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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.09.2005 30.2004.99

30 septembre 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,280 mots·~26 min·2

Résumé

Ripresa spese rimborsate forfetariamente.Prima di emanare una decisione,la Cassa deve diffidare l'assicurato ad apportare le prove,avvertendolo che,altrimenti,deciderà sulla base degli atti a sua disposizione.Elenchi spese (tabelle) credibili in concreto.Cassa deve controllarle con la documentazione

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 30.2004.99   TB

Lugano 30 settembre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 2 dicembre 2004 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 4 novembre 2004 emanata da

Cassa CO 1     in materia di contributi AVS

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Nell’ambito del controllo dei conteggi dei salari (art. 162 segg. OAVS) relativi al periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2003 eseguito il 7 ottobre 2004, la Cassa CO 1 di __________ ha effettuato nei confronti della ditta RI 1 di __________, affiliata come datrice di lavoro, delle riprese per complessivi Fr. 93'374.- (doc. A1).

                                  B.   Ritenendo tale importo come spese forfetarie non giustificate, ma rimborsate ugualmente a diversi suoi dipendenti e sulle quali non sono stati prelevati i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF, mediante tassazione d'ufficio dell'8 ottobre 2004 (doc. A1) la Cassa di compensazione ha fissato i contributi paritetici dovuti dalla ricorrente per gli anni 2000, 2001, 2002 e 2003.

                                  C.   A seguito dell’opposizione del 21 ottobre 2004 (doc. A2) formulata dalla ditta, il 4 novembre 2004 (doc. A3) la Cassa ha annullato e sostituito il precedente rapporto di revisione del 7 ottobre 2004 ed ha contemporaneamente emanato una decisione su opposizione, con cui ha accolto la richiesta di stralcio delle riprese effettuate nei confronti di sei operai, ma per il resto ha integralmente respinto la lamentela dell'opponente, siccome facevano difetto i giustificativi delle spese rimborsate ad __________, __________, __________ e __________, __________ e __________. I contributi sociali da pagare sono stati fissati in Fr. 14'606,25.

                                  D.   Il 2 dicembre 2004 (doc. I) la ditta RI 1 ha formulato ricorso contro la decisione su opposizione della Cassa chiedendo di annullarla e di stralciare la ripresa di Fr. 88'524.- a carico di queste ultime sei persone. La ricorrente ha ribadito che le spese rimborsate forfetariamente a questi dipendenti, che si occupano dell'istruzione degli operai, del controllo e della coordinazione dei lavori sui cantieri, sono state in realtà calcolate "in base a spese effettive risalenti a più di 10 anni fa e per tale ragione i documenti relativi non sono più producibili.". La ricorrente evidenzia come nei dieci anni in cui ha operato la ditta che essa ha rilevato, i dipendenti di allora già percepivano un rimborso spese forfetario uguale a quello qui in contestazione e la Cassa di compensazione non ha mai avuto nulla da ridire, forse proprio perché questi rimborsi erano effettivi. Pertanto, essa avrebbe semplicemente continuato la prassi, mai contestata, vigente all'interno della ditta rilevata.

L'insorgente lamenta inoltre che l'Amministrazione non le avrebbe dato la possibilità di comprovare in altro modo la sussistenza né delle spese di trasferta derivanti dai continui spostamenti dei dipendenti sui vari cantieri a mezzo del proprio veicolo privato, né di rappresentanza. Eppure, questi sei dipendenti non avrebbero mai avuto nessun altro rimborso di spese all'infuori dei rimborsi forfetari in questione. Anche la ripresa nei confronti di __________, che ha messo a disposizione il proprio computer portatile, non si giustificherebbe.

                                  E.   Con risposta di causa del 3 gennaio 2005 (doc. III) la Cassa ha ripreso il contenuto della decisione su opposizione.

Il 13 gennaio 2005 (doc. V) la ricorrente ha prodotto quattro tabelle attestanti le spese di trasferta e di rappresentanza __________, __________ e __________, prove che ha ricostruito partendo dai cantieri esistenti nel periodo oggetto di ripresa. Da un lato, vi figurano i chilometri percorsi per ogni viaggio sui cantieri ed il relativo totale annuo, le destinazioni (cantieri) raggiunte, le settimane di lavoro sul singolo cantiere e quante volte lo stesso è stato settimanalmente visitato dai tre dipendenti (docc. A4-A7). D'altro lato, l'insorgente ha rilevato l'impossibilità di ricostruire i costi di rappresentanza quali telefonate, pranzi, cene, parcheggi, per cui li ha indicati in una media di Fr. 100.- per ogni mandato.

                                  F.   La Cassa di compensazione non ha ritenuto sufficienti le tabelle allestite dalla ditta ed ha prodotto diversa documentazione a sostegno della tesi che tanto le spese effettive di trasferta con veicolo privato quanto quelle di vitto e di rappresentanza siano già state rimborsate ai dipendenti interessati (doc. VII/1-4).

in diritto

in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                   2.   Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAVS.

Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali (materiali) in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che deve essere valutata giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 129 V 4 consid. 1.4; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 136 consid. 4b; DTF 121 V 366 consid. 1b; STFA dell’11 gennaio 2005 nella causa G.T. SA, H 257/03 consid. 2.1 pag. 3; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3 pag. 4). Il TFA, ai fini dell'esame di una vertenza, si fonda infatti di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (STFA del 1° luglio 2003 nella causa G.C-N, consid. 1.2., H 29/02; DTF 121 V 366 consid. 1b).

Per contro, le norme procedurali (formali), in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (DTF 130 V 4 consid. 3.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2).

In concreto, la decisione impugnata si riferisce alla fissazione dei contributi sociali AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti dalla ditta ricorrente per un periodo sia antecedente il 31 dicembre 2002 (per gli anni 2000-2002) sia posteriore (per l’anno 2003), mentre le decisioni (formale e su opposizione) sono state entrambe emanate nel corso del 2004. Per cui, mentre per quanto concerne l'aspetto procedurale trovano subito applicazione le norme della LPGA e le relative modifiche apportate alla LAVS, per quanto riguarda la fissazione dei contributi dovuti dall'insorgente vanno applicate le norme materiali in vigore fino al 31 dicembre 2002 per i primi tre anni ed i disposti LAVS validi dal 1° gennaio 2003 per l’ultimo anno revisionato dalla Cassa.

nel merito

                                   3.   I contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente (art. 4 cpv. 1 LAVS).

Dal reddito di un'attività dipendente, chiamato qui di seguito "salario determinante", è prelevato un contributo del 4,2% (art. 5 cpv. 1 LAVS).

Giusta l'art. 5 cpv. 2 LAVS,

"  Il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per tempo determinato o indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe, nonché le mance, se queste costituiscono un elemento importante della retribuzione del lavoro.".

Questo reddito ingloba dunque tutte le prestazioni percepite dal salariato che hanno una relazione economica con il rapporto di lavoro (DTF 124 V 100 consid. 2 pag. 102 con riferimenti), incluse le indennità che il salariato ha ricevuto, indipendentemente se sono state effettuate durante il tempo libero ed i fine settimana.

                                   4.   La ditta ricorrente lamenta che le riprese effettuate dalla Cassa siano state erroneamente ritenute come integrazione di salario dei suoi collaboratori e quindi assoggettate al pagamento dei contributi sociali.

Nelle more istruttorie l'insorgente ha prodotto delle liste annue comprovanti le trasferte di lavoro di tre collaboratori effettuate durante gli anni 2000-2003, per cui la SA chiede che i rimborsi spese forfetari eseguiti nei confronti di questi suoi dipendenti siano considerati come tali e che non siano dunque integrati nel loro salario determinante.

L'Amministrazione ha fondato la propria presa di posizione sugli artt. 7 e 9 OAVS, ritenendo che poiché le spese sopportate da __________, __________ e __________, __________, __________ e __________ nel periodo in esame non sono state debitamente comprovate con sufficiente e convincente documentazione come richiesto dalla giurisprudenza, esse non possono essere escluse dal loro salario determinante, per cui devono essere assoggettate al prelievo dei contributi sociali. Anche una volta prodotti, la Cassa non ha considerato sufficienti gli elenchi annui delle trasferte annoveranti i chilometri percorsi (docc. A4-A7).

                                   5.   Per ottenere il salario determinante ai fini dell'AVS, è necessario dedurre le indennità versate dal datore di lavoro a titolo di risarcimento spese. Queste spese, che incombono al salariato, vengono rimborsate sia separatamente dal datore di lavoro quale risarcimento delle spese (art. 7 OAVS), sia incluse nel salario quali spese generali (art. 9 OAVS).

Secondo l'art. 7 OAVS, il rimborso delle spese sostenute non costituisce salario determinante.

Ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 OAVS, sono considerate spese generali quelle cui il datore di lavoro (recte: il salariato) deve far fronte nell’ambito della propria attività.

Non fanno parte di queste spese le indennità periodiche per gli spostamenti del salariato dal luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale e per i pasti usuali presi a domicilio o sul luogo di lavoro; queste indennità rientrano di norma nel salario determinante (art. 9 cpv. 2 OAVS).

Infine, l'art. 9 cpv. 3 OAVS dispone che per i salariati che sopportano loro stessi, interamente o parzialmente, le spese generali risultanti dall'esecuzione dei loro lavori, queste spese possono essere dedotte se è provato che raggiungono almeno il 10% del salario versato. La norma non è invece applicabile per le spese che il datore di lavoro rimborsa separatamente dal salario versato. Queste spese devono essere tenute in considerazione anche se sono inferiori al 10% del salario determinante (RCC 1990 pag. 42 consid. 3; RCC 1987 pag. 386 consid. 3b; RCC 1979 pag. 77 consid. 2a; RCC 1978 pag. 557 consid. 2).

La prassi amministrativa considera spese generali rimborsabili le spese di viaggio (viaggio, vitto e alloggio); le spese di rappresentanza e quelle per la clientela; le spese per il materiale e per il vestiario professionale; le spese d'uso di locali di servizio, nella misura in cui essi sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività lucrativa; le spese supplementari di viaggio dal domicilio al luogo di lavoro, se questi sono considerevolmente lontani l'uno dall'altro; le spese supplementari per i pasti che il salariato deve consumare fuori dal domicilio a causa della distanza del domicilio dal luogo di lavoro, come pure le spese d'alloggio per il pernottamento fuori casa nonché le spese di formazione e di perfezionamento professionali (tasse d'iscrizione a corsi o ad esami, libri o materiale, ecc.), che sono in stretta relazione con l'attività professionale del salariato (Direttive sul salario determinante (DSD), edite dall’UFAS, N. 3003; RDAT II-1992 n. 60, pag. 140).

Di principio si deve dedurre l'importo effettivo delle spese generali (RCC 1979 pag. 79, RCC 1982 pag. 354, RCC 1983 pag. 310).

                                   6.   Conformemente alla costante giurisprudenza del TFA, il datore di lavoro o il salariato devono fornire la prova o per lo meno rendere verosimile che le spese fatte valere siano state effettivamente sostenute (Pratique VSI 1996 pag. 265 consid. 3b; Pratique VSI 1994 pag. 171; RCC 1983 pag. 310, RCC 1979 pag. 79). Difatti il risarcimento per le spese concesso sotto forma d’importi forfetari deve corrispondere complessivamente alle spese che sono effettivamente risultate (Pratique VSI 1994 pag. 170). Di conseguenza gli interessati sono tenuti a fornire indicazioni precise, producendo un conteggio esaurientemente dettagliato ed allegando le relative pezze giustificative (RCC 1960 pag. 34; STFA dell'11 settembre 1997 nella causa E. SA (H 216/96)). Le prove offerte devono essere concrete e non generiche.

Nei casi in cui è stabilita l'esistenza delle spese generali, ma queste non possono essere comprovate in modo certo a causa di circostanze speciali, la loro valutazione incombe alla Cassa di compensazione, tenuto conto delle spese che il datore di lavoro e/o il salariato rendono verosimili e che sono usuali nella professione considerata (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa R.C. SA; RCC 1990 pag. 41; RCC 1979 pag. 77; RCC 1955 pag. 101; RDAT II-1992 n. 60 pag. 140; KÄSER, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Berna 1996, N. 4.151, pag. 165; vedi pure: RCC 1983 pag. 310 e RCC 1982 pag. 356).

