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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.05.2006 30.2006.24

8 mai 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,655 mots·~13 min·2

Résumé

La riduzione del contributo AVS/AI/IPG come indipendente è data se l'assicurato si trova in situazione d'estremo disagio economico. Un'ulteriore riduzione è data se l'assicurato è a carico dell'assistenza pubblica. Pagamento dilazionato. Domanda di condono va prima presentata alla Cassa, non al TCA.

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 30.2006.24   TB

Lugano 8 maggio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 18 marzo 2006 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 17 febbraio 2006 emanata da

Cassa CO 1

    in materia di contributi AVS

ritenuto                            in fatto

                                  A.   Con decisione dell'11 novembre 2005 (doc. 4) l'Amministrazione ha respinto la domanda del 21 ottobre 2005 dell'assicurato tendente ad ottenere una riduzione del contributo AVS/AI/IPG dovuto come indipendente per gli anni 2001 (Fr. 4'873,20) e 2002 (Fr. 6'441,60). Secondo la Cassa, le entrate che RI 1 avrebbe conseguito nel 2005 (Fr. 11'700.- disoccupazione + Fr. 30'000.- reddito presumibile da attività indipendente dichiarato dall'assicurato) sarebbero superiori al minimo esistenziale calcolato secondo i dettami della Legge sull'esecuzione ed il fallimento (Fr. 15'000.- minimo esistenziale LEF + Fr. 12'000.- contributi alimentari per le due figlie + Fr. 7'128.- interessi ipotecari + Fr. 1'923,70 cassa malati).

                                  B.   Il 17 febbraio 2006 (doc. A) la Cassa ha emanato una decisione su opposizione con cui ha accolto l'opposizione del 5 dicembre 2005 (doc. 3) dell'assicurato, che ha contestato il reddito presumibile di Fr. 30'000.- sostenendo di non averlo realizzato (doc. 2). Dopo istruttoria, la Cassa ha accertato che da settembre a dicembre 2005 l'opponente ha conseguito un reddito effettivo di Fr. 4'425,80 nel settore delle arti grafiche. Sulla scorta degli artt. 11 LAVS e 31 OAVS, la Cassa ha pertanto ridotto al massimo consentito, al 5,05%, i contributi AVS/AI/IPG dovuti dall'assicurato per gli anni 2001 e 2002, portandoli a Fr. 2'590,65 rispettivamente a Fr. 3'423,90. La convenuta non ha ritenuto esservi i presupposti per ridurre il contributo sino al minimo di legge.

                                  C.   Con ricorso del 18 marzo 2006 (doc. I) RI 1 fa presente di non essere al momento in grado di versare i contributi richiesti essendo disoccupato senza più diritto alle indennità giornaliere e di aver trovato per i mesi di febbraio e marzo 2006 soltanto un'occupazione a tempo parziale con cui ha conseguito Fr. 1'449.- rispettivamente Fr. 2'700.-. I genitori gli hanno prestato Fr. 3'814.- per far fronte al pagamento degli interessi sul mutuo della casa, mentre percepisce i sussidi per il premio di cassa malati ed auspica di trovare un lavoro che gli consenta di guadagnare Fr. 3'000.-/3'500.- per non dovere affidarsi all'assistenza sociale.

La Cassa di compensazione ha proposto di respingere il ricorso, argomentando che gli introiti conseguiti dal ricorrente (Fr. 18'343.-) sono inferiori al minimo d'esistenza (Fr. 36'051,70), per cui sono dati gli estremi soltanto per concedere la riduzione dell'aliquota dei contributi AVS/AI/IPG dovuti, portandola dal 9,5% come indipendente al 5,05% come per i dipendenti. Ritenuto poi come né il ricorrente sia a carico dell'assistenza pubblica né siano stati emessi degli attestati di carenza beni nei suoi confronti (doc. 1), non v'è spazio per ridurre fino al minimo legale il tasso di contribuzione applicato (doc. III).

Il ricorrente ha prodotto i certificati di salario per i mesi di febbraio (doc. B1: Fr. 1'449,45 netti) e marzo 2006 (doc. B2: Fr. 2'544,25 netti), visti i quali la Cassa si è confermata nella propria risposta di causa (doc. VII).

considerato                    in diritto

in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove).

Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

                                   2.   Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAVS.

Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali (materiali) in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che deve essere valutata giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 129 V 4 consid. 1.4). Il TFA, ai fini dell'esame di una vertenza, si fonda infatti di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (STFA 1° luglio 2003 nella causa G.C-N, consid. 1.2., H 29/02; DTF 121 V 366 consid. 1b).

Per contro, le norme procedurali (formali), in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (DTF 130 V 4 consid. 3.2; SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2).

In concreto, la domanda di riduzione dei contributi dell’assicurato quale persona indipendente si riferisce agli anni 2001 e 2002, mentre la decisione formale e su opposizione sono posteriori all'entrata in vigore della LPGA, perciò ogni riferimento alle norme ed alle direttive della LAVS va inteso nel tenore in vigore negli anni 2001 e 2002.

nel merito

                                   3.   A norma dell'art. 11 cpv. 1 LAVS, i contributi dovuti in applicazione degli articoli 6, 8 cpv. 1 o 10 cpv. 1 LAVS, il cui pagamento non potrebbe essere ragionevolmente richiesto alle persone assicurate obbligatoriamente, possono essere adeguatamente ridotti, a richiesta motivata, per un periodo di tempo determinato o indeterminato; essi non possono però essere inferiori al contributo minimo.

Giusta l'art. 31 cpv. 1 OAVS, chi postula la riduzione del contributo deve rendere verosimile che il suo pagamento integrale non può essere esatto.

                                   4.   Secondo la costante giurisprudenza del TFA relativa all'art. 11 LAVS, la riduzione può essere concessa se è dimostrato che a seguito del pagamento del contributo dovuto, l'assicurato verrebbe a trovarsi in una particolare situazione di estremo disagio economico (RCC 1950 pag. 334).

Per poter accordare la riduzione, occorre che il richiedente non possa far fronte ai propri bisogni vitali; non basta invece che, abituato ad una vita agiata, si senta soggettivamente in una situazione di disagio (RCC 1981 pag. 322, RCC 1953 pag. 319).

La giurisprudenza federale ha stabilito che si può riconoscere una particolare situazione di disagio economico allorquando il reddito netto dell'assicurato è inferiore ai minimi di esistenza valevoli agli effetti del diritto esecutivo (RCC 1978 pag. 523). Più precisamente, il minimo vitale previsto dal diritto esecutivo rappresenta di massima il limite di guardia al di sotto del quale il pagamento di un contributo costituisce un onere troppo gravoso (DTF 120 V 274 consid. 5a = Pratique VSI 1995 pag. 164 consid. 5a; DTF 113 V 252 consid. 3a con riferimenti; RCC 1979 pag. 46; 1981 pag. 323).

Occorre però in ogni caso tenere presente la situazione economica complessiva del debitore e non solo il suo reddito da attività lucrativa (DTF 104 V 61; RCC 1978 pag. 522 e RCC 1980 pag. 501). Si deve inoltre tenere conto delle condizioni di reddito e di sostanza del coniuge e dei figli che vivono nell'economia domestica comune (RCC 1981 pag. 516, RCC 1951 pag. 457).

Il debito contributivo di cui si chiede la riduzione non può essere preso in considerazione per la determinazione del minimo vitale dell’assicurato (RCC 1989 pag. 125 consid. 4); lo stesso vale per i debiti da imposte (RCC 1984 pag. 144).

Gli interessi passivi non sono deducibili, a meno che si tratti d’interessi ipotecari relativi all’abitazione del debitore od ad altri suoi bisogni vitali (sentenza non pubblicata del 12 agosto 1987 citata in Pratique VSI 1995 pag. 164 consid. 5a/bb = DTF 120 V 275 consid. 5a/bb).

Inoltre, un condono fiscale non implica necessariamente una riduzione dei contributi personali AVS/AI/IPG. Tale condono può tutt'al più rappresentare un indizio, ma in ogni caso spetta all’amministrazione dell’AVS di valutare se e in quale misura il pagamento dei contributi debba essere considerato un onere troppo elevato (DTF 120 V 271 = Pratique VSI 1995 pag. 162).

Infine, i contributi personali di un assicurato che possiede una sostanza non possono essere ridotti, anche se egli non ne può disporre. In questa situazione si giustifica al massimo la concessione di una dilazione di pagamento (RCC 1978 pag. 523, RCC 1951 pag. 239; STFA 13 dicembre 1990 in re G.P.C.). Tuttavia, se l'assicurato dispone di una certa sostanza, ma è gravato da debiti per un importo superiore, in questo caso può essergli riconosciuto il diritto di beneficiare di una riduzione dei contributi invece della dilazione di pagamento (STCA 5 marzo 1986 in re H.H., STCA 14 aprile 1986 in re H.J.M.).

                                   5.   La decisione relativa alla riduzione dei contributi deve essere fondata sulla situazione economica che si presenta al momento in cui il debitore deve versare i contributi (RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1978 pag. 227 consid. 1). Il momento determinante è quello in cui la decisione sulla domanda di riduzione cresce incontestata in giudicato e, se è il caso, quando la decisione dell'autorità di ricorso diventa definitiva oppure quando il Tribunale federale delle assicurazioni statuisce in merito a tale domanda (DTF 120 V 275 consid. 5a/dd; DUC, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants (LAVS), Basilea 1997, N. 14 ad art. 11 LAVS, pag. 357).

Tuttavia, il giudice non è tenuto ad esaminare direttamente ed in modo definitivo se e in quale misura tale situazione si è modificata dopo la notifica della decisione impugnata concernente la riduzione o il condono. Egli può lasciare alla parte la facoltà di chiedere una nuova decisione fondandosi sui fatti rilevanti modificati. Tuttavia, ciò non gli impedisce di basare il suo giudizio, per ragioni di economia procedurale, tenendo conto della nuova situazione (DTF 120 V 275 consid. 5a/dd; DTF 104 V 61; RCC 1978 pag. 226; Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN), NN. 3026-3027).

                                   6.   Oggetto della fattispecie in esame è l'entità della riduzione concessa dalla Cassa.

Quest'ultima ha accolto la domanda di riduzione del ricorrente diminuendo il tasso di contribuzione fino al massimo consentito, ossia passando dal 9,5% al 5,05%, equivalente al tasso applicato ai salariati. La convenuta non è però scesa oltre questo tasso, ritenendo che non vi fossero gli elementi per procedere in tal senso, siccome nei confronti dell'assicurato non erano stati emessi degli attestati di carenza beni.

Dal canto suo, viste le precarie condizioni economiche attuali, il ricorrente ritiene invece che siano in sostanza dati i requisiti per concedere il condono del pagamento dei contributi, lamentando di non riuscire nemmeno a versare i contributi ridotti dalla Cassa.

Le Direttive sui contributi delle persone indipendenti (DIN), edite dall'UFAS, citate dalla Cassa, hanno il seguente tenore:

"  Di regola il grado di riduzione è stabilito dal rapporto esistente tra l'insieme dei mezzi economici dell'assicurato e di quelli che gli garantiscono il minimo vitale previsto dal diritto dell'esecuzione." (N. 3048 DIN)

I debiti e i loro interessi non giustificano di per sé il fatto che si consideri l'esistenza economica dell'assicurato come seriamente minacciata né, di conseguenza, la concessione di una riduzione che abbassi il contributo a un tasso inferiore a quello del contributo usuale versato dai salariati, come avviene in caso di rovesci di fortuna o di malattie." (N. 3049 DIN)

Anche se il contributo AVS/AI/IPG è stato fissato secondo la tavola scalare, non può essere ridotto a un importo inferiore a quello che deve essere pagato da un salariato (5,05% del reddito determinante). Rimangono riservati i N. 3053 e 3054." (N. 3051 DIN)

La riduzione dei contributi a un tasso inferiore a quello del contributo usuale dei salariati è una misura del tutto eccezionale. Essa richiede che l'assicurato si trovi in uno stato di necessità prossimo all'indigenza. In altri termini la sua stessa esistenza economica dev'essere messa seriamente in pericolo, anche pagando un contributo così ridotto." (N. 3'053 DIN)

Il contributo AVS/AI/IPG può essere inferiore al tasso del contributo usuale dei salariati se sono soddisfatte le condizioni che permettono di dichiarare l'inesigibilità dei contributi (p. es. l'assicurato è a carico dell'assistenza pubblica o esibisce regolarmente attestati di carenza beni) e se solo mediante un'importante riduzione si può sperare di riscuotere una parte del debito contributivo." (N. 3054 DIN)

                                   7.   La riduzione può dunque essere concessa se è dimostrato che a seguito del pagamento del contributo dovuto, l'assicurato verrebbe a trovarsi in una particolare situazione di estremo disagio economico, ciò che si presenta quando le entrate dell'assicurato non permettono di coprire il suo fabbisogno minimo. Pertanto non possono essere presi in considerazione altri elementi e aspetti soggettivi, siccome ci si deve basare su uno stato di necessità obiettivo (RCC 1984 pag. 177). Nel computo del minimo vitale si deve tenere conto delle spese assolutamente necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia (DTF 102 III 19, DTF 82 III 28 consid. 1).

Dovendo, come visto, porsi al momento in cui la decisione impugnata è stata emanata, dagli atti risulta che al 10 ottobre 2005 non v'era alcun attestato di carenza beni né alcuna esecuzione in corso a carico del ricorrente. Di conseguenza, pur comprendendo la precaria situazione economica dell'assicurato, non è possibile procedere ad un'ulteriore riduzione del contributo personale dovuto, ossia non è possibile ridurre a meno di Fr. 2'590,65 per il 2001 e di Fr. 3'423,90 per il 2002, pari alla quota del 5,05% normalmente applicata ai salariati, i contributi che egli deve versare alla Cassa cantonale.

In queste circostanze, la decisione di reiezione della domanda di riduzione ulteriore dei contributi personali del ricorrente deve essere confermata.

                                   8.   All'assicurato resta comunque sempre aperta la via del pagamento dilazionato, offerta dall'art. 34b OAVS, secondo cui se un debitore di contributi rende verosimile che si trova in difficoltà finanziarie, si impegna a versare regolarmente acconti ed esegue immediatamente il primo pagamento, la Cassa può concedergli una dilazione di pagamento, sempreché abbia fondate ragioni d'ammettere che gli acconti successivi e i contributi correnti potranno essere pagati puntualmente (cpv. 1). La Cassa fisserà quindi per iscritto le condizioni di pagamento, come l'importo degli acconti ed i termini di pagamenti, tenendo ovviamente in considerazione la situazione del debitore (cpv. 2). Qualora il ricorrente non dovesse rispettare le condizioni di pagamento fissate, la dilazione concessa decadrà automaticamente (cpv. 3).

                                   9.   Il TCA osserva, infine, che in merito ai problemi finanziari sollevati dall'assicurato, in realtà con il proprio ricorso quest'ultimo sembra sottintendere una domanda di condono del pagamento dei contributi dovuti, sebbene siano già stati ridotti.

A norma dell’art. 11 cpv. 2 LAVS, se il pagamento del contributo minimo costituisce un onere troppo grave per l’assicurato, il contributo può essere condonato, previa consultazione dell’autorità designata dal Cantone di domicilio. Per questi assicurati è infatti il Cantone di domicilio che paga il contributo minimo. La domanda di condono, comunque, deve essere indirizzata alla Cassa di compensazione (art. 32 cpv. 1 OAVS), la quale deciderà sulla base del parere espresso dall’autorità designata dal Cantone di domicilio (art. 32 cpv. 2 OAVS).

Siccome la decisione di condono spetta dunque in primo luogo alla Cassa di compensazione, che deve decidere su regolare istanza formulata dall'interessato, la scrivente autorità giudicante non ha la facoltà di pronunciarsi direttamente come prima istanza in merito alla richiesta del ricorrente. Fanno infatti difetto tanto una decisione formale quanto una decisione su opposizione che rifiutano di concedere il citato condono e che devono entrambe essere emanate dalla Cassa. Solo quando l'Amministrazione emetterà la decisione su opposizione negativa, l'assicurato potrà impugnarla mediante ricorso davanti a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni (art. 56 LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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