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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.06.2006 30.2006.27

6 juin 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,553 mots·~13 min·1

Résumé

Contributi dovuti da indip. per 2002. I contributi sono fissati ogni anno.La tassaz. 2003A è particolare siccome non viene emessa decisione impugnabile. Comunicazione dell'UT sui redditi non è dunque vincolante, è possibile scostarsi se ci sono errori. UT ha riconosciuto l'errore:TCA può rettificare

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 30.2006.27   TB

Lugano 6 giugno 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso dell'8 maggio 2006 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 10 aprile 2006 emanata da

Cassa CO 1

    in materia di contributi AVS

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Con decisione definitiva del 12 agosto 2002 (doc. 5) la Cassa CO 1 ha fissato i contributi AVS/AI/IPG dovuti dall’assicurato quale indipendente per il periodo di contribuzione dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002. La Cassa si è fondata su un reddito aziendale di Fr. 227'952.- (doc. 4) realizzato nel 2002 (dichiarazione dell'Ufficio di tassazione di __________, doc. 1), già comprensivo dei contributi fatturati nel 2002 quale acconto (Fr. 4'674.-). A quest'importo è stato dedotto il 3,5% del capitale di Fr. 22'000.- investito nell'azienda (doc. 1). Su un reddito determinante di Fr. 227'182.sono stati dunque calcolati i contributi personali ammontanti a Fr. 22'346,95, di cui Fr. 431,50 sono le spese amministrative.

                                  B.   Con decisione su opposizione del 10 aprile 2006 (doc. A1) l’Amministrazione ha respinto l’opposizione di RI 1 del 1° settembre 2004 (doc. A6), chiedente di considerare un reddito aziendale inferiore di Fr. 20'000.-, a motivo che ci sarebbe stato un errore nel bilancio del 2002 che, in pari data (doc. 4), è stato segnalato allo stesso Ufficio di tassazione. Dopo aver accertato presso il competente UT la questione relativa ad una doppia registrazione di Fr. 20'000.nei ricavi (doc. 2) di cui, a detta dell'Ufficio di tassazione, è stato comunque tenuto conto nella determinazione del reddito tassabile del 2003, la Cassa ha confermato la decisione formale emessa nel 2004.

                                  C.   L’assicurato è insorto contro tale decisione con ricorso dell'8 maggio 2006 (doc. I), lamentando che i contributi AVS/AI/IPG vanno calcolati sul reddito aziendale realizzato nel 2002 ammontante a Fr. 207'182.-, ossia tenendo conto della deduzione dell'importo di Fr. 20'000.- ammessa dall'UT. Il ricorrente sostiene che questa correzione non sia tuttavia avvenuta per i redditi del 2003.

Con risposta del 18 maggio 2006 (doc. III) la Cassa, rifacendosi alla comunicazione del 5 aprile precedente dell'Ufficio di tassazione, ha escluso una doppia imposizione AVS ed ha confermato il contenuto della decisione impugnata. Il ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. IV).

in diritto

in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

                                   2.   Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAVS.

Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali (materiali) in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che deve essere valutata giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 129 V 4 consid. 1.4; DTF 127 V 467 consid. 1; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3 pag. 4). Il TFA, ai fini dell'esame di una vertenza, si fonda infatti di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (STFA 1° luglio 2003 nella causa G.C-N, consid. 1.2., H 29/02; DTF 121 V 366 consid. 1b).

Per contro, le norme procedurali (formali), in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (DTF 130 V 4 consid. 3.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2).

In concreto, la fissazione dei contributi personali dell’assicurato quale persona esercitate un'attività indipendente si riferisce all'anno 2002, mentre le decisioni (formale e su opposizione) sono posteriori all'entrata in vigore della LPGA. Pertanto, ogni riferimento alle norme ed alle direttive della LAVS va inteso nel tenore in vigore nel 2002.

nel merito

                                   3.   Nella fattispecie in esame, controversa è la determinazione del reddito del ricorrente come persona indipendente da soggiacere a contribuzione per l'anno 2002.

Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1 cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).

Il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

                                   4.   I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre. Nei Cantoni con tassazione biennale prenumerando, per i due anni di contribuzione precedenti è determinante il capitale proprio investito al 1° gennaio di ogni anno (art. 22 cpv. 2 OAVS).

Il reddito dell'anno di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell'esercizio commerciale chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS).

Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).

Se l'esercizio commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, è determinante il capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale (art. 22 cpv. 5 OAVS).

                                   5.   Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

Nei casi di tassazione intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).

Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).

Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).

                                   6.   In concreto, sulla base del reddito aziendale di Fr. 223'278.- indicato dall'assicurato nella dichiarazione di tassazione 2003A come reddito conseguito nel 2002 (doc. 1), la Cassa ha calcolato definitivamente il contributo AVS/AI/IPG dovuto nel 2002.

Il ricorrente contesta questo ammontare – a cui è stato pure aggiunto l'importo di Fr. 4'674.fatturato quale acconto -, facendo valere che i contributi vanno fissati sulla base del suo reddito aziendale effettivo, ossia dedotti i Fr. 20'000.- erroneamente contabilizzati due volte nei ricavi. Invece, avendo egli inizialmente indicato un importo non corrispondente alle sue entrate, la Cassa, che si è attenuta alla comunicazione ricevuta dal competente Ufficio di tassazione, sarebbe caduta in un evidente errore, senza considerare che anche l'UT, esperiti i necessari accertamenti, ha ammesso l'errore di contabilità, ma ha affermato che avrebbe stornato questa somma per i redditi del 2003, anche se, a suo dire, ciò non sarebbe avvenuto.

                                   7.   Per giurisprudenza costante del TFA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).

Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; H.P. KÄSER, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; P.Y. GREBER, J.L. DUC, G. SCARTAZZINI, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).

Va a questo proposito rammentato che secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS N° 110 pag. 341 segg., consid. 5a, STCA del 31 luglio 2000 in re R. M.).

                                   8.   Nella fattispecie, per fissare i contributi portanti sull'anno 2002 occorre determinare il reddito conseguito dall'assicurato durante quel medesimo anno (art. 22 cpv. 1 OAVS), quindi fare capo alla tassazione 2003A, che porta sul biennio fiscale 2001 e 2002.

In proposito, va osservato che la dichiarazione di tassazione 2003A è particolare rispetto alle precedenti dichiarazioni. In effetti, nel corso del 2003 i contribuenti domiciliati nel Cantone Ticino hanno dovuto indicare il reddito ordinario effettivamente conseguito negli anni 2001 e 2002, ben sapendo però di non essere in realtà tassati su quegli importi, trattandosi del periodo di transizione dal sistema di tassazione biennale prenumerando al sistema di tassazione annuale postnumerando. Di conseguenza, a meno di aver esposto dei redditi e delle spese straordinarie, i contribuenti non hanno ricevuto una decisione formale (notifica di tassazione) in cui sono stati stabiliti il reddito imponibile ed il corrispettivo importo da versare a titolo di imposta. L’autorità fiscale trasmetteva soltanto ai contribuenti interessati una comunicazione standard, con cui semplicemente avvisava, qualora fosse il caso, che non erano state registrate delle entrate/uscite straordinarie. Non essendo, quindi, tale avviso, una decisione formale, nemmeno erano menzionati i mezzi di diritto da utilizzare in caso di impugnativa.

Sulla scorta di queste circostanze, l’informazione fornita dall’Ufficio di tassazione di __________ (doc. 1) non deve essere considerata vincolante né per l’Amministrazione né per il Giudice (art. 23 cpv. 4 OAVS), tanto più che, in qualità di semplice comunicazione, essa neppure è cresciuta in giudicato. Questo Tribunale è quindi legittimato a scostarsi dagli elementi esibiti dal citato Ufficio di tassazione, apparendo essi pure errati. Sebbene, quindi, un’errata indicazione del reddito non avesse importanza a livello fiscale, i dati figuranti nella tassazione 2003A hanno invece rilevanza dal profilo delle assicurazioni sociali.

                                   9.   La Cassa, nella decisione su opposizione, non ha preso in considerazione le richieste dell'insorgente ed ha respinto l'opposizione. Essa si è basata, in questo caso erroneamente, sulla summenzionata giurisprudenza relativa alla forza vincolante delle tassazioni per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).

Infatti, la contestazione dell'errato conteggio di Fr. 20'000.sollevata dal ricorrente, come visto, è stata accolta dall'Ufficio di tassazione, nel senso che l'autorità fiscale ha confermato che c'è stato un errore di contabilizzazione delle fatturazioni emesse dall'assicurato, ma che, per praticità, questa maggiorazione sarebbe stata compensata con la fissazione dei redditi conseguiti l'anno dopo.

Ora, indipendentemente dal correttivo previsto dall'UT, va ribadito che esso ha riconosciuto che il reddito aziendale conseguito dall'insorgente nel 2002 debba essere di Fr. 20'000.- inferiore all'importo indicato nella dichiarazione di tassazione 2003A. D'avviso del TCA, questa circostanza è sufficiente per potere rettificare il calcolo di fissazione dei contributi personali dell'assicurato per l'anno 2002 e per modificarlo nel senso indicato dal ricorrente medesimo (Fr. 207'952.-).

A questa cifra va ancora dedotta la percentuale sul capitale investito, corrispondente a Fr. 770.- (art. 23 cpv. 5 OAVS). Si ottiene così per il 2002 un reddito soggetto a contribuzione pari a Fr. 207'182.-, a cui va applicata l'aliquota per la determinazione dei contributi personali.

                                10.   Stanti così le cose, compito della Cassa di compensazione è di controllare che per la fissazione dei contributi d'indipendente per il periodo gennaio-giugno 2003, dall'importo del reddito aziendale che l'autorità fiscale le trasmetterà non sia stata dedotta la somma di Fr. 20'000.- che l'Ufficio di tassazione ha inteso compensare con i redditi conseguiti nell'anno 2002.

Nel caso in cui l'Amministrazione avesse già emanato una decisione definitiva di fissazione dei contributi come indipendente per il primo semestre del 2003 appoggiandosi ad un reddito aziendale maggiorato di Fr. 20'000.-, le sono dati i mezzi della revisione e della riconsiderazione per rivedere il reddito da assoggettare al prelievo dei contributi personali e per rifare il relativo calcolo.

                                11.   In queste circostanze il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata annullata e l'incarto rinviato alla Cassa per l'emanazione di una nuova decisione portante su un reddito aziendale di Fr. 207'952.- ed un capitale proprio di Fr. 22'000.- (doc. 1).

Il ricorrente, non patrocinato, sebbene vincente in causa non ha diritto a ripetibili, non essendo adempiuti i particolari requisiti cui il riconoscimento delle medesime è subordinato (STFA dell’11 gennaio 2004 nella causa G., H 257/03 consid. 9; DTF 110 V 82).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è accolto.

                                         § La decisione impugnata è annullata e l'incarto rinviato alla Cassa di compensazione per l'emanazione di una nuova decisione di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG conformemente al considerando 9.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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