Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.01.2009 30.2008.45

13 janvier 2009·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,825 mots·~29 min·5

Résumé

Attività dipendente di disegnatrice edile verso studio d'architettura per cui lavora almeno 2 sett al mese per 9 mesi all'anno.Unico committente.Dipendenza economica.Fatturazione direttamente allo Studio,non ai clienti finali.Investimento poco importante.Ufficio in casa non comprovato.Nessun rischio

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 30.2008.45 30.2008.46   TB

Lugano 13 gennaio 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sui ricorsi del 20 e del 22 ottobre 2008 di

1.  RI 1   2.  RI 2    

contro  

le decisioni su opposizione del 16 settembre 2008 emanate da

Cassa CO 1  

    in materia di contributi AVS

ritenuto                            in fatto

                                  A.   Il 1° luglio 2008 (doc. 8) RI 1 ha compilato il questionario per l'affiliazione degli indipendenti, annunciando di avere iniziato l'attività di disegnatrice edile nell'ottobre 2002 e di prevedere di conseguire un utile netto annuale di Fr. 25'000.-.

                                  B.   Con decisione del 7 luglio 2008 la Cassa CO 1 ha informato l'assicurata (doc. A2 dell'inc. 30.2008.45) di non poterla affiliare come indipendente, poiché lavora(va) per un unico committente – lo Studio d'architettura RI 2 –, al quale (doc. A3 dell'inc. 30.2008.46) in pari data ha comunicato che le retribuzioni versate fanno parte del salario determinante.

                                  C.   Il 16 settembre 2008 la Cassa di compensazione ha emanato due distinte, ma di simile contenuto, decisioni su opposizione (docc. A1 di entrambi gli incarti). L'Amministrazione ha ribadito che il compenso orario di Fr. 30.-, il diritto al rimborso delle spese ed il lavorare per un unico committente sono elementi a favore di un'attività lucrativa dipendente. Fondandosi sugli accertamenti effettuati dalla SUVA, la Cassa ha così parzialmente accolto l'opposizione dell'assicurata (doc. A3 dell'inc. 30.2008.45), affiliandola come indipendente per l'attività accessoria dal 1° novembre 2006 quando lavora in nome e per conto proprio per (altri) clienti privati, mentre come dipendente a titolo principale quando lavora per lo Studio d'architettura RI 2. L'opposizione di quest'ultimo (doc. A4 dell'inc. 30.2008.46) è quindi stata respinta integralmente.

                                  D.   Con due separati ricorsi RI 1 il 20 ottobre 2008 (doc. I dell'inc. 30.2008.45) e RI 2 il 22 ottobre 2008 (doc. I dell'inc. 30.2008.46), hanno chiesto al TCA di affiliare la disegnatrice edile come indipendente, trattandosi di una collaborazione esterna indipendente svolta di regola al proprio domicilio ed in modo del tutto autonomo, senza vincoli organizzativi e di tempo. Peraltro, nel 2006 e nel 2008 la ricorrente ha eseguito lavori anche per terze persone.

Il 27 (doc. III dell'inc. 30.2008.45) ed il 29 ottobre 2008 (doc. III dell'inc. 30.2008.46) la Cassa di compensazione ha ribadito che gli elementi a favore di un'attività dipendente prevalgono su quelli tipici di un'attività indipendente, siccome l'assicurata non ha alcun rischio tipico dell'imprenditore e non fattura al cliente finale.

I ricorrenti non hanno prodotto nuovi mezzi di prova (doc. IV).

considerato                    in diritto

in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

                                   2.   I ricorsi 30.2008.45 e 30.2008.46 del 20 e del 22 ottobre 2008 formulati da RI 1 rispettivamente dallo Studio d'architettura RI 2 concernono fatti di uguale natura e pongono gli stessi temi di diritto materiale, perciò si giustifica la congiunzione delle cause – peraltro già decretata pendente causa - e la pronuncia di una sola sentenza (STF 8C_295/2007 e 8C_327/2007 del 30 maggio 2008; DTF 128 V 124 consid. 1; DTF 127 V 157; DTF 127 V 33),

                                   3.   RI 2 contesta l'effetto retroattivo sviluppato dalla decisione su opposizione della Cassa, che nel 2008 ha preso posizione riguardo all'affiliazione di RI 1 a far data dal 2003, quando già a quel momento disponeva dei necessari elementi per decidere del suo statuto contributivo.

