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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.11.2007 30.2006.41

5 novembre 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,149 mots·~36 min·5

Résumé

Qualifica dello statuto contributivo di levabolli su vetture.Accordi bilaterali.Ha propri strumenti di lavoro e più committenti,non ha ufficio,è libero di organizzarsi,è l'artefice delle riparazioni di veicolo.Lui solo,specialista,sa riparare le carrozzerie.È indipendente.Non va assoggettato in CH

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 30.2006.41   TB

Lugano 5 novembre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 18 settembre 2006 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 16 agosto 2006 emanata da

Cassa CO 1      in materia di contributi AVS

ritenuto                            in fatto

                               1.1.   Nell'ambito di un controllo del conteggio dei salari relativo al periodo 1° gennaio 2002-31 dicembre 2004 presso RI 1, affiliata come datrice di lavoro, nel giugno 2006 la Cassa CO 1 ha effettuato delle riprese per un totale di Fr. 72'280.- (doc. D). Essa ha infatti ritenuto che la somma corrisposta a __________ (Fr. 61'000.-) fosse da considerare come salario da attività dipendente, mentre l'importo forfetario versato a __________ (Fr. 11'280.-), non giustificato, fosse da riprendere siccome giudicato integrazione di salario.

                               1.2.   Con tassazione d'ufficio del 7 luglio 2006 l'amministrazione ha fissato i contributi paritetici dovuti dalla Sagl. L'opposizione del 2 agosto 2006 (doc. C) formulata dalla carrozzeria soltanto contro la qualifica di dipendente del suo collaboratore, è stata respinta dalla Cassa con decisione su opposizione del 16 agosto 2006 (doc. B).

Secondo l'amministrazione, il levabolli __________ non è affiliato presso di essa quale indipendente ed è domiciliato all'estero, dove esplica un'attività indipendente. In Ticino, invece, egli va considerato come dipendente della carrozzeria, poiché non ha sopportato alcun rischio economico, ha agito in nome e per conto della società e dipendeva dalla stessa nell'organizzazione del lavoro e dal punto di vista economico. Pertanto, in virtù dell'ALC, vista questa doppia attività (indipendente in __________ e dipendente sul nostro territorio), questo collaboratore deve essere assoggettato in Svizzera al pagamento dei contributi sociali, ma soltanto per l'attività esercitata nel nostro Cantone alle dipendenze della RI 1.

                               1.3.   Con ricorso del 18 settembre 2006 (doc. I) la società, patrocinata dall'avv. RA 1, ha impugnato davanti al TCA questa decisione, chiedendo in via principale l'annullamento della ripresa salariale ed il rinvio dell'incarto alla Cassa per procedere a nuovi accertamenti. In via subordinata, la Sagl ricorrente ha postulato che il collaboratore __________ sia qualificato come indipendente per l'attività svolta a suo favore.

"  (…)

4)   Nel caso concreto, il Signor __________, come altri attori operativi nel suo settore, viene contattato da varie carrozzerie del Cantone, in particolare modo in occasione delle varie grandinate (…) per prestare i suoi servizi.

      Egli, in ragione della sua qualifica personale, non solo opera in Ticino, presso varie carrozzerie, in occasione delle grandi grandinate che hanno messo in difficoltà i vari operatori del ramo, ma in modo prevalente e durante tutto l'anno egli svolge la propria attività in __________, luogo di domicilio.

      La categoria a cui appartiene il Signor __________, viene in modo gergale, definita di "levabolli", la quale rappresenta una cerchia molto chiusa di artigiani, proveniente prevalentemente __________, abili a togliere i bolli con appositi attrezzi del mestiere.

5)   Il Signor __________ che, in precedenza aveva lavorato in Svizzera in una carrozzeria ticinese, aveva poi deciso, una decina di anni or sono, di cominciare la sua attività di indipendente in __________.

      Dal punto di vista operativo egli veniva contattato saltuariamente dalla ricorrente, la quale gli sottoponeva i veicoli da riparare.

      Il Signor __________, dopo aver visionato i vari veicoli, sottometteva quindi alla ricorrente, per ogni singolo mezzo da riparare, un preventivo che veniva discusso con la carrozzeria.

      Una volta raggiunta l'intesa sulla mercede per ogni singolo contratto di appalto, il Signor __________ procedeva quindi alle riparazioni in loco, con i propri strumenti di lavoro. Il tutto in un lasso di tempo molto corto, di qualche giorno al massimo.

6)   -   non solo tale cifra era riconducibile alle importanti grandinate del periodo in questione che hanno cagionato degli ingenti danni ai proprietari dei veicoli e di converso dei lauti guadagni agli operatori del settore, del quale la ricorrente ed il Signor __________ fanno parte;

-    ma oltre a ciò il Signor __________, come altri "levabolli", forniva effettivamente tali servizi a più carrozzerie in Ticino, ma in un breve lasso di tempo, svolgendo per il resto dell'anno la sua attività in __________.

      Per quanto attiene il rischio economico, esso era evidentemente a carico del Signor __________, in quanto, non solo tutti gli attrezzi erano di sua proprietà, ma oltre a ciò se la riparazione non era effettuata a regola d'arte, egli doveva procedere a togliere i difetti, senza nessun compenso aggiuntivo alla mercede pattuita in precedenza, alla stregua dell'appaltatore con il committente.

      (…) ad ogni modo non solo il Signor __________ era libero di accettare o meno di effettuare la riparazione, ma oltre a ciò egli era libero di organizzarsi come meglio credeva, alfine rispettare la tempistica che veniva concordata di comune accordo con la ricorrente.

      La circostanza che egli effettuava le sue riparazioni presso la ricorrente era semplicemente riconducibile a dei motivi d'ordine pratico, in quanto il trasporto di tutti i veicoli in __________, dove il Signor __________ svolge la sua attività, sarebbe diventato evidentemente troppo complicato. (…)".

                               1.4.   Nella propria risposta di causa del 6 ottobre 2006 (doc. III) la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso con le medesime argomentazioni già esposte nella decisione impugnata. Essa ha inoltre richiamato l'opinione della Commissione professionale paritetica nel ramo delle carrozzerie del Cantone Ticino (doc. 1).

                               1.5.   Il 14 marzo 2007 (doc. XI) il Tribunale ha sentito i testi proposti dalla società medesima (doc. V), fra i quali v'è il collaboratore oggetto della discussa ripresa da parte dell'amministrazione.

Dell'esito dei citati accertamenti si dirà in corso di motivazione.

considerato                    in diritto

In ordine

                               2.1.   Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAVS.

Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali (materiali) in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (STF del 24 gennaio 2007 consid. 6.1, H 178/05; DTF 130 V 160 consid. 5.1; DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 166 consid. 4b).

Per contro, per quanto attiene alle disposizioni formali (procedurali) della LPGA, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha già avuto modo di accertare l’assenza di una normativa specifica che regola la questione intertemporale, stabilendo di conseguenza la necessità di ricorrere al principio generale secondo il quale, di regola, siffatte disposizioni entrano immediatamente in vigore (STF del 24 gennaio 2007 consid. 6.1, H 178/05; DTF 130 V 4 consid. 3.2).

In concreto, la decisione impugnata si riferisce alla fissazione dei contributi sociali AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti dalla RI 1 per un periodo sia antecedente il 31 dicembre 2002 (per l'anno 2002) sia posteriore (2003-2004). Le decisioni (formale e su opposizione) sono invece state entrambe emanate nel corso del 2006. Pertanto, mentre per quanto concerne l'aspetto procedurale trovano subito applicazione le norme della LPGA e le relative modifiche apportate alla LAVS, per la fissazione dei contributi dovuti sono applicate le norme materiali e le Direttive in vigore fino al 31 dicembre 2002 per il primo anno ed i disposti LAVS validi dal 1° gennaio 2003 per gli altri due anni revisionati dalla Cassa.

Nel merito

                               2.2.   La Cassa ha ripreso il salario versato dalla ricorrente a __________, poiché l'ha qualificato, per l'attività svolta nel nostro Paese nel 2003 (Fr. 15'450.-) e nel 2004 (Fr. 45'550.-), come dipendente della Sagl.

Occorre dunque verificare se lo statuto contributivo di questo collaboratore sia qualificabile come dipendente oppure come indipendente della citata carrozzeria.

Visto che si tratta di un cittadino __________ residente in __________ che ha svolto un'attività lucrativa a favore della ricorrente, avente sede in Svizzera, deve essere preliminarmente stabilito qual è il diritto applicabile alla fattispecie.

                               2.3.   Sono assicurate in conformità della LAVS, tra le altre, le persone fisiche che esercitano un’attività lucrativa nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. b LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso femminile, o i 65 anni, se di sesso maschile.

Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681, ALC) ed in particolare il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF 130 V 146 seg. consid. 3, DTF 128 V 315 con riferimenti). Giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la Sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare il Regolamento (CEE) n. 1408/71 (RS 0.831.109.268.1) del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11)

Ratione temporis sono applicabili sia l'ALC che il regolamento n. 1408/71. Infatti, la decisione del 7 luglio 2006 e la decisione su opposizione del 16 agosto 2006 concernono delle riprese per contributi dovuti nel 2003 e nel 2004, ovvero per un periodo successivo all'entrata in vigore dell'Accordo (cfr. STF C 124/06 del 25 gennaio 2007, STFA I 667/05 del 24 luglio 2006, consid. 6.2; DTF 132 V 48 consid. 3.2.1, DTF 130 V 53 consid. 4.3; Pratique VSI 2004 pag. 209 consid. 3.2 [sentenza del 27 febbraio 2004 H 281/ 03]; SVR 2004 AHV n. 12 pag. 38 consid. 5 [sentenza del 5 febbraio 2004 H 37/03]; cfr. pure la sentenza della CGCE del 7 febbraio 2002 nella causa C-28/00, Kauer, Racc. 2002, pag. I-1343, punto 45).

L'Accordo ed il regolamento n. 1408/71 sono quindi pure applicabili ratione personae. L'assicurato è di nazionalità __________ e pertanto cittadino di uno Stato contraente (art. 1 cpv. 2 Allegato II ALC). Inoltre, in qualità di lavoratore autonomo o subordinato, esso è stato soggetto alla legislazione __________ e quindi alla legislazione di uno Stato contraente (art. 2 n. 1 in relazione con l'art. 1 lett. a del regolamento n. 1408/71). Quanto al necessario nesso transfrontaliero, esso è senz'altro dato (STF C 124/06 del 25 gennaio 2007, consid. 4.3).

Ugualmente data è l'applicabilità ratione materiae, ritenuto che il regolamento n. 1408/71 si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti: a) le prestazioni di malattia e di maternità; b) le prestazioni d’invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di guadagno; c) le prestazioni di vecchiaia; d) le prestazioni ai superstiti; e) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali; f) gli assegni in caso di morte; g) le prestazioni di disoccupazione; h) le prestazioni familiari (art. 4 n. 1).

                               2.4.   Il titolo II del regolamento n. 1408/71 (artt. 13 a 17bis) contiene delle regole atte a determinare la legislazione applicabile. L'art. 13 n. 1 enuncia il principio dell'unicità della legislazione applicabile in funzione delle regole previste dagli artt. 13 n. 2 a 17bis, dichiarando determinanti le disposizioni di un solo Stato membro. Salvo eccezioni, il lavoratore subordinato è soggetto alla legislazione del suo Stato di occupazione salariata, anche se risiede sul territorio di un altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro (principio della lex loci laboris; art. 13 n. 2 lett. a del regolamento n. 1408/71). Il lavoratore frontaliero sarebbe quindi soggetto, in virtù di questo principio, alla legislazione dello Stato in cui lavora (DTF 132 V 57 consid. 4.1 con riferimento, STFA del 25 gennaio 2007, C 124/ 06, consid. 5; cfr. anche l'articolo dell'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS), "Accordo sulla libera circolazione delle persone e sicurezza sociale con particolare riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia", in RDAT I-2002, pag. 41 segg.; cfr. P. Cadotsch et Marie-Pierre Cardinaux, “Les effets de l’accord sur l’assujettissement et l’obligation de cotiser à l’AVS” in “L’accord sur la libre circulation des personnes avec l’UE et ses effets à l’égard de la sécurité sociale en Suisse”, Berna 2001, pag. 131 segg.).

                               2.5.   L’art. 1 a lett. a del regolamento n. 1408/71 definisce i termini “lavoratore subordinato” e “lavoratore autonomo” (STCA del 9 ottobre 2006 nella causa D. SA, inc. n. 30.2006.16).

Alla luce di tale definizione, sono segnatamente considerati quali beneficiari del regolamento i lavoratori coperti da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata presso un regime di sicurezza sociale destinato ai lavoratori subordinati o autonomi (STFA I 667/05 del 24 luglio 2006, consid. 6.4.3; Pierre Rodière, Droit social de l’Union européenne, 2a ed., Parigi 2002, pag. 614, cifra marg. 646).

La Corte di Giustizia delle Comunità europee (CGCE) ha stabilito che la nozione di lavoratore deve essere definita secondo criteri oggettivi che caratterizzano il rapporto di lavoro in considerazione dei diritti e degli obblighi delle persone interessate, la caratteristica essenziale di tale rapporto consistendo nel fatto che una persona svolge, durante un certo tempo, in favore di un’altra persona e sotto la direzione di quest’ultima, delle prestazioni in cambio delle quale percepisce una rimunerazione (STFA I 667/05 del 24 luglio 2006, consid. 6.4.4).

Per “attività subordinata” e “attività autonoma” si devono intendere le attività lavorative che sono considerate tali ai sensi della normativa previdenziale dello Stato membro nel cui territorio le dette attività vengono svolte (STFA I 667/05 del 24 luglio 2006,consid. 6.4.4; cfr. STCA del 9 ottobre 2006, inc. n. 30.2006.16, STCA del 12 aprile 2006, inc. n. 35.2005.57, STCA dell'8 luglio 2004, inc. n. 38.2004.13 in RtiD I 2005 pag. 172-173)

Sono più in generale da considerare come lavoratori tutti coloro che, in quanto tali (DTF 131 V 395 consid. 3.2), indipendentemente dalla loro denominazione e dall’esercizio (attuale) di un’attività professionale, possiedono la qualità di assicurati ai sensi della legislazione di sicurezza sociale di uno o più Stati membri (STFA del 24 luglio 2006 nella causa M., I 667/05, consid. 6.4.4; STCA del 9 ottobre 2006 nella causa D. SA, inc. n. 30.2006.16).

                               2.6.   Le Direttive sull’assoggettamento, al N. 2011 rilevano che l’ALC, come visto, prevede l’assoggettamento alla legislazione di un solo Stato (art. 13 del regolamento n. 1408/71).

I cittadini dell’UE o svizzeri che lavorano solo in Svizzera sono assicurati all’AVS/AI/IPG e AD (art. 13 del regolamento n. 1408/71), a meno di essere lavoratori distaccati o di far parte di una categoria speciale.

I cittadini svizzeri o dell’UE che lavorano solo in uno degli Stati dell’UE non sono assicurati all’AVS/AI/IPG e AD (art. 13 del regolamento n. 1408/71), a meno che siano distaccati.

In generale, i cittadini svizzeri o dell’UE che esercitano un’attività salariata in due o più Stati dell’UE sono assoggettati alla legislazione del loro Stato di residenza se una parte dell’attività vi è esercitata (art. 14 par. 2 punto b lett. i del regolamento n. 1408/71).

Se il salariato non lavora nel suo Stato di residenza, è di regola assicurato nello Stato della sede del suo datore di lavoro (art. 14 par. 2 punto b lett. ii del regolamento n. 1408/71). Se lavora per più datori di lavoro che hanno sede in Stati differenti, va assicurato nel suo Stato di residenza (art. 14 par. 2 punto b lett. i del regolamento n. 1408/71).

Per quanto concerne gli indipendenti, i cittadini svizzeri o dell’UE che lavorano come indipendenti solo in uno Stato dell’UE non sono assicurati all’AVS/AI/IPG (art. 13 par. 2 lett. b regolamento n. 1408/71), a meno che non abbiano lo statuto di lavoratori distaccati.

Invece, l’indipendente svizzero o dell’UE che lavora solo in Svizzera, è assicurato all’AVS/AI/IPG (art. 13 par. 2 lett. b del regolamento n. 1408/71), a meno di essere distaccato.

Di regola, i cittadini svizzeri o dell’UE che esercitano l’attività indipendente in due o più Stati dell’UE o in Svizzera e nell’UE, sono assicurati nel luogo di residenza se una parte dell’attività vi è esercitata. Se non esercita alcuna attività nel suo Paese di residenza, è assicurato nel paese dove esercita l’attività principale (art. 14bis par. 2 del regolamento n. 1408/71).

I cittadini svizzeri o dell’UE che esercitano simultaneamente un’attività indipendente in Svizzera e un’attività salariata in uno Stato dell’UE, sono di regola assicurati in entrambi gli Stati (eccezione al principio dell’affiliazione in un solo Stato, N. 2033 delle Direttive UFAS sull’assoggettamento all'AVS/AI).

Per il N. 2034, i cittadini svizzeri o dell’UE che esercitano simultaneamente un’attività salariata in Svizzera e un’attività indipendente in uno Stato dell’UE sono di regola assoggettati in Svizzera per l’insieme dei redditi acquisiti nei differenti Paesi. Per diversi Stati (tra cui __________) v'è tuttavia un'eccezione (cfr. N. 2034). In tale particolare ipotesi, un cittadino svizzero o dell'UE è assoggettato in Svizzera per la sua attività salariata e nell'UE per la sua attività indipendente quando esercita la sua attività indipendente in uno degli Stati elencati nella Direttiva.

Su queste questioni, cfr. il citato articolo dell'IAS, pagg. 41-47.

Colui che esercita simultaneamente un’attività sul territorio di due o più Stati deve informare l’organo competente dello Stato di residenza (N. 2035).

Quando il lavoratore è domiciliato in Svizzera, la cassa di compensazione verifica se è assicurato all’AVS/AI/IPG/(AD) conformemente alle disposizioni dell’ALC, rispettivamente dell’Accordo AELS. Se le condizioni sono adempiute, la cassa di compensazione competente compila l’attestato che certifica che questa persona è assoggettata alle disposizioni svizzere (formulario E 101) e trasmette una copia dell’attestato all’istituzione, rispettivamente alle istituzioni designate dall’autorità competente di ogni Stato membro (N. 2036).

Se il lavoratore non è soggetto all’AVS/AI/IPG/(AD), la cassa di compensazione gli chiederà la presentazione del formulario E 101 debitamente compilato dall’autorità estera competente al fine di verificare se è assicurato in uno Stato UE rispettivamente dell’AELS (N. 2037).

Se l’interessato non produce la documentazione, la Cassa di compensazione si informerà presso l’autorità estera trasmettendo la domanda sul formulario E 001.

L’assoggettamento all’AVS delle fattispecie non regolate dall’ALC (ad esempio cittadini non comunitari che svolgono attività lavorativa in Paesi non comunitari) viene stabilito sulla base delle Convenzioni internazionali sottoscritte dalla Svizzera. Se non esiste alcuna Convenzione, l’assoggettamento è determinato secondo il diritto svizzero (N. 2061 delle Direttive sull’assoggettamento).

                               2.7.   Va ancora evidenziato come a norma dell'art. 4 LAVS, i contributi sono prelevati sia dal reddito di un'attività salariata, sia dal reddito di un'attività lucrativa indipendente.

Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.

Per l'art. 9 cpv. 1 LAVS, il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente comprende qualsiasi reddito che non sia mercede a dipendenza d'altri.

Per l'art. 10 LPGA, è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge.

L'art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2).

Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 21 marzo 2005, H 31/04).

In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).

                               2.8.   Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.

Questi princìpi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle Autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (STFA del 16 dicembre 2002 nella causa D. SA, H 279/00; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (STFA del 18 settembre 2000 nella causa F.M., H 59/00).

                               2.9.   Secondo la giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di una attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).

Si è in presenza di un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (STCA del 19 giugno 2000 nella causa A.G.; Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).

In una sentenza pubblicata in Pratique VSI 2001 pag. 55, alla pag. 63 il TFA ha precisato:

"  (…) Il est vrai que, selon la jurisprudence, la qualification fiscale du revenu ne constitue qu'un indice, d'une certaine importance certes, qui doit être apprécié en fonction de l'ensemble des conditions économiques (ATF 122 V 289 = VSI 1997 p. 105 consid. 5d et les références citées). Une harmonisation de l'application du droit commande toutefois, notamment dans les cas douteux, de ne pas s'écarter sans nécessité de l'appréciation fiscale. (…).".

                             2.10.   Il TFA ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.

Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (STFA del 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa A.B; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).

Per questi motivi, un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

                             2.11.   Giusta l'art. 12 cpv. 1 LAVS, è considerato datore di lavoro chiunque paghi, a persone obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta l'art. 5 capoverso 2 LAVS. Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i datori di lavoro che hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera o che, nella loro economia domestica, impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato (cpv. 2). È riservata l'esenzione dall'obbligo di pagare i contributi in virtù di convenzioni internazionali o di consuetudini stabilite dal diritto delle genti (cpv. 3).

L’art. 11 LPGA considera datore di lavoro chi impiega salariati.

Il datore di lavoro è la persona per la quale il salariato esegue un lavoro, su retribuzione, in una situazione dipendente e per un tempo determinato o indeterminato (Direttive UFAS sulla riscossione dei contributi (DRC), N. 1001). In generale il datore di lavoro è la persona che paga il salario determinante al salariato (art. 12 cpv. 1 LAVS). Si considera salario determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS qualsiasi retribuzione di un lavoro dipendente fornito per un tempo determinato o indeterminato (Direttive UFAS sul salario determinante (DSD), N. 1001).

La LAVS presume che la persona che paga dei salari è un datore di lavoro (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 364, n. 4 ad art. 12 LAVS).

                             2.12.   Per potere determinare se assoggettare il collaboratore __________ all'AVS/AI/IPG svizzera o all'istituto assicurativo __________ per i redditi conseguiti lavorando per la Sagl ricorrente, occorre innanzitutto stabilire il suo statuto contributivo, ossia se era - sempre per ciò che concerne la sola attività esercitata su suolo svizzero – dipendente o indipendente della nota carrozzeria.

Come visto, infatti, a seconda se il lavoratore esercita un'attività salariata o indipendente in uno Stato differente da quello in cui ha la propria residenza e dove già esercita autonomamente una professione, la legislazione applicabile cambia (artt. 13 e 14 del regolamento n. 1401/71).

Concretamente, se questo collaboratore ha svolto attività indipendente in Svizzera, è esclusivamente assicurato all'estero. Se, invece, ha svolto attività dipendente in Svizzera e attività autonoma in __________, per il reddito conseguito nel nostro Paese è assicurato in Svizzera.

L'amministrazione ha qualificato il predetto collaboratore come dipendente della società ricorrente sulla base del tipo di lavoro che ha svolto e quindi l'ha assoggettato alle assicurazioni sociali svizzere. Per la Cassa, infatti, il levabolli non sopporterebbe nessun rischio economico, poiché agirebbe in nome e per conto della carrozzeria e da essa dipenderebbe nell'organizzazione del lavoro e dal punto di vista economico.

Agli atti vi sono sei fatture generiche emesse dal levabolli in oggetto indirizzate alla carrozzeria ricorrente, che corrispondono agli estratti contabili del conto "lavori di terzi" della carrozzeria (doc. XI/1-2); tutte specificano "lavoro eseguito alla vostra sede". La prima, identificata come fattura n. 2, è del 31 ottobre 2003 ed ammonta a Fr. 6'650.-; la seconda (n. 3), del 17 dicembre 2003, è pari a Fr. 8'800; la fattura del 22 marzo 2004, corrispondente alla prima fattura del levabolli alla carrozzeria per il 2004, riporta un importo di € 8'000.- che è stato corrisposto dalla ricorrente con Fr. 12'000.-; il 17 giugno 2004 il collaboratore ha fatturato (n. 2) alla Sagl € 8'500.-, saldati con Fr. 12'750.-; con la fattura del 25 agosto 2004 l'assicurato ha chiesto Fr. 5'800.-, il 19 ottobre 2004 Fr. 7'300.- e con l'ultima del 21 dicembre 2004 Fr. 7'700.-.

Riassumendo, nel 2003 __________ ha fatturato alla Sagl Fr. 15'450.e per l'anno 2004 Fr. 45'550.-.

                             2.13.   A richiesta della ricorrente stessa, il 14 marzo 2007 (doc. XI) il TCA ha proceduto all'audizione dei testi __________, __________ e __________. I primi due lavorano come carrozzieri alle dipendenze della Sagl; il terzo, è il collaboratore a cui la società ha fatto capo nel 2003 e nel 2004 per riparare delle vetture danneggiate dalla grandine. D'avviso della scrivente Corte, dalle testimonianze rese è emerso che l'attività di levabolli esercitata da __________ nel Cantone Ticino nel periodo citato a favore della carrozzeria ricorrente era di tipo indipendente.

__________ ha presentato l'attività di levabolli all'interno della carrozzeria in questione, chiarendo le modalità con cui veniva eseguita da __________ dapprima e dall'altro carrozziere, __________, poi. In sostanza, le riparazioni delle vetture danneggiate prevalentemente dalla grandine necessitano di una competenza particolare, che solitamente è acquisita dopo avere seguito un apposito corso. Per l'esercizio di questa particolare attività occorre una gran pazienza ed una certa maestria.

Quando nel 2003 e nel 2004 nel Cantone Ticino ci sono state frequenti grandinate, la carrozzeria insorgente si è ritrovata con una grande mole di lavoro, ciò che ha comportato la necessità di dovere fare capo a collaboratori esterni. Così, su indicazione di altro carrozziere che lo conosceva, la ricorrente ha chiamato il levabolli __________.

Per l'esecuzione delle sue prestazioni, il levabolli ha utilizzato i suoi strumenti consistenti in leve e si è sistemato in un capanno a 200 metri dalla ditta, ossia dove erano tenute le macchine in via di demolizione, siccome presso la carrozzeria non c'era spazio a sufficienza. Inoltre, per svolgere questa attività gli sono bastate soltanto le sue leve, non necessitando gli elevatori del garage.

Egli ha potuto iniziare il suo lavoro, svolto da solo, unicamente dopo che i carrozzieri avevano smontato la copertura interna del tetto del veicolo (cielo) e le modanature. Di regola, quando si è recato presso l'insorgente per riparare i veicoli danneggiati dalla grandine, il levabolli si è fermato mezza giornata od una giornata al massimo.

Nel periodo successivo a quello in discussione, il teste __________ ha osservato che la datrice di lavoro ha comprato delle leve ed il dipendente __________ ha seguito un apposito corso per levabolli.

Il secondo teste, __________, ha in sostanza confermato queste circostanze (doc. XI pag. 4).

Egli ha lavorato insieme a __________ per un anno in un altro garage, poi questi si è messo in proprio con l'attività di levabolli pur senza essere mai stato in una sua officina o ditta in __________. Il teste non ha saputo indicare dove __________ svolgesse questa attività ma ha precisato che l'attrezzatura di un levabolli è contenuta, consistendo in una lampada ed in una serie di leve, materiale che può essere trasportato nel cofano di una vettura.

Il teste ha poi spiegato a questo Tribunale come avveniva l'attività di riparazione di automobili danneggiate dalla grandine, suddividendola in tre fasi. La prima fase di preparazione della vettura consistente nello smontaggio delle parti che andavano tolte, come il cielo (soffitto interno dell'automobile) o i fanali, attività eseguita dalla carrozzeria presso cui erano depositati i veicoli danneggiati. Una volta smontato, il veicolo veniva portato all'altro capannone dove il levabolli, da solo e senza l'aiuto dei predetti collaboratori del garage, interveniva soltanto per l'effettiva eliminazione dei segni provocati dalla grandine. Infine, per l'ultima fase, l'automobile era nuovamente affidata alla carrozzeria, che provvedeva a rimontare i pezzi tolti, lucidarla, pulirla ed a quant'altro fosse necessario prima di riconsegnarla al proprietario.

Anche il secondo carrozziere ha indicato che il levabolli arrivava alla mattina e ripartiva alla sera, osservando che "non credo che sia rimasto mai una settimana intera. Non sono in grado di specificare quante volte sia venuto, diverse ma non so quante.".

Infine, il TCA ha sentito il diretto interessato, __________, il quale ha precisato di essere levabolli indipendente dal 2001, senza collaboratori, senza una sua sede di lavoro, ossia non ha né un garage né un capanno, siccome svolge la sua attività presso il domicilio dei committenti. Inoltre, per questo particolare lavoro, impiega solo delle leve, ovvero degli attrezzi artigianali che egli stesso ha fabbricato e personalizzato.

Prima di intraprendere questa attività, che non ha imparato a scuola ma da autodidatta, ha lavorato come carrozziere sia in __________ che in Ticino (per 11 anni presso la medesima carrozzeria), perciò è in grado di preparare un'automobile per potere procedere con la levatura dei bolli: sa togliere il cielo del tetto e svolgere le altre attività preparatorie necessarie che non comportano la necessità di strutture reperibili solo presso un garage.

In concreto, normalmente egli si recava una volta alla settimana presso la ricorrente per svolgere il lavoro affidatogli, per il quale era pagato a vettura. Il prezzo, concordato in precedenza con l'insorgente, veniva stabilito per ogni singola automobile sulla base di quanto la stessa fosse danneggiata. Il collaboratore era comunque libero di rifiutare l'offerta di lavoro propostagli dalla società se il compenso richiesto per le sue prestazioni non era accettato dalla ricorrente. Egli ha stimato che quanto ha ricevuto dalla Sagl nel 2004 rappresenti il 40-50% delle sue entrate. Considerato il numero di vetture riparate ed i compensi percepiti, il levabolli ha valutato che la sua rimunerazione lorda fosse pari a Fr. 100.-/Fr. 150.- all'ora.

Egli ha comunque rilevato che il lavoro fatturato nel 2003 (il 31 ottobre ed il 17 dicembre per complessivi Fr. 15'450.-) non ha comportato una presenza sistematica presso la carrozzeria in questione; di solito, riparava due o tre vetture al giorno.

Nel 2004, le fatture agli atti, come visto, sono cinque, cadenzate nel corso dell'anno e portano su somme rilevanti (per un totale di Fr. 45'550.-). Il collaboratore ha osservato di non avere mai rifiutato di riparare una vettura per conto della Sagl e di essere sempre andato d'accordo con l'insorgente. La collaborazione si è interrotta alla fine del 2004 quando il compito di levare i bolli è stato assunto da __________.

Sugli importi appena citati, il levabolli ha indicato di non avere versato oneri sociali e che in __________ deve allestire solo un conto perdite e profitti ed un bilancio finalizzati alla dichiarazione di imposta.

Per quanto concerne l'obbligo di notifica come manodopera estera all'amministrazione cantonale prima di potere svolgere un'attività nel nostro Cantone, __________ ha affermato di avere provato a farla, ma di avervi poi rinunciato, siccome gli incarichi che riceveva erano di immediata esecuzione, mentre per ottenere l'autorizzazione cantonale ci voleva del tempo con il rischio poi di perdere le proposte lavorative.

                             2.14.   Dalle testimonianze che precedono, questo Tribunale evidenzia che, di regola, ogni levabolli fabbrica per se stesso o modifica quelle standard che si trovano in commercio, adeguandole poi alle proprie esigenze. In genere, questa strumentazione viene infatti personalizzata e quindi non è disponibile, se non nella versione standard commerciale, presso i garagisti dove va ad eseguire i lavori.

Da un committente all'altro il levabolli si spostava con i suoi strumenti di lavoro, ossia alcuni attrezzi utili allo smontaggio di parte dei veicoli e, soprattutto, le citate leve, che servono per regolare le carrozzerie delle automobili.

Visto che il levabolli esercitava la sua attività presso i garage che lo chiamavano direttamente, nemmeno abbisognava di un ufficio – se non una piccola postazione in casa propria - né di strutture proprie (garage con elevatori) dove riparare le vetture.

A mente del TCA, quindi, il collaboratore in oggetto, in generale, ha sopportato un rischio particolare legato all'esercizio della sua attività di levabolli (Pratique VSI 1995 pag. 27 segg.; Greber/ Duc/Scartazzini, op. cit., ad art. 5 LAVS pag. 167 n. 56). Questa attività, come tale, comporta dunque un rischio aziendale come richiesto dalla giurisprudenza, tipico di un'attività lucrativa di carattere indipendente (STFA H 320/01 del 29 dicembre 2003).

Per quanto concerne l'investimento, in sé poco importante, in mezzi propri (vettura ed attrezzi da lavoro), e la circostanza che gli strumenti erano di proprietà del levabolli, va rammentato che il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l'accento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; STF H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).

A proposito dell'impiego del suo tempo di lavoro, l'assicurato era libero di organizzarsi come meglio credeva, non essendo infatti vincolato da alcun accordo particolare. Di norma, il carrozziere che aveva necessità di riparare le automobili rovinate dalla grandine prendeva contatto telefonico con il levabolli, il quale si recava sul posto per valutare le entità dei danni delle vetture; poi, concordava in anticipo il prezzo per ogni singolo veicolo ed eseguiva il lavoro. Il levabolli non aveva però l'obbligo di eseguire il lavoro offerto essendo libero di rifiutare l'esecuzione.

Se è vero che il levabolli non era tenuto a recarsi regolarmente presso l'insorgente e non doveva sottostare ad orari od a particolari direttive, va evidenziata la frequenza del lavoro, così come indicata durante la sua audizione, di una volta alla settimana presso la Sagl per riparare le vetture danneggiate.

Di rilievo è, inoltre, l'importo di Fr. 45'550.risultato di una intensità lavorativa sostenuta di __________ presso la  carrozzeria in esame, anche se  frutto di una sola presenza alla settimana.

In merito all'incidenza della collaborazione prestata dai garagisti all'interessato nell'ambito dello smontaggio rispettivamente del rimontaggio dei pezzi delle vetture levati per potere permettere al levabolli di procedere con le leve nella riparazione dei segni lasciati dalla grandine, il TCA osserva che, ad ogni buon conto, l'artefice del lavoro vero e proprio di riparazione dei danni della grandine rimane il levabolli. Lui soltanto, specialista, era in grado di ripristinare la carrozzeria delle automobili rovinate. Quindi, egli eseguiva l'attività principale di eliminazione dei bolli da solo, senza collaborazione alcuna, che invece richiedeva alla società unicamente per velocizzare il suo lavoro.

Nonostante l'importanza degli introiti e l'intensità del lavoro va evidenziato come il levabolli non fosse tenuto a presentarsi in maniera regolare presso la ricorrente, quale un dipendente che si reca tutti i giorni dal suo datore di lavoro per lavorare.

__________ poteva inoltre rifiutare i lavori che gli venivano offerti anche se in concreto ciò non è avvenuto.

Quindi malgrado l'importanza dei guadagni conseguiti e la frequenza delle presenze (per __________: "Lui veniva su stava lì ½ giornata o una giornata" e per __________: "Non sono in grado di specificare quante volte sia venuto, diverse" e "veniva alla mattina e andava alla sera e non credo che sia rimasto mai una settimana intera") __________ va considerato un indipendente. A fronte di un guadagno di 100.-- / 150.-- franchi per ora si deve ritenere - a fronte di quanto conseguito nel 2004 - un'attività lavorativa durata complessivamente non più di 9 settimane. Attività intensa e guadagni importanti (e comunque pari al 40/50% degli introiti) costituiscono elementi che, in concreto, non sono sufficienti a far ritenere l'attività svolta quale dipendente.

Lo stesso __________ ha indicato altri paesi dove ha svolto la sua attività (__________, __________ e __________), si ribadisce la non necessità di collaborazione con il personale del garage, l'attrezzatura personale (e personalizzata) e, soprattutto, la possibilità di rifiutare gli incarichi.

A proposito delle somme ricevute per le prestazioni, il TCA evidenzia che sono importi di tutto rispetto, in particolare per il 2004, elemento questo certamente favorevole alla tesi dell'amministrazione. Infatti, non va dimenticato che quanto ha incassato il citato levabolli sull'arco di un anno frequentando una sola volta alla settimana (mezza giornata o un giorno interno) la carrozzeria, non si distanzia molto dallo stipendio che i due citati carrozzieri – nonché il figlio del titolare – hanno percepito, lavorando però tutto l'anno alle dipendenze della Sagl (doc. XI pag. 9). Come visto però questo elemento da solo non basta. In concreto appare prevalente la libertà nella gestione del proprio tempo per __________ e la possibilità di rifiutare incarichi.

Questa conclusione non implica, comunque, che eventuali suoi rapporti con altri committenti debbano essere qualificati nel medesimo modo. Come visto, infatti, un assicurato può essere qualificato quale dipendente per un'attività ed indipendente per un'altra. Un assicurato può pure trovarsi simultaneamente in condizione d'indipendente e di dipendente nei confronti di una stessa persona (STFA del 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; STCA del 3 luglio 2001 nella causa N. Sagl - Inc. n. 30.2001.57; cfr. Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165; DTF 105 V 113). Fondamentale è che ogni singolo rapporto lavorativo deve essere esaminato per se stesso, distintamente ed indipendentemente dagli altri.

                             2.15.   Questo Tribunale deve qui rilevare che dagli atti emerge come, a tutti gli effetti, __________ ha lavorato presso la carrozzeria della ricorrente realizzando importanti redditi, ma senza essersi mai preventivamente notificato alle autorità ticinesi conformemente agli Accordi bilaterali (formulario E 101).

Pertanto, questa circostanza sarà ad ogni buon conto segnalata da questa Corte all'autorità fiscale competente (Ufficio delle imposte alla fonte) a norma dell'art. 185 LT, per i necessari, se del caso, approfondimenti dal profilo fiscale.

                             2.16.   Visto quanto precede, siccome il citato levabolli __________ svolge un'attività autonoma nel suo Paese di residenza ed ha svolto un'attività indipendente in Svizzera su incarico della Sagl RI 1, come questo Tribunale ha potuto accertare, egli non deve versare contributi sociali in Svizzera in virtù dell'art. 14quater lett. a del regolamento n. 1408/71.

Di conseguenza, __________ non deve essere assoggettato alla Cassa CO 1 e, pertanto, neppure deve versare i contributi sociali in Svizzera per l'attività svolta a favore della Sagl insorgente nel 2003 e nel 2004.

Da quanto precede discende che la decisione su opposizione della Cassa che ha qualificato l'assicurato come dipendente di RI 1 Sagl va annullata e il ricorso accolto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto. La decisione impugnata è annullata.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         La Cassa CO 1 verserà alla parte ricorrente l'importo di CHF 1'800.-- comprensiva dell'IVA a titolo di ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

30.2006.41 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.11.2007 30.2006.41 — Swissrulings