Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.03.2006 30.2005.38

9 mars 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,790 mots·~14 min·3

Résumé

Decisione formale impugnabile: nozione. Persona senza attività lucrativa: nozione. Per un'attività "indipendente" senza scopo di lucro da cui non trae alcun profitto, l'assicurato va considerato persona senza attività lucrativa. Pagamento del contributo minimo per gli anni 2001-2004.

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 30.2005.38-39   TB

Lugano 9 marzo 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 10 giugno 2005 di

RI 1  

contro  

le decisioni su opposizione del 3 giugno 2005 emanate da

Cassa CO 1

    in materia di contributi AVS

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 27 aprile 2005 (doc. A3) la Cassa di compensazione ha inviato a RI 1 una "conferma di affiliazione alla Cassa", attestante che, retroattivamente dal 1° gennaio 2001, veniva affiliato d'ufficio nella categoria delle persone che non esercitano un'attività lucrativa. Contro questa comunicazione l'assicurato si è opposto il 15 maggio 2005 (doc. 10).

                                  B.   Con quattro distinte decisioni del 23 maggio 2005 (docc. 1-4), la Cassa CO 1 ha fissato i contributi AVS/AI/IPG dovuti dall'assicurato per gli anni 2001-2004 quale persona senza attività lucrativa, basandosi sui dati indicati dall'interessato stesso. Ritenuta una sostanza netta nulla ed un reddito percepito sotto forma di rendite d'ogni genere pure nullo, la Cassa ha chiesto all'assicurato il pagamento del contributo minimo di Fr. 390.- per i primi due anni e di Fr. 425.- per i successivi due, somme alle quali sono state aggiunte le spese amministrative di Fr. 7,50 rispettivamente Fr. 8,50.

                                  C.   Con un unico atto del 29 maggio 2005 (doc. 9) l'assicurato si è opposto contro le predette decisioni, ribadendo, in sostanza, di essere attivo professionalmente quale titolare di uno studio dal 1° aprile 1986 e di aver sempre, da allora, esercitato un'attività di carattere indipendente, anche se non a scopo di lucro. La sua unica entrata consiste in un "contributo volontario, momentaneo e modesto (CHF 12'000.-/anno) dell'anziano genitore" e questa "retribuzione familiare", quale compromesso per servizi ricevuti, è da considerare, secondo me, come complemento di miei redditi.".

                                  D.   Il 3 giugno 2005 l'Amministrazione ha emanato due distinte decisioni su opposizione. Con la prima ha dichiarato irricevibile l'opposizione del 15 maggio 2005 (doc. A2); con la seconda, ha respinto l'opposizione del 29 maggio 2005 (doc. A1), affermando di essersi basata sulle tassazioni fiscali, vincolanti, dalle quali non risulta alcun reddito da attività lucrativa, per cui l'assicurato andava affiliato come persona senza attività lucrativa.

                                  E.   Con ricorso del 10 giugno 2005 (doc. I) e nei successivi scritti l'assicurato ha ribadito le argomentazioni già sollevate, illustrandole ulteriormente. Chiede di essere affiliato, come dal 1986, nella categoria degli indipendenti per l'esercizio dell'attività d'economista che svolge per più di 90 giorni all'anno. Ribadisce che "i contributi-contanti del genitore anziano, CHF 12'000.-/anno, non sono da considerare sostitutivi dei "redditi lavoro" e neppure quale "regolamento per trattamento di pre-pensionamento", finanziato da familiari." (doc. III).

Nella propria risposta la Cassa ha confermato la decisione su opposizione. Visto che il ricorrente, negli ultimi anni, non è stato fiscalmente imposto per un reddito da attività lucrativa, egli va considerato persona senza attività lucrativa. In questa categoria rientrano le persone che non percepiscono nessun reddito o il cui reddito è di poco conto (doc. V).

Inoltre, la comunicazione del 27 aprile 2005 non va considerata come una decisione formale, ma come una decisione di accertamento che, sprovvista dei rimedi giuridici, non può essere oggetto d'impugnativa.

                                         in diritto

in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

                                   2.   Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAVS.

Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali (materiali) in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che deve essere valutata giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 129 V 4 consid. 1.4; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 136 consid. 4b; STFA dell’11 gennaio 2005 nella causa G.T. SA, H 257/03 consid. 2.1 pag. 3; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3 pag. 4). Il TFA, ai fini dell'esame di una vertenza, si fonda infatti di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (STFA 1° luglio 2003 nella causa G.C-N, consid. 1.2., H 29/02; DTF 121 V 366 consid. 1b).

Per contro, le norme procedurali (formali), in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (DTF 130 V 4 consid. 3.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2).

In concreto, la fissazione dei contributi dell’assicurato quale persona senza attività lucrativa si riferisce al periodo compreso fra il 1° gennaio 2001 ed il 31 dicembre 2004. Pertanto, ogni riferimento alle norme ed alle direttive della LAVS va inteso nel tenore in vigore durante il singolo anno oggetto della fissazione dei contributi mediante la decisione su opposizione.

                                   3.   Per quanto concerne l'impugnabilità dello scritto del 27 aprile 2005 della Cassa che comunica all'assicurato la sua affiliazione nella categoria delle persone senza attività lucrativa retroattivamente dal 1° gennaio 2001, il TCA osserva come l'Amministrazione abbia correttamente dichiarato irricevibile l'opposizione del 15 maggio 2005 (doc. 10) dell'interessato.

Va in proposito chiarito che le sole decisioni formali che possono essere oggetto di un'impugnativa sono le decisioni del 23 maggio 2005, con cui la Cassa convenuta ha fissato definitivamente (eccetto per il 2004: provvisoriamente) i contributi AVS/AI/IPG dovuti dall'assicurato per gli anni 2001-2004. Queste quattro decisioni, infatti, sono delle decisioni condannatorie che stabiliscono i contributi dovuti per un periodo determinato – seppure, per l'anno 2004, provvisoriamente nell'attesa della relativa notifica di tassazione fiscale. Queste decisioni sono provviste dei rimedi di diritto ed indicano entro quale termine, in che forma ed a quale istanza può essere presentata opposizione. Esse rispecchiano quindi la normativa della LPGA.

A questo proposito, secondo l’art. 49 cpv. 1 LPGA, nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato, l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni. Per il capoverso 3, le decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.

Giusta l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate.

Per costante giurisprudenza, le decisioni scritte devono essere designate come tali ed indicare le vie di ricorso, anche se esse sono notificate sotto forma di lettera (RCC 1989 pag. 192 consid. 2a; MAURER, Bundessozialversicherungsrecht, pag. 127).

Decisioni formali sono quelle che regolano una situazione giuridica concreta ed individuale del diritto amministrativo in maniera imperativa attraverso un atto unilaterale di un'autorità (KNAPP, Précis de droit administratif, n. 936 segg. pag. 214 segg.; GOSSWEILER, Die Verfügung im Schweizerischen Sozialversicherungsrecht, pag. 13 segg.; BOIS, La décision dans le domaine de l'assurance sociale, in: Etudes de droit social, vol. 3, pag. 199; GYGI, Verwaltungsrechtpflege und Verwaltungs-verfahren im Bund, 2a edizione, pag. 27; DTF 122 V 189 consid. 1; DTF 118 V 17 consid. 1; DTF 116 V 319 consid. 1a; DTF 98 Ib 463).

Pertanto, quelle situazioni giuridiche che permettono, in un determinato caso, più soluzioni possibili o che non decidono dei diritti e dei doveri dell'assicurato non sono da considerare come decisioni (RCC 1977 pag. 162).

Un ricorso basato su un atto amministrativo privo del carattere di decisione formale deve essere dichiarato irricevibile dal giudice (RCC 1968 pag. 589).

Le predette quattro decisioni, che sono degli atti amministrativi, contrariamente allo scritto del 27 aprile 2005 si pronunciano sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato (affiliato in qualità di persona senza attività lucrativa, deve versare i contributi per il periodo 2001-2004), per cui rivestono la forma di una decisione scritta con l'indicazione dei rimedi di diritto (opposizione entro 30 giorni).

La comunicazione del 27 aprile 2005, per contro, si limita ad informare l'assicurato che dal 1° gennaio 2001 è stato affiliato nella categoria delle persone senza attività lucrativa. La concretizzazione di ciò è poi avvenuta con le quattro decisioni che hanno fatto seguito, ovvero con le decisioni definitive/provvisoria di fissazione dei contributi, le uniche impugnabili.

Da quanto precede discende dunque che nella misura in cui l'insorgente si aggrava contro la decisione su opposizione del 3 giugno 2005 che dichiara irricevibile l'opposizione del 15 maggio 2005 contro la comunicazione del 27 aprile 2005, il ricorso va respinto.

Il TCA può invece esaminare nel merito il ricorso formulato contro la seconda decisione su opposizione del 3 giugno 2005, resa sull'opposizione del 29 maggio 2005 inoltrata avverso le decisioni del 23 maggio 2005.

nel merito

                                   4.   Sono assicurate obbligatoriamente in conformità alla Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile in Svizzera (art. 1 cpv. 1 lett. a vLAVS, art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso femminile o 65 anni, se di sesso maschile.

Tuttavia, l’età di pensionamento della donna è fissata a 63 anni a partire dal 2001 (quattro anni dall’entrata in vigore della revisione legislativa) e a 64 anni nel 2005 (otto anni; cfr. lett. d cpv. 1 delle Disposizioni transitorie relative alla 10a revisione della LAVS).

Giusta l'art. 10 cpv. 1 LAVS, le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un contributo da Fr. 324.- (nel 2003 e 2004: Fr. 353.-) a Fr. 8'400.-. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, contributi inferiori a Fr. 324.- (Fr. 353.-), sono considerati non esercitanti un'attività lucrativa.

Per l'art. 10 cpv. 2 LAVS, gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se mantenuti o assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano il contributo minimo.

Il contributo AVS è dunque pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato. Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpvv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).

Nella sua giurisprudenza, il TFA ha costantemente interpretato la nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in senso lato. In effetti se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di importi considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe né di una rendita in senso stretto, né di un reddito determinante.

L'Alta Corte ha inoltre stabilito che se le prestazioni in questione, indipendentemente dal fatto che presentino o meno le caratteristiche delle rendite, contribuiscono al mantenimento dell'assicurato, occorre qualificare queste ultime come delle rendite. Infatti, si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle condizioni sociali di una persona senza attività lucrativa (Pratique VSI 1994, pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, con riferimenti di dottrina e di giurisprudenza).

                                   5.   Nella fattispecie in esame, controversa è l'affiliazione del ricorrente come persona senza attività lucrativa per il periodo dal 2001 al 2004 anziché ancora, come dal 1986, nella categoria degli indipendenti.

Le Direttive dell'UFAS sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa illustrano queste categorie (DIN).

Sono considerati senza attività lucrativa gli assicurati che non esercitano un'attività determinante nell'intento di conseguire un reddito e di aumentare la loro capacità di rendimento economico (N. 2001 DIN).

Per il N. 2002 DIN, la questione dell'esistenza o meno di un'attività lucrativa è determinata secondo le circostanze economiche reali create da un'attività o nell'ambito delle quali è svolta l'attività. Al riguardo, non è decisivo il modo in cui si qualifica l'assicurato.

Non può essere riconosciuta come attività lucrativa un'attività solo apparente o non avente nessun carattere lucrativo come l'attività di un amatore che lavora solo per il proprio piacere (N. 2003 DIN).

Giusta il N. 2004 DIN, è considerato come non attivo un assicurato che esercita durante più anni un'attività di poca importanza economica e da cui non trae alcun reddito.

Sono anche considerati come non attivi gli assicurati la cui attività non è esercitata durevolmente a tempo pieno (N. 2007 DIN).

Per il N. 2008 DIN, un assicurato è considerato come non attivo per un anno civile intero.

A norma del N. 2016 DIN, le disposizioni legali generali sulla distinzione tra assicurati attivi e non attivi (art. 10 cpv. 1 LAVS) sono applicabili anche agli assicurati che hanno una capacità di lavoro ridotta.

                                   6.   Dalle tassazioni fiscali 2001-2004 dell'assicurato richiamate dal TCA pendente causa (doc. XIII), emerge che il suo reddito da attività indipendente era sempre nullo. Lo stesso ricorrente specificava nelle proprie dichiarazioni di tassazione che l'attività che esercitava annualmente, ma a tempo parziale a causa dell'invalidità congenita che limitava la sua capacità di guadagno al 50%, era "volontaria, non profit, senza motivi di lucro".

In virtù di quanto precede, siccome l'assicurato, a tutti gli effetti, non ha svolto, durante gli anni in esame, un'attività con l'intento di conseguire un'entrata, ma ha esercitato la professione di economista a mero scopo non lucrativo tanto che ogni anno non traeva alcun reddito dall'attività che praticava, egli va affiliato come persona senza attività lucrativa in virtù dell'art. 10 cpv. 1 LAVS. Come tale, l'insorgente è quindi tenuto al pagamento del contributo minimo, come rettamente calcolato dalla Cassa di compensazione nelle quatto decisioni formali del 23 maggio 2005.

Oltre al contributo minimo legale, a copertura delle spese di amministrazione la Cassa di compensazione preleva un contributo per le spese amministrative (art. 69 cpv. 1 LAVS), commisurato alla capacità economica della persona tenuta a versarle. Questo contributo, che deve essere inferiore al 3%, è stato qui correttamente fissato al 2% del capitale del contributo dovuto (Fr. 7,50 rispettivamente Fr. 8,50).

                                   7.   In merito alla somma di Fr. 12'000.- che annualmente l'assicurato riceve dal padre, il Tribunale osserva che essa non va considerata come un reddito conseguito con l'esercizio di un'attività lucrativa indipendente.

Infatti, per l'art. 9 cpv. 1 LAVS, il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente comprende qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri.

L'art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1).

Sono considerati reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente tutti i redditi conseguiti in proprio da un'azienda commerciale, industriale, artigianale, agricola o silvicola, dall'esercizio di una professione liberale o da qualsiasi altra attività compresi gli utili in capitale e gli utili realizzati con il trasferimento di elementi patrimoniali (art. 17 OAVS).

Inoltre, per ammissione dell'insorgente stesso, questo importo non è nemmeno sostitutivo dei redditi da lavoro né quale regolamento per trattamento di pre-pensionamento, finanziato dai suoi familiari (doc. III). Si tratta di un aiuto volontario di terzi (del genitore) che gli permettere di far fronte alle sue necessità quotidiane.

Alla luce di ciò, il ricorrente è tenuto al versamento del contributo minimo anche in virtù del citato art. 10 cpv. 2 LAVS.

Stando così le cose, va confermata la decisione su opposizione del 3 giugno 2005 che qualifica RI 1 quale persona senza attività lucrativa e che, conseguentemente, fissa il suo contributo - minimo – per gli anni 2001-2004.

Ne discende che il ricorso del 10 giugno 2005 dell'assicurato deve essere respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Nella misura in cui è rivolto contro la decisione su opposizione del 3 giugno 2005 portante sull'opposizione del 15 maggio 2005 formulata contro la comunicazione dell'affiliazione d'ufficio del 27 aprile 2005, il ricorso va respinto.

                                   2.   Nella misura in cui è rivolto contro la decisione su opposizione del 3 giugno 2005 portante sull'opposizione del 29 maggio 2005 formulata contro le decisioni del 23 maggio 2005, il ricorso è respinto.

                                   3.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

30.2005.38 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.03.2006 30.2005.38 — Swissrulings