Raccomandata
Incarto n. 30.2004.79 cr/sc
Lugano 28 novembre 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 settembre 2004 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 30 agosto 2004 emanata da
Cassa CO 1 in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
1.1. A seguito del controllo del conteggio dei salari relativo al periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2003 presso la RI 1, la Cassa CO 1 di __________ ha effettuato delle riprese per complessivi fr. 689’388 (cfr. doc. I C).
1.2. Ritenendo tali retribuzioni come provento di attività lucrativa dipendente, con decisione su tassazione d’ufficio del 19 luglio 2004 la Cassa ha fissato in fr. 140’272 già comprensivi degli interessi di mora - i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF dovuti per gli anni 2000-2003 dalla RI 1 (cfr. doc. XV1).
1.3. A seguito della tempestiva opposizione inoltrata dalla società (cfr. doc. I E), la Cassa, con decisione su opposizione del 30 agosto 2004, ha confermato alcune delle riprese effettuate, stralciandone altre sulla base della documentazione prodotta in sede di opposizione, rilevando:
" (...)
2.4. In proposito, la Cassa tiene a precisare che da un esame degli accordi di collaborazione appare evidente che il signor __________ e il signor __________ devono essere considerati salariati della RI 1 sulla base delle Direttive sul salario determinante, marginali 1013 DSD e seguenti.
A titolo abbondanziale la Cassa rileva che l'accordo di collaborazione con il signor __________ e il signor __________ sono identici a quelli che la RI 1 ha stipulato con altre persone, che sono state considerate correttamente come salariate della RI 1. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, il signor __________ non risulta essere affiliato alla nostra Cassa in qualità di indipendente, bensì quale persona senza attività lucrativa.
La Cassa decide invece di stralciare la ripresa inerente il signor __________, dopo un attento esame della documentazione prodotta.
Riprese inerenti i signori __________
2.5. Per ottenere il salario determinante ai fini AVS è necessario dedurre le indennità versate dal datore di lavoro a titolo di risarcimento spese. Queste spese che incombono al salariato vengono rimborsate sia separatamente dal datore di lavoro quale risarcimento delle spese (art. 7 OAVS), sia incluse nel salario quali spese generali (art. 9 OAVS).
Secondo l'art. 7 OAVS, il rimborso delle spese sostenute non costituisce salario determinante. L'art. 9 cpv. 3 OAVS dispone che le spese generali (determinate dalla marginale 3003 DSD) possono essere dedotte nella misura in cui sia provato che costituiscono almeno il 10% del salario versato.
Conformemente alla costante giurisprudenza del TFA, il datore di lavoro o il salariato devono fornire la prova o per lo meno rendere verosimile che le spese fatte valere siano state effettivamente sostenute. Difatti il risarcimento per le spese concesso sotto forma d'importi forfetari deve corrispondere complessivamente alle spese che sono effettivamente risultate.
Di conseguenza gli interessati sono tenuti a fornire indicazioni precise, producendo un conteggio esaurientemente dettagliato e allegando le relative pezze giustificative. Le prove offerte devono essere concrete e non generiche.
Nei casi in cui è stabilita l'esistenza delle spese generali, ma queste non possono essere comprovate in modo certo a causa di circostanze speciali, la loro valutazione incombe alla Cassa di compensazione, tenuto conto dei dati plausibili forniti dal datore di lavoro e/o dal salariato.
2.6. Nel caso in esame, la Cassa provvede a stralciare la ripresa di fr. 7'100 inerente il signor __________, sulla base della documentazione prodotta in sede di opposizione.
Per contro, la Cassa decide invece di mantenere le seguenti riprese per spese generali (indennità giornaliere) non giustificate (RCC 1960 pag. 34) ai signori __________.
__________
1'800
__________
2'250
__________
950
__________
18'150
__________
10'650
__________
1'950
2.7. La Cassa tiene anche a sottolineare che il TCA ha ancora recentemente confermato in numerose sentenze una ripresa di rimborsi spese forfetari per spese di trasferta e di rappresentanza non giustificate (STCA del 7 gennaio 2004 nella causa L. SA, inc. 30.2003.54; STCA del 22 settembre 2003 nella causa P., inc. 30.2003.50; STCA del 22 luglio 2003 nella causa G. SA, inc. n. 30.2003.21; STCA del 6 giugno 2003 nella causa G.M. SA e L.C., inc. n. 30.2002.228/237; STCA del 24 marzo 2003 nella causa S.Z. & S.Z. e Co., inc. n. 30.2002.176/178; STCA del 20 febbraio 2003 nella causa F. SA & L.B., inc. n. 30.2002.150/151; STCA del 10 settembre 2002 nella causa T. SA, P.M, N.C, inc. n. 30.2001.154/160/162; STCA del 18 ottobre 2002 nella causa C. SA, inc. n. 30.2002.16; STCA del 5 giugno 1996 nella causa E., inc. n. 30.1995.307, confermata dalla STFA dell'11 settembre 1997 (H/216/96); STCA del 18 agosto 1995 nella causa R.I., inc. n. 30.1995.54).
2.8. Posteggio __________
La Cassa ribadisce che il contributo parcheggio pagato dalla ditta al signor __________ (fr. 200 al mese per un garage a __________) deve essere considerato salario sulla base dell'art. 5 cpv. 2 LAVS (vedi anche Sentenza TCA del 10 settembre 2002, 30.2001.154+160+162, consid. 2.6., pag. 16: "(...) La Cassa ha quindi rettamente considerato quale salario il contributo parcheggio (fr. 150.- al mese) in quanto non previsto come spese dall'AVS e la relativa ripresa annua di fr. 1'800.-- merita conferma)".
2.9. Prestazioni __________
La Cassa tiene a precisare che il salario lordo per il 2002 della signora __________ risulta essere di fr. 94'900 e non fr. 86'052.
La ripresa ammonta quindi a fr. 8'848 e non a fr. 8'161 come erroneamente effettuato in sede di revisione (vedi anche RCC 1957, p. 178 e RCC 1976 pag. 87).
2.10. Regali (DSD 2134)
In conclusione, la Cassa tiene a riconfermare pure la ripresa dei regali effettuati a diversi dipendenti nel corso dell'anno 2000, come da seguente tabella:
775.--
775.--
775.--
775.--
775.--
775.--
775.--
1'990.--
1'990.--
4'980.--
1'525.--
1'525.--
490.--
490.--
P.Q.M.
Visti gli art. 1 ss LAVS, 52 cpv. 2 LPGA, 12 OPGA ed ogni altro disposto di legge applicabile, la Cassa CO 1
pronuncia
1. L’opposizione è parzialmente accolta.
Conseguentemente la RI 1 è tenuta a pagare l’importo di fr. 109'934.45 a titolo di contributi sociali.
(...)" (Doc. A)
1.4. Contro la stessa la società è tempestivamente insorta con ricorso del 30 settembre 2004, postulando l'annullamento del provvedimento della Cassa e osservando:
" (...)
1. La RI 1 è una società anonima con sede a __________ ed uffici in __________ che ha quale scopo l'elaborazione, la vendita, l'acquisto ed il commercio di programmi e software specifici, la consulenza e la prestazione di servizi.
La società ha iniziato la propria attività nel __________.
La società ha assunto diversi dipendenti e, ritenuta la natura particolare dell'attività svolta, ha dovuto far capo a consulenti esterni; ovvero in rapporto di mandato con la società stessa.
Prove: - doc. B, estratto RC;
- documenti;
- testi;
- si richiama dall'__________ di __________ (di seguito __________) tutta la documentazione attestante la notifica di dipendenti salariati della ricorrente dal __________ ad oggi.
2. La ditta ricorrente ha regolarmente pagato i contributi sociali alla Cassa CO 1 (di seguito CO 1).
Occorre precisare che la società è già stata controllata dagli ispettori CO 1 il 17 marzo 2000.
A seguito di un ulteriore controllo del 1 ° luglio 2004, la CO 1 ha emesso una tassazione d'ufficio; ovvero:
- riprendendo onorari a consulenti esterni quale retribuzione di lavoro dipendente;
- riprendendo nel salario determinante alcune prestazioni a favore dei dipendenti a titolo di spese;
- aumentando il reddito determinante di una indipendente passata poi dipendente della RI 1.
La revisione degli ispettori della CO 1 ha avuto per oggetto il periodo 1 ° gennaio 2000 / 31 dicembre 2003 (doc. D - tassazione d'ufficio, doc. E - opposizione).
La decisione qui impugnata ha solo parzialmente accolto le tesi sostenute mediante la tempestiva opposizione dell'11 agosto 2004 (doc. A).
Per questo motivo si rende necessario il presente ricorso.
Prove: - documenti;
- testi;
- si richiama dall'__________ di __________ l'intero incarto no. __________ concernente la ditta RI 1, __________.
3. Onorari __________.
a) Come testé ricordato, la ditta ricorrente, nel corso degli anni, ha assunto diversi dipendenti ed ha incaricato diversi mandatari esterni.
Tra questi ultimi il signor __________, ovvero sulla base di diversi "accordi di collaborazione" temporanei (doc. F).
In altri termini la ditta ricorrente incaricava terze persone esterne alla ditta, quindi non dipendenti, di mandati per i quali la stessa RI 1 aveva precedentemente assunto il mandato da terzi; in particolare da istituti bancari.
A titolo di esempio vengono allegati al presente ricorso gli "accordi di collaborazione” sottoscritti tra la __________ e la ditta ricorrente (doc. G, H, I, L, M, N).
L'esecuzione di questi mandati avveniva, in parte, tramite i dipendenti della ditta ricorrente ed in parte tramite incarico su mandato affidato a terze persone esterne, tra le quali il signor __________ (doc. F).
Prove: - documenti;
- testi.
b) II signor __________ è stato affiliato alla CO 1 a decorrere dal 1° ottobre 1998, quale indipendente (doc. O). Da allora egli ha mantenuto lo stesso statuto.
II signor __________ ha regolarmente fatturato le proprie prestazioni alla ditta RI 1 (doc. P - fattura 2000, doc. Q - fattura 2001, doc. R - fattura 2002, doc. S - fattura 2003).
Sempre il signor __________ ha regolarmente notificato all'autorità fiscale le contro prestazioni ricevute dalla RI 1 e quindi questi redditi sono stati utilizzati per il calcolo dei contributi sociali (doc. T).
Prove: - documenti;
- testi;
- si richiama dalla CO 1 di __________ l'intero incarto concernente la partita no. __________ del signor __________ di __________ ed in particolare tutta la documentazione attestante il calcolo dei contributi sociali da lui pagati per il periodo 1998-2003;
- si richiama dall'Ufficio circondariale di tassazione di __________ l'intero incarto concernente le tassazioni del contribuente __________, __________, e relativo ai bienni 1999/2000 - 2001/2002, nonché all'anno 2003 (No. AVS __________).
c) A norma dell'art. 4 LAVS i contributi sono prelevati sia dal reddito di un'attività salariata, sia dal reddito di un'attività lucrativa indipendente. Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato. Per l'art. 9 cpv. 1 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente "comprende qualsiasi reddito che non sia mercede a dipendenza d'altri".
Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che gli accordi, le dichiarazione delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente.
In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (cfr. RCC 1986, pag. 650).
Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.
Questi principi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (DTF 110 V 78 consid. 4a).
Spesso ci si troverà in presenza di caratteristiche appartenenti ai due generi di attività. Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto. (RCC 1979 pag. 483, RCC 1972 pag. 629 e giurisprudenza citata).
d) Primo punto controverso della presente fattispecie risulta essere la qualifica dell'attività (dipendente o indipendente) svolta dal signor __________ per la RI 1.
È vero che il concetto di attività dipendente in ambito AVS è più ampio di quello civilistico: infatti le norme di diritto civile possono fornire qualche indizio, senza tuttavia essere decisive (RCC 1986 pag. 126).
È altrettanto vero che non solo di fronte ad un contratto di lavoro si può inserire un rapporto di subordinazione: infatti il TFA lo ha pure ammesso in presenza di un contratto di mandato (RCC 1978 pag. 519-520).
Nel caso concreto non siamo però in presenza di un organo di una società anonima che percepisce degli onorari per tale sua qualità e quindi da considerare come salario determinante (RCC 1983 pag. 22).
Nemmeno siamo in presenza di un contratto di lavoro che permette sempre di ritenere il sussistere di un rapporto di subordinazione.
In realtà il signor __________ ha agito in qualità di subdelega nell'ambito dei mandati conferiti dagli istituti bancari (in casu dalla __________) alla ditta ricorrente (doc. F, da doc. G a doc. N).
Infatti:
● le modalità operative stabilite tra RI 1 e la __________ sono pressoché identiche a quelle pattuite tra la stessa RI 1 ed il signor __________ (doc. F e doc. G);
● pure le controprestazioni sono pressoché simili, ancorché diverse nel loro ammontare.
La __________ versa alla RI 1 dai Frs. 1'000.- ai Frs. 1'500.- al giorno per le differenti prestazioni; mentre la RI 1 versa al signor __________ un compenso giornaliero di Frs. 950.- (doc. F e doc. G);
● il genere di attività svolta esige la presenza costante per diversi giorni di lavoro (doc. F e doc. G);
Stante quanto precede e se si dovesse seguire il ragionamento della CO 1, pure tutti i dipendenti della RI 1, come pure il signor __________ dovrebbero essere considerati, ai sensi della LAVS, quali dipendenti della __________.
Infatti così non è:
● la RI 1 ha fatturato tutte le prestazioni alla __________;
● il signor __________ ha fatturato tutte le proprie prestazioni alla RI 1 (doc. P, Q, R, S). Sulle fatturazioni il signor __________ ha pure calcolato l'IVA;
● il signor __________ ha personalmente pagato ogni e qualsiasi premio assicurativo per infortuni professionali e extra professionali, ovvero contrariamente a quanto succede nei rapporti di dipendenza lavorativa;
● il signor __________ ha svolto in modo indipendente il proprio mandato, senza qualsivoglia istruzione tecnica da parte della RI 1. In questo senso tra RI 1 e __________ non vi è un rapporto di subordinazione. La ditta ricorrente annuncia già sin d'ora di voler assumere delle testimonianze a conferma di questi fatti;
● in tutti i casi la ditta RI 1 non è mai intervenuta a dare ordini al signor __________ e quest'ultimo non sottostava a delle precise direttive della stessa RI 1. Semmai era la __________ che indicava quando l'opera di consulenza andava fornita e quali fossero le esigenze dello stesso istituto bancario. Altresì gli onorari corrisposti non possono essere considerati alla stregua di un salario, ovvero già per il loro ammontare.
Il fatto che fosse I'RI 1 ad incassare gli onorari dalla __________ non modifica affatto la tesi della ricorrente. Infatti l'RI 1 ha procacciato l'affare ed in questo senso ha voluto garantirsi almeno una parte dei guadagni; ancorché una grossa fetta fosse poi stata riversata al signor __________;
● gli onorari ricevuti dal signor __________ non sono regolari, ovvero contrariamente a quanto avviene generalmente per ogni dipendente.
La sua fatturazione, come del resto quella della RI 1 nei confronti della __________, è fondata unicamente sulle prestazioni effettuate;
● d'altronde la volontà contrattuale delle parti è chiara e univoca. Le stesse parti al contratto non hanno mai voluto creare un rapporto di subordinazione o di dipendenza (cfr. documenti);
● il signor __________ non ha utilizzato apparecchiature della RI 1 per svolgere il proprio mandato e nemmeno gli spazi siti negli uffici della stessa RI 1.
Infatti:
•• il signor __________ utilizzava il proprio PC e il proprio materiale software;
•• il signor __________ lavorava esclusivamente a casa propria oppure presso la __________, ovvero a dipendenza delle necessità;
● il signor __________ ha pure sopportato le spese generali relative al mandato, giacché queste erano comprese nella controprestazione diaria pattuita con l'RI 1 (doc. F);
● il contratto di collaborazione sottoscritto dal signor __________ e dalla ditta RI 1 (doc. F) non deve trarre in inganno quanto alla sua formulazione:
i testi che verranno chiamati a deporre proveranno i fatti testé indicati e quindi il rapporto d'indipendenza tra RI 1 e il signor __________. D'altronde quest'ultimo non era obbligato al divieto di concorrenza. Come qualsiasi mandatario, egli era tenuto al segreto professionale;
● la contabilità della RI 1 milita pure a favore della stessa ricorrente: infatti le prestazioni esterne sono sempre state contabilizzate separatamente da qualsiasi posizione contabile riguardante i dipendenti della ditta (doc. U).
Prove: - documenti;
- testi;
- richiamo documenti.
e) Stante quanto precede ben si può affermare come il signor __________ non possa affatto essere ritenuto dipendente della RI 1. Notasi di transenna che egli, sulle prestazioni ricevute dalla ditta ricorrente, ha pagato le imposte, gli oneri sociali e l'IVA. La decisione della CO 1 avrebbe quale conseguenza la revisione di tutte queste posizioni.
Prove: - documenti;
- testi;
- richiamo dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, imposta sul valore aggiunto, 3003 Berna, della documentazione attestante i conteggi dell'IVA pagata dal signor __________, __________ (no. IVA __________).
4. Rimborso spese __________ e per gli altri dipendenti.
La ditta RI 1 ha concordato con i propri dipendenti un sistema di rimborso spese forfetario. Questo non è stato riconosciuto dalla CO 1.
a) Il signor __________ è di nazionalità __________ ed è residente a __________.
Egli dispone di un permesso __________ per svolgere la propria attività presso la RI 1 (doc. V).
Al signor __________ sono stati riconosciuti Frs. 150.- al giorno a titolo di rimborso spese (doc. Z).
Queste comprendono le trasferte da __________ a __________, le spese di alloggio e quelle di vitto (doc. AA). Il calcolo delle spese è stato effettuato dall'autorità fiscale; la quale ha poi riconosciuto la deduzione forfetaria poiché giustificata e corrispondente alle spese complessive ed effettive (doc. BB).
Prove: - documenti;
- testi;
- si richiama dall'__________ di __________ l'intero incarto fiscale concernente il signor __________, __________, permesso di dimora __________ no. __________ e relativi agli anni 2000/2001/2002/2003, no. controllo __________.
b) Devono pure essere dedotte le spese forfetarie di Frs. 50.- al giorno dei dipendenti __________.
Queste spese sono state calcolate sulla base dei giorni di lavoro, durante i quali questi dipendenti hanno dovuto trasferirsi per motivi di lavoro presso i clienti.
Queste spese comprendono le trasferte con auto propria del dipendente e i pasti fuori domicilio.
A comprova di tali fatti, oltre alle prove testimoniali (dipendenti e clienti), vengono prodotte le liste periodiche delle trasferte di ogni dipendente (doc. CC, DD, EE, FF, GG). Il numero dei giorni di trasferta moltiplicato per Frs. 50.- danno l'esatto ammontare delle spese erroneamente riprese dalla CO 1. Le testimonianze dovranno riferire sui km percorsi (a cts. 65 al km) e sulle spese di pranzo a mezzogiorno.
Prove: - documenti;
- testi.
c) Pure il "contributo di posteggio" pagato dalla ditta ricorrente al signor __________ non può essere considerato salario ai sensi dell'art. 5 cpv 2 LAVS.
In realtà non siamo in presenza di un rimborso spese, bensì di una comune pigione che la RI 1 versa al proprietario (__________) degli uffici siti in __________ a __________ per l'occupazione degli stessi locali e per l'uso dei posteggi destinati ai clienti e ai fornitori della ditta ricorrente. L'importo di Frs. 200.- concerne unicamente l'indennità per i posteggi. Ergo tali spese non possono essere considerate per il calcolo dei contributi sociali sul salario versato al signor __________.
Prove: - ispezione ufficio registri;
- documenti;
- testi.
5. Prestazioni __________.
La signora __________ ha ricevuto dalla RI 1 nel corso dell'anno 2002 delle controprestazioni di complessivi Frs. 94'900.- per incarichi svolti per conto della stessa ditta ricorrente. Allora la signora __________ si è dichiarata indipendente e sulle sue fatturazioni la ditta RI 1 ha pure pagato l'IVA.
Con decisione del 2 luglio 2002, I'__________ ha considerato la signora __________ quale dipendente della RI 1 (doc. HH).
Alla luce di questa emergenza, le parti al contratto, ovvero la signora __________ e la ditta RI 1, hanno pure riconsiderato il loro rapporto contrattuale.
Il precedente contratto è stato annullato ex tunc, e i loro rapporti sono stati riformulati, con nuove condizioni, nell'ambito del contratto di lavoro. Di guisa che:
● sono stati approntati dei conteggi stipendio (doc. II);
● è stato effettuato un conteggio di dare e avere per rapporto alle precedenti controprestazioni versate dalla RI 1 (doc. LL);
● la signora __________ è stata regolarmente notificata nel conteggio salari della ditta RI 1 (doc. MM);
● sempre la signora __________ ha restituito alla ditta RI 1 l'importo percepito in più per rapporto alle precedenti prestazioni della ditta ricorrente, ovvero l'importo di Frs. 22'822.55 (doc. NN);
Per questi motivi, il salario determinante che la signora __________ ha percepito dalla RI 1 nel corso del 2002 non è di Frs. 94'900.-, bensì di Frs. 86'052.40. (...)" (Doc. I)
1.5. Nella risposta del 25 ottobre 2004 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso e ha osservato:
" (...)
3.4. In proposito, la Cassa tiene a precisare che da un esame dell'accordo di collaborazione (doc. F, già in possesso del TCA) appare evidente che il signor __________ deve essere considerato salariato della RI 1 sulla base delle Direttive sul salario determinante, marginali 1013 DSD e seguenti.
In particolare, il signor __________ non si assume direttamente e personalmente un rischio economico per l'attività svolta a favore della società, la quale gli versa degli importi regolari per l'esecuzione del lavoro (allegato 1). Inoltre, non agendo a proprio nome e per proprio conto, il signor __________ non si assume alcun rischio d'incasso. Di conseguenza è la RI 1 che si assume il rischio economico.
Dall'accordo di collaborazione appare pure evidente che il signor __________ deve garantire una presenza, elemento che rileva anche una dipendenza dal punto di vista organizzativo del signor __________.
La Cassa rileva pure che questo accordo è identico a quelli che la ricorrente ha stipulato con altre persone, che sono state considerate correttamente come salariate della RI 1 (allegato 2).
Infine, la Cassa tiene a sottolineare che dall'esame dell'incarto fiscale del signor __________ si evince che egli ha avuto nella RI 1 il suo unico committente.
Di conseguenza, la Cassa ritiene che non vi possa essere dubbio circa la dipendenza economica dell'assicurato nei confronti della ricorrente.
Al proposito, la Cassa sottolinea che il TFA nella sentenza D. SA del 16 dicembre 2002 (H 279/00) ha deciso che il fatto di svolgere l'attività lucrativa unicamente per una società configura un elemento decisivo a favore dell'attività dipendente.
Ad. 4 Contestato
4.1. Per ottenere il salario determinante ai fini AVS è necessario dedurre le indennità versate dal datore di lavoro a titolo di risarcimento spese. Queste spese che incombono al salariato vengono rimborsate sia separatamente dal datore di lavoro quale risarcimento delle spese (art. 7 OAVS), sia incluse nel salario quali spese generali (art. 9 OAVS).
Secondo l'art. 7 OAVS, il rimborso delle spese sostenute non costituisce salario determinante. L'art. 9 cpv. 3 OAVS dispone che le spese generali (determinate dalla marginale 3003 DSD) possono essere dedotte nella misura in cui sia provato che costituiscono almeno il 10% del salario versato.
Conformemente alla costante giurisprudenza del TFA, il datore di lavoro o il salariato devono fornire la prova o per lo meno rendere verosimile che le spese fatte valere siano state effettivamente sostenute. Difatti il risarcimento per le spese concesso sotto forma d'importi forfetari deve corrispondere complessivamente alle spese che sono effettivamente risultate.
Di conseguenza gli interessati sono tenuti a fornire indicazioni precise, producendo un conteggio esaurientemente dettagliato e allegando le relative pezze giustificative. Le prove offerte devono essere concrete e non generiche.
Nei casi in cui è stabilita l'esistenza delle spese generali, ma queste non possono essere comprovate in modo certo a causa di circostanze speciali, la loro valutazione incombe alla Cassa di compensazione, tenuto conto dei dati plausibili forniti dal datore di lavoro e/o dal salariato.
4.2. Nel caso in esame, la Cassa ha ripreso le indennità giornaliere (fr. 50 al giorno) non giustificate (RCC 1960 pag. 34) né al momento della revisione, né in sede di opposizione, né in sede ricorsuale versate ai signori __________ (fr. 150 giornalieri), mentre ha concesso le spese rimborsate separatamente, registrate in diversi conti (allegato 3).
4.3. La Cassa tiene anche a sottolineare che il TCA ha ancora recentemente confermato in numerose sentenze una ripresa di rimborsi spese forfetari per spese di trasferta e di rappresentanza non giustificate.
4.4. La Cassa ribadisce pure che il contributo parcheggio pagato dalla ditta al signor __________ (fr. 200 al mese dal marzo 2001 per un garage a __________, allegato 4) deve essere considerato salario sulla base dell'art. 5 cpv. 2 LAVS (vedi anche Sentenza TCA del 10 settembre 2002, 30.2001.154+160+162, consid. 2.7., pag. 16:
" (...) La Cassa ha quindi rettamente considerato quale salario il contributo parcheggio (fr. 150.-- al mese) in quanto non previsto come spese dall'AVS e la relativa ripresa annua di fr. 1'800.-- merita conferma").
Ad. 5 Contestato
5.1. La Cassa tiene a ribadire che il salario lordo per il 2002 della signora __________ risulta essere di fr. 94'900 e non fr. 86'052.
La Cassa tiene anche a sottolineare che l'Alta Corte ha ribadito che i contributi devono essere riscossi nel momento in cui il lavoratore dipendente realizza il suo diritto al salario; ciò avviene al momento del pagamento in contanti del salario o quando lo stesso è accreditato al lavoratore dipendente (vedi STFA del 9 luglio 1975 nella causa N. SA, pubblicata in RCC 1976 pag. 87)." (Doc. III)
1.6. In data 10 novembre 2004 la società ha ancora osservato:
" (...)
Notifico i seguenti ulteriori mezzi di prova.
1) Testi, da assumere in contradditorio.
● __________, __________; che dovrà riferire sui suoi rapporti con la ditta RI 1 (da chi riceveva ordini, luogo di lavoro, rischio d'impresa, fatturazione, ecc. ...);
● __________, __________, __________ che dovrà riferire principalmente sui rapporti tra RI 1 e clienti, nonché sul "contributo di posteggio";
● __________, __________, __________.
__________, c/o RI 1, __________, __________
e
__________, __________, __________, __________; che dovranno riferire sul rimborso delle spese ai dipendenti e sull'organizzazione della ditta RI 1;
● __________, __________, che dovrà riferire sulla modifica del suo rapporto con la ditta RI 1, segnatamente del suo passaggio da indipendente a dipendente e sulle conseguenze di tale modifica (fatturazione, salario, importi, ecc. ...).
2) Documenti:
● doc. PP certificati salario __________
● doc. QQ documentazione fiscale 2001
● doc. RR documentazione fiscale 2002 con dettaglio spese e
regali accettati dall'autorità fiscale.
La tassazione fiscale 2003 è ancora in sospeso.
3) Richiamo documenti dall'__________ di __________ su
- notifica dipendenti salariati della RI 1 dal __________ ad oggi
- intero incarto no. __________ concernente la RI 1
- __________ (inc. no. __________) per i contributi sociali da lui pagati per il periodo 1998-2003.
4) Richiamo dall'Ufficio circondariale di tassazione di __________ dell'intero incarto concernente il signor __________, __________ (bienni 1999/2000 - 2001/2002 e anno 2003), no. AVS __________, sulla notifica dei suoi redditi determinanti per il calcolo dei contributi sociali da lui versati.
5) Richiamo dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, imposta sul valore aggiunto, 3003 Berna, della documentazione attestante i conteggi IVA pagati dal signor __________, __________ (no. IVA __________) sulle fatture pagate dalla ditta RI 1.
Un dipendente non è soggetto all'imposta sul valore aggiunto; ovvero contrariamente all'indipendente.
6) Si richiamano dall'__________ di __________ dell'intero incarto fiscale concernente il signor __________, __________, relativo agli anni 2000/2001/2002/2003 (no. contratto __________), per provare il sistema adottato per il rimborso spese e il relativo ammontare." (Doc. VII)
1.7. Con scritto del 13 dicembre 2004 la Cassa si è riconfermata nella risposta di causa del 25 ottobre 2004, rilevando che:
" (...)
Per quanto concerne gli importi forfetari versati al signor __________ (vedi punto 6, lettera 10 dicembre 2004 dell'avv. RA 1), sulla base delle marginali 3001 e seguenti delle Direttive sul salario determinante (DSD), le spese di viaggio per il rientro al domicilio dei dipendenti sono da considerarsi salario determinante, ritenuto che queste non possono rientrare nelle spese generali, dato che non sono generate dall'esercizio dell'attività lucrativa." (Doc. IX)
1.8. In data 17 dicembre 2004 il rappresentante della società ricorrente ha indicato di riconfermare i fatti e il diritto indicati nell’allegato ricorsuale e la richiesta di assunzione delle nuove prove, indispensabili per l’esito della vertenza, indicate nello scritto del 10 dicembre 2004 (cfr. doc. XII).
Il doc. XII è stato trasmesso alla Cassa (cfr. doc. XIII), per conoscenza.
1.9. Il TCA ha acquisito agli atti gli estratti informatici del Registro di commercio concernenti la società RI 1, prodotti pure dalla ricorrente (cfr. doc. I B).
1.10. Pendente causa questo Tribunale ha proceduto ad alcuni accertamenti di cui si dirà in seguito ed ha inoltre richiamato dal competente UT l'incarto fiscale 1999/2000, 2001-2002, 2003A e 2003B di __________ (cfr. doc. XVI).
In data 9 settembre 2005 l'UT di __________ ha trasmesso al TCA quanto richiesto (cfr. doc. XVIII).
L'assicurato e la ricorrente sono stati informati dal TCA dell'acquisizione degli atti fiscali (cfr. doc. XXIX e doc. XXXI).
in diritto
In ordine
2.1. Va innanzitutto rilevato che con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha comportato diverse modifiche della LAVS.
Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003, IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 136 consid. 4b; DTF 121 V 366 consid. 1b; STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04 consid. 1.3, pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3 pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1 pag. 3).
Il giudice delle assicurazioni sociali non tiene quindi conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo in lite (STFA del 16 dicembre 2003 nella causa C., K 140/01; STFA del 16 giugno 2003 nella causa G., C 130/02; STFA del 7 marzo 2003 nella causa L. e G.G., H 305/01; STFA del 29 gennaio 2003 nella causa M.D.L., U 129/02, consid. 1.3, pag. 3).
Per contro, le norme procedurali, in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; DTF 112 V 360 consid. 4a; STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04, consid. 1.3, pag. 4/5).
In concreto la decisione impugnata si riferisce alla fissazione dei contributi sociali AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti dalla società per un periodo sia antecedente il 31 dicembre 2002 (per gli anni 2000-2002) sia posteriore (per l’anno 2003), mentre le decisioni (formale e su opposizione) sono state entrambe emanate nel corso del 2004.
Per cui, mentre per quanto concerne l'aspetto procedurale trovano subito applicazione le norme della LPGA e le relative modifiche apportate alla LAVS, per quanto riguarda la fissazione dei contributi dovuti dall'insorgente vanno applicate le norme materiali in vigore fino al 31 dicembre 2002 per i primi tre anni ed i disposti LAVS validi dal 1° gennaio 2003 per l’ultimo anno revisionato dalla Cassa.
Nel merito
2.2. Nel caso di specie due sono le questioni che devono essere chiarite dal TCA: da una parte quella relativa alla qualifica dell’attività dipendente o indipendente svolta da __________ per la società RI 1 e la conseguente ripresa salariale operata dalla Cassa nei confronti di __________, nonché la ripresa salariale di fr. 8'848 nei confronti di __________; dall’altra quella concernente il rimborso spese nei confronti di diversi dipendenti della società e il contributo parcheggio pagato dalla ricorrente al signor __________. In sede ricorsuale, per contro, non è stata contestata la ripresa salariale operata nei confronti del signor __________, motivo per il quale il TCA non entrerà nel merito di tale questione.
2.3. Ripresa salariale nei confronti di __________ e __________.
2.3.1. A norma dell'art. 4 LAVS i contributi sono prelevati sia dal reddito di un'attività salariata, sia dal reddito di un'attività lucrativa indipendente.
Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.
Per l'art. 9 cpv. 1 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente "comprende qualsiasi reddito che non sia mercede a dipendenza d'altri". Per l’art. 10 LPGA è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge. E’ considerato datore di lavoro chi impiega salariati (art. 11 LPGA).
L’art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall’esercizio di un’attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2). Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 21 marzo 2005, H 31/04). In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986, pag. 650). Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro (STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03, STFA del 21 marzo 2005, H 31/04). Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità. Questi principi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle Autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (STFA del 21 marzo 2005, H 31/04; STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 16 dicembre 2002, H 279/00; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 18 settembre 2000 nella causa F.M., H 59/00).
2.3.2. Secondo la giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 284 consid. 2b, 122 V 169) i criteri caratteristici di una attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato ( RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).
Siamo in presenza di un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (REHBINDER, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; VISCHER, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (STCA del 19 giugno 2000 in re A. G.; Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; GREBER, DUC, SCARTAZZINI, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).
In una recente sentenza, il TFA ha precisato:
" Il est vrai que, selon la jurisprudence, la qualification fiscale du revenu ne constitue qu'un indice, d'une certaine importance certes, qui doit être apprécié en fonction de l'ensemble des conditions économiques (ATF 122 V 289 = VSI 1997 p. 105 consid. 5d et les références citées). Une harmonisation de l'application du droit commande toutefois, notamment dans les cas douteux, de ne pas s'écarter sans nécessité de l'appreciation fiscale."
(Pratique VSI 2001 pag. 55, in particolare pag. 63)
2.3.3. Il TFA ha pure stabilito che la qualificazione dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.
Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (STFA 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; STCA del 3 luglio 2001 nella causa N. Sagl, 30.2001.57; cfr. Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).
Per questi motivi un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o meno (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
2.3.4. Il TFA ha costantemente stabilito che per giudicare se un rappresentante di commercio o un agente è salariato o indipendente non è importante sapere se i suoi rapporti di servizio sono retti da un contratto di viaggiatore di commercio o da un contratto di agenzia ai sensi del diritto delle obbligazioni (RCC 1980 pag. 112 consid. 2, RCC 1955 pag. 153, RCC 1952 pag. 356, RCC 1950 pag. 378; STFA 8 marzo 1990 in re C.C. SA). L'Alta Corte federale ha riconosciuto che in generale i rappresentanti di commercio fruiscono di una grande libertà quanto all'impiego del loro tempo e all'organizzazione del loro lavoro. Malgrado ciò è raro che essi assumano un rischio economico uguale a quello di un imprenditore.
Il TFA è quindi giunto alla conclusione che i rappresentanti di commercio, vista la natura delle loro attività e le loro condizioni di lavoro, possono essere considerati dei lavoratori indipendenti nei confronti dell'AVS solo in casi eccezionali (RCC 1980 pag. 112 consid. 2; RCC 1955 pag. 82; RCC 1953 pag. 393).
A proposito degli agenti il TFA ha stabilito che, dal punto di vista dell'AVS, questi sono in generale dei salariati, per il motivo che il rischio economico da loro sopportato si limita il più delle volte al fatto che il guadagno dipende dal successo personale degli affari conclusi (RCC 1980 pag. 112 consid. 2; RCC 1967 pag. 429; RCC 1954 pag. 116; KÄSER, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, n. 4.63, pag. 119).
Si deve presumere l'esistenza di un'attività dipendente anche quando il rappresentante non percepisce un salario fisso ma solo provvigioni (RCC 1988 pag. 398; RCC 1986 pag. 126; RCC 1972 pag. 330; RCC 1953 pag. 393), si assume le spese generali (RCC 1986 pag. 126, RCC 1980 pag. 304, RCC 1971 pag. 90, RCC 1955 pag. 82), non è vincolato ad una regione geografica, non è obbligato a rispettare un determinato orario di lavoro (RCC 1972 pag. 330), lavora per più ditte (RCC 1955 pag. 82, RCC 1953 pag. 393), risponde per il delcredere ai sensi degli artt. 348a e 418c CO (RCC 1972 pag. 330), è iscritto a Registro di commercio (RCC 1986 pag. 126, RCC 1982 pag. 209, RCC 1955 pag. 82), è designato quale agente ai sensi degli art. 418a segg. CO (RCC 1980 pag. 112, RCC 1972 pag. 330, RCC 1955 pag. 153).
L'agente e il rappresentante di commercio esercitano attività lucrativa indipendente se sopportano un vero e proprio rischio imprenditoriale, vale a dire se dispongono di una propria organizzazione di vendita (RCC 1988 pag. 399 consid. 2b; RCC 1986 pag. 127 consid. 2b e 604, RCC 1982 pag. 208, RCC 1980 pag. 112).
Secondo la prassi amministrativa questo si verifica quando le tre condizioni seguenti sono soddisfatte contemporaneamente: l'agente o il rappresentante di commercio utilizza locali commerciali propri o in affitto (non sono considerati locali commerciali quelli adibiti ad abitazione), occupa del personale (non sono considerati personale la moglie e gli altri membri della famiglia che non ricevono un salario) e sopporta la maggior parte delle spese di esercizio (Direttive UFAS sul salario determinante, NN. 4027 e 4028; Pratique VSI 1995 pag. 27; Pratique VSI 1993 pag. 228 consid. 3b; RCC 1988 pag. 329 consid. 2b, RCC 1986 pag. 127 consid. 2b e 604 consid. 2b, RCC 1982 pag. 209 consid. 4b, RCC 1980 pag. 112 consid. 2, RCC 1967 pag. 429; STFA 8 marzo 1990 in re C.C. SA).
Diversa è invece la situazione del mediatore, il quale, di regola, è considerato quale persona esercitante un'attività indipendente (RCC 1988 pag. 315 seg. consid. 3c). Come ogni mandatario il mediatore deve eseguire il suo mandato conformemente alle istruzioni del mandante (artt. 397 e 412 cpv. 2 CO). Il contratto di mediazione può essere revocato immediatamente (artt. 412 cpv. 2 e 404 CO) e secondo l'art. 413 cpv. 1 CO il mediatore ha diritto alla mercede solo se la sua interposizione o la sua indicazione conducono alla conclusione del contratto. Quest'ultimo elemento, che mette in evidenza il carattere aleatorio dell'attività di mediatore, è importante dal punto di vista del diritto delle assicurazioni sociali. Infatti la presenza del rischio dell'imprenditore è uno dei criteri che permette di riconoscere l'esistenza di un'attività indipendente (GREBER, DUC, SCARTAZZINI, op. cit., pag. 195, n. 159 ad art. 5 LAVS). Circa le spese sopportate dal mediatore, queste gli sono rimborsate unicamente se ciò è stato convenuto (art. 413 cpv. 3 CO). Per queste ragioni, di regola, il mediatore è considerato indipendente, a differenza dell'agente commerciale che, di regola, è un salariato (DTF 97 V 137 consid. 2).
2.3.5. Greber, Duc, Scartazzini in Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 189, hanno così riassunto la giurisprudenza del TFA riguardo l'attività specifica di chi lavora nell'ambito dell'informatica:
" 3.4.7.4 Collaborateur travaillant dans le domaine de l'informatique
L'activité professionnelle de collaborateurs travaillant dans le domaine de l'informatique (TED) doit être considérée comme activité lucrative dépendante lorsqu'un certain nombre de conditions sont réalisées. Le Tribunal fédéral des assurances a jugé que tel était le cas lorsque ces spécialistes TED sont sollicités pour certains projets, concluent des contrats de travail limités à un projet, sont sous les ordres d'un chef de projet dans l'exécution personnelle du projet, doivent effectuer le travail de projet dans des délais établis à l'avance en ce qui concerne le début, la remise et le contrôle, utilisent l'infrastructure des responsables de projet ayant sollicité leur collaboration, n'apportent ni un capital important ni ne font des investissements propres importants, ne s'occupent ni de l'acquisition de clients ni du management du projet, ne sont juridiquement pas responsables vis-à-vis du client d'éventuels défauts d'ouvrage, n'effectuent pas d'encaissement et n'ont pas à supporter les conséquences d'une éventuelle insolvabilité du client.
La rétribution versée pour cette activité doit être qualifiée de salaire déterminant même si les risques de maladie et d'accident sont à la charge du spécialiste TED, si aucun salaire mensuel n'a été convenu, s'il n'existe pas de réglementation. explicite en matière de vacances et si, en cas de défaut d'ouvrage, le recours des responsables de projet contre le spécialiste TED est réservé.
Cette jurisprudence a été confirmée dans le cas d'un «contrat de collaboration», où l'assuré s'était engagé envers une entreprise à fournir des services de TED (conseil, production de logiciels, assistance lors de l'introduction et d'utilisation de systèmes de traitement de données) en fonction des commandes de clients de l'entreprise. Il a notamment été relevé que l'assuré ne devait assumer aucun risque d'entrepreneur, car c'était l'entreprise qui faisait les démarches pour obtenir les commandes dont l'assuré devait s'occuper et qui juridiquement était seule responsable envers les clients et leur facturait donc les prestations fournies par le recourant. L'idée que l'assuré assumerait un risque d'entrepreneur était également infirmée par le fait que celui-ci avait droit, indépendamment des commandes qu'obtenait l'entreprise, à une rémunération minimale de 20 heures hebdomadaires. En outre, l'assuré était intégré dans l'entreprise en question du point de vue de l'organisation du travail, étant donné qu'il était engagé à travailler 35 heures par semaine en moyenne, à collaborer avec les employés de l'entreprise et à rendre compte de ses prestations sous forme de rapports si ces prestations étaient rémunérées à l'heure.
En revanche, le Tribunal fédéral des assurances a admis l'existence d'une activité indépendante analogue à celle d'un inventeur dans le cas d'une personne travaillant dans le domaine de l'informatique, laquelle avait développé et mis sur le marché des programmes d'ordinateur. (…)"
In una sentenza del 14 agosto 2000 nella causa L. N., pubblicata in Pratique VSI 2001 pag. 55 segg., il TFA, a proposito della delimitazione, per i collaboratori informatici, fra attività lucrativa indipendente e attività lucrativa salariata, ha avuto modo di rilevare quanto segue:
" (…)
6a. Eu regard du fait que, d'une part, l'intimé n'encourt pas de risque d'exploitation particulier et que, d'autre part, il conserve son indépendance vis-à-vis de l'entreprise X. dans l'organisation de son travail, il faut se demander quel est le critère auquel il faut accorder une importance prépondérante, voire décisive.
b. Le TFA a jugé à maintes reprises que l'application des règles destinées à délimiter une activité lucrative dépendante, d'une activité indépendante dans le cas de collaborateurs travaillant dans le secteur de l'informatique conduisait généralement à admettre l'existence d'une activité lucrative dépendante, à moins que l'ensemble des circonstances du cas particulier ne parle en faveur d'une activité indépendante (voir en particulier VSI 1995 p.147 et les références citées; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2e édition 1996, p. 133 n° 4.65 et 4.66). Käser fait remarquer que la jurisprudence accorde une importance particulière à la question du risque d'exploitation. Par ailleurs, le TFA a constaté aussi que certaines activités, de par leur nature, n'exigeaient pas nécessairement de gros investissements. C'était notamment le cas dans le domaine des services. En pareils cas, il convenait d'accorder plus de poids à la dépendance dans l'organisation du travail qu'au risque d'investissement (ATF 110 V 78 = RCC 1986 p. 513; Käser, ad op. cit. p. 120 n° 4.30).
c. L'autorité de première instance a accordé plus de poids à l'autonomie de l'intimé dans l'organisation du travail et, partant, admis l'existence d'une activité indépendante. De son côté, la recourante privilégie le risque d'exploitation et arrive à la conclusion que l'activité de l'intimé doit être considérée comme une activité lucrative dépendante. Pour justifier son point de vue, elle se réfère aux mutations importantes qu'ont subies les conditions de travail dans le domaine de l'informatique en raison des progrès techniques, de sorte que le lieu de travail d'un collaborateur en informatique importe peu, car les réseaux de connexions existants de nos jours permettent d'effectuer des travaux de programmation et de développement pratiquement n'importe où, seule la mise au point et les tests devant encore être effectués sur les installations et l'équipement d'une entreprise. Les conditions de travail ont toujours été quelque peu différentes dans le domaine de l'informatique. C'est ainsi que le travail de nuit, durant les fins de semaines et les jours fériés est une chose courante. D'une part, les collaborateurs informaticiens disposent d'une relative autonomie dans l'organisation de leur activité et, d'autre part, l'interaction complexe de tous les éléments du système exige une synchronisation poussée entre les différents collaborateurs. Dans ces conditions, il existe rarement une différence sensible entre les employés et les collaborateurs libres, du moins pour ce qui concerne la dépendance économique ou dans l'organisation du travail. De ce fait, le risque d'exploitation revêt une plus grande importance.
d. Dans sa plus récente jurisprudence, le TFA s'est exprimé comme suit au sujet du statut de cotisants des collaborateurs informaticiens libres:
Dans les arrêts publiés dans VSI 1993 p. 23 et 1996 p. 130, il a eu à se prononcer sur des cas où les collaborateurs en informatique ont été qualifiés de personnes exerçant une activité salariée, parce qu'ils n'avaient pas à supporter eux-mêmes le risque d'exploitation et qu'ils ne jouissaient pas non plus à l'évidence d'une autonomie dans l'organisation du travail. Dans le premier cas, il s'agissait d'un spécialiste en informatique qui était subordonné à un chef de projet pour l'exécution personnelle de projets; il devait effectuer son travail en respectant des délais prescrits (début, livraison et réception) et utilisait à cet effet l'infrastructure du responsable des projets. Dans le deuxième cas, le collaborateur avait droit, indépendamment des mandats confiés, à une rémunération minimale correspondant à 20 heures par semaine et devait travailler en moyenne 35 heures par semaine pour l'entreprise mandante. En outre, le collaborateur était tenu de travailler avec d'autres employés de l'entreprise et de rendre compte de son activité sous forme de rapports.
Dans l'arrêt publié dans VSI 1995 p. 147 ss, le TFA a également constaté que le collaborateur informaticien n'assumait aucun risque d'exploitation. Pour ce qui concerne la dépendance dans l'organisation du travail, il apparaissait que l'entreprise mandante était responsable de la structure et de l'organisation du projet et qu'elle mettait à disposition les machines, les programmes et les données de tests nécessaires. Le collaborateur ne pouvait utiliser que du personnel de l'entreprise engagé à temps ferme et il devait exercer son activité au siège de l'entreprise. Au surplus, les méthodes d'analyse et de programmation devaient répondre au standard de l'entreprise. Le collaborateur était au surplus soumis à un contrôle des délais et l'entreprise était en droit de l'astreindre à fréquenter des cours dont elle assurait par ailleurs les frais. L'entreprise avait, d'autre part, confirmé que le collaborateur devait se soumettre à ses instructions et qu'il devait travailler selon des directives strictes. En revanche, le collaborateur avait le droit de confier l'exécution de certains travaux à des tiers. De l'avis du TFA, ce dernier élément parlait en faveur d'une activité indépendante. Mais, dans l'ensemble, les éléments en faveur d'une activité dépendante l'emportaient dans le cas d'espèce. Dans le considérant 7a (p. 154) le TFA faisait toutefois remarquer que les éléments en faveur d'une activité dépendante n'étaient pas ce point prépondérants dans le cas d'espèce qu'il faille considérer la qualification de personne de condition indépendante qui avait été admise dans les décisions précédentes de manifestement erronée et ordonner une reconsidération de ces décisions.
e. Si l'on se réfère à ces décisions, et en particulier à la dernière, force est de constater dans la présente espèce que si le risque d'exploitation est quasiment nul, le collaborateur jouit en revanche d'une grande autonomie dans l'organisation du travail par rapport aux trois cas précédents. On ne retrouve pas non plus une telle autonomie dans les cas précédents pour ce qui est de l'engagement. Bien au contraire, les collaborateurs libres en question étaient fermement intégrés dans l'organisation de l'entreprise mandante. Si, dans le cas publié dans VSI 1995.p. 147 ss, la qualification de personne exerçant une activité indépendante ne pouvait pas être considérée comme manifestement inexacte, cette observation est d'autant plus valable dans la présente espèce que l'intimé n'est soumis à aucune condition de travail, qu'il n'est pas tenu - comme dans les cas précédents - à un certain horaire de travail hebdomadaire et qu'il ne bénéficie d'aucune garantie de rémunération minimale. Dans ces conditions et compte tenu de la jurisprudence en matière d'appréciation des activités dans le domaine des services, on ne saurait reprocher à l'autorité de première instance d'avoir violé le droit fédéral en accordant une importance prépondérante à l'autonomie de l'intimé dans l'organisation de son travail. Si des collaborateurs en informatique disposant d'une telle autonomie dans l'organisation du travail devaient être qualifiés de personnes de condition dépendante, le critère d'autonomie dans l'organisation du travail en tant que tel devrait être définitivement écarté, avec pour conséquence que les collaborateurs informaticiens, qui n'ont pratiquement pas d'investissements à faire dans le domaine des services, ne pourraient plus du tout être considérés comme des personnes exerçant une activité indépendante, ce qui n'est certainement pas le but et le sens de la jurisprudence.
S'y ajoute le fait que l'intimé déclare aux autorités fiscales la rémunération qu'il reçoit de l'entreprise X. en tant que revenu provenant d'une activité lucrative indépendante. Il est vrai que, selon la jurisprudence, la qualification fiscale du revenu ne constitue qu'un indice, d'une certaine importance certes, qui doit être apprécié en fonction de l'ensemble des conditions économiques (ATF 122 V 289 = VSI 1997 p. 105 consid. 5d et les références citées). Une harmonisation de l'application du droit commande toutefois, notamment dans les cas douteux, de ne pas s'écarter sans nécessité de l'appréciation fiscale. Au surplus, l'intimé a calculé la taxe à la valeur ajoutée sur ce revenu. Selon la jurisprudence, ce fait n'est pas décisif pour déterminer le statut de cotisant. Néanmoins, si l'on tient compte des complications liées à une annulation des décomptes, ce fait oblige à une certaine retenue pour ne pas qualifier de dépendante l'activité des collaborateurs libres en dépit d'indices importants parlant en faveur d'une activité indépendante.
f. La recourante fait remarquer dans son recours de droit administratif qu'un simple coup d'oeil dans les annonces de places vacantes permet de constater que les entreprises recherchent aussi comme collaborateurs des spécialistes spécialement formés dans le domaine de l'informatique. Au lieu d'engager des employés qui doivent être constamment formés, les entreprises préfèrent s'allier les services de collaborateurs très flexibles qui disposent déjà des connaissances nécessaires. Cela ne signifie rien d'autre que les entreprises semblent de moins en moins décidées à endosser des obligations d'employeurs qui consistent généralement à former des collaborateurs et à maintenir leurs connaissances à jour compte tenu des derniers développements de la technique. Le risque de ne plus être occupé par manque de connaissances professionnelles actualisées retombe ainsi sur le collaborateur.
Dans sa lettre du 13 mai 1997, l'entreprise X. a fait savoir clairement qu'elle ne pouvait pas garantir des commandes régulières à l'intimé et que ce dernier devait supporter le risque inhérent à la mise à disposition de son savoir.
Il est vrai que ce type de risque ne correspond à aucun des aspects particuliers du risque d'exploitation tels que développés par la jurisprudence.
On ne saurait cependant ignorer que, dans ce domaine, à une époque où la technique évolue rapidement et dans une branche hautement spécialisée, le collaborateur libre peut encourir des risques qui n'avaient pas une telle rigueur précédemment. Même si cette observation n'est pas déterminante, elle vient renforcer l'idée d'une collaboration non subordonnée en plus des autres éléments importants qui parlent en faveur d'une activité indépendante.
7. Pour toutes ces raisons, l'autorité de première instance n'a pas enfreint le droit en qualifiant d'indépendante l'activité de l'intimé en faveur de l'entreprise X. Dès lors, la décision du 18 mars 1998, qui se fonde sur une activité lucrative salariée, doit étre annulée. (H 30/99)"
2.3.6. Secondo l'art. 12 cpv. 1 LAVS è considerato datore di lavoro chiunque paghi, a persone obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta l'art. 5 capoverso 2 LAVS. Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i datori di lavoro che hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera o che, nella loro economia domestica, impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato (cpv. 2). E' riservata l'esenzione dall'obbligo di pagare i contributi in virtù di convenzioni internazionali o di consuetudini stabilite dal diritto delle genti (cpv. 3).
Il datore di lavoro è la persona per la quale il salariato esegue un lavoro, su retribuzione, in una situazione dipendente e per un tempo determinato o indeterminato (Direttive UFAS sulla riscossione dei contributi (DRC), N. 1001). In generale il datore di lavoro è la persona che paga il salario determinante al salariato (art. 12 cpv. 1 LAVS). Si considera salario determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS qualsiasi retribuzione di un lavoro dipendente fornito per un tempo determinato o indeterminato (Direttive UFAS sul salario determinante (DSD), N. 1001).
La LAVS presume che la persona che paga dei salari è un datore di lavoro (GREBER, DUC, SCARTAZZINI, op. cit., pag. 364, n. 4 ad art. 12 LAVS).
2.4. Il 4 agosto 1998 __________ e RI 1 hanno concluso il seguente "Accordo di collaborazione":
"
accordo di collaborazione
Tra: RI 1 - __________ - __________
(di seguito denominato il mandante)
e Il Sig. __________
__________
__________
(di seguito denominato il mandatario)
Oggetto del contratto
Oggetto del contratto e' la fornitura di prestazioni di servizio che si configura nelle attività di sviluppo e manutenzione di software bancario.
Modalità di svolgimento dell'accordo
Le prestazioni saranno richieste di volta in volta dalla RI 1 precisando tempi e modalità di esecuzione. Il mandatario potrà effettuare le prestazioni presso gli uffici della RI 1 o presso clienti della stessa. L'unità di misura delle prestazioni fornite è espressa in giorni/uomo pari ad 8 (otto) ore lavorative al giorno.
Durata dell'accordo
Il presente accordo sarà in vigore tra le parti dal 1/10/98 al 30/9/99.
Durante questo periodo è previsto un impegno minimo di 80 giorni lavorativi. Alla scadenza il suddetto accordo si intenderà rinnovato di un anno salvo disdetta scritta da notificarsi con un preavviso minimo di 3 mesi rispetto alla relativa scadenza.
Coperture assicurative
Il mandatario garantisce e dichiara che è coperto da adeguate polizze assicurative per infortuni professionali ed extra professionali, liberando la RI 1 da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
Riservatezza
Il Mandatario è tenuto al segreto professionale (anche dopo la conclusione del rapporto di collaborazione) verso terzi, per tutto quanto appreso in relazione alla attività svolta per conto della RI 1 e alle informazioni acquisite.
Compensi
La tariffa giornaliera corrisposta dalla RI 1 per le prestazioni fornite sarà di Frs. 850.-/ giorno lavorativo + IVA.
Detti importi potranno essere aggiornati una volta all'anno sulla base dell'indice dei prezzi al consumo. La base di calcolo è l'indice alla data di inizio del contratto. Di regola l'adattamento viene concordato all'inizio dell'anno previo preavviso scritto di due mesi.
Tutti i compensi si intendono al netto di ogni imposta, che saranno a carico del mandatario. L'ammontare dei compensi è comprensivo di ogni e qualsiasi spesa, fatta eccezione per le spese straordinarie che il mandatario dovesse sostenere in relazione a trasferte effettuate per conto e su esplicita autorizzazione della RI 1.
Il pagamento dei compensi, che verranno fatturati direttamente alla RI 1 a dipendenza delle giornate di attività effettivamente svolte durante il periodo di competenza, sarà effettuato entro 30 giorni dall'invio della relativa fattura.
Il rimborso spese verrà concordato di volta in volta a dipendenza del luogo di lavoro, della durata del viaggio e del soggiorno.
Proprietà uso e riproduzione
Tutto il materiale prodotto in conseguenza della collaborazione oggetto del presente contratto resterà di proprietà della RI 1 che avrà facoltà di riprodurlo a suo piacimento e cederlo a terzi.
Diritto applicabile
Per tutto quanto non previsto dal presente accordo valgono le disposizioni del codice delle obbligazioni.
Per ogni e qualsiasi controversia derivante dal presente accordo le parti concordano la competenza del foro di __________." (Doc. F)
La stessa RI 1 ha, da parte sua, in data 1° luglio 1998 concluso il seguente contratto con la __________:
"
Accordo di collaborazione
Tra: RI 1 - __________ - __________
E __________ - __________ - __________
Oggetto dell'accordo
Oggetto dell'accordo é la realizzazione del progetto __________. Il progetto verrà realizzato in parte adattando il software utilizzato presso __________ ed in parte sviluppando delle nuove funzionalità in base alle esigenze della banca. Il costo complessivo del progetto é quantificato fra 650 e 750 mila CHF, incluso l'acquisto e l'adeguamento del software al sistema UNIX. In ogni caso, prima di iniziare la fase di sviluppo, è necessario analizzare con i responsabili della Banca le effettive necessità e valutare, anche in base ai volumi, se è giustificato o meno lo sviluppo di una specifica funzione.
Modalità operative
Il personale della RI 1 svolge normalmente la propria attività presso la banca oppure, previo preventivo accordo, presso gli uffici della società, adeguandosi per quanto attiene a tempi e modi alle esigenze della banca.
Inizio attività e test di integrazione
L'attività di analisi e sviluppo delle varie funzionalità del progetto inizierà dal 1 luglio 1998.
RI 1 si impegna inoltre ad iniziare i test di integrazione di tutte le funzionalità.
__________, convenute di comune accordo, al più tardi entro il 1 dicembre 1998.
Compensi
Tutti i compensi si intendono al lordo di ogni imposta, IVA esclusa, che saranno a carico della RI 1, e sono comprensivi di ogni e qualunque spesa, fatta eccezione per quelle che la stessa dovesse sostenere in relazione a trasferte eseguite per conto e su esplicita richiesta della banca.
Le tariffe giornaliere per le prestazioni fornite, suddivise in base alle figure professionali sono le seguenti:
Capo progetto Frs 1'500.- giorno lavorativo
Analista Frs. 1'200.giorno lavorativo
Analista programmatore Frs. 1'000.- giorno lavorativo
Il pagamento dei compensi + IVA avverrà a consuntivo, al termine di ogni mese, e sarà relativo alle effettive giornate di attività svolte nel periodo di competenza.
In ogni caso il costo complessivo del progetto non potrà superare i limiti previsti nel capitolo oggetto dell'accordo.
Riservatezza
RI 1 si impegna a mantenere riservate e segrete, anche dopo la conclusione del rapporto di collaborazione, tutte le informazioni e i dati comunque venuti a sua conoscenza in occasione ed in esecuzione dell'accordo.
Coperture assicurative
RI 1 garantisce che il proprio personale é coperto da adeguate polizze assicurative per infortuni professionali ed extra-professionali, liberando la __________ da ogni e qualsiasi responsabilità.
Diritto applicabile
Per tutto quanto non previsto dal presente accordo valgono le disposizioni del codice delle obbligazioni. Per ogni e qualsiasi controversia derivante dal presente accordo le parti concordano la competenza del foro di __________." (Doc. G)
Tale accordo è stato in seguito rinnovato in data 3 marzo 1999 (cfr. doc. I H), in data 28 ottobre 1999 (cfr. doc. I I) e in data 5 dicembre 2001, quando le parti hanno stipulato quanto segue:
"
Accordo di collaborazione
tra
RI 1, __________ - __________
e
__________, __________ - __________,
si stipula e conviene quanto segue:
1. Oggetto dell'accordo
La RI 1 si impegna a mettere a disposizione della __________, nei termini e condizioni di seguito indicati, propri consulenti applicativi e tecnici per la fornitura di prestazioni professionali atte alla manutenzione del sistema informatico esistente, progettazione e sviluppo di nuove applicazioni informatiche.
2. Modalità operative
Il personale della RI 1 svolgerà le sue attività sia presso gli uffici della __________ a __________ sia, previo preventivo accordo, presso gli uffici della RI 1, adeguandosi, per quanto riguarda tempi e modalità, alle esigenze della __________.
Una persona designata tra il personale della __________ gestirà la pianificazione delle presenze del personale RI 1 in base alle necessità.
La RI 1 si impegna ad intervenire entro 3 ore dalla segnalazione per tutti i problemi bloccanti, ed entro 24 ore per i problemi non bloccanti.
L'unità di misura delle prestazioni fornite é il giorno/uomo pari a otto ore lavorative.
La RI 1 fornirà, per ogni singola risorsa, un rapporto mensile delle attività effettuate nel corso del mese.
3. Durata dell'accordo
Il presente accordo entrerà in vigore il 01.01.2002 e scadrà il 31.12.2003.
Durante la validità del contratto la __________ si impegna a garantire un minimo di giorni uomo annui in base alle seguenti figure professionali:
● Capo progetto 100 giorni uomo
● Consulente applicativo o sistemista 240 giorni uomo
La RI 1 si impegna a svolgere un servizio regolare e continuativo.
4. Compensi
Tutte le tariffe sottoindicate non includono tasse di qualsiasi genere, e sono comprensive di ogni e qualsiasi spesa, fatta eccezione per quelle che RI 1 dovesse sostenere in relazione a trasferte effettuate per conto e su esplicita richiesta della __________.
Il pagamento dei compensi avverrà a consuntivo, al termine di ogni mese, e sarà relativo alle effettive giornate di attività svolte nel periodo di competenza.
Le tariffe giornaliere corrisposte per le prestazioni fornite, suddivise in base alla figura professionale sono le seguenti:
● Capo progetto CHF 1'500.- giorno
● Consulente applicativo o sistemista CHF 1'200.- giorno
5. Responsabilità
RI 1 non assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, mancato guadagno o pretesa fatta valere da terzi o dalla banca stessa, a causa di malfunzionamenti dovuti ad interventi relativi a questo contratto.
6. Servizio Picchetto
RI 1, nel limite del possibile, mette a disposizione della __________ un servizio di picchetto da richiedere per iscritto con un preavviso minimo di 10 giorni. Nel caso in cui il servizio non venisse esplicitamente richiesto RI 1 non assume nessuna responsabilità in caso di mancato intervento o malfunzionamenti.
Gli interventi, da parte del personale RI 1, devono comunque garantire l'esecuzione della procedura Batch. A questo scopo sono da prevedere anche interventi di tipo estemporaneo che, pur non risolvendo il problema, ne eliminano la causa consentendo la continuazione del flusso di lavoro.
RI 1 e __________ definiranno separatamente le seguenti modalità:
● Procedure di accesso remoto al sistema
● Elenco delle persone autorizzate ad accedere ai dati produttivi della __________
● Procedure di emergenza
● Persone da contattare durante la notte in caso di errori gravi
6.1. Prezzi e condizioni di pagamento
Giorni feriali: Picchetto 50.- CHF/ora (minimo 4 ore)
Intervento 250.- CHF/ora
Giorni festivi: Picchetto 60.- CHF/ora (minimo 4 ore)
Intervento 300.- CHF/ora
Nel caso si rendesse necessario un intervento non pianificato lo stesso verrà considerato come un picchetto festivo.
Il servizio verrà fatturato a consuntivo, al termine di ogni mese.
7. Riservatezza
RI 1 si impegna a mantenere riservate e segrete, anche dopo la conclusione del rapporto di collaborazione, tutte le informazioni e i dati comunque venuti a sua conoscenza in occasione ed in esecuzione dell'accordo, in particolar modo quelle relative al segreto bancario.
RI 1 farà firmare ai suoi collaboratori una dichiarazione di confidenzialità sul segreto bancario e professionale.
8. Proprietà uso e riproduzione
Tutto il materiale prodotto, in conseguenza della collaborazione oggetto del presente contratto, è di proprietà della __________. Previo accordo della __________, RI 1 può utilizzare ed impiegare questo materiale presso altri clienti, ma in ogni modo nel rispetto del contratto di licenza che lega la __________ al fornitore del software di base.
Eventuali accordi particolari saranno definiti di volta in volta sulla base di specifici progetti.
9. Diritto applicabile
Per tutto quanto non previsto dal presente accordo valgono le disposizioni del codice delle obbligazioni.
Per ogni e qualsiasi controversia derivante dal presente accordo le parti concordano la competenza del foro di __________." (Doc. L)
RI 1 e __________ hanno inoltre concluso in data 8 settembre 2003 un “Contratto di licenza d’uso prodotto __________” (cfr. doc. I M) e in data 4 giugno 2004 un “Contratto di manutenzione” (cfr. doc. I N).
Ai fini di meglio chiarire la fattispecie il TCA ha proceduto ad alcuni accertamenti.
Interpellato dal TCA (cfr. doc. XVII), __________ ha affermato che le prestazioni lavorative da lui eseguite per RI 1, consistevano nella "fornitura di servizi di consulenza nell’ambito dello sviluppo e della manutenzione di software bancario, campo nel quale ho maturato una pluriennale esperienza avendo esercitato tale attività sin dal 1990, dapprima quale dipendente della ditta __________ di __________ (già __________ e in seguito __________) e in seguito (dal 1998) quale consulente indipendente." (cfr. doc. XXII).
Quanto alla libertà nell'organizzarsi egli ha affermato che "da parte della società RI 1 non ricevevo alcuna direttiva concernente l’orario di lavoro né altre direttive riguardanti la pianificazione o l’esecuzione. La maggior parte delle prestazioni di consulenza veniva da me effettuata presso gli istituti bancari presso i quali era installato il software. A seconda delle necessità di questi ultimi organizzavo il lavoro in maniera da soddisfare al meglio le loro esigenze. Per essere più precisi, i miei interventi concernevano attività di manutenzione come anche di sviluppo del software bancario, nel primo caso intervenivo per risolvere gli eventuali malfunzionamenti a seconda della gravità e dell’urgenza. Per quanto riguarda invece i nuovi sviluppi di software, nel caso di piccole modifiche pianificavo ed eseguivo il lavoro a seconda della mia disponibilità, per gli sviluppi importanti, invece, concordavo modalità e scadenze con il team di progetto guidato generalmente da un rappresentante dell’istituto bancario.” (cfr. doc. XXII).
Il signor __________ ha poi rilevato che fatturava le sue prestazioni di consulenza “a scadenza mensile alla ditta RI 1 in base al numero di giorni/uomo effettutati nel corso di una settimana. Al totale delle prestazioni aggiungevo naturalmente l'IVA". (cfr. doc. XXII).
Quanto alle modalità di remunerazione, il signor __________ ha rilevato che avvenivano “in unità giorni/uomo, come risulta dalla voce “modalità di svolgimento dell’accordo” figurante nell’accordo di collaborazione tra la società RI 1 e il sottoscritto.” (cfr. doc. XXII).
Circa gli strumenti di lavoro utilizzati il signor __________ ha precisato che "per l’attività svolta nelle sedi degli istituti bancari presso i quali era installato il software, utilizzavo i macchinari (computer, server, stampanti, ecc....) di proprietà di questi ultimi. Altro materiale diverso (piccolo materiale d’ufficio) era sia di mia proprietà che di proprietà della banca. Il telefono cellulare da me utilizzato a scopi professionali era di mia proprietà. Per le attività svolte presso il mio domicilio utilizzavo naturalmente i macchinari e il materiale di mia proprietà.” (cfr. doc. XXII). Egli ha affermato inoltre che "l’investimento più consistente è stato effettuato all’inizio della mia attività, quando, per poter lasciare la __________, ditta per la quale lavoravo fino ad allora, ed intraprendere un’attività lucrativa indipendente, ho dovuto versare a quest’ultima la somma di fr. 24'000.-- quale liberazione dal vincolo derivante da un contratto di formazione. Tale investimento, è stato riconosciuto quale “costo di avviamento” e ammortizzabile in 5 anni dall’Ufficio di tassazione di __________ solo a seguito di un mio reclamo.” Egli ha poi aggiunto che “oltre a tale costo, nel periodo 1998-2003 ho investito fr. 9'245.-- in strumenti di lavoro (hardware, software, documentazioni, ecc.) e fr. 2'005.80 in mobilio d’ufficio. Naturalmente agli investimenti vanno sommati i normali costi d’esercizio.” (cfr. doc. XXII).
Egli ha poi osservato che "anche per gli anni 2000-2003 faceva stato l’unico mandato di collaborazione sottoscritto e risalente al 4 agosto 1998." (cfr. doc. XXII).
Alla domanda se nel periodo 2000-2003 egli avesse esercitato la stessa attività svolta per la società RI 1 anche per altre società o persone, il signor __________ ha risposto che “le prestazioni di consulenza informatica le ho fornite anche alla ditta __________ di __________ e, oltre a quelle di gestione aziendale, allo __________ di __________ di __________.” (cfr. doc. XXII).
Infine, alla domanda se nel periodo 2000-2003 egli avesse svolto altre attività per altre società o persone, egli ha osservato che “prestazioni esclusivamente di consulenza aziendale le ho fornite al signor __________, dapprima consocio di una impresa di costruzioni __________ e in seguito di un’azienda individuale. Per queste attività non ho sottoscritto alcun mandato specifico. Oltre a tali attività per terzi mi sono impegnato anche nello sviluppo in proprio di soluzioni informatiche, attività queste per il momento non andate a buon fine.” (cfr. doc. VIII).
Chiamata a presentare osservazioni scritte in merito, l'amministrazione si è riconfermata nella sua risposta di causa, rilevando che al signor __________ non è stata inviata una decisione in considerazione del fatto che, per prassi, nei casi in cui le riprese superano le dieci persone la decisione è inviata soltanto alla società (cfr. doc. XXV).
La società, per contro, preso atto delle risposte fornite al TCA dal signor __________, ha chiesto al Tribunale di porre al teste le due seguenti domande:
" (...)
- Il suo rapporto con la ditta RI 1 era vincolato da un divieto di concorrenza?
- poteva svolgere liberamente attività per conto di altre ditte?
In caso contrario, quali erano i limiti dei vincoli contrattuali concordati con la ditta RI 1?" (Doc. XXIV)
Al riguardo, questo TCA osserva che il signor __________, rispondendo ai quesiti posti dal Tribunale, ha già fornito la risposta a tali domande: egli ha infatti indicato di avere lavorato, oltre che per la società ricorrente, anche per altre società, non essendo quindi egli vincolato da un eventuale divieto di concorrenza, che peraltro non risulta nell’accordo di collaborazione 4 agosto 1998 siglato dalle parti.
2.5. Nel caso di specie, gli elementi a favore dell’attività dipendente di __________ nell’ambito dello sviluppo e della manutenzione di software bancario presso RI 1 sono predominanti rispetto a quelli dell’attività indipendente.
Difatti, negli anni oggetto di revisione l’assicurato ha fatturato regolarmente ogni mese le sue prestazioni a RI 1, in base al numero di giorni/uomo effettuati nel corso di una settimana, come emerge sia dall’accordo di collaborazione citato (cfr. doc. I F, alla voce “Compensi”), sia dalle risposte fornite al TCA (cfr. doc. XXII e allegati 9 e 10), sia dalla documentazione agli atti concernente le fatture degli anni 2000 (cfr. doc. I P), 2001 (cfr. doc. I Q), 2002 (cfr. doc. I R) e 2003 (cfr. doc. I S), ricevendo un compenso di fr. 900 al giorno.
__________ non ha agito quindi come lavoratore indipendente in proprio nome e per se stesso, ma per conto della società datrice di lavoro.
Va inoltre osservato che alla voce "Compensi" dell’accordo di collaborazione è stato precisato che “la tariffa giornaliera corrisposta dalla RI 1 per le prestazioni fornite sarà di fr. 850.-/giorno lavorativo + IVA” (importo che è poi diventato di fr. 900 al giorno a partire dal mese di marzo 2001, cfr. doc. I P, IReI S) e che il pagamento dei compensi "che verranno fatturati direttamente alla RI 1 a dipendenza delle giornate di attività effettivamente svolte durante il periodo di competenza, sarà effettuato entro 30 giorni dall’invio della relativa fattura. Il rimborso spese verrà concordato di volta in volta a dipendenza del luogo di lavoro, della durata del viaggio e del soggiorno.” (cfr. doc. I F). L'assicurato non sopportava quindi nessun rischio economico non avendo spese e percependo dalla società RI 1 il suo salario fisso giornaliero di fr. 850.-, divenuti poi fr. 900.- al giorno, più IVA.
Inoltre, al punto "Modalità di svolgimento dell’accordo" è previsto che “le prestazioni saranno richieste di volta in volta dalla RI 1 precisando tempi e modalità di esecuzione. Il mandatario potrà effettuare le prestazioni presso gli uffici della RI 1 o presso i clienti della stessa. L’unità di misura delle prestazioni fornite è espressa in giorni/uomo pari ad 8 (otto)ore lavorative al giorno.” (cfr. doc. I F). Inoltre, al punto “Durata dell’accordo” le parti hanno stabilito che “il presente accordo sarà in vigore tra le parti dal 1.10.98 al 30.9.99. Durante questo periodo è previsto un impegno minimo di 80 giorni lavorativi.” (cfr. doc. I F). Il fatto che la società datrice di lavoro metta a disposizione del collaboratore un ufficio per lo svolgimento dell'attività è un ulteriore elemento a favore dell'esistenza di un rapporto di dipendenza fra le parti.
Va poi ribadita l'assenza di oneri (locazioni, personale, spese fisse, …) a carico del citato collaboratore per l'espletamento delle sue funzioni per RI 1, caratteristica peraltro dell'attività dipendente. Le spese per l'esecuzione del mandato sono infatti a carico del mandante (cfr. voce “compensi” a pag. 2 dell’accordo di collaborazione).
Infine, occorre rilevare che nell’accordo di collaborazione citato è prevista la facoltà, per entrambe le parti, di disdire il contratto con specifico preavviso e per una precisa data, facoltà quest'ultima che mal si concilia con un'attività di tipo indipendente e che è indice semmai dell'esistenza di un rapporto di subordinazione. Infatti, alla voce "Durata dell’accordo", è espressamente indicato che "alla scadenza il suddetto accordo si intenderà rinnovato di un anno salvo disdetta scritta da notificarsi con un preavviso minimo di tre mesi rispetto alla scadenza" (cfr. doc. I F). Questa caratteristica è tipica dell'attività subordinata ed appare antitetica ad un'attività autonoma.
L'unico elemento per la pretesa indipendenza lavorativa è rappresentato dal fatto che, come indicato dal signor __________ nelle risposte fornite al TCA, egli “non riceveva alcuna direttiva concernente l’orario di lavoro né altre direttive riguardanti la pianificazione o l’esecuzione" (cfr. doc. XXII). Tale affermazione contrasta comunque con quanto previsto nell’accordo di collaborazione 4 agosto 1998 e che, come specificato nelle risposte fornite dal signor __________ al TCA, faceva stato anche negli anni 2000-2003 (cfr. doc. XXII, risposta 8), nel quale al punto “modalità di svolgimento dell’accordo” è previsto che “le prestazioni saranno richieste di volta in volta dalla RI 1 precisando tempi e modalità di esecuzione” (cfr. doc. I F).
La pretesa indipendenza nell'organizzazione del lavoro (“per quanto riguarda i nuovi sviluppi di software, nel caso di piccole modifiche pianificavo ed eseguivo il lavoro a seconda della mia disponibilità”, cfr. doc. XXII) era tuttavia relativizzata, come spiegato dallo stesso __________ nelle risposte fornite al TCA, dalla necessità, in caso di nuovi sviluppi importanti di software, di “concordare modalità e scadenze con il team di progetto guidato generalmente da un rappresentante dell’istituto bancario” (cfr. doc. XXII).
Pertanto, la pretesa indipendenza nell'organizzazione del lavoro, relativizzata dalla necessità di concordare modalità e scadenze nei casi più importanti, non basta a rovesciare gli altri numerosi elementi a favore di un'attività dipendente svolta dal collaboratore.
Il signor __________ ha poi rilevato di avere investito, nel periodo 1998-2003, fr. 9'245 in strumenti di lavoro (hardware, software, documentazioni,...) e fr. 2'005.80 in mobilio d’ufficio (cfr. doc. XXII).
Al riguardo, occorre rilevare che nell’accordo di collaborazione 4 agosto 1998 è previsto che il collaboratore può effettuare le sue prestazioni sia presso gli uffici della RI 1, sia presso i clienti della stessa (cfr. doc. I F). Il collaboratore ha precisato che per l’attività svolta presso gli istituti bancari utilizzava macchinari (computer, server, stampanti, ecc.) di proprietà di questi ultimi (cfr. doc. XXII).
Il fatto stesso che il signor __________ disponesse di un ufficio presso la società ricorrente è indice di un rapporto di dipendenza fra le parti.
Infine, la circostanza secondo cui oltre all'attività svolta per la RI 1 l’assicurato ha pure fornito le sue prestazioni di consulenza informatica e di gestione aziendale a terzi non è decisiva, nella misura in cui, come detto, ogni singolo rapporto lavorativo deve essere esaminato distintamente ed indipendentemente dagli altri.
Va infatti rammentato che un assicurato può essere qualificato quale dipendente per un'attività ed indipendente per un'altra. Un assicurato può pure trovarsi simultaneamente in condizione d'indipendente e di dipendente nei confronti di una stessa persona (DTF 105 V 113 e consid. 6.).
In particolare, nel caso di specie la qualifica di dipendente presso RI 1 non mette in discussione lo statuto di indipendente dell'assicurato per i lavori eseguiti per altri committenti.
Come emerge dalle fatture relative agli anni 2000 (cfr. doc. I P), 2001 (cfr. doc. I Q), 2002 (cfr. doc. I R) e 2003 (cfr. doc. I S) emesse da __________ nei confronti della società RI 1, quasi la totalità delle sue entrate provenivano dalla società ricorrente (in particolare, nel 2000 e nel 2001 il 100%, nel 2002 il 93.77% e nel 2003 il 100% di quanto incassato proveniva dalla citata società, cfr. doc. I e allegati P, Q, R e S). I compensi versati dalla società RI 1 al collaboratore nel periodo in esame erano dunque importanti. Le summenzionate cifre sottolineano di conseguenza che la collaborazione con la ditta era intensa.
Alla luce di quanto evidenziato, i diversi elementi del caso concreto indicano concordemente ed in modo convincente trattarsi di un rapporto di subordinazione sia dal profilo dell'impiego del tempo che sotto l'aspetto economico. D'altra parte il collaboratore, come da lui stesso indicato nelle risposte fornite al TCA, per la sua attività fatturava direttamente alla RI 1 e non al destinatario finale del suo lavoro (cfr. doc. XXII), ricevendo dalla RI 1 un importo giornaliero di fr. 900.-- (cfr. doc. I P, doc. I Q, doc. I R e doc. I S).
Questi elementi permettono pure di ritenere che il rischio economico dell'attività è stato unicamente sopportato dalla citata società.
La qualifica dell'assicurato come dipendente risulta pertanto corretta, per cui i redditi percepiti vanno considerati salario determinante su cui il datore di lavoro deve pagare i relativi contributi sociali.
2.6. Nelle sue risposte ai quesiti del TCA, __________ ha rilevato di essere indipendente e di pagare in tale veste i contributi AVS (cfr. doc. XXII).
Il TFA ha stabilito che il cambiamento dello statuto contributivo nei casi in cui i contributi assicurativi in lite siano stati oggetto di decisione formalmente cresciuta in giudicato è possibile solo quando siano dati i presupposti del riesame o della revisione processuale.
Se non si tratta di un cambiamento dello statuto con effetto retroattivo, ma con effetto per il futuro, la questione dello statuto viene di principio esaminata liberamente come per la prima volta, con il dovuto riserbo nei casi limite.
Se la questione del cambiamento dello statuto concerne sia rimunerazioni dalle quali sono già stati prelevati contributi assicurativi, sia rimunerazioni non ancora oggetto di decisione, deve essere esaminato, per la parte già considerata del provvedimento formalmente cresciuto in giudicato, se sono dati i presupposti del riesame o della revisione processuale, mentre lo statuto contributivo per le rimanenti rimunerazioni, non ancora contemplate da decisione, è apprezzato liberamente (DTF 121 V 1; cfr. anche Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), n. 121 seg. ad art. 5 , pag. 183 seg., in particolare n. 127 pag. 185).
Va inoltre ricordato che in DTF 104 V 126 il TFA ha rilevato che:
" Dans l'intérêt de la sécurité du droit, il faut toutefois prendre garde à
ce que les caisses de compensation ne puissent revenir sur une décision entrée en force portant sur des cotisations que lorsque cette décision se révèle comme sans nul doute erronée et que de plus un montant appréciable est en jeu; il faut alors tenir compte du fait que les années de calculs pour les cotisations paritaires ne coincident en général pas avec celles relatives aux cotisations personnelles."
Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. Per il cpv. 2 l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso.
Kieser, in ATSG-Kommentar, Zurigo, Basilea, Ginevra 2003, a pag. 541 ad art. 53, nota 30, a proposito dell'art. 53 cpv 3 LPGA, precisa:
" b) Die in art. 53 Abs. 3 ATSG kodizierte Regelung galt bereits nach der bisherigen Rechtsprechung (einlässliche Darstellung derselben SCHLAURI, Neuverfügung lite pendente, 176 ff.), welche ihre Gültigkeit auch unter Berücksichtigung von Art 53 Abs. 3 ATSG beibehält. Insbesondere steht es dem Versicherungsträger frei, während des laufenden Beschwerdeverfahrens ohne Beachtung der besonderen Wiedererwägugnsvoraussetzungen (insbesondere ohne Annahme einer zweifellosen Unrichtigkeit) auf den Entscheid zurückzukommen (vgl. BGE 107 V 192). Hat der Versicherungsträger die Beschwerdeantwort eingereicht, ist ihm eine Wiedererwägung untersagt (dazu HISCHIER, Wiedererwägung, 457, der eine Wiedererwägung lite pendente auch noch zulassen will, wenn der Versicherungsträger nach Erstattung der Beschwerdeantwort zu einer weiteren Stellungnahme aufgefordert wird). Einer nach diesem Zeitpunkt erlassenen Verfügung kommt immerhin der Charakter eines Antrages an das Gericht zu (vgl. BGE 109 V 236 f.). Entspricht die Wiedererwägung nicht dem im Beschwerdeverfahren gestellten Antrag, kommt sie ebenfalls bloss einem Antrag an das Gericht gleich (vgl. ZAK 1992 117). Im übrigen wird bei einer entsprechenden Wiedererwägung das Beschwerdeverfahren gegenstandlos (vgl. ATSG-Kommentar, Art. 61 Rz. 76). Allerdings ist es nach der Rechtsprechung dem Versicherungsträger nicht benommen, eine im Gerichtsverfahren vorgenommene Wiedererwägung zu widerrufen (vgl. SVR 2001 IV Nr. 20)."
Conformemente ad un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali,