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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.04.2006 30.2005.30

11 avril 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,660 mots·~23 min·4

Résumé

Affiliato alla Cassa quale giardiniere indip. che svolge mansioni di addetto alle pulizie per una società dietro remunerazione fissa va considerato dipendente. I rimborsi del tragitto casa-lavoro e dei pasti presi fuori casa fanno parte del salario determinante e ripresi.

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 30.2005.30   TB

Lugano 11 aprile 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 25 aprile 2005 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 25 marzo 2005 emanata da

Cassa CO 1

    in materia di contributi AVS

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   A seguito di un controllo del conteggio dei salari (art. 162 segg. OAVS) relativo al periodo 1° gennaio 2001-31 dicembre 2004 presso RI 1, azienda affiliata come datrice di lavoro, la Cassa CO 1 ha effettuato delle riprese per un ammontare totale di Fr. 50’149.- (doc. 4).

                                  B.   Ritenendo tale importo come provento da attività lucrativa svolta in modo dipendente da __________ (Fr. 22'923.-) e quali spese non ammesse per __________ (Fr. 550.-), __________ (Fr. 18'500.-), __________ (Fr. 7'200.-) e __________, mediante tassazione d'ufficio del 18 febbraio 2005 l’amministrazione ha fissato i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti dalla società per gli anni 2001-2004 (Fr. 7'860,05).

                                  C.   Con decisione su opposizione del 25 marzo 2005 (doc. A) la Cassa di compensazione ha rigettato l'opposizione formulata dalla società. A suo dire, per l'attività di addetto alle pulizie __________ non può essere affiliato come indipendente poiché esercita un'attività considerata come salariata. Le riprese per spese generali nei confronti di __________ e __________ sono confermate, trattandosi di spese non giustificate e per trasferte dal domicilio al posto di lavoro rispettivamente per pasti non rimborsabili (art. 9 cpv. 2 OAVS). Anche la ripresa per __________ è stata confermata.

                                  D.   Contro la summenzionata decisione su opposizione, il 25 aprile 2005 (doc. I) RI 1 ha formulato ricorso contestando tutte le riprese effettuate dalla Cassa. Quest'ultima, il 6 maggio 2005 (doc. 1) ha emanato una nuova decisione su opposizione con cui ha parzialmente accolto le censure sollevate dalla ricorrente, nel senso che ha stralciato la ripresa per spese generali concernente __________, mentre ha confermato integralmente le altre. L'Amministrazione ha fissato i contributi sociali in Fr. 7'271,10.

In pari data la Cassa ha allestito la risposta di causa riprendendo in sostanza i contenuti della nuova decisione (doc. V).

La ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. VI).

                                         in diritto

in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

                                   2.   Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAVS.

Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali (materiali) in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che deve essere valutata giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 129 V 4 consid. 1.4; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 136 consid. 4b). Il TFA, ai fini dell'esame di una vertenza, si fonda infatti di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (STFA 1° luglio 2003 nella causa G.C-N, consid. 1.2., H 29/02; DTF 121 V 366 consid. 1b).

Per contro, le norme procedurali (formali), in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (DTF 130 V 4 consid. 3.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2).

In concreto, la decisione impugnata si riferisce alla fissazione dei contributi sociali AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti dalla ricorrente per un periodo sia antecedente il 31 dicembre 2002 (per gli anni 2001-2002) sia posteriore (2003-2004). Le decisioni (formale e su opposizione) sono invece state entrambe emanate nel corso del 2005. Pertanto, mentre per quanto concerne l'aspetto procedurale trovano subito applicazione le norme della LPGA e le relative modifiche apportate alla LAVS, per la fissazione dei contributi dovuti dall'insorgente sono applicate le norme materiali e le Direttive in vigore fino al 31 dicembre 2002 per i primi due anni ed i disposti LAVS validi dal 1° gennaio 2003 per gli altri due anni revisionati dalla Cassa di compensazione.

                                   3.   La Cassa, contestualmente alla risposta di causa, ha notificato una nuova decisione su opposizione in sostituzione della precedente, tramite la quale ha stornato dall'importo soggetto a contribuzione un ammontare inizialmente ripreso per le spese che la società ha rimborsato a __________.

A norma dell'art. 53 cpv. 3 LPGA l'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso.

L'amministrazione può rivedere la decisione impugnata solo fino alla presentazione della risposta. Tale condizione temporale è adempiuta se il nuovo provvedimento viene trasmesso all'istanza di ricorso entro il termine per l'inoltro della risposta (R. HISCHIER, Die Wiedererwägung pendente lite im Sozialversicherungsrecht oder die Möglichkeit der späten Einsicht, in: SZS 1997, pag. 457; DTF 109 V 236 consid. 2).

Una decisione resa dopo questo termine assume per contro unicamente il carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova valutazione (Pratique VSI 1994 pag. 281; RCC 1992 pag. 123 consid. 5, RCC 1989 pag. 320 consid. 2a, RCC 1984 pag. 283, DTF 109 V 236; SPIRA, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale" in: RJN 1984, pag. 23).

L'art. 3a della Legge di procedura per i ricorsi al TCA enuncia i medesimi principi, ricalcando quanto previsto dall'art. 58 PA.

Questa norma prevede che l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale (art. 3a cpv. 2 LPTCA).

Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione (art. 3a cpv. 3, 1a frase LPTCA).

Come esposto sopra, l'amministrazione può riconsiderare pendente lite una decisione contestata soltanto fino al momento dell'inoltro della risposta di causa. Un provvedimento emanato successivamente vale unicamente come proposta al Giudice.

Nel caso di specie, il 6 maggio 2005 la Cassa ha inoltrato al TCA la propria risposta di causa, allegando la nuova decisione su opposizione di pari data ed il conseguente nuovo conteggio di revisione, che ha fissato in Fr. 7'271,10 i contributi sociali dovuti.

In simili condizioni, oggetto del contendere rimane unicamente la nuova decisione su opposizione. Il TCA deve quindi verificare la correttezza delle riprese delle spese effettuate dalla Cassa sugli importi versati ad __________ e __________ e se __________ debba essere affiliato come dipendente. La ricorrente non ha mai contestato la ripresa nei confronti di __________, che quindi non va qui analizzata.

nel merito

                                   4.   Statuto contributivo di __________

A norma dell'art. 4 LAVS, i contributi sono prelevati sia dal reddito di un'attività salariata, sia dal reddito di un'attività lucrativa indipendente.

Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.

Per l'art. 9 cpv. 1 LAVS, il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente comprende qualsiasi reddito che non sia mercede a dipendenza d'altri.

Per l'art. 10 LPGA, è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge.

L'art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2).

Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 21 marzo 2005, H 31/04).

In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).

                                   5.   Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.

Questi princìpi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle Autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (STFA del 16 dicembre 2002 nella causa D. SA, H 279/00; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (STFA del 18 settembre 2000 nella causa F.M., H 59/00).

                                   6.   Secondo la giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di una attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).

Si è in presenza di un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (REHBINDER, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; VISCHER, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).

                                   7.   Il TFA ha pure stabilito che la qualificazione dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.

Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (STFA del 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa A.B; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).

Per questi motivi un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o meno (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

                                   8.   Giusta l'art. 12 cpv. 1 LAVS è considerato datore di lavoro chiunque paghi, a persone obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta l'art. 5 capoverso 2 LAVS. Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i datori di lavoro che hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera o che, nella loro economia domestica, impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato (cpv. 2). È riservata l'esenzione dall'obbligo di pagare i contributi in virtù di convenzioni internazionali o di consuetudini stabilite dal diritto delle genti (cpv. 3).

L’art. 11 LPGA considera datore di lavoro chi impiega salariati.

Il datore di lavoro è la persona per la quale il salariato esegue un lavoro, su retribuzione, in una situazione dipendente e per un tempo determinato o indeterminato (Direttive UFAS sulla riscossione dei contributi (DRC), N. 1001). In generale il datore di lavoro è la persona che paga il salario determinante al salariato (art. 12 cpv. 1 LAVS). Si considera salario determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS qualsiasi retribuzione di un lavoro dipendente fornito per un tempo determinato o indeterminato (Direttive UFAS sul salario determinante (DSD), N. 1001).

La LAVS presume che la persona che paga dei salari è un datore di lavoro (GREBER/DUC/SCARTAZZINI, op. cit., pag. 364, n. 4 ad art. 12 LAVS).

                                   9.   L'insorgente pretende che __________ continui ad essere affiliato alla Cassa come indipendente, essendo questo il suo statuto contributivo dal febbraio 2002. Essa teme, altrimenti, che si crei una doppia imposizione.

L'assicurato ha esercitato a favore della società ricorrente la professione di addetto alle pulizie, mentre la sua attività principale è quella di giardiniere, come recita la sua carta intestata.

Al termine degli anni 2002-2004, l'assicurato ha fatturato alla società le proprie prestazioni di pulizia straordinaria per i vostri uffici in via Cantonale 1 compreso piccolo materiale e attrezzature. L'importo mensile fatturato era solitamente pari a Fr. 442.-, talvolta a Fr. 331,50 o a Fr. 552,50. Queste fatture sono riportate nelle schede conto n. 3302 "Pulizie" della ditta, prodotte dalla Cassa (doc. 2), le quali riportano gli ammontari mensili fatturati dall'interessato, a significare che quest'ultimo incassava già ogni mese quanto di sua spettanza.

Inoltre, malgrado le citate fatture indichino che il collaboratore metteva a disposizione del piccolo materiale, risulta comunque che la società acquistava regolarmente i prodotti per la pulizia ed il materiale necessario, mettendolo a disposizione dell'assicurato per l'espletamento dell'attività.

                                10.   Analizzando le schede conto della ditta ricorrente si evince che l'assicurato fatturava mensilmente ad RI 1 le proprie prestazioni, mentre le fatture finali allestite in dicembre rappresentavano un mero riassunto dell'attività svolta senza richiesta di alcuna controprestazione. Infatti, dall'analisi delle stesse si rileva che gli "acconti" mensili, ovvero la somma di sua spettanza, erano già stati incassati dal collaboratore (verosimilmente al termine di ogni mese), perciò il saldo a suo favore al 31 dicembre era sempre nullo. Si osserva, inoltre, che egli fatturava quasi sempre i medesimi importi, cifrati in Fr. 442.-, Fr. 552,50 e Fr. 331,50 e che dunque, verosimilmente, la fatturazione del lavoro prestato avveniva ad ore ed il monte ore lavorativo era quasi sempre il medesimo.

Infine, come visto, l'acquisto del materiale di pulizia e dei sacchi della spazzatura era effettuato dalla ricorrente stessa, circostanza che lascia supporre, con il grado della verosimiglianza preponderante applicabile alle assicurazioni sociali, che l'assicurato non acquistasse personalmente tutti i prodotti di pulizia. Pertanto, egli nemmeno poteva fatturare ed ottenere il rimborso delle eventuali spese sostenute per l'attività effettuata a favore della ricorrente.

Questo particolare tipo d'attività esercitata dimostra dunque l'assenza di investimenti di una certa importanza (nemmeno invocati né comprovati dalla ricorrente) e quindi l'assenza di un rischio particolare legato all'esercizio della sua attività come addetto alle pulizie (Pratique VSI 1995 pag. 27 segg.; GREBER/DUC/ SCARTAZZINI, op. cit., pag. 167 n. 56, ad art. 5 LAVS).

Stante quanto precede, non è inoltre possibile affermare che l'assicurato si assumesse direttamente e personalmente un rischio economico per l’attività svolta a favore della società, poiché essa gli versava degli importi regolari – ogni mese - per l’esecuzione del lavoro ed essa stessa provvedeva direttamente all'acquisto dei prodotti di pulizia, che poi metteva a disposizione del collaboratore. Ne deriva che il rischio economico a carico di __________ per la sua collaborazione con l'insorgente era dunque minimo. Egli non si è pertanto assunto direttamente e personalmente alcun rischio aziendale ed economico tipico di ogni imprenditore (STFA del 29 dicembre 2003 nella causa B., H 320/01), neppure nel senso di rischio di perdita nel non riuscire ad incassare quanto fatturato (Pratique VSI 1995 pagg. 27 seg.; GREBER/DUC/SCARTAZZINI, op. cit., pag. 167 n. 56, ad art. 5 LAVS). In sostanza si è infatti trattato di un rischio meramente virtuale di mancato pagamento, atteso che le fatture emesse dall'interessato sono sempre state onorate dalla ricorrente entro un termine molto breve (STFA dell'11 marzo 2005 nella causa F.C. SA, H 322/03, consid. 3.4).

Alla luce degli elementi esposti si può quindi affermare che il rapporto instauratosi tra la ditta ricorrente e l'assicurato era tale da costituire un vero e proprio legame di collaborazione dipendente.

Questo Tribunale rileva, infine, che la circostanza evocata dalla società ricorrente secondo cui la stessa Cassa di compensazione avrebbe affiliato l'assicurato dal 1° febbraio 2002 come un indipendente non è decisiva. Infatti, questa affiliazione si riferisce all'attività di giardiniere, attività principale esercitata da __________ e per la quale quest'ultimo ha chiesto d'essere affiliato come indipendente fino al 31 luglio 2003. Per contro, la convenuta non è mai stata interpellata in merito ad un'affiliazione, fosse eventualmente anche a titolo accessorio, come indipendente nel ramo delle pulizie.

Quanto ai timori espressi dalla società in merito ad un'eventuale doppia imposizione del suo collaboratore (come indipendente per l'attività di giardiniere e come salariato quale addetto alle pulizie), va osservato come essi vadano subito evasi negativamente. Infatti, come detto, un assicurato può essere qualificato quale dipendente per un'attività ed indipendente per un'altra. Un assicurato può pure trovarsi simultaneamente in condizione d'indipendente e di dipendente nei confronti di una stessa persona (DTF 105 V 113). Fondamentale è che ogni singolo rapporto lavorativo deve essere esaminato distintamente ed indipendentemente dagli altri. Nessun ostacolo impedisce dunque all'assicurato di essere affiliato come indipendente in qualità di giardiniere e come dipendente quando, nelle vesti di addetto alle pulizie, è al servizio della società ricorrente.

In base a quanto sopra esposto, la tesi ricorsuale non può essere seguita. I diversi elementi risultanti dal caso concreto indicano che si è in presenza, in materia di obbligo contributivo alle assicurazioni sociali, di un rapporto di dipendenza fra __________ e la società RI 1. Le caratteristiche di un'attività salariata sono infatti predominanti rispetto alle ragioni di affiliare l'assicurato come un imprenditore autonomo. Di conseguenza, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata, perciò sui salari pagati all'assicurato durante gli anni 2001-2004 (complessivamente Fr. 22'923.-) la società insorgente è tenuta a versare i contributi paritetici fissati dalla Cassa di compensazione.

                                11.   Ripresa delle spese nei confronti di __________ e __________

Nel caso in esame, gli importi rimborsati ai due dipendenti nel periodo 2001-2004 sono costituiti da cifre tonde: Fr. 1'800.- all'anno per __________, segretaria di direzione e Fr. 5'000.- all'anno per __________, presidente del CdA, eccezion fatta per il 2001 quando ha percepito Fr. 3'500.-. Per quest'ultimo, l'importo ripreso dalla Cassa si suddivide in Fr. 1'500.- come rimborso delle spese per le trasferte dal domicilio al posto di lavoro ed in Fr. 3'500.- quale onorario per la carica di presidente del consiglio d'amministrazione della società.

Con il proprio ricorso la ricorrente contesta soltanto la ripresa delle somme di Fr. 1'800.- e di Fr. 1'500.-.

Queste somme dimostrano, alla stessa stregua delle schede di conto "Altre spese personale" agli atti (doc. 3), che i rimborsi delle spese avvenivano forfetariamente alla fine dell'anno e non su presentazione di giustificativi. La stessa ricorrente afferma d’altronde che ”(…) Questi costi e queste spese, che sono alla luce dei fatti più che plausibili, vengono rimborsati nell'importo di fr. 1'500.00 annui. E, d'altra parte, è più che normale che l'interessato non presti attenzione, ad ogni spesa, al fatto di dover raccogliere la debita documentazione." (doc. 5).

Per quanto concerne l'esistenza stessa di queste spese, la società sostiene che __________ "deve intervenire e interviene in effetti molto più frequentemente alla vita e alla gestione delle attività della società. Ragione per la quale egli è presente in sede tutte le settimane e per ciò lo stesso deve sopportare dei costi e delle spese vive non indifferenti. Questi esborsi sono rappresentati dalle spese per il veicolo privato e, almeno, per il tragitto da __________ a __________ e, come logica conseguenza, per i pasti presi fuori casa.".

Il rimborso delle spese per __________ sarebbe invece giustificato dalla particolare attività svolta, che la porta ad "usare ed impiegare per tutto l'anno la propria automobile privata per incontrare la clientela e svolgere le operazioni e portare in porto le esigenze della stessa. … un tale servizio, sempre ovviamente fuori sede e anche all'estero, comporti sensibili esborsi che hanno a che fare con la normalità e la consuetudine del mondo degli affari. La nostra ditta perciò e senza ombra di dubbio, è tenuta a corrispondere alla dipendente questi costi reali ed effettivi pena una decurtazione concreta dello stipendio percepito." (doc. 5).

Dal canto suo, la Cassa ritiene che il tragitto effettuato da __________ dal proprio domicilio al luogo di lavoro rientri sotto l'egida dell'art. 9 cpv. 2 OAVS, ossia debba essere considerato come tragitto dal domicilio al luogo di lavoro abituale e quindi che le relative spese sopportate non siano considerate rimborsabili, ma vadano per contro riprese.

La medesima soluzione va applicata alla segretaria di direzione, per la quale i rimborsi spese costituiscono dei rimborsi pasti presi sul posto di lavoro abituale (art. 9 cpv. 2 OAVS), come risulta dalla contabilità della stessa società.

                                12.   Per ottenere il salario determinante ai fini dell'AVS, è necessario dedurre le indennità versate dal datore di lavoro a titolo di risarcimento spese. Queste spese, che incombono al salariato, vengono rimborsate sia separatamente dal datore di lavoro quale risarcimento delle spese (art. 7 OAVS), sia incluse nel salario quali spese generali (art. 9 OAVS).

Secondo l'art. 7 OAVS, il rimborso delle spese sostenute non costituisce salario determinante.

Ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 OAVS, sono considerate spese generali quelle cui il datore di lavoro (recte: il salariato) deve far fronte nell’ambito della propria attività.

Non fanno parte di queste spese le indennità periodiche per gli spostamenti del salariato dal luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale e per i pasti usuali presi a domicilio o sul luogo di lavoro; queste indennità rientrano di norma nel salario determinante (art. 9 cpv. 2 OAVS).

Infine, l'art. 9 cpv. 3 OAVS dispone che per i salariati che sopportano loro stessi, interamente o parzialmente, le spese generali risultanti dall'esecuzione dei loro lavori, queste spese possono essere dedotte se è provato che raggiungono almeno il 10% del salario versato. La norma non è invece applicabile per le spese che il datore di lavoro rimborsa separatamente dal salario versato. Queste spese devono essere tenute in considerazione anche se sono inferiori al 10% del salario determinante (RCC 1990 pag. 42 consid. 3; RCC 1987 pag. 386 consid. 3b; RCC 1979 pag. 77 consid. 2a; RCC 1978 pag. 557 consid. 2).

Dalle schede della contabilità della società (doc. 3) emerge che nel mese di dicembre degli anni 2002-2004, il presidente del CdA ha ricevuto Fr. 1'500.- a titolo di "Rimb. Spese". Per ammissione della ricorrente medesima, questi soldi rimborsano unicamente il tragitto casa-lavoro di __________. In virtù di quanto recita il citato art. 9 cpv. 2 OAVS, queste indennità rientrano nel salario determinante dell'assicurato, perciò vanno sottoposti al prelievo dei contributi sociali alla stessa stregua di un normale salario percepito. La ripresa effettuata dalla Cassa è dunque ineccepibile.

Per quanto concerne la segretaria, quest'ultima percepiva ogni mese di dicembre controllato dalla Cassa il medesimo importo a titolo di "Rimb. spese pranzo" (Fr. 1'800.-). Questo significa che il rimborso era dovuto soltanto alle normali spese sostenute per i pranzi fuori domicilio o sul luogo di lavoro. I costi di trasferta con la propria automobile per incontrare la clientela sono invece esclusi da questo forfait. Nemmeno è sostenibile che queste spese siano dei "costi reali ed effettivi", come indicato dalla società. Se così fosse, infatti, a rigor di logica ogni anno non si otterrebbe sempre lo stesso importo a titolo di spese per pranzi.

Va inoltre osservato che l'esistenza di spese per pranzi fuori sede per intercorsi incontri con clienti, anche all'estero, è stata appena accennata in sede d'opposizione. Con il proprio ricorso la società non ha neppure contestato il rifiuto della Cassa espresso con l'emanazione della decisione su opposizione, limitandosi a rinviare alla citata opposizione. Anche le successive prese di posizione dell'Amministrazione, ovvero la nuova decisione su opposizione e la risposta di causa che hanno ribadito l'assoggettamento dell'ammontare di Fr. 1'800.- sulla base dell'art. 9 cpv. 2 OAVS, sono rimaste incontestate. La ricorrente non ha ritenuto necessario rendere verosimile, per esempio a mezzo di distinte che attestassero gli spostamenti di __________, la natura di queste spese.

In questi termini, il rimborso di Fr. 1'800.va considerato come un normale indennizzo per i pasti presi a domicilio o sul luogo di lavoro abituale. Pertanto, alla stessa stregua di quanto giudicato per l'indennizzo dei viaggi di __________ dal suo domicilio al posto di lavoro, questa spesa non costituisce un'indennità per le spese generali, perciò, come tale, va ritenuta come parte integrante del salario della dipendente e quindi assoggettata al normale prelievo dei contributi.

Anche questa ripresa della Cassa si rivela dunque fondata.

                                13.   Stando così le cose, __________ va affiliato come dipendente per il periodo 2001-2004 per l'attività svolta nel ramo delle pulizie a favore della società ricorrente.

I rimborsi delle spese concessi ad __________ ed a __________ vanno inclusi nel salario determinante degli assicurati, su cui la ricorrente deve pagare gli oneri sociali.

In queste circostanze, la decisione su opposizione emanata dalla Cassa di compensazione il 6 maggio 2006 va integralmente confermata ed il ricorso respinto, senza carico di tasse e spese alla parte soccombente.

                                14.   Nella misura in cui il presente giudizio ha attinenza a contributi imposti dal diritto federale, è data facoltà di impugnativa al Tribunale Federale delle Assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo.

Per quanto il presente giudizio si riferisca invece alla richiesta di versamento di contributi per assegni familiari - che attengono al diritto cantonale -, non vi è controllo giudiziario da parte del Tribunale Federale delle Assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo (DTF 124 V 146 consid. 1 e riferimenti); pertanto, il giudizio cantonale è definitivo.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Nella misura in cui la lite ha per oggetto la richiesta di contributi per assegni familiari, la presente decisione è definitiva.

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

30.2005.30 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.04.2006 30.2005.30 — Swissrulings