Raccomandata
Incarto n. 30.2005.46 ir/td
Lugano 8 marzo 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 1° ottobre 2005 formulato da
RI 1
avverso le seguenti decisioni della
Cassa CO 1 in materia di rendite AVS a lui riferite:
a) 24 novembre 2004 e valida dal 1.11.1994;
b) 12 luglio 2001 valida dal 1.6.1998 al 31.8.1999;
c) 12 luglio 2001 valida dal 1.9.1998 al 31.1.2001;
d) 13 febbraio 2001 valida dal 1.2.2001.
letti ed esaminati gli atti, considerato
che con scritto consegnato alla Posta il 1° ottobre 2005 e pervenuto il successivo 4 ottobre 2005 RI 1 si è rivolto in tedesco ed in inglese trasmettendo sue decisioni datate 12 luglio 2001, 24 novembre 1994 e 15 dicembre 1994 di fissazione di rendite sue e di __________;
che il gravame, non rispettando i presupposti di cui all'art. 1 cpv. 1 LPr.TCA al ricorrente è stato concesso un lungo termine - stante sua pretesa assenza sino a fine 2005 per cure mediche - per tradurre il gravame e per emendarlo, e ciò con le seguenti motivazioni:
" Il ricorso formulato da RI 1 non soddisfa le condizioni fissate dalla LPAss, in particolare poiché non è specificato quando le decisioni sono pervenute al ricorrente, quali siano i precisi motivi del ritardo nella reazione alle decisioni, cosa viene precisamente contestato nelle decisioni impugnate. Gli atti devono quindi essere retrocessi a RI 1 per completare il testo. Non è infatti sufficientemente chiaro se il ricorrente intenda ottenere - come comunque sembra - una restituzione dei termini per l'inoltro delle impugnative.
Va rammentato che per l'art. 41 LPGA, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 60 cpv. 2 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento. Se la restituzione è concessa, il termine per compiere l'atto omesso decorre dalla notifica della decisione. Secondo giurisprudenza non costituisce valido impedimento il fatto accampato da una parte di dover intraprendere frequenti viaggi all'estero per visitare un figlio, siccome ciò non gli impediva di designare un legale che curasse i suoi interessi anche durante i periodi di assenza (CPC-TI, Cocchi-Trezzini, pag. 391 n. 18 ad art. 137). Una parte coinvolta in una procedura giudiziaria pendente deve, prima di assentarsi all'estero, designare un patrocinatore e fornirgli tutti i ragguagli necessari che interessano eventuali sviluppi della procedura medesima. In caso contrario non è ammissibile alcuna richiesta di restituzione in intero contro il lasso dei termini (RDAT 1995 - I, n. 15). La restituzione del termine di reclamo, per assenza all'estero, viene concessa solo se non è riscontrata alcuna colpa del contribuente o del suo rappresentante. Secondo la dottrina, è colpevole e non scusabile chi si assenta per un lungo periodo senza preoccuparsi di essere opportunamente informato sui propri affari e viene ad ignorare la decorrenza di un termine (RDAT 1992-I, n.19t). La restituzione dei termini per assenza dal Cantone o dalla Svizzera è limitata ai casi in cui la partenza è imprevista, non invece quando l'assenza è prolungata oltre il necessario e prevedibile, come quella per ragioni di studio (RDAT 1995-II, n. 11t, RDAT 1991-II, n. 17t).
In concreto dunque il ricorrente vorrà anche specificare in dettaglio i motivi dell'impedimento o degli impedimenti, provandoli, precisando le date degli stessi, il loro venir meno (date) ed ancora - semmai - la sua costante impossibilità a delegare terzi per rappresentarlo adeguatamente dovrà essere dimostrata.
Considerato inoltre come il ricorso 1°/4 ottobre 2005 sia redatto in lingua tedesca va rammentato come - a prescindere dalla conoscenza di detto idioma da parte del Giudice delegato - la lingua da usare è l'italiano.
L'art. 1° cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6.4.1961 prescrive che i ricorsi devono essere scritti in lingua italiana, lingua ufficiale del Cantone Ticino come noto certamente al ricorrente.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale i ricorsi redatti in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone possono essere dichiarati irricevibili senza violare il diritto federale.
Il ricorrente viene quindi invitato a volere trasmettere a questo Tribunale l'emendamento richiesto in lingua italiana e di volere - semmai - tradurre anche il testo in lingua inglese intitolato "The Mysterious AHV Saga" qualora desiderasse ritenere tale allegato quale parte integrante del ricorso.
Rilevato come RI 1 indichi sua assenza all'estero sino a fine anno per essere curato da specialisti in materia cardiovascolare il termine assegnato con il presente verrà a scadenza il martedì 10 gennaio 2006."
che il termine è decorso infruttuoso ed il successivo 13 febbraio 2006 il giudice delegato ha concesso ulteriore termine per completare e tradurre il gravame;
che anche tale termine è decorso infruttuoso;
che il signor RI 1 nulla ha comunicato al TCA con il quale, nonostante l'attesa di 5 mesi, non ha più avuto contatto;
che visto il totale silenzio del signor RI 1 che non ha provveduto a tradurre ed emendare le sue richieste l'impugnativa va dichiarata irricevibile;
richiamati gli articoli 1 cpv. 1, 2 e 8 della legge di procedura 6.4.61.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è irricevibile.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti