Raccomandata
Incarto n. 30.2004.70 dc/gm
Lugano 20 settembre 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 6 agosto 2004 interposto da
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
Cassa CO 1
letti ed esaminati gli atti;
visto il ricorso per denegata giustizia del 6 agosto 2004 formulato da RA 1 del seguente tenore:
"In data 28 luglio 2004 ho richiesto alla Cassa CO 1, __________, di emanare una decisione formale per quel che concerne l'obbligo di mia madre quale "datrice di lavoro" di __________ di stipulare un'assicurazione LAINF.
Do qui per riportata la mia lettera del 28 luglio 2004 alla Cassa.
Con lettera del 3 agosto 2004 la Cassa invitava ancora una volta mia madre a procedere alla copertura assicurativa LAINF, non procedendo però all'emanazione di una decisione formale, così come da me richiesto.
Nel merito ribadisco che il sig. __________ è già assicurato personalmente per gli infortuni come risulta dalla documentazione allegata al mio scritto 28 luglio 2004.
Chiedo che mia madre venga esonerata da questa inutile copertura assicurativa e porgo i miei migliori saluti." (cfr. Doc. I)
richiamata la risposta di causa del 12 agosto 2004 nella quale la Cassa CO 1 rileva:
"La Cassa fa osservare quanto segue:
1. L'istante è stata affiliata, nella categoria "datore di lavoro per il personale domestico", a
decorrere dal 1 ° maggio 2004, in quanto beneficia del sussidio cantonale versato quale contributo di mantenimento a domicilio.
2. Conformemente alla legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli
infortuni (LAINF), i datori di lavoro devono provvedere affinché tutti i loro dipendenti
siano assicurati contro gli infortuni.
3. Le Casse di compensazione sono tenute a verificare che tutti i datori di lavoro abbiano
stipulato per i loro dipendenti un'assicurazione LAINF, giusta l'art. 80 LAINF.
4. L'assicurata sul questionario di affiliazione non ha comunicato il nominativo
dell'assicurazione LAINF che ha stipulato per i suoi dipendenti (doc.1).
5. In data 16 giugno 2004 alla ricorrente gli è stato inviato un ulteriore questionario a sapere
in quale assicurazione LAINF si era affiliata.
6. II 22 giugno 2004 ritornava il modulo con l'indicazione: i miei dipendenti sono già assicurati
privatamente" (doc. 2).
7. II 15 luglio 2004 abbiamo informato la medesima che secondo le direttive di legge i
dipendenti devono essere assicurati obbligatoriamente contro gli infortuni, tramite il proprio
datore di lavoro (doc. 3).
8. Successivamente, in data 28 luglio 2004, l'assicurata ci informava ancora che la sua
dipendente era già assicurata presso la Cassa malati "__________" del __________ e chiedeva una decisione formale.
9. La Cassa, il 3 agosto 2004, forniva all'assicurata ulteriori spiegazioni al riguardo della sua
fattispecie, tuttavia non poteva dare i mezzi di diritto, poiché il compito della Cassa di compensazione AVS in materia di assicurazioni contro gli infortuni, è unicamente quello di verificare che i datori di lavoro siano assicurati, caso contrario vengono segnalati alla Cassa Suppletiva LAINF di __________ per competenza.
10. Alla luce di quanto precede, la Casse deve respingere l'affermazione della ricorrente di
"denegata giustizia", in quanto giusta l'art. 80 LAINF le Casse di compensazione AVS
sorvegliano unicamente che datori di lavoro siano assicurati alla LAINF per i loro salariati.
Per questi motivi si
propon e:
la reiezione del ricorso." (cfr. Doc. III)
ricordato che in data 13 settembre 2004 il presidente del TCA ha inviato alla Cassa CO 1 uno scritto del seguente tenore:
" Con riferimento al punto 9 della risposta di causa e alla lettera allegata del 3 agosto 2004, vi invito a comunicare al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni se il caso in questione è stato segnalato alla Cassa Suppletiva LAINF di __________.
In attesa di una vostra risposta entro il termine di 10 giorni vogliate gradire distinti saluti."
(cfr. Doc. V)
e che l'amministrazione ha così risposto il 15 settembre 2004:
" In riferimento al vostro scritto del 13 settembre 2004 vi comunichiamo che il caso è stato segnalato alla Cassa Suppletiva LAINF di __________." (cfr. Doc. VIII)
preso atto della seguente lettera del 15 settembre 2004 dell'assicurata:
" Vi trasmetto copia della polizza LAINF allestita dal sig. __________ quale aiuto a mia madre.
Copia della stessa polizza è già stata da me trasmessa alla Cassa CO 1.
Ritiro pertanto il mio ricorso di cui all'inc. 30.04.70." (cfr. Doc. VI)
considerato che per costante giurisprudenza il ritiro di un ricorso può aver luogo solo mediante una dichiarazione esplicita, chiara e incondizionata dell'interessato (DTF 119 V 38 consid. 1b e riferimenti). Di massima il ritiro del gravame è irrevocabile e pone immediatamente fine alla lite anche se fu fatto per errore, la relativa decisione di stralcio dai ruoli della causa essendo puramente dichiarativa, ferma restando comunque la sua impugnabilità per vizio della volontà (DTF 109 V 237 consid. 3 e riferimenti);
rilevato che nella presente fattispecie il ritiro del ricorso è avvenuto mediante una dichiarazione esplicita, chiara e incondizionata per cui la causa è divenuta priva di oggetto;
viste le disposizioni della Legge di procedura del 6.4.61;
decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo