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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.11.2007 30.2007.54

28 novembre 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,555 mots·~8 min·2

Résumé

Contributi AVS per l'anno 2003 sulla base della tassazione definitiva. Ricorso. Domanda di revisione della tassazione accolta dall'UT. IFD 2003 rivista. Ricorso accolto. Decisione annullata e rinvio atti per nuovo provvedimento

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 30.2007.54     IR

Lugano 28 novembre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 26 luglio 2007 di

RI 1   rappr. da:   RA 1   

contro  

la decisione su opposizione del 27 giugno 2007 emanata da

Cassa CO 1     in materia di contributi AVS

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Con decisione definitiva del 29 maggio 2007 (doc. 4) la Cassa CO 1 ha fissato i contributi personali AVS/AI/IPG dovuti da RI 1 quale indipendente per il pe­riodo di contribuzione dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003. La Cassa ha ritenuto un reddito aziendale di CHF 80'319.--, evinto dalla tassazione fiscale IFD 2003B avvenuta d'ufficio, ed un ca­pitale nullo investito nell'azienda.

                                  B.   Il 4 giugno 2007 (doc. 2) l'assicurata ha interposto opposizione, facendo valere che il suo reddito aziendale nel periodo in di­scussione non sarebbe stato di CHF 80'319.--.

                                         Con decisione su opposizione del 27 giugno 2007 (doc. A) la Cassa ha respinto l'impugnativa dell'assicurato, affermando che l'importo di CHF 80'319.-è stato confermato dal competente Uf­ficio di tassazione e che siccome le comunicazioni fiscali sono vincolanti per l'amministrazione, essa non può dunque scostar­sene.

                                  C.   Con ricorso del 26 luglio 2007 (doc. I) l'assicurata si è aggravata al Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA), facendo valere che "è stato presentato un ricorso contro la tassazione d'ufficio".

Con risposta di causa del 10 agosto 2007 (doc. III) la Cassa ha proposto di respingere il ricorso, sostenendo di doversi attenere alla tassazione fiscale 2003 cresciuta nel frattempo in giudicato.

                                  D.   Con scritto del 14 agosto 2007 (doc. V) la ricorrente ha ribadito di aver terminato la propria attività di indipendente nel mese di giugno 2003 con la chiusura volontaria del proprio negozio.

Con scritto del 3 settembre 2007 (doc. XII) il Giudice delegato del TCA ha richiesto ed ottenuto (doc. XIII) dall'Ufficio circonda­riale di Tassazione (UT) di __________ la trasmissione in visione delle dichiarazioni di'imposta complete 2003B, 2004 e 2005 con allegate le rispettive decisioni di tassazione.

Con scritto del 12 settembre 2007 (doc. XVIII) il patrocinatore della ricorrente ha segnalato al TCA che la sua cliente avrebbe appreso solo dalla presente istruttoria che il marito non ha fatto le dichiarazioni d'imposta ed ha ricevuto per gli anni dal 2003 al 2005 tre tassazioni d'ufficio, occultate alla moglie. Inoltre, le rela­zioni tra i coniugi __________ non sarebbero delle migliori ed in pratica essi vivrebbero separati sotto lo stesso tetto in aperto dissidio. A ciò sarebbe da ricondurre il mascheramento di ogni informazione e della corrispondenza alla moglie.

La CO 1 preso atto di quanto precede ha comunque ricusato di rivedere la sua decisione. A seguito dell’intervento dell’avv. RA 1 l’Ufficio di Tassazione ha indicato la sua intenzione di procedere alla revisione delle decisioni di tassazione relative alla qui ricorrente e relative al 2003, 2004 e 2005. L’avvocato patrocinatore ha indicato, nel suo scritto 4 ottobre 2007 al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni l’intenzione dell’amministrazione fiscale di ridurre l’importo del reddito della signora RI 1 per l’anno 2003 a CHF 40'000.-- e ciò a seguito della, comprovata anche in sede di ricorso, cessazione dell’attività a metà di quell’anno. Il Giudice delegato ha interpellato nuovamente l’UT __________ chiedendo ulteriormente la trasmissione non appena possibile della decisione attesa dall’assicurata e preannunciata dal patrocinatore. Mediante invio pervenuto il 16 novembre 2007 l’amministrazione fiscale ha trasmesso la sua nuova decisione emessa dopo revisione da cui emerge un reddito da “attività indipendente della moglie” e riferito quindi al lavoro svolto dalla ricorrente, per il 2003, cifrato in CHF 40'000.--.

Interpellata in merito la CO 1 ha indicato di essere d’accordo con la rettifica dell’importo sul quale prelevare i contributi AVS AI IPG. Dal canto suo l’avv. RA 1 ha preso atto di tale disponibilità precisando, all’attenzione della cassa siccome il tema non (ancora) sub judice, che la signora RI 1 – per gli anni dal 2004 in avanti – non ha conseguito reddito.

                                         in diritto

in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dun­que decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00). L’impugnativa appare tempestiva siccome inoltrata nel termine legale.

nel merito

                                   2.   Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge fede­rale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pa­gamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucra­tiva.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa in­dipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali neces­sarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

                                   3.   I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre.

Il reddito dell'anno di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell'esercizio commerciale chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS).

Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).

Se l'esercizio commerciale non corrisponde all'anno di contribu­zione, è determinante il capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale (art. 22 cpv. 5 OAVS).

                                   4.   Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio inve­stito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'im­posta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ri­partizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

Nei casi di tassazione intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).

Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).

Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determi­nante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nel­l'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensa­zione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).

                                   5.   Nel concreto caso la CO 1 si è fondata sulle informazioni fornite dall’autorità fiscale, in quel momento decisamente corrette e complete. Solo nelle more della procedura, grazie all’intervento chiarificatore del patrocinatore della ricorrente, l’amministrazione fiscale ha proceduto alla revisione della sua decisione relativa all’anno 2003. In quell’anno in effetti la ricorrente ha svolto attività lavorativa solo sino a metà anno conseguendo un reddito che l’UT, in sede di revisione, il 17 ottobre 2007 ha fissato - per l'IC (doc. XXVbis) in CHF 40'000.-- e non più nei CHF 80'000.-- inizialmente ritenuti. Alla luce di quanto precede la decisione impugnata deve essere annullata palesandosi errata siccome fondata su importi fiscali non più corretti siccome modificati a seguito di revisione. La Cassa determinerà nuovamente l'ammontare sul quale calcolare i contributi dovuti ed emanerà una nuova decisione per l’anno 2003. Non si prelevano tasse e spese. Alla parte ricorrente, vincente in causa, l’amministrazione resistente verserà un importo di CHF 800.-- comprensivo dell’IVA a titolo di ripetibili di questa sede. L’importo, ridotto, appare giustificato dall’intervento del legale successivo all’inizio della procedura giudiziaria.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto. Di conseguenza la decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati alla Cassa per l’emanazione di una nuova decisione nel senso delle considerazioni che precedono.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La CO 1 verserà alla ricorrente, a titolo di ripetibili, l’importo di CHF 800.-- (IVA inclusa).

                                   3.   Comunicazione agli interessati, i quali possono impugnare il pre­sente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribu­nale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla notificazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motiva­zione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la bu­sta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

                                   4.   Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pub­blico, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidia­rio in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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