Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.10.2007 30.2007.45

22 octobre 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,004 mots·~15 min·6

Résumé

Multa d'ordine inflitta dalla Cassa perché il datore di lavoro non ha prodotto tutti i necessari giustificativi per procedere al controllo contabile, malgrado le diverse proroghe concesse e la diffida data da ultimo. Atteggiamento incomprensibile del ricorrente, che ha poi prodotto quanto richiesto

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 30.2007.45   TB

Lugano 22 ottobre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 21 giugno 2007 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 23 maggio 2007 emanata da

Cassa CO 1

    in materia di contributi AVS

ritenuto                            in fatto

                                  A.   Per potere portare a termine la revisione della RI 1 relativa al periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2005, con scritto del 26 febbraio 2007 (doc. 1) la Cassa CO 1 le ha chiesto di produrre entro il 19 marzo 2007 la documentazione mancante, quali i giustificativi inerenti determinati conti economici.

Con lettera del 18 marzo 2007 (doc. 2) la citata Fondazione ha chiesto la concessione di una proroga fino a quando avrebbe ricevuto le risposte che attendeva da parte della Cassa alle sue domande poste il 24 gennaio 2007 (doc. D) su come comportarsi con l'assoggettamento all'AVS di determinate persone.

La Fondazione ha inoltre evidenziato la possibilità per la Cassa di eseguire la revisione direttamente presso il cassiere, a __________.

                                  B.   Il 26 marzo 2007 (doc. 3) l'Amministrazione ha concesso una proroga fino al 31 seguente, avvertendo l'interessata che, in caso contrario, avrebbe deciso sulla base della documentazione in suo possesso.

Con scritto del 29 marzo 2007 (doc. 4), di tenore simile al precedente, la Fondazione ha chiesto di prorogare il termine almeno fino al 30 giugno 2007 nell'attesa di ricevere le risposte richieste, ribadendo l'alternativa della revisione in loco, a __________.

                                  C.   Il giorno seguente (doc. 5) la Cassa ha comunicato all'assicurata di non poterle concedere un'altra proroga e che il 28 marzo, con l'emissione della decisione su opposizione relativa all'anno 2001, aveva risposto alle domande sottopostele il 24 gennaio 2007.

Il 13 aprile 2007 (doc. 6) la Cassa ha fissato un ultimo termine al 18 aprile, avvisando l'assicurata che, in caso di inottemperanza all'invito di produrre la documentazione richiesta, avrebbe emesso una multa amministrativa (artt. 91 LAVS e 205 OAVS).

                                  D.   Il 23 aprile 2007 (doc. 7) la Cassa ha emanato una decisione di multa per non averle trasmesso la documentazione richiesta, con l'invito a versare l'importo di Fr. 500.- entro 30 giorni.

Il 18 maggio seguente (doc. 8) la RI 1 si è opposta a questo provvedimento, chiedendo di annullarlo. Essa ha addotto che detta decisione non era motivata né giustificata. A suo dire, le diverse richieste di proroga sarebbero state evase in modo superficiale e la Cassa neppure avrebbe risposto chiaramente alle precise domande poste il 24 gennaio 2007. Inoltre, ha osservato che le era stata offerta la possibilità di eseguire il controllo contabile a __________ oppure al monte di __________ stesso, sopra __________. Infine, un funzionario della Cassa l'avrebbe avvertita telefonicamente che non v'era urgenza di produrre i documenti per gli anni 2002-2005, decadendo questo termine nel 2008. L'opponente ha da ultimo contestato la dicitura "spese di revisione" sul bollettino di versamento relativo al pagamento della multa, ma ha comunque annunciato che la documentazione richiesta sarebbe seguita.

                                  E.   Con decisione su opposizione del 23 maggio 2007 (doc. A) la Cassa di compensazione ha confermato la decisione di multa, evidenziando che i documenti necessari erano già stati prodotti per il 2001, perciò era incomprensibile il motivo per il quale ora l'assicurata non voleva mostrarle i giustificativi per il 2002-2005.

                                  F.   Il 21 giugno 2007 (doc. I) la RI 1 ha formulato ricorso al TCA, riproponendo l'opposizione ed osservando di avere prodotto all'Amministrazione, il 16 maggio 2007, tutti i documenti richiesti, ossia i fogli del libro mastro e l'intera documentazione dei conti per gli anni 2002-2005. La ricorrente ha inoltre chiesto di condannare la Cassa a rispondere alle sue domande del 24 gennaio 2007.

La Cassa ha confermato la decisione su opposizione (doc. III).

L'insorgente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. IV).

considerato                    in diritto

                                         in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

nel merito

                                   2.   Oggetto del contendere è la legalità della multa inflitta dalla Cassa di compensazione alla ricorrente per non avere prodotto entro i termini fissati tutta la necessaria documentazione, così come richiesto più volte all'assicurata, per potere procedere con la revisione della stessa per gli anni 2002-2005.

Giusta l'art. 68 cpv. 2 LAVS, periodicamente l'amministrazione preposta deve controllare se i datori di lavoro affiliati alla cassa di compensazione applicano le disposizioni legali. Il controllo deve essere fatto da un ufficio di revisione che soddisfi ai requisiti posti nel capoverso 3, o da un ufficio speciale della cassa di compensazione. Se i controlli dei datori di lavoro non sono eseguiti o sono eseguiti in modo non conforme alle prescrizioni, il Consiglio federale ne ordina l'esecuzione a spese della cassa di compensazione.

Per l'art. 68 cpv. 3 LAVS, gli uffici previsti per le revisioni delle casse e i controlli dei datori di lavoro in conformità dei capoversi 1 e 2, non devono partecipare alla gestione della cassa né eseguire, per conto delle associazioni fondatrici, altri compiti che le revisioni di cassa e i controlli dei datori di lavoro; essi devono dedicarsi esclusivamente all'attività di revisori e offrire sotto tutti gli aspetti garanzia assoluta di eseguire le revisioni e i controlli in modo ineccepibile e oggettivo.

Giusta l'art. 162 cpv. 1 OAVS i datori di lavoro devono essere controllati, sul posto e da un ufficio di revisione nel senso dell'art. 68 cpv. 2 e 3 LAVS, periodicamente, di norma ogni quattro anni, nonché quando passano ad un'altra cassa di compensazione o liquidano la loro azienda. La cassa di compensazione può rinunciare ad ordinare un controllo sul posto, se è in grado di controllare efficacemente l'applicazione delle disposizioni legali da parte del datore di lavoro mediante altri provvedimenti.

Ai sensi dell'art. 162 cpv. 2 OAVS, se un datore di lavoro passa da una cassa a un'altra, la prima cassa deve vigilare che egli sia controllato per il periodo anteriore al cambiamento di cassa.

Per il capoverso 3, il gerente della cassa ha la responsabilità di ordinare i controlli sul posto e d'osservare i periodi di controllo. Egli deve fissare i controlli in modo da evitare che diritti a pagamenti di contributi arretrati o a restituzioni cadano in prescrizione. Di regola, il controllo deve essere annunciato in tempo utile al datore di lavoro.

L'Ufficio di revisione deve verificare se il datore di lavoro adempie correttamente i compiti che gli spettano. Il controllo deve estendersi a tutti i documenti che sono necessari per tale verificazione (art. 163 cpv. 1 OAVS).

Di regola il controllo deve estendersi a tutto il periodo di tempo che risale fino all'ultimo controllo eseguito. Esso sarà operato in una misura tale da garantire una verificazione efficace e da permettere l'accertamento di eventuali lacune (art. 163 cpv. 2 OAVS).

I verificatori devono limitarsi al controllo. Essi non possono prendere decisioni né impartire ordini (art. 163 cpv. 3 OAVS).

Del risultato di ogni revisione di una cassa di compensazione o di una agenzia, e di ogni controllo dei datori di lavoro è steso un rapporto (art. 169 cpv. 1 OAVS).

Per il capoverso 2, i rapporti di revisione e di controllo devono indicare esaurientemente l'estensione e l'oggetto delle verificazioni fatte, nonché i difetti e le irregolarità rilevati. Essi devono indicare il risultato formale e materiale delle verificazioni fatte ed esporre chiaramente se e come le prescrizioni legali ed amministrative, nonché le istruzioni sono state osservate esattamente. I rapporti devono inoltre informare se i difetti precedentemente rilevati sono stati eliminati. L'Ufficio federale può impartire istruzioni particolari concernenti la formazione dei rapporti di revisione e di controllo e respingere rapporti che non rispondono alle esigenze poste. Infine, esso può ordinare la compilazione dei rapporti di controllo mediante un modulo prescritto.

I rapporti di revisione e di controllo devono essere firmati dal revisore e, per gli uffici di revisione esterni, dalle persone rappresentanti l'ufficio di revisione o di controllo (art. 169 cpv. 3 OAVS).

In virtù dell'art. 169 cpv. 4 OAVS, i rapporti di revisione devono essere trasmessi in due copie all'Ufficio federale entro un termine da fissarsi da quest'ultimo. Altri duplicati devono essere inviati direttamente alla cassa di compensazione e alle loro associazioni fondatrici. I rapporti di controllo devono essere inviati alle casse di compensazione.

L'art. 88 LAVS prevede, fra l'altro, che chiunque, in violazione dell'obbligo che gli incombe, rifiuta di dare informazioni, è punito con la multa fino a Fr. 10'000.-.

L'art. 91 LAVS, poi, stabilisce che chiunque viola le prescrizioni d'ordine o di controllo, senza che l'infrazione sia punibile secondo gli artt. 87 o 88, è punito dalla cassa di compensazione, previo ammonimento, con una multa d'ordine fino a Fr. 1'000.-. In caso di recidiva nei due anni seguenti può essere pronunciata la multa fino a Fr. 5'000.-.

Giusta l'art. 209 OAVS, le casse di compensazione e i datori di lavoro devono permettere agli uffici di revisione o di controllo di esaminare i loro registri e documenti e fornire ad essi tutte le informazioni necessarie per l'adempimento dei loro compiti di revisione e di controllo.

                                   3.   In una sentenza del 12 agosto 2002 nella causa S. SA, inc. n. 30.2001.199, il TCA ha stabilito la legalità di una multa d’ordine inflitta dalla Cassa ad una società che non aveva provveduto a trasmettere all’amministrazione la documentazione richiesta relativa alla verifica contabile effettuata presso la società, nonostante una diffida in tal senso.

Questa decisione è stata confermata dal TFA con pronuncia del 20 agosto 2003, H 231/02, pubblicata in RTiD I-2004 pag. 191 seg., nella quale l’Alta Corte ha sottolineato come i datori di lavoro siano tenuti a mettere in atto tutto quanto necessario per facilitare il controllo delle autorità incaricate di applicare la LAVS, che hanno il diritto di richiedere e ottenere i giustificativi relativi alle verifiche effettuate ogniqualvolta, per loro scrupolo, dovessero ritenere opportuna l’acquisizione agli atti di tale documentazione.

Nel caso di specie, è quindi a giusta ragione che la Cassa, vista la violazione dell'obbligo di dare informazioni, ha emesso nei confronti della società ricorrente una multa d'ordine.

In un altro caso giudicato da questo Tribunale il 14 aprile 2005, inc. n. 30.2004.56/58/83, la società ricorrente, a seguito dell'esplicita richiesta della Cassa, aveva risposto che lo stanziamento di Fr. 30'000.- corrispondeva a 200 ore prestate da un consulente esterno e che al momento non era ancora in grado di produrre alcun giustificativo, poiché non le era ancora pervenuto il conteggio. La Cassa le aveva quindi assegnato un termine per indicare le generalità complete del consulente che avrebbe collaborato con la società, ma la ricorrente aveva ribadito di non essere ancora in grado di fornire alcuna comunicazione in merito al beneficiario.

Nella decisione su opposizione la Cassa aveva poi ingiunto alla ricorrente di fornirle, senza ulteriori indugi, il nominativo del consulente cui sarebbero stati versati i Fr. 30'000.-, con l'avvertenza che in caso di inadempienza sarebbe stata emanata una multa d'ordine. In sede ricorsuale, la società aveva risposto che si trattava di accantonamento prudenziale di prestazioni di terzi indipendenti.

L'amministrazione ha quindi emanato un provvedimento di multa di Fr. 300.- nei confronti della ricorrente per omesse informazioni in merito al beneficiario dei Fr. 30'000.- e con decisione su opposizione la Cassa di compensazione ha confermato il provvedimento di multa, poiché la ricorrente aveva fornito affermazioni contraddittorie.

Il TCA ha confermato la legittimità di questa multa.

Con STFA H 82/05 del 30 gennaio 2007, il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha giudicato che, con la sua inazione, la ricorrente ha impedito alla Cassa di disporre delle informazioni necessarie per potersi determinare. A prescindere dall'invio materiale della fattura ad opera dell'operatore esterno, era preciso obbligo procedurale della società indicare le coordinate per risalire all'esecutore materiale delle prestazioni ancorché esterno alla ricorrente. Riferendosi ai diversi e coerenti richiami della Cassa nei confronti della ricorrente, con le comminatorie di rito in caso di mancato ossequio, anche il TFA non ha quindi ritenuto come verosimile che, dopo due anni, una ditta o una singola persona non abbia ancora richiesto il pagamento per prestazioni effettuate a favore della ricorrente, confermando così la multa e la sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni.

                                   4.   Nel caso concreto, nell'ambito del controllo della Fondazione ricorrente per gli anni 2002-2005, la Cassa di compensazione ha ottenuto dall'assicurata alcuni documenti giustificativi ma, per chiudere la revisione, con scritto del 26 febbraio 2007 le ha chiesto di inviarle, entro il 19 marzo 2007, ulteriori giustificativi contabili inerenti determinati conti.

Questa richiesta è stata formulata anche il 26 e 30 marzo 2007 come pure il 13 aprile 2007; quest'ultimo invito era accompagnato dalla comminatoria che in caso di inosservanza a volere produrre la documentazione richiesta, l'Amministrazione avrebbe emanato una multa amministrativa conformemente agli artt. 91 LAVS e 205 OAVS.

Dal canto suo, ad ogni richiesta di produzione dei necessari giustificativi, la Fondazione ha risposto chiedendo una proroga ed osservando che attendeva comunque una risposta al suo scritto del 24 gennaio 2007 con cui aveva chiesto alla Cassa delle spiegazioni in merito alla tassazione d'ufficio del 22 dicembre 2006 portante sulla ripresa di salari per l'anno 2001, alla quale si era opposta sempre il 24 gennaio 2007.

Innanzitutto, questo Tribunale evidenzia che la citata tassazione d'ufficio si riferisce ad un periodo contributivo diverso da quello qui in esame e che è oggetto di un altro incarto attualmente pendente al TCA (inc. n. 30.2007.32). Pertanto, trattandosi di due fattispecie differenti, non era possibile, per l'insorgente, chiedere alla Cassa di concederle una proroga nell'attesa che la revisione relativa all'anno 2001 fosse definitivamente evasa.

Appare inoltre inammissibile l'affermazione della ricorrente secondo cui "per diverse ragioni personali del ns. cassiere, del ns. segretario e del ns. presidente, non siamo in grado di inoltrare la documentazione in questione entro il termine", salvo poi affermare, nei medesimi scritti, che "rimane sempre aperta la possibilità che il vostro Servizio fa la revisione presso il nostro cassiere a __________, dove si trovano tutti gli documenti in questione.".

Questi documenti, quindi, esistevano già al momento in cui, per la prima volta, l'Amministrazione ha chiesto all'insorgente di produrli. Ma quest'ultima, intenzionata ad attendere le risposte al proprio scritto del 24 gennaio 2007 – peraltro, occorre ribadirlo, le domande portavano su questioni e, soprattutto, su periodi diversi da quelli qui in esame -, non ha comunque voluto trasmetterli a chi di dovere.

In queste circostanze, è evidente che il comportamento della Fondazione ha condotto all'emanazione della multa d'ordine oggetto del contendere, in ossequio ai succitati artt. 91 LAVS e 205 OAVS. La ricorrente non ha infatti fornito alla Cassa di compensazione tutte le informazioni necessarie per l'adempimento del suo compito di revisione e di controllo.

A nulla vale l'offerta della ricorrente di mettere a disposizione della Cassa la necessaria documentazione a __________ o sul monte di __________, spettando infatti all'assicurata di collaborare in modo opportuno ed adeguato con la Cassa. Quest'obiettivo non è stato certo raggiunto con la singolare proposta della Fondazione.

A ben guardare, risulta incomprensibile l'atteggiamento della ricorrente che si è rifiutata di spedire all'Amministrazione quanto richiesto, ma che era tuttavia pronta a metterlo ugualmente a disposizione in luoghi difficilmente accessibili (sul monte __________) o addirittura fuori Cantone (__________).

Non va infine dimenticato che dopo avere ricevuto la multa d'ordine di Fr. 500.- ed essersi opposta ad essa il 15 maggio 2007, il giorno successivo (doc. C2) l'insorgente ha dato seguito alle richieste dell'Amministrazione, producendo tutti i necessari giustificativi.

Alla luce di quanto precede, questo Tribunale non può non evidenziare che un minimo di diligenza e coscienziosità da parte della Fondazione nei confronti di un'amministrazione pubblica avrebbe evitato l'emissione della multa in questione e l'avvio di questa procedura e quindi di creare inutili costi all'apparato amministrativo e giudiziario del Cantone Ticino.

Da ultimo, l'argomentazione che la dicitura "spese di revisione" non abbia un fondamento concreto è corretta, trattandosi invero, in senso stretto, di una multa amministrativa e non di spese di revisione della Cassa. Tuttavia, questo ostacolo poteva essere facilmente superato dalla ricorrente utilizzando una nuova polizza di versamento per pagare la multa, polizza che essa stessa poteva semplicemente compilare con i dati della Cassa e la dicitura "multa d'ordine" che, effettivamente, meglio si conveniva.

                                   5.   Infine, va ricordato che l’entrata in vigore della LPGA non ha modificato le norme della LAVS citate in precedenza. Inoltre, con la LPGA è stato introdotto l’articolo 43 LPGA, che tratta specificatamente del tema degli accertamenti e delle conseguenze della violazione del dovere di collaborare da parte degli assicurati.

L'art. 43 cpv. 1 LPGA sull'accertamento stabilisce che l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni date oralmente devono essere messe per scritto.

Per il cpv. 3 dell'art. 43 LPGA, se l'assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un'ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d'informare o di collaborare, l'assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia.

Stante quanto precede, il ricorso deve essere dunque respinto.

                                         Eccezionalmente, nonostante il superficiale agire della Fondazione, si prescinde dal carico di tassa di giustizia e spese. La ricorrente è comunque fermamente richiamata al rispetto dei suoi doveri.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

30.2007.45 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.10.2007 30.2007.45 — Swissrulings