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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.10.2004 30.2004.67

8 octobre 2004·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,514 mots·~23 min·3

Résumé

ripresa salariale per spese di rappresentanza forfettarie non documentate

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 30.2004.67   cr/sc

Lugano 8 ottobre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

vicecancelliera:

Cinzia Raffa  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 26 luglio 2004 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione del 13 luglio 2004 emanata da

Cassa CO 1

  in materia di contributi AVS

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   A seguito del controllo del conteggio dei salari (ex art. 162 segg. OAVS) relativo al periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2003 presso la società RI 1, affiliata come datrice di lavoro, la Cassa CO 1 ha effettuato delle riprese per complessivi fr. 44'000 (cfr. doc. A1).

                               1.2.   Ritenendo tali rimunerazioni come reddito determinante, con tassazione d'ufficio dell'11 giugno 2004 la Cassa CO 1 ha fissato in fr. 7'426.95 – già compresi gli interessi di mora – i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF dovuti dalla società RI 1 (cfr. doc. VI 2).

                               1.3.   Il 25 giugno 2004 la società, rappresentata dalla RA 1, ha inoltrato opposizione contro detta decisione presso la stessa Cassa, sostenendo:

"  (…)

-   i rilevamenti effettuati e concernenti gli onorari dei membri del Consiglio di Ammini­strazione, come pure i salari non notificati e gli altri accertamenti menzionati, posso­no trovare il consenso della contribuente;

-   quello che invece non può venir accolto è la ripresa di Fr. 6'000.-- annui a persona, in totale Fr. 18'000.--, per spese di rappresentanza forfetari contabilizzati nell'anno 2001.

    A tale proposito si rileva che:

    a)  la ditta RI 1, da diversi anni attiva sulla piazza e da considerare come una buona contribuente, raggiunge una cifra d'affari che si aggira sui Fr. 4'000'000.- e oltre annui.

                                                                      Essa ha una massa salariale, oneri sociali compresi, che tocca i Fr. 800'000.--.

Pertanto essa rappresenta un'entità economica di tutto rispetto e che riveste una certa importanza anche nel contesto economico generale del Cantone;

    b)  le spese generali, alle quali deve far fronte, sono quelle compatibili con lo svolgi­mento di una tale attività e le stesse non hanno dato adito a osservazioni partico­lari da parte del vostro ispettore;

    c)  ora non c'è chi non veda come, in una simile realtà confrontata con fornitori e cli­enti che risiedono pure fuori Cantone, per non dire all'estero, le spese di viaggio e di rappresentanza siano una componente ineluttabile per portare a termine i propri affari e salvaguardare così i propri interessi - con le ricadute sociali positi­ve dianzi indicate.

                                                                      Quindi spese di carattere prettamente aziendale che nel mondo delle transazioni commerciali sono inequivocabilmente necessarie;

    d)  se, come rilevato dall'ispettore e per pura coincidenza, questi esborsi nell'anno 2001 non sono stati suffragati da comprova alcuna, ciò non vuol dire tuttavia che questi costi non siano stati sostenuti.

                                                                      E lo si noti, ancora una volta, per poter lavorare in maniera redditizia!

    e)  in altre parole - e da non dimenticare l'ampiezza di questi forfaits, che risultano essere conformi e compatibili con l'attività svolta e pertanto, anche se tali, non considerati e contabilizzati in maniera inusuale e abnorme l'autorità inquirente deve comprendere la realtà di fatti e cose, per non ulteriormente penalizzare il già tartassato contribuente!

    f)   infine ed è quello che conta, simili esborsi sono veramente avvenuti, anche se in questa occasione non comprovati e sono di natura aziendale, legati perciò in ma­niera inscindibile allo svolgimento dell'attività e al conseguimento del risultato aziendale.

Un altro modo di pensare e quindi la ripresa effettuata a questo titolo, sono da ritenere non conformi, fuori dalla realtà e penalizzanti fino all'arbitrio.

Per tutto quanto precede si domanda di risolvere:

1.      la ripresa di Fr. 18'000.-- per spese di rappresentanza forfetarie dell'anno 2001 è abbandonata;

2. di essere sentiti in caso di disaccordo." (Doc. A2)

                               1.4.   Con decisione su opposizione del 13 luglio 2004 la Cassa cantonale ha respinto integralmente le lagnanze della ricorrente. L'Amministrazione ha esposto gli articoli di legge applicabili per le riprese delle spese (artt. 7 e 9 OAVS) e la relativa giurisprudenza, affermando in particolare:

"  (…)

2.2.   Nel caso in esame, la Cassa ha ripreso gli importi forfetari versati nel 2001 ai signori __________, __________ e __________ che non sono stati giustificati (RCC 1960 pag. 34), né al momento della revisione, né in sede di opposizione.

2.3.   La Cassa tiene anche a sottolineare che il TCA ha ancora recentemente confermato in numerose sentenze una ripresa di rimborsi spese forfetari per spese di trasferta e di rappresentanza non giustificate (STCA del 7 gennaio 2004 nella causa L. SA, inc. 30.2003.54; STCA del 22 settembre 2003 nella causa P., inc. 30.2003.50; STCA del 22 luglio 2003 nella causa G. SA, inc. n. 30.2003.21; STCA del 6 giugno 2003 nella causa G.M. SA e L.C., inc. n. 30.2002.228/237; STCA del 24 marzo 2003 nella causa S.Z. & S.Z. e Co., inc. n. 30.2002.176/178; STCA del 20 febbraio 2003 nella causa F. SA & L.B., inc. 20.2002.150/151; STCA del 10 settembre 2002 nella causa T. SA, P.M, N.C., inc. n. 30.2001.154/160/162; STCA del 18 ottobre 2002 nella causa C. SA, inc. n. 30.2002.16; STCA del 5 giugno 1996 nella causa E., inc. n. 30.1995.307, confermata dalla STFA dell'11 settembre 1997 (H/216/96; STCA del 18 agosto 1995 nella causa R.I., inc. n. 20.1995.54)." (Doc. A3)

                               1.5.   Con ricorso del 26 luglio 2004 la società RI 1, sempre rappresentata dalla RA 1, ha contestato la summenzionata decisione su opposizione, confermando le proprie allegazioni espresse con l'opposizione e osservando:

"  (…)

-   con questa impugnativa si vuole innanzitutto ribadire le osservazioni e giustificazioni presentate con la nostra opposizione del 25 giugno 2004 e ciò ovviamente nel meri­to e non solo nella forma.

Cosa che invece la Cassa CO 1 non ha saputo - o voluto? - fare, decidendo "a tavolino" e pertanto ignorando la realtà e i fatti della vita quotidia­na, "fuori dalla finestra"!

-   infatti non è solamente con il citare una sequela di sentenze, che peraltro non cal­zano alla nostra fattispecie, che si può assurgere a giudice imparziale e quindi ri­solvere, in maniera corretta, le controversie del tutto normali e abituali che sorgono fra chi non vive sotto una campana di vetro;

-   se l'articolo 7 OAVS prevede espressamente che il rimborso delle spese sostenute non costituisce salario determinante, allora bisogna innanzitutto esaminare l'ampiez­za e la conformità di tali esborsi con l'importanza e le esigenze dell'attività svolta.

Poi, se del caso, si procederà a richiedere anche una efficiente comprova di quanto preteso;

-   l'ammontare di queste rifusioni deve costituire punto di partenza e elemento determinante per rendere verosimile che le stesse possano essere state sostenute.

Dato questo assunto, del tutto comprensibile e normale nello svilupparsi e svolgersi di qualsiasi relazione commerciale, allora la prova è data anche se tali uscite sono conteggiate e pagate a forfait;

-   nella nostra opposizione sono indicate in maniera corretta le coordinate essenziali, desunte dalla contabilità e per le quali le spese di rappresentanza forfettarie conta­bilizzate nell'anno 2001 possono e devono trovare posto e accoglienza. L'ispettore AVS e i signori relatori e sottoscrittori della decisione su opposizione, non hanno invece saputo - e non ci sembra di poter affermare per pura mancanza di co­gnizione - cogliere il vero senso e la portata di quanto fatto dagli operatori in primis e dalla ditta in un secondo tempo;

-   quando ci si deve muovere lontano da casa per sbarcare il lunario, si è confrontati inevitabilmente a sopportare spese di diversa natura e non da ultimo, proprio per portare a termine una trattativa o un affare, quelle denominate distintamente "di rappresentanza" e "di viaggio",

-   il giudicare come l'ha fatto la Cassa di Compensazione, vuol dire negare la realtà e l'iter normale e abituale nel quale si svolgono le quotidiane attività del lavoro imprenditoriale indipendente.

Altrimenti detto non è la parola e la caratteristica dei forfait che deve prevalere e infi­ciare il giudizio e il comportamento, a priori del funzionario inquirente e a posteriori di quello giudicante, bensì il fatto che questo forfait possa e sia conforme alla particolarità del caso.

E la sua consistenza e ampiezza, per rapporto alla mole dell'attività svolta, ne è un indice inoppugnabile e veritiero!

Per tutto quanto precede si chiede:

1. la decisione su opposizione 13 luglio 2004 della Cassa CO 1 è integralmente cassata;

2. la ripresa effettuata per spese di rappresentanza nell'anno 2001 e di Fr. 18'000.-­ complessivamente, è stralciata." (Doc. I)

                               1.6.   Nella propria risposta di causa del 16 agosto 2004 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso, riprendendo per intero le motivazioni offerte con la decisione su opposizione e precisando:

"  (…)

2.2.   Nel caso in esame, la Cassa ha ripreso gli importi forfetari versati soltanto nel 2001 ai signori __________, __________ e __________ - i quali già beneficiano di un rimborso effettivo delle spese generali, come si può evincere da un esame della contabilità - che non sono stati giustificati (RCC 1960 pag. 34), né al momento della revisione, né in sede di opposizione e neppure in sede di ricorso. (…)" (Doc. III)

                               1.7.   La ricorrente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (cfr. doc. IV).

                               1.8.   Pendente causa la Cassa ha provveduto, su esplicita richiesta del TCA (cfr. doc. V), a trasmettere al Tribunale la decisione di tassazione d'ufficio dell'11 giugno 2004 e il relativo rapporto di revisione allegato, che non risultavano agli atti (cfr. doc. VI).

                                         in diritto

In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel merito

                               2.2.   Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAVS.

Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (SVR 2003, IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 136 consid. 4b; DTF 121 V 366 consid. 1b; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3 pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1 pag. 3).

Il Tribunale federale delle assicurazioni, ai fini dell'esame di una vertenza, si fonda infatti di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (STFA del 1° luglio 2003 nella causa G.C-N, consid. 1.2., H 29/02; DTF 121 V 366 consid. 1b).

Il giudice delle assicurazioni sociali non tiene quindi conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo in lite (STFA del 16 dicembre 2003 nella causa O.C., K 140/01; STFA del 16 giugno 2003 nella causa R.C.G., C 130/02; STFA del 7 marzo 2003 nella causa L. e G.G., H 305/01; STFA del 29 gennaio 2003 nella causa M.D.L., U 129/02, consid. 1.3, pag. 3).

Dal profilo del diritto materiale si applicano così le disposizioni in vigore prima delle modifiche apportate dalla LPGA.

Per contro, le norme procedurali, in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; DTF 112 V 360 consid. 4a).

                                         In concreto le riprese si riferiscono a prestazioni effettuate dal 1.1.2000 fino al 31.12.2003, mentre le decisioni (formale e su opposizione) sono state emanate nel corso del 2004.

                                         Per cui, mentre per quanto concerne l'aspetto procedurale trovano applicazione le norme della LPGA e le relative modifiche apportate alla LAVS, per quanto riguarda la ripresa delle spese forfetarie contabilizzate nel 2001 vanno applicate le vecchie norme in vigore fino al 31 dicembre 2002.

                               2.3.   I contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente (art. 4 cpv. 1 LAVS).

Dal reddito di un'attività dipendente, chiamato qui di seguito "salario determinante", è prelevato un contributo del 4,2% (art. 5 cpv. 1 LAVS).

Giusta l'art. 5 cpv. 2 LAVS,

"  Il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per tempo determinato o indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe, nonché le mance, se queste costituiscono un elemento importante della retribuzione del lavoro."

Questo reddito ingloba dunque tutte le prestazioni percepite dal salariato che hanno una relazione economica con il rapporto di lavoro (DTF 124 V 100 consid. 2 pag. 102 con riferimenti), incluse le indennità che il salariato ha ricevuto, indipendentemente se sono state effettuate durante il tempo libero ed i fine settimana.

                               2.4.   Nel caso di specie, la società ricorrente non ha contestato quanto ripreso dalla Cassa per onorari versati ai membri del Consiglio di amministrazione e per salari non notificati, indicando espressamente in sede di opposizione di essere d'accordo con quanto operato dall'amministrazione (cfr. doc. A2).

                                         Discorso analogo non vale invece per quanto concerne la ripresa complessiva di fr. 18'000, ovvero fr. 6'000 a testa, effettuata nei confronti di tre dipendenti per spese di rappresentanza forfetarie contabilizzate nell'anno 2001, ripresa decisamente contestata dalla società (cfr. doc. A2 e doc. I).

A mente della ricorrente, dunque, la Cassa dovrebbe riconoscere che questi rimborsi spese non devono venire assoggettati al pagamento dei contributi sociali e dovrebbe di conseguenza ridurre la tassazione d'ufficio dell'11 giugno 2004 di fr. 18'000.

Dal canto suo, nella decisione su opposizione l'Amministrazione ha fondato la propria presa di posizione sugli artt. 7 e 9 OAVS, ritenendo che non essendo state debitamente comprovate con documentazione le spese di rappresentanza forfetarie contabilizzate nell'anno 2001, non possono essere escluse dal salario determinante e quindi devono essere assoggettate al prelievo dei contributi sociali (cfr. doc. A3).

                               2.5.   Per ottenere il salario determinante ai fini dell'AVS, è necessario dedurre le indennità versate dal datore di lavoro a titolo di risarcimento spese. Queste spese, che incombono al salariato, vengono rimborsate sia separatamente dal datore di lavoro quale risarcimento delle spese (art. 7 OAVS), sia incluse nel salario quali spese generali (art. 9 OAVS).

Secondo l'art. 7 OAVS, il rimborso delle spese sostenute non costituisce salario determinante.

Ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 OAVS, sono considerate spese generali quelle cui il datore di lavoro (recte: il salariato) deve far fronte nell’ambito della propria attività.

Non fanno parte di queste spese le indennità periodiche per gli spostamenti del salariato dal luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale e per i pasti usuali presi a domicilio o sul luogo di lavoro; queste indennità rientrano di norma nel salario determinante (art. 9 cpv. 2 OAVS).

Infine, l'art. 9 cpv. 3 OAVS dispone che per i salariati che sopportano loro stessi, interamente o parzialmente, le spese generali risultanti dall'esecuzione dei loro lavori, queste spese possono essere dedotte se è provato che raggiungono almeno il 10% del salario versato. La norma non è invece applicabile per le spese che il datore di lavoro rimborsa separatamente dal salario versato. Queste spese devono essere tenute in considerazione anche se sono inferiori al 10% del salario determinante (RCC 1990 pag. 42 consid. 3; RCC 1987 pag. 386 consid. 3b; RCC 1979 pag. 77 consid. 2a; RCC 1978 pag. 557 consid. 2).

La prassi amministrativa considera spese generali rimborsabili le spese di viaggio (viaggio, vitto e alloggio); le spese di rappresentanza e quelle per la clientela; le spese per il materiale e per il vestiario professionale; le spese d'uso di locali di servizio, nella misura in cui essi sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività lucrativa; le spese supplementari di viaggio dal domicilio al luogo di lavoro, se questi sono considerevolmente lontani l'uno dall'altro; le spese supplementari per i pasti che il salariato deve consumare fuori dal domicilio a causa della distanza del domicilio dal luogo di lavoro, come pure le spese d'alloggio per il pernottamento fuori casa nonché le spese di formazione e di perfezionamento professionali (tasse d'iscrizione a corsi o ad esami, libri o materiale, ecc.), che sono in stretta relazione con l'attività professionale del salariato (Direttive sul salario determinante (DSD), edite dall’UFAS, N. 3003; RDAT II-1992 n. 60, pag. 140).

Di principio si deve dedurre l'importo effettivo delle spese generali (RCC 1979 pag. 79, RCC 1982 pag. 354, RCC 1983 pag. 310).

                               2.6.   Conformemente alla costante giurisprudenza del TFA, il datore di lavoro o il salariato devono fornire la prova o per lo meno rendere verosimile che le spese fatte valere siano state effettivamente sostenute (Pratique VSI 1996 pag. 265 consid. 3b; Pratique VSI 1994 pag. 171; RCC 1983 pag. 310, RCC 1979 pag. 79). Difatti il risarcimento per le spese concesso sotto forma d’importi forfetari deve corrispondere complessivamente alle spese che sono effettivamente risultate (Pratique VSI 1994 pag. 170). Di conseguenza gli interessati sono tenuti a fornire indicazioni precise, producendo un conteggio esaurientemente dettagliato ed allegando le relative pezze giustificative (RCC 1960 pag. 34; STFA dell'11 settembre 1997 nella causa E. SA (H 216/96)). Le prove offerte devono essere concrete e non generiche.

Nei casi in cui è stabilita l'esistenza delle spese generali, ma queste non possono essere comprovate in modo certo a causa di circostanze speciali, la loro valutazione incombe alla Cassa di compensazione, tenuto conto delle spese che il datore di lavoro e/o il salariato rendono verosimili e che sono usuali nella professione considerata (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa R.C. SA; RCC 1990 pag. 41; RCC 1979 pag. 77; RCC 1955 pag. 101; RDAT II-1992 n. 60 pag. 140; KÄSER, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Berna 1996, N. 4.151, pag. 165; vedi pure: RCC 1983 pag. 310 e RCC 1982 pag. 356).

L'amministrazione non può tuttavia limitarsi a costatare che il contribuente non è riuscito a provare o a rendere verosimile l'esistenza di tali spese. Essa deve piuttosto agire d'ufficio, affinché le necessarie prove siano raccolte, in quanto ciò sia possibile senza eccessive difficoltà (RCC 1990 pag. 42, RCC 1983 pag. 310 consid. 3, RCC 1982 pag. 355, RCC 1979 pag. 79 consid. 2b).

A tale scopo è sufficiente invitare il contribuente ad intraprendere i passi necessari ed a fornire i documenti utili (RCC 1979 pag. 79 consid. 2b; STFA del 1° ottobre 1981 nella causa T. & Co. N.J.).

Se le spese generali non vengono indicate separatamente ed il salariato deve quindi coprire personalmente le spese generali necessariamente legate alla sua professione, il salario determinante deve essere fissato come segue (N. 3007 DSD):

                                         si devono prendere in considerazione le spese generali separatamente per ogni periodo di pagamento del salario;

                                         non è ammessa la deduzione di spese generali inferiori al 10% del versamento globale (art. 9 cpv. 3 OAVS).

Se le spese effettivamente sostenute vengono indicate separatamente di caso in caso, il salario pagato costituisce il salario determinante. La regola del 10% secondo l'art. 9 cpv. 3 OAVS non è applicabile.

Se l'indennità per le spese generali viene versata dal datore di lavoro come indennità forfetaria, questa deve corrispondere almeno globalmente alle spese effettive, deve cioè essere adeguata alla realtà in ogni singolo caso. Ogni decisione in proposito deve basarsi sulla realtà di situazioni concrete (RCC 1990 pag. 41, N. 3011 DSD).

                               2.7.   Come ricordato al considerando precedente, il risarcimento per le spese concesso sotto forma d’importi forfetari deve corrispondere complessivamente alle spese che sono effettivamente risultate (Pratique VSI 1994 pag. 170) e le stesse devono essere accompagnate dalle relative pezze giustificative (RCC 1960 pag. 34), tale giurisprudenza è senz'altro nota al patrono della ricorrente attivo quale fiduciario ed è valida per tutte le aziende attive sul territorio nazionale ed aventi quale scolpo lo svolgimento di attività redditizia. L'amministrazione si attiene a questa prassi.

Nel caso in esame gli importi rimborsati separatamente dalla società ricorrente ad __________, __________ e __________ nel 2001 ammontano a fr. 6'000 a testa, cifra tonda identica per tutti e tre i lavoratori, ciò che dimostra che i rimborsi delle spese avvenivano forfetariamente e non su presentazione di giustificativi.

Questo Tribunale osserva che indipendentemente dalla ragione e natura delle stesse (spese di viaggio e di rappresentanza), né al momento della revisione contabile né in sede sia di opposizione che di ricorso presso questo TCA e nemmeno durante i dieci giorni di tempo concessi alla società ricorrente per produrre nuove prove, quest'ultima non ha infatti saputo produrre alcuna pezza giustificativa atta a comprovare l'entità delle spese postulate con il ricorso in esame, ossia che le stesse siano state effettivamente sostenute dai dipendenti nell'esercizio della loro attività (cfr. consid. 2.6.).

Al proposito si ricorda che questo Tribunale ha già avuto modo di confermare delle riprese effettuate dalla Cassa per dei rimborsi spese forfetari concessi a dei dipendenti, poiché non comprovate (fra le ultime: STCA del 5 agosto 2004 nella causa M.E. SA, Inc. n. 30.2003.94; STCA del 7 giugno 2004 nella causa B. SA, Inc. n. 30.2004.11; STCA del 21 gennaio 2004 nella causa A. SA, Inc. n. 30.2003.52; STCA del 9 ottobre 2003 nella causa E. SA, Inc. n. 30.2003.48; STCA del 22 settembre 2003 nella causa T.P., Inc. n. 30.2003.50; STCA del 22 luglio 2003 nella causa G.T. SA, Inc. n. 30.2003.21; STCA del 5 giugno 1996 nella causa E. SA, Inc. n. 30.1995.307, confermata dalla STFA dell'11 settembre 1997 (H 216/96)).

In quest'ultima sentenza federale, l’Alta Corte ha in particolare ricordato che “(…) il risarcimento per le spese concesso sotto forma d’importi forfetari deve corrispondere complessivamente agli esborsi effettivi, per cui gli interessati sono tenuti a fornire indicazioni precise, producendo un conteggio esaurientemente dettagliato e allegando le relative pezze giustificative.” (H 216/96 pag. 3).

Queste sentenze - almeno in parte - sono state segnalate dalla Cassa al fiduciario che rappresenta la ricorrente e, contrariamente a quanto sostenuto nel diligente ricorso, esse "calzano alla nostra fattispecie", sarebbe infatti inammissibile - come propone la ricorrente - lasciare alla Cassa la possibilità di guardare "fuori dalla finestra" ai "fatti della vita quotidiana" fissando poi - od accettando - le spese indicate dalla società o dalle persone fisiche datrici di lavoro senza la presentazione di prova alcuna.

Non v'è chi non veda - in tale agire - il grande rischio di arbitrio nell'applicazione della legge.

Tale motivo - e non certo volontà persecutoria nei confronti di aziende e persone tassate - ha guidato da ultimo il Tribunale Federale. D'altro canto, come sostiene la ricorrente, per gli esborsi realmente avvenuti e necessari per l'attività aziendale la semplice tenuta delle pezze giustificative permette di non considerare gli importi quale salario.

                               2.8.   Come anticipato, secondo questo Tribunale, a nulla vale la motivazione fornita dalla ricorrente secondo cui "(…) se, come rilevato dall'ispettore e per pura coincidenza, questi esborsi nell'anno 2001 non sono stati suffragati da comprova alcuna, ciò non vuol dire tuttavia che questi costi non siano stati sostenuti. E lo si noti, ancora una volta, per poter lavorare in maniera redditizia! (…) Infine, ed è quello che conta, tali esborsi sono veramente avvenuti, anche se in questa occasione non comprovati e sono di natura aziendale, legati perciò in maniera inscindibile allo svolgimento dell'attività e al conseguimento del risultato aziendale. Un altro modo di pensare e quindi la ripresa effettuata a questo titolo, sono da ritenere non conformi, fuori dalla realtà e penalizzanti fino all'arbitrio" (cfr. doc. A2).

E nemmeno può trovare accoglimento la giustificazione fornita dalla citata società in sede ricorsuale, laddove ha indicato che "(…) l'ammontare di queste rifusioni deve costituire punto di partenza e elemento determinante per rendere verosimile che le stesse possano essere state sostenute. Dato questo assunto, del tutto comprensibile e normale nello svilupparsi e svolgersi di qualsiasi relazione commerciale, allora la prova è data anche se tali uscite sono pagate e conteggiate a forfait. (…) Quando ci si deve muovere lontano da casa per sbarcare il lunario, si è confrontati inevitabilmente a sopportare spese di diversa natura e non da ultimo, proprio per portare a termine una trattativa o un affare, quelle denominate distintamente "di rappresentanza" o "di viaggio" (…)" (cfr. doc. I).

A tal proposito, occorre rilevare che oggetto della presente controversia non è il fatto che la società abbia riconosciuto ai propri dipendenti un rimborso spese di viaggio e di rappresentanza sotto forma di importi forfetari - cosa del tutto lecita e riconosciuta - bensì il fatto di non avere apportato la prova, tramite giustificativi, che queste spese siano state effettivamente sostenute.

Come giustamente rilevato dalla Cassa (cfr. doc. A3 e doc. III), la società ricorrente non ha provveduto a produrre nessun conteggio e/o pezza giustificativa atti a comprovare i costi effettivi sopportati dai lavoratori dipendenti e questo né al momento della revisione, né in sede di opposizione e nemmeno con il ricorso.

Ciò che manca, in realtà, è la dimostrazione dell'effettiva spesa professionale sostenuta nell'ambito della loro attività per conto della società.

Fanno quindi essenzialmente difetto, nel senso esatto dalla summenzionata giurisprudenza, le fatture relative ad ogni loro singola spesa. La motivazione e giustificazione data dalla società RI 1 ovvero la sostanziale sufficienza dell'iscrizione contabile della spesa, del suo pagamento ai collaboratori e lo sguardo alla realtà quotidiana - non è pertanto sufficiente. Come detto per poter ritenere queste spese come non rientranti nel conteggio del salario determinante di ogni salariato, il datore di lavoro (che con tutta verosimiglianza ha ottenuto dal collaboratore dipendente, o comunque può chiedere ed ottenere dallo stesso, i giustificativi di spesa) deve in effetti apportare tutte le necessarie prove e produrre tutti i giustificativi attestanti dette spese.

Stante quanto precede, a buon diritto s'imponeva una ripresa salariale per spese di rappresentanza forfetarie nei confronti dei tre dipendenti della società, così come individuate dalla Cassa nel suo rapporto di revisione dell'11 giugno 2004 (cfr. doc. A1) e nella relativa tassazione d'ufficio dell'11 giugno 2004 (cfr. doc. VI2).

Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere integralmente respinto e la decisione su opposizione della Cassa confermata.

Nonostante la temerarietà delle argomentazioni si prescinde dal carico di tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

30.2004.67 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.10.2004 30.2004.67 — Swissrulings