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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.11.2005 30.2005.33

10 novembre 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,481 mots·~12 min·5

Résumé

Contributi dovuti da un assicurato senza attività lucrativa. Pagamento da parte della ex-moglie per l'anno in questione (anno in cui è stato pronunciato il divorzio) di contributi pari ad oltre il doppio del contributo minimo. Decisione va annullata.

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 30.2005.33   cr

Lugano 10 novembre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Cinzia Raffa, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 6 maggio 2005 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 4 maggio 2005 emanata da

Cassa CO 1     in materia di contributi AVS

ritenuto,                           in fatto ed in diritto    

                                     -   che con decisione definitiva dell’8 aprile 2005 la Cassa CO 1 ha fissato i contributi dovuti nel 2004 da RI 1, quale persona senza attività lucrativa, sulla base di una sostanza determinante di fr. 606'360 (formata da una sostanza netta nulla e da un reddito percepito sotto forma di rendite di ogni genere di fr. 60’636 moltiplicato per venti, per un totale di fr. 1'212'720, diviso per due, cfr. doc. A5);

                                     -   che a seguito dell'opposizione interposta dall'assicurato (cfr. doc. A2), l'amministrazione, in data 4 maggio 2005, ha emanato una decisione su opposizione con la quale, dopo aver ricordato le norme di diritto applicabili, ha ribadito il contenuto della sua prima decisione, rilevando che da un accertamento effettuato è risultato che nell’estratto del conto individuale della ex-moglie dell’assicurato, __________, non risultano registrati salari per l’anno 2004, motivo per il quale viene confermata l’affiliazione del signor RI 1 nella categoria delle persone senza attività lucrativa (cfr. doc. A1);

                                     -   che contro la decisione è insorto l’assicurato, chiedendo la sospensione della decisione al fine di poter valutare l’ammontare reale da versare alla Cassa qualora non fosse sufficientemente coperto dalla sua ex-moglie, la quale ha lavorato durante il 2003 presso la ditta __________ di __________ e, a decorrere dal gennaio 2004, presso la ditta __________ di __________ (cfr. doc. I);

                                     -   che nella sua risposta del 3 giugno 2005 l'amministrazione ha ribadito di aver richiesto il conto individuale della moglie, dal quale non risultano salari registrati per l’anno 2004, confermando la bontà della fissazione dei contributi 2004 per il ricorrente, al fine di colmare la lacuna contributiva (cfr. doc. III);

                                     -   che con osservazioni del 7 giugno 2005 l'insorgente ha ribadito gli argomenti già esposti in sede ricorsuale, trasmettendo al TCA copia della “convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio” datata 27 luglio 2004, omologata dalla Pretura di __________ con pronuncia 7 dicembre 2004, nella quale è stato espressamente indicato che a partire dal mese di gennaio 2004 la signora __________ è impiegata presso __________ di __________, percependo un salario mensile lordo di fr. 3'500 oltre la tredicesima mensilità (cfr. doc. V).

Il doc. V è stato trasmesso all’amministrazione (cfr. doc. VI), con la facoltà di presentare osservazioni scritte.

In data 14 giugno 2005 l’amministrazione ha comunicato al TCA di riconfermarsi nella risposta di causa del 3 giugno 2005, precisando che la ditta __________ di __________ è affiliata alla Cassa professionale __________”, per cui la Cassa CO 1 non è competente per risolvere le problematiche sollevate dall’assicurato (cfr. doc. VII).

                                         Il doc. VII è stato trasmesso all’assicurato (cfr. doc. VIII), con la facoltà di presentare osservazioni scritte;

                                     -   che pendente causa questo Tribunale ha proceduto ad alcuni accertamenti di cui si dirà in seguito, interpellando in particolare la Cassa di compensazione __________ (cfr. doc. IX);

                                     -   che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);

                                     -   che va innanzitutto rilevato che con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha comportato diverse modifiche della LAVS.

                                         Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; cfr. DTF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3, pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1, pag. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 121 V 366 consid. 1b).

                                         Per contro, le norme procedurali, in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; cfr. DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a).

                                         In concreto la fissazione dei contributi dell’assicurato, quale persona senza attività lucrativa, si riferisce al periodo compreso fra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2004. Per cui ogni riferimento alle norme e alle direttive della LAVS va inteso nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2003;

                                     -   che sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

                                         A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso femminile, o i 65 anni, se di sesso maschile.

                                         Giusta l'art. 10 cpv. 1 LAVS, il contributo AVS è pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa. Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid. 2a, RCC 1986 pag. 350).

                                         Nella sua giurisprudenza il TFA ha costantemente interpretato la nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in senso lato. In effetti se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di ammontare considerevole e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe, né di una rendita in senso stretto, né di un reddito determinante.

                                         L'Alta Corte federale ha stabilito che se le prestazioni in questione, indipendentemente dal fatto che presentino o no le caratteristiche delle rendite, contribuiscono al mantenimento dell'assicurato, occorre qualificare queste ultime come delle rendite. Infatti si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle condizioni sociali di una persona senza attività lucrativa (Pratique VSI 1994, pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a con riferimenti di dottrina e di giurisprudenza);

                                     -   che la giurisprudenza del TFA considera come reddito conseguito sotto forma di rendite: le rendite d’invalidità dell’assicurazione militare (RCC 1949 pag. 473), le indennità giornaliere dell’assicurazione malattia (RCC 1980 pag. 211), le rendite del secondo pilastro e l’anticipo AVS che l’istituto di previdenza accorda ad un assicurato prima dell’età che da diritto alla rendita AVS (RCC 1988 pag. 184), le rendite d’invalidità e le indennità giornaliere dell’assicurazione infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite per perdita di guadagno versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti stranieri d’assicurazione a delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), le rendite di invalidità versate da assicurazioni sociali estere (RCC 1991 pag. 433), le rendite da contratti vitalizi (Pratique VSI 1994 pag. 207).

                                         Al contrario, non rientrano nel concetto di rendite ai sensi di questo disposto, le rendite dell’AVS e dell’AI, come pure le indennità giornaliere AI (RCC 1991 pag. 431 consid. 3a, RCC 1990 pag. 456 consid. 2b, RCC 1982 pag. 82).

                                         Va poi ricordato che non sono considerati reddito determinante conseguito sotto forma di rendite nemmeno le rendite e le pensioni per i figli, a condizione che i figli vi abbiano un diritto proprio (ad esempio le rendite per orfani ai sensi della LAINF) e il provento della sostanza se l'importo di quest'ultima è noto o può essere stabilito dalla cassa di compensazione (marg. 2073 delle Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa).

                                         Per sostanza ai fini dell’art. 28 OAVS si deve intendere l’insieme dei beni mobili o immobili di proprietà dell’assicurato, situati sia in Svizzera che all’estero (RCC 1952, pag. 94; Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants II, FJS no. 468, pag. 15). Fanno pure parte della sostanza determinante del marito i beni della moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi (Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4 b, DTF 105 V 241), i beni di cui l’assicurato ha l’usufrutto ed i beni dei figli minorenni (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153).

                                         Ciò nondimeno, computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo devono essere detratti, fra l’altro, i relativi debiti (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, Berna 1996, pag. 228, N. 10.28; Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 347 n.24 ad art. 10 LAVS).

                                         L'art. 28 cpv. 4 OAVS prevede che “se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito determinante per la rendita dei coniugi. Questa disposizione si applica anche a tutto l’anno civile in cui è stato concluso il matrimonio. Per tutto l’anno civile durante il quale è stato pronunciato il divorzio, i contributi sono determinati secondo il capoverso 1. Quest’ultimo si applica pure al periodo successivo al decesso del coniuge.”

                                         Quindi, i contributi della singola persona sposata senza attività lucrativa sono determinati sull’insieme dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà, qualunque sia il loro regime e anche qualora i coniugi siano stati tassati in modo separato (P. Y. Greber, J. L.Duc, G. Scartazzini, op. cit., ad art. 10 LAVS, pag. 347 N. 25).

                                         Il Tribunale federale, a questo proposito, ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS è conforme alla legge e alla Costituzione (STFA inedita del 18 gennaio 2001 nella causa W., consid. 2 b, H 199/00; DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999 pag. 118, DTF 125 V 230 = Pratique VSI 1999 pag. 204);

                                     -   che l’art. 28 cpv. 4bis OAVS prevede che “alle condizioni dell’art. 3 cpv. 3 LAVS, i contributi delle persone senza attività lucrativa sono considerati pagati per tutto l’anno in cui il matrimonio è stato concluso oppure sciolto.”;

                                     -   che il 1° gennaio 1997 è entrato in vigore il nuovo art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS, secondo il quale si ritiene che paghino contributi propri, qualora il coniuge versi contributi pari almeno al doppio del contributo minimo, i coniugi senza attività lucrativa di assicurati con un'attività lucrativa (cfr. Käser, op. cit., N.2.20 seg., pag. 59 seg.; P.Y. Greber, J. L. Duc, G. Scartazzini, op. cit., N. 18 ad art. 3 LAVS, pag. 106);

                                     -   che nel caso di specie il matrimonio celebrato nel __________ tra RI 1 e __________ nata __________ è stato sciolto per divorzio dal Pretore della Giurisdizione di __________ con sentenza del 7 dicembre 2004;

                                     -   che il TCA in data 25 ottobre 2005 ha chiesto alla Cassa __________ di precisare se la signora __________, nata la __________, ex moglie dell’assicurato, è affiliata presso tale Cassa in quanto dipendente della ditta __________ di __________, se ha pagato i contributi AVS per il 2004 e, nell’affermativa, a quanto ammontavano (cfr. doc. IX).

                                         Chiamata a verificare se la ex moglie dell'insorgente nel 2004, periodo oggetto del gravame, ha pagato il doppio del contributo minimo, la Cassa __________ con scritto 1° novembre 2005 ha risposto affermativamente, osservando:

"  Con la presente vi confermiamo che la signora __________, impiegata presso la ditta __________, ha pagato i contributi AVS con regolarità nell’anno 2004. Il salario sottoposto all’AVS nell’anno 2004 ammonta a fr. 49'160.--.” (Doc. X)

                                     -   che chiamati a presentare osservazioni in merito allo scritto della Cassa di compensazione __________ (cfr. doc. XI), l’assicurato, in data 8 novembre 2005, ha osservato che:

"  Ho potuto notare che dalle vostre verifiche (vs. scritto del 4 novembre 2005) figura che la mia ex consorte ha pagato i contributi AVS da me contestati presso la Cassa di compensazione __________ __________.

Pertanto ritengo che la quota richiesta da parte dell’__________ di __________ vada a cadere, in quanto i presupposti di copertura per l’anno in discussione sono coperti. Sarà dunque la Cassa stessa a dover procedere per il recupero della somma necessaria. (...)”. (Doc. XII)

                                         mentre la Cassa CO 1, con scritto datato 7 novembre 2005, ha formulato le seguenti osservazioni:

"  In riferimento al vostro scritto del 4 novembre 2005, la Cassa prende atto che la problematica tra il ricorrente, la __________ e la Cassa di compensazione __________ è stata risolta.

Alla luce di quanto precede, la scrivente Cassa è d’accordo di annullare la decisione 2004 dell’8 aprile 2004 contestata, in quanto giusta l’art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS, il coniuge ha versato contributi AVS superiori al doppio del contributo minimo (salario 2004 sottoposto a contribuzione AVS ammonta a fr. 49'160.--). (...).”

                                         Per cui, avendo la ex moglie del ricorrente pagato nel 2004 oltre il doppio del contributo minimo richiesto, in virtù dell'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS, la decisione impugnata va annullata e il ricorso accolto (cfr. anche STCA del 5 ottobre 2000 in re T. F.; STCA del 5 ottobre 2001 in re P., inc. 30.2001.30; STCA del 10 dicembre 2001 in re S., inc. 30.2000.119).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è accolto.

                                          La decisione impugnata è annullata.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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