Raccomandata
Incarto n. 30.2008.48 cs
Lugano 28 novembre 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 ottobre 2008 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 30 settembre 2008 emanata da
Cassa CO 1 __________ in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è affiliato quale persona senza attività lucrativa presso la Cassa CO 1 dal 1° gennaio 2003.
B. Il 17 giugno 2008 l’amministrazione ha emesso una decisione formale tramite la quale ha calcolato il contributo dovuto dall’assicurato nel 2005 sulla base di un reddito percepito sotto forma di rendite di fr. 11'160, moltiplicato per venti, per una sostanza determinante di fr. 223'200 e un contributo dovuto di fr. 433.50 (fr. 425 di contributi AVS/AI/IPG e fr. 8.50 di spese amministrative, doc. 8).
C. RI 1 si è opposto al predetto provvedimento, ponendo alcune domande (doc. 7).
Tramite decisione su opposizione del 22 agosto 2008 la Cassa ha confermato il calcolo del contributo e respinto le censure (doc. 5). L’amministrazione ha in particolare evidenziato come il ritardo nell’emissione delle decisioni è dovuto a problemi subentrati con il nuovo sistema informatico dell’autorità fiscale che permette la trasmissione corretta dei dati in via automatica. Solo recentemente la Cassa è riuscita a ripristinare il collegamento così da poter procedere con l’emissione delle decisioni. L’amministrazione ha inoltre sottolineato che, in generale, gli interessi di mora e le spese esecutive sono dovuti non perché il conguaglio è arrivato dopo diverso tempo, bensì perché l’interessato non ha versato, entro i termini fissati dalla Cassa, le richieste di acconto trimestrali provvisorie per l’anno 2005.
D. Il 22 settembre 2008 l’interessato ha presentato ricorso al TCA. L’impugnativa è stata stralciata dai ruoli con decreto del 6 ottobre 2008 in seguito all’emissione di una nuova decisione su opposizione che, in sostituzione di quella impugnata, ha annullato la decisione formale ed esentato il ricorrente dal pagamento personale dei contributi poiché nel 2005, avendo beneficiato di indennità giornaliere dell’assicurazione per l’invalidità, ha già versato sufficienti contributi sociali (doc. 3).
E. Contro la predetta (nuova) decisione RI 1 è tempestivamente insorto al TCA (doc. I). L’insorgente afferma che “è stato accettato il mio ricorso ma, dopo trenta giorni, non è ancora stata formulata una nuova decisione accettabile e quella originale, non corrisponde, nei dati e negli addebiti, a versamenti e/o trattenute del/al ricorrente.”, che non sono state date risposte alle domande da lui formulate, ma, al contrario sono state date risposte a quesiti non posti.
L’assicurato ha poi affermato di riservarsi “la facoltà di valutare la decisione definitiva per l’anno 2005 che dovrebbe scaturire dopo i loro scritto del 30.09.2008”, di non riconoscere né dovere pagare “interessi di mora, successive spese esecutive, diffide ecc. come pure le spese amministrative richieste, in quanto: se ci sono voluti 32 mesi per emettere una decisione “definitiva” che è stata riconosciuta sbagliata dagli stessi dopo ancora 14 mesi ulteriori (ora siamo nel mese 48) non si è ancora arrivati alla decisione “corretta” …. Per il momento non posso aggiungere altro”.
Infine l’insorgente ha rilevato di non poter “accettare le “loro” decisioni definitive, ancora una volta in ritardo nei termini, da loro stessi stabiliti, se prima non riceve una decisione definitiva aggiornata e corretta che può essere ancora, nei termini di legge, contestata.” (doc. I)
F. Con risposta del 10 novembre 2008 la Cassa propone la reiezione del ricorso, rilevando che nel 2003, 2004 e 2006 il contributo personale è stato calcolato al minimo legale di fr. 425 oltre le spese amministrative, mentre con la decisione impugnata l’insorgente è stato esonerato dal pagamento del contributo 2005 avendo soluto gli oneri dovuti tramite le indennità giornaliere dell’AI percepite nel corso di quell’anno.
Inoltre la decisione su opposizione di fissazione dei contributi AVS degli anni 2003 e 2004, è stata emessa il 9 dicembre 2005 ed è cresciuta incontestata in giudicato. Contro la decisione formale per i contributi 2006 non è stata inoltrata alcuna opposizione, mentre la decisione su opposizione relativa ai contributi del 2005 è stata recentemente modificata ed impugnata al TCA.
L’amministrazione ha poi descritto la procedura di pagamento dei contributi (doc. III).
G. Il 19 novembre 2008 il ricorrente ha prodotto nuova documentazione (doc. V e allegati).
in diritto
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2. Dagli atti emerge che il ricorrente da una parte contesta la decisione su opposizione del 30 settembre 2008 che fissa il contributo dovuto dall’insorgente nel 2005 e dall’altra sembra chiedere l’emissione di una decisione che stabilisca una volta per tutte i rapporti di dare e avere tra le parti.
Per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
In concreto il TCA può pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto della decisione su opposizione impugnata, ossia la fissazione dei contributi dovuti nel 2005 quale persona senza attività lucrativa.
Le censure sollevate dall’assicurato in merito ad altre questioni non oggetto del contendere sono pertanto irricevibili.
Tuttavia, nella misura in cui l’insorgente fa valere che intende contestare anche l’ammontare delle spese di diffida, di richiamo delle spese di esecuzione e degli interessi messi a suo carico dalla Cassa di compensazione, la quale avrebbe impiegato diversi mesi prima di emettere le decisioni di sua spettanza, le richieste saranno trattate come ricorso per denegata o ritardata giustizia.
nel merito
3. Va innanzitutto esaminato se la decisione su opposizione del 30 settembre 2008 è corretta.
Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui le donne compiono 64 anni, gli uomini 65 anni.
Giusta l'art. 10 cpv. 1 LAVS, il contributo AVS è pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa. Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpvv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).
Il capoverso 2 recita che gli studenti e gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se mantenuti o assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano il contributo minimo.
Per le persone che non esercitano un'attività lucrativa e per le quali non è previsto il contributo minimo annuo (art. 10 cpv. 2 LAVS), i contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita (art. 28 cpv. 1 OAVS).
Se la persona che non esercita un'attività lucrativa dispone contemporaneamente di sostanza e di un reddito conseguito in forma di rendita, l'importo annuo della rendita moltiplicato per 20 va addizionato alla sostanza (art. 28 cpv. 2 OAVS).
Giusta l'art. 28 cpv. 3 OAVS, per il calcolo del contributo la sostanza e l'importo del reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 devono essere arrotondati ai Fr. 50'000.inferiori.
L'art. 28 cpv. 4 OAVS prevede che se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei coniugi.
Quindi, i contributi della singola persona sposata senza attività lucrativa sono determinati sull’insieme dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà, qualunque sia il loro regime e anche qualora i coniugi siano stati tassati in modo separato.
L'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), a questo proposito, ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS è conforme alla legge e alla Costituzione (STFA H 199/00 inedita del 18 gennaio 2001, consid. 2 b; DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999 pag. 118, DTF 125 V 230 = Pratique VSI 1999 pag. 204).
4. Va ancora rammentato che i contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 29 cpv. 1 OAVS).
I contributi sono calcolati sul reddito effettivo conseguito in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre (art. 29 cpv. 2 OAVS).
Le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono conto dei valori di riparto intercantonali (art. 29 cpv. 3 OAVS). Tali comunicazioni sulla sostanza sono vincolanti per l’amministrazione.
La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle Casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).
Gli art. 22 a 27 OAVS, riferiti ai lavoratori indipendenti, sono per il resto applicabili per analogia alla fissazione e alla determinazione dei contributi (art. 29 cpv. 6 OAVS).
Infine, per l’art. 30 cpv. 1 OAVS gli assicurati, considerati per un anno civile come persone senza attività lucrativa, possono chiedere che i contributi pagati per l’anno in questione vengano imputati a quelli che pagano in qualità di persone senza attività lucrativa.
A norma dell’art. 30 cpv. 2 OAVS gli assicurati, senza attività lucrativa, che chiedono l’imputazione, devono comprovare il versamento di contributi sul reddito di un’attività lucrativa alla cassa di compensazione cui sono affiliati come persone senza attività lucrativa.
5.Nel caso di specie la Cassa di compensazione dopo aver in un primo tempo chiesto all’insorgente, sulla base della tassazione 2005 applicabile alla fattispecie (cfr. art. 29 cpv. 1 e 2 OAVS), il pagamento del contributo minimo, ha annullato e sostituito la propria decisione, esonerando il ricorrente dal versamento di ulteriori contributi sociali. Infatti nel corso di quell’anno l’interessato ha beneficiato di un’indennità giornaliera dell’assicurazione per l’invalidità, dalla quale sono stati prelevati i contributi (cfr. art. 30 OAVS).
L’assicurato, per il 2005, non deve pertanto più pagare alcunché.
Egli contesta la circostanza che la decisione definitiva sia stata emessa solo nel 2008, allorché i contributi dovuti sono quelli del 2005 e ritiene che sia stata emanata in ritardo.
Per l’art. 16 cpv. 1 LAVS, i contributi, il cui importo non è stato fissato in una decisione notificata entro un termine di cinque anni dalla fine dell’anno civile per il quale sono dovuti, non possono essere né pretesi né pagati. Trattandosi di contributi secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1, il termine decorre dalla fine dell’anno civile in cui passa in giudicato la tassazione fiscale determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di ricupero d’imposta. Se il diritto di esigere il pagamento di contributi arretrati nasce da un atto punibile per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.
Con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA che ha modificato l’art. 16 cpv. 1 LAVS seconda frase giusta il quale in deroga all’art. 24 capoverso 1 LPGA, trattandosi di contributi secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1, il termine decorre dalla fine dell’anno civile in cui passa in giudicato la tassazione fiscale determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di ricupero d’imposta.
L’art. 24 cpv. 1 LPGA prevede che il diritto a prestazioni o contributi arretrati si estingue cinque anni dopo la fine del mese per cui era dovuta la prestazione e cinque anni dopo lo scadere dell’anno civile per cui il contributo doveva essere pagato. Per il cpv. 2 se il responsabile del pagamento di contributi si è sottratto a quest’obbligo con una procedura punibile per la quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, è quest’ultimo a determinare il momento in cui il credito si estingue.
Una decisione contributiva resa nei termini legali esclude una volta per tutte la perenzione prevista dall’art. 16 cpv. 1 LAVS (cfr. anche Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, Basilea 1997, n. 9 segg. ad art. 16, pag. 409 seg.).
Va ancora rammentato che prima che la perenzione diventi definitiva i contributi devono figurare in una decisione notificata al debitore dei contributi (Greber, Duc, Scartazzini, op. cit., pag. 409). La decisione deve essere notificata, entro il termine di perenzione, al debitore dei contributi. Non basta che sia impostata entro il termine (DTF 119 V 96, Pratique VSI 1996 pag. 136 segg. e pag. 299; Greber, Duc, Scartazzini, op. cit., pag. 409; Kieser, ATSG-Kommentar, Basilea, Ginevra, Zurigo 2003, pag. 271, n. 20 ad art. 24).
La comunicazione di una decisione è un atto giuridico che necessita della notifica. Essa esplica i suoi effetti a partire dal momento in cui la notifica è stata fatta regolarmente. Poco importa che l’interessato prenda conoscenza del contenuto della decisione.
A determinate condizioni, la decisione notificata allo scopo di evitare che un credito contributivo sia perento può essere sufficiente anche se il suo contenuto è lacunoso (per esempio indica l’importo globale a carico del datore di lavoro, senza che figurino i dettagli per ogni dipendente). Tuttavia l’ammontare richiesto successivamente non può superare quello della decisione precedentemente notificata.
In concreto la Cassa ha agito tempestivamente, giacché ha emanato la decisione formale di fissazione dei contributi per il 2005 in data 17 giugno 2008 (cfr. doc. A), ossia entro il termine quinquennale previsto dall’art. 16 cpv. 1 LAVS.
La censura relativa alla tardività della misura va pertanto respinta.
Del resto l’amministrazione ha annullato la propria decisione, esonerando l’insorgente dal pagamento personale dei contributi nel 2005, essendo già stati pagati per il tramite delle indennità dell’assicurazione per l’invalidità ricevute quell’anno.
Ritenuto che l’amministrazione ha accolto l’opposizione dell’insorgente, affermando che l’interessato “ha contribuito per l’anno 2005 in misura sufficiente” (doc. IV/1) e non chiede ulteriori contributi al ricorrente, la decisione deve essere confermata.
L’assicurato chiede inoltre di non dover essere tenuto a pagare le spese amministrative, di diffida e delle esecuzioni, nonché gli interessi di mora (cfr. doc. I e V), che tuttavia non sono oggetto della decisione impugnata. Come già detto in precedenza (cfr. consid. 2), nella misura in cui la Cassa non ha preso posizione su questo tema con la decisione su opposizione, la censura non può essere esaminata nel merito da questo Tribunale.
La domanda va invece trattata quale istanza per denegata o ritardata giustizia.
6. Per quanto concerne l’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, l’art. 1 cpv. 1 LAVS prevede che le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione malattie, sempre che la LAVS non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
A norma dell’art. 49 cpv. 1 LPGA nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.
In virtù dell’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.
L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato, sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili.
Per l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.
Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. Tale disposizione include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia. Con l’entrata in vigore della LPGA, secondo il già citato suo art. 56 cpv. 2, spetta al competente Tribunale cantonale delle assicurazioni statuire in merito ad un ricorso per denegata/ritardata giustizia (sentenza I 387/03 del 23 ottobre 2003, consid. 3).
Secondo la giurisprudenza federale, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati). Sempre secondo la giurisprudenza, vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20 consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c).
Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).
Il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).
Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto quando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti giurisprudenziali). In una sentenza del 25 giugno 2003 pubblicata in DTF 129 V pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata).
Nella DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza. In RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa). In questa stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:
" Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrens- dauer von 40 Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)
In dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L. del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia (Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.) oppure quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo, in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia (Plädoyer 6/1998, p. 67).
Il Tribunale Federale delle Assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale Federale) ha stabilito, in una sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38, p. 109s., che l'oggetto di un ricorso per denegata o ritardata giustizia é soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di questa procedura, questa giurisprudenza è da considerare valida anche sotto l’imperio dell’art. 56 cpv. 2 LPGA.
Da ultimo va rilevato che, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110).
7.Nel caso di specie l’insorgente con diversi scritti invero non sempre molto chiari, sembra chiedere che la Cassa annulli le richieste di rimborso relative alle spese di diffida ed esecutive, nonché degli interessi di mora, e i relativi conguagli, ritenuto in particolare che, per quanto concerne il 2005, nulla è più dovuto. Egli fa in particolare riferimento allo scritto del 17 giugno 2008, allegato alla decisione formale di fissazione dei contributi 2005, da cui risulta, oltre al contributo AVS inizialmente dovuto, l’ammontare delle spese esecutive, delle diffide e degli interessi di mora.
La Cassa in sede di risposta ha elencato le norme applicabili al caso concreto rilevando in particolare che di regola i contributi non dovuti vengono rimborsati dalla Cassa (art. 25 cpv. 3 OAVS). Tuttavia se vi sono ancora contributi scoperti (scaduti, diffidati o in esecuzione), l’amministrazione procede con una compensazione (art. 25 cpv. 3 OAVS).
Tuttavia dagli atti non risulta alcuna decisione impugnabile in merito, ma solo una lettera, datata 3 novembre 2008, dove figura il calcolo di interessi di mora e spese esecutive per il periodo 1.1.2005-31.12.2005 (doc. 3), che però non soddisfa i criteri per essere considerata una decisione.
Per cui l’amministrazione, alla quale l’incarto va trasmesso, dovrà emettere, a breve, una decisione formale, con mezzi di diritto, tramite la quale preciserà i rapporti di dare e avere tra le parti, indicando in particolare gli eventuali motivi per i quali i contributi pagati in troppo dal ricorrente per il 2005 non vengono rimborsati, per quale motivo l’insorgente deve, eventualmente, pagare le spese amministrative, di diffida e esecutive per quell’anno e se l’interessato è tenuto a pagare interessi di mora. L’amministrazione dovrà pure esaminare se, al contrario, il ricorrente ha diritto ad eventuali interessi remunerativi per gli eventuali contributi pagati in troppo.
Contro la decisione formale, l’interessato potrà dapprima inoltrare opposizione e poi, se non sarà soddisfatto, un ricorso al TCA contro la decisione su opposizione.
Nel caso di specie non è invece riscontrabile una denegata o ritardata giustizia giacché solo con la decisione su opposizione del 30 settembre 2008 è stato stabilito che l’insorgente, per il 2005, non deve versare, personalmente, alcun contributo. Per cui solo a partire da tale data la Cassa è a conoscenza degli importi eventualmente da restituire all’assicurato o da compensare.
L’insorgente non ha del resto prodotto solleciti o altri scritti tramite i quali avrebbe chiesto alla Cassa l’emanazione di una decisione sui contributi del 2005 negli anni precedenti.
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita conferma. L’incarto è tuttavia trasmesso alla Cassa per l’emissione di una decisione formale conformemente ai considerandi.
Visto l’esito del ricorso l’interessato non ha diritto ad “un indennizzo per il tempo e le spese che tali “superficiali” comportamenti da parte della Cassa di compensazione AVS gli hanno indebitamente, e abusivamente, causato.” (doc. V).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
2. L’incarto è trasmesso alla Cassa CO 1 per l’emissione di una decisione conformemente ai considerandi.
3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti