Raccomandata
Incarto n. 30.2007.48 TB
Lugano 12 novembre 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 giugno 2007 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 5 giugno 2007 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in fatto
A. Con tre decisioni definitive del 24 aprile 2007 (doc. 4, 5 e 7) ed una decisione provvisoria di pari data (doc. 3), la Cassa CO 1 ha fissato i contributi AVS/AI/IPG dovuti da RI 1 per gli anni 2002, 2004, 2005 e 2006 quale persona senza attività lucrativa. L'Amministrazione si è basata sulla comunicazione fiscale 2003A e sulle notifiche di tassazione fiscale IFD 2004 e 2005; per i contributi provvisori del 2006, la Cassa ha fatto capo ai dati forniti dall'assicurato. La sostanza netta in Svizzera era pari a zero.
Per il 2002, ritenuti dei redditi percepiti sotto forma di rendite d'ogni genere di Fr. 48'508,50, i contributi AVS/AI//IPG, comprese le spese, sono stati fissati in Fr. 1'854,35 (doc. 7).
I contributi per il 2004, calcolati in Fr. 2'884,55, si basano su un reddito sotto forma di rendite pari a Fr. 72'799,80 (doc. 5).
Il reddito di Fr. 70'580,60 percepito sotto forma di rendite nel 2005 ha dato luogo a dei contributi di Fr. 2'781,55 (doc. 4).
Per l'anno 2006, i contributi provvisori di Fr. 927,20 si riferiscono a delle rendite di Fr. 25'227,50, moltiplicate per venti (doc. 3).
B. Con decisione su opposizione del 5 giugno 2007 (doc. A) l'Amministrazione ha respinto l'opposizione del 30 aprile 2007 (doc. 2) interposta dall'assicurato, affermando di essersi basata sulle tassazioni fiscali e sui dati forniti dalle assicurazioni. La circostanza che solo nel 2007 la Cassa abbia emanato le decisioni impugnate deriva dal fatto che soltanto il 1° febbraio 2007 l'assicurato ha chiesto di essere affiliato come persona senza attività lucrativa, non attiva dal 2002. Dato che l'opponente lamenta problemi economici, la Cassa ha sottolineato che un'eventuale richiesta di pagamento rateale deve essere inoltrata al competente ufficio, così pure nel caso in cui l'assicurato chieda la riduzione dei contributi da pagare ed il condono del contributo minimo.
C. Con ricorso del 29 giugno 2007 (doc. I) l'assicurato ha ribadito di avere quale unica entrata la rendita d'invalidità di Fr. 1'970.- mensili e di non riuscire a pagare gli oltre Fr. 8'000.- richiesti dalla Cassa di compensazione. Il ricorrente si rammarica che queste decisioni siano giunte soltanto ora e non qualche anno fa, quando aveva più disponibilità finanziaria. Postula quindi l'esonero dal pagamento dell'importo richiesto dalla Cassa oppure il pagamento dilazionato in Fr. 15.-/20.- al mese.
Nella risposta la Cassa ha confermato la correttezza delle proprie decisioni per gli anni 2002, 2004 e 2005, mentre per la 2006 si riserva di rettificarla in base ai dati della IFD 2006. Ha ribadito che le richieste di dilazione del pagamento e/o di condono vanno sottoposte al competente ufficio (doc. III).
Il ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. IV).
in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
2. Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche alla LAVS.
Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali (materiali) in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (STF del 24 gennaio 2007 consid. 6.1, H 178/05; DTF 130 V 160 consid. 5.1; DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 166 consid. 4b).
Per contro, per quanto attiene alle disposizioni formali (procedurali) della LPGA, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha già avuto modo di accertare l’assenza di una normativa specifica che regola la questione intertemporale, stabilendo di conseguenza la necessità di ricorrere al principio generale secondo il quale, di regola, siffatte disposizioni entrano immediatamente in vigore (STF del 24 gennaio 2007 consid. 6.1, H 178/05; DTF 130 V 4 consid. 3.2).
In concreto, la decisione impugnata si riferisce alla fissazione dei contributi AVS/AI/IPG dovuti da RI 1 per un periodo sia antecedente il 31 dicembre 2002 (per l'anno 2002) sia posteriore (2004-2006). Le decisioni (formale e su opposizione) sono invece state emanate nel corso del 2007. Pertanto, mentre per quanto concerne l'aspetto procedurale trovano subito applicazione le norme della LPGA e le relative modifiche apportate alla LAVS, per la fissazione dei contributi dovuti come persona senza attività lucrativa sono applicate le norme materiali e le Direttive in vigore fino al 31 dicembre 2002 per il primo anno ed i disposti LAVS validi dal 1° gennaio 2003 per gli altri anni di contribuzione.
nel merito
3. Nella fattispecie, controversa non è né l'affiliazione del ricorrente come persona senza attività lucrativa per gli anni 2002, 2004-2006 né il calcolo dei contributi dovuti. Egli chiede di non pagare la somma richiesta o di procedere ad un pagamento dilazionato.
