Raccomandata
Incarto n. 30.2005.22 TB
Lugano 21 febbraio 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell'11 aprile 2005 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 7 marzo 2005 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
A. Il 17 settembre 2004 RI 1 ha consegnato all'Agenzia AVS di __________ il "Questionario per l'affiliazione degli indipendenti", annunciando che dal 1° ottobre 2004 avrebbe svolto l'attività, a titolo individuale, di "rappresentanze cartarie" e "consulenza x __________ " (doc. 1).
B. Il 18 gennaio 2005 (doc. 7) la Cassa di compensazione ha emanato una decisione provvisoria di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG portante sul periodo di contribuzione 1° ottobre 2004-31 dicembre 2004. L'Amministrazione ha affiliato l'assicurata come "salariata il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo contributivo AVS". Stabilito un reddito di Fr. 10'000.- sulla base della dichiarazione concernente il reddito presumibile, la Cassa ha ritenuto un tasso di contribuzione del 5,116% per i contributi AVS/AI/IPG e del 2% per i contributi di disoccupazione, fissando i contributi dovuti in complessivi Fr. 726,20.
Il 19 gennaio 2005 (doc. 4) l'Amministrazione ha inviato all'assicurata uno scritto con cui le comunicava che non era stato possibile affiliarla come indipendente, motivando il rifiuto con il mancato adempimento di alcune condizioni tipiche valide per i rappresentanti di commercio e gli agenti.
C. Con opposizione del 17 febbraio 2005 (doc. 6) l'assicurata, tramite l'avv. RA 1, ha contestato il procedere della Cassa, che con la decisione del 18 gennaio 2005 avrebbe anticipato la "decisione di merito" del 19 gennaio 2005. Cautelativamente ha censurato anche l'aliquota del 2% per l'AD.
Con decisione su opposizione del 7 marzo 2005 (doc. A) l'Amministrazione ha respinto le lagnanze dell'opponente. La Cassa ha spiegato che siccome l'assicurata esercita la sua attività in Svizzera per conto di ditte estere, è stata affiliata nella categoria delle persone salariate il cui datore di lavoro non è soggetto al pagamento dei contributi sociali. Questa qualifica sarebbe data poiché non ha dipendenti e percepisce delle commissioni che fanno parte del salario determinante.
Su nuova opposizione del 21 febbraio 2005, con scritto del 4 aprile 2005 (doc. B) la Cassa ha ribadito i motivi per i quali l'affiliazione come indipendente veniva respinta e che la comunicazione del 19 gennaio 2005 non costituiva una decisione formale impugnabile, ma una semplice decisione d'accertamento che non può essere oggetto d'impugnativa.
D. L'11 aprile 2005 (doc. I) l'assicurata si è aggravata al TCA contro la decisione su opposizione, chiedendo che il "conteggio provvisorio quale dipendente" sia annullato e che l'incarto sia retrocesso alla Cassa, affinché quest'ultima prenda posizione sull'aliquota del 2% applicata per i contributi di disoccupazione.
La ricorrente chiede anche l'annullamento della "decisione" del 4 aprile 2005, con conseguente rinvio degli atti alla Cassa per l'emissione di una nuova decisione d'affiliazione come indipendente e l'annullamento della "decisione" del 19 gennaio.
Con risposta di causa la Cassa ha ribadito le precedenti argomentazioni; la ricorrente ha ritenuta evasa la disputa del 2%.
in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
2. La ricorrente invoca un presunto vizio procedurale messo in atto dalla Cassa di compensazione con l'emanazione dapprima della decisione del 18 gennaio 2005 concernente la fissazione provvisoria dei contributi AVS/AI/IPG, successivamente - il giorno seguente – della "decisione di merito" con cui è stato motivato il rifiuto d'affiliare l'assicurata nella categoria degli indipendenti. In un certo senso, l'insorgente fa valere che con la prima decisione di fissazione dei contributi vi sia stato un anticipo di giudizio sulla sua qualifica professionale.
