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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.07.2005 30.2004.90

26 juillet 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,211 mots·~21 min·3

Résumé

ripresa di spese forfetarie corrisposte da una ditta ai dipendenti e che non sono state giustificate

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 30.2004.90   cr

Lugano 26 luglio 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Cinzia Raffa, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 19 novembre 2004 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 18 ottobre 2004 emanata da

Cassa CO 1     in materia di contributi AVS

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   In seguito al controllo del conteggio dei salari (ex art. 162 segg. OAVS) relativo al periodo 1.1.2000-31.12.2003 avvenuto presso la società RI 1 la Cassa CO 1 di __________ ha effettuato delle riprese per complessivi fr. 112'412 (cfr. doc. A1a), considerando le spese forfetarie versate ai dipendenti non giustificate.

                                         Ritenendo tali retribuzioni come provento di attività lucrativa dipendente, con decisione del 13 settembre 2004 la Cassa ha fissato in fr. 17'980.95 i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF dovuti per gli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 dalla RI 1 (cfr. doc. A1).

                                  B.   Contro la decisione su opposizione che ha confermato le citate riprese, la società ha presentato tempestivo ricorso, osservando di non avere obiezioni quanto alle riprese salariali concernenti i dipendenti __________ e __________, chiedendo per contro che vengano integralmente accettate le indennità versate ai signori __________, __________, __________ e __________. La società ha poi affermato che la precedente Cassa di compensazione cui era affiliata non ha mai evidenziato irregolarità circa le modalità di rifusione delle spese e le indennità auto forfetarie versate ai dipendenti venditori, rilevando che l’attività della società viene svolta su tutto il territorio svizzero, con una rete commerciale capillare che necessita di visite regolari e frequenti da parte dei suoi rappresentanti (cfr. doc. I).

                                         Con risposta del 13 dicembre 2004 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso e ha osservato che oltre alle spese generali sostenute dai dipendenti e rimborsate separatamente dal datore di lavoro, sono stati versati anche degli importi forfetari non giustificati né al momento della revisione, né in sede di opposizione, né infine con il ricorso (cfr. doc. III).

                                  C.   In data 23 dicembre 2004 la ditta ricorrente ha contestato le affermazioni della Cassa, rilevando di avere fornito la prova che le spese rimborsate forfetariamente siano state effettivamente sostenute dai dipendenti (cfr. doc. VII).

                                         La Cassa ha avuto la possibilità di esprimersi al riguardo, osservando di riconfermare quanto esposto nella risposta di causa del 13 dicembre 2004 (cfr. doc. VII).

in diritto

                                         In ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                                   2.   Va innanzitutto rilevato che con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha comportato diverse modifiche della LAVS.

                                         Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; cfr. DTF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3, pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1, pag. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 121 V 366 consid. 1b).

                                         Per contro, le norme procedurali, in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; cfr. DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a).

                                         In concreto le riprese si riferiscono a riprese salariali relative agli anni compresi fra il 1.1.2000 e il 31.12.2003, mentre le decisioni (formale e su opposizione) sono state emanate nel corso del 2004.

                                         Per cui, mentre per quanto concerne l'aspetto procedurale trovano applicazione le norme della LPGA e le relative modifiche apportate alla LAVS, per la ripresa delle spese vanno applicate le vecchie norme per il periodo 1.1.2000 - 31.12.2002 e le nuove disposizioni per il 2003, ritenuto tuttavia che, non vi sono stati, di principio, nell’ambito che ci concerne, cambiamenti di rilievo.

                                   3.   Oggetto del contendere è la ripresa delle spese forfetarie corrisposte dalla ditta ai dipendenti e che non sono state giustificate.

                                         Dal reddito di un'attività dipendente, chiamato qui di seguito "salario determinante", è prelevato un contributo del 4,2% (art. 5 cpv. 1 LAVS).

Giusta l'art. 5 cpv. 2 LAVS,

"  Il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per tempo determinato o indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe, nonché le mance, se queste costituiscono un elemento importante della retribuzione del lavoro."

Questo reddito ingloba dunque tutte le prestazioni percepite dal salariato che hanno una relazione economica con il rapporto di lavoro (DTF 124 V 100 consid. 2 pag. 102 con riferimenti), incluse le indennità che il salariato ha ricevuto, indipendentemente se sono state effettuate durante il tempo libero ed i fine settimana.

                                         Per ottenere il salario determinante ai fini dell'AVS, è necessario dedurre le indennità versate dal datore di lavoro a titolo di risarcimento spese. Queste spese, che incombono al salariato, vengono rimborsate sia separatamente dal datore di lavoro quale risarcimento delle spese (art. 7 OAVS), sia incluse nel salario quali spese generali (art. 9 OAVS).

Secondo l'art. 7 OAVS, il rimborso delle spese sostenute non costituisce salario determinante.

Ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 OAVS, sono considerate spese generali quelle cui il datore di lavoro (recte: il salariato cfr. il testo tedesco "Arbeitnehmer" e il testo francese "salarié") deve far fronte nell’ambito della propria attività.

Non fanno parte di queste spese le indennità periodiche per gli spostamenti del salariato dal luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale e per i pasti usuali presi a domicilio o sul luogo di lavoro; queste indennità rientrano di norma nel salario determinante (art. 9 cpv. 2 OAVS).

Infine, l'art. 9 cpv. 3 OAVS dispone che per i salariati che sopportano loro stessi, interamente o parzialmente, le spese generali risultanti dall'esecuzione dei loro lavori, queste spese possono essere dedotte se è provato che raggiungono almeno il 10% del salario versato. La norma non è invece applicabile per le spese che il datore di lavoro rimborsa separatamente dal salario versato. Queste spese devono essere tenute in considerazione anche se sono inferiori al 10% del salario determinante (RCC 1990 pag. 42 consid. 3; RCC 1987 pag. 386 consid. 3b; RCC 1979 pag. 77 consid. 2a; RCC 1978 pag. 557 consid. 2).

La prassi amministrativa considera spese generali rimborsabili le spese di viaggio (viaggio, vitto e alloggio); le spese di rappresentanza e quelle per la clientela; le spese per il materiale e per il vestiario professionale; le spese d'uso di locali di servizio, nella misura in cui essi sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività lucrativa; le spese supplementari di viaggio dal domicilio al luogo di lavoro, se questi sono considerevolmente lontani l'uno dall'altro; le spese supplementari per i pasti che il salariato deve consumare fuori dal domicilio a causa della distanza del domicilio dal luogo di lavoro, come pure le spese d'alloggio per il pernottamento fuori casa nonché le spese di formazione e di perfezionamento professionali (tasse d'iscrizione a corsi o ad esami, libri o materiale, ecc.), che sono in stretta relazione con l'attività professionale del salariato (Direttive sul salario determinante (DSD), edite dall’UFAS, N. 3003; RDAT II-1992 n. 60, pag. 140).

Di principio si deve dedurre l'importo effettivo delle spese generali (RCC 1979 pag. 79, RCC 1982 pag. 354, RCC 1983 pag. 310).

                                   4.   Conformemente alla costante giurisprudenza del TFA, il datore di lavoro o il salariato devono fornire la prova o per lo meno rendere verosimile che le spese fatte valere siano state effettivamente sostenute (Pratique VSI 1996 pag. 265 consid. 3b; Pratique VSI 1994 pag. 171; RCC 1983 pag. 310, RCC 1979 pag. 79). Difatti il risarcimento per le spese concesso sotto forma d’importi forfetari deve corrispondere complessivamente alle spese che sono effettivamente risultate (Pratique VSI 1994 pag. 170). Di conseguenza gli interessati sono tenuti a fornire indicazioni precise, producendo un conteggio esaurientemente dettagliato ed allegando le relative pezze giustificative (RCC 1960 pag. 34; STFA dell'11 settembre 1997 nella causa E. SA (H 216/96)). Le prove offerte devono essere concrete e non generiche.

Nei casi in cui è stabilita l'esistenza delle spese generali, ma queste non possono essere comprovate in modo certo a causa di circostanze speciali, la loro valutazione incombe alla Cassa di compensazione, tenuto conto delle spese che il datore di lavoro e/o il salariato rendono verosimili e che sono usuali nella professione considerata (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa R.C. SA; RCC 1990 pag. 41; RCC 1979 pag. 77; RCC 1955 pag. 101; RDAT II-1992 n. 60 pag. 140; KÄSER, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Berna 1996, N. 4.151, pag. 165; vedi pure: RCC 1983 pag. 310 e RCC 1982 pag. 356).

L'amministrazione non può tuttavia limitarsi a costatare che il contribuente non è riuscito a provare o a rendere verosimile l'esistenza di tali spese. Essa deve piuttosto agire d'ufficio, affinché le necessarie prove siano raccolte, in quanto ciò sia possibile senza eccessive difficoltà (RCC 1990 pag. 42, RCC 1983 pag. 310 consid. 3, RCC 1982 pag. 355, RCC 1979 pag. 79 consid. 2b).

A tale scopo secondo una giurisprudenza da sempre seguita è sufficiente invitare il contribuente ad intraprendere i passi necessari ed a fornire i documenti utili (RCC 1979 pag. 79 consid. 2b; STFA del 1° ottobre 1981 nella causa T. & Co. N.J.).

In una recente sentenza dell’11 gennaio 2005 (H 257/03) il TFA ha precisato la sua giurisprudenza. L'Alta Corte ha rimproverato all'amministrazione ed al TCA di avere "omesso di assumere le prove necessarie per accertare se gli importi forfettari corrispondevano a spese effettivamente sopportate dal datore di lavoro…".

Il TFA ha poi ritenuto che "… particolarmente dispendioso appare per il datore di lavoro, che dispone tra l'altro di diversi autisti, tenere regolarmente un conteggio delle citate spese di trasferta e rappresentanza per ogni dipendente". Questa sentenza (H 257/03 dell'11 gennaio 2005) segue di 4 settimane la sentenza H 308/03 del 10 dicembre 2004 in cui il TFA ha ritenuto come: "… il sistema forfetario non costituisce un dato di fatto acquisito" siccome "… con l'ausilio di programmi informatici è del tutto agevole dimostrare le spese effettivamente sostenute dai dipendenti."

In quel caso l'Alta Corte aveva ritenuto non rispondente ai criteri "… l'elencazione contabile stereotipa a titolo di spese di importi prefissati a valori costanti…" ma soprattutto (e contrariamente a quanto sostenuto l'11 gennaio 2005 dello stesso TFA) l'Alta Corte ha evidenziato (il 10 dicembre 2004) che: "Va poi rammentato alla ricorrente che - contrariamente a quanto sostiene - ossia che spetta alla Cassa il compito di procurarsi i relativi documenti probatori - per l'art. 8 CC colui che vuole dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lei asserita, deve fornire la prova."

Il TFA aveva rimproverato (a dicembre 2004) la società (attiva anch'essa nel settore del trasporto) di avere omesso la produzione delle pezze giustificative.

Sia come sia, nonostante l'apparente contraddittorietà delle ultime 2 sentenze federali in materia redatte in lingua italiana, alla luce del principio inquisitorio a cui è tenuta, la Cassa deve provvedere ad entrare in possesso della documentazione probatoria necessaria, se ciò non crea difficoltà eccessive (RCC 1990 pag. 42 consid. 4; STFA dell’11 gennaio 2005 nella causa G.T. SA, H 257/03 consid. 4.3.2), il tutto con la collaborazione dell'amministrata.

È ammissibile derogare a questo principio solo nel caso in cui, pur essendo l’esistenza di spese generali dimostrata, l’importo dettagliato non può essere comprovato in modo certo a causa di circostanze particolari (Pratique VSI 1994 pag. 170 seg.; KÄSER, op. cit., pag. 165). In tal caso la Cassa dovrà stimarne l’ammontare fissando un importo forfetario (N. 3005 e N. 3011 DSD). Questa modalità di calcolo viene in particolare applicata a rappresentanti di commercio, artisti, giornalisti, fotografi per la stampa e musicisti (KÄSER, op. cit., pag. 166).

Se le spese generali non vengono indicate separatamente ed il salariato deve quindi coprire personalmente le spese generali necessariamente legate alla sua professione, il salario determinante deve essere fissato come segue (N. 3007 DSD):

                                         -     si devono prendere in considerazione le spese generali separatamente per ogni periodo di pagamento del salario;

                                         -     non è ammessa la deduzione di spese generali inferiori al 10% del versamento globale (art. 9 cpv. 3 OAVS).

Se le spese effettivamente sostenute vengono indicate separatamente di caso in caso, il salario pagato costituisce il salario determinante. La regola del 10% secondo l'art. 9 cpv. 3 OAVS non è applicabile.

Se l'indennità per le spese generali viene versata dal datore di lavoro come indennità forfetaria, questa deve corrispondere almeno globalmente alle spese effettive, deve cioè essere adeguata alla realtà in ogni singolo caso. Ogni decisione in proposito deve basarsi sulla realtà di situazioni concrete (RCC 1990 pag. 41, N. 3011 DSD).

                                   5.   Come ricordato al considerando precedente, il risarcimento per le spese concesso sotto forma d’importi forfetari deve corrispondere complessivamente alle spese che sono effettivamente risultate (Pratique VSI 1994 pag. 170) e le stesse devono essere accompagnate dalle relative pezze giustificative (RCC 1960 pag. 34).

Nel caso presente, dalle tavole processuali emerge che la datrice di lavoro RI 1 ha rifuso separatamente dal salario (art. 7 OAVS) a tutti e quattro i lavoratori oggetto della contestata ripresa le spese che essi regolarmente sopportavano. In effetti, dalla documentazione prodotta dalla Cassa, in particolare dalle schede contabili relative alle “spese viaggi e di vendita” e “spese di rappresentanza” (cfr. doc. III all. 1) traspare un sistema di rifusione mensile delle spese sostenute dai suoi collaboratori. I rimborsi spese sono stati così ripartiti: nel 2000 complessivamente sono stati versati fr. 34'251 a __________, fr. 6'000 a __________, fr. 8'616 a __________ (di cui fr. 3’816 come spese effettive e fr. 4'800 come spese forfetarie); nel 2001 complessivamente fr. 30'672 a __________, fr. 6'000 a __________ e fr. 5'180 a __________ (di cui fr. 1’527 come spese effettive e fr. 3’653 come spese forfetarie); nel 2002 in totale fr. 32'922 a __________, fr. 6'231 a __________, fr. 15'965 a __________ (di cui fr. 14'165 come spese effettive e fr. 1'800 come spese forfetarie); nel 2003 in totale fr. 11’205 a __________, fr. 6'308 a __________, fr. 18’856 a __________ (di cui fr. 16'456 come spese effettive e fr. 2'400 come spese forfetarie).

Dall’analisi delle “note spese” dei collaboratori (cfr. doc. III all. 2, all. 3 e all. 4), risulta che gli importi citati sono composti sia da ammontari mensili a forfait e fissi, sia da cifre che variano a seconda dei mesi (come ad esempio il rimborso dei km percorsi con l’auto privata, spese di rappresentanza, viaggi in treno, ...). In particolare, al signor __________ era corrisposto un forfait mensile di fr. 500 (cfr. doc. III all. 1), indipendentemente dalla distinta “nota spese” compilata mensilmente, con importi variabili a seconda dei mesi (cfr. doc. III all. 2). Al signor __________ veniva versato un rimborso forfetario di fr. 400 mensili per vitto, posteggio, bar (cfr. “regolamentazione rimborso spese” redatta da RI 1, doc. I C2), oltre alla rifusione delle spese effettive elencate nella distinta “spese viaggi e di vendita” (cfr. doc. III all. 1). Al signor __________ è stato corrisposto negli anni 2000 e 2001 un forfait mensile di fr. 2'300 (fr. 2'000 forfait più fr. 300 di fisso, cfr. doc. III all. 3), oltre alla rifusione delle spese di rappresentanza e di viaggio; nel 2002 un forfait mensile di fr. 1'500 per l’automobile e un forfait mensile di fr. 300 per altre spese, oltre al rimborso delle spese effettive (cfr. doc. III all. 1 e all. 3), mentre nel 2003, quando gli è stata accordata l’auto aziendale, il forfait mensile versatogli è stato inizialmente di fr. 300, divenuti poi a partire da giugno 2003 fr. 400, oltre alle spese di rappresentanza, ai costi dell’autostrada, ai km percorsi, ai biglietti del treno, ecc. (cfr. doc. III all. 3). Al signor __________, veniva corrisposto un forfait di fr. 1'200 per l’utilizzo della sua automobile privata, più un forfait di fr. 200 per l’utilizzo del suo natel (cfr. “regolamentazione rimborso spese” redatta da RI 1, doc. I C1), oltre al rimborso delle spese effettive, per pranzi, trasferte, alberghi, ecc. (cfr. doc. III all. 4).

L'Amministrazione non ha tuttavia ripreso per intero i predetti importi, bensì gli importi forfetari accordati ai diversi collaboratori e così suddivisi: fr. 500 mensili, per un totale di fr. 6'000 annui per gli anni compresi fra il 2000 e il 2003 a __________; fr. 400 mensili, pari a fr. 4'800 per il 2000 e fr. 3'653 per il 2001 a __________; fr. 2'300 mensili per gli anni 2000 e 2001, ripresi dalla Cassa in ragione del 50%, per un totale di fr. 13'800 annui sia nel 2000 che nel 2001 e poi, sempre ripresi al 50%, un totale di fr. 11'829.-- nel 2002 e di fr. 4'214.-- nel 2003 a __________; infine, fr. 1'400 mensili (fr. 1'200 per l’auto e fr. 200 per il natel), ripresi al 50%, pari a fr. 5'600 nel 2002 e fr. 8'400 nel 2003 a __________ (cfr. doc. III). Trattandosi per lo più di cifre tonde, è dunque lecito supporre che i rimborsi venivano concessi senza presentazione alcuna di documenti giustificativi (in genere: fr. 400, fr. 500, fr. 1’400, fr. 2’300 al mese a dipendenza del ruolo svolto dall'assicurato).

                                   6.   Va osservato che indipendentemente dalla ragione e natura di questi importi, né al momento della revisione contabile né in sede di ricorso, la società in questione non ha saputo produrre alcuna pezza giustificativa atta a comprovare che tutti gli importi delle spese contestati con il presente ricorso siano stati effettivamente sostenuti.

                                         RI 1, infatti, si è limitata a produrre unitamente al ricorso, i “rapporti giornalieri visite clienti” compilati dal signor __________, relativi ai mesi di luglio e ottobre 2002, dai quali risultano i km percorsi (cfr. doc. I D), unitamente alle fatture del 2003 “Agip card center” destinate alla ricorrente stessa e concernenti il signor __________ (cfr. doc. I A2a). La società, per contro, non è stata in grado di dimostrare che gli importi forfetari riconosciuti ai suoi collaboratori separatamente dai rimborsi dei costi effettivi documentati corrispondano a costi da loro effettivamente sostenuti. Come visto in precedenza, infatti, la ricorrente ha rifuso separatamente ai collaboratori degli importi corrispondenti ai km percorsi con la loro automobile privata, alle spese di rappresentanza, ai costi per autostrade, pranzi, alberghi, ecc.

Pertanto, una ripresa salariale per principio s'imponeva per tutti i dipendenti citati nel rapporto di revisione del 9 settembre 2004 (cfr. doc. A1).

In proposito va ricordato che questo Tribunale ha già avuto modo di confermare delle riprese parziali effettuate dalla Cassa di rimborsi forfetari concessi a dei dipendenti, ai quali venivano rifuse le spese effettivamente sostenute (STCA del 22 luglio 2003 nella causa G.T. SA, Inc. n. 30.2003.21; STCA del 16 giugno 2003 nella causa G.M. SA e L.C., Inc. n. 30.2002.228/

237; STCA del 6 giugno 2003 nella causa S. SA, Inc. n. 30.2002.269; STCA del 24 marzo 2003 nella causa S.Z. & SA S.Z. e Co., Inc. n. 30.2002.176/178; STCA del 20 febbraio 2003 nella causa F. SA & L.B., Inc. n. 20.2002.150/151; STCA del 10 settembre 2002 nella causa T. SA, P.M., N.C., Inc. n. 30.2001.154/160/162; STCA del 18 ottobre 2002 nella causa C. SA, Inc. n. 30.2002.16; STCA del 5 giugno 1996 nella causa E. SA, Inc. n. 30.1995.307, confermata dalla STFA dell'11 settembre 1997 (H 216/96)).

                                   7.   Nel ricorso la società ha rilevato di aver adottato il medesimo metodo di indennizzo a forfait delle spese sopportate dai propri dipendenti utilizzato in precedenza, quando era affiliata ad un’altra Cassa di compensazione, senza che l'utilizzo di tale sistema di rifusione sia mai stato contestato dalla Cassa durante i suoi precedenti controlli (cfr. doc. I e I B).

Dunque, la ricorrente fa valere, implicitamente, una violazione del principio dell’uguaglianza di trattamento.

Secondo questo Tribunale, l’amministrazione ha agito correttamente. A nulla vale la motivazione fornita dalla società assicurata secondo cui la precedente Cassa di compensazione non ha ritenuto di dover riprendere gli ammontari forfetari mensili versati ai dipendenti della società, non ritenendoli salario determinante.

Infatti, va osservato che la Cassa di compensazione indicata dalla ricorrente differisce dalla Cassa che ha reso la decisione qui impugnata, per cui non si può contestare alla Cassa CO 1 di __________ un modo di agire non suo. Questo Tribunale evidenzia che la lamentela dell'insorgente sulla presunta diversità di trattamento fra assicurati viene a cadere non potendoci essere uguaglianza di trattamento fra assicurati qualora vi sia un'applicazione illegale di norme giuridiche.

In proposito si osserva che in una recente sentenza del 4 giugno 2003 nella causa Assura (K31/03), il Tribunale federale delle assicurazioni ha nuovamente ribadito la propria costante giurisprudenza:

"  D'une façon générale, un administré ne peut pas invoquer le principe de l'égalité de traitement pour bénéficier d'une faveur analogue à celle accordée illégalement à des tiers. En d'autres termes, il n'y a pas d'égalité dans l'illégalité, à moins que l'autorité ne refuse de revenir sur sa pratique contraire à la législation (cf. p. ex. ATF 127 I 3 consid. 3a, 125 II 166 consid. 5 et 122 II 451 consid. 4a et les références)."

Oltre a ciò, il TCA osserva a titolo abbondanziale che in sede di opposizione e di ricorso RI 1 ha esposto genericamente i motivi per i quali ha provveduto a rimborsare mensilmente ai propri dipendenti un forfait per le spese da essi sostenute.

Tuttavia, per poter ritenere che delle spese non rientrano nel conteggio del salario determinante, il datore di lavoro e/o il dipendente deve apportare tutte le necessarie prove e giustificativi che dette spese siano state realmente sostenute durante l'espletamento dell'attività.

                                         Pertanto, il TCA non può dar seguito alle richieste della ricorrente. Il ricorso presentato da RI 1 va integralmente respinto.

                                   8.   Visto l’esito del ricorso l’assunzione di ulteriori prove, ed in particolare l’audizione personale delle parti richiesta dalla ditta (cfr. doc. I), risultano superflui.

Va qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

                                   9.   Nella misura in cui il presente giudizio ha attinenza a contributi imposti dal diritto federale è data facoltà di impugnativa al Tribunale Federale delle Assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo.

                                         Per quanto il presente giudizio si riferisca invece alla richiesta di versamento di contributi per assegni familiari - che attengono al diritto cantonale - non vi è controllo giudiziario da parte del Tribunale Federale delle Assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo (v. DTF 124 V 146 c. 1 e riferimenti) ed il giudizio cantonale è definitivo.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Nella misura in cui la lite ha per oggetto la richiesta di contributi per assegni familiari, la presente decisione è definitiva.

                                 4.-   Per quanto attiene ai contributi di diritto federale la presente decisione viene comunicata agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

30.2004.90 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.07.2005 30.2004.90 — Swissrulings