Sono assicurate obbligatoriamente in conformità alla Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile in Svizzera (art. 1 cpv. 1 lett. a vLAVS ed art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso femminile o 65 anni, se di sesso maschile.
Giusta l'art. 10 cpv. 1 LAVS, le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un contributo da Fr. 324.- (nel 2005 e 2006: Fr. 353.-) a Fr. 8'400.-. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, contributi inferiori a Fr. 324.- (Fr. 353.-), sono considerati non esercitanti un'attività lucrativa.
Per l'art. 10 cpv. 2 LAVS, gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se mantenuti o assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano il contributo minimo.
Il contributo AVS è dunque pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato. Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpvv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).
Nella sua giurisprudenza, il TFA ha costantemente interpretato la nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in senso lato. In effetti se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di importi considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe né di una rendita in senso stretto, né di un reddito determinante.
L'Alta Corte ha stabilito che se le prestazioni in questione, indipendentemente dal fatto che presentino o no le caratteristiche delle rendite, contribuiscono al mantenimento dell'assicurato, occorre qualificare queste ultime come delle rendite. Infatti, si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle condizioni sociali di una persona senza attività lucrativa (Pratique VSI 1994, pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, con riferimenti di dottrina e di giurisprudenza).
4. La giurisprudenza del TFA considera come reddito conseguito sotto forma di rendite: le rendite d’invalidità dell’assicurazione militare (RCC 1949 pag. 473), le indennità giornaliere dell’assicurazione malattia (RCC 1980 pag. 211), le rendite del secondo pilastro e l’anticipo AVS che l’istituto di previdenza accorda ad un assicurato prima dell’età che dà diritto alla rendita AVS (RCC 1988 pag. 184), le rendite d’invalidità e le indennità giornaliere dell’assicurazione infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite per perdita di guadagno versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti stranieri d’assicurazione a delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), le rendite di invalidità versate da assicurazioni sociali estere (RCC 1991 pag. 433), le rendite da contratti vitalizi (Pratique VSI 1994 pag. 207), i redditi del coniuge conseguiti all'estero (Pratique VSI 1999 pag. 204).
Al contrario, non rientrano nel concetto di rendite ai sensi di questo disposto, le rendite dell’AVS e dell’AI (comprese le PC), come pure le indennità giornaliere AI (RCC 1991 pag. 431 consid. 3a, RCC 1990 pag. 456 consid. 2b, RCC 1982 pag. 82).
Va poi ricordato che non sono considerati reddito determinante conseguito sotto forma di rendite nemmeno le rendite e le pensioni per i figli, a condizione che i figli vi abbiano un diritto proprio (ad esempio le rendite per orfani ai sensi della LAINF) e il provento della sostanza se l'importo di quest'ultima è noto o può essere stabilito dalla cassa di compensazione (RCC 1990 pag. 454; Pratique VSI 1994 pag. 207).
5. Il contributo delle persone che non esercitano un'attività lucrativa è fissato per ciascun anno di contribuzione (art. 29 cpv. 1 OAVS).
I contributi sono calcolati sul reddito effettivo conseguito in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre. Nei Cantoni con tassazione biennale prenumerando, per i due anni di contribuzione precedenti è determinante il capitale proprio investito al 1° gennaio di ogni anno (art. 29 cpv. 2 OAVS).
Le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato (art. 29 cpv. 3 OAVS). Tali comunicazioni sulla sostanza sono vincolanti per l’amministrazione (Käser, op. cit., pag. 231, N. 10.34).
La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS). Tuttavia, le comunicazioni di queste autorità non sono vincolanti per le casse, a causa della differente definizione di questo reddito nel diritto fiscale ed in quello dell'AVS (Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN) nell'AVS, AI e IPG, edite dall'UFAS, N. 2085).
Gli artt. 22 a 27 OAVS, riferiti ai lavoratori indipendenti, sono per il resto applicabili per analogia al calcolo dei contributi per le persone senza attività lucrativa (art. 29 cpv. 6 OAVS).
6. La Cassa di compensazione ha calcolato i contributi dovuti dal ricorrente sulla scorta dei certificati d'assicurazione agli atti, che indicano le indennità giornaliere percepite dall'assicurato negli anni 2003-2005 da __________ per incapacità lavorativa (doc. 11) e da __________ per gli anni 2001-2006 (doc. 12).
