Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.01.2008 30.2007.67

24 janvier 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,822 mots·~9 min·3

Résumé

L'onorario ricevuto quale membro del Consiglio di Amministrazione di una SA rientra nel salario determinante dell'amministratore, quindi va assoggettato al prelievo dei contributi sociali tramite il datore di lavoro.Riconsiderazione di decisioni errate.Restituzione di contributi pagati indebitamente

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 30.2007.67   TB

Lugano 24 gennaio 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 22 ottobre 2007 di

RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 10 ottobre 2007 emanata da

Cassa CO 1  

    in materia di contributi AVS

ritenuto                            in fatto

                                  A.   Durante un controllo della società __________ quale datrice di lavoro (docc. 5-7), l'Amministrazione ha ripreso, fra le varie poste, l'importo di Fr. 2'000.- versato a RI 1 nel 2003 quale onorario come membro del Consiglio di Amministrazione, ritenendolo salario determinante da assoggettare al prelievo dei contributi sociali.

Il 5 ottobre 2007 (docc. 3 e 4) la Cassa di compensazione ha quindi notificato al __________ una decisione di tassazione d'ufficio con la fissazione dei contributi paritetici dovuti in funzione di tutte le riprese effettuate.

                                  B.   Il 24 settembre 2007 (doc. A3) la Cassa CO 1 ha intimato a RI 1, di professione consulente indipendente ad essa affiliata dal 1995, una decisione di ripresa di salario per l'onorario di Fr. 2'000.- percepito come membro di CdA della SA, siccome non notificato alla Cassa come tale.

                                  C.   L'opposizione dell'8 ottobre 2007 (doc. A2) dell'assicurata porta sulla sua qualifica di indipendente e sulla corretta tenuta contabile delle sue entrate, quindi anche dell'onorario di CdA.

La decisione su opposizione della Cassa emanata il 10 ottobre 2007 (doc. A1) ribadisce che questo onorario fa parte del salario determinante dell'assicurata in virtù dell'art. 7 lett. h OAVS e che se l'opponente ha pagato, su questi Fr. 2'000.-, degli acconti quale indipendente, può comunque richiederle la restituzione di quanto ha pagato a torto entro i termini dell'art. 16 cpv. 3 LAVS.

                                  D.   Con ricorso del 22 ottobre 2007 (doc. I) RI 1 ha contestato la ripresa di Fr. 2'000.-, evidenziando di essere indipendente, di avere fatturato regolarmente le proprie prestazioni svolte a favore del __________ e di avere denunciato all'autorità fiscale ed all'IVA questi importi. Ritiene quindi infondata la ripresa di Fr. 2'000.- per il 2003.

La Cassa si è riconfermata integralmente nella decisione su opposizione (doc. IV), come pure la ricorrente con le osservazioni del 6 novembre 2007 (doc. V), dove essa ha rilevato che così pagherebbe due volte il contributo AVS già calcolato e fatturato.

considerato                    in diritto

in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

nel merito

                                   2.   Questo Tribunale deve decidere se l'importo di Fr. 2'000.- versato nel 2003 alla ricorrente dalla ditta __________ debba essere assoggettato ai contributi sociali o se vada ritenuto quale provento di un'attività indipendente.

                                   3.   A norma dell'art. 4 LAVS i contributi sono prelevati sia dal reddito di un'attività salariata, sia dal reddito di un'attività lucrativa indipendente.

Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.

Per l'art. 9 cpv. 1 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente comprende qualsiasi reddito che non sia mercede a dipendenza d'altri.

Per l'art. 10 LPGA è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge.

È considerato datore di lavoro chi impiega salariati (art. 11 LPGA).

L'art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2).

                                   4.   Per ottenere il salario determinante ai fini dell'AVS, è necessario dedurre le indennità versate dal datore di lavoro a titolo di risarcimento spese. Queste spese, che incombono al salariato, vengono rimborsate sia separatamente dal datore di lavoro quale risarcimento delle spese (art. 7 OAVS), sia incluse nel salario quali spese generali (art. 9 OAVS).

Secondo l'art. 7 OAVS, il rimborso delle spese sostenute non costituisce salario determinante.

Ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 OAVS, sono considerate spese generali quelle cui il datore di lavoro (recte: il salariato cfr. il testo tedesco "Arbeitnehmer" e il testo francese "salarié") deve far fronte nell’ambito della propria attività. Non fanno parte di queste spese le indennità periodiche per gli spostamenti del salariato dal luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale e per i pasti usuali presi a domicilio o sul luogo di lavoro; queste indennità rientrano di norma nel salario determinante (art. 9 cpv. 2 OAVS). L'art. 9 cpv. 3 OAVS dispone che per i salariati che sopportano loro stessi, interamente o parzialmente, le spese generali risultanti dall'esecuzione dei loro lavori, queste spese possono essere dedotte se è provato che raggiungono almeno il 10% del salario versato. La norma non è invece applicabile per le spese che il datore di lavoro rimborsa separatamente dal salario versato. Queste spese devono essere tenute in considerazione anche se sono inferiori al 10% del salario determinante (RCC 1990 pag. 42 consid. 3; RCC 1987 pag. 386 consid. 3b; RCC 1979 pag. 77 consid. 2a; RCC 1978 pag. 557 consid. 2).

                                   5.   Secondo l'art. 7 lett. h OAVS, il salario determinante per il calcolo dei contributi comprende in particolare, per quanto non costituiscano rimborsi spese, le tantièmes, le indennità fisse e i gettoni di presenza ai membri del consiglio d'amministrazione e degli organi direttivi delle persone giuridiche.

Il N. 2028 delle Direttive sul salario determinante (DSD), edite dall'UFAS, corrispondente al N. 2034 delle nDSD in vigore dal 1° gennaio 2008, prevede che le retribuzioni versate ad un assicurato come organo di una persona giuridica fanno parte del salario determinante.

Fanno parte delle retribuzioni versate agli organi in particolare onorari, tantièmes, salari e altre indennità fisse dei membri dell'amministrazione, come pure i gettoni di presenza (N. 2029 DSD e N. 2035 nDSD).

Gli organi delle persone giuridiche sono in particolare i membri dell'amministrazione (come i membri del Consiglio di amministrazione delle società anonime) ed i terzi a cui è stata trasferita totalmente o parzialmente la gestione o la rappresentanza della società (come i direttori), i membri del comitato di associazioni ed i membri del consiglio di fondazione (N. 2030 DSD rispettivamente N. 2036 nDSD).

La società che versa gli onorari di consigliere d'amministrazione deve regolare i conti con la propria cassa di compensazione, indipendentemente dal fatto che il membro del Consiglio d'amministrazione tenga l'onorario ricevuto per sé o no (N. 2031 DSD e N. 2037 nDSD).

Di regola, quando gli onorari sono versati da una società anonima ad un membro del Consiglio d'amministrazione, vi è la presunzione che gli sono versati nella sua qualità di organo della persona morale e che devono, di conseguenza, essere considerati come salario determinante (RCC 1983 pag. 22, Greber/ Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 163 n. 40, ad art. 5 LAVS).

                                   6.   A mente di questo Tribunale, l'ammontare di Fr. 2'000.- percepito nel 2003 dalla ricorrente, esercitante la funzione di amministratore e di consulente in seno alla predetta SA, deve essere a buon diritto incluso nella nozione di salario determinante della stessa assicurata e quindi ripreso dalla Cassa.

Infatti, secondo la Cassa di compensazione questa somma rappresenta gli onorari ricevuti quale membro del Consiglio d'Amministrazione del __________.

La ricorrente concorda con questa definizione.

Vero è che quest'ultima ha svolto anche un'attività di consulenza per la SA, fatturando regolarmente le sue prestazioni. Ma in esame sono soltanto gli importi fatturati dall'insorgente il 31 dicembre 2003 "per la funzione di amministratrice della vostra spett. società inerente l'anno 2003" (docc. 1 e 2).

In virtù del citato art. 7 lett. h OAVS e delle relative Direttive, non v'è dunque alcun dubbio che gli onorari da CdA di Fr. 2'000.- per il 2003 rientrino nel reddito determinante della ricorrente.

Quest'ultima, come detto, non contesta la qualifica di onorario da CdA, bensì la sua ripresa, confondendola con l'ambito fiscale.

Da un canto v'è infatti la dichiarazione all'autorità fiscale, laddove, correttamente, RI 1 ha indicato nella propria contabilità (doc. A2) di avere conseguito nel 2003 un onorario di Fr. 2'000.- (aumentato a Fr. 2'152.- con l'IVA, doc. 1) quale amministratrice del __________.

D'altro canto, non va dimenticato che i contributi sono prelevati sia dal reddito di un'attività salariata, sia dal reddito di un'attività lucrativa indipendente, quindi anche sui citati Fr. 2'000.-.

Ora, siccome la qualifica della somma di Fr. 2'000.- è chiara, ai sensi dell'art. 7 lett. h OAVS essa deve essere inclusa nel salario determinante dell'amministratrice e, pertanto, assoggettata al prelievo dei contributi AVS/AI/IPG per il tramite del suo datore di lavoro, il quale è obbligato a versare periodicamente i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente insieme al suo contributo (art. 14 cpv. 1 LAVS).

Su questo aspetto, il ricorso va dunque respinto.

                                   7.   Da ultimo, il fatto che questo ammontare sia stato considerato dall'insorgente quale reddito da attività indipendente e notificato come tale all'autorità fiscale, non pregiudica l'attività di controllo della Cassa di compensazione.

Come ben evidenziato da quest'ultima, in effetti, per l'art. 53 cpv. 2 LPGA l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.

In specie, accertato che una (piccola) parte dei redditi dichiarati dalla ricorrente come da attività indipendente sia invece da classificare come reddito da attività dipendente, ciò fa sì che la precedente decisione di fissazione dei contributi da indipendente per l'anno 2003, rispettivamente le richieste di acconto degli stessi, siano errate, siccome gli importi pretesi dalla Cassa sono stati calcolati su basi errate.

In queste circostanze, giusta l'art. 16 cpv. 3 LAVS, all'assicurata resta aperta la via del diritto alla restituzione dei contributi indebitamente pagati entro un anno a contare dal momento in cui essa ha avuto conoscenza dell'indebito pagamento ed in ogni caso entro cinque anni dalla fine dell'anno civile in cui ha avuto luogo l'indebito pagamento.

Di conseguenza, nel rispetto di questa norma, non v'è alcuna doppia imposizione contributiva AVS/AI/IPG dei redditi conseguiti dall'insorgente nel 2003. Questa censura si rivela infondata.

Stanti così le cose, il ricorso deve essere respinto e la decisione su opposizione confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

30.2007.67 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.01.2008 30.2007.67 — Swissrulings