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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.05.2008 30.2008.23

30 mai 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,807 mots·~19 min·3

Résumé

Ricorso carente formalmente. Obbligo di completazione non ossequiato. Quand'anche ricevibile quale ricorso per denegata giustizia impugnativa da respingere

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 30.2008.23   ir/td

Lugano 30 maggio 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 7 marzo 2008 di

 RI 1    

contro  

Cassa CO 1     in materia di rendite AVS

considerato,                   in fatto ed in diritto

                                     -   che con atto manoscritto non datato e pervenuto al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni il 10 marzo 2008 RI 1, già coniugata __________, ha presentato "Appello" contro le "assicurazioni sociali" poiché "dopo più di un anno dal …divorzio (15.9.2006) non hanno ancora provveduto alla splitting AVS" ciò poiché "…a detta loro…__________, 1953, non abbia versato contributi durante l'anno 2005";

                                     -   che l'"appello", sembra inoltrato contro "l'assessore della Pretura di __________ … che non ha provveduto alle ricerche utili atte a vedere quant'è l'ammontare di LPP maturato nei 17 anni di matrimonio…(art. 122 CCS)";

                                     -   che, nelle sue conclusioni, RI 1 chiede lo "splitting AVS" e "comprendente per RI 1 dal 20.10.1989 (data del matrimonio…) al 15.9.2006 (data del divorzio …) la metà … dell'importo da __________ pagato durante gli anni di matrimonio" compreso il 2005 ma almeno CHF 130'000.- come alla sentenza civile 22 novembre 2007 (recte sentenza 19 novembre 2007 inc. 11.2006.99 della prima Camera Civile del Tribunale d'Appello);

                                     -   che le motivazioni esposte, come d'altra parte le conclusioni assunte, apparivano decisamente confuse facendo indifferente riferimento alla AVS ed alla LPP;

                                     -   che, quale allegato all'impugnativa, RI 1 ha prodotto scritto dell'Ufficio Tassazione di __________ che attesta intervenuto ritiro di reclamo contro l'IC e l'IFD 2004;

                                     -   che, successivamente all'impugnativa, via telescritto, RI 1 ha chiesto al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni se il suo scritto 7 marzo 2008 fosse arrivato l'8 marzo 2008 (e ciò a fronte di attestazione postale di avviso di ricevimento indicante consegna dell'atto il 10 marzo 2008 come alla firma del destinatario);

                                     -   che il giudice delegato, con comunicazione 12 marzo 2008, ha segnalato alla ricorrente quanto segue:

"  Per poter comprendere le sue esigenze è stata richiamata la sentenza civile 19 novembre 2007 (inc. 11.2006.99).

L'incarto è stato registrato, presso il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, nell'ambito delle procedure concernenti l'AVS anche se il suo testo non appare chiaro in merito sovrapponendo lamentele riferibili alla Legge Previdenza Professionale con altre apparentemente connesse alla Legge Assicurazione Vecchiaia Superstiti.

Ho trasmesso quindi una copia del suo esposto al collega Giudice Raffaele Guffi, giudice delegato per le cause attinenti la Legge Previdenza Professionale, per l'eventuale necessario seguito.

Dal canto mio rilevo che lei domanda "lo splitting AVS" anche se in realtà viene fatto riferimento all'art. 122 CCS e quindi alla previdenza professionale.

Le chiedo, a complemento del suo ricorso - che in assenza di indicazione e produzione di una decisione su opposizione debbo ritenere formulato per una denegata giustizia - di volere specificare:

a)                                  quali contatti abbia avuto con la Cassa AVS competente in merito al preteso "splitting AVS"

b)                                  voglia trasmettere la documentazione relativa al suo contatto con la predetta Cassa AVS (da non confondere con la Cassa pensioni ai sensi della LPP)

c)   se sono state emesse decisioni da parte dell'assicuratore AVS e/o se sono state emanate decisioni su opposizione voglia produrle al Tribunale

d)   nell'ottica dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (non quindi in ambito di istituto di previdenza professionale) voglia precisare cosa esattamente chiede alla Cassa AVS e per quale motivo si rivolge al TCA in tale ambito

Il presente scritto ha formale valore decreto di completazione. In effetti il suo gravame non ossequia i presupposti dell'art. 1a cpv. 1 Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni." (Doc. III)

                                     -   che alla signora RI 1 è stato indicato che in caso di mancata od insufficiente completazione il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;

                                     -   che, vista l'inazione di RI 1 nel termine concesso, in ossequio alla giurisprudenza del TFA, alla ricorrente è stata concessa proroga del termine "in difetto di che a norma di legge la procedura sarà dichiarata irricevibile";

                                     -   che RI 1 si è rivolta con telescritto 16 aprile 2008 al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni indicando tempestiva risposta ma in ambito di LPP consegnata quindi nell'incarto parallelo (34.2008.19) gestito dal giudice Raffaele Guffi;

