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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.07.2007 30.2007.19

23 juillet 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,154 mots·~31 min·6

Résumé

Interessi di mora su contributi per indipendenti sono riscossi solo se i contributi d'acconto già versati sono inferiori del 25% all'importo dovuto.L'assicurato deve segnalare alla Cassa la modifica del reddito e chiedere l'adeguamento dei contributi d'acconto.OAVS 41bis cpv.1 lett.f conforme a Cost

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 30.2007.19   TB

Lugano 23 luglio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 14 marzo 2007 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 14 febbraio 2007 emanata da

Cassa CO 1

    in materia di contributi AVS

ritenuto                            in fatto

                                  A.   Il 25 aprile 2005 (doc. 1) la Cassa CO 1 ha emesso il conguaglio dei contributi personali di RI 1 come indipendente per l'anno 2001. Dall'importo totale di Fr. 124'121,95 dovuto dall'assicurato per contributi e spese, è stato dedotto il versamento degli acconti ammontanti a Fr. 77'510,20 già effettuato nel 2001 e nel 2002, per ottenere un saldo a favore della Cassa di compensazione di Fr. 46'611,75. Questa somma doveva essere accreditata sul conto dell'amministrazione entro 30 giorni dalla data della fattura.

Con un'analoga decisione del 28 giugno 2007 (doc. 3), la Cassa ha fissato in Fr. 200'155,55 i contributi personali e le spese dovuti dall'assicurato per il 2002. Da questa somma è stato poi dedotto l'importo di Fr. 77'510,20 versato come acconto, perciò la Cassa gli ha chiesto il pagamento di Fr. 122'645,35 a saldo.

                                  B.   Il 30 novembre 2006 la Cassa di compensazione ha emesso due distinte decisioni che fissavano per l'anno 2001 (doc. 6) e per il 2002 (doc. 7) degli interessi di mora sui citati contributi personali AVS/AI/IPG che l'assicurato doveva versare, conteggiando gli importi di Fr. 5'599,90 rispettivamente di Fr. 9'658,30 da pagare entro trenta giorni dalla data della decisione.

L'assicurato si è opposto a queste decisioni attribuendo l'origine degli interessi di mora unicamente al ritardo con cui la Cassa di compensazione ha fissato i conguagli dei contributi dovuti come indipendente (nell'aprile e nel giugno 2005), malgrado disponesse da tempo delle necessarie informazioni per fissare il totale dovuto (notifica di tassazione del 14 giugno 2004) (doc. 8).

                                  C.   Contro la decisione su opposizione del 14 febbraio 2007 (doc. A) della Cassa che ha respinto la citata opposizione, il 14 marzo 2007 (doc. I) l'assicurato ha formulato ricorso al TCA, contestando il calcolo dei giorni di ritardo nel pagamento degli acconti. L'insorgente ha osservato che gli interessi di mora vanno calcolati per il 2001 dal 14 giugno 2004 (data della notifica di tassazione) al 25 aprile 2005 (data della decisione di fissazione del conguaglio per i contributi del 2001) e per il 2002 dal 14 giugno 2004 al 28 giugno 2005 (data della decisione di fissazione dei contributi ancora da versare nell'anno 2002). Questi ritardi sarebbero unicamente dovuti alla negligenza della Cassa – e non del ricorrente – che ha tardato ad emettere i conguagli, e meglio quasi un anno dopo la notifica di tassazione.

                                  D.   Con risposta del 26 marzo 2007 (doc. III) la Cassa convenuta ha confermato la decisione su opposizione, ribadendo che le tassazioni fiscali sono vincolanti per le autorità amministrative e che la decisione definitiva di fissazione dei contributi personali può essere emanata soltanto posteriormente alla notifica di tassazione.

Il ricorrente ha nuovamente contestato l'accollamento di interessi di ritardo a far conto dalla notifica di tassazione fino all'accredito dei versamenti a conguaglio, evidenziando che vi sarebbero così 341 giorni in più per il 2001 e 403 per il 2002 (doc. V).

La Cassa ha osservato di aver dovuto attendere la comunicazione dell'autorità fiscale emanata l'11 aprile 2005 (doc. 9) per procedere con la fissazione definitiva dei contributi il 25 aprile 2005 ed il 28 giugno 2005 (doc. VII).

considerato                    in diritto

in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.

Infatti, con STCA del 19 aprile 2007 (inc. n. 30.2007.3) questo Tribunale ha emanato una decisione di principio concernente una fattispecie analoga alla presente, nella composizione di tre giudici, ed ha respinto il ricorso con argomentazioni che verranno riprese anche in questa sede.

2.Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche alla LAVS.

Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali (materiali) in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (STF del 24 gennaio 2007 consid. 6.1, H 178/05; DTF 130 V 160 consid. 5.1; DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 166 consid. 4b).

Per contro, per quanto attiene alle disposizioni formali (procedurali) della LPGA, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha già avuto modo di accertare l’assenza di una normativa specifica che regola la questione intertemporale stabilendo di conseguenza la necessità di ricorrere al principio generale secondo il quale, di regola, siffatte disposizioni entrano immediatamente in vigore (STF del 24 gennaio 2007 consid. 6.1, H 178/05; DTF 130 V 4 consid. 3.2).

In concreto, la decisione impugnata si riferisce alla fissazione di interessi di mora dovuti dal ricorrente sull'apparente ritardo nel pagamento di contributi personali AVS/AI/IPG concernenti gli anni 2001 e 2002. Le decisioni (formale e su opposizione) della Cassa sono invece state emanate nel 2006 e nel 2007.

Pertanto, mentre per l’aspetto procedurale trovano subito applicazione le norme della LPGA, per quanto concerne la fissazione degli interessi di mora vanno applicate le norme sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2002.

nel merito

                                   3.   L'art. 14 cpv. 2 LAVS prevede che i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di contribuzione.

Per l'art. 14 cpv. 3 LAVS se, nonostante diffida, una persona tenuta al pagamento dei contributi non dà le indicazioni necessarie per il calcolo di essi, questi sono stabiliti mediante tassazione d'ufficio.

Giusta l'art. 14 cpv. 4 LAVS, il Consiglio federale emana prescrizioni sui termini di pagamento dei contributi (lett. a), sulla procedura di diffida e di tassazione d'ufficio (lett. b), sul pagamento dei contributi arretrati e la restituzione di quelli pagati in troppo (lett. c), sul condono del pagamento di contributi arretrati (lett. d) e sulla riscossione di interessi di mora e il pagamento di interessi rimunerativi (lett. e).

A quest'ultimo proposito va osservato che con l'entrata in vigore della LPGA, la lettera e dell'art. 14 cpv. 4 LAVS relativa alla riscossione di interessi di mora ed il pagamento di interessi rimunerativi è stata abrogata. Dal 1° gennaio 2003 gli interessi di mora sulle prestazioni sono retti dall'art. 26 LPGA e quindi dagli artt. 6 e 7 OPGA.

                                   4.   Giusta l'art. 24 cpv. 1 OAVS, nell'anno di contribuzione corrente le persone tenute a pagare i contributi devono pagare i contributi d'acconto a scadenze periodiche.

Secondo il capoverso 2, le casse di compensazione stabiliscono i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile dell'anno di contribuzione. Possono fondarsi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi, salvo che la persona tenuta a pagare i contributi renda verosimile che detto reddito non corrisponde manifestamente al reddito presumibile.

Se durante o dopo l'anno di contribuzione risulta che il reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, le casse di compensazione adeguano i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS).

Giusta l'art. 24 cpv. 4 OAVS, le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se richiesto, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile.

Per il capoverso 5, se entro il termine fissato non vengono date le indicazioni necessarie, non vengono presentati i giustificativi o non vengono pagati i contributi d'acconto, le casse di compensazione fissano i contributi d'acconto dovuti in una decisione.

In virtù dell'art. 25 cpv. 1 OAVS, le casse di compensazione fissano i contributi dovuti per l'anno di contribuzione in una decisione e procedono alla compensazione con i contributi d'acconto pagati.

Secondo l'art. 25 cpv. 2 OAVS, i contributi non versati dagli assicurati vanno pagati entro trenta giorni a contare dalla fatturazione.

Le casse di compensazione devono restituire o compensare i contributi non dovuti (art. 25 cpv. 3 OAVS).

È compito delle casse di compensazione domandare alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente. Le autorità fiscali devono aggiungere i contributi versati all'AVS/AI/IPG (art. 27 cpv. 1 OAVS).

Secondo l'art. 27 cpv. 2 OAVS, le autorità fiscali cantonali trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno fiscale alle casse di compensazione.

L'autorità fiscale cantonale che non ha ricevuto nessuna domanda di comunicazione per una persona esercitante un'attività lucrativa indipendente il cui reddito può essere stabilito conformemente all'art. 23 trasmette spontaneamente gli elementi di calcolo alla cassa cantonale di compensazione. Questa li inoltra, ove occorra, alla cassa di compensazione competente (art. 27 cpv. 3 OAVS).

                                   5.   Oltre ai citati disposti sulla fissazione e la determinazione dei contributi che hanno modificato le norme di esecuzione dell'AVS, con il 1° gennaio 2001 sono entrate in vigore delle disposizioni che hanno mutato in maniera sostanziale il capitolo relativo alla fissazione degli interessi di mora.

Infatti, giusta l'art. 41bis cpv. 1 OAVS devono pagare gli interessi di mora:

                                         a.   di regola, le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano entro 30 giorni dal termine del periodo di pagamento, a partire da tale termine;

                                         b.   le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i contributi sono dovuti;

                                         c.   i datori di lavoro, sui contributi salariali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione;

                                         d.   i datori di lavoro, sui contributi da compensare per i quali non presentano un regolare conteggio entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine;

                                         e.   le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione;

                                         f.    le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine.

Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempre che i contributi siano pagati entro il termine fissato (art. 41bis cpv. 2 OAVS).

In virtù dell'art. 42 cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5 per cento all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS).

Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS; STFA del 10 novembre 2003 nella causa M. SA, H 148/03).

A proposito degli articoli riguardanti gli interessi di mora, va ricordato che le Disposizioni finali della modifica del 1° marzo 2000 prevedono espressamente che a partire dalla loro entrata in vigore (dal 1° gennaio 2001), gli artt. 41bis cpv. 1 lett. a-e e 2, 41ter e 42 OAVS si applicano a tutti i contributi ancora da pagare o da restituire (cpv. 4).

Per contro, l'art. 41bis cpv. 1 lett. f vale solamente per i contributi che sono dovuti dopo la sua entrata in vigore (cpv. 5).

Infine, le summenzionate disposizioni sono pure applicabili agli altri contributi sociali sulla base di specifiche normative che rinviano espressamente, in materia di calcolo rispettivamente riscossione dei relativi contributi, alla LAVS. Ciò è previsto per l'assicurazione per l'invalidità (artt. 3 LAI e 1 OAI) e per l'indennità di perdita di guadagno (art. 27 cpv. 2 IPG).

                                   6.   Nel caso di specie, la Cassa di compensazione ha chiesto al ricorrente la rifusione degli interessi di mora per il ritardo nel pagamento dei contributi personali per gli anni 2001 e 2002.

Per l'anno di contribuzione 2001, l'assicurato ha versato dei contributi personali sottoforma di quattro acconti da Fr. 19'377,55 ciascuno, per complessivi Fr. 77'510,20 (doc. 2).

Il 25 aprile 2005 (doc. 1) la Cassa ha calcolato in Fr. 124'121,95 i contributi personali totali, emettendo una fattura di Fr. 46'611,75 a saldo.

Medesimo discorso vale per i contributi del 2002, corrisposti sempre nella misura di Fr. 19'377,55 per ogni trimestre (doc. 4). Il conteggio finale emesso il 28 giugno 2005 (doc. 3) enumerava un importo di Fr. 200'155,55, per una differenza di contributi personali ancora da corrispondere pari a Fr. 122'645,35.

Più specificatamente, il saldo dei contributi (conguaglio) per il 2001 è stato richiesto all'assicurato il 25 aprile 2005 ed il pagamento è giunto alla Cassa il 25 maggio seguente (doc. 2).

Il versamento del conguaglio per il 2002, preteso il 28 giugno 2005, è stato effettuato dall'assicurato il 25 luglio 2005 (doc. V/2) ed è giunto alla Cassa due giorni dopo (doc. 4).

Gli interessi maturati a causa della discrepanza riscontrata tra gli acconti versati e la fissazione definitiva dei contributi totali da pagare per il 2001, giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, sono stati calcolati dal 1° gennaio 2003 al 25 maggio 2005, quindi su 865 giorni di ritardo e sempre sull'importo ancora da corrispondere alla Cassa a saldo (Fr. 46'611,75), per un interesse di Fr. 5'599,90 (doc. 6).

Quanto ai contributi da pagare per l'anno 2002, la questione del superamento del limite soglia del 25% esistente fra l'ammontare degli acconti versati ed i contributi effettivamente dovuti in totale, ha dato luogo ad interessi di mora di Fr. 9'658,30 calcolati dal 1° gennaio 2004 fino al momento dell'accreditamento del pagamento dei contributi definitivi fissati con la relativa decisione (27 luglio 2005), quindi su 567 giorni (doc. 7).

                                   7.   In merito alla tematica giuridica relativa all'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, l’Ufficio Federale delle Assicurazioni Sociali ha emanato, aggiornandola sino al 2006, la Circolare sugli interessi di mora e compensativi (CIM) nell’AVS AI e IPG. Al proposito questa CIM rammenta come i contributi effettivamente dovuti per l’anno di contribuzione sono quelli fissati giusta l’art. 25 cpv. 1 OAVS. Per contributi d’acconto vanno intesi gli acconti pagati in base a quelli fissati per l’anno di contribuzione in virtù dell’art. 24 OAVS. I contributi da compensare corrispondono alla differenza tra i contributi effettivamente dovuti, come indicato, e gli acconti versati (N. 2029 CIM).

Si devono riscuotere interessi di mora se, il 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, i contributi d'acconto versati sono almeno il 25% inferiori ai contributi effettivamente dovuti (art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS). I contributi effettivamente dovuti fungono da base di calcolo o, in altre parole, costituiscono il 100% (N. 2030 CIM).

Gli interessi decorrono dal 1° gennaio dopo la fine dell’anno civile seguente l’anno di contribuzione fino al pagamento completo dei contributi (art. 41bis cpv. 1 lett. f e cpv. 2 OAVS) o all'apertura del fallimento (art. 209 LEF) oppure alla concessione della moratoria concordataria, a condizione che il concordato non preveda disposizioni divergenti.

La CIM definisce poi specificatamente, al N. 4012, il pagamento ed al N. 4014 le modalità di calcolo degli interessi nonché, al N. 4020, la decorrenza degli interessi in caso d’esecuzione.

Nel caso concreto va evidenziato come l’assicurato abbia effettivamente versato acconti insufficienti (cfr. consid. 6), siccome eccessivamente bassi, alla luce del reddito conseguito nella sua attività indipendente, a lui noto, nel periodo d’interesse.

È circostanza notoria che gli importi definitivi dei contributi, e quindi la differenza tra gli acconti versati e quanto dovuto, possono essere fatturati dall’amministrazione solo dopo l’emanazione della decisione di tassazione (STCA del 23 febbraio 2006 nella causa G.B., inc. n. 30.2006.2) ciò che, in taluni casi, può avvenire anche alcuni anni dopo il conseguimento del reddito. Le norme volute con le modifiche dal 1° gennaio 2001 dell’OAVS costituiscono la conseguenza del mancato obbligo dell’assicurato di segnalare tempestivamente alla Cassa una modifica significativa (si tenga conto del limite del 25% di cui alla norma citata) del proprio reddito.

Gli interessi di mora possono dunque essere fissati unicamente dopo che sono stati stabiliti i contributi definitivi e con essi anche i contributi da versare a conguaglio, sempre che quest'ultimo importo sia inferiore al 25% dei contributi effettivamente dovuti. È dunque solo al momento della determinazione di questa somma (il conguaglio) che gli interessi diventano esigibili.

                                   8.   Quanto all'applicazione dei disposti OAVS che regolano la riscossione degli interessi di mora, occorre evidenziare che è corretto ritenere che spetta alla Cassa di compensazione, in virtù dell'art. 24 cpv. 2 OAVS, stabilire i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile dell'anno di contribuzione e che, per fare ciò, essa può fondarsi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi.

Tuttavia, è altrettanto vero che i debitori dei contributi personali quali indipendenti o persone senza attività devono, come evidenziato, fornire alle Casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, segnalando le divergenze sostanziali dal reddito presumibile.

Come impone l'art. 24 cpv. 4 OAVS, infatti, secondo cui le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, gli assicurati devono presentare, se richiesti, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile, in difetto di che le casse fissano i contributi d’acconto in una decisione. L’assicurato debitore di contributi ha quindi l’obbligo di segnalare tempestivamente le modifiche di reddito rispetto al periodo precedente che funge da base di calcolo per la percezione degli acconti, salvo appunto un'indicazione contraria dell’assicurato.

In effetti, quest'ultimo non è soggetto passivo della procedura che compete unicamente alla Cassa, ma è attore con precisi obblighi non solo riguardo al pagamento (ed alla corretta compilazione dei dati fiscali per la percezione dei contributi), ma anche alla segnalazione di modifiche significative che incidano sulla percezione dei contributi d’acconto, sia a suo favore che a suo svantaggio. Questo obbligo traspare molto chiaramente dall'art. 24 cpv. 4 OAVS, senza necessità di far capo alle Direttive UFAS che precisano il contenuto di questo capoverso. Secondo questa norma, infatti, non è vero che l'obbligo dell'assicurato di dare alla Cassa tutti gli elementi necessari per fissare i contributi d'acconto sorga a seguito di una richiesta formulata dalla Cassa stessa, la quale fissa a tal proposito un termine (art. 24 cpv. 5 OAVS). Questo termine si riferisce in realtà unicamente alla presentazione di giustificativi che la Cassa può richiedere all'assicurato (art. 24 cpv. 4 OAVS) nel caso in cui debba appurare, per verifica, i contenuti delle nuove indicazioni date da quest'ultimo per fissare i contributi d'acconto che si basano su determinati giustificativi che tardano ad essere prodotti (art. 24 cpv. 5 OAVS).

Nella fattispecie, l'insorgente avrebbe pertanto dovuto farsi parte diligente - come senz’altro avrebbe fatto se il suo reddito fosse improvvisamente calato in maniera significativa, postulando il versamento di acconti inferiori rispetto al periodo precedente - e segnalare subito alla Cassa di compensazione i redditi effettivi conseguiti negli anni 2001 e 2002 (art. 24 cpv. 4 OAVS), in modo tale che la Cassa potesse fissare i contributi personali AVS/AI/IPG da versare per quei singoli anni.

Questa inattività, a mente del Tribunale cantonale delle assicurazioni, ha fatto sì che si sia configurata una situazione di ritardo nel pagamento dei contributi dovuti dal ricorrente, tale da imporre l'applicazione dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS e tale così da obbligare l'assicurato a versare degli interessi moratori.

Precisamente, il ricorrente avrebbe dovuto versare, entro il 1° gennaio dell’anno seguente la fine dell’anno civile successivo a quello di contribuzione, degli acconti non inferiori al 25% dei contributi effettivamente dovuti - detto in altri termini, l'importo da versare a conguaglio non doveva essere superiore al 25% dei contributi effettivamente dovuti -, onde non incorrere nella sanzione dell'accollamento di interessi di mora; ciò che però non è stato fatto.

In questo senso, va osservato che quando nel 2005 l'assicurato ha ricevuto le due decisioni di fissazione dei contributi con l'indicazione del conguaglio dei contributi personali ancora da pagare, egli era già in ritardo con il relativo pagamento.

Questo è l'unico motivo per il quale gli sono stati caricati degli interessi di mora. Pertanto, come specificato più dettagliatamente in seguito, il ritardo con cui la Cassa di compensazione ha emanato le decisioni di conguaglio (nel 2005) non ha avuto alcuna influenza sulla realizzazione di questo stato di fatto e sulla conseguente contabilizzazione di interessi di mora giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS.

Alla stessa stregua, totalmente marginale è pure il momento in cui l'assicurato ha spedito all'autorità fiscale la sua dichiarazione fiscale, quando quest'ultima gli ha comunicato la tassazione 2003A e quando l'ha trasmessa alla Cassa di compensazione.

Il pagamento della somma a conguaglio è avvenuto, a richiesta dell’amministrazione, nel maggio rispettivamente nel giugno 2005. L'insorgente si è quindi trovato in una situazione simile alle altre ipotesi di ritardo trattate dalle lettere a-e del citato disposto dell'OAVS.

L’interesse di mora, dunque, tende a compensare un ingiustificato arricchimento del debitore della prestazione che versa sul contributo effettivamente dovuto un acconto manifestamente insufficiente, conseguendo implicitamente un finanziamento per il mancato pagamento di congrui acconti.

                                   9.   È lapalissiano che l'assicurato conosca sempre prima della Cassa i suoi redditi effettivi conseguiti nell’anno d’interesse. La realtà evidenzia anche che l’assicurato viene a conoscere la decisione finale di tassazione degli stessi con largo anticipo rispetto alla Cassa, che invece deve attendere la comunicazione ufficiale da parte dell'Ufficio di tassazione competente. Questi lassi di tempo in __________ sembrano essere divenuti particolarmente lunghi a seguito del cambiamento di tassazione nel 2003.

Nel corso dell'udienza esperita per la causa in cui il TCA ha esaminato il tema di fondo qui posto in discussione (STCA del 19 aprile 2007, inc. n. 30.2007.3), in merito ai ritardi delle autorità di tassazione nell’avviso alle Casse preposte all’applicazione della LAVS, i rappresentanti dell’amministrazione hanno osservato che l’attesa dei "… dati fiscali definitivi ossia delle decisioni cresciute in giudicato" appare lunga ed "è indubbio che in __________ vi sia un problema di trasmissione di questi dati, in particolare alla luce del passaggio dalla tassazione biennale a quella annuale.".

Tale evidenza, che deve essere comunque affrontata e risolta a livello delle due amministrazioni __________, nulla toglie agli obblighi dell’assicurato ed alla segnalazione alla Cassa che gli incombe, sotto pena di versamento degli interessi moratori.

Nel caso in esame, le richieste di versamento degli acconti sono state fissate sulla base della notifica di tassazione fiscale conosciuta dalla Cassa a quel momento, verosimilmente quella riferita al periodo fiscale 1999/2000, portante sui redditi conseguiti negli anni 1997 e 1998.

Più concretamente, al termine degli anni per i quali il contributo era chiesto, ma certamente nel 2002 (per i guadagni conseguiti sino al 31.12.2001) rispettivamente nel 2003 (per quanto conseguito sino al 31.12.2002), l'assicurato conosceva l’entità del proprio reddito quale indipendente, e ciò senza la necessità di attendere la notifica di tassazione 2003A dell'Ufficio di tassazione – la quale, trattandosi di periodo fiscale caduto nel vuoto di tassazione, peraltro non può crescere in giudicato, poiché è una semplice comunicazione e non una decisione impugnabile. Il ricorrente disponeva quindi dei dati necessari e della possibilità concreta di trasmettere alla Cassa le informazioni (ed eventualmente la documentazione) relative ai redditi definitivi conseguiti nel 2001 e nel 2002 prima ancora che venissero emesse le due decisioni di conguaglio dei contributi personali (nel 2005).

L’assicurato, nonostante gli obblighi fissati dalla norma in oggetto conforme alla legge ed alla Costituzione, ha omesso una tempestiva comunicazione dei suoi redditi; se vi avesse provveduto, avrebbe certamente evitato di trovarsi in una situazione di mora, dato che gli acconti versati si palesavano sin da allora – come si sono poi rivelati essere – inferiori ai contributi effettivamente dovuti per quell'anno, e ciò oltre il limite del 25% specificatamente previsto dall'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS.

Come detto, alla Cassa non può essere mosso alcun rimprovero, non essendo imposto all’amministrazione un puntuale controllo ed avendo la stessa applicato correttamente i disposti della citata Ordinanza fissando, in assenza di una comunicazione contraria da parte del diretto interessato (art. 24 cpv. 4 OAVS), i contributi d'acconto sulla base del reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi (art. 24 cpv. 2 OAVS). Come indicato, l’amministrazione non poteva sapere che il reddito effettivo del ricorrente divergeva dal reddito presumibile ed in maniera così importante. La Cassa non era nelle condizioni di adeguare i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS) e correttamente - la decisione di fissazione dei contributi definitivi è giunta nel 2005, solo una volta conosciuti dall'amministrazione i redditi che l'insorgente ha effettivamente conseguito nel 2001 e nel 2002 (doc. 9: la comunicazione dell'11 aprile 2005 dell'Ufficio circondariale di tassazione di __________ alla Cassa, con cui le ha comunicato il reddito conseguito dal ricorrente nel 2001).

Stanti le considerazioni che precedono, non v'è pertanto nulla da recriminare all'amministrazione per il suo agire, una negligenza essendo semmai riconducibile al solo ricorrente per non avere tempestivamente segnalato le concrete divergenze – peraltro da lui facilmente riconoscibili – fra il suo reddito effettivo e gli acconti versati negli anni precedenti.

Da questo profilo, dunque, l'applicazione dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS si rivela corretta.

                                10.   La questione dell'accollamento di interessi di mora all'assicurato "per colpa" della Cassa è stata di recente affrontata dalla Cassa CO 1, che il 21 dicembre 2006 l'ha sottoposta, per chiarimenti, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

Come rammentato nella citata pronuncia di questo Tribunale del 19 aprile 2007 (inc. n. 30.2007.3, consid. 2.9), l'UFAS così si è espresso in merito:

"  (…) Per quanto concerne i lavoratori indipendenti la tassazione definitiva e dunque la fissazione dei contributi è spesso effettuata molto tempo dopo l'anno contributivo determinante. Non è raro che gli acconti versati per i contributi siano troppo bassi e che l'importo mancante possa essere fatturato solo qualche anno dopo. Di regola, in questi casi gli interessi di mora non vengono riscossi. Solo se i contributi d'acconto sono inferiori di almeno il 25% per cento all'importo effettivamente dovuto, si chiede all'assicurato di segnalare alla cassa di compensazione le divergenze esistenti non appena è in grado di determinarle in virtù della chiusura dei conti (art. 24 cpv. 4 OAVS; N. 1144 DIN). Se omette di pagare la differenza entro la fine dell'anno civile seguente l'anno contributivo, iniziano a correre gli interessi di mora secondo l'articolo 41bis capoverso 1 lettera f OAVS.

Nei casi da voi menzionati, gli assicurati non hanno comunicato le informazioni richieste e non hanno versato la differenza, dando così il via al meccanismo degli interessi di mora. L'obbligo di versare interessi di mora non è dunque da ricondurre in alcun caso al ritardo nella fissazione dei contributi. In realtà, il ritardo nella trasmissione delle dichiarazioni fiscali e nella determinazione dei contributi contribuisce solo ad allungare il periodo di mora e aumentare così l'importo dovuto per gli interessi. Il semplice fatto che la decisione relativa ai contributi si faccia attendere così a lungo dovrebbe, ben al contrario, spingere gli interessati a versare quanto prima la differenza, al fine di evitare elevati interessi di mora.

Dal canto nostro, partiamo dal presupposto che la cassa di compensazione abbia informato sufficientemente i lavoratori indipendenti sui loro obblighi in materia. Considerata la situazione, nonostante il ritardo nella fissazione dei contributi, non vi è per principio alcun motivo di rinunciare alla riscossione degli interessi."

Occorre ancora evidenziare che nella decisione impugnata la Cassa ha rilevato di aver informato (nel mese di dicembre 2000) tutti gli assicurati ad essa affiliati riguardo all'importante modifica del calcolo degli interessi di mora in vigore dal 1° gennaio 2001 (doc. A punto 3). E meglio che, in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, dal 1° gennaio 2003 gli interessi di mora sarebbero stati prelevati qualora i contributi ancora dovuti a conguaglio per il 2001 sarebbero stati superiori al 25% dei contributi totali definitivi da versare. In uno dei primi giudizi in materia di interessi moratori e compensativi (decisione dell’8 ottobre 2002 in re Z.; 30.2002.93), il TCA aveva già evidenziato tale informazione dell’amministrazione ai (in quel caso) datori di lavoro.

Va comunque osservato che se l'insorgente non avesse ricevuto tale informazione, egli non potrebbe prevalersene, ritenuto come nessuno è protetto dall'ignoranza della legge (STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99, consid. 2 pag. 3; DTF 124 V 215, consid. 2b)aa) e la giurisprudenza ivi citata; STCA del 14 novembre 2006 nella causa S., Inc. n. 30.2006.46, STCA del 4 dicembre 2002 nella causa A.J., Inc. n. 30.2002.201).

Sempre a proposito di questa tematica, il 18 dicembre 2006 Maximilian Reimann, membro del Consiglio degli Stati, ha sottoposto al Consiglio federale un postulato con cui ha chiesto di verificare se le Casse di compensazione non debbano condonare gli interessi di mora del 5% applicati sui contributi AVS arretrati se il ritardo del pagamento non è imputabile al contribuente.

Il 28 febbraio 2007 il Consiglio Federale ha espresso il suo parere nei seguenti termini (http://search.parlament.ch/i/print/homepage/cv-geschaefte.htm?gesch_id=20063736):

"  Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, nell'AVS gli interessi di mora mirano alla compensazione forfetaria delle perdite d'interessi subite dall'assicurazione - al contrario degli assicurati, che invece ne beneficiano - in caso di ritardo nel pagamento di contributi. Pertanto, per quanto attiene all'obbligo di versare interessi di mora e alla sua durata, è del tutto irrilevante se il ritardo nella fissazione o nel versamento dei contributi sia imputabile alla cassa di compensazione o all'assicurato. È vero che il sistema degli interessi di mora previsto nell'AVS è un po' schematico e relativamente severo, ma lo è nell'interesse dell'assicurazione. D'altro canto non si può cercare una soluzione individuale per ogni caso. Inoltre una severa regolamentazione in merito fa sì che gli assicurati versino più rapidamente i contributi dovuti.

Far dipendere l'obbligo di versare interessi di mora dalla responsabilità del ritardo ne inficerebbe la funzione compensativa e implicherebbe complicazioni amministrative. Se i contribuenti adempiono ai loro obblighi legali, la riscossione d'interessi di mora è praticamente esclusa. In questi casi, nemmeno gravi ritardi nella comunicazione fiscale comportano l'obbligo di versare interessi di mora. Ciononostante, se tale versamento dipendesse da una colpa, le casse di compensazione dovrebbero verificare in ogni singolo caso se i contribuenti siano responsabili o meno del ritardo nel pagamento. Questo aumenterebbe considerevolmente gli oneri e renderebbe più frequente il ricorso alle vie legali. Nei rari casi in cui il versamento d'interessi di mora è chiaramente imputabile alla cassa di compensazione, nel diritto vigente si possono trovare soluzioni adeguate. Infine va notato che sono concessi interessi compensativi del 5 per cento per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati dalle casse di compensazione. Il principio di dipendenza da una colpa dovrebbe allora essere applicato anche agli interessi compensativi. In questo caso la cassa di compensazione dovrebbe chiarire ogni volta il motivo per cui sono stati versati contributi troppo elevati. Questo richiederebbe accertamenti delicati e onerosi.

Pertanto il Consiglio federale non ritiene adeguato far dipendere il versamento d'interessi di mora dell'AVS dalla responsabilità del ritardo. D'altra parte anche il Parlamento si è espresso in tal senso nell'ambito della 10a revisione dell'AVS.",

ed ha quindi proposto di respingere il postulato.

                                11.   Gli interessi di mora regolamentati dall'art. 41bis cpv. 1 OAVS, come visto, cessano di decorrere soltanto con il pagamento completo dei contributi (art. 41bis cpv. 2 OAVS). Questo significa che fintanto che tutti i contributi personali dell'assicurato dovuti per gli anni 2001 e 2002 non sono stati versati alla Cassa di compensazione, non è possibile non conteggiare all'interessato degli interessi di ritardo.

E ciò, indipendentemente da quando questi contributi personali siano stati definitivamente fissati dalla Cassa.

Con decisioni del 25 aprile 2005 e del 28 giugno 2005 la Cassa ha fissato i contributi personali (ancora) dovuti dall'assicurato per il 2001 ed il 2002. Ciò significa che non tutti i contributi personali per questi due anni erano già stati pagati dall'interessato. In virtù di quanto precede, discende che, a buon diritto, degli interessi di ritardo sono dovuti sull'importo rimasto scoperto.

Ora, dagli atti (docc. V/1 e V/2) si evince che il ricorrente ha già pagato i contributi da compensare fissati con la citata decisione. Ma fino ad allora (art. 42 cpv. 1 OAVS), vanno prelevati degli interessi di mora del 5% (art. 42 cpv. 2 OAVS).

Infatti, applicando l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, risulta che i contributi d'acconto versati dall'insorgente nel corso dell'anno 2001 (Fr. 77'510,20) sono almeno il 25% inferiori ai contributi che egli doveva effettivamente versare - entro il 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione - per l'anno di contribuzione 2001 (Fr. 124'121,95). In altri termini, il conteggio finale degli importi ancora da versare, ossia il conguaglio (Fr. 46'611,75), è superiore all'importo limite rilevante (Fr. 31'030,50), corrispondente al 25% dei contributi effettivamente dovuti nell'anno di contribuzione.

Pertanto, sulla differenza ancora dovuta per il 2001 - siccome gli interessi vengono calcolati sul differenziale, ovvero sui contributi da compensare (Fr. 46'611,75) e quindi non solo sulla parte superante il 25%, come ricordato nella citata sentenza 30.2007.3 -, l'assicurato deve pagare degli interessi di mora del 5% a far data dal 1° gennaio dopo il 31 dicembre dell'anno civile seguente (2002) l'anno di contribuzione (2001), quindi dal 1° gennaio 2003 (cfr. consid. 6).

Alla stessa conclusione questo Tribunale giunge per quanto attiene ai contributi dovuti nel 2002, giacché anche in questo caso sono maturati degli interessi di mora, pari a Fr. 9'658,30, dato che il conteggio finale dei contributi personali ancora da conguagliare (Fr. 122'645,35) era superiore al 25% (Fr. 50'038,90) dei contributi personali definitivi effettivamente dovuti in totale per quell'anno (Fr. 200'155,55).

Questi interessi decorrono poi, come detto, fino al momento del loro versamento completo, che in specie si è realizzato con l'accreditamento del dovuto sul conto corrente della Cassa di compensazione il 25 maggio 2005 rispettivamente il 27 luglio 2005. Fino a quell'istante, dunque, il ricorrente si trovava in mora.

Sulla scorta di quanto precede, anche la data di partenza degli interessi di mora indicata dal ricorrente nel 14 giugno 2004, corrispondente al momento della notifica di tassazione (verosimilmente la 2003A che, come esposto, tuttavia non è una decisione formale, ma una semplice comunicazione non impugnabile dall'assicurato), non può essere ritenuta. Essa è infatti contraria alla lettera dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, che fissa al 1° gennaio dopo il 31 dicembre dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione la decorrenza degli interessi di mora.

Questa censura, alla pari della proposta dell'insorgente di calcolare questi interessi fino al 25 aprile 2005 per il 2001 rispettivamente fino al 28 giugno 2005 per il 2002, va pertanto respinta.

Di conseguenza, sulla base della summenzionata norma, la Cassa di compensazione ha correttamente proceduto calcolando degli interessi di mora dal 1° gennaio 2003 al 25 maggio 2005, pari a Fr. 5'599,90 per i contributi dovuti nel 2001 e dal 1° gennaio 2004 al 27 luglio 2005, pari a Fr. 9'658,30, per i contributi personali dovuti nel 2002.

Occorre infine specificare che i contributi totali dovuti dall'assicurato sono considerati, a giusta ragione, il 100% da versare e quindi vanno utilizzati come base di calcolo per fissare l'importo limite che indica se v'è stato un superamento del 25% che, in tal caso, viene sanzionato con il computo di interessi di mora. L'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS stesso, implicitamente, puntualizza che i contributi effettivamente dovuti rappresentano il 100%. La legge medesima, quindi, senza necessariamente fare capo alle Direttive dell'UFAS, contiene già la regolamentazione sufficiente che pone le basi di calcolo per determinare l'esistenza di interessi moratori.

                                12.   Da quanto precede, discende che alcun rimprovero può dunque essere mosso nei confronti della Cassa per aver addebitato al ricorrente degli interessi moratori di Fr. 5'599,90 e di Fr. 9'658,30 in funzione dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS. Il ricorso è respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

30.2007.19 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.07.2007 30.2007.19 — Swissrulings