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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.02.2006 30.2006.2

23 février 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,834 mots·~14 min·3

Résumé

L'assicurato esercitante attività indipendente deve pagare i contributi personali ogni anno. Se i contributi d'acconto versati sono almeno il 25% inferiori ai contributi dovuti, sulla differenza sono dovuti interessi di mora al 5%.

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 30.2006.2   TB

Lugano 23 febbraio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso dell'11 gennaio 2006 della

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 14 dicembre 2005 emanata da

CO 1     in materia di contributi AVS

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   __________, __________ affiliato alla Cassa di compensazione CO 1, ha esercitato la propria attività lucrativa fino al 31 dicembre 2002.

Il 9 novembre 2005 la Cassa di compensazione ha emanato una decisione di fissazione dei contributi come indipendente - che sostituisce la decisione del 4 novembre precedente – basandosi sui redditi conseguiti nel 2002 con la sua attività (Fr. 115'789.-) e con la liquidazione per la cessione dello studio __________ (Fr. 588'000.-), per un reddito totale di Fr. 703'789.-. I contributi personali dovuti per l'anno 2002 sono stati fissati in Fr. 69'967,80 (doc. 2 del fascicolo del ricorso) e non sono stati contestati.

                                  B.   In pari data, la Cassa di compensazione ha emesso una decisione concernente gli interessi di mora sui contributi personali relativa all'anno 2002 (doc. A2), contro cui la RI 1 si è opposta (doc. A3).

                                  C.   Contro la decisione su opposizione del 14 dicembre 2005 (doc. A1) della Cassa che ha respinto l'opposizione, l'11 gennaio 2006 (doc. I) la RI 1 ha interposto tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l'annullamento della decisione di fissazione degli interessi di mora a motivo della buona fede dell'assicurato. Essa ha rilevato che è soltanto con la decisione di tassazione fiscale del 13 ottobre 2005 concernente l'aumento dell'utile della liquidazione dello studio (doc. A8) - e quindi del reddito imponibile 2002 - che la Cassa ha potuto fissare definitivamente i contributi personali. Prima di allora, era impossibile sapere che occorreva versare degli acconti supplementari a copertura dei futuri contributi personali come indipendente. Tale procedere non dovrebbe quindi andare a discapito dell'assicurato. L'assunzione del pagamento di Fr. 4'783.- a titolo di interessi di mora non sarebbe dunque giustificato, siccome dovuto unicamente ad un ritardo dell'Ufficio tassazione.

Con risposta del 27 gennaio 2006 (doc. III) la Cassa convenuta ha confermato la decisione su opposizione, facendo leva sui princìpi secondo cui se i contributi d'acconto sono almeno il 25% inferiori ai contributi effettivamente dovuti, si devono pagare gli interessi di mora (art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS) e che gli interessi sono da pagare indipendentemente da una colpa.

A questo proposito la ricorrente ha potuto esprimersi (doc. VII).

                                         in diritto

in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

                                   2.   Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAVS.

Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali (materiali) in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che deve essere valutata giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 129 V 4 consid. 1.4; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 136 consid. 4b; STFA dell’11 gennaio 2005 nella causa G.T. SA, H 257/03 consid. 2.1 pag. 3; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3 pag. 4). Il TFA, ai fini dell'esame di una vertenza, si fonda infatti di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (STFA 1° luglio 2003 nella causa G.C-N, consid. 1.2., H 29/02; DTF 121 V 366 consid. 1b).

Per contro, le norme procedurali (formali), in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (DTF 130 V 4 consid. 3.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2).

In concreto, la fissazione dei contributi dell’assicurato quale indipendente si riferisce al periodo compreso fra il 1° gennaio 2002 ed il 31 dicembre 2002. Pertanto, ogni riferimento alle norme ed alle direttive della LAVS va inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002, eccetto indicazioni in senso contrario.

nel merito

                                   3.   L'art. 14 cpv. 2 LAVS prevede che i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di contribuzione. Se, nonostante diffida, una persona tenuta al pagamento dei contributi non dà le indicazioni necessarie per il calcolo di essi, questi sono stabiliti mediante tassazione d'ufficio (art. 14 cpv. 3 LAVS). Per l'art. 14 cpv. 4 LAVS il Consiglio federale emana prescrizioni sui termini di pagamento dei contributi (lett. a), sulla procedura di diffida e di tassazione d'ufficio (lett. b), sul pagamento dei contributi arretrati e la restituzione di quelli pagati in troppo (lett. c), sul condono del pagamento di contributi arretrati (lett. d) e sulla riscossione di interessi di mora e il pagamento di interessi rimunerativi (lett. e).

Giusta l'art. 24 cpv. 1 OAVS, nell'anno di contribuzione corrente le persone tenute a pagare i contributi devono pagare i contributi d'acconto a scadenze periodiche. Secondo il capoverso 2, le casse di compensazione stabiliscono i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile dell'anno di contribuzione. Se durante o dopo l'anno di contribuzione risulta che il reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, le casse di compensazione adeguano i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS). Le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se richiesto, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile (art. 24 cpv. 4 OAVS). Per il capoverso 5, se entro il termine fissato non vengono date le indicazioni necessarie, non vengono presentati i giustificativi o non vengono pagati i contributi d'acconto, le casse di compensazione fissano i contributi d'acconto dovuti in una decisione.

Per l'art. 25 cpv. 1 OAVS, le Casse di compensazione fissano i contributi dovuti per l'anno di contribuzione in una decisione e procedono alla compensazione con i contributi d'acconto pagati. I contributi non versati dagli assicurati vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione (art. 25 cpv. 2 OAVS).

È compito delle casse di compensazione domandare alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente. Le autorità fiscali devono aggiungere i contributi versati all'AVS/AI/IPG (art. 27 cpv. 1 OAVS).

Con il 1° gennaio 2001 sono entrate in vigore alcune modifiche delle norme di esecuzione dell'AVS, in particolare circa il calcolo degli interessi.

Giusta l'art. 41bis cpv. 1 OAVS devono pagare gli interessi di mora:

                                         a.   di regola, le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano entro 30 giorni dal termine del periodo di pagamento, a partire da tale termine;

                                         b.   le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i contributi sono dovuti;

                                         c.   i datori di lavoro, sui contributi salariali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione;

                                         d.   i datori di lavoro, sui contributi da compensare per i quali non presentano un regolare conteggio entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine;

                                         e.   le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione;

                                         f.    le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine (sottolineature della redattrice).

Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempreché i contributi siano pagati entro il termine fissato (art. 41bis cpv. 2 OAVS).

Per l'art. 42 cpv. 1 OAVS i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5 per cento all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS). Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS; STFA del 10 novembre 2003 nella causa M. SA, H 148/03).

Infine, le summenzionate disposizioni sono pure applicabili agli altri contributi sociali sulla base di specifiche normative che rinviano espressamente, in materia di calcolo rispettivamente riscossione dei relativi contributi, alla LAVS. Ciò è previsto per l'assicurazione per l'invalidità (artt. 3 LAI e 1 OAI) e per l'indennità di perdita di guadagno (art. 27 cpv. 2 IPG).

                                   4.   La ricorrente ha invocato il rispetto del principio della buona fede, adducendo che la circostanza secondo cui la decisione della Cassa di fissazione dei contributi relativa all'anno 2002 sia stata emanata soltanto il 9 novembre 2005 dipenderebbe unicamente dal ritardo con cui l'Ufficio tassazione ha accertato il reddito imponibile dell'assicurato per l'anno 2002 (notifica di tassazione del 13 ottobre 2005). Sarebbe pertanto iniquo far ricadere ora su di essa l'accollamento di interessi di mora per ritardi non imputabili all'assicurato. D'altronde, fino ad allora nemmeno la Cassa di compensazione avrebbe avvisato l'assicurato della necessità di versare contributi supplementari.

In proposito, questa Corte evidenzia che nella decisione impugnata la Cassa ha rilevato di aver informato nel dicembre 2000 tutti gli assicurati a lei affiliati riguardo l'importante modifica del calcolo degli interessi a partire dal 1° gennaio 2001. Ad inizio giugno e settembre 2002, insieme alle fatture del 2° e 3° trimestre, la Cassa ha spiegato il nuovo sistema di riscossione dei contributi e degli interessi di mora. Questi ultimi, in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, dal 1° gennaio 2003 sarebbero stati prelevati qualora i contributi definitivi dovuti sarebbero stati superiori del 25% agli acconti versati.

Va del resto osservato che se l'insorgente non avesse ricevuto tale informazione, essa non potrebbe prevalersene, ritenuto come nessuno è protetto dall'ignoranza della legge (STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99, consid. 2 pag. 3; DTF 124 V 215, consid. 2b)aa) e la giurisprudenza ivi citata; STCA del 4 dicembre 2002 nella causa A.J., Inc. n. 30.2002.201).

La situazione che si è creata configura una situazione di ritardo per l'assicurato che svolgeva un'attività lucrativa indipendente, ciò che dà luogo, come visto, alla percezione di interessi di mora in virtù del nuovo art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS (cfr. consid. 3).

                                   5.   Per l'anno di contribuzione 2002, l'assicurato ha versato dei contributi personali, ossia degli acconti, ammontanti a Fr. 18'164.-. Il 13 ottobre 2005/3 novembre 2005 (doc. 4) la Cassa di compensazione ha calcolato i contributi personali basandosi su un ammontare totale di Fr. 703'789.- (Fr. 115'789.- di utile da attività lucrativa + Fr. 588'000.- di utile di liquidazione dello studio nel 2002). A ciò ha aggiunto gli acconti pagati fino a quel momento (Fr. 18'164.-). L'Amministrazione è giunta a tale importo basandosi sulla decisione di tassazione per l'imposta federale diretta 2002 portante su un reddito imponibile maggiorato pari a Fr. 532'140.- (Fr. 588'000.- - Fr. 55'860.- di contributi AVS che dovrebbe pagare).

Ora, è vero che la decisione di tassazione dell'imposta federale diretta per l'anno 2002, che funge da base per il calcolo dei contributi personali del 2002 – ma, in difetto della stessa, occorre basarsi sulla tassazione d'imposta cantonale (art. 23 cpv. 2 OAVS) -, è stata notificata alla ricorrente soltanto il 13 ottobre 2005 ed è stata sostituita con un'altra di pari importo il 3 novembre 2005.

Tuttavia, è anche vero che il calcolo definitivo del reddito imponibile del assicurato è stato il frutto di una lunga procedura d'accertamento, iniziata con un controllo fiscale avvenuto il 7 luglio 2004 ed a cui hanno fatto seguito diversi incontri fra le parti interessate il 25 gennaio, il 15 marzo ed il 26 aprile 2005. In occasione di quest'ultimo incontro è stato allestito un verbale riassuntivo della situazione fiscale dell'assicurato ed è stata chiarita la natura fiscale della vendita dello studio __________, con la fissazione dell'utile di liquidazione per gli esercizi 2001 – non rilevante per la fattispecie – e 2002 (Fr. 588'000.-). Questo verbale è stato sottoscritto per accettazione dalla rappresentante della RI 1 soltanto il 28 settembre 2005 (doc. A8).

Stanti così le cose, l'emanazione della notifica di tassazione federale del 13 ottobre 2005 non poteva evidentemente giungere prima.

Di conseguenza, siccome le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS) e, per giurisprudenza costante del TFA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà, di riflesso la decisione definitiva dell'Amministrazione di fissazione dei contributi personali d'indipendente non poteva evidentemente essere emanata prima di allora, quindi nemmeno nel corso degli anni precedenti.

Gli interessi, come visto, cessano di decorrere soltanto con il pagamento completo dei contributi (art. 41bis cpv. 2 OAVS). Questo significa che fintanto che tutti i contributi personali dell'assicurato dovuti per l'anno 2002 non sono stati versati alla Cassa di compensazione, non è possibile non conteggiare all'interessato degli interessi di ritardo.

E ciò, indipendentemente da quando questi contributi personali siano stati definitivamente fissati dalla Cassa.

                                   6.   Con decisione del 9 novembre 2005 la Cassa di compensazione ha fissato i contributi personali dovuti dall'assicurato per l'anno 2002. Ciò significa che non tutti i contributi personali per il 2002 erano già stati pagati dall'interessato. In virtù di quanto precede, discende che degli interessi di ritardo sono dovuti sull'importo rimasto scoperto.

Dalla decisione su opposizione del 14 dicembre 2005 si evince che la ricorrente ha già pagato i contributi da compensare fissati con decisione del 9 novembre 2005. Ma fino ad allora (art. 42 cpv. 1 OAVS), vanno prelevato degli interessi di mora del 5% (art. 42 cpv. 2 OAVS).

Infatti, applicando l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, risulta che i contributi d'acconto versati dall'assicurato nel corso del 2002 (Fr. 18'164.-) sono almeno il 25% inferiori ai contributi che egli doveva effettivamente versare per l'anno di contribuzione 2002 (Fr. 69'967,80). Pertanto, sulla differenza, ossia sui contributi da compensare, l'assicurato deve pagare gli interessi di mora del 5% a far conto dal 1° gennaio dopo il 31 dicembre dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, ovvero dal 1° gennaio 2004, come ha rettamente calcolato la Cassa di compensazione.

In merito a questi disposti di legge, il TCA osserva infine che con sentenza del 21 agosto 2003 (H 268/02), il Tribunale Federale delle Assicurazioni di Lucerna ha considerato che promulgando gli artt. 41bis e 42 cpv. 1 OAVS, il Consiglio federale ha introdotto delle disposizioni più severe in materia di riscossione degli interessi moratori in ambito AVS e che l'AVS medesima si deve mostrare intransigente, anche di fronte ad un interesse di modesto importo e di un ritardo minimo, e ciò qualsiasi sia il motivo del ritardo. L'unica eccezione a questo principio concerne la riscossione di interessi moratori inferiori a Fr. 30.- (STFA del 30 gennaio 2004, H 328/02, consid. 5). Il TFA ha inoltre confermato la conformità dell'art. 42 cpv. 1 OAVS alla Costituzione federale ed alla legge (Pratique VSI 2000 pag. 143, ribadita con STFA del 30 gennaio 2004, H 328/02, consid. 3.2.).

La decisione impugnata si rivela pertanto corretta. Il ricorso dell'11 gennaio 2006 deve essere di conseguenza respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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