. 1223/98, regolamento (CE) N. 1606/98 e regolamento (CE) N. 307/1999 e modificato dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte e la Svizzera dall'altra parte.

                                         Ratione temporis sono applicabili sia l’ALC che il regolamento (CE) n. 1408/71 poiché le decisioni sono state emanate nel 2009 e concernono i contributi sociali dovuti nel 2006 (cfr. sentenza del 25 gennaio 2007, C 124/06, consid. 4.2; sentenza del 24 luglio 2006 nella causa M., I 667/05, consid. 6.2; DTF 130 V 53 consid. 4.3; Pratique VSI 2004 pag. 209 consid. 3.2 [sentenza del 27 febbraio nella causa M., H 281/03]; SVR 2004 AHV no. 12 pag. 38 consid. 5 [sentenza del 5 febbraio 2004 nella causa S., H 37/03]; cfr. pure la sentenza della CGCE del 7 febbraio 2002 nella causa C-28/00, Kauer, Racc. 2002, pag. I-1343, punto 45).

                                         L’ALC ed il regolamento (CE) n. 1408/71 si applicano pure ratione personae. L’interessato è di nazionalità svizzera e pertanto cittadino di uno Stato contraente (art. 1 cpv. 2 Allegato II ALC). Quanto al necessario nesso transfrontaliero, esso è senz’altro dato, poiché l’interessato lavora sia in Svizzera che in __________.

                                         La presente vertenza ricade anche ratione materiae nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1408/71.

                                         Quest’ultimo si applica infatti a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti: a) le prestazioni di malattia e di maternità; b) le prestazioni d’invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di guadagno; c) le prestazioni di vecchiaia; d) le prestazioni ai superstiti; e) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali; f) gli assegni in caso di morte; g) le prestazioni di disoccupazione; h) le prestazioni familiari (art. 4 n. 1).

                                         In concreto dunque trovano applicazione sia le norme dell’ALC che del regolamento (CE) n. 1408/71.

                                   3.   L’art. 1a lett. a del regolamento (CE) n. 1408/71 definisce i termini “lavoratore subordinato” e “lavoratore autonomo”.

                                         Alla luce di tale definizione, sono segnatamente considerati quali beneficiari del regolamento i lavoratori coperti da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata presso un regime di sicurezza sociale destinato ai lavoratori subordinati o autonomi (sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.4.3; Pierre Rodière, Droit social de l’Union européenne, 2a ed., Parigi 2002, pag. 614, cifra marg. 646).

                                         La Corte di Giustizia delle Comunità europee (CGCE) ha stabilito che la nozione di lavoratore dev’essere definita secondo criteri oggettivi che caratterizzano il rapporto di lavoro in considerazione dei diritti e degli obblighi delle persone interessate, la caratteristica essenziale di tale rapporto consistendo nel fatto che una persona svolge, durante un certo tempo, in favore di un’altra persona e sotto la direzione di quest’ultima, delle prestazioni in cambio delle quale percepisce una rimunerazione (sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.4.4).

                                         Per “attività subordinata” e “attività autonoma” si devono intendere le attività lavorative che sono considerate tali ai sensi della normativa previdenziale dello Stato membro nel cui territorio le dette attività vengono svolte (sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.4.4; cfr. anche sentenza del 12 aprile 2006, inc. 35.2005.57, cfr. anche marg. 2013 delle direttive sull’assoggettamento nella nuova versione dal 1.1.2009).

                                         Sono più in generale da considerare come lavoratori tutti coloro che, in quanto tali (cfr. DTF 131 V 395 consid. 3.2) indipendentemente dalla loro denominazione e dall’esercizio (attuale) di un’attività professionale, possiedono la qualità di assicurati ai sensi della legislazione di sicurezza sociale di uno o più Stati membri (sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.4.4).

                                         Il regolamento (CE) n. 1408/71 prevede, di regola, l'assoggettamento delle persone assicurate al sistema sociale dello Stato in cui viene esercitata l’attività professionale (cfr. art. 13 del regolamento (CE) n. 1408/71, cfr. anche l'articolo dell'Istituto delle assicurazioni sociali, "Accordo sulla libera circolazione delle persone e sicurezza sociale con particolare riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia", in RDAT I-2002, pag. 41 segg.; cfr. P. Cadotsch et Marie-Pierre Cardinaux, “Les effets de l’accord sur l’assujettissement et l’obligation de cotiser à l’AVS” in “L’accord sur la libre circulation des personnes avec l’UE et ses effets à l’égard de la sécurité sociale en Suisse”, Berna 2001, pag. 131 segg.).

                                   4.   Le Direttive sull’assoggettamento al marg. 2011 (marg. 2016 nella versione valida dal 1.1.2009) rilevano che l’ALC prevede l’assoggettamento alla legislazione di un solo Stato (art. 13 del Regolamento (CE) n. 1408/71).

I cittadini di uno Stato membro dell’UE o svizzeri che lavorano solo in Svizzera sono assicurati all’AVS/AI/IPG e AD (art. 13 del regolamento (CE) n. 1408/71), a meno di essere lavoratori distaccati o di far parte di una categoria speciale.

I cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’UE che lavorano solo in uno degli Stati dell’UE non sono assicurati all’AVS/AI/IPG e AD (art. 13 del regolamento (CE) n. 1408/71), a meno che siano distaccati.

                                         In generale i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’UE che esercitano un’attività salariata in due o più Stati membri dell’UE sono assoggettati alla legislazione del loro Stato di residenza se una parte dell’attività vi è esercitata (art. 14 par. 2 punto b let. i del regolamento (CE) n. 1408/71).

                                         Se il salariato non lavora nel suo Stato di residenza, è di regola assicurato nello Stato della sede del suo datore di lavoro (art. 14 par. 2 punto b let. ii del regolamento (CE) n. 1408/71). Se lavora per più datori di lavoro che hanno sede in Stati differenti, va assicurato nel suo Stato di residenza (art. 14 par. 2 punto b lett. i del regolamento (CE) n. 1408/71).

                                         Per quanto concerne gli indipendenti, i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’UE che lavorano come indipendenti solo in uno Stato dell’UE non sono assicurati all’AVS/AI/IPG (art. 13 par. 2 lett. b regolamento (CE) n. 1408/71) a meno che non abbiano lo statuto di lavoratori distaccati.

                                         L’indipendente svizzero o di uno Stato membro dell’UE che lavora solo in Svizzera è assicurato all’AVS/AI/IPG (art. 13 par. 2 let. b del regolamento (CE) n. 1408/71), a meno di essere distaccato.

                                         Di regola i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’UE che esercitano l’attività indipendente in due o più Stati dell’UE o in Svizzera e nell’UE, sono assicurati nel luogo di residenza se una parte dell’attività vi è esercitata. Se non esercita alcuna attività nel suo Paese di residenza, è assicurato nel paese dove esercita l’attività principale (art. 14bis par. 2 regolamento (CE) n. 1408/71).

                                         I cittadini svizzeri o di un Paese membro dell’UE che esercitano simultaneamente un’attività indipendente in Svizzera e un’attività salariata in uno Stato dell’UE, sono di regola assicurati in entrambi gli Stati (eccezione al principio dell’affiliazione in un solo Stato, marg. 2035; marg. 2051 dal 1.1.2009).                        

Per il marg. 2034 (marg. 2052 dal 1.1.2009) i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’UE che esercitano simultaneamente un’attività salariata in Svizzera e un’attività indipendente in uno Stato dell’UE sono di regola assoggettati in Svizzera per l’insieme dei redditi acquisiti in differenti Stati (vi sono tuttavia numerose eccezioni elencate al marg. 2034; marg. 2052 dal 1.1.2009).

                                         Colui che esercita simultaneamente un’attività sul territorio di due o più Stati deve informare l’organo competente dello Stato di residenza (marg. 2035; marg. 2054 dal 1.1.2009).

                                   5.   Per quanto concerne il diritto svizzero, va rammentato che sono assicurate obbligatoriamente in conformità alla Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).

Il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

                                   6.   I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre (art. 22 cpv. 2 OAVS, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2008).

Il reddito dell'anno di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell'esercizio commerciale chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2008).

Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).

Se l'esercizio commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, è determinante il capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale (art. 22 cpv. 5 OAVS, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2008).

                                   7.   Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

Nei casi di tassazione intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2006).

Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).

Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).

                                   8.   Nel caso di specie l’insorgente, nato nel 1952, medico dentista, cittadino svizzero, domiciliato nel nostro Paese perlomeno dal 1988 (doc. 13), affiliato all’Ordine dei medici dentisti di __________ __________ dal 1979, ha aperto uno studio dentistico a __________ dal 14 maggio 2004 (doc. 13).

