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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.03.2008 30.2007.76

13 mars 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,518 mots·~23 min·3

Résumé

Persona senza attività lucrativa il cui coniuge vive e lavoro all'estero.Considerare sia la sostanza in CH sia all'estero secondo il riparto intercantonale.Moglie che risiede in CH,il cui marito lavora all'estero e vi è assicurato,DEVE pagare i contributi in CH.Reddito estero è rendita: va diviso 2

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 30.2007.76   TB

Lugano 13 marzo 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 21 dicembre 2007 di

 RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 21 novembre 2007 emanata da

Cassa CO 1  

  in materia di contributi AVS

ritenuto                            in fatto

                               1.1.   Con decisione del 9 ottobre 2007 (doc. A2), la Cassa CO 1 ha fissato i contributi AVS/AI/IPG dovuti da RI 1 per l'anno 2003 quale persona senza attività lucrativa. L'amministrazione si è basata sulle comunicazioni fiscali IFD 2003 dell'Ufficio di tassazione di __________ (doc. A4), ritenendo una sostanza netta complessiva in Svizzera e all'estero di Fr. 1'522'306.- ed un reddito percepito sotto forma di rendite di Fr. 200'000.- che, moltiplicato per venti e sommato alla sostanza, dà una sostanza determinante di Fr. 5'522'306.-.

                                         La Cassa ha fissato i contributi nel massimo di Fr. 10'100.- ed ha aggiunto le spese amministrative di Fr. 202.-.

                               1.2.   Con decisione su opposizione del 21 novembre 2007 (doc. A1) l'amministrazione ha accolto parzialmente l'opposizione del 23 ottobre 2007 (doc. A3), nel senso che ha sì confermato l'importo della sostanza netta complessiva in Svizzera e all'estero, ma ha ammesso che i redditi e la sostanza dell'assicurata e di suo marito, seppure residente all'estero, dovessero essere divisi per due.

                               1.3.   Sempre rappresentata da RA 1, il 21 dicembre 2007 (doc. I) l'assicurata ha formulato ricorso dinanzi a questo Tribunale contestando l'importo della sostanza ritenuta dalla Cassa, poiché, a suo dire, essa dovrebbe ammontare a Fr. 700'952.-, ovvero alla metà della sostanza imponibile dei coniugi prima delle deduzioni sociali così come stabilito dalla notifica di tassazione IC/IFD 2003, e non a Fr. 866'524.-. La ricorrente contesta inoltre il reddito del marito conseguito all'estero stimato a Fr. 200'000.- dall'autorità fiscale, mentre in realtà ammonterebbe a Fr. 70'000.-. Anche il principio stesso di fare capo ad un reddito da attività indipendente per calcolare i contributi dovuti da una persona senza attività lucrativa sarebbe errato, oltretutto che, trattandosi di un reddito estero già sottoposto ai contributi previdenziali all'estero, sarebbe così oggetto di una doppia imposizione. In via principale ne chiede quindi lo stralcio; in via subordinata, il computo nella misura di Fr. 35'000.-.

Nella risposta la Cassa ha confermato la correttezza della decisione su opposizione.

La ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. IV).

                                         in diritto

                               2.1.   Controversi sono sia il calcolo dei contributi dovuti dall'assicurata, sia le stesse basi di calcolo su cui si è fondata la Cassa.

Sono assicurate obbligatoriamente in conformità alla Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso femminile o 65 anni, se di sesso maschile.

Giusta l'art. 10 cpv. 1 LAVS, le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un contributo da Fr. 324.- (nel 2003 e 2004: Fr. 353.-) a Fr. 8'400.-. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, contributi inferiori a Fr. 324.- (Fr. 353.-), sono considerati non esercitanti un'attività lucrativa.

Per l'art. 10 cpv. 2 LAVS, gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se mantenuti o assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano il contributo minimo.

Il contributo AVS è dunque pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato. Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpvv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).

Sono quindi obbligate a versare i contributi, diversamente dal vecchio diritto, anche le mogli di assicurati, se non esercitano alcuna attività lucrativa (abrogazione vecchio art. 3 cpv. 2 lett. b LAVS) e le vedove non esercitanti un’attività lucrativa (abrogazione del vecchio art. 3 cpv. 2 lett. c LAVS).

Cionondimeno, i coniugi senza attività lucrativa di assicurati con un’attività lucrativa non devono versare alcun contributo, qualora il coniuge versi contributi pari al doppio del contributo minimo (nuovo art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS).

                               2.2.   Nella sua giurisprudenza, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha costantemente interpretato la nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in senso lato. In effetti se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di importi considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe né di una rendita in senso stretto, né di un reddito determinante.

L'Alta Corte ha stabilito che se le prestazioni in questione, indipendentemente dal fatto che presentino o no le caratteristiche delle rendite, contribuiscono al mantenimento dell'assicurato, occorre qualificare queste ultime come delle rendite. Infatti, si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle condizioni sociali di una persona senza attività lucrativa (Pratique VSI 1994, pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, con riferimenti di dottrina e di giurisprudenza).

La giurisprudenza del TFA considera come reddito conseguito sotto forma di rendite: le rendite d’invalidità dell’assicurazione militare (RCC 1949 pag. 473), le indennità giornaliere dell'assicurazione malattia (RCC 1980 pag. 211), le rendite del secondo pilastro e l’anticipo AVS che l’istituto di previdenza accorda ad un assicurato prima dell’età che dà diritto alla rendita AVS (RCC 1988 pag. 184), le rendite d’invalidità e le indennità giornaliere dell'assicurazione infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite per perdita di guadagno versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti stranieri d’assicurazione a delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), le rendite di invalidità versate da assicurazioni sociali estere (RCC 1991 pag. 433), le rendite da contratti vitalizi (Pratique VSI 1994 pag. 207), i redditi da attività lucrativa del coniuge che non è sottoposto all'assicurazione svizzera, quindi che ha conseguito all'estero (Pratique VSI 1999 pag. 204).

Al contrario, non rientrano nel concetto di rendite ai sensi di questo disposto, le rendite dell’AVS e dell’AI (comprese le PC), come pure le indennità giornaliere AI (RCC 1991 pag. 431 consid. 3a, RCC 1990 pag. 456 consid. 2b, RCC 1982 pag. 82).

Va poi ricordato che non sono considerati reddito determinante conseguito sotto forma di rendite nemmeno le rendite e le pensioni per i figli, a condizione che i figli vi abbiano un diritto proprio (ad esempio le rendite per orfani ai sensi della LAINF) e il provento della sostanza se l'importo di quest'ultima è noto o può essere stabilito dalla cassa di compensazione (RCC 1990 pag. 454; Pratique VSI 1994 pag. 207).

Per sostanza, ai fini dell’art. 28 OAVS si deve intendere l’insieme dei beni mobili o immobili di proprietà dell’assicurato, situati sia in Svizzera che all’estero (RCC 1952 pag. 94; Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants II, FJS n. 468, pag. 15). Fanno pure parte della sostanza determinante del marito i beni della moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi (Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4 b, DTF 105 V 241), i beni di cui l’assicurato ha l’usufrutto ed i beni dei figli minorenni (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153).

Ciononostante, computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo devono essere detratti, fra l’altro, i relativi debiti (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, Berna 1996, pag. 228, N. 10.28; Greber/ Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 347 n. 24 ad art. 10 LAVS).

L'art. 28 cpv. 4 OAVS prevede che se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito determinante per la rendita dei coniugi.

Quindi, i contributi della singola persona sposata senza attività lucrativa sono determinati sull’insieme dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà, qualunque sia il loro regime e anche qualora i coniugi siano stati tassati in modo separato (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 347 n. 25 ad art. 10 LAVS).

