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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.03.2005 30.2004.88

2 mars 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,189 mots·~11 min·1

Résumé

contributi quale indipendente 1.1.2002-31.12.2002, sulla base del reddito aziendale lordo della dichiarazione fiscale 2003A. Giustificativi di spese da dedurre dal reddito lordo. Ricorso accolto e atti rinviati alla Cassa

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 30.2004.88   cr/sc

Lugano 2 marzo 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Cinzia Raffa, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso dell'11 novembre 2004 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 20 ottobre 2004 emanata da

Cassa CO 1,     in materia di contributi AVS

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Con decisione definitiva datata 14 settembre 2004 la Cassa CO 1 ha fissato i contributi dovuti da RI 1, quale indipendente, per il periodo di contribuzione 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2002 sulla base di un reddito aziendale di fr. 40'498, da cui sottrarre fr. 105 quale percentuale del 3.5% calcolata sul capitale investito nell'azienda pari a fr. 3'000, per un reddito soggetto a contribuzione complessivo di fr. 40’393 (cfr. doc. 1).

                                         I succitati dati sono stati evinti dalla tassazione 2003A, cresciuta in giudicato.

                                  B.   A seguito dell'opposizione interposta dall'assicurato, patrocinato dall’Avv. RA 1 (cfr. doc. 4), l'amministrazione, in data 20 ottobre 2004, ha emanato una decisione su opposizione con la quale, dopo aver ricordato le norme di diritto applicabili e avere rilevato che l’ufficio di tassazione competente ha confermato che i dati fiscali sono esatti e che la tassazione 2003A è definitiva, ha ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. A1).

                                  C.   Contro la decisione è insorto l'assicurato, sempre rappresentato dall’Avv. RA 1, contestando il fatto che la Cassa abbia preso in considerazione il reddito lordo da lui indicato nella dichiarazione fiscale 2003A, anziché il reddito netto, rilevando che l’affermazione della Cassa relativa alla presunta crescita in giudicato della dichiarazione fiscale 2003A sarebbe infondata e chiedendo che la Cassa fissi i contributi sulla base del reddito aziendale della notifica di tassazione 2001-2002 (cfr. doc. I).

                                         Nella sua risposta del 30 novembre 2004 l'amministrazione ha ribadito di aver determinato il contributo personale quale indipendente dell’assicurato per il 2002 sulla base dei dati forniti dall’autorità fiscale, relativi alla tassazione 2003A cresciuta in giudicato (cfr. doc. III).

                                  D.   Pendente causa il TCA ha richiamato dal competente UT l'incarto fiscale 2003A dell'assicurato (cfr. doc. VII).

                                         Il TCA ha inoltre chiesto all’assicurato di produrre la sua contabilità, rispettivamente la dimostrazione delle spese relative all’anno 2002 (cfr. doc. IX), documenti trasmessi il 18 febbraio 2005.

                                         in diritto

In ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                   2.   Va innanzitutto rilevato che con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha comportato diverse modifiche della LAVS.

                                         Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; cfr. DTF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3, pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1, pag. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 121 V 366 consid. 1b).

                                         Per contro, le norme procedurali, in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; cfr. DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a).

                                         In concreto la fissazione dei contributi dell’assicurato, quale indipendente, si riferisce al periodo compreso fra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2002. Per cui ogni riferimento alle norme e alle direttive della LAVS va inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002, tranne indicazioni in senso contrario.

                                         Nel merito

                                   3.   Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1 cpv. 1 lett. a LAVS).

                                         A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso femminile, o i 65 anni, se di sesso maschile.

                                   4.   In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente. I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS) sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

                                         I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre. Nei Cantoni con tassazione biennale prenumerando, per i due anni di contribuzione precedenti è determinante il capitale proprio investito al 1° gennaio di ogni anno (art. 22 cpv. 2 OAVS).

                                         Il reddito dell'anno di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell'esercizio commerciale chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS).

                                         Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).

                                         Se l'esercizio commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, è determinante il capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale (art. 22 cpv. 5 OAVS).

                                   5.   Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

                                         In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS). Nei casi di tassazione intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS). Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).

                                         Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).

                                   6.   In concreto la Cassa ha calcolato il contributo dovuto dall'assicurato per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2002 sulla base di un reddito di fr. 40’498 e di un capitale investito nell'azienda di fr. 3’000 comunicati dall'autorità fiscale e relativi alla tassazione 2003A, cresciuta in giudicato (cfr. doc. A).

                                         Il ricorrente ha contestato il calcolo della Cassa posto a fondamento della determinazione dei contributi personali AVS, rilevando che il reddito aziendale lordo relativo al 2002 da lui dichiarato in sede di dichiarazione 2003A ammonta a fr. 38'574 ed indicando che il reddito aziendale relativo al biennio 2001-2002 di cui alla notifica di tassazione dell’8 aprile 2002 era pari a fr. 28’000 (cfr. doc. I).

                                   7.   In sede di verifica dei dati fiscali da parte della Cassa, l'Ufficio circondariale di tassazione di __________, con scritto datato 18 novembre 2004, ha confermato i succitati dati, vale a dire un reddito relativo all'anno 2002 proveniente dall'esercizio di un'attività indipendente pari a fr. 38’574 e un capitale proprio investito nell'azienda al 1° gennaio 2003 pari a fr. 2'762, precisando che si tratta di dati indicati dall'assicurato stesso e che non sono stati supportati da documentazione a comprova (cfr.doc.3).

                                         Al riguardo, va rammentato che per giurisprudenza costante del TFA ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione della Cassa unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

                                   8.   D'avviso della Cassa (cfr. doc. III), il ricorrente non ha contestato la notifica di tassazione 2003A, riferita agli anni di computo 2001 e 2002; di conseguenza, questa tassazione fiscale è passata in giudicato, come attestato in data 18 novembre 2004 dall'Ufficio circondariale di tassazione di __________ (cfr. doc. 3).

                                   9.   Nella fattispecie, va osservato che la dichiarazione di tassazione 2003A è particolare rispetto alle precedenti dichiarazioni. In effetti, nel corso del 2003 i contribuenti domiciliati nel Cantone Ticino hanno dovuto indicare il reddito ordinario effettivamente conseguito negli anni 2001 e 2002, ben sapendo però di non essere in realtà tassati su quegli importi, trattandosi del periodo di transizione dal sistema di tassazione biennale prenumerando al sistema di tassazione annuale postnumerando. Di conseguenza, a meno di aver esposto dei redditi e delle spese straordinarie, i contribuenti non hanno ricevuto una decisione formale (notifica di tassazione) in cui sono stati stabiliti il reddito imponibile ed il corrispettivo importo da versare a titolo di imposta. L’autorità fiscale ha soltanto trasmesso ai contribuenti interessati una comunicazione standard, con cui semplicemente avvisava che non erano state registrate delle entrate/uscite straordinarie. Tale avviso non costituisce una decisione formale non fissando redditi imponibili, sostanza imponibile e nemmeno menzionando i rimedi di diritto.

L’informazione fornita dall’Ufficio di tassazione di __________ (cfr. doc. 3) non può essere considerata vincolante né per l’Amministrazione né per il Giudice (art. 32 cpv. 4 OAVS), tanto più che, in qualità di semplice comunicazione, essa neppure è cresciuta in giudicato. Sebbene quindi un’errata indicazione del reddito non avesse importanza a livello fiscale, i dati figuranti nella tassazione 2003A hanno invece rilevanza dal profilo delle assicurazioni sociali. Questo Tribunale è quindi legittimato a scostarsi dagli elementi esibiti dal citato Ufficio di tassazione, apparendo gli stessi errati.

                                         Come indicato il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali comprovate necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS). Il reddito netto determina quindi il calcolo dei contributi sul reddito dell’attività lucrativa indipendente (N. 1093 DIN, Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa, edite dall’UFAS).

Il ricorrente ha offerto al TCA prove documentali che dovrebbero attestare come il reddito esposto nella dichiarazione d’imposta 2003A fosse impreciso, poiché riferito al reddito aziendale lordo (cfr. doc. XI B1-B8).

In queste circostanze il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata annullata e l'incarto rinviato alla Cassa per ulteriori accertamenti, in particolare verificando l’idoneità dei giustificativi delle spese già prodotti dall’insorgente (in questo senso TCA 31 gennaio 2005 in re inc. 30.2004.47).

Visto l'esito dell'impugnativa all’assicurato, patrocinato, vanno assegnate ripetibili comunque contenute all'entità del caso.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è accolto e la decisione impugnata va annullata con rinvio degli atti alla Cassa perché emani una nuova decisione, nel senso delle considerazioni che precedono.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         La Cassa verserà a RI 1 fr. 500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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