                                     -   che, in effetti, con scritto trasmesso il 27 marzo 2008 RI 1 ha "… come da loro richiesto" trasmesso al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni "… i documenti comprovanti il nominativo dell'istituto di previdenza al quale ero affiliata e i documenti bancari dove la mia (rendita) di pensione è stata versata";

                                     -   che tale "complemento" non ha quindi alcuna attinenza con il tema dell'AVS se non per l'estratto del conto individuale trasmesso dalla ricorrente unicamente con il telefax 16 aprile 2008 ed indicante il nome "__________" e facente riferimento agli anni 1970-1981 e quella recante il nome __________ per gli anni dal 1968 al 2002, nonché il foglio individuale a nome RI 1 per gli anni 1981 a 1990;

                                     -   che la ricorrente ha inoltre prodotto (doc. VI/8/9/10) documento relativo a conti individuali apparentemente emesso il 27 dicembre 2006 e specificante, in particolare, la ripartizione dei redditi tra i coniugi dal 1990 al 2004 e la ripartizione (VI/9/10 e 12) eseguita a partire dal 1968;

                                     -   che, lo scritto 27 marzo 2008 (doc. VI) apparendo unicamente riferito alle tematiche connesse alla LPP, in materia di AVS è stato chiesto alla ricorrente, il 17 aprile 2008 (doc. VII), il completamento del gravame sotto pena di irricevibilità;

                                     -   che, in particolare, alla signora RI 1 è stato comunicato:

"  gli atti del Tribunale, concernenti la questione dell'AVS (diversa e distinta dal tema della LPP) trattata nell'inc. 30.2008.23, alla data di ieri, prima del suo fax, contemplavano unicamente:

•  suo scritto pervenuto al TCA il 10 marzo 2008 "domanda di appello" (doc. I);

•  suo invio per telescritto 11 marzo 2008 richiesta al TCA a "sapere se questo invio del 7 marzo 2008 vi è arrivato";

•  lettera giudice delegato/RI 1 12 marzo 2008 con fissazione del termine 3 aprile 2008 per fornire i necessari chiarimenti (doc. III);

•  scritto di richiamo 15 aprile 2008 del giudice delegato a lei (doc. IV)

Nel suo telescritto lei fa riferimento ad invio 27 marzo 2008. Tale invio non mi risulta essere stato inserito nell'incarto concernente la legge sull'assicurazione vecchiaia e superstiti 30.2008.23 da parte del funzionario di cancelleria.

In effetti tale scritto riguarda, come lei ha evidenziato in alto a sinistra sullo stesso, l'incarto 34.2008.19 (LPP).

Il mio scritto 12 marzo 2008 (ed il successivo sollecito 15 aprile 2008) facevano chiaro riferimento all'incarto 30.2008.23 la qual cosa, ne sono certo, non può esserle sfuggita.

Nel suo telescritto di ieri lei indica di non avere "confuso la Cassa AVS con la Cassa pensioni", ne prendo atto, comunque il suo invio 27 marzo (alla posta il 28 marzo) pervenuto il 31 marzo 2008 al TCA (che fa riferimento all'incarto LPP 34.2008.19) - scritto che per completezza, allego fotocopia e che conteneva soli 3 allegati mentre il fax di ieri della medesima lettera è stato accompagnato da altri 10 fogli, apparentemente, per quanto leggibile, "Estratto del conto individuale" - sembra rispondere ad una lettera interlocutoria del 14 marzo 2008 del collega giudice Guffi (Doc. III inc. 34.2008.19 che allego) e non all'invito ad esprimersi del 12 marzo 2008.

Al suo scritto originale 27 marzo allega 3 documenti che dovrebbero dimostrare "il nominativo dell'istituto di previdenza al quale ero affiliata" (in realtà è intestato "Polizza di libero passaggio") ed uscite ed entrate bancarie su un conto di SBS per il 1997.

Rilevo qui che il suo telefax di ieri con cui invia la lettera 27 marzo aggiunge allegati nonché un'ultima frase in fondo (allego fotocopia di quanto pervenuto ieri al TCA, doc. VI/inc. 30.2008.23 con i relativi allegati) per permetterle di meglio ritenere le differenze.

Ora nel suo telescritto datato __________ 16 aprile 2008 che fa riferimento agli incarti 30.2008.23 e 34.2008.19 ed in cui indica di non avere confuso LAVS e CPP lei - per quanto possibile leggere stante la cattiva qualità dell'invio fa riferimento al suo lavoro ed allo splitting AVS. Poi, nel medesimo scritto, fa riferimento a contributi AVS (dovuti dall'ex marito) indicando che "non so dove ha versato i contributi l'anno 2005".

Rilevo anzitutto che il suo telescritto 16 aprile 2008 non risponde, formalmente, alle esigenze che una impugnativa deve avere. Un ricorso - come pure un complemento ad un ricorso - non può essere trasmesso per telecopiatrice all'autorità giudiziaria.

A parte le questioni di forma, per quanto attiene al solo incarto 30.2008.23 di cui sono giudice delegato, osservo che l'invio 16 aprile 2008 non evade lo scritto 12 marzo 2008 del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni (che per semplicità allego alla presente).

Ribadisco quindi che, nell'ambito della legge sull'assicurazione vecchiaia e superstiti (LAVS), la sua "domanda d'appello" appare del tutto incomprensibile.

Le chiedo di volere indicare:

•  se la competente Cassa di compensazione AVS AI IPG ha emanato una formale decisione o una formale decisione su opposizione impugnabile al Tribunale

In caso affermativo la invito a volere produrre detti provvedimenti e la invito a volere emendare il suo gravame 7 marzo 2008 al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni per renderlo conforme ai dettami di procedura e quindi la invito a volere specificare il provvedimento impugnato, indicando i fatti, le sue argomentazioni e le sue conclusioni.

Qualora non fosse stato emesso dalla competente Cassa di compensazione AVS un provvedimento impugnabile il suo gravame potrebbe essere interpretato quale ricorso per denegata giustizia. Anche in questo caso però la sua domanda di intervento del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni  va emendata. Andrebbe precisato l'oggetto delle sue richieste all'amministrazione, i ritardi eventuali dell'amministrazione, i motivi per i quali ritiene il sussistere di una denegata giustizia e le sue conclusioni.

Mi rendo conto che le materie in discussione (LPP e LAVS) come pure gli aspetti procedurali sono complessi e possono creare difficoltà. Se necessario la Cancelleria del Tribunale Cantonale delle assicurazioni è a disposizione per i ragguagli che fossero necessari.

Il presente scritto ha formale valore di concessione di un termine di grazia per provvedere alla completazione del suo gravame. In effetti il suo ricorso non ossequia i presupposti dell'art. 1a cpv. 1 Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni." (Doc. VII)

                                     -   che il successivo 19 aprile 2008 RI 1 (così si presume perlomeno siccome l'invio è avvenuto a mezzo telescritto) ha chiesto al TCA di sapere "come mai tutte le lettere alle preture, Ministeri Pubblici ecc… passano dalle messaggerie governative, mentre lettere ai Tribunali di Lugano non vengono invece prima inviate a __________";

                                     -   che a tale scritto, superfetaneo, non è stato dato riscontro;

                                     -   che con telescritto 25 aprile 2008 la ricorrente ha trasmesso al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni uno scritto spedito apparentemente per raccomandata al "Dip. Sanità e Socialità - Divisione AVS/AI/IPG" in cui ha indicato di avere "chiesto la decisione formale per lo splitting AVS" perché l'ex marito __________ "non mi ha riconosciuto nulla …";

                                     -   che in questo scritto i funzionari competenti si sono visti, molto gratuitamente, affibiare patente di incompetenza e lo scritto è stato trasmesso al TCA oltre che, per conoscenza, al MP Lugano (PP avv. __________) ed alla Consigliera di Stato avv. __________;

                                     -   che a questo nuovo (ennesimo) telescritto sono ulteriormente annessi i riparti redatti dalla CO 1 questa volta però in data 20 aprile 2008;

                                     -   che con scritto (anticipato via fax) datato 7 maggio 2008 RI 1 si è ulteriormente rivolta al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni trasmettendo "a complemento" uno scritto del signor __________ (già funzionario statale presso la CO 1) datato 4 maggio 2008 e destinato al Servizio Conti individuali della CO 1, con cui il signor __________ ha chiesto un colloquio con i funzionari preposti;

                                     -   che RI 1 ha quindi postulato "ulteriore tempo" per trasmettere "l'invio della documentazione completa";

                                     -   che il giudice delegato, con scritto 7 maggio 2008, ha comunicato ad RI 1 quanto segue:

"  Rilevo l'interessamento del signor __________ ad un contatto con la CO 1 (lettera 4 maggio 2008 __________/CO 1).

Voglia cortesemente comunicarmi se l'incarico al signor __________ si estende anche al ricorso formante l'inc. 30.2008.23, nel qual caso prenderò contatto con lui direttamente.

Lei chiede una proroga per potere "introdurre il ricorso".

Rilevo che un ricorso è già stato inoltrato al TCA in ambito AVS ma lo stesso non è ricevibile come tale. Nello scritto 17 aprile 2008 (pag. 2 in fondo e pag. 3) le ho spiegato i motivi. Qui ribadisco che:

●  se la competente Cassa AVS ha emanato una decisione su opposizione, questa potrebbe essere l'oggetto dell'impugnativa e va prodotta al TCA con il necessario emendamento del suo esposto;

●  se non vi è stata, sino all'introduzione del suo gravame (poiché non è possibile impugnare una decisione non ancora emessa) una decisione su opposizione, il suo ricorso potrebbe essere considerato inoltrato per denegata giustizia. L'impugnativa andrebbe comunque emendata (v. scritto 17 aprile 2008 pag. 3, 1° paragrafo).

Alla luce di ciò non vedo la necessità di una proroga che, comunque, le concedo per evitare un formalismo eccessivo, sino al prossimo 23 maggio 2008." (Doc. XI)

                                     -   che RI 1 non ha reagito a tale scritto;

                                     -   che in uno scritto destinato alla procedura 34.2008.19 con istruttoria condotta dal giudice Guffi, la signora RI 1 ha specificato che per quanto attiene la CO 1 "una decisione ancora non la si è avuta, il signor __________ si è interessato … la delega al signor __________ si limita a questo estratto … per questo motivo l'incarto 30.2008.23 (sarà eventualmente ripreso in seguito per denegata giustizia)";

                                     -   che alla CO 1 non è stata chiesta una presta di posizione in merito all'impugnativa;

                                     -   che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007, STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);

                                     -   che il ricorso, e meglio l'atto che RI 1 ha intitolato "Appello", non risponde palesemente ai requisiti minimi che un atto giudiziario deve possedere;

                                     -   che RI 1 non si aggrava contro una decisione su opposizione emanata dalla CO 1;

                                     -   che il gravame avrebbe potuto essere interpretato quale ricorso per denegata giustizia, ancorché totalmente carente di sostanziale motivazione e di chiare conclusioni, ma gli atti stessi prodotti dalla ricorrente indicano la trasmissione di conti individuali a fine dicembre 2007 e ad aprile 2008;

                                     -   che dagli atti, salvo una richiesta di contatto con i funzionari responsabili della Cassa da parte del signor __________ così incaricato da RI 1, non vi sono atti rilevanti la formale richiesta di emanazione di un provvedimento impugnabile;

                                     -   che in maniera certamente non dettagliata (poiché quella non ne era la sede preposta) la prima Camera Civile del Tribunale d'Appello  nella sentenza 19 novembre 2007 (11.2006.99) a pagina 19 punto 14 indica i contorni del tema caro alla signora RI 1;

                                     -   che, comunque sia, l'"appello" di RI 1 non risponde, come indicato, minimamente ai requisiti formali necessari, ricordati nei passaggi più sopra riportati, e non è ricevibile;

                                     -   che tale irricevibilità è stata segnalata alla ricorrente cui, in più occasioni, è stata offerta la possibilità di emendare il testo, il tutto senza adeguato seguito;

                                     -   che, quand'anche fosse stato ricevibile quale ricorso per denegata giustizia, l'"appello" sarebbe stato comunque da respingere nel merito;

                                     -   che, infatti, giusta l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. Tale disposizione include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10 pag. 560). Con l’entrata in vigore della LPGA, secondo il già citato suo art. 56 cpv. 2, spetta al competente Tribunale cantonale delle assicurazioni statuire in merito ad un ricorso per denegata/ritardata giustizia (STFA I 387/03 del 23 ottobre 2003, consid. 3). Va inoltre rammentato come ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate. L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato, sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili. Il legislatore non ha quindi voluto inserire un termine entro il quale l’amministrazione deve emanare la decisione su opposizione;

                                     -   che secondo la giurisprudenza federale, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; Kieser, op. cit, art. 56 nota 10 pag. 560). Sempre secondo la giurisprudenza, vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20 consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c);

                                     -   che nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483);

                                     -   che il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509);

                                     -   che dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto quando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti giurisprudenziali). In una sentenza del 25 giugno 2003 pubblicata in DTF 129 V pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata). Nella DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza. In RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa). In questa stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:

"  Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrens- dauer von 40 Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)

                                         In dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L. del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia (Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.) oppure quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo, in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia (Plädoyer 6/1998, p. 67);

                                     -   che il Tribunale Federale delle Assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale Federale) ha stabilito, in una sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38, p. 109s., che l'oggetto di un ricorso per denegata o ritardata giustizia é soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di questa procedura, questa giurisprudenza è da considerare valida anche sotto l’imperio dell’art. 56 cpv. 2 LPGA;

                                     -   che da ultimo va rilevato che, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110);

                                     -   che in concreto non emergono elementi neppure lontanamente indizianti un ingiustificato ritardo nel trattare richieste dell'assicurata;

                                     -   che il ricorso di RI 1 si palesa temerario ma, eccezionalmente, si prescinde dal carico di tasse e spese;

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Nella misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepiscono tassa di giustizia e spese e non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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