                                         Le parti sono concordi nel ritenere che l’interessato, nel 2006, esercitava un’attività indipendente (medico dentista), sia in Svizzera, a __________ (attività accessoria), che in __________, a __________ (attività principale).

                                         Sulla base dell’art. 14bis cifra 2 prima frase del regolamento (CE) n. 1408/71, l’interessato deve pertanto essere assoggettato in Svizzera per l’insieme dei redditi conseguiti nell’esercizio della sua attività lucrativa indipendente (cfr. anche marg. 2026 delle direttive sull’assoggettamento all’AVS/AI/IPG = marg. 2042 e 2043 nel tenore in vigore dal 1.1.2009).

                                         Questo articolo prevede infatti che la persona che di norma esercita un’attività autonoma nel territorio di due o più Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, qualora essa eserciti parte della sua attività nel territorio di tale Stato membro. Qualora essa non eserciti un’attività nel territorio dello Stato membro in cui risiede, essa è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita la sua attività principale. I criteri atti a determinare l’attività principale sono definiti dal regolamento di cui all’articolo 98.

                                         Rilevato che per l’art. 13 del regolamento (CE) n. 1408/71 le persone cui è applicabile il regolamento sono soggette, di principio, alla legislazione di un solo Stato membro, spetterà al ricorrente, che ha già pagato contributi in __________ all’__________ (__________ __________ __________), chiedere al competente istituto __________, in virtù del diritto europeo applicabile al caso di specie, se dati i presupposti, l’eventuale restituzione di quanto già pagato all’estero. In questo senso un’esenzione dall’obbligo assicurativo in Svizzera per un doppio onere troppo elevato non è possibile (cfr. anche le direttive sull’obbligo assicurativo, DOA, marginale 5001, marginale 5002 dal 1° gennaio 2009).

                                   9.   Va ora esaminato sulla base di quale reddito va calcolato il contributo sociale.

                                         Va qui rammentato che per giurisprudenza costante del TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprez­zare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

                                         L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4

                                         = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, p. 242ss).

                                10.   In concreto dall’attestazione dell’autorità fiscale relativa alla tassazione 2006 cresciuta incontestata in giudicato emerge che l’insorgente ha conseguito un reddito aziendale netto ai fini AVS di fr. 38'299 in Svizzera e di fr. 50'000 all’estero, per un importo complessivo di fr. 88'299 (doc. 3).

                                         E’ questo il reddito aziendale conseguito dal ricorrente nel 2006. L’importo di fr. 37'500 cui accenna l’interessato in sede di ricorso è invece “solamente” il reddito imponibile ai fini dell’IFD e non il reddito aziendale netto determinante su cui vanno calcolati i contributi sociali.

                                11.   Alla somma di fr. 88’299, la Cassa, in applicazione dell’art. 9 lett. d LAVS, ha aggiunto fr. 736, pari ai contributi sociali fatturati quale acconto.

                                         In virtù dell'art. 9 cpv. 2 lett. d LAVS, e contrariamente a quanto è previsto nell'ambito dell'imposta federale diretta, i contributi personali degli indipendenti non possono infatti essere dedotti (cfr. P. Y. Greber, J. L. Duc, G. Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), n. 113 ad art. 9 LAVS, pag. 301). Per questo motivo il reddito determinante é stabilito aggiungendo al reddito aziendale netto esposto fiscalmente il contributo sociale dovuto.

                                         Le comunicazioni dell’autorità fiscale relative al reddito, prima dell’entrata in vigore del nuovo art. 27 cpv. 1 OAVS il 1° gennaio 2001, non tenevano conto delle particolarità della legge sull’assicurazione vecchiaia e superstiti (DTF 111 V 295). Per questi motivi anche le Casse partivano dal presupposto che, dal reddito comunicato, erano stati dedotti i contributi, che di conseguenza andavano riaggiunti.

                                         Scopo dell’art. 9 cpv. 2 lett. d LAVS era ed è infatti quello di annullare un’operazione ammissibile dal punto di vista fiscale. Di conseguenza poteva essere aggiunto solo quanto poteva essere dedotto fiscalmente (DTF 111 V 298 consid. 4e e p. 301 consid. 4g).