A questo proposito occorre rilevare, come correttamente osservato dalla Cassa di compensazione, che già nel 2002, quando ha iniziato la sua attività lucrativa, era dovere della ricorrente, che si riteneva indipendente, rispettivamente del datore di lavoro, annunciarsi/la spontaneamente alla Cassa di compensazione per regolarizzare la sua posizione assicurativa nei confronti dell'AVS (art. 64 cpv. 5 LAVS).

Non annunciandosi alla Cassa CO 1 per oltre cinque anni, l'assicurata si è quindi sottratta al suo obbligo contributivo. Per contro, la circostanza che nel 2008 l'Amministrazione l'ha affiliata d'ufficio retroattivamente, dal 2003, e non per il futuro, rispecchia perfettamente le norme legali in materia.

Infatti, per l'art. 16 cpv. 1 LAVS, i contributi, il cui importo non è stato fissato in una decisione notificata entro un termine di cinque anni dalla fine dell'anno civile per il quale sono dovuti, non possono essere né pretesi né pagati. Trattandosi di contributi secondo gli artt. 6, 8 cpv. 1 e 10 cpv. 1, il termine decorre dalla fine dell'anno civile in cui passa in giudicato la tassazione fiscale determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di ricupero d'imposta. Se il diritto di esigere il pagamento di contributi arretrati nasce da un atto punibile per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.

Con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA che ha modificato l'art. 16 cpv. 1 LAVS seconda frase, il cui tenore, ora, recita che in deroga all'art. 24 cpv. 1 LPGA, trattandosi di contributi secondo gli articoli 6, 8 cpv. 1 e 10 cpv. 1, il termine decorre dalla fine dell'anno civile in cui passa in giudicato la tassazione fiscale determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di ricupero d'imposta.

L'art. 24 cpv. 1 LPGA prevede che il diritto a prestazioni o contributi arretrati si estingue cinque anni dopo la fine del mese per cui era dovuta la prestazione e cinque anni dopo lo scadere dell'anno civile per cui il contributo doveva essere pagato.

Per il cpv. 2, se il responsabile del pagamento di contributi si è sottratto a quest'obbligo con una procedura punibile per la quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, è quest'ultimo a determinare il momento in cui il credito si estingue.

Una decisione contributiva resa nei termini legali esclude una volta per tutte la perenzione prevista dall'art. 16 cpv. 1 LAVS.

Kieser, ATSG Kommentar, Basilea Zurigo Ginevra 2003, N. 20 ad art. 24, pag. 271, rammenta infatti che “Mit dem Erlass einer Beitragsverfügung wird die Verwirkung ein für allemal ausgeschlossen, und zwar auch dann, wenn die Verfügung in der Folge gerichtlich oder wieder erwägungsweise aufgehoben und durch eine neue ersetzt wird.” (cfr. anche Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, Basilea 1997, n. 9 segg. ad art. 16, pag. 409 seg.).

Va ancora rammentato che prima che la perenzione diventi definitiva, i contributi devono figurare in una decisione notificata al debitore dei contributi (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 409). La decisione deve essere notificata, entro il termine di perenzione, al debitore dei contributi. Non basta che sia impostata entro il termine (DTF 119 V 96, Pratique VSI 1996 pag. 136 segg. e pag. 299; Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 409; Kieser, op. cit., n. 20 ad art. 24, pag. 271).

La comunicazione di una decisione è un atto giuridico che necessita della notifica. Essa esplica i suoi effetti a partire dal momento in cui la notifica è stata fatta regolarmente. Poco importa che l'interessato prenda conoscenza del contenuto della decisione.

A determinate condizioni, la decisione notificata allo scopo di evitare che un credito contributivo sia perento può essere sufficiente anche se il suo contenuto è lacunoso (per esempio indica l'importo globale a carico del datore di lavoro, senza che figurino i dettagli per ogni dipendente). Tuttavia, l'ammontare richiesto successivamente non può superare quello della decisione precedentemente notificata.

In concreto, la Cassa ha agito tempestivamente, giacché ha emanato la decisione formale di (non) affiliazione come indipendente per gli anni dal 2003 in poi in data 7 luglio 2008 (doc. A2 dell'inc. 30.2008.45 e doc. A3 dell'inc. 30.2008.46), ossia entro il termine quinquennale previsto dall'art. 16 cpv. 1 LAVS.

La censura della retroattività della misura va pertanto respinta.

nel merito

                                   4.   Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1 cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.

I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).

Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

Per l'art. 10 LPGA, è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge.

L'art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2).

Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale) ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (STFA H 322/03 dell'11 marzo 2005; STFA H 31/04 del 21 marzo 2005).

In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).

                                   5.   Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.

Questi princìpi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle Autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (STFA H 279/00 del 16 dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (STFA H 59/00 del 18 settembre 2000).

                                   6.   Secondo la giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di un'attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell'attività, le spese generali incorse sono sopportate dall'assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l'esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).

Si è in presenza di un'attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l'assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l'attività svolta, è integrato nell'azienda di quest'ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l'esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (STCA del 19 giugno 2000 nella causa A.G.; Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., N. 149 ad art. 9 LAVS, pag. 313).

In una sentenza pubblicata in Pratique VSI 2001 pag. 55, alla pag. 63 il TFA ha precisato:

"  (…) Il est vrai que, selon la jurisprudence, la qualification fiscale du revenu ne constitue qu'un indice, d'une certaine importance certes, qui doit être apprécié en fonction de l'ensemble des conditions économiques (ATF 122 V 289 = VSI 1997 p. 105 consid. 5d et les références citées). Une harmonisation de l'application du droit commande toutefois, notamment dans les cas douteux, de ne pas s'écarter sans nécessité de l'appréciation fiscale. (…).".

                                   7.   La nostra Massima Istanza ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non è conseguenza del fatto, puramente formale, della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.

Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (STFA del 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa A.B; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).

Per questi motivi, un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un'attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

                                   8.   Nella più recente giurisprudenza, il TFA ha avuto modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente, è usuale (sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e come il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare un'attività lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3).

Per quanto concerne l'investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l'accento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).

Infine, vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro (DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente, in parte a titolo dipendente ed in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).

                                   9.   L'art. 11 LPGA considera datore di lavoro chi impiega salariati.

Giusta l'art. 12 cpv. 1 LAVS, è considerato datore di lavoro chiunque paghi, a persone obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta l'art. 5 capoverso 2 LAVS. Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i datori di lavoro che hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera o che, nella loro economia domestica, impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato (cpv. 2). È riservata l'esenzione dall'obbligo di pagare i contributi in virtù di convenzioni internazionali o di consuetudini stabilite dal diritto delle genti (cpv. 3).

Il datore di lavoro è la persona per la quale il salariato esegue un lavoro, su retribuzione, in una situazione dipendente e per un tempo determinato o indeterminato (Direttive UFAS sulla riscossione dei contributi (DRC), N. 1001). In generale il datore di lavoro è la persona che paga il salario determinante al salariato (art. 12 cpv. 1 LAVS). Si considera salario determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS qualsiasi retribuzione di un lavoro dipendente fornito per un tempo determinato o indeterminato (Direttive UFAS sul salario determinante (DSD), N. 1001).

La LAVS presume che la persona che paga dei salari è un datore di lavoro (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 364, n. 4 ad art. 12 LAVS).

                                10.   Nel caso di specie, alla luce della documentazione agli atti e della sopra citata giurisprudenza, la decisione della Cassa di compensazione di ritenere RI 1 quale dipendente dello Studio d'architettura RI 2 va tutelata, poiché gli elementi a favore di un'attività salariata sono nettamente predominanti rispetto a quelli che potrebbero far propendere per

                                         un'attività indipendente.

                                11.   Nell'ottobre 2002 l'assicurata, di formazione disegnatrice edile e fino al 1995 occupata in tale veste quale salariata, al fine di aiutare finanziariamente la famiglia ha iniziato la collaborazione con lo Studio d'architettura ricorrente.

Questa attività veniva normalmente esercitata presso l'ufficio che essa ha installato al proprio domicilio, sebbene sia capitato che l'assicurata si recasse presso lo Studio d'architettura per espletare le sue prestazioni. Molto frequenti erano inoltre gli spostamenti sui cantieri per la direzione dei lavori, che le venivano rimborsati forfetariamente in base al chilometraggio percorso. Lo Studio d'architettura le riconosceva inoltre il pagamento delle spese per l'uso del telefono privato.

Il TCA osserva che le cinquantatre fatture agli atti (doc. 2) si riferiscono per lo più alle prestazioni lavorative di RI 1 per lo Studio d'architettura RI 2 dal gennaio 2003 al maggio 2008, eccetto alcune indirizzate a terze persone: la fattura del 6 novembre 2006 si riferisce a lavori di stesura di piani esecutivi e di dettaglio per un'abitazione bifamiliare ad __________; la fattura del 20 novembre 2006 è stata allestita per la stesura dei piani esecutivi e di dettaglio nonché per l'esecuzione di lavori per la ristrutturazione avvenuta su un fondo di __________; la fattura del 15 maggio 2007 concerne il progetto di massima e la domanda di notifica, i piani esecutivi e la direzione lavori per l'ampliamento effettuato su un mappale di __________; infine, la fattura del 18 luglio 2008, anch'essa esente da IVA, si riferisce alla stesura di piani di rilievo e del progetto per la ristrutturazione di un immobile a __________.

Esaminando la cinquantina di fatture si rileva innanzitutto che esse sono state redatte su un normale foglio bianco, in cui in alto a sinistra appare il nome e l'indirizzo privato di RI 1; in un secondo tempo si è aggiunta l'indicazione della professione (disegnatrice edile) e del numero di telefono fisso e mobile; a destra, invece, figura il nome del destinatario che, come visto, è praticamente sempre quello dello Studio d'architettura RI 2 a __________.

Queste fatture sono poi intitolate "Fattura per prestazioni lavorative del mese …." e riportano la dicitura dei lavori eseguiti che, a dipendenza dell'attività svolta quel mese, comprende la stesura dei piani di progetto, la stesura dei piani esecutivi e di dettaglio, la stesura delle offerte, il calcolo dei computi per i capitolati, il controllo delle liquidazioni e le visite ai cantieri per la direzione dei lavori.

Esse indicano poi il totale delle ore prestate per queste attività che, moltiplicate per un costo orario di Fr. 30.-, danno l'importo complessivo dell'onorario preteso dall'assicurata.

A ciò si aggiungono eventualmente, a dipendenza dell'attività prestata quel mese, le spese per le trasferte nei vari cantieri. Il numero dei chilometri percorsi dall'assicurata è stato moltiplicato per 50 centesimi negli anni 2003, 2004 e 2005 fino ad agosto; poi, dal settembre 2005 fino al mese di febbraio 2008 compreso il rimborso del costo delle trasferte è aumentato a 60 centesimi al chilometro; infine, dal mese di aprile 2008 l'assicurata fattura 70 centesimi al chilometro per le trasferte di lavoro.

Se del caso, vi figura anche il costo del telefono privato.

                                12.   Dall'analisi della documentazione presentata dalle parti emerge inoltre che nell'anno 2003 la disegnatrice edile ha lavorato per il noto studio d'architettura tutto l'anno, eccetto durante i mesi di aprile, giugno e dicembre. Per questa sua attività, il numero di ore complessive da essa prestate raggiunge e supera praticamente sempre le 100 ore mensili; fanno eccezione i mesi di agosto (70 ore) e di ottobre (90 ore).

Per il 2004, l'assicurata ha lavorato per lo Studio ricorrente durante nove mesi e le ore prestate raggiungono una media di 88 al mese, passando dal minimo di 63,5 ore svolte nel mese di febbraio 2004 al massimo di 122 ore eseguite nel settembre 2004.

Anche nel 2005 l'assicurata ha lavorato nove mesi per conto di RI 2, fatturando 61,75 ore nel giugno 2005 e 67,5 ore nel luglio 2005, ma raggiungendo 107 ore nel novembre 2005 ed addirittura 117,5 ore nel settembre 2005, passando dalle 88,25 ore di febbraio 2005 e dalle 91,75 ore di ottobre 2005, per una media di 90 ore al mese.

La fatturazione per l'anno 2006 è molto variabile. Si segnalano le 20,75 ore di ottobre 2006 e le 132,25 ore di settembre 2006, le 52 ore di giugno 2006 e le 111 di maggio 2006, le 66 ore di marzo 2006 e le 95 ore di aprile 2006. La media di lavoro su 9 mesi raggiunge le 84 ore.

Nella prima metà del 2007 l'assicurata ha fatturato una media di circa 65 ore lavorative con un picco di 114 ore nel marzo 2007, mentre nella seconda metà dell'anno il montante delle ore è lievitato a 105,5 in novembre, a 107 nel settembre ed a 127 nell'ottobre 2007. La media su otto mesi si assesta a 90 ore.

Infine, durante i primi mesi dell'anno 2008 RI 1 ha fatturato al ricorrente 68 ore di lavoro in gennaio, 94 ore in febbraio, 29 ore in marzo, 99 ore in aprile e 102,5 ore in maggio 2008, per una media mensile di 78,5 ore.

In nessun caso il beneficiario finale (committente) del lavoro svolto è intestatario delle fatture della ricorrente. Tutti i rischi aziendali nei confronti della committenza sono stati assunti dall'arch. RI 2.

D'avviso di questo TCA, dall'esposizione che precede si può dunque concludere che la disegnatrice edile insorgente dedicava almeno due settimane al mese del suo tempo a favore dello Studio d'architettura ricorrente.

Inoltre, va osservata un'evidente continuità ed intensità di questa sua attività, dato che ogni anno, dal 2003, si è protratta per ben nove mesi all'anno - eccetto nel 2007, dove i mesi sono stati "solo" otto e nel 2008, per cinque mesi, dove i dati sono parziali.

Alla luce di questi chiari elementi, non è quindi possibile concludere ad una mera collaborazione esterna saltuaria. Piuttosto, i rapporti fra i ricorrenti vanno definiti come di un'intensità non certo trascurabile dal profilo dell'impiego del tempo, dato che l'attività di disegnatrice edile per conto del ricorrente l'occupava per almeno il 50% del suo tempo lavorativo.

                                13.   Dagli atti all'inserto risulta inoltre che l'assicurata fatturava a RI 2 le sue prestazioni regolarmente all'inizio del mese successivo a quello in cui ha lavorato o, talvolta, addirittura all'inizio del mese stesso che ha fatturato.

Durante il primo anno oggetto del contendere, il 2003, l'assicurata ha calcolato al ricorrente un importo totale di Fr. 28'080.-.

Nel 2004, le ricevute agli atti attestano che le prestazioni offerte da RI 1 all'insorgente sono ammontate a Fr. 23'782,50, oltre ai rimborsi spese.

Per l'anno 2005, sempre per lavori ricevuti in appalto dal ricorrente, l'assicurata ha fatturato a quest'ultimo Fr. 25'163.per le sue prestazioni.

Nel 2006, il totale della fatturazione eseguita dall'una a favore dell'altro assomma a Fr. 22'725.-.

Nel quinto anno controllato, il 2007, l'assicurata ha conteggiato all'architetto un importo complessivo di Fr. 21'630.-.

Durante i primi cinque mesi dell'anno 2008, poi, la disegnatrice ha emesso altrettante fatture nei confronti dello Studio d'architettura per complessivi Fr. 11'775.-.

Questi dati vanno quindi confrontati con quelli dichiarati dall'interessata stessa nel questionario per l'affiliazione degli indipendenti, in cui ha indicato di avere conseguito, dalla sua attività indipendente di disegnatrice, un introito di Fr. 26'000.- nel 2003, di Fr. 26'642.- nel 2004, di Fr. 25'896.- nel 2005 e di Fr. 28'725.- nell'anno 2006 (doc. 8).

Stanti così le cose, il TCA conclude che l'assicurata aveva deciso di svolgere le proprie funzioni in modo praticamente esclusivo per un unico committente, identificato nello Studio d'architettura ricorrente.

Dal 2006 ella ha poi iniziato ad intraprendere dei lavori per terze persone, come attestano le due fatture di Fr. 3'000.- ciascuna emesse nel novembre 2006, la fattura di Fr. 2'500.- del 15 maggio 2007 e la fattura del 18 luglio 2008 di Fr. 5'000.-. Tuttavia, questi importi, paragonati a quelli incassati lavorando per RI 2, rappresentano una piccola parte delle sue entrate complessive – fatta salva la (parziale) situazione per il 2008.

Per quanto è emerso dai giustificativi prodotti, dunque, gli incarichi ricevuti da altra clientela privata influiscono in modo trascurabile sugli introiti conseguiti dalla ricorrente durante i cinque anni di contribuzione in esame.

Si può affermare che, per tutti i cinque anni in questione, RI 1 ha fornito al ricorrente la grande parte (decisamente preponderante) delle proprie prestazioni, adempiendo così ad un elemento tipico dell'attività dipendente (STFA H 12/04 del 17 febbraio 2005; STFA H 279/00 del 16 dicembre 2002; Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 181, n. 110 ad art. 5 LAVS).

Sulla scorta della documentazione raccolta e visto quanto esposto, non presta quindi il fianco ad alcuna critica la conclusione che la collaborazione con la ditta ricorrente era a tal punto intensa da costituire un'evidente dipendenza economica dell'assicurata nei suoi confronti (STFA H 12/04 del 17 febbraio 2005).

Ciò non implica comunque, va ribadito, che eventuali suoi rapporti con altri committenti debbano essere qualificati nel medesimo modo. Come visto, infatti, un assicurato può essere qualificato quale dipendente per un'attività ed indipendente per un'altra. Un assicurato può pure trovarsi simultaneamente in condizione d'indipendente e di dipendente nei confronti di una stessa persona (STFA del 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; STCA del 3 luglio 2001, Inc. n. 30.2001.57; cfr. Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165; DTF 105 V 113). Fondamentale è che ogni singolo rapporto lavorativo deve essere esaminato distintamente ed indipendentemente dagli altri.

Nessun ostacolo impedisce dunque all'assicurata di poter essere affiliata come indipendente nei confronti di terzi quale disegnatrice edile e per la medesima professione come dipendente quando è al servizio dello Studio d'architettura qui ricorrente.

                                14.   Come indicato nell'espletamento della sua attività l'assicurata non emetteva fatture destinate ai beneficiari delle sue prestazioni appaltanti rispettivamente, mandanti dei lavori, per un pagamento diretto – fanno eccezione le quattro summenzionate fatture emesse tra il 2006 ed il 2008. La disegnatrice edile si rivolgeva unicamente e direttamente al ricorrente, che le commissionava  l'esecuzione di opere a favore di clienti che trattavano però solo con lo studio d'architettura.

Peraltro, destinatario delle relative richieste di pagamento da parte dell'interessata era sempre e solo lo Studio d'architettura insorgente; obbligato alle prestazioni nei confronti della predetta assicurata era quindi soltanto quest'ultimo e non i di lui clienti finali, che per contro non avevano un rapporto giuridico diretto con la collaboratrice, semplice esecutrice materiale in subappalto o per delega di lavori ottenuti da RI 2.

L'interessata godeva inoltre del rimborso delle spese sopportate, quali il riconoscimento delle spese di trasferta sui cantieri per la direzione dei lavori e delle spese telefoniche.

Questo fa sì che nell'eseguire la propria attività l'assicurata non ha corso alcun rischio particolare legato al suo lavoro e nemmeno ha dovuto accollarsi un rischio economico nel senso di rischio di perdita nel non riuscire ad incassare quanto fatturato (Pratique VSI 1995 pagg. 27 seg.; Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 167, n. 56 ad art. 5 LAVS), nella misura in cui lo Studio d'architettura – e non i terzi committenti – regolava direttamente i propri impegni con la sua collaboratrice.

L'architetto insorgente si è pertanto assunto il rischio economico, mentre l'assicurata, non agendo a proprio nome e per proprio conto, non si è assunta alcun rischio particolare verso terzi.

Tale circostanza indica dunque l'assenza di un rischio d'incasso verso la committenza della ditta individuale.

Non va poi dimenticato che l'eventualità che RI 2 avrebbe potuto non versare alla sua collaboratrice gli importi da ella fatturati, avrebbe posto quest'ultima nella medesima posizione di un lavoratore dipendente che non riceve quanto pattuito con il proprio datore di lavoro. Da ciò discende che il rischio economico che l'interessata sopportava era praticamente nullo e di conseguenza non analogo a quello di un imprenditore indipendente (Pratique VSI 1995 pagg. 27 seg.; Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 167, n. 56 ad art. 5 LAVS). Non si può quindi sostenere che ella si assumeva una perdita di guadagno tipica di un lavoratore indipendente.

                                15.   Per quanto concerne l'investimento, poco importante, in mezzi propri, va rammentato che il Tribunale federale ha già evidenziato che per la natura certe attività, in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l'accento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; STF del 19 marzo 2007, H 194/05, consid. 5.2).

La dipendenza lavorativa, come visto, ha comportato per l'assicurata una dipendenza anche di tipo economica.

Il TCA osserva comunque che l'indicazione generica che l'assicurata utilizzava quale ufficio quello ricavato nella sua abitazione, oltre a non essere stata provata, appare insufficiente per ammettere che ella abbia sopportato un rischio particolare legato all'esercizio della sua attività di disegnatrice edile (Pratique VSI 1995 pag. 27 segg.; Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 167, ad art. 5 LAVS n. 56; STCA del 25 ottobre 2007, 30.2006.44).

Non va poi dimenticato che entrambi i ricorrenti hanno ammesso che l'assicurata svolgeva sì le sue prestazioni presso l'ufficio installato al proprio domicilio, ma anche presso lo Studio d'architettura RI 2, oltre che direttamente sui cantieri (doc. I).

Le strutture su cui poteva contare l'assicurata dimostrano pertanto l'assenza di investimenti di una certa importanza (nemmeno invocati né comprovati) e quindi l'assenza di un rischio particolare legato all'esercizio della sua attività (Pratique VSI 1995 pag. 27 segg.; Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 167, n. 56 ad art. 5 LAVS).

                                16.   Gli altri elementi, sollevati dai ricorrenti a comprova della qualifica dell'attività della collaboratrice quale indipendente, non sono decisivi per la determinazione dei rapporti nel periodo in oggetto.

A fronte principalmente di un chiaro rapporto di subordinazione sia sotto l'aspetto economico sia anche dal profilo dell'impiego del tempo nei confronti della ditta ricorrente, ma anche dell'assenza, come visto, di un rischio economico e d'incasso nei confronti della clientela, le motivazioni date dagli insorgenti che hanno affermato che l'assicurata era libera nell'organizzazione dell'attività per quanto concerne per esempio l'orario di lavoro e l'esecuzione del lavoro, hanno un'incidenza nettamente inferiore e non sono sufficienti per qualificarla come persona esercitante un'attività lucrativa indipendente.

In effetti, malgrado la collaboratrice potesse gestire la sua attività con una certa libertà quanto all'impiego del tempo, agli orari di lavoro come pure all'organizzazione medesima del lavoro, questi elementi passano in secondo piano di fronte alla circostanza che ella non si è per contro assunta direttamente e personalmente alcun rischio aziendale ed economico tipico di ogni imprenditore (STFA H 320/01 del 29 dicembre 2003), neppure nel senso di rischio di perdita nel non riuscire ad incassare quanto fatturato (Pratique VSI 1995 pagg. 27 seg.; Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 167, n. 56 ad art. 5 LAVS) e nemmeno nell'avere un proprio ufficio.

Il rapporto instauratosi tra l'architetto e la sua collaboratrice era quindi tale da costituire un vero e proprio legame di collaborazione dipendente.

                                17.   Considerate tutte le circostanze evidenziate, le tesi ricorsuali non possono essere seguite. I diversi elementi risultanti dal caso concreto indicano che si è in presenza, in materia di obbligo contributivo alle assicurazioni sociali, di un rapporto di dipendenza fra RI 1 e la ditta individuale di RI 2. Le caratteristiche di un'attività salariata sono infatti predominanti rispetto alle ragioni di affiliare l'assicurata come un'imprenditrice autonoma quando lavora per  il ricorrente.

Di conseguenza, la decisione su opposizione della Cassa che ha qualificato l'assicurata dal 2003 (al 2007) come dipendente nei confronti del predetto Studio d'architettura risulta corretta e deve essere confermata.

I ricorsi devono così essere respinti.

Ne discende che i redditi versati all'assicurata durante il periodo gennaio 2003-dicembre 2007 vanno considerati come salario determinante della collaboratrice, su cui il datore di lavoro, in virtù dell'art. 14 LAVS, è tenuto a pagare i contributi paritetici che la Cassa di compensazione fisserà in occasione della revisione della ditta individuale che effettuerà a norma dell'art. 162 OAVS.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   I ricorsi, congiunti, sono respinti.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

30.2008.45 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.01.2009 30.2008.45 — Swissrulings