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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.07.2006 30.2006.30

10 juillet 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,100 mots·~11 min·2

Résumé

Contributi personali come indipendente per il 2003.Tassazione annuale postnumerando 2003B.Tassazione fiscale vincolante perché cresciuta in giudicato.UT ha fissato il reddito da attività indipendente.L'importo tassato non è un prestito,perché né comprovato,né dichiarato nei debiti.

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 30.2006.30   TB

Lugano 10 luglio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso dell'11 maggio 2006 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 12 aprile 2006 emanata da

Cassa CO 1

    in materia di contributi AVS

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Con decisione definitiva del 20 gennaio 2006 (doc. II/3) la Cassa di compensazione ha fissato i contributi personali AVS/AI/IPG dovuti da RI 1 quale indipendente per l'anno di contribuzione 2003. La Cassa ha ritenuto un reddito aziendale di Fr. 20'000.-, evinto dalla tassazione fiscale IFD 2003B, ed un capitale nullo investito nell'azienda.

                                  B.   Il 2 febbraio 2006 (doc. II/2) l'assicurato ha interposto opposizione, facendo valere che il reddito aziendale di Fr. 20'000.- stabilito con la decisione di tassazione 2003 in realtà sarebbe un prestito chiesto "per poter fare fronte alle fatture… nonché alle spese vitali…" e che "Ora questo prestito di Fr. 20'000.00 è stato da mè interamente rimborsato! Un prestito rimborsato NON può essere logicamente o onestamente considerato quale reddito, poiché i soldi NON ci sono più!".

                                  C.   Con decisione su opposizione del 12 aprile 2006 (doc. II/1) la Cassa di compensazione ha respinto l'impugnativa dell'assicurato, affermando che l'importo di Fr. 20'000.- è stato confermato dal competente Ufficio di tassazione e che siccome le comunicazioni fiscali sono vincolanti per l'amministrazione, essa non può dunque scostarsene.

                                  D.   Con ricorso dell'11 maggio 2006 (doc. I) l'assicurato contesta che il capitale investito nel proprio studio medico sia nullo, poiché era addirittura superiore al reddito aziendale del 2003. Inoltre, ribadisce che il reddito aziendale di Fr. 20'000.- in realtà è un prestito, quindi un debito nel frattempo rimborsato, pertanto non può essere considerato come un reddito aziendale.

Il 30 maggio 2006 (doc. IV) la Cassa ha proposto di respingere il ricorso, sostenendo di doversi attenere alla tassazione fiscale 2003 cresciuta nel frattempo in giudicato, siccome il reclamo interposto dagli interessati è stato considerato tardivo.

Il TCA ha richiamato l'incarto fiscale 2003 del ricorrente (doc. VI), avvisandolo inoltre dei documenti acquisiti. L'assicurato, sebbene esplicitamente invitato, non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. V).

                                         in diritto

in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

nel merito

                                   2.   Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

                                   3.   I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre. Nei Cantoni con tassazione biennale prenumerando, per i due anni di contribuzione precedenti è determinante il capitale proprio investito al 1° gennaio di ogni anno (art. 22 cpv. 2 OAVS).

Il reddito dell'anno di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell'esercizio commerciale chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS).

Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).

Se l'esercizio commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, è determinante il capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale (art. 22 cpv. 5 OAVS).

                                   4.   Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

Nei casi di tassazione intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).

Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).

Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).

                                   5.   In concreto, il ricorrente ha indicato nella dichiarazione di tassazione 2003B un reddito da attività indipendente di Fr. 33'506.- (doc. VIIbis). Dal canto suo, dopo una serie di calcoli e di relative spiegazioni dettagliatamente descritte in un allegato manoscritto acquisito dal Tribunale cantonale delle assicurazioni pendente causa insieme all'incarto fiscale 2003B dell'assicurato, il competente Ufficio di tassazione ha ritenuto che un "RA al netto delle deduzioni è ammesso in fr. 20'000.-", ed ha quindi emesso una notifica di tassazione 2003 in tal senso. Di conseguenza, la Cassa ha calcolato definitivamente il contributo AVS/AI/IPG dovuto nel 2003 dall'assicurato basandosi su un reddito da attività lucrativa indipendente di Fr. 20'000.-.

Il ricorrente contesta questo ammontare, facendo valere che in realtà si tratta di un prestito ricevuto per fare fronte alle fatture ed alle spese vitali. Ritenuto come questo debito sia stato ora interamente rimborsato, non può essere considerato come un suo reddito non avendo egli più la disponibilità di questi soldi. Controversa è pertanto la determinazione del reddito acquisito dall'assicurato come persona indipendente da soggiacere a contribuzione per l'anno 2003.

                                   6.   Per giurisprudenza costante del TFA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).

Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; H.P. KÄSER, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; P.Y. GREBER, J.L. DUC, G. SCARTAZZINI, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).

Va a questo proposito rammentato che secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS N° 110 pag. 341 segg., consid. 5a, STCA del 31 luglio 2000 in re R. M.).

                                   7.   Nella fattispecie, per fissare i contributi portanti sull'anno 2003 occorre determinare il reddito conseguito dall'assicurato durante quel medesimo anno (art. 22 cpv. 1 OAVS), quindi fare capo alla tassazione postnumerando 2003B, che porta sull'anno 2003.

Dalla comunicazione manoscritta - verosimilmente da un funzionario dell'Ufficio di tassazione - acquisita agli atti, si evince che i redditi dichiarati dall'assicurato nella sua dichiarazione d'imposta 2003B ammontano a Fr. 33'506.-. A ciò occorre poi dedurre le uscite dichiarate pari a Fr. 14'853.-, per ottenere un reddito da attività lucrativa indipendente di Fr. 18'653.-.

Dopo accertamenti dell'autorità fiscale, questi importi sono stati rettificati in Fr. 18'621.- (entrate) rispettivamente in Fr. 19'353.- (uscite). Su queste basi e sulla scorta di ulteriori considerazioni espresse concernenti in particolare gli anni 2001 e 2002 e l'attività esercitata dall'assicurato e da sua moglie, l'autorità fiscale ha fissato in Fr. 20'000.- il reddito netto da attività lucrativa indipendente del ricorrente.

Questo importo è stato conseguentemente ripreso nel calcolo dell'imponibile dei coniugi RI 1, notificato loro con decisione di tassazione il 9 novembre 2005.

A questo proposito il TCA evidenzia che questa decisione di tassazione è regolarmente cresciuta in giudicato (doc. 1), nel senso che l'assicurato non si è validamente opposto. Infatti, il suo reclamo del 5 febbraio 2006 è stato - a giusta ragione - dichiarato manifestamente tardivo dall'autorità fiscale, poiché inoltrato ben oltre il termine di trenta giorni dalla notifica, come peraltro recita la nota a piè di pagina della medesima decisione di tassazione (doc. 2).

In queste circostanze, l'informazione fornita dall’Ufficio di tassazione deve essere considerata vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice (art. 23 cpv. 4 OAVS), proprio perché è cresciuta in giudicato. Questo Tribunale non è quindi legittimato a scostarsi dagli elementi esibiti dal citato Ufficio di tassazione, apparendo essi corretti.

                                   8.   Sulla scorta di quanto precede, la contestazione dell'errato conteggio di Fr. 20'000.- sollevata dal ricorrente non può essere ritenuta. E ciò a maggior ragione se si pone mente che l'assicurato pretende che questo importo sia un prestito e non, come visto, un reddito netto da attività lucrativa indipendente.

In primo luogo va osservato che nella dichiarazione d'imposta 2003 l'interessato stesso nemmeno ha dichiarato l'esistenza di questo debito. Appare pertanto difficile credere ora che egli l'abbia effettivamente contratto, oltretutto se si considera che non ha mai prodotto alcun documento giustificativo a sostegno di questa sua tesi, né in sede fiscale né in occasione del ricorso che qui ci occupa.

Per di più, l'esistenza di un eventuale prestito andrebbe ad intaccare la sostanza dell'assicurato, diminuendola, e non i suoi redditi, aumentandoli. Non avrebbe dunque alcuna influenza per la determinazione dei contributi personali AVS/AI/IPG.

Tutto ben considerato, la somma di Fr. 20'000.- accertata dall'Ufficio di tassazione rappresenta quindi indubbiamente il reddito netto derivante dall'attività lucrativa esercitata dal ricorrente medesimo con il suo studio medico, grazie al quale egli aveva dichiarato un reddito di Fr. 33'506.-.

                                   9.   Ne discende dunque che il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata, nel senso che la Cassa di compensazione ha correttamente calcolato i contributi personali AVS/AI/IPG dell'insorgente su un reddito aziendale assommante a Fr. 20'000.- su un capitale proprio nullo.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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