                                         Prima dell’entrata in vigore delle modifiche delle norme di calcolo dei contributi il 1° gennaio 2001, per poter procedere all’aggiunta prevista dall’AVS non era necessario chiedere all’autorità fiscale l’ammontare della deduzione apportata. L’amministrazione poteva infatti dedurre dai suoi atti se i contributi erano stati fissati provvisoriamente o per lo meno messi in conto e se erano già stati pagati o meno (DTF 111 V 299 consid. 4e, sentenza 24 agosto 2005 nella causa S., H 185/05).

                                         Partendo quindi dal presupposto che l’assicurato aveva dichiarato la deduzione nella dichiarazione fiscale, la Cassa di compensazione poteva aggiungere i contributi già stabiliti in una decisione oppure quelli conteggiati, nella loro globalità oppure solo la parte già pagata.

                                         Se l’autorità fiscale tuttavia annunciava nella sua comunicazione che non erano stati dedotti contributi o l’assicurato lo dimostrava, non si poteva procedere all’aggiunta (DTF 111 V 302 consid. 4g).

Con sentenza del 24 agosto 2005 nella causa S., H 185/05, già citata nella sentenza del 5 febbraio 2007 di questo Tribunale (inc. 30.2006.36), il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha rammentato che con il 1° gennaio 2001 sono entrate in vigore nuove norme di determinazione dei contributi ed in particolare l’art. 27 cpv. 1 OAVS, per il quale per le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente ad esse affiliate, le casse di compensazione domandano alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi. Le autorità fiscali devono aggiungere i contributi versati all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e all’assicurazione per l’invalidità e al regime di indennità per perdita di guadagno oggetto di una deduzione fiscale. L’Ufficio federale emana direttive in merito alle indicazioni necessarie e alla procedura di notifica (art. 27 cpv. 1 OAVS).

                                         L’Alta Corte ha in particolare rilevato che, prima della citata modifica, era compito delle casse, sulla base della documentazione a loro disposizione, procedere al calcolo dell’importo da aggiungere al reddito aziendale. In particolare la Cassa disponeva di diversi modi di procedere: poteva da un lato aggiungere i contributi stabiliti nel periodo di computo, quelli fatturati in questo lasso di tempo o i contributi pagati (citata sentenza del 24 agosto 2005, consid. 2.2).

                                         Tutti i metodi erano stati dichiarati conformi alla legge (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2.a edizione, Berna 1996, p. 202 segg., n. 8.11; DTF 111 V 289; ZAK 1986 p. 159).

                                         Ciò comportava tuttavia che solo in pochi casi l’ammontare aggiunto al reddito aziendale corrispondeva all’importo dei contributi effettivamente dedotti in ambito fiscale.

                                         Per modificare questo stato di cose è stato adottato il citato art. 27 cpv. 1 OAVS, giusta il quale spetta alle autorità fiscali aggiungere i contributi versati alle assicurazioni sociali.

Nel caso giudicato dall’allora TFA l’autorità fiscale non era in grado di stabilire l’ammontare dei contributi dedotti. L’Alta Corte ha allora stabilito che in tal caso va applicato per analogia l’art. 23 cpv. 5 OAVS che prevede che quando le autorità fiscali non sono in grado di comunicare il reddito, le casse devono valutarlo per stabilire il contributo. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione. La Cassa, nel caso giudicato dall’Alta Corte, ha pertanto dovuto stabilire, con l’aiuto dell’assicurato, l’ammontare esatto dei contributi dedotti nel periodo fiscale determinante, poiché solo questi importi devono essere riaggiunti per ristabilire l’equità contributiva. Solo se l’interessato non fornisce le informazioni richieste, l’amministrazione può stabilire l’ammontare dell’importo da aggiungere senza far capo a prove concrete.

                                12.   Nel caso di specie l’amministrazione con scritto del 7 aprile 2009 ha chiesto all’autorità fiscale, tra le altre cose, se dal reddito aziendale sono già stati dedotti gli oneri sociali (allegato al doc. 3). In risposta l’UT si è limitato ad affermare che il “reddito aziendale netto ai fini AVS” ammonta a fr. 38'299 (doc. 3). Dal citato scritto non è tuttavia chiaro se l’importo comprende i contributi AVS/AI/IPG di quell’anno.

                                         La Cassa non ha tuttavia proceduto ad alcun ulteriore accertamento ed ha aggiunto i contributi fatturati quell’anno, ossia fr. 736, violando in questo modo gli art. 23 cpv. 5 OAVS e 27 cpv. 1 OAVS. L’amministrazione, che di principio può aggiungere unicamente i contributi dedotti in sede fiscale, avrebbe infatti dapprima dovuto interpellare nuovamente l’autorità fiscale chiedendo espressamente l’ammontare dei contributi dedotti nel 2006 dall’interessato e, nel caso in cui il fisco non fosse stato in grado di fornire alcun dato, avrebbe dovuto stabilire, con l’aiuto dell’assicurato, l’ammontare esatto dei contributi dedotti nel periodo fiscale determinante (cfr. sentenza H 185/04 del 24 agosto 2005 consid. 3.2: ”Es trifft zwar zu, dass es für die Steuerbehörden nicht immer einfach ist, der Ausgleichskasse die persönlichen Beiträge zu melden, insbesondere wenn diese in der Buchhaltung des Steuerpflichtigen nicht separat ausgewiesen werden. Diese Vollzugsschwierigkeiten ändern jedoch nichts an der grundsätzlichen, in Art. 27 Abs. 1 Satz 2 AHVV ausdrücklich statuierten Verpflichtung der Steuerbehörden, die massgeblichen Angaben zu liefern. Dabei müssen die Bemessungsperioden des Abzugs und der Aufrechnung übereinstimmen. Denn der Zweck der Aufrechnung besteht darin, eine steuerrechtlich zulässige Operation rückgängig zu machen (BGE 111 V 296 Erw. 4a). Dementsprechend hat der Beitragspflichtige Anspruch darauf, dass ihm genau jener Betrag aufgerechnet wird, welcher bei den Steuern abgezogen wurde.”, sottolineatura del redattore). Se neppure l’assicurato fosse stato in grado di fornire alcuna informazione la Cassa, in assenza di prove concrete, avrebbe potuto valutare autonomamente l’ammontare da aggiungere al reddito aziendale.

                                         Su questo punto la decisione è di conseguenza errata. L’incarto va rinviato alla Cassa per ulteriori accertamenti, dapprima presso l’autorità fiscale e in seguito, se il fisco non sarà in grado di indicare l’importo esatto dei contributi dedotti, presso il ricorrente. Solo nel caso in cui neppure l’insorgente potrà stabilire l’importo esatto, l’amministrazione effettuerà una valutazione sulla base degli atti a sua disposizione.

                                         La decisione impugnata non si rivela corretta neppure nel calcolo della deduzione della percentuale del 2,5% calcolata sul capitale investito nell’azienda giusta l’art. 9 cpv. 2 lett. d LAVS per il quale il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo l’interesse del capitale proprio impegnato nell’azienda. Il Consiglio federale fissa il tasso d’interesse d’intesa con la Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.

                                         Infatti l’amministrazione ha preso in considerazione unicamente l’ammontare di fr. 25'000, ossia la sostanza aziendale netta dell’attività esercitata in Svizzera (cfr. doc. 3). In realtà, nello scritto del 14 aprile 2009 l’autorità fiscale ha anche affermato che “il contribuente ha pure un’attività indipendente all’estero che è stata considerata per il calcolo dell’aliquota determinante in fr. 50'000 netti quale reddito e fr. 20'000 quale sostanza aziendale” (doc. 3). Ciò trova conferma nel calcolo dell’imponibile dell’imposta cantonale 2006, dove il fisco, nella posta relativa alla “sostanza netta investita in società di persone” (numero 29.1, allegato al doc. 6), ai fr. 24'563 dichiarati dall’interessato ha aggiunto fr. 20'000.--  cfr. anche il calcolo del riparto della sostanza).

                                         Ora, se da una parte al reddito conseguito in Svizzera va aggiunto l’importo percepito all’estero, allo stesso modo alla sostanza aziendale dell’attività svizzera va sommata la sostanza aziendale dell’attività estera. Di conseguenza l’amministrazione dovrà ricalcolare anche la deduzione del 2,5% sul capitale investito nell’azienda sulla base di un importo complessivo di fr. 45'000.

                                         In queste condizioni il ricorso va parzialmente accolto e l’incarto rinviato alla Cassa per ulteriori accertamenti ed un nuovo calcolo del contributo dovuto.

                                         Al ricorrente vanno assegnate ripetibili parziali (art. 61 lett. g LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

                                         La decisione impugnata è annullata e l’incarto è rinviato alla Cassa per ulteriori accertamenti ed un nuovo calcolo del contributo.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà al dr. med. RI 1 fr. 300 a titolo di ripetibili (IVA inclusa).                                       

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

30.2009.15 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.07.2009 30.2009.15 — Swissrulings