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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.02.2007 30.2006.36

5 février 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,639 mots·~23 min·3

Résumé

Calcolo dei contributi da aggiungere al reddito aziendale netto per il calcolo dei contributi AVS/AI/IPG.

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 30.2006.36 + 38   cs

Lugano 5 febbraio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sui ricorsi del 10 agosto 2006 e del 14 settembre 2006 di

RI 1  

contro  

le decisioni su opposizione dell’11 luglio 2006 e del 14 agosto 2006 emanate da

Cassa CO 1     in materia di contributi AVS

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Con due distinte decisioni del 23 giugno 2006 e del 21 luglio 2006, la Cassa CO 1 ha fissato i contributi dovuti dall’__________ RI 1 nel 2001 e nel 2002, quale indipendente, sulla base di un reddito aziendale di fr. 130'000, rispettivamente fr. 321'724.

                                  B.   In seguito alle opposizioni interposte dall’assicurato, il quale lamentava il calcolo errato dei contributi aggiunti al reddito aziendale netto in applicazione dell’art. 9 cpv. 2 lett. d LAVS, l’amministrazione ha parzialmente accolto le censure circa il calcolo del contributo dovuto nel 2001 ed ha rettificato il reddito aziendale portandolo a fr. 115'254.- sulla base della dichiarazione dei redditi 2003 A prodotta dall’insorgente (doc. A, inc. 30.2006.36).

                                         La Cassa ha invece confermato la decisione per quanto concerne il 2002 (doc. A, inc. 36.2006.38).

                                  C.   L’__________ RI 1 è tempestivamente insorto contro le predette decisioni, con due distinte impugnative di contenuto analogo (doc. I, inc. 30.2006.36 e 30.2006.38). Il ricorrente contesta unicamente l’importo di fr. 14’041, rispettivamente di fr. 15'548, aggiunto al reddito aziendale netto (fr. 101’213, rispettivamente a fr. 306'176) in virtù dell’art. 9 cpv. 2 lett. d LAVS.

                                         Egli afferma che gli importi non sono corretti poiché comprendono i contributi dichiarati nel 2001 e nel 2002. In realtà la sua dichiarazione fiscale per gli anni in questione si fonda sul metodo “dell’incassato” e non del fatturato e quindi i costi sono stati indicati non per anno di competenza, bensì per data di spesa. Ne discende che gli importi aggiunti dalla Cassa si riferiscono anche a saldi di contributi degli anni precedenti (1998/1999, 2000 e 2001), con la conseguenza che vi potrebbe essere un rischio di doppia imposizione per quegli anni in cui la Cassa ha aggiunto al reddito aziendale l’importo dei contributi dovuti nell’anno di computo.

                                  D.   Con risposte del 18 agosto 2006 e del 13 ottobre 2006 la Cassa propone di respingere i ricorsi (doc. III, inc. 30.2006.36 e 38).

                                  E.   Pendente causa il TCA ha chiesto informazioni alla Cassa (doc. V, inc. 30.2006.36). Il ricorrente ha potuto esprimersi in merito (doc. VII, inc. 30.2006.36).

                                          in diritto

                                         in ordine

1.La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.

                                   2.   L'art. 72 del Codice di procedura ticinese (CPC), applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario dell'art. 23 della Legge di procedura davanti al TCA, prevede che il giudice può ordinare la congiunzione di azioni:

                                         a)  quando sia dato un caso di litisconsorzio e una delle azioni non sia riservata ad altro giudice per ragione di materia;

                                         b)  quando, essendo dirette contro un medesimo convenuto, derivino dal medesimo fatto o atto giuridico.

                                         Nell'evenienza concreta, visto che i ricorsi presentati dal medesimo ricorrente sono diretti contro due decisioni derivanti dal medesimo fatto giuridico e pongono le medesime richieste giuridiche, è accertata la connessione tra loro. Per economia processuale, le procedure ricorsuali sono dunque congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. SVR 2005 AHV N. 15 pag. 48; STFA del 26 agosto 2005 nella causa L., C 23/04 e C 26/04; STFA del 4 agosto 2005 nella causa A. e B., K 150/04 e

                                         K 151/04; DTF 128 V 126; DTF 127 V 157; DTF 127 V 33; STFA del 16 ottobre 2000 nella causa K., S., S., K 52/00, K 53/00, 54/00 consid. 1; STFA del 29 settembre 1998 nella causa B., K 139+142/97, consid. 1; DTF 123 V 215 consid. 1).

                                         Nel merito

                                   3.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha comportato diverse modifiche della LAVS.

                                         Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K 114/03, consid. 3; DTF 130 V 160 consid. 5.1; DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 166 consid. 4b).

                                         Per contro, per quanto attiene alle disposizioni formali della LPGA, il TFA ha già avuto modo di accertare l’assenza di una normativa specifica che regola la questione intertemporale stabilendo di conseguenza la necessità di ricorrere al principio generale secondo il quale, di regola, siffatte disposizioni entrano immediatamente in vigore (STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K 114/03; DTF 130 V 4 consid. 3.2).

                                         In concreto le decisioni formali e su opposizione si riferiscono a contributi da versare per gli anni 2001 e 2002 e sono state emanate nel corso del 2006.

                                         Per cui, mentre dal punto di vista procedurale trovano applicazione le nuove disposizioni della LAVS modificate dalla LPGA, per quanto concerne il calcolo dei contributi sono applicabili le norme in vigore fino al 31 dicembre 2002.

                                   4.   Oggetto del contendere è la questione a sapere se la Cassa di compensazione ha aggiunto l’importo corretto al reddito aziendale soggetto al prelievo di contributi sociali.

                                   5.   Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

                                   6.   I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre. Nei Cantoni con tassazione biennale prenumerando, per i due anni di contribuzione precedenti è determinante il capitale proprio investito al 1° gennaio di ogni anno (art. 22 cpv. 2 OAVS).

Il reddito dell'anno di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell'esercizio commerciale chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS).

Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).

Se l'esercizio commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, è determinante il capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale (art. 22 cpv. 5 OAVS).

                                   7.   Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

Nei casi di tassazione intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).

Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).

Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).

                                   8.   In virtù dell'art. 9 cpv. 2 lett. d LAVS, e contrariamente a quanto è previsto nell'ambito dell'imposta federale diretta, i contributi personali degli indipendenti non possono essere dedotti (cfr. P. Y. Greber, J. L. Duc, G. Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), n. 113 ad art. 9 LAVS, pag. 301). Per questo motivo il reddito determinante é stabilito aggiungendo al reddito aziendale netto esposto fiscalmente il contributo sociale dovuto.

                                         Le comunicazioni dell’autorità fiscale relative al reddito, prima dell’entrata in vigore del nuovo art. 27 cpv. 1 OAVS, non tenevano conto delle particolarità della legge sull’assicurazione vecchiaia e superstiti (DTF 111 V 295). Per questi motivi anche le Casse partivano dal presupposto che, dal reddito comunicato, erano stati dedotti i contributi, che di conseguenza andavano riaggiunti.

                                         Scopo dell’art. 9 cpv. 2 lett. d LAVS è quello di annullare un’operazione ammissibile dal punto di vista fiscale. Di conseguenza può essere aggiunto solo quanto poteva essere dedotto fiscalmente (DTF 111 V 298 consid. 4e e p. 301 consid. 4g).

                                         Prima dell’entrata in vigore delle modifiche delle norme di calcolo dei contributi il 1° gennaio 2001, per poter procedere all’aggiunta prevista dall’AVS non era necessario chiedere all’autorità fiscale l’ammontare della deduzione apportata. L’amministrazione poteva infatti dedurre dai suoi atti se i contributi erano stati fissati provvisoriamente o per lo meno messi in conto e se erano già stati pagati o meno (DTF 111 V 299 consid. 4e, STFA 24 agosto 2005 nella causa S., H 185/05).

                                         Partendo quindi dal presupposto che l’assicurato aveva dichiarato la deduzione nella dichiarazione fiscale, la Cassa di compensazione poteva aggiungere i contributi già stabiliti in una decisione oppure quelli conteggiati, nella loro globalità oppure solo la parte già pagata.

                                         Se l’autorità fiscale tuttavia annunciava nella sua comunicazione che non erano stati dedotti contributi o l’assicurato lo dimostrava, non si poteva procedere all’aggiunta (DTF 111 V 302 consid. 4g).

Con sentenza del 24 agosto 2005 nella causa S., H 185/05, il TFA ha rammentato che con il 1° gennaio 2001 sono entrate in vigore nuove norme di determinazione dei contributi ed in particolare l’art. 27 cpv. 1 OAVS, a norma del quale per le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente ad esse affiliate, le casse di compensazione domandano alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi. Le autorità fiscali devono aggiungere i contributi versati all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e all’assicurazione per l’invalidità e al regime di indennità per perdita di guadagno oggetto di una deduzione fiscale. L’Ufficio federale emana direttive in merito alle indicazioni necessarie e alla procedura di notifica (art. 27 cpv. 1 OAVS).

