Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.07.2007 30.2007.18

16 juillet 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,227 mots·~21 min·6

Résumé

Attività di segretariato e servizi. A ragione la cassa ha rifiutato la richiesta di affiliazione quale indipendente. Nonostante sia svolta a casa per le sue caratteristiche l'attività é tipicamente dipendente.

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 30.2007.18   CI/td

Lugano 16 luglio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Carlo Iazeolla, giurista  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 5 marzo 2007 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 2 febbraio 2007 emanata da

Cassa CO 1   in materia di contributi AVS

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 14 giugno 2006 RI 1, , ha inoltrato alla Cassa CO 1 (di seguito indicata come Cassa) una richiesta di affiliazione quale indipendente (doc. 26).

                                         Con decisione formale del 20 ottobre 2006 (doc. 3) la Cassa ha respinto la domanda di affiliazione, facendo valere che RI 1 attesta di lavorare per l'__________ di __________ quale unico committente, con il quale ha lavorato come salariata fino al 31 luglio 2005 (doc. A2).

                                  B.   L'opposizione a tale decisione formale inoltrata da RI 1 il 21 novembre 2006 (doc. 2), in cui l'opponente sostiene di avere altri committenti oltre all'__________, non ha avuto miglior fortuna. Infatti con decisione su opposizione del 2 febbraio 2007 (doc. A1) la Cassa si è confermata nella propria posizione.

                                  C.   Con ricorso del 5 marzo 2007 (doc. I) RI 1 si è aggra­vata al Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA), conte­stando le conclusioni a cui era giunta la Cassa e facendo valere che attualmente avrebbe 6 clienti - destinati ad incrementare - per i quali svolge la propria attività indipendente di contabilità e/o di amministrazione riferita agli immobili di vacanza di proprietà dei clienti. Inoltre l'attività attualmente svolta a favore dell'__________ non avrebbe nulla a che vedere con la precedente attività di salariata.

                                         Con risposta di causa del 3 aprile 2007 (doc. V) la Cassa ha po­stulato l'integrale reiezione del gravame, rilevando che non sa­rebbero soddisfatti i requisiti legali necessari all'affiliazione come indipendente, e più in particolare che la ricorrente svolgerebbe attività a carattere dipendente, non dovrebbe sostenere il rischio economico tipico dell'imprenditore e riceverebbe una regolare provvigione. Inoltre, per l'attività amministrativa svolta ai clienti stranieri dell'avv. __________, la ricorrente non fatturerebbe diretta­mente a detti clienti, bensì alla committente.

                                  D.   Al fine di ulteriori accertamenti, il Giudice delegato ha citato le parti a comparire in udienza (doc. VII), svoltasi il 23 aprile 2007. La ricorrente, alla luce delle emergenze dell'udienza, ha contattato l'Ufficio canto­nale di sorveglianza dell'attività fiduciaria, comunicando al TCA che il responsabile dell'Ufficio cantonale non riterrebbe la sua attività assimilabile a quella di fiduciario (doc. X).

                                         Invitata a presentare ulteriori osservazioni in merito allo scritto della ricorrente (doc. XI), con lettera del 4 luglio 2007 (doc. XII) la Cassa ha ribadito quanto espresso nella risposta di causa.

                                         in diritto

                                         in ordine

                                   1.   Il ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intima­zione della decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.

                                   2.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dun­que decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

                                   3.   In materia di affiliazione ad una Cassa AVS il Tribunale Fede­rale, in una sentenza 3 maggio 2006 (DTF 132 V 257), ha modi­ficato la sua giurisprudenza. Secondo la prassi precedente que­sto giudizio le decisioni di rifiuto di affiliazione di una persona a titolo di lavoratore indipendente consistevano in una semplice comunicazione all'assicurato cui non era riconosciuto, salvo ec­cezioni, valore di decisione formale impugnabile. Il rifiuto di affi­liazione quale indipendente poteva quindi essere contestato solo in occasione della prima decisione di tassazione con una serie di difficoltà che la sentenza 3 maggio 2006 citata pone in evidenza. Con la nuova prassi instaurata dal Tribunale Federale delle As­sicurazioni la decisione d'iscrizione è ritenuta, salvo eccezioni, di natura formatrice. La competente cassa di compensazione deve emanare un provvedimento contro cui l’assicurato possa aggra­varsi sia mediante opposizione che, se del caso, mediante ri­corso all’autorità giudiziaria. In particolare l’Alta Corte federale ha ritenuto (cons. 1, 2.4. e 2.5):

"  Gemäss Art. 49 ATSG hat der Versicherungsträger über Leistungen, Forderungen und Anordnungen, die erheblich sind oder mit denen die betroffene Person nicht einverstanden ist, schriftlich Verfügungen zu erlassen (Abs. 1). Dem Begehren um Erlass einer Feststellungsverfügung ist zu entsprechen, wenn die Gesuchstellende Person ein schützenswertes Interesse glaubhaft macht (Abs. 2). Erforderlich ist ein rechtliches oder tatsächliches und aktuelles Interesse an der sofortigen Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses, dem keine erheblichen öffentlichen oder privaten Interessen entgegenstehen, und welches nicht durch eine Rechtsgestaltende Verfügung gewahrt werden kann …

Bei Verfügungen über das AHV-Beitragsstatut bejaht die Gerichtspraxis ein Feststellungsinteresse bei komplizierten Verhältnissen, wo der mit der Abrechnung über paritätische Beiträge verbundene Arbeitsaufwand oft nur dann zumutbar ist, wenn bereits feststeht, dass eine unselbstständige Erwerbstätigkeit ausgeübt wird und die Abrechnungs- und Beitragszahlungspflicht der als Arbeitgeber oder Arbeitgeberin angesprochenen Person erstellt ist. Für die Bejahung eines schutzwürdigen resp. schützenswerten Interesses im dargelegten Sinne sprechen u.a. die grosse Zahl von betroffenen Versicherten und der Umstand, dass die Rechtsfrage nach dem Beitragsstatut wegen besonderer Verhältnisse neuartig ist …

Diese Rechtsprechung hat grundsätzlich auch unter der Herrschaft von Art. 49 Abs. 2 ATSG Gültigkeit …

Eine Gerichtspraxis ist u.a. zu ändern, wenn sie als unrichtig erkannt und die neue Lösung besserer Erkenntnis der ratio legis entspricht oder den veränderten äusseren Verhältnissen oder gewandelten Rechtsanschauungen besser Rechnung trägt …

Versicherte haben keinen Anspruch darauf, dass eine Ausgleichskasse ihr Beitragsstatut in Bezug auf die Tätigkeit für eine ihr als Selbstständigerwerbender angeschlossene natürliche oder juristische Person verbindlich festlegt, allenfalls durch eine Verfügung über paritätische Beiträge auf den bezogenen Entgelten. Daran ändert nichts, dass ein solcher Verwaltungsakt grundsätzlich auch dem oder den davon betroffenen Arbeitnehmern zu eröffnen ist und diese ein selbstständiges Einsprache- und Beschwerderecht haben Entscheidend ist, dass Arbeitnehmer weder abrechnungs- noch beitragszahlungspflichtig sind und somit in keinem oder zumindest nicht in einem direkten Rechtsverhältnis zur Ausgleichskasse des Arbeitgebers stehen. Dies spricht umgekehrt für ein schützenswertes Interesse an einer einsprachefähigen Verfügung und allenfalls an einem beschwerdefähigen Einspracheentscheid, wenn die zuständige Ausgleichskasse das Gesuch einer versicherten Person um Anschluss als Selbstständigerwerbender und Eintrag im Register gänzlich oder in Bezug auf eine oder mehrere bestimmte Tätigkeiten ablehnen will. Ebenfalls kann in der Regel nur so dem berechtigten Interesse des Gesuchstellers an der rechtskräftigen Entscheidung über sein Beitragsstatut innert nützlicher Frist genügend Rechnung getragen werden. Diesem berechtigten Anliegen widerspricht, warten zu müssen, bis in einem unter Umständen ein Jahr oder noch länger dauernden Verfahren über paritätische Beiträge (auch) darüber entschieden wird.

… Es kann offen bleiben, ob die dargelegten Gründe in jedem Fall ein schützenswertes Interesse an einer Feststellungsverfügung im Sinne von Art. 49 Abs. 2 ATSG zu begründen vermögen. Entscheidender Gesichtspunkt ist, dass das Gesuch um Anschluss und Registrierung als Selbstständigerwerbender nicht auf einen reinen Feststellungsentscheid abzielt. Vielmehr will die versicherte Person in ein Rechtsverhältnis mit der (zuständigen) Ausgleichskasse treten im Hinblick auf die Entrichtung persönlicher Beiträge, wozu sie gleichzeitig gesetzlich verpflichtet und berechtigt ist.

Wird ein entsprechendes Gesuch abgelehnt, ist dieser Entscheid Rechtsgestaltender Natur im Sinne von Art. 5 Abs. 1 lit. a oder c VwVG und nicht bloss ein reiner Feststellungsentscheid. Zu beachten ist sodann, dass die oder eine zuständige Ausgleichskasse (Art. 64 AHVG und Art. 117 ff. AHVV) bei gänzlicher oder teilweiser Ablehnung eines Anschlussgesuchs, weil sie die versicherte Person als unselbstständigerwerbend oder bestimmte ihrer Tätigkeiten als unselbstständig erachtet, nicht die Möglichkeit hat, eine Verfügung über paritätische Beiträge zu erlassen oder eine solche von der Ausgleichskasse des anzusprechenden Arbeitgebers zu erwirken (vgl. ZAK 1986 S. 574 Erw. 1b). Umgekehrt ist ein die paritätische Beitragspflicht des angesprochenen Arbeitgebers verneinender rechtskräftiger Entscheid für die zuständige Ausgleichskasse des mitbetroffenen "Arbeitnehmers" verbindlich. Diese Rechtslage spricht ebenfalls für den rechtsgestaltenden Charakter des Entscheids der Ausgleichskasse, das Anschlussgesuch abzuweisen.

In Änderung der Rechtsprechung gemäss den in Erw. 2.3 erwähnten Urteilen A. vom 24. Februar 2003 (H 245/01), F. vom 8. Juli 1999 (H 187/99) und Z. vom 30. August 1985 (ZAK 1986 S. 48) hat daher eine Ausgleichskasse bei Ablehnung des Gesuchs einer versicherten Person um Anschluss als Selbstständigerwerbender und Eintrag im Register eine einsprachefähige Verfügung und gegebenenfalls einen beschwerdefähigen Einspracheentscheid zu erlassen (Art. 49 Abs. 1, Art. 52 Abs. 2 und Art. 56 Abs. 2 ATSG). Diese sind, soweit bekannt, grundsätzlich auch dem oder den allenfalls abrechnungs- und beitragszahlungspflichtigen Arbeitgebern zu eröffnen (vgl. EVGE 1957 S. 103 [Beiladung zum verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren])."

                                         Come indicato dal TFA le decisioni relative all’affiliazione di un assicurato devono di principio pure essere notificate, nella mi­sura in cui sono noti, anche al datore di lavoro o eventualmente a chi è tenuto a occuparsi della contabilità o del pagamento dei contributi (DTF 132 V 262 consid. 2.4.1, 2.4.2 e 2.5).

                                         Nel caso in specie il rifiuto di affiliazione come indipendente è stato emesso in data 20 ottobre 2006 (doc. 3) – successiva­mente alla nuova giurisprudenza federale – con decisione for­male soggetta ad opposizione, conformemente alla nuova prassi. Il gravame appare quindi ricevibile.

                                         nel merito

                                   4.   Oggetto del contendere è la qualifica dell'attività svolta dalla ri-cor­rente per i clienti menzionati.

                                   5.   A norma dell'art. 4 della Legge federale del 20 dicembre 1946 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) i contri­buti degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa sono cal­colati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lu­crativa dipendente e indipendente. L’art. 5 cpv. 2 prima frase LAVS prevede che il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d’altri per un tempo deter­minato o indeterminato. Giusta l’art. 9 cpv. 1 LAVS il reddito pro­veniente da un’attività lucrativa indipendente comprende qual­siasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d’altri. Per l’art. 10 della Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un sa­lario determinante secondo la pertinente legge. È considerato datore di lavoro chi impiega salariati (art. 11 LPGA).

                                         L’art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipen­dente chi non consegue un reddito dall’esercizio di un’attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporanea­mente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2). Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale delle assicura­zioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del di­ritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo di­pendente o indipendente (STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 21 marzo 2005, H 31/04). In particolare, insolite co­struzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986, pag. 650). Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'orga­nizzazione del lavoro (STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 21 marzo 2005, H 31/04). Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità. Questi principi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle Autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso parti­colare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La deci­sione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi ele­menti, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (STFA del 21 marzo 2005, H 31/04; STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 16 dicembre 2002, H 279/00; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 18 settembre 2000 nella causa F.M., H 59/00).

                                   6.   Secondo la giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b) i criteri caratteristici di una atti­vità indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa im­portanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altret­tante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giu­ridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determi­nante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208). Si è in presenza di un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adem­piute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (REHBINDER, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a ed., pag. 34 segg.; VISCHER, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costitui­scono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la di­pendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso, ri­siede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro perso­nale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 con­sid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventua­lità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo im­piego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il TFA ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vinco­lante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (STCA del 19 giugno 2000 nella causa A.G.; Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; GREBER, DUC, SCARTAZZINI, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS). In una sentenza pubblicata in Prati­que VSI 2001 pag. 55, a pagina 63 il TFA ha precisato:

"  (…) Il est vrai que, selon la jurisprudence, la qualification fiscale du re­venu ne constitue qu'un indice, d'une certaine importance certes, qui doit être apprécié en fonction de l'ensemble des conditions éco­nomiques (ATF 122 V 289 = VSI 1997 p. 105 consid. 5d et les références citées). Une harmonisation de l'application du droit commande toutefois, notamment dans les cas douteux, de ne pas s'é­carter sans nécessité de l'appreciation fiscale. (…)."

                                   7.   Il TFA ha pure stabilito che la qualificazione dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente for­male della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta per­sonale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.

Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualifi­cato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (STFA del 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa B.; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165). Per questi mo­tivi un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o meno (Pratique VSI 1995 pag. 145 con­sid. 5a; DTF 104 V 127).

                                    8.   Nella presente fattispecie la ricorrente non risulta iscritta al regi­stro di commercio con una propria ragione sociale. Nel questio­nario per l'affiliazione degli indipendenti compilato il 9 giugno 2006 (doc. 26), RI 1 ha dichiarato di essere stata di­pendente dell'__________ di dal 2000 al 2005, e di essere indipendente a partire dal 1. gennaio 2006. Nel que­stionario del Servizio Affiliazioni e Contributi compilato in dicem­bre 2006 (doc. 27-29) la ricorrente ha indicato come committenti la medesima __________ di, l'Avv. __________ di e l'Avv. __________ di (doc. 27). Nell'atto ricorsuale (doc. I), la Signora RI 1 sostiene che il numero di clienti per i quali svolge la propria attività è "de­stinato evidentemente ad incrementare" ma non ha ulteriormente sostanziato questa affermazione.

                                          Inoltre, l'insorgente afferma di avere 6 committenti, di cui 3 tra­mite l'Avv. __________ cui fattura le proprie prestazioni.

                                          Quanto alla natura delle prestazioni svolte dalla ricorrente, si tratta sostanzialmente di attività di segretariato. Infatti, come affermato dalla Signora RI 1 in sede di udienza (doc. VIII), essa svolge per l'__________ di compiti di supporto amministrativo: produzione di fatture ai clienti della ditta, produzione e controllo dei bollettini di consegna. La sua attività non è dunque assimilabile a quella di una fiduciaria autorizzata. Si tratta, a bene vedere, di attività tipicamente subordinata. La ricorrente agisce in virtù delle istruzioni che riceve e secondo le modalità volute dal datore di lavoro. Per quanto riguarda lo studio legale dell'Avv. __________, la ricorrente dispone delle chiavi di casa di 4-5 clienti dello studio legale, e per questi signori tiene i contatti con le autorità comunali, coi tecnici per eventuali riparazioni, ecc. (doc. VIII). In questo caso si tratta di attività mista di segretariato e servizio in senso lato. Attività anche questa volta su istruzioni - certo con una determinata autonomia - dei committenti, e nell'ambito da questi definiti. Infine, la ricorrente svolge attività di segretariato anche per lo studio legale dell'Avv. __________ (doc. I).

                                          Per ciò che concerne il tipo di fatturazione, sia dalle fatture emesse all'__________ da febbraio a dicembre 2006 (doc. 4-14), sia da quelle emesse all'Avv. __________ da luglio a di­cembre 2006 (doc. 15-20), sia dalle fatture emesse all'Avv. __________ da settembre a dicembre 2006 (doc. 21-24) si evince come la ricorrente abbia sempre fatturato mensilmente le proprie prestazioni di contabilità ed amministrazione con cifre tonde che indicano una fatturazione per ora di lavoro svolto. Tutte le fatture recano la data dell'inizio del mese successivo il periodo di contabilizzazione delle prestazioni. Questo tipo di fat­turazione è equiparabile alla regolare retribuzione di un'attività a carattere dipendente.

                                          In merito al criterio del rischio economico, la ricorrente fa valere di aver destinato un locale al pianterreno della propria casa d'abitazione esclusivamente alla propria attività professionale, utilizzando strumenti propri già acquistati in precedenza e meglio pc, stampanti e fotocopiatrice.

                                         Secondo i dati rilevati dall'Ufficio Federale di Statistica ("IKT-Ausstattung der Schweizer Haushalte, Entwicklung 1990-2004", reperibile al sito internet dell'Ufficio Federale di Statistica, www.bfs.admin.ch), mentre nel 1990 solamente il 14,5% delle economie domestiche svizzere disponeva di almeno un personal computer (fisso o portatile), nel 1998 tale percentuale era già del 51,1%. Nel 2004 il 70,6% delle economie domestiche elvetiche disponeva di almeno un pc. Per quanto riguarda le stampanti per pc, il discorso è quantomeno simile: nel 2004 il 64,5% delle eco­nomie domestiche elvetiche disponeva di almeno una stam­pante.

                                         Dunque, in quasi tutte le economie domestiche in cui è presente almeno un pc, è presente anche una stampante per pc. Ora, come noto la rapida diffusione di internet, avvenuta a partire dal 1995 in poi, ha fatto sì che sempre più economie domestiche si siano dotate di almeno un personal computer, con cui al giorno d'oggi con frequenza sempre maggiore si scrivono documenti di vario genere e si gestisce la contabilità famigliare.

                                         La postazione informatica casalinga, intesa come pc e stam­pante, è dunque considerata oggigiorno uno strumento poliva­lente, utile per soddisfare varie necessità do­mesti­che, ma che all'occorrenza dispone della potenza di calcolo e dei programmi necessari allo svolgimento di un'attività di segretariato e piccole con­tabilità per il servizio a terzi.

                                         Nella fattispecie l'utilizzo di una postazione informatica propria non è dunque un argomento d'aiuto alla ricorrente. Oltretutto, come affermato proprio dalla Signora RI 1, il pc e la stampante non sono stati acquistati al momento di iniziare le attività de­scritte dalla ricorrente, bensì già in precedenza. In concreto non c'è un acquisto specifico di materiale particolare (un pc speciale o programmi specifici o fatti allestire specificatamente da specialisti). In concreto non si può ritenere dunque un vero e proprio rischio economico.

                                         Per quanto riguarda la possibilità di scegliere liberamente come organizzare la propria attività professionale, è vero che in concreto la ricorrente può determinare personalmente il proprio orario di lavoro e l'organizzazione di quest'ultimo, e può altresì decidere se delegare lavoro a terzi, ciò però in ossequio alle esigenze del cliente. L'elemento relativo all'organizzazione del lavoro farebbe ritenere l'attività svolta quale indipendente ma l'esame dei rapporti in essere deve essere complessivo. La circostanza dello svolgimento dell'attività per l'ex datore di lavoro nel sostanziale medesimo ambito, la modalità di fatturazione, il genere di attività svolta che impone di ossequiare le precise istruzioni dei datori di lavoro, l'esiguità del numero dei clienti, sono tutti elementi che inducono a concludere per un'attività dipendente.

                                    9.   Alla luce di quanto precede, nel caso di fattispecie i requisiti per l'affiliazione come indipendente non sono soddisfatti, come detto il numero di committenti cui fa capo la ricorrente e la rilevanza del rischio economico del caso concreto non sono sufficienti a comprovare un'attività indipendente; inoltre il tipo di fatturazione è tipico di un'attività a carattere dipendente. Il ricorso va pertanto respinto e la decisione su opposizione va confermata.

                                 10.   Con il 1. gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge federale sul Tri­bunale federale del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in con­creto poiché, per l’art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica sol­tanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore.

A proposito della materia qui in causa (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia di diritto pub­blico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art. 83 LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il ricorso è ammissibile contro le deci­sioni delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni po­polari (lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.

Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sol­tanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale fede­rale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ri­corso in materia costituzionale può essere censurata la viola­zione di diritti costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, intro­duction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il pre­sente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribu­nale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motiva­zione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la bu­sta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

30.2007.18 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.07.2007 30.2007.18 — Swissrulings