La lamentela dell'insorgente va subito rigettata. Va infatti chiarito che la sola decisione formale che può essere oggetto di un'impugnativa è la decisione del 18 gennaio 2005, con cui la Cassa convenuta ha fissato provvisoriamente i contributi AVS/AI/IPG dovuti dall'assicurata per gli ultimi tre mesi del 2004. La decisione del 18 gennaio 2005, infatti, è una decisione condannatoria che stabilisce i contributi dovuti per un periodo determinato - seppure provvisoriamente nell'attesa della notifica di tassazione fiscale per l'anno 2004. Questa decisione è provvista dei rimedi di diritto ed indica entro quale termine, in che forma e a quale istanza può essere presentata opposizione e rispecchia quindi la normativa della LPGA.
A questo proposito, secondo l’art. 49 cpv. 1 LPGA, nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato, l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni. Per il capoverso 3, le decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.
Giusta l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate.
Questo atto amministrativo, contrariamente allo scritto del 19 gennaio 2005, si pronuncia sui diritti (opposizione entro 30 giorni alla Cassa) e sugli obblighi dell'assicurata (affiliata in qualità di salariata il cui datore di lavoro non è soggetto al pagamento dei contributi AVS/AI/IPG, deve versare i contributi per tre mesi del 2004), per cui riveste la forma di una decisione scritta.
Per costante giurisprudenza, le decisioni scritte devono essere designate come tali ed indicare le vie di ricorso, anche se esse sono notificate sotto forma di lettera (RCC 1989 pag. 192 consid. 2a; MAURER, Bundessozialversicherungsrecht, pag. 127).
Decisioni formali sono quelle che regolano una situazione giuridica concreta ed individuale del diritto amministrativo in maniera imperativa attraverso un atto unilaterale di un'autorità (KNAPP, Précis de droit administratif, n. 936 segg. pag. 214 segg.; GOSSWEILER, Die Verfügung im Schweizerischen Sozialversicherungsrecht, pag. 13 segg.; BOIS, La décision dans le domaine de l'assurance sociale, in: Etudes de droit social, vol. 3, pag. 199; GYGI, Verwaltungsrechtpflege und Verwaltungs-verfahren im Bund, 2a edizione, pag. 27; DTF 122 V 189 consid. 1; DTF 118 V 17 consid. 1; DTF 116 V 319 consid. 1a; DTF 98 Ib 463).
Pertanto, quelle situazioni giuridiche che permettono, in un determinato caso, più soluzioni possibili o che non decidono dei diritti e dei doveri dell'assicurato non sono da considerare come decisioni (RCC 1977 pag. 162).
La comunicazione del 19 gennaio 2005 si limita a spiegare all'assicurata per quali motivi non è stato possibile affiliarla nella categoria delle persone indipendenti. La concretizzazione di ciò è poi avvenuta con la decisione allegata, ovvero con la decisione provvisoria di fissazione dei contributi, l'unica impugnabile.
Dal canto suo, lo scritto del 4 aprile 2005, anch'esso considerato dalla ricorrente alla stessa stregua di una decisione, ribadisce invece semplicemente il contenuto della decisione su opposizione del 7 marzo 2005, la quale decisione è l'unico atto amministrativo impugnabile davanti al TCA mediante ricorso in virtù dell'art. 56 LPGA.
Da quanto precede discende dunque che nella misura in cui l'insorgente si aggrava contro le comunicazioni del 19 gennaio e del 4 aprile 2005, il ricorso appare irricevibile.
Il TCA può pertanto unicamente esaminare nel merito la citata decisione su opposizione 7 marzo 2005, resa sull'opposizione inoltrata avverso la decisione del 18 gennaio 2005.
3. Va respinta anche la tesi dell'incompetenza da parte della Cassa CO 1 di esaminare le domande di affiliazione e quindi di assoggettare una persona quale dipendente o indipendente, emettendo conseguentemente una decisione di fissazione dei contributi.
L'art. 63 cpv. 1 LAVS recita che alle casse di compensazione incombono, fra i tanti, i compiti seguenti: a) la fissazione, la riduzione e il condono dei contributi; c) la riscossione dei contributi e il pagamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi. Per il capoverso 2, le casse di compensazione cantonali devono inoltre vigilare che siano assoggettate all'assicurazione tutte le persone tenute a pagare dei contributi.
Secondo l'art. 64 LAVS, i datori di lavoro, le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, le persone che non hanno un'occupazione lucrativa e gli assicurati dipendenti da datori di lavoro non tenuti al pagamento dei contributi, devono, se non sono già affiliati, annunciarsi alla cassa cantonale di compensazione (cpv. 5).
Stanti così le cose, non v'è dubbio che la Cassa di compensazione era legittimata ad emanare una decisione concernente l'affiliazione dell'assicurata ed a fissarne i relativi contributi mediante una decisione formale provvisoria o definitiva - a dipendenza delle notifiche di tassazioni fiscali esistenti a quel momento - in funzione del reddito conseguito dall'assicurata nel periodo di contribuzione.
4. La ricorrente osserva infine di aver chiesto un colloquio orale alla Cassa, ma di non essere mai stata convocata a tale scopo. Ella lamenta quindi una violazione del diritto d'essere sentita oralmente, garantito dall'art. 42 LPGA e chiede che la decisione del 7 marzo 2005 della Cassa sia conseguentemente annullata.
Con sentenza del 20 settembre 2005 (C 128/04) il TFA ha recentemente stabilito che:
" 1.2 Art. 29 Abs. 2 BV räumt kein Recht auf mündliche Anhörung ein, sondern beschränkt den Gehörsanspruch auf schriftliche Stellungnahmen (Pra 2003 Nr. 97 S. 520 Erw. 2.6; Urteil W. des Bundesgerichts vom 13. November 2002, 4P.195/2002; vgl. BGE 125 I 219 Erw. 9b sowie AHI 1993 S. 41 Erw. 3b betreffend Art. 4 aBV), es sei denn, ein Erlass gäbe ausdrücklich das Recht auf eine mündliche Anhörung (vgl. Pra 2003 Nr. 97 S. 520 Erw. 2.6). Art. 42 ATSG sieht mündliche Anhörungen im Rahmen des Verwaltungsverfahrens nicht ausdrücklich vor und auch aufgrund des VwVG oder des AVIG ergibt sich kein explizit erwähntes Recht auf eine mündliche Anhörung.
Anhand der Akten ist ersichtlich, dass die Versicherte ausreichend Gelegenheit hatte, zum Sachverhalt Stellung zu nehmen (vgl. Erw. 1.1 hievor).
Es sind hier auch keine Umstände gegeben, die zu einer Ausnahme vom Regelfall der Möglichkeit, schriftlich Stellung zu nehmen, führen würden, sodass das rechtliche Gehör der Beschwerdeführerin nicht verletzt wurde, indem sie nicht mündlich angehört wurde.“.
Non vi è pertanto alcun diritto, di regola, ad essere sentiti oralmente. Una presa di posizione scritta è sufficiente.
Nel caso di specie l’insorgente, in sede di ricorso, ha ancora potuto far valere le sue ragioni innanzi ad un’autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo, come l’istanza precedente. Per cui l’eventuale violazione del diritto di essere sentito occasionata dalla Cassa è stata comunque sanata in questa sede, dove l’insorgente ha potuto nuovamente ribadire le sue motivazioni. La decisione impugnata esplica pertanto effetto.
nel merito
5. Oggetto del contendere è la qualifica (dipendente oppure indipendente) dell’attività lucrativa svolta da RI 1 nei mesi di ottobre-dicembre 2004.
A norma dell'art. 4 LAVS, i contributi sono prelevati sia dal reddito di un'attività salariata, sia dal reddito di un'attività lucrativa indipendente.
Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.
Per l'art. 9 cpv. 1 LAVS, il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente comprende qualsiasi reddito che non sia mercede a dipendenza d'altri.
Per l'art. 10 LPGA, è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge.
E' considerato datore di lavoro chi impiega salariati (art. 11 LPGA).
L'art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2).
Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 21 marzo 2005, H 31/04).
In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).
6. Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.
Questi principi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle Autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (STFA del 16 dicembre 2002 nella causa D. SA, H 279/00; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (STFA del 18 settembre 2000 nella causa F.M., H 59/00).
7. Secondo la giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di una attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).
Si è in presenza di un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (REHBINDER, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; VISCHER, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).
8. Il TFA ha pure stabilito che la qualificazione dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.
Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (STFA del 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa A.B; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).
Per questi motivi un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o meno (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
9. Il TFA ha costantemente stabilito che per giudicare se un rappresentante di commercio o un agente è salariato o indipendente non è importante sapere se i suoi rapporti di servizio sono retti da un contratto di viaggiatore di commercio o da un contratto di agenzia ai sensi del diritto delle obbligazioni (RCC 1980 pag. 112 consid. 2, RCC 1955 pag. 153, RCC 1952 pag. 356, RCC 1950 pag. 378; STFA dell'8 marzo 1990 nella causa C.C. SA). L'Alta Corte federale ha riconosciuto che, in generale, i rappresentanti di commercio fruiscono di una grande libertà quanto all'impiego del loro tempo e all'organizzazione del loro lavoro. Malgrado ciò è raro che essi assumano un rischio economico uguale a quello di un imprenditore.
Il TFA è quindi giunto alla conclusione che i rappresentanti di commercio, vista la natura delle loro attività e le loro condizioni di lavoro, possono essere considerati dei lavoratori indipendenti nei confronti dell'AVS solo in casi eccezionali (RCC 1980 pag. 112 consid. 2; RCC 1955 pag. 82; RCC 1953 pag. 393).
Si deve presumere l'esistenza di un'attività dipendente anche quando il rappresentante non percepisce un salario fisso ma solo provvigioni (RCC 1988 pag. 398; RCC 1986 pag. 126; RCC 1972 pag. 330; RCC 1953 pag. 393), si assume le spese generali (RCC 1986 pag. 126, RCC 1980 pag. 304, RCC 1971 pag. 90, RCC 1955 pag. 82), non è vincolato ad una regione geografica, non è obbligato a rispettare un determinato orario di lavoro (RCC 1972 pag. 330), lavora per più ditte (RCC 1955 pag. 82, RCC 1953 pag. 393), risponde per il delcredere ai sensi degli artt. 348a e 418c CO (RCC 1972 pag. 330), è iscritto a registro di commercio (RCC 1986 pag. 126, RCC 1982 pag. 209, RCC 1955 pag. 82) ed è designato quale agente ai sensi degli art. 418a segg. CO (RCC 1980 pag. 112, RCC 1972 pag. 330, RCC 1955 pag. 153).
A proposito degli agenti, il TFA ha stabilito che, dal punto di vista dell'AVS, questi sono in generale dei salariati, per il motivo che il rischio economico da loro sopportato si limita il più delle volte al fatto che il guadagno dipende dal successo personale degli affari conclusi (RCC 1980 pag. 112 consid. 2; RCC 1967 pag. 429; RCC 1954 pag. 116; KÄSER, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, n. 4.63, pag. 119).
L'agente e il rappresentante di commercio esercitano attività lucrativa indipendente se sopportano un vero e proprio rischio imprenditoriale, vale a dire se dispongono di una propria organizzazione di vendita (RCC 1988 pag. 399 consid. 2b; RCC 1986 pag. 127 consid. 2b e 604, RCC 1982 pag. 208, RCC 1980 pag. 112).
Secondo la prassi amministrativa questo si verifica quando le tre condizioni seguenti sono soddisfatte contemporaneamente: l'agente o il rappresentante di commercio utilizza locali commerciali propri o in affitto (non sono considerati locali commerciali quelli adibiti ad abitazione), occupa del personale (non sono considerati personale la moglie e gli altri membri della famiglia che non ricevono un salario) e sopporta la maggior parte delle spese di esercizio (Direttive UFAS sul salario determinante, NN. 4027 e 4028; Pratique VSI 1995 pag. 27; Pratique VSI 1993 pag. 228 consid. 3b; RCC 1988 pag. 399 consid. 2b, RCC 1986 pag. 127 consid. 2b e 604 consid. 2b, RCC 1982 pag. 209 consid. 4b, RCC 1980 pag. 112 consid. 2, RCC 1967 pag. 429; STFA 8 marzo 1990 nella causa C.C. SA).
Diversa è invece la situazione del mediatore, il quale, di regola, è considerato quale persona esercitante un'attività indipendente (RCC 1988 pag. 315 seg. consid. 3c). Come ogni mandatario il mediatore deve eseguire il suo mandato conformemente alle istruzioni del mandante (artt. 397 e 412 cpv. 2 CO). Il contratto di mediazione può essere revocato immediatamente (artt. 412 cpv. 2 e 404 CO) e secondo l'art. 413 cpv. 1 CO il mediatore ha diritto alla mercede solo se la sua interposizione o la sua indicazione conducono alla conclusione del contratto. Quest'ultimo elemento, che mette in evidenza il carattere propriamente aleatorio dell'attività di mediatore, è importante dal punto di vista del diritto delle assicurazioni sociali. Infatti la presenza del rischio corso dall'imprenditore è uno dei criteri che permette di riconoscere l'esistenza di un'attività indipendente (GREBER/DUC/ SCARTAZZINI, op. cit., n. 159 ad art. 5 LAVS, pag. 195).
Circa le spese sopportate dal mediatore, queste gli sono rimborsate – anche nel caso in cui l'affare non venga concluso - unicamente se ciò è stato convenuto (art. 413 cpv. 3 CO). Per queste ragioni, di principio, il mediatore è considerato come un indipendente, a differenza del viaggiatore di commercio che, di regola, è un salariato (DTF 97 V 137 consid. 2; RCC 1988 pag. 314; RCC 1986 pag. 604 consid. 2b; RCC 1980 pag. 304; RCC 1972 pag. 330).
Lo statuto d'indipendente riconosciuto al mediatore si rifà alla giurisprudenza relativa agli agenti, che sono ugualmente ritenuti come dei mandatari (art. 418a segg. CO). Secondo questa giurisprudenza, l'agente esercita la sua attività a titolo indipendente se sopporta un rischio economico (nel senso di rischio di perdita) e non ha alcun rapporto di subordinazione con le persone per le quali lavora.
Queste due condizioni sono adempiute quando l'agente stesso sopporta le spese occasionate, qualunque sia il risultato del suo agire e quando lavora in proprio nome per diverse società in contemporanea, senza tuttavia dipendere economicamente da esse (RCC 1988 pag. 314; RCC 1986 pag. 604 consid. 2b; RCC 1982 pag. 208).
10. Nella fattispecie, la ricorrente esercita la professione di rappresentante di cartiere e di consulente per ditte esercitanti nel ramo della carta. L'assicurata lavora come "agente intermediario allo scopo di offrire un servizio di vendita tra cartiere e clienti in Italia e in Svizzera". Scopo della sua attività, basata sulle conoscenze acquisite in questo campo quando era dipendente della __________, è di "allargare la rete di distribuzione sul mercato italiano e acquisire clienti nuovi sul mercato svizzero. Cercare nuovi prodotti di nicchia p.e. carta thermo base, carta pergamine ecc. per il settore alimentare e individuare cartiere piccole o medie, anche sul mercato dell'Est, che cercano un agente per il mercato italiano e/o svizzero." (doc. 3).
Agli atti v'è un resoconto allestito dall'insorgente che riporta i nomi delle società per le quali la stessa ha lavorato come freelancer senza contratto di agenzia, ma in virtù di mere intese verbali.
Negli accordi presi con la __________ di __________ in __________, la ricorrente ha stipulato che la fatturazione (delle vendite) avveniva in modo diretto tra il fornitore ed il cliente e che per ogni vendita che riusciva a procurare alla società tedesca le spettava una provvigione dell'1%, che le veniva pagata trimestralmente dopo ogni incasso da parte del fornitore del prezzo versato dall'acquirente.
L'accordo concluso con la società __________ di __________, pure in __________, prevedeva le stesse modalità di fatturazione e di pagamento, ma la provvigione concordata ammontava al 2% (doc. 5).
Le due fatture allegate risalgono entrambe al 23 novembre 2004 e concernono una provvigione per intermediazione (Vermittlungsprovision) per il mese di ottobre (€ 223,05 rispettivamente € 668,28). Queste fatture sono la terza rispettivamente la quarta fattura che l'assicurata ha emesso nei confronti di queste due ditte per le proprie competenze dall'inizio della loro collaborazione.
Il 17 settembre 2004 la società __________ di __________ in __________ e la ricorrente hanno concluso un contratto di mediazione, dove a quest'ultima è stato conferito mandato di mediazione per "uns in Ihrer Eigenschaft als Makler Vorschläge zum Vertragsabschluss mit Abnehmern zu unterbreiten.". Gli acquirenti hanno sede in Italia ed in Svizzera. Qualora la società tedesca accettasse un'ordinazione proposta dalla mediatrice ad un cliente, quest'ultima riceverebbe il 3% del valore netto fatturato ai compratori. Le parti hanno inoltre specificato che questo contratto non costituiva un passaggio ad un contratto di rappresentanza di commercio e che la mediatrice non poteva prendere ordinazioni da alcune ditte italiane per conto della mandante. Infine, il contratto di mediazione poteva essere disdetto con un preavviso di tre mesi per la fine di un trimestre. Per la sua seconda mediazione andata a buon fine nell'ambito di questo contratto, nel mese di ottobre l'assicurata ha fatturato alla __________ una provvigione di € 1'018,06.
Il 1° ottobre 2004 la ricorrente ha sottoscritto un contratto d'agenzia ricevendo dalla società __________ di __________ un mandato di agenzia in esclusiva per l'Italia per la vendita di un determinato prodotto della cartiera __________ della __________. Il compito conferito all'agente di commercio consisteva nel "condurre tutte le trattative" e nel "difendere gli interessi della Preponente con tutta la diligenza professionale. Egli farà del suo meglio per dare alla Preponente tutte le informazioni necessarie per la promozione degli ordini e in particolare la terrà immediatamente informata per tutti gli ordini ricevuti. Non potrà modificare le tariffe, le condizioni di consegna, di pagamento, senza l'accordo preventivo delle parti. 2. La Preponente metterà a disposizione dell'Agente tutti i campioni e il materiale pubblicitario necessario. I campioni, a meno che non siano destinati al consumo, restano di proprietà della preponente. 3. La Preponente dovrà dare con sollecitudine tutte le informazioni necessarie ad espletare le trattative commerciali e informerà senza ritardi circa l'accettazione o il rifiuto degli ordini. 4. L'Agente riceverà tutta la corrispondenza e le copie delle fatture dei clienti della sua area. 5. L'Agente non è abilitato all'incasso se non nella misura espressamente autorizzata. 6. La provvigione è fissata nella misura del 3% sull'importo delle fatture di tutti gli ordini diretti o indiretti relativi a tutti i clienti dell'area indicata all'art. 1. La Preponente invierà all'Agente entro il 15 del mese successivo un estratto delle provvigioni per tutte le consegne realizzate nel mese considerato. Il pagamento delle provvigioni dovrà essere effettuato il giorno successivo all'invio del rendiconto che comprenderà solamente le fatture con esito positivo ai fini del pagamento. 7. Tutte le spese generali sono a carico dell'Agente. 8. Il mandato ha inizio dal giorno 01.10.04 e si conclude a tempo indeterminato. Ciascuna delle parti deve mandare una raccomandata con un preavviso di sei mesi prima della scadenza del trimestre successivo.".
La prima fattura del 5 novembre 2004 per commissioni relative al mese di ottobre ammontava ad € 1'051,08.
11. Alla luce della sopra esposta giurisprudenza del TFA e degli illustrati elementi dei contratti, questo Tribunale deve concludere che l’attività svolta da RI 1 nel periodo di contribuzione in oggetto è di carattere indipendente.
I pochi elementi a favore dell’attività dipendente sono in particolare la circostanza che l’interessata ha lavorato quale direttrice per diversi anni a favore della succursale della citata società __________, la quale nell'ottobre 2004 le ha conferito un mandato d'agenzia in esclusiva con l'obbligo di difendere gli interessi della società con "tutta la diligenza professionale" e con l'indicazione di tenerla "immediatamente informata per tutti gli ordini ricevuti.". La mandante le avrebbe poi fornito tutte le informazioni necessarie per espletare le trattative commerciali.
Per il resto, come emerge dai contenuti dei contratti esposti al considerando precedente, la ricorrente non aveva alcun rapporto di subordinazione e di dipendenza con le differenti società estere con cui ha collaborato in virtù di un contratto d'agenzia o come freelancer. Infatti, oltre a lavorare per diverse ditte, l'insorgente svolgeva un’attività di mediazione consistente nell’acquisizione di clientela e nella consulenza rispettivamente nella vendita di prodotti trattati dalle ditte dalle quali riceveva questi mandati. Per queste sue attività, l'assicurata ha locato un ufficio a __________ e soprattutto si spostava molto frequentemente, assumendosi tutte le spese di trasferta e le spese generali (docc. 3 e 5).
L’interessata era inoltre libera di agire, senza nessun vincolo temporale e/o logistico e poteva organizzarsi senza dover sottostare ad alcuna direttiva circa l’orario di lavoro, il luogo, la pianificazione e l’esecuzione, fatte salve le eccezioni sopra esposte.
La ricorrente aveva inoltre effettuato alcuni investimenti (mobilio e macchinari d'ufficio), seppure, finanziariamente, non molto importanti. Tuttavia, come recentemente rammentato dal TFA, negare l’esistenza di un’attività indipendente per il fatto che l’interessata non avrebbe effettuato investimenti tipici di un’attività imprenditoriale e comunque non di entità tale da essere paragonati a quelli di un imprenditore che intende iniziare un’occupazione indipendente, significa non tenere conto delle nuove realtà lavorative che consentono sempre più di operare anche se delocalizzati (a casa propria, lontani dalla sede del committente o del mandante) e con l’ausilio dei mezzi informatici interattivi e dei mutamenti economici in atto che permettono di svolgere un’attività lavorativa indipendente ad elevato tenore intellettuale senza necessità di dover inizialmente investire mezzi finanziari elevati per dotarsi di attrezzature, locali commerciali e personale (STFA del 21 marzo 2005, H 31/04).
Il carattere indipendente dell’attività svolta dall’interessata si evince anche dal contenuto dei contratti sottoscritti dalle parti, dai quali emerge, come visto, che l’assicurata, nelle vesti di mediatrice, aveva la facoltà di cercare degli acquirenti e di proporre loro la conclusione di contratti di compravendita con le società mandanti. È poi soltanto nell'eventualità in cui la mandante accettasse l'ordinazione dei clienti proposti dalla mediatrice che a quest'ultima sarebbe stata riconosciuta una provvigione pari ad una percentuale del valore della fatturazione netta della compravendita stessa. Nell'espletamento del suo mandato, la mediatrice/procacciatrice non poteva "modificare le tariffe, le condizioni di consegna, di pagamento, senza l'accordo preventivo delle parti" e "non è abilitato all'incasso se non nella misura espressamente autorizzata".
Per quanto concerne la rimunerazione, emerge che le società che hanno conferito mandato all'agente/mediatrice le avrebbero versato, rispettivamente, una commissione dell'1, 2 oppure del 3% per "tutte le consegne realizzate nel mese considerato. Il pagamento delle provvigioni dovrà essere effettuato il giorno successivo all'invio del rendiconto che comprenderà solamente le fatture con esito positivo ai fini del pagamento".
In concreto, l’interessata fungeva pertanto da consulente/ mediatrice e percepiva il proprio compenso unicamente se l’affare andava a buon fine, ossia se la società accettava la clientela che la ricorrente le presentava. Altrimenti l’assicurata non avrebbe incassato alcunché, con conseguenti spese a suo carico, oltre alle spese generali che la stessa già si doveva accollare per contratto.
Ora, proprio l’elemento di aleatorietà è un aspetto importante del carattere indipendente dell’attività svolta dall’insorgente (STCA del 5 settembre 2005 nella causa F.M. SA, Inc. n. 30.2005.19, STCA del 5 novembre 2001 nella causa M., Inc. n. 30.2000.138). Come visto (cfr. consid. 9), per i suoi particolari tratti caratteristici, il mediatore è di regola considerato quale persona esercitante un'attività indipendente (RCC 1988 pag. 315 seg. consid. 3c), a differenza dell'agente commerciale che, in generale, è un salariato (DTF 97 V 137 consid. 2). Il primo ha infatti diritto alla mercede solo se la sua interposizione o la sua indicazione conducono alla conclusione del contratto. Questo elemento mette quindi in evidenza il carattere aleatorio dell'attività di mediatore. Per questa particolare attività, inoltre, le spese sopportate sono rimborsate al mediatore soltanto se ciò è stato convenuto, per cui egli sopporta ogni spesa che, come in specie, non sia stata precedentemente pattuita, assumendosi così un rischio tipico di un imprenditore indipendente.
Vero è che i contratti agli atti contengono, nell’ambito della mediazione, un’irrituale possibilità di disdire il contratto con un preavviso di tre o sei mesi prima della scadenza del trimestre successivo. Tuttavia, a fronte di tutti gli elementi elencati che fanno propendere per un’attività indipendente, questo aspetto diventa, nel caso in esame, secondario.
Va osservato, infine, che la circostanza che la ricorrente lavori prettamente all'estero non influisce sulla qualifica contributiva. L'art. 14bis cpv. 2 del Regolamento CEE 1408/71 di cui all'Allegato II all'Accordo sulla libera circolazione delle persone prevede che, esercitando un'attività autonoma in più Stati fra cui quello in cui risiede, la ricorrente sia assoggettata alla LAVS.
12. Stanti così le cose, la decisione su opposizione va annullata e l'incarto rinviato alla Cassa affinché emetta una nuova decisione di fissazione dei contributi, inserendo la ricorrente nella categoria delle persone esercitanti un'attività indipendente.
Alla ricorrente, vincitrice e patrocinata da un legale, vanno assegnate delle ripetibili (art. 61 lett. f LPGA).
13. Nella misura in cui il presente giudizio ha attinenza a contributi imposti dal diritto federale, è data facoltà di impugnativa al Tribunale Federale delle Assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo.
Per quanto il presente giudizio si riferisca invece alla richiesta di versamento di contributi per assegni familiari - che attengono al diritto cantonale -, non vi è controllo giudiziario da parte del Tribunale Federale delle Assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo (DTF 124 V 146 consid. 1 e riferimenti); pertanto, il giudizio cantonale è definitivo.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione impugnata è annullata e l'incarto rinviato all'Amministrazione, affinché proceda conformemente ai considerandi.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa CO 1 di __________ rifonderà alla ricorrente Fr. 800.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Nella misura in cui la lite ha per oggetto la richiesta di contributi per assegni familiari, la presente decisione è definitiva.
4. Per quanto attiene ai contributi di diritto federale la presente decisione viene comunicata agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti