Raccomandata
Incarto n. 30.2007.10 GC
Lugano 16 marzo 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Greta Cipolla, giurista
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 febbraio 2007 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 22 settembre 2006 emanata da
Cassa CO 1 in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
A. A seguito della comunicazione 23 agosto 2006 (doc. A6) a __________ dell'avvenuta affiliazione d'ufficio quale indipendente a far tempo dal 1 gennaio 2001, con decisione del 22 settembre 2006 la Cassa CO 1 ha fissato i contributi dovuti dal medesimo dal 1.1.2001 al 31.12.2001 (doc. A13), dal 1.01.2002 al 31.12.2002 (doc. A14), dal 1.1.2003 al 31.12.2003 (doc. A15), nonché dal 1.01.2004 al 1.12.2004 (doc. A16) sulla base di un reddito aziendale rispettivamente di fr. 2'966, 2'199, 2'404 e 1'935, ritenuto un capitale investito nullo.
I contributi sono stati calcolati in base alla dichiarazione fiscale 2003A ed alle tassazioni fiscali IFD 2003 e 2004 (docc. A13 - A16).
B. Con reclamo (recte opposizione) 7 ottobre 2006 (doc. A20) l'assicurato ha contestato sia l'affiliazione quale indipendente poiché lavorando come dipendente al 100% delle __________ non riteneva poter essere considerato anche indipendente e in quanto la sua attività di viticoltore era praticata solo a livello accessorio - sia il conteggio relativo ai contributi. In particolare per quanto concerne il 2004, __________ ha eccepito che il reddito risultante dalla tassazione fosse di soli Fr. 1'935.- e quindi inferiore al limite minimo di Fr. 2'000.- soggetto a contributi, mentre per quanto riguarda gli anni 2001, 2002 e 2003, ha rilevato come solo la parte eccedente i Fr. 2'000.- dovesse essere soggetta a contributo anziché l'intero reddito accessorio, deducendo poi che il contributo dovesse quindi corrispondere unicamente all'11% del reddito, anziché al 25% calcolato dalla Cassa.
L'amministrazione, in data 22 dicembre 2006, ha emanato una decisione su opposizione con la quale, dopo aver ricordato le norme di diritto applicabili e rilevato di avere conteggiato il contributo in base ai dati forniti dall'autorità fiscale e relativi alle tassazioni 2003A e 2003B per quanto concerne il reddito professionale accessorio dal 2001 al 2003, ha ribadito il contenuto della sua prima decisione ad eccezione del contributo riferito all'anno 2004 che é stato invece annullato perché inferiore a Fr. 2'000.- (doc. A4).
C. Il signor __________ é deceduto in data 4 novembre 2006 (doc. 5). Contro la decisione è pertanto insorta la RI 1, rappresentata dalla vedova __________, il 2 febbraio 2007 (doc. I), che ha sostanzialmente ribadito quanto postulato dal marito in sede di opposizione.
Anche l'amministrazione, nella sua risposta del 13 febbraio 2006 (doc. IV), si é riconfermata nella decisione su opposizione.
in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
2. Va innanzitutto rilevato che con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha comportato diverse modifiche della LAVS.
Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; cfr. DTF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3, pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1, pag. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 121 V 366 consid. 1b).
Per contro, le norme procedurali, in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; cfr. DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a).
In concreto, la fissazione dei contributi dell’assicurato quale persona esercitante un'attività indipendente si riferisce agli anni dal 2001 al 2003, mentre le decisioni (formale e su opposizione) sono posteriori all'entrata in vigore della LPGA. Pertanto, ogni riferimento alle norme materiali ed alle direttive della LAVS va inteso nel tenore in vigore fino al 2003.
nel merito
3. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1 cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso femminile, o i 65 anni, se di sesso maschile.
4. In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente. I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS) sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).
Le disposizioni di esecuzione, nel tenore in vigore dall' 1 gennaio 2001 fino al 31 dicembre 2003, applicabili al caso in specie (cfr. art. 22 cpv. 2 della modifica 1 marzo 2000 dell'ordinanza AVS fino a modifica del 10 settembre 2003) prevedono che contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione e nei Cantoni con tassazione biennale prenumerando, per i due anni di contribuzione precedenti è determinante il capitale proprio investito al 1° gennaio di ogni anno.
Il reddito dell'anno di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell'esercizio commerciale chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS).
Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).
Se l'esercizio commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, è determinante il capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale (art. 22 cpv. 5 OAVS).
5. Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).
In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS). Nei casi di tassazione intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS). Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).
Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).
6. In concreto, sulla base del reddito aziendale di Fr. 2'996.-, per l'anno 2001, di Fr. 2'199.-, per l'anno 2002 e di Fr. 2'404.per l'anno 2003 determinato in base ai dati forniti dall'assicurato all'autorità fiscale sulla base della dichiarazione fiscale 2003A e 2003B (docc. 1 - 3), la Cassa ha calcolato definitivamente i contributi AVS/AI/IPG dovuti nei medesimi anni (docc. A13 - A16) dopo aver proceduto all'affiliazione d'ufficio del signor __________ quale indipendente (doc. A6).
L'insorgente contesta sia l'affiliazione quale indipendente, che il calcolo dei contributi stessi, facendo valere come le l'imporso soggetto a contributo sia solo quello eccedente l'importo di Fr. 2'000.- previsto dall'art. 19 OAVS.
7. Nella fattispecie, per fissare i contributi portanti sugli anni 2001, 2002 e 2003 occorre determinare il reddito conseguito dall'assicurato durante quei medesimi anni (art. 22 cpv. 1 OAVS) e quindi fare capo alla dichiarazione di tassazione 2003A, che porta sui redditi realizzati nel biennio fiscale 2001 e 2002, nonché alla tassazione 2003B per l'anno 2003.
In merito a ciò, va osservato che la dichiarazione di tassazione 2003A è particolare rispetto alle precedenti dichiarazioni. In effetti, nel corso del 2003 i contribuenti domiciliati nel Cantone Ticino hanno dovuto indicare il reddito ordinario effettivamente conseguito negli anni 2001 e 2002, ben sapendo però di non essere in realtà tassati su quegli importi, trattandosi del periodo di transizione dal sistema di tassazione biennale praenumerando al sistema di tassazione annuale postnumerando. Di conseguenza, a meno di aver esposto dei redditi e delle spese straordinarie, i contribuenti non hanno ricevuto una decisione formale (notifica di tassazione) in cui sono stati stabiliti il reddito imponibile ed il corrispettivo importo da versare a titolo di imposta. L’autorità fiscale trasmetteva ai contribuenti interessati soltanto una comunicazione standard, con cui semplicemente avvisava, qualora fosse il caso, che non erano state registrate delle entrate/uscite straordinarie. Non essendo, quindi, tale avviso, una decisione formale, nemmeno erano menzionati i mezzi di diritto da utilizzare in caso di impugnativa.
Sulla scorta delle summenzionate circostanze, questa particolare informazione fornita dall’Ufficio di tassazione non deve essere considerata vincolante né per l’Amministrazione né per il giudice (art. 23 cpv. 4 OAVS), tanto più che, in qualità di semplice comunicazione, essa neppure può crescere in giudicato. Il TCA è quindi legittimato a scostarsi dagli elementi esibiti da un Ufficio di tassazione, qualora essi appaiano inesatti. Sebbene, quindi, un’errata indicazione del reddito non avesse importanza a livello fiscale, i dati figuranti nella tassazione 2003A hanno invece rilevanza dal profilo delle assicurazioni sociali.
8. Nel caso in specie l'insorgente, né in sede di opposizione, né di ricorso, ha sollevato censure in merito ai redditi aziendali richiamati dall'assicurazione, ma solamente i conteggi applicati ai citati redditi al fine della fissazione dei contributi e l'affiliazione quale indipendente.
8.1. A proposito di quest'ultima contestazione in particolare, __________ prima e la RI 1 poi, rilevano che essendo stato lo stesso dipendente al 100% delle __________, non potesse al contempo essere considerato anche indipendente per un'attività che, tra l'altro, portava introiti davvero irrisori.
Il TFA ha stabilito che la qualificazione dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.
Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (STFA del 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa B.; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165). Per questi motivi un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o meno (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
8.2. Ne discende che i redditi conseguiti sono soggetti a prelevamento degli oneri sociali, in specie i contributi AVS, solo se superano tale importo.
Il diritto dell'AVS non conosce una frachigia di prelievo dei contributi fissata a CHF 2'000.-- come si vorrebbe con il ricorso.
La Cassa ha quindi rettamente chiesto all'insorgente i contributi minimi di fr. 390 e 425, cui sono stati aggiunti rispettivamente fr. 7.80 e 8.50 di spese amministrative.
Va infatti rammentato come ai sensi dell'art. 69 cpv. 1 LAVS le Casse di compensazione, a copertura delle spese di amministrazione, prelevano dai datori di lavoro, dalle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e dalle persone che non esercitano un'attività purché affiliati. Dal 1° gennaio 2001 ciò vale anche per le persone assicurate in maniera facoltativa secondo l'art. 2.
I contributi per le spese amministrative devono essere commisurati alla capacità economica delle persone tenute a versarle. Il Consiglio federale può prendere misure atte ad impedire che le aliquote dei contributi per le spese di amministrazione non differiscano troppo da una Cassa all'altra.
In forza di questa norma di legge l'Esecutivo federale ha emanato l'art. 157 OAVS, delegando al Dipartimento federale dell'Interno il compito di fissare per tutte le Casse di compensazione, su proposta della Commissione federale dell'AVS/AI, le aliquote massime dei contributi alle spese di amministrazione dovuti dai datori di lavoro, dalle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e dalle persone che non esercitano un'attività lucrativa.
In concreto risulta che la Cassa ha applicato un tasso inferiore al 3%. Le spese sono quindi state prelevate correttamente.
In queste circostanze la decisione della Cassa merita conferma, mentre il gravame va respinto.
9. In virtù dell’art. 82 lett. a della legge federale sul Tribunale federale (LTF), in vigore dal 1.1.2007, la presente sentenza è impugnabile al Tribunale federale tramite ricorso in materia di diritto pubblico entro 30 giorni dalla notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i motivi di ricorso previsti agli art. 95 e seguenti LTF. Va qui rammentato che a norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
4. Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti