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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 01.02.2008 30.2007.55

1 février 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,580 mots·~8 min·3

Résumé

Richiesta di condono del pagamento del contributo minimo in ambito AVS

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 30.2007.55   cs

Lugano 1 febbraio 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 13 agosto 2007 di

RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 10 agosto 2007 emanata da

Cassa CO 1     in materia di contributi AVS

ritenuto che                     con decisione del 20 giugno 2007 la Cassa CO 1 ha negato il condono dell’importo dovuto da RI 1 quale persona senza attività lucrativa per il 2006, giacché __________ non ha dato seguito alla richiesta dell’amministrazione del 23 febbraio 2007, sollecitata il 2 maggio 2007 e volta a far prendere posizione in merito all’autorità competente conformemente all’art. 32 cpv. 1 OAVS,

                                         il 10 agosto 2007 la Cassa CO 1 ha respinto l’opposizione inoltrata da RI 1, riprendendo i medesimi argomenti (doc. 3),

                                         con ricorso del 13 agosto 2007 l’interessato è tempestivamente insorto al TCA contestando la decisione della Cassa,

                                         tramite risposta del 20 agosto 2007 l’amministrazione propone la reiezione del ricorso affermando tra l’altro che “l’atteggiamento dell’__________ non è conforme al suo mandato, tuttavia implicitamente, il suo mancato riscontro alle nostre richieste, può essere anche interpretato che non intende assumersi il pagamento del contributo minimo del ricorrente.” (doc. III),

                                         il 14 dicembre 2007 questo Tribunale ha interpellato __________ chiedendo quanto segue:

“Dagli atti dell’incarto emerge che la Cassa CO 1 vi ha interpellato il 23 febbraio 2007, ed il 2 maggio 2007, (nonché il 10 agosto 2007) chiedendovi di dar seguito ai necessari accertamenti, in applicazione dell’art. 11 cpv. 2 LAVS, e di comunicare il vostro preavviso circa l’assunzione del pagamento del contributo minimo per gli anni 2005 e seguenti.

Ai fini del giudizio vi chiediamo di voler precisare:

Avete risposto alle predette lettere? In caso di risposta affermativa vi chiediamo di trasmetterci copia dei vostri scritti. In caso di risposta negativa vi chiediamo di voler precisare per quale motivo non avete ancora dato alcuna risposta.

In concreto qual è il vostro preavviso circa la domanda di condono del contributo minimo dovuto negli anni 2005 e seguenti?

Ringraziamo per la collaborazione e, in attesa di una vostra risposta entro e non oltre mercoledì 2 gennaio 2008, vi porgiamo i nostri migliori saluti.”

                                         solo in data 16 gennaio 2008, dopo essere stato sollecitato da questo Tribunale, l’__________ ha risposto, rilevando di non aver mai ricevuto le lettere menzionate dalla Cassa __________ ed ha trasmesso, a comprova, l’incarto del ricorrente (doc. VII),

                                         chiamata a prendere posizione in merito la Cassa ha preso atto della risposta dell’__________ ed ha ribadito che “l’atteggiamento dell’__________, non è conforme al suo mandato, in virtù dell’art. 11 cpv. 2 LAVS e l’art. 32 OAVS.” (doc. IX),

                                         visto l’esito del ricorso al ricorrente è stata trasmessa la documentazione sopra citata solo per conoscenza,

                                         la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA,

                                         per l’art. 11 cpv. 1 LAVS, i contributi secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 o 10 capoverso 1, il cui pagamento non potrebbe essere ragionevolmente richiesto alle persone assicurate obbligatoriamente, possono essere adeguatamente ridotti, a richiesta motivata, per un periodo di tempo determinato o indeterminato; essi non possono però essere resi inferiori al contributo minimo,

                                         a norma dell’art. 11 cpv. 2 LAVS il contributo minimo il cui pagamento costituirebbe un onere troppo grave per le persone assicurate obbligatoriamente può essere condonato, a richiesta motivata e previa consultazione dell’autorità designata dal Cantone di domicilio. Per questi assicurati il Cantone di domicilio paga il contributo minimo. I Cantoni possono far contribuire i Comuni di domicilio al pagamento di questo contributo,

secondo la giurisprudenza consolidatasi attorno all'art. 11 LAVS, il condono del contributo minimo AVS può essere concesso se è dimostrato che a seguito del pagamento del contributo dovuto, l'assicurato verrebbe a trovarsi in una particolare situazione di estremo disagio economico (RCC 1950 pag. 334). Perché vi debba essere condono, occorre che il richiedente non possa far fronte ai propri bisogni vitali, non bastando invece che, abituato a una vita agiata, si senta soggettivamente in una situazione di disagio (RCC 1981 pag. 322; RCC 1953 pag. 319). In particolare, la giurisprudenza federale ha stabilito che si può riconoscere una particolare situazione di disagio economico, allorquando il reddito netto dell'assicurato è inferiore ai minimi di esistenza valevoli agli effetti del diritto esecutivo (RCC 1978 pag. 523). Più precisamente, il minimo vitale previsto dal diritto esecutivo rappresenta di massima il limite di guardia al di sotto del quale il pagamento di un contributo costituisce un onere troppo gravoso (RCC 1979 pag. 46; RCC 1981 pag. 323). Occorre però in ogni caso tener presente la situazione economica complessiva del debitore (DTF 104 V 61; RCC 1978 pag. 522; RCC 1980 pag. 501),

                                         l’art. 32 cpv. 1 OAVS prevede che le persone tenute a pagare i contributi che, conformemente all’articolo 11 capoverso 2 LAVS, domandano il condono, devono presentare una domanda scritta e motivata alla cassa di compensazione cui esse sono affiliate; la cassa trasmette la domanda all’autorità designata dal Cantone di domicilio, affinché questa possa esprimere il suo parere,

                                         per l’art. 32 cpv. 2 OAVS la cassa di compensazione decide della domanda di condono in base al parere dell’autorità designata dal Cantone di domicilio. Il condono può essere accordato per il periodo di due anni al massimo,

                                         a norma dell’art. 32 cpv. 3 OAVS una copia della decisione di condono dev’essere notificata al Cantone di domicilio, questo può fare opposizione ai sensi dell’art. 52 LPGA o impugnare la decisione in conformità agli articoli 56 e 62 LPGA,

                                         per l’art. 17 del decreto legislativo di applicazione della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (6.4.5.2) il Dipartimento dell’Interno, Servizio cantonale della pubblica assistenza (ora: Dipartimento della sanità e della socialità), è designato quale autorità consultiva per il condono delle quote dovute dalle persone assicurate obbligatoriamente, per le quali il pagamento di esse costituirebbe un onere troppo grave. In tale caso la quota mensile di fr. 1.- è a carico dell’assistenza pubblica,

                                         agli atti vi sono una lettera del 23 febbraio 2007 della Cassa __________ __________, con la quale viene chiesto a quest’ultima di mettere in atto i necessari accertamenti e di comunicare il preavviso circa l’assunzione del pagamento del contributo minimo del ricorrente (doc. 6),

                                         dallo scritto risulta che il 2 maggio 2007 l’amministrazione ha richiamato l’__________ per ottenere una risposta (cfr. timbro su doc. 6),

                                         in calce alla decisione formale del 20 giugno 2007 e alla decisione su opposizione del 10 agosto 2007 l’amministrazione ha indicato di aver trasmesso copia del provvedimento amministrativo all’__________ (doc. 3 e 5),

                                         dalla documentazione risulta che il 10 agosto 2007 l’amministrazione ha nuovamente scritto all’__________ per ottenere risposta in merito, questa volta, alla richiesta di condono per il contributo del 2007 (doc. 1),

                                         di tutti questi documenti non v’è traccia nel dossier trasmesso dall’__________ al TCA,

                                         pur essendo possibile che vi sia stato, una volta, un disguido a livello postale o della Cassa di compensazione, appare singolare che su 5 corrispondenze trasmesse da __________ all’__________, nemmeno una le sia giunta,

                                         a giusta ragione la Cassa CO 1 si lamenta dell’atteggiamento __________ che nemmeno di fronte ad una richiesta di questo TCA ha saputo rispondere nei termini impostigli ed ha dovuto essere sollecitato, fornendo una risposta evasiva e poco convincente e non entrando nel merito della domanda di condono,

                                         sia come sia, in assenza di accertamenti adeguati e di una presa di posizione dell’__________ questo TCA non può decidere in merito alla domanda presentata dal ricorrente,

                                         in concreto agli atti non vi sono elementi circa la capacità finanziaria dell’insorgente, a parte il calcolo dell’__________ del 2003 che comunque non è più attuale,

                                         in queste circostanze il ricorso va accolto, la decisione impugnata va annullata e l’incarto rinviato alla Cassa affinché, dopo la presa di posizione dell’__________, che dovrà essere motivata, emani un nuovo provvedimento amministrativo nel quale dovranno figurare gli elementi finanziari necessari per stabilire se nel caso di specie il condono può essere accordato o meno,

                                         copia della presente sentenza va intimata, per raccomandata, anche ____________________, il quale dovrà avviare, immediatamente, i necessari accertamenti atti a stabilire se al ricorrente può essere accordato il condono del pagamento del contributo del 2006 (e, per economia processuale, vista la richiesta dell’agosto 2007, anche del contributo 2007),

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         La decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa per ulteriori accertamenti conformemente ai considerandi.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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