L'amministrazione non può tuttavia limitarsi a costatare che il contribuente non è riuscito a provare o a rendere verosimile l'esistenza di tali spese. Essa deve piuttosto agire d'ufficio, affinché le necessarie prove siano raccolte, in quanto ciò sia possibile senza eccessive difficoltà (RCC 1990 pag. 42, RCC 1983 pag. 310 consid. 3, RCC 1982 pag. 355, RCC 1979 pag. 79 consid. 2b).

A tale scopo è sufficiente invitare il contribuente ad intraprendere i passi necessari ed a fornire i documenti utili (RCC 1979 pag. 79 consid. 2b; STFA del 1° ottobre 1981 nella causa T. & Co. N.J.).

Alla luce del principio inquisitorio a cui è tenuta, la Cassa deve quindi provvedere ad entrare in possesso della documentazione probatoria necessaria, se ciò non crea difficoltà eccessive (RCC 1990 pag. 42 consid. 4; STFA dell’11 gennaio 2005 nella causa G.T. SA, H 257/03 consid. 4.3.2).

È ammissibile derogare a questo principio solo nel caso in cui, pur essendo l’esistenza di spese generali dimostrata, l’importo dettagliato non può essere comprovato in modo certo a causa di circostanze particolari (Pratique VSI 1994 pag. 170 seg.; KÄSER, op. cit., pag. 165). In tal caso la Cassa dovrà stimarne l’ammontare fissando un importo forfetario (N. 3005 e N. 3011 DSD).

Questa modalità di calcolo viene in particolare applicata a rappresentanti di commercio, artisti, giornalisti, fotografi per la stampa e musicisti (KÄSER, op. cit., pag. 166).

Se le spese generali non vengono indicate separatamente ed il salariato deve quindi coprire personalmente le spese generali necessariamente legate alla sua professione, il salario determinante deve essere fissato come segue (N. 3007 DSD):

                                         -     si devono prendere in considerazione le spese generali separatamente per ogni periodo di pagamento del salario;

                                         -     non è ammessa la deduzione di spese generali inferiori al 10% del versamento globale (art. 9 cpv. 3 OAVS).

Se le spese effettivamente sostenute vengono indicate separatamente di caso in caso, il salario pagato costituisce il salario determinante. La regola del 10% secondo l'art. 9 cpv. 3 OAVS non è applicabile.

Se l'indennità per le spese generali viene versata dal datore di lavoro come indennità forfetaria, questa deve corrispondere almeno globalmente alle spese effettive, deve cioè essere adeguata alla realtà in ogni singolo caso. Ogni decisione in proposito deve basarsi sulla realtà di situazioni concrete (RCC 1990 pag. 41, N. 3011 DSD).

                                   7.   Come ricordato al considerando precedente, il risarcimento per le spese concesso sotto forma d’importi forfetari deve corrispondere complessivamente alle spese che effettivamente sono risultate (Pratique VSI 1994 pag. 170) e le stesse devono essere accompagnate dalle relative pezze giustificative (RCC 1960 pag. 34).

Nel caso in esame gli importi rimborsati ai sei summenzionati collaboratori sono costituiti da cifre tonde, ciò che dimostra che i rimborsi delle spese avvenivano forfetariamente e non su presentazione di giustificativi.

La stessa ricorrente afferma d’altronde che “(…) il nostro signor __________, riceve mensilmente in maniera forfetaria, fr. 580.- per spese di rappresentanza e fr. 500.- per spese d'auto, e questo già da quando era dipendente della ditta della quale, in seguito a fallimento, ne abbiamo rilevato l'attività nel marzo del 2000. Da allora __________, aveva fissato le spese in maniera forfetaria calcolando una media in base a conteggi mensili di spese effettive quali: chilometraggi, pasti, bevande, telefoni, ecc. (…). Visto che tali accordi risalgono a più di 10 anni fa, non siamo in grado di produrre documenti in merito, mentre in allegato inviamo il certificato di salario dell'anno 1993 quale prova che il dipendente riceveva già allora gli importi citati. (…). A posteriori è ovviamente impossibile presentare delle pezze giustificative di cui nulla ne motivava l'archiviazione." (doc. A2). Infine, la ditta ha osservato che "I dipendenti (…) non hanno mai avuto nessun altro rimborso di spese se non quelle versate in maniera forfetaria.” (doc. I pag. 2).

                                   8.   Con sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa E. SA (H 308/ 03, consid. 3.2) il Tribunale federale delle assicurazioni, chiamato a statuire sulla legittimità della ripresa di spese forfetarie effettuata dalla Cassa, ha affermato che “(…) con l’ausilio di programmi informatici è del tutto agevole dimostrare le spese effettivamente sostenute dai dipendenti. Non risponde per contro a questi criteri l’elencazione contabile stereotipa a titolo di spese di importi prefissati di valore costante (cfr. ad esempio, tra tante, le cartelle stipendi 2002 riferite a R.F., O.M. e S.P., da cui risulta per tutti da gennaio a dicembre un rimborso spese di fr. 350.- al mese).”.

Il TFA ha tutelato la decisione dell’amministrazione di riprendere i salari, siccome “(…) l’insorgente non ha prodotto alcun giustificativo a dimostrazione che i dipendenti avessero effettivamente sostenuto tali spese, non potendosi infatti ritenere tali – contrariamente a quanto sostiene la E. SA – i soli conteggi contabili dei singoli dipendenti prodotti in corso di causa, ma privi di qualsivoglia riscontro oggettivo.”.

Infine, la nostra Massima istanza ha sottolineato come l’onere probatorio delle pezze giustificanti le spese forfetarie sostenute spettasse alla ricorrente (art. 8 CC), poiché un semplice rinvio alle stesse, senza produrle, non può essere ritenuto sufficiente per stralciarle dal salario determinante (consid. 3.3).

Diversamente, ed apparentemente in maniera contraddittoria, nella susseguente sentenza dell’11 gennaio 2005 (H 257/03, consid. 6 anch'essa redatta da un giudice supplente di lingua italiana) l’Alta Corte ha ammesso che per una ditta la cui attività consiste nell’organizzazione di viaggi in torpedone e trasporto merci, deve essere considerato provato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, che gli autisti devono sopportare spese supplementari, non sussumibili quale usuale consumo di salario e che quindi sono rimborsabili. È infatti notorio che un autista, soprattutto se supera i confini nazionali e quindi percorre lunghe distanze, deve dormire regolarmente lontano da casa, mangiare al ristorante, ecc., ciò che comporta evidentemente costi supplementari, non paragonabili per entità a quelli assunti per i pasti a casa o sul luogo di lavoro rispettivamente a quelli relativi allo spostamento dal luogo di lavoro a quello di domicilio. Inoltre il luogo di lavoro muta in continuazione e quindi le spese supplementari insorgono con una certa frequenza (KÄSER, op. cit., pag. 163 seg.). In tali circostanze, un rimborso spese - non solo per pasti e spese per telefonate - si rivela essere di principio giustificato.

Il TFA ha tratto la medesima conclusione per l’attività di acquisizione di clientela e di verifica dei luoghi di villeggiatura, dovendo il lavoratore svolgere la propria attività in luoghi sempre differenti, ciò che lo costringe a sopportare non solo costi di viaggio, per vitto e alloggio fuori casa, bensì anche spese di rappresentanza per conto del datore di lavoro (KÄSER, op. cit., pag. 165).

Il Tribunale federale ha poi rimproverato alla Cassa di non aver accertato i fatti in maniera completa, avendo essa omesso di assumere le prove necessarie per accertare se gli importi forfetari corrispondevano a spese effettivamente sopportate dal datore di lavoro, facendo quindi ricadere su di essa l’incombenza della valutazione delle spese (RCC 1990 pag. 41). In effetti, per autisti, artisti, fotografi, giornalisti e rappresentanti di commercio, il cui luogo di lavoro cambia continuamente, il rimborso forfetario è ammesso (KÄSER, op. cit., pag. 165), apparendo in realtà difficile e dispendioso tenere un regolare conteggio di tutte le spese generali insorte durante un viaggio, soprattutto se i viaggi sono effettuati frequentemente (e ciò nonostante i sussidi informatici considerati nella sentenza 10 dicembre 2004, H 308/03). Data la professione d’autista svolta dal dipendente della ricorrente e l’esistenza di rimborsi spese forfetari che non sono stati comprovati mediante pezze giustificative, la Cassa avrebbe dunque dovuto ugualmente chiedere alla società di produrre dei documenti giustificanti i costi sopportati e, qualora non ne esistessero, avrebbe dovuto fissare personalmente l’ammontare delle spese di rappresentanza e di trasferta, alfine di determinare l’importo del salario che andava eventualmente ripreso al lavoratore e calcolare poi su di esso i contributi paritetici non versati. L’incarto è quindi stato retrocesso alla Cassa per l’esecuzione di questi incombenti (consid. 7).

                                   9.   L'art. 43 cpv. 1 LPGA ("accertamento") stabilisce che l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni date oralmente devono essere messe per scritto.

Il capoverso 3 dell'art. 43 LPGA stabilisce che se l'assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un'ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d'informare o di collaborare, l'assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia.

A proposito dell'art. 43 cpv. 3 LPGA, in una causa inerente l'assicurazione contro le malattie (DTF 129 V 267), il TFA ha affermato quanto segue:

"  (…)

5.3 En relation avec les circonstances de fait qui déterminent la quotité de la surprime (motif du retard et situation financière de l'intéressé), la caisse ne pouvait non plus, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges appliquer le taux maximum prévu par la loi (50%) sans avoir au préalable cherché à établir d'une manière ou d'une autre les circonstances déterminantes (motifs du retard et situation personnelle de l'intéressé). Il est vrai que les déclarations de ce dernier en procédure cantonale (lettre du 16 novembre 2001) laissent augurer certaines difficultés quant à sa collaboration à la procédure. Il convient toutefois de rappeler, sur ce point, que selon les circonstances, l'assureur social se heurtant à un manque de collaboration d'une partie peut, après lui avoir imparti un délai pour respecter ses obligations et l'avoir avertie des conséquences de son attitude, se prononcer en l'état du dossier; le cas échéant, il pourra rejeter la demande présentée par cette partie en considérant que les faits dont elle entend tirer un droit ne sont pas démontrés (cf. ATF 117 V 264 consid. 3b et les références). Au lieu de se prononcer sur le fond, en l'état du dossier, l'assureur peut également, cas échéant, rendre une décision d'irrecevabilité de la demande dont il est saisi (cf. ATF 108 V 230 s. consid. 2; v. également UELI KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurich 1999, ch. 229, pp. 108 s.; MAURER, Unfallversicherungsrecht, p. 256; HARDY LANDOLT, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, thèse Zurich 1995, pp. 172 ss, ainsi que l'art. 43 al. 3 LPGA). Mais l'assureur ne peut se prononcer en l'état du dossier ou refuser d'entrer en matière le choix de l'une ou l'autre décision dépendra notamment de l'avancement de l'instruction de la cause et de ses conséquences pour l'assuré ou d'éventuels tiers intéressés -, que s'il ne lui est pas possible d'élucider les questions de faits encore ouvertes sans difficultés ni complications particulières malgré l'absence de collaboration de l'assuré (cf. ATF 108 V 231 ss, 97 V 177; MAURER, Unfallversicherungsrecht, p. 255). (...)." (sottolineature della redattrice).

Inoltre, secondo Kieser, in ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 43 n. 38, pag. 440,

"  Art. 43 Abs. 3 ATSG bezieht sich schliesslich lediglich auf Leistungsbegehren. Soweit die Abklärung eine Versicherungsunterstellung oder eine Beitragsfrage betrifft, kann eine Anwendung gegebenenfalls in analoger Weise erfolgen oder es ist auf die im jeweiligen Einzelgesetz vorgesehene Sanktion bzw. Folge zurückzugreifen (vgl. z.B. Art. 24 Abs. 5 AHVV betreffend die Festsetzung von Akonto Beiträgen in der AHV).".

A pag. 441 l'autore afferma ancora:

"  Die in Art. 43 Abs. 3 ATSG vorgesehenen Sanktionen können erst nach Durchführung eines Mahn- und Bedenkzeitverfahrens angeordnet werden (vgl. dazu BBl 1999 4600). Dieses entspricht demjenigen, welches nach Art. 21 Abs. 4 ATSG durchzuführen ist (vgl. für näheres ATSG-Kommentar, Art. 21 Rz. 68 ff.). Es handelt sich um eine ausnahmslos zu beachtende Verfahrensregel, und es kann auch nicht davon abgewichen werden, wenn die betreffende Person zu erkennen gibt, dass sie der ihr obliegenden Pflicht jedenfalls nicht nachkommen will (vgl. BGE 122 V 219 f. in analoger Anwendung; vgl. ferner SVR 1998 UV Nr. 1 sowie Maeschi, Kommentar, Rz. 20 zu Art. 87 MVG). Dabei obliegt dem Verwaltungsträger die Beweislast, wenn der Nachweis der Mahnung strittig ist (vgl. dazu SVR 1995 IV Nr. 41). Die zu erlassende Mahnung hat keinen Verfügungscharakter; denn sie betrifft nicht eine durchsetzbare Rechtspflicht, sondern eine Obliegenheit der Partei (vgl. SVR 1998 UV Nr. 1).".

In sostanza, l'Amministrazione, quando deve effettuare degli accertamenti, può decidere in base agli atti solo se non può accertare in alcun modo i fatti determinanti e dopo aver diffidato l'assicurato per iscritto, avvertendolo delle conseguenze giuridiche e impartendogli un adeguato termine di riflessione.

                                10.   Nel caso in esame, l'Amministrazione, sin dall'inizio, non ha assegnato alcun termine all'interessata e nemmeno l'ha informata sulle conseguenze giuridiche dell'omissione dei suoi atti prima di emanare la decisione impugnata.

La Cassa, infatti, malgrado la ricorrente avesse specificato nella propria opposizione l'impossibilità di produrre delle pezze giustificative data la particolare situazione in cui si era venuta a trovare a seguito dell'acquisizione della società __________ e dell'adozione della prassi da tempo instaurata da quest'ultima - ed accettata da una cassa di compensazione in ambito di contributi sociali -, ha emanato la contestata decisione su opposizione senza chiedere all'interessata di provare a giustificare in altro modo i rimborsi forfetari in discussione. E ciò, nonostante l'opponente avesse spiegato alla Cassa la natura e la metodologia della quantificazione del forfait riconosciuto ai propri dipendenti (ovvero una media calcolata in base ai conteggi mensili delle spese effettive dei chilometri percorsi, dei pasti e delle bevande consumate, delle telefonate effettuate dai dipendenti di allora per lavoro, ecc.).

L'Amministrazione, dunque, nella decisione su opposizione, non ha concretamente preso posizione in merito alle spiegazioni fornite dall'insorgente con l'opposizione sull'origine e sulla composizione dei forfait versati ai suoi sei dipendenti. Nemmeno ha chiesto alla ricorrente di provare a sostanziare le sue allegazioni altrimenti, se proprio non riusciva a recuperare le necessarie pezze giustificative. La convenuta si è limitata a respingere l'opposizione senza prendere puntuale posizione sulle tesi della SA.

Per contro, la giurisprudenza del TFA è chiara in proposito: la Cassa non poteva soltanto costatare che la ricorrente non era riuscita a provare o a rendere verosimile l'esistenza di tali spese mediante prove concrete. Essa doveva piuttosto agire d'ufficio, affinché le necessarie prove fossero raccolte, laddove ciò fosse stato possibile senza eccessive difficoltà.

L'Amministrazione ha pertanto violato l'art. 43 cpv. 3 LPGA, poiché ha deciso sulla base della documentazione ottenuta dalla ditta durante la revisione senza invece assegnarle un termine adeguato per rendere verosimili gli importi rifusi in disamina, con la comminatoria che, in caso contrario, essa avrebbe deciso fondandosi sugli atti a sua disposizione.

D'altronde, più volte, e a giusta ragione, la ricorrente stessa ha evidenziato nei suoi scritti questa errata procedura (docc. I, V e IX).

                                11.   La prova che v'era un'altra via per comprovare i contestati rimborsi è data dal fatto che, pendente causa, l'insorgente medesima ha saputo sostanziare a questo Tribunale, mediante tabelle dettagliate e non solo quindi con la produzione di pezze giustificanti i costi sostenuti, l'esistenza delle spese rimborsate forfetariamente ai suoi dipendenti.

Nelle more istruttorie, la ricorrente ha infatti spontaneamente trasmesso al TCA quattro tabelle elencanti le trasferte effettuate annualmente (dal 2000 al 2003) da tre dei suoi dipendenti (docc. A4-A7). Queste distinte degli spostamenti contengono l’indicazione esatta dei giorni in cui i tre tecnici hanno effettuato dei viaggi di lavoro, dei nomi dei clienti (cantieri) a cui hanno reso visita e dei chilometri che hanno percorso per l'esecuzione di ciascun mandato ogni volta ed annualmente a dipendenza della frequenza con cui hanno raggiunto le loro destinazioni.

In virtù dell’esposta giurisprudenza (cfr. consid. 6 e 8), questi elenchi appaiono, a mente della scrivente Corte, come significativi dell'esistenza delle spese di trasferta sopportate dai tre collaboratori, siccome estremamente ed esaurientemente dettagliati e credibili nella loro integrità, come pure puntualmente verificabili da parte dell'Amministrazione.

In questo senso spetterà alla Cassa, in collaborazione con la ricorrente stessa, controllare il contenuto delle tabelle agli atti con la documentazione relativa ai cantieri in possesso dell'interessata, verificando, in particolare, l'esattezza dei chilometri percorsi da __________, __________ e __________ per ogni loro visita ad ogni cantiere, la frequenza di queste visite ed i chilometri totali percorsi da ciascuno annualmente (la SA ha infatti eseguito un calcolo globale dei chilometri percorsi dai tre e dei relativi costi).

Il riconoscimento di un rimborso spese chilometrico sarà evidentemente accordato soltanto nell'eventualità in cui la ricorrente riuscirà a comprovare, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, che questi spostamenti sono avvenuti con i veicoli privati dei tre dipendenti, come sostenuto dalla società.

L'importo corrispondente in base al numero di chilometri percorsi accertati andrà quindi stralciato dal salario determinante annuo dei collaboratori, poiché considerato a tutti gli effetti come un rimborso spese generali. Su di esso non saranno dunque calcolati i contributi paritetici dovuti dal datore di lavoro.

Quanto ai costi di rappresentanza cifrati in Fr. 100.- a mandato, qualora la ditta non fosse in grado di comprovare la loro sussistenza mediante pezze giustificative, la loro valutazione incomberà alla Cassa di compensazione, tenuto conto delle spese che la datrice di lavoro e/o il salariato renderanno semmai verosimili e che sono usuali nella professione considerata.

Medesima conclusione va tratta per i rimborsi spese di __________ e di __________, data la particolare attività svolta in seno alla società.

Alla luce di quanto precede, l'incarto va pertanto rinviato alla Cassa di compensazione affinché, con l'aiuto della ricorrente, agisca conformemente all'art. 43 cpv. 3 LPGA.

In queste condizioni, la decisione su opposizione va annullata e l'incarto rinviato alla Cassa per verificare la sussistenza delle spese (di trasferta e di rappresentanza) esposte dalla ditta insorgente.

A quest'ultima, vincente in causa, non si assegnano ripetibili siccome non è patrocinata (art. 61 lett. f LPGA).

                                12.   Nella misura in cui il presente giudizio ha attinenza a contributi imposti dal diritto federale, è data facoltà di impugnativa al Tribunale Federale delle Assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo.

Per quanto il presente giudizio si riferisca invece alla richiesta di versamento di contributi per assegni familiari - che attengono al diritto cantonale -, non vi è controllo giudiziario da parte del Tribunale Federale delle Assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo (DTF 124 V 146 c. 1 e riferimenti); pertanto, il giudizio cantonale è definitivo.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                    §   La decisione impugnata va annullata e l'incarto rinviato all'Amministrazione, affinché proceda conformemente al considerando 11.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   4.   Nella misura in cui la lite ha per oggetto la richiesta di contributi per assegni familiari, la presente decisione è definitiva.

                                   5.   Per quanto attiene ai contributi di diritto federale la presente decisione viene comunicata agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

30.2004.99 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.09.2005 30.2004.99 — Swissrulings