                                         Il TFA ha in particolare rilevato che, prima della citata modifica, era compito delle casse, sulla base della documentazione a loro disposizione, procedere al calcolo dell’importo da aggiungere al reddito aziendale. In particolare la Cassa disponeva di diversi modi di procedere: poteva da un lato aggiungere i contributi stabiliti nel periodo di computo, quelli fatturati in questo lasso di tempo o i contributi pagati (citata STFA del 24 agosto 2005, consid. 2.2).

                                         Tutti i metodi erano stati dichiarati conformi alla legge (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2.a edizione, Berna 1996, p. 202 segg., n. 8.11; DTF 111 V 289; ZAK 1986 p. 159).

                                         Ciò comportava tuttavia che solo in pochi casi l’ammontare aggiunto al reddito aziendale corrispondeva all’importo dei contributi effettivamente dedotti in ambito fiscale.

                                         Per modificare questo stato di cose è stato adottato il citato art. 27 cpv. 1 OAVS, giusta il quale spetta alle autorità fiscali aggiungere i contributi versati alle assicurazioni sociali.

Nel caso giudicato dal TFA l’autorità fiscale non era in grado di stabilire l’ammontare dei contributi dedotti. L’Alta Corte ha allora stabilito che in tal caso va applicato per analogia l’art. 23 cpv. 5 OAVS che prevede che quando le autorità fiscali non sono in grado di comunicare il reddito, le casse devono valutarlo per stabilire il contributo. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione.

La Cassa deve pertanto stabilire, con l’aiuto dell’assicurato, l’ammontare esatto dei contributi dedotti nel periodo fiscale determinante, poiché solo questi importi devono essere riaggiunti per ristabilire l’equità contributiva. Solo quando l’interessato non fornisce le informazioni richieste, l’amministrazione può stabilire l’ammontare dell’importo da aggiungere senza far capo a prove concrete.

9.Nella fattispecie, per fissare i contributi portanti sugli anni 2001 e 2002, occorre determinare il reddito conseguito dall'assicurato durante quel medesimo anno (art. 22 cpv. 1 OAVS) ed aggiungere i contributi dedotti nel 2001 e nel 2002, facendo capo alla tassazione 2003A.

In proposito, va osservato che la dichiarazione di tassazione 2003A è particolare rispetto alle precedenti e alle successive dichiarazioni. In effetti, nel corso del 2003 i contribuenti domiciliati nel Cantone Ticino hanno dovuto indicare il reddito ordinario effettivamente conseguito negli anni 2001 e 2002, ben sapendo però di non essere in realtà tassati su quegli importi, trattandosi del periodo di transizione dal sistema di tassazione biennale prenumerando al sistema di tassazione annuale postnumerando. Di conseguenza, a meno di aver esposto dei redditi e delle spese straordinarie, i contribuenti non hanno ricevuto una decisione formale (notifica di tassazione) in cui sono stati stabiliti il reddito imponibile ed il corrispettivo importo da versare a titolo di imposta. L’autorità fiscale trasmetteva soltanto una comunicazione standard, con cui semplicemente avvisava, qualora fosse il caso, che non erano state registrate delle entrate/uscite straordinarie. Non essendo, quindi, tale avviso, una decisione formale, nemmeno erano menzionati i mezzi di diritto da utilizzare in caso di impugnativa.

Per cui, in concreto, una dichiarazione dell’autorità di tassazione non ha il medesimo valore delle attestazioni rilasciate per gli altri anni.

Nel caso di specie pertanto la Cassa poteva far capo direttamente alla dichiarazione dell’assicurato.

Dagli atti emerge che il ricorrente al punto 8 del questionario per avvocati, notai, commercialisti, fiduciari e consulenti fiscali allegato alla dichiarazione fiscale 2003 A, ha indicato al punto 8b (spese professionali inerenti all’attività indipendente, contributi AVS/AI/IPG/AD/AINP) un importo di fr. 14'041 per il 2001 e di fr. 15'548 per il 2002 (doc. B, inc. 30.2006.36).

Per cui, in virtù dell’art. 27 cpv. 1 OAVS e della citata giurisprudenza, la Cassa, di principio, ha agito correttamente, avendo aggiunto al reddito aziendale i contributi che l’insorgente ha dichiarato in ambito fiscale quali contributi all’AVS/AI/IPG. Tuttavia, vista la particolarità ed eccezionalità della dichiarazione 2003A, non soggetta, di regola, tranne in caso di redditi straordinari, a decisione, va esaminato se l’importo dedotto deriva effettivamente da contributi sociali e se come ritiene l’assicurato, vi è il pericolo di una doppia imposizione.

                                10.   Circa l’importo di fr. 14'041 aggiunto al reddito aziendale del 2001, l’insorgente rileva che l’ammontare è costituito da acconti per contributi 2001 e da saldi di contributi AVS del 1998/1999 e del 2000. Il ricorrente ritiene che non si debbano aggiungere i contributi degli anni precedenti il 2001, poiché la Cassa aveva già sommato al reddito aziendale i contributi AVS dovuti nell’anno di computo. Così facendo gli importi verrebbero conteggiati due volte. La prima nella fissazione del contributo degli anni dal 1998 al 2000 e la seconda nel 2001. Per cui il reddito soggetto a contribuzione in luogo di fr. 115'254, dovrebbe essere di fr. 107'856.50.

Dagli atti emerge che il contributo 1998/1999 (doc. 17, inc. 30.2006.36) è stato calcolato sulla base del reddito aziendale evinto dalla tassazione 1997/1998 a cui sono stati aggiunti i contributi dovuti negli anni di computo 1995/1996 (doc. 18, inc. 30.3006.36).

Per contro il contributo del 2000 è stato calcolato sulla base del reddito della tassazione 1999/2000 a cui sono stati aggiunti i contributi dovuti negli anni di computo 1997/1998 (cfr. doc. C, inc. 30.2006.36).

Per cui, i contributi dovuti nel 1999 e nel 2000 non sono mai stati utilizzati dall’amministrazione in decisioni precedenti. Non vi è dunque pericolo di una doppia imposizione.

                                         Ciò vale anche per quanto concerne il 2002. Infatti, al reddito aziendale la Cassa ha aggiunto l’importo di fr. 15'548.60, relativo ai contributi pagati nel 2002 e riferentesi agli anni 2000, 2001 e 2002, ossia anni per i quali i contributi dovuti non sono stati utilizzati per altre decisioni (cfr. doc. B11, inc. 30.2006.38). Infatti a causa del passaggio dalla procedura prenumerando alla procedura postnumerano, i contributi del 2000 e del 2001 pagati nel 2001 sono stati aggiunti solo al reddito aziendale del 2001, mentre i contributi del 2000 e del 2001 pagati nel 2002 sono stati aggiunti solo al reddito aziendale del 2002.

Per cui non vi è pericolo di doppia imposizione.

Per quanto concerne invece i contributi dovuti nel 1998 (fr. 8'436, cfr. doc. 17, inc. 36.2006.36), va rilevato che i medesimi sono stati aggiunti, in media con quelli dovuti nel 1997 (fr. 10'383.60, cfr. doc. C1), al reddito aziendale di fr. 128'876 utilizzato per il calcolo del contributo del 2000 (cfr. doc. C3: fr. 9'409.80; [8'436 + 10'383.60] : 2). Per cui, nella misura in cui al reddito aziendale del 2001 sono stati aggiunti anche contributi dovuti per il 1998, vi è una doppia imposizione.

Dagli atti emerge che l’interessato nel 1998 e nel 1999 doveva pagare annualmente fr. 8'436 di contributi AVS/AI/IPG, cui vanno aggiunti i contributi AF e le spese amministrative (cfr. doc. C.inc. 30.2006.36). Nel 2001 l’insorgente ha pagato le rate 5, 6, 7 e 8 dei contributi 1998/1999 (fr. 1'155 + 1'155 + 2'280.30), oltre a fr. 593.45 di interessi di mora.

Pendente causa il TCA ha chiesto alla Cassa di voler precisare se le rate 5, 6, 7 e 8 si riferiscono a contributi dovuti nel 1998 oppure a contributi dovuti nel 1999 e, se si riferiscono a contributi dovuti in entrambi gli anni, ha chiesto di precisare a quanto ammontano i contributi pagati nel 2001 e dovuti nel 1998.

L’amministrazione ha risposto che “trattandosi della fissazione dei contributi biennale (1998/1999), che con l’emissione della decisione definita ha scaturito un conguaglio a nostro favore ed è stata concessa una dilazione di pagamento, non ci è possibile stabilire con precisione l’ammontare dei contributi pagati nel 2001 e dovuti nel 1998. Osserviamo che il contributo totale 1998 ammonta a fr. 8'737.95, gli acconti pagati nel 1998 ammontano a fr. 3'542.40, quindi il saldo a nostro favore è di fr. 5'195.55.” (doc. VI, inc. 30.2006.36). La Cassa ha inoltre allegato ulteriore documentazione (doc. VI, 1-4, inc. 30.2006.36).

Chiamato a presentare osservazioni scritte, il ricorrente è rimasto silente (doc. VII, inc. 30.2006.36).

Ora, dagli atti emerge che l’importo dovuto per i contributi AVS/AI/IPG del 1998 ammonta a fr. 8'436 (e non fr. 8'737.95 come sostiene la Cassa che aggiunge, a torto, anche i contributi AF, le spese amministrative e gli interessi di mora, non figuranti nell’art. 9 cpv. 2 lett. d LAVS). Lo stesso importo è dovuto per il 1999, per un ammontare complessivo di fr. 16'872. A ciò si aggiungono gli interessi di mora, gli AFI, i contributi alle spese amministrative e le diffide, per un importo chiesto dalla Cassa di fr. 18'069.35. La differenza tra i due importi (fr. 1'197.35), tuttavia, non deve essere riaggiunta ai contributi AVS dovuti, non essendo prevista dall’art. 9 cpv. 2 lett. d LAVS.

                                         La Cassa non è stata in grado di precisare se nei contributi pagati nel 2001 sono compresi i contributi dovuti nel 1998. Dagli atti non è possibile evincere con chiarezza quando sono stati pagati i contributi del 1998 e quelli del 1999 (cfr. doc. VI/1-4, inc. 30.2006.36), non avendo l’assicurato pagato i contributi come indicato nella decisione formale del 18 novembre 1999, ma avendo chiesto delle dilazioni, nelle quali sono comprese sia i contributi del 1998, sia quelli del 1999, sia le spese, sia gli AFI. Tuttavia, considerato che l’interessato per il 1998 ed il 1999 doveva pagare fr. 8'436 all’anno e nel 2001, eccetto gli interessi di mora, ha versato fr. 4'590.30, occorre concludere che gli importi versati nel 2001 concernevano unicamente contributi del 1999. Infatti, come già evidenziato con STCA del 7 maggio 2002 (inc. 30.2001.208), in assenza di norme di diritto pubblico circa la cronologia dei pagamenti, vanno applicate per analogia le norme del diritto privato. In particolare giusta l'art. 86 CO chi ha più debiti verso la stessa persona ha diritto di dichiarare, all'atto del pagamento, quale sia il debito che intende soddisfare. Ove tale dichiarazione non venga fatta, il pagamento si imputerà al debito indicato dal creditore nella sua quietanza, a meno che il debitore non faccia immediatamente opposizione.

                                         Per l'art. 87 CO ove non esista una valida dichiarazione circa il debito estinto né una designazione risulti dalla quietanza, il pagamento sarà imputato al debito scaduto, fra più debiti scaduti, a quello per cui prima si procedette contro il debitore, e se non si procedette, al debito scaduto prima. Se i debiti sono scaduti contemporaneamente si farà una imputazione proporzionale. Se poi nessuno dei debiti è scaduto, il pagamento sarà imputato a quello che presenta per il creditore minori garanzie.

In concreto vanno pertanto considerati estinti prima i debiti del 1998 per i quali c’era un eventuale pericolo di doppia imposizione e poi, successivamente quelli del 1999, per i quali non vi è pericolo di doppia imposizione. Poiché nel 2001 l’interessato ha versato un importo di fr. 4'590.30, inferiore al debito complessivo per il 1999, questo TCA deve concludere che i versamenti dapprima hanno estinto il debito più vecchio (quello del 1998) e poi il debito più recente (quello del 1999).

In queste condizioni non vi è alcun rischio di doppia imposizione.

Tuttavia, dagli atti emerge che gli importi di fr. 14'041 e di fr. 15'548 aggiunti al reddito aziendale, comprendono anche spese amministrative, diffide, interessi di mora e AFI, che, in virtù dell’art. 9 cpv. 2 lett. d LAVS, non vanno aggiunti al reddito aziendale netto (cfr., per esempio, allegati al doc. B, inc. 30.2006.36: importo di fr. 2'214.50 comprendente fr. 30 di diffida oppure gli interessi di mora di fr. 593.45 pagati il 17 settembre 2001).

L’art. 9 cpv. 2 lett. d LAVS, prevede infatti di aggiungere solo i contributi AVS/AI/IPG dedotti fiscalmente. L’art. 9 cpv. 2 lett. d LAVS ha quale scopo di trattare allo stesso modo gli indipendenti e i dipendenti. Mentre per questi ultimi il contributo viene automaticamente calcolato sul salario lordo, per gli indipendenti al salario netto deve ancora essere aggiunto il contributo pagato nell’anno di computo e che, fiscalmente, può essere dedotto.

Per cui, pur escludendo, per i motivi sopra evidenziati, una doppia imposizione dei contributi, emerge tuttavia che gli importi aggiunti dalla Cassa non sono solo quelli figuranti nell’art. 9 cpv. 2 lett. d LAVS.

In queste circostanze, il ricorso va parzialmente accolto, le decisioni annullate e gli incarti rinviati alla Cassa affinché, al reddito aziendale aggiunga unicamente i contributi AVS/AI/IPG e non anche le spese amministrative, diffide, interessi di mora, AFI, ecc.

                                11.   L’insorgente chiede infine le ripetibili.

                                         La procedura ricorsuale é retta dal diritto cantonale. Tuttavia essa deve soddisfare determinati requisiti (cfr. 61 LPGA).

                                         Se e a quali condizioni la parte vittoriosa ha diritto alle ripetibili si valuta secondo il diritto federale (DTF 114 V 86, cfr. anche STFA del 27 novembre 2006, I 452/05, I 456/05).

                                         Per quanto concerne l'indennità per ripetibili, essa può venire assegnata, di regola, solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (cfr. art. 61 lett. g LPGA; vedasi per la regola e le eccezioni: DTF 112 V 86 consid. 4, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 105 V 89 consid. 4, DTF 105 Ia 122, DTF 99 Ia 580 consid. 4; Susanne Leuzinger-Naef, "Bundesrechtliche Verfahrensanforde-rungen betreffend Verfahrenskosten, Parteientschädigung und unentgeltliche Rechtsbeistand im Sozialversicherungsrecht", in SZS 1991 pag. 180 ss).

                                         L'Alta corte federale riconosce eccezionalmente ad una parte vittoriosa non rappresentata il diritto ad ottenere un'indennità per ripetibili per l'attività da lei svolta solo se la causa è complessa, gli interessi in gioco sono importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività professionale o ha comportato una perdita di guadagno e se gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, no. 1 ad art. 159; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, pag. 394).

                                         Nell'evenienza in esame, i presupposti perché un __________ che agisce in causa propria possa eccezionalmente pretendere un'indennità per la sua attività personale non sono dati (cfr. STFA del 20 novembre 2001, H 388/99, in cui viene rinviato alle DTF 122 V 151 consid. 9 e 110 V 136 consid. 7). Infatti la causa non è complessa e il lavoro svolto non ha impedito notevolmente l’attività professionale dell’__________ (i ricorsi si limitano infatti ad una pagina e mezzo di simile contenuto).

                                         La pretesa d'indennità per spese ripetibili deve pertanto essere negata.

                                12.   In virtù dell’art. 82 lett. a della legge federale sul Tribunale federale (LTF), in vigore dal 1.1.2007, la presente sentenza è impugnabile al Tribunale federale tramite ricorso in materia di diritto pubblico entro 30 giorni dalla notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i motivi di ricorso previsti agli art. 95 e seguenti LTF. Va qui rammentato che a norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario, è aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF, con questo ricorso può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito del ricorso in materia costituzionale, va evidenziato come, affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, Introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg.).

Infine, l'art. 119 LTF prevede la possibilità di inoltrare un ricorso ordinario simultaneo. Al riguardo il cpv. 1 della norma stabilisce che "la parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (cpv. 1). Il Tribunale federale tratta i due ricorsi nella stessa procedura (cpv. 2) ed esamina le diverse censure secondo le disposizioni applicabili ai due diversi tipi di ricorso."

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   I ricorsi sono parzialmente accolti ai sensi dei considerandi e le decisioni impugnate annullate.

                                         L’incarto è rinviato alla Cassa per due nuove decisioni ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

30.2006.36 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.02.2007 30.2006.36 — Swissrulings