L'introduzione il 1° gennaio 1997 del capoverso 4 dell'art. 28 OAVS viene così giustificata nella Pratique VSI 1996 pag. 25:

"  (…) Faute de disposition légale ou réglementaire, le Tribunal fédéral des assurances a décidé que les conditions sociales de l'époux sans activité lucrative se détermine sur la base non seulement de sa fortune et de son revenu sous forme de rente à lui, mais aussi sur ceux de sa femme (VSI 1994, p. 174 consid. 3 et 4a; RCC 1991, p. 433; ATF 105 V 243 = RCC 1980, p. 248; RCC 1985, p. 158). Le Tribunal fédéral des assurances étaie cette jurisprudence par l'obligation conjugale d'assistance et d'entretien qui incombe aux èpoux quel que soit le régime matrimonial.

Poursuivre cette pratique reviendrait à charger de manière excessivement forte les couples, qui ne tombent pas sous le coup de l'article 3, alinéa 3 LAVS. Pour cette raison, il faut introduire au niveau du règlement une disposition qui soit appropriée et proportionnelle. Une correction au niveau du réglement s'impose directement. Conformément à cela, la fortune et le revenu sous forme de rente des époux conjoints doivent être additionnés, indépendamment du régime matrimonial et même si les époux sont imposés séparément; la moitié de ce montant doit être prise en compte pour calculer les cotisations du ou des conjoints non actifs. (…)"

Il Tribunale federale ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS è conforme alla legge ed alla Costituzione (STFA inedita del 18 gennaio 2001, consid. 2 b, H 199/00; DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999 pag. 118; DTF 125 V 230 = Pratique VSI 1999 pag. 204).

                               2.3.   Il contributo delle persone che non esercitano un'attività lucrativa è fissato per ciascun anno di contribuzione (art. 29 cpv. 1 OAVS).

I contributi sono calcolati sul reddito effettivo conseguito in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre. Nei Cantoni con tassazione biennale prenumerando, per i due anni di contribuzione precedenti è determinante il capitale proprio investito al 1° gennaio di ogni anno (art. 29 cpv. 2 OAVS).

Le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono conto dei valori di riparto intercantonale (art. 29 cpv. 3 OAVS).

Tali comunicazioni sulla sostanza sono vincolanti per l’amministrazione (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, pag. 231, N. 10.34).

La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS). Tuttavia, le comunicazioni di queste autorità non sono vincolanti per le casse, a causa della differente definizione di questo reddito nel diritto fiscale ed in quello dell'AVS (Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN) nell'AVS, AI e IPG, edite dall'UFAS, N. 2085).

Gli artt. 22 a 27 OAVS, riferiti ai lavoratori indipendenti, sono per il resto applicabili per analogia al calcolo dei contributi per le persone senza attività lucrativa (art. 29 cpv. 6 OAVS).

                               2.4.   La Cassa di compensazione ha calcolato i contributi dovuti dalla ricorrente sulla scorta della comunicazione dell'Ufficio di tassazione (doc. 4), che indica in Fr. 1'522'306.- la sostanza netta complessiva al 31 dicembre 2003 ed in Fr. 200'000.- il dispendio dell'assicurata nel 2003.

Moltiplicando dunque per 20 questo reddito conseguito sotto forma di rendite e sommandolo alla sostanza netta detenuta in Svizzera ed all'estero tenendo però conto dei valori di riparto intercantonali (art. 29 cpv. 3 OAVS), la Cassa ha ottenuto una sostanza determinante di Fr. 5'522'306.- e l'ha divisa per due, dato che la ricorrente è coniugata. Sul totale vanno poi calcolati i contributi AVS/AI/IPG dovuti come persona senza attività lucrativa.

                               2.5.   Per giurisprudenza costante del TFA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).

Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).

Va a questo proposito rammentato che secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS N 110 pag. 341 segg. consid. 5a; STCA del 31 luglio 2000 in re R.M.).

                               2.6.   Il TCA evidenzia che la notifica di tassazione 2003 è regolarmente cresciuta in giudicato, nel senso che l'assicurata non vi si è validamente opposta. In tali circostanze, le informazioni ivi contenute fornite dall'Ufficio di tassazione devono essere considerate vincolanti per l'amministrazione e per il giudice (art. 23 cpv. 4 OAVS).

Questo Tribunale non è quindi legittimato a scostarsi dagli elementi esibiti dal competente Ufficio di tassazione apparendo essi corretti.

Si tratta ora di stabilire sia l'importo della sostanza netta complessiva in Svizzera e all'estero, sia il reddito conseguito dal marito non affiliato all'AVS svizzera da prendere in considerazione per il calcolo dei contributi della moglie senza attività lucrativa.

                               2.7.   Il TCA rileva innanzitutto che l'assicurata, cittadina svizzera coniugata, è domiciliata in Ticino ed è stata affiliata quale persona senza attività lucrativa con effetto dal 1° gennaio 1995 (doc. 18).

Per quanto concerne la determinazione della sostanza netta in Svizzera ed all'estero, occorre evidenziare che il marito della ricorrente vive e lavora in __________, dove possiede della sostanza aziendale del valore di Fr. 200'000.-; questo importo è stato inserito nella notifica di tassazione IC/IFD 2003 della ricorrente alla voce "26.5 Altri elementi sostanza mobiliare" (doc. A4).

Nel nostro Paese, invece, l'insorgente detiene titoli e capitali per un ammontare di Fr. 1'634'966.- ed è proprietaria di un'abitazione avente un valore di stima di Fr. 802'680.-. Comprese le tre assicurazioni private sulla vita, il totale della sostanza dell'assicurata ammonta dunque a Fr. 3'301'957.-.

Da questo importo vanno dedotti i debiti privati di Fr. 1'900'053.-, per ottenere una sostanza netta di Fr. 1'401'904.- che, considerata la deduzione fiscale per coniugati (Fr. 60'000.-), porta ad una sostanza imponibile complessiva di Fr. 1'341'000.-.

A dire della ricorrente, l'ammontare della sostanza netta da considerare per la determinazione dei contributi AVS/AI/IPG dovuti come persona senza attività lucrativa è pari alla metà della sostanza imponibile dei coniugi prima delle deduzioni sociali, ovvero a Fr. 700'952.- (Fr. 1'401'904.- : 2).

Dal canto suo, anche l'amministrazione si è basata su una sostanza netta di Fr. 1'401'904.-, ma ad essa ha dapprima dedotto il valore della sostanza immobiliare di Fr. 802'680.- e poi ha aggiunto il valore totale di Fr. 923'082.- di ripartizione degli immobili, per ottenere una sostanza netta complessiva in Svizzera ed all'estero di Fr. 1'522'306.- che, diviso due, dà Fr. 761'153.- e non Fr. 866'524.- come indicato dall'assicurata.

Secondo questo Tribunale la soluzione adottata dalla Cassa di compensazione è corretta. Essa si basa in effetti sul citato art. 29 cpv. 3 OAVS, secondo cui le autorità fiscali stabiliscono la sostanza determinante basandosi sulla tassazione cantonale cresciuta in giudicato e tengono conto dei valori di riparto intercantonali.

Pertanto, è a giusta ragione che la sostanza immobiliare detenuta dall'insorgente in Ticino sia stata rivalutata (115%) e che questo nuovo importo ([Fr. 802'680.- x 115) : 100] = Fr. 923'082.-) – e non quello della stima cantonale (Fr. 802'680.-) - sia stato conteggiato per fissare la sostanza imponibile.

Aggiungendo quindi all'importo della sostanza (Fr. 1'401'904.-) il correttivo della ripartizione IFD (Fr. 923'082.- - Fr. 802'680.- = Fr. 120'402.-), si ottiene la somma della sostanza netta complessiva in Svizzera ed all'estero (Fr. 1'522'306.-) valida per la fissazione dei contributi AVS/AI/IPG.

Questa cifra differisce tanto dalla sostanza (Fr. 1'401'904.-) quanto dalla sostanza imponibile sia totale (Fr. 1'341'000.-) sia ticinese (Fr. 1'256'000.-) ritenute a livello fiscale (cfr. Doc. A4). Ne discende che la soluzione proposta dalla ricorrente si rivela infondata.

                               2.8.   In merito al computo del reddito percepito sotto forma di rendite di ogni genere, la Cassa di compensazione ha ritenuto un importo di Fr. 200'000.-, mentre l'insorgente afferma che l'ammontare effettivamente incassato dal marito nel 2003 è di  Fr. 70'000.-. Inoltre, l'assicurata censura che si tenga conto di un reddito da attività indipendente per determinare i suoi contributi come persona senza attività lucrativa e, non di meno, lamenta che, così facendo, il reddito del marito sarebbe sottoposto due volte al prelievo dei contributi previdenziali, quindi in Svizzera ed in __________.

Questo Tribunale osserva innanzitutto che il reddito sotto forma di rendite di Fr. 200'000.- moltiplicato per 20 dalla Cassa per il calcolo dei contributi AVS/AI/IPG è stato classificato dall'autorità fiscale come "7.3 Altri redditi" della ricorrente, e per questo motivo è stato poi indicato alla Cassa di compensazione come dispendio.

Tuttavia, dal riparto dell'imposta cantonale 2003 (doc. A4) emerge che questa somma rappresenta il reddito che il marito ha conseguito all'estero e serve unicamente per determinare l'aliquota da applicare al reddito imponibile dell'assicurata al fine di calcolare l'imposta da essa dovuta. Infatti, essendo gli interessi passivi superiori al reddito da titoli e della sostanza, il reddito imponibile dell'assicurata in Ticino è nullo – e così pure l'imposta dovuta -, mentre il suo reddito imponibile totale – quindi comprensivo del reddito realizzato in __________ dal marito – ammonta a Fr. 134'200.- e, come detto, è indispensabile soltanto per determinare l'aliquota fiscale dell'insorgente, domiciliata in Ticino.

Il TCA osserva che la nuova qualificazione data ai Fr. 200'000.- si conforma al principio secondo cui le comunicazioni fiscali sono vincolanti soltanto per gli importi determinati dall'autorità fiscale e non anche per la qualificazione giuridica dei medesimi. Su questa base, inoltre, va respinta la richiesta di tenere conto di un reddito di Fr. 70'000.- anziché di Fr. 200'000.-.

                               2.9.   Occorre ora esaminare se questo reddito debba essere considerato come reddito percepito sotto forma di rendita e quindi essere moltiplicato per venti allo scopo di fissare i contributi dovuti dall'assicurata, o se invece non debba essere tralasciato siccome proveniente da un'attività lucrativa svolta all'estero.

Con sentenza del 9 maggio 2007 (H 114/05) il Tribunale federale si è pronunciato sul caso di un coniuge germanico che esercitava un'attività lucrativa nel suo paese d'origine e che quindi non pagava i contributi AVS/AI/IPG in Svizzera. In tale evenienza, il TF ha escluso un computo dei suoi contributi in virtù dell'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS a favore del coniuge senza attività lucrativa domiciliata in Svizzera, obbligata quindi a contribuire.

L'applicazione del diritto internazionale non muta questa soluzione. Infatti, la Convenzione sulla sicurezza sociale tra la Svizzera e la Germania fa riferimento alla legislazione del luogo di domicilio dell'assicurato e quindi ancora al diritto svizzero. Gli Accordi sulla libera circolazione delle persone in vigore dal 1° giugno 2002 tra la Svizzera e l'Unione Europea rinviano al Regolamento n. 1408/71, che non contiene nessuna disposizione contraria sul contestato prelevamento dei contributi, quindi il principio della legislazione del luogo di lavoro (lex loci laboris) secondo l'art. 13 cpv. 2 lett. a e b vale soltanto per il coniuge attivo professionalmente della ricorrente, non dunque anche per l'assicurata stessa senza attività lucrativa.

"  (…)

4.2 Die Vorinstanz hat in Anwendung dieser gesetzlichen Ordnung und der hiezu ergangenen Rechtsprechung die Beitragspflicht der Beschwerdeführerin als Nichterwerbstätige für die Jahre 2000 - 2004 bejaht und die Bemessung der Beiträge nach dem hälftigen (ehelichen) Vermögen des Ehemannes bestätigt. Die Aufhebung des vorinstanzlich angefochtenen Einspracheentscheides sowie der Beitragsverfügungen vom 14. November 2004 erfolgte mit der Begründung, der Beschwerdeführerin sei Gelegenheit einzuräumen, innert Frist ein Gesuch um Befreiung der Versicherungspflicht einzureichen und den Nachweis einer bereits bestehenden obligatorischen Versicherungspflicht in Deutschland und einer daraus resultierenden, nicht zumutbaren Doppelbelastung zu erbringen.

Auf die entsprechenden Erwägungen wird verwiesen.

4.3 Den Vorbringen der Beschwerdeführerin (vgl. E. 2.1 hievor) ist, soweit sie nicht bereits im vorinstanzlichen Verfahren entkräftet wurden, Folgendes entgegenzuhalten.

4.3.1 Die Beschwerdeführerin ist vorbehältlich des Vorliegens eines unter Art. 1a Abs. 2 lit. b AHVG fallenden Sachverhaltes, welcher eine Ausnahme von der obligatorischen Versicherung zur Folge hätte und Anlass zur vorinstanzlichen Rückweisung gab, gestützt auf Art. 3 Abs. 1 Satz 2 AHVG beitragspflichtig. Des Weiteren besteht weder nach den Akten noch auf Grund der Parteivorbringen Anlass, die strittigen Beitragsverfügungen in betraglicher Hinsicht näher zu prüfen (BGE 110 V 48 E. 4b S. 53). Die Vorinstanz hat sodann letztinstanzlich bindend (Art. 105 Abs. 2 OG, E. 3.1 hievor) festgestellt, dass der aus Deutschland stammende Ehegatte der Beschwerdeführerin in seinem Heimatland erwerbstätig ist und in der Schweiz keine Sozialversicherungsbeiträge entrichtet. Eine Anrechnung der Beitragsleistungen gemäss Art. 3 Abs. 3 lit. a AHVG scheidet damit aus, wie bereits die Rekurskommission einlässlich und zutreffend dargelegt hat.

4.3.2 Auch im Lichte internationalen Rechts hält der angefochtene Entscheid stand, indem gemäss Art. 5 Abs. 1 Satz 2 des Abkommens zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Bundesrepublik Deutschland über Soziale Sicherheit vom 25. Februar 1964 (SR 0.831.109.136.1) für die Pflichtversicherung von Personen, die keine Beschäftigung oder Tätigkeit ausüben, grundsätzlich die Rechtsvorschriften der Vertragspartei gelten, in deren Gebiet sie wohnen. Soweit das genannte Sozialversicherungsabkommen anwendbar ist, kommt daher schweizerisches Recht zur Anwendung. Unter Geltung des am 1. Juni 2002 in Kraft getretenen Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedschaft über die Freizügigkeit (FZA) schliesslich ist zwar fraglich, ob die Beschwerdeführerin als Ehefrau eines deutschen Staatsangehörigen nicht entgegen der vom BSV vertretenen Rechtsauffassung in den persönlichen Geltungsbereich der Verordnung Nr. 1408/71 (vgl. Art. 2) fällt (vgl. BGE 132 V 184 E. 5.3 S. 192). Diese Frage braucht indes nicht entschieden zu werden, weil die Verordnung Nr. 1408/71 keine Bestimmung enthält, die der streitigen Beitragserhebung entgegenstünde, gilt doch das Beschäftigungslandprinzip gemäss Art. 13 Abs. 2 lit. a und b dieser Verordnung nur für den erwerbstätigen Ehemann der Beschwerdeführerin, aber nicht für diese selber. Sofern die Beitragstilgung nach Art. 3 Abs. 3 AHVG als soziale Vergünstigung gemäss Art. 9 Abs. 2 Anhang I FZA qualifiziert würde, würde die schweizerische Regelung weder dem gemeinschaftsrechtlichen Gleichheitsgebot (Art. 9 Anhang I FZA) zuwiderlaufen noch gegen das in Art. 2 FZA verankerte Diskriminierungsverbot verstossen. Eine unmittelbare/direkte Diskriminierung fällt von vornherein ausser Betracht, weil Art. 3 Abs. 3 AHVG nicht an die Staatsangehörigkeit anknüpft, d.h. sich nichts an der rechtlichen Beurteilung ändern würde, wenn der Ehemann der Beschwerdeführerin nicht Deutscher, sondern Schweizer Bürger (mit Erwerbsort Deutschland) wäre.

Sofern im Umstand, dass Familienangehörige von Schweizern sich eventuell seltener in die Lage der Beschwerdeführerin finden, eine mittelbare/indirekte Diskriminierung erblickt würde, wäre die schweizerische Regelung im Lichte des Versicherungsgedankens objektiv gerechtfertigt (vgl. zum Diskriminierungsverbot: in BGE 133 V 33 nicht publizierte E. 6.2 des Urteils des Eidgenössischen Versicherungsgerichts K 163/03 vom 27. März 2006).".

(sottolineature della redattrice)

Il caso di specie è simile a quello trattato dalla nostra Massima Istanza. Il TCA non può pertanto che fare pieno riferimento alla giurisprudenza appena riportata, e decidere che i contributi sociali pagati dal marito della ricorrente in __________ non comportano un esonero di quest'ultima dal suo obbligo di contribuzione in Svizzera quale persona senza attività lucrativa.

Infatti, come ha giudicato il TFA in DTF 125 V 230 (Pratique VSI 1999 pag. 204), la moglie che risiede in Svizzera e non esercita un'attività lucrativa, il cui marito svolge un'attività lucrativa nel Principato del Liechtenstein e vi è assicurato, è tenuta al pagamento dei contributi dell'AVS svizzera. La metà del reddito da attività lucrativa conseguito dal marito nel Principato del Liechtenstein rappresenta un reddito percepito sotto forma di rendite e va considerato nel calcolo per la contribuzione della moglie.

In virtù di quanto precede, è a buon diritto che la Cassa di compensazione ha considerato che il reddito di Fr. 200'000.- conseguito all'estero dal marito della ricorrente vada conteggiato quale reddito percepito sotto forma di rendita e debba pertanto essere moltiplicato per venti.

La circostanza che, in realtà, il reddito estero ammonterebbe a Fr. 70'000.- non soccorre la ricorrente nella sua tesi, poiché, come visto, le tassazioni fiscali sono vincolanti ed il non avere contestato a suo tempo la notifica fiscale comporta ora che il valore di Fr. 200'000.- ivi indicato debba essere posto a fondamento della fissazione dei contributi per persona senza attività lucrativa.

Stanti così le cose, il calcolo effettuato dall'amministrazione nella decisione su opposizione per stabilire la sostanza determinante dell'assicurata è corretto. I contributi dovuti come persona senza attività lucrativa vanno dunque fissati sulla base di una sostanza determinante di Fr. 2'761'153.- (Fr. 1'522'306.- + [Fr. 200'000.- x 20] : 2).

La Cassa di compensazione dovrà pertanto ricalcolare i contributi AVS/AI/IPG per il 2003 arrotondando la sostanza determinante ai Fr. 50'000.inferiori (art. 28 cpv. 3 OAVS) e fondandosi sulla tabella indicata all'art. 28 cpv. 1 OAVS, peraltro riportata, di regola, anche a tergo delle decisioni della cassa di compensazione.

La decisione su opposizione impugnata deve essere integralmente confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

30.2007.76 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.03.2008 30.2007.76 — Swissrulings