Raccomandata
Incarto n. 30.2004.64 ir/td
Lugano 16 agosto 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 13 luglio 2004 interposto da
_RICO1
contro
la decisione del 16 giugno 2004 emanata da
_CON1 in materia di contributi AVS
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 30 luglio 2004 una nuova decisione con la quale vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata (doc. _);
ritenuto che comunque, anche il ricorrente, con scritto 10 agosto 2004, ha aderito alla nuova decisione della Cassa e ha comunicato il proprio accordo allo stralcio della causa (doc. _);
ricordato che, ai sensi dell'art. 3a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni (LPTCA), l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;
decreta 1. il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici