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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.12.2007 30.2007.60

18 décembre 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,794 mots·~14 min·5

Résumé

Contributi da indipendente per 2003. Reddito da attività indipendente sottoposto all'IFD è anche sottoposto a contribuzione AVS. Onorari da CdA sono redditi da attività dipendente, quindi sono esclusi dall'imposizione da attività indipendente.Indennità per ripetibili negata ad avv. che si patrocina

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 30.2007.60   TB

Lugano 18 dicembre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 22 agosto 2007 di

  RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 22 giugno 2007 emanata da

Cassa CO 1  

    in materia di contributi AVS

ritenuto                            in fatto

                                  A.   Con decisione dell'11 maggio 2007 (doc. A) la Cassa di compensazione ha definitivamente fissato i contributi personali AVS/AI/IPG dovuti dall'avv. RI 1 quale indipendente per l'anno di contribuzione 2003. La Cassa, evincendo l'importo dalla comunicazione del 4 aprile 2007 (doc. 1) dell'autorità fiscale, ha ritenuto per il 2003 un reddito aziendale di Fr. 95'000.-, con un capitale proprio di Fr. 23'000.- investito nell'azienda.

                                  B.   Il 15 maggio 2007 (doc. B) l'assicurato ha interposto opposizione, facendo valere che i suoi ricavi totali come indipendente ammontano a Fr. 193'762,70, mentre le spese professionali a Fr. 198'522,85, per ottenere quindi un reddito aziendale nullo.

                                  C.   Con decisione su opposizione del 22 giugno 2007 (doc. C) la Cassa di compensazione ha respinto l'impugnativa dell'assicurato, evidenziando di essersi attenuta ai dati fiscali, vincolanti, che hanno definito il reddito netto dello studio legale in Fr. 95'000.-, a cui si aggiungono i contributi fatturati, mentre il reddito complessivo dello studio, compresi gli onorari netti dei CdA, ammonta a Fr. 278'574.-.

                                  D.   Con ricorso del 22 agosto 2007 (doc. I) l'assicurato ha contestato questa conclusione, osservando invece che il reddito netto di Fr. 80'051.- da esso dichiarato in sede fiscale è comprensivo degli onorari netti percepiti come membro di CdA (Fr. 84'812.-); perciò, se i contributi personali AVS/AI/IPG sono stati calcolati su Fr. 95'000.-, significa che v'è una doppia imposizione, siccome sugli onorari da CdA sono già stati versati gli oneri sociali. Il ricorrente sostiene dunque che il reddito soggetto a contribuzione AVS ammonti a Fr. 10'957,70, pari a Fr. 160'663,65 [ricavi da prestazioni professionali] + Fr. 33'099,05 [ricavi da consulenza bancaria] – Fr. 198'522,85 [spese dello studio legale] + Fr. 14'948,85 [ripresa fiscale quale differenza fra Fr. 95'000.- individuato dall'autorità fiscale e Fr. 80'051,15 dichiarato dall'assicurato] + Fr. 1'344.- [acconti dei contributi personali 2003] – Fr. 575.- [2,5% sul capitale investito]).

Il 31 agosto 2007 (doc. III) la Cassa ha proposto di respingere il ricorso, ribadendo il contenuto della decisione su opposizione. L'assicurato non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. IV).

considerato                    in diritto

in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

nel merito

                                   2.   Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

                                   3.   I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre. Nei Cantoni con tassazione biennale prenumerando, per i due anni di contribuzione precedenti è determinante il capitale proprio investito al 1° gennaio di ogni anno (art. 22 cpv. 2 OAVS).

Il reddito dell'anno di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell'esercizio commerciale chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS).

Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).

Se l'esercizio commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, è determinante il capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale (art. 22 cpv. 5 OAVS).

                                   4.   Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

Nei casi di tassazione intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).

Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).

Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).

                                   5.   In concreto, sulla base del reddito aziendale di Fr. 80'051.- e del reddito d'attività accessoria di Fr. 15'600.- indicati dall'assicurato nella dichiarazione di tassazione 2003B come redditi conseguiti nel 2003 (doc. B1), per complessivi Fr. 95'000.- a cui si sono aggiunti i contributi fatturati quale acconto ed a cui va dedotta la percentuale sul capitale investito nell'azienda, la Cassa ha definitivamente calcolato in Fr. 9'416,55 il contributo personale AVS/AI/IPG dovuto dal ricorrente per il 2003.

Il reddito di Fr. 95'000.- le è stato comunicato dall'autorità fiscale.

L'assicurato ha contestato questi ammontari, facendo valere un differente reddito da attività lucrativa indipendente soggetto a contribuzione AVS/AI/IPG. Controversa è pertanto la determinazione dei redditi acquisiti dal ricorrente come persona indipendente da soggiacere a contribuzione per il 2003.

                                   6.   Per giurisprudenza costante del TFA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).

Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).

Va a questo proposito rammentato che secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS N° 110 pag. 341 segg., consid. 5a, STCA del 31 luglio 2000 in re R. M.).

                                   7.   Nella fattispecie, per fissare i contributi portanti sul 2003, occorre determinare il reddito conseguito dall'assicurato durante quello stesso anno (art. 22 cpv. 1 OAVS), quindi fare capo alla tassazione postnumerando 2003B.

Il TCA evidenzia che la notifica di tassazione IC/IFD per l'anno 2003 è regolarmente cresciuta in giudicato, nel senso che l'assicurato non vi si è validamente opposto (docc. 1 e 2). In tali circostanze, le informazioni ivi contenute fornite dall'Ufficio di tassazione devono essere considerate vincolanti per l'Amministrazione e per il Giudice (art. 23 cpv. 4 OAVS).

A tale proposito, va osservato che, a specifica richiesta della Cassa di compensazione, l'Ufficio circondariale di tassazione di __________ ha indicato che il reddito aziendale netto (dichiarato dal ricorrente) è pari a Fr. 95'000.- per il 2003 ed il capitale proprio investito nell'azienda a Fr. 23'000.- (doc. 1).

Viste le obiezioni dell'assicurato e la conseguente richiesta di precisazioni dell'Amministrazione, l'UT competente ha confermato che il reddito complessivo netto dello studio legale ammonta a Fr. 95'000.-, mentre fra i ricavi complessivi di Fr. 278'574,70 dello studio legale sono inclusi Fr. 84'812.- quali onorari netti da membro di diversi Consigli d'Amministrazione.

Con il ricorso, l'assicurato ha indicato che i contributi personali dovrebbero invece essere calcolati sulla base di un reddito determinante di Fr. 10'957,70.

Alla luce di queste circostanze e date le contestazioni sollevate dal ricorrente, occorre portare un po' d'ordine fra queste cifre.

                                   8.   Il giudice delle assicurazioni sociali, di principio, si attiene ai summenzionati importi determinati dall'autorità fiscale e cresciuti incontestati in giudicato, ma è legittimato a scostarsi dagli elementi esibiti dal citato Ufficio di tassazione soltanto quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali, come avviene nel caso qui in discussione.

Va infatti osservato che, ai fini fiscali, irrilevante è la provenienza dei redditi dell'assicurato, siano essi da attività lucrativa indipendente, dipendente, da attività accessoria, da titoli, da valore locativo, ecc., poiché essi si sommano semplicemente per determinare il totale dei redditi. La qualifica giuridica di questi importi è invece importante nell'ambito delle assicurazioni sociali, poiché a seconda della provenienza del reddito da attività lucrativa - dipendente o indipendente – varia la percentuale di contribuzione sui redditi determinanti.

Come visto, l'art. 9 LAVS definisce il reddito da attività indipendente e l'art. 17 OAVS specifica questo concetto. Secondo quest'ultimo disposto, tutti i redditi conseguiti in proprio da un'azienda commerciale, industriale, artigianale, agricola o silvicola, dall'esercizio di una professione liberale o da qualsiasi altra attività compresi gli utili in capitale e gli utili realizzati con il trasferimento di elementi patrimoniali giusta l'art. 18 cpv. 2 LIFD e gli utili conseguiti con l'alienazione di fondi agricoli e silvicoli giusta l'art. 18 cpv. 4 LIFD, eccetto i redditi da partecipazioni dichiarati quali sostanza commerciale giusta l'art. 18 cpv. 2 LIFD, sono considerati reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente.

In virtù dell'art. 18 cpv. 1 LIFD, sono imponibili tutti i proventi dall'esercizio di un'impresa, commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.

L'art. 17 OAVS formalizza un'armonizzazione tra il diritto dell'AVS ed il diritto fiscale sulla nozione di reddito da attività indipendente. Di principio, tutti i redditi da attività indipendente sottoposti all'imposta federale diretta sono ugualmente sottoposti a contribuzione AVS, su riserva di deroghe dell'AVS (STFA del 2 dicembre 2004, H 174/04, consid. 4.2; Käser, Die Auswirkungen des DBG, pag. 57 segg).

Dato che le nozioni di attività lucrativa indipendente si ricoprono in diritto fiscale ed in diritto dell'AVS, occorre chiarire a quanto assomma il reddito da attività indipendente del ricorrente soggetto a contribuzione.

                                   9.   Nella dichiarazione d'imposta 2003B, l'assicurato ha indicato la somma di Fr. 80'051.- quale reddito netto da attività principale indipendente. Tuttavia, questo importo non comprende soltanto redditi derivanti dall'attività legale esercitata in seno al suo studio legale, quindi come indipendente, bensì anche dei redditi conseguiti in veste di dipendente, siano essi onorari come membro di vari Consigli d'Amministrazione (art. 7 lett. h OAVS).

Pertanto, la somma lorda di Fr. 90'562.- conseguita come consigliere d'amministrazione, che al netto dei contributi sociali gli è stata versata nella misura di Fr. 84'812.- (doc. B3), non va inclusa nei suoi redditi netti da attività indipendente. Così facendo, altrimenti, come a buon diritto lamentato dal ricorrente, si realizzerebbe a tutti gli effetti un'illegale doppia imposizione contributiva dei suoi redditi, dapprima come reddito da attività dipendente e poi ancora come reddito da attività indipendente.

Di conseguenza, il calcolo dei contributi personali per il 2003 deve essere eseguito sulla scorta di un reddito aziendale totale di Fr. 10'188.-. Questa somma deriva da un reddito aziendale netto di Fr. 95'000.-, da cui non ci si può scostare siccome determinato dall'autorità fiscale, dalla quale va dedotta la cifra di Fr. 84'812.- conseguita con l'esercizio di attività dipendenti. All'importo intermedio ottenuto si aggiungono dapprima Fr. 1'344.- di contributi AVS/AI/IPG fatturati quale acconto (art. 27 OAVS) ed in seguito si deducono Fr. 575.- quale percentuale sul capitale proprio investito.

Ne discende che, come richiesto dal ricorrente, il reddito soggetto a contribuzione risulta quindi pari a Fr. 10'957.-.

                                10.   Sulla scorta di quanto precede, la contestazione sollevata dal ricorrente riguardante l'errata base di calcolo per il conteggio dei contributi come indipendente si rivela fondata.

Il ricorso va dunque accolto e la decisione impugnata annullata, con rinvio degli atti alla Cassa di compensazione per l'emanazione di una nuova decisione di fissazione dei contributi personali AVS/AI/IPG dell'insorgente per il 2003 conforme alle motivazioni qui esposte.

                                11.   L’insorgente chiede infine le ripetibili.

La procedura ricorsuale è retta dal diritto cantonale. Tuttavia essa deve soddisfare determinati requisiti (art. 61 LPGA).

Se e a quali condizioni la parte vittoriosa ha diritto alle ripetibili si valuta secondo il diritto federale (DTF 114 V 86, cfr. anche STFA del 27 novembre 2006, I 452/05, I 456/05).

Per quanto concerne l'indennità per ripetibili, essa può venire assegnata, di regola, solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (art. 61 lett. g LPGA; vedasi per la regola e le eccezioni: DTF 112 V 86 consid. 4, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 105 V 89 consid. 4, DTF 105 Ia 122, DTF 99 Ia 580 consid. 4; Susanne Leuzinger-Naef, Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten, Parteientschädigung und unentgeltliche Rechtsbeistand im Sozialversicherungsrecht, in: SZS 1991 pag. 180 segg.).

L'Alta corte federale riconosce eccezionalmente ad una parte vittoriosa non rappresentata il diritto ad ottenere un'indennità per ripetibili per l'attività da lei svolta solo se la causa è complessa, gli interessi in gioco sono importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività professionale o ha comportato una perdita di guadagno e se gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, no. 1 ad art. 159; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, pag. 394).

Nell'evenienza in esame, i presupposti perché un avvocato che agisce in causa propria possa eccezionalmente pretendere un'indennità per la sua attività personale non sono dati (STFA del 20 novembre 2001, H 388/99, in cui viene rinviato alle DTF 122 V 151 consid. 9 e 110 V 136 consid. 7). Infatti, la causa non è complessa ed il lavoro svolto non ha impedito notevolmente l’attività professionale dell'avvocato.

La pretesa d'indennità per ripetibili deve pertanto essere negata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                    §   La decisione su opposizione del 22 giugno 2007 è annullata e gli atti rinviati alla Cassa di compensazione, affinché emani una nuova decisione in virtù delle motivazioni al considerando 9.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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