Basandosi sugli indicati redditi percepiti sotto forma di rendita da indennità giornaliera per incapacità lavorativa, la Cassa ha ritenuto le rendite seguenti:
2002: Fr. 48'508,50 da __________
2004: Fr. 72'799,80 da __________
2005: Fr. 24'307,80 da __________ + Fr. 46'272,80 da __________
2006: Fr. 25'227,50 da __________
e, moltiplicandole per 20, ha ottenuto la sostanza determinante per i rispettivi anni, sulla quale ha calcolato i contributi AVS/AI/IPG dovuti come persona senza attività lucrativa.
In sé, il procedere ed i calcoli dell'Amministrazione sono corretti.
Di conseguenza, l'insorgente è tenuto al pagamento dei contributi che la Cassa ha fissato basandosi sulle rendite appena esposte. La decisione su opposizione va dunque confermata.
7. Il ricorrente chiede principalmente di essere esonerato dal pagamento dei contributi dovuti (in totale: Fr. 8'447.65), vivendo con la sola rendita AI di Fr. 1'970.- al mese.
A norma dell’art. 11 cpv. 2 LAVS, se il pagamento del contributo minimo costituisce un onere troppo grave per l’assicurato, il contributo può essere condonato, a specifica richiesta dell'interessato e previa consultazione dell’autorità designata dal Cantone di domicilio. Per questi assicurati è infatti il Cantone di domicilio che paga il contributo minimo.
La domanda scritta e motivata di condono deve essere indirizzata alla Cassa di compensazione a cui si è affiliati (art. 32 cpv. 1 OAVS), la quale deciderà sulla base del parere dell’autorità designata dal Cantone. Il condono può essere accordato per due anni al massimo (art. 32 cpv. 2 OAVS).
Secondo la giurisprudenza consolidatasi attorno all'art. 11 LAVS, il condono del contributo minimo AVS può essere concesso se è dimostrato che a seguito del pagamento del contributo dovuto, l'assicurato verrebbe a trovarsi in una particolare situazione di estremo disagio economico (RCC 1950 pag. 334). Perché vi debba essere condono, occorre che il richiedente non possa far fronte ai propri bisogni vitali, non bastando invece che, abituato a una vita agiata, si senta soggettivamente in una situazione di disagio (RCC 1981 pag. 322; RCC 1953 pag. 319). In particolare, la giurisprudenza federale ha stabilito che si può riconoscere una particolare situazione di disagio economico, allorquando il reddito netto dell'assicurato è inferiore ai minimi di esistenza valevoli agli effetti del diritto esecutivo (RCC 1978 pag. 523). Più precisamente, il minimo vitale previsto dal diritto esecutivo rappresenta di massima il limite di guardia al di sotto del quale il pagamento di un contributo costituisce un onere troppo gravoso (RCC 1979 pag. 46; RCC 1981 pag. 323). Occorre però in ogni caso tener presente la situazione economica complessiva del debitore (DTF 104 V 61; RCC 1978 pag. 522; RCC 1980 pag. 501).
In specie, come già ha osservato la Cassa, l'assicurato deve rivolgere una specifica domanda di condono alla medesima Cassa. Ciò può però avvenire unicamente dopo che la decisione di fissazione dei contributi che il ricorrente chiede di non pagare sia cresciuta in giudicato, quindi solo se il presente giudizio del TCA non sarà oggetto di ricorso al Tribunale federale.
8. All'assicurato resta sempre anche aperta la via del pagamento dilazionato, come da egli richiesto, offerta dall'art. 34b OAVS, ma anche in tal caso, un'esplicita richiesta va fatta alla Cassa.
Questa norma prevede infatti che se un debitore di contributi rende verosimile che si trova in difficoltà finanziarie, si impegna a versare regolarmente acconti ed esegue immediatamente il primo pagamento, la Cassa può concedergli una dilazione di pagamento, sempreché abbia fondate ragioni d'ammettere che gli acconti successivi e i contributi correnti potranno essere pagati puntualmente (cpv. 1).
La Cassa fisserà quindi per iscritto le condizioni di pagamento, come l'importo degli acconti ed i termini di pagamenti, tenendo ovviamente in considerazione la situazione del debitore (cpv. 2). Qualora il ricorrente non dovesse rispettare le condizioni di pagamento fissate, la dilazione concessa decadrà automaticamente (cpv. 3).
9. Eventualmente, inoltre, i contributi dovuti in applicazione degli articoli 6, 8 cpv. 1 o 10 cpv. 1 LAVS, il cui pagamento non potrebbe essere ragionevolmente richiesto alle persone assicurate obbligatoriamente, possono essere adeguatamente ridotti, a richiesta motivata, per un periodo di tempo determinato o indeterminato; essi non possono però essere inferiori al contributo minimo (art. 11 cpv. 1 LAVS).
Giusta l'art. 31 cpv. 1 OAVS, chi postula la riduzione del contributo deve rendere verosimile che il suo pagamento integrale non può essere esatto.
Il ricorso deve dunque essere respinto e la decisione impugnata confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti