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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.08.2004 30.2004.46

17 août 2004·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,006 mots·~20 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 30.2004.46   TB

Lugano 17 agosto 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 2 giugno 2004 di

RI1  

contro  

la decisione del 3 maggio 2004 emanata da

Cassa __________     in materia di contributi AVS

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   A seguito del controllo del conteggio dei salari (ex art. 162 segg. OAVS) relativo al periodo 1° gennaio 1999-31 dicembre 2002 presso il RI1 affiliato come datrice di lavoro, la Cassa __________ ha effettuato delle riprese per complessivi Fr. 30'872.- (doc. VI/2).

                               1.2.   Ritenendo tali rimunerazioni come reddito determinante, con tassazione d'ufficio del 9 marzo 2004 la Cassa __________ ha fissato in Fr. 5'228,70 – già compresi gli interessi di mora – i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF dovuti dal RI1 (doc. VI/2).

                               1.3.   Il 26 aprile 2004 (doc. VI/6) l'assicurato ha inoltrato opposizione contro detta decisione presso la stessa Cassa, sostenendo:

"  (…)

__________

(...)

Questi importi sono stati riconosciuti all'interessato a titolo di rimborso spese per l'uso in servizio di abiti propri, per cui non sono soggetti alla trattenuta AVS.

L'interessato era assegnato alla squadra esterna degli operai, con compiti particolari, prevalentemente di __________.

__________

L'interessato ha saltuariamente prestato consulenze per l'allestimento del __________.

Lo stesso ha rilasciato regolare fattura (vedi allegato) quale indipendente, per cui il __________ non è tenuto a versare l'onere per l'AVS.

Ricordiamo inoltre che, per quanto ci concerne, l'importo versato non supera i fr. 2'000.- annui ed è stato conseguito tramite l'esercizio di un'attività accessoria (art. 5, cpv. 5 LAVS e art. 8bis OAVS).

P.Q.M.

chiediamo che la decisione della tassazione d'ufficio venga ridotta di fr. 4'230.-.".

                               1.4.   Con decisione su opposizione del 3 maggio 2004 (doc. A) la Cassa __________ ha respinto integralmente le lagnanze del ricorrente. L'Amministrazione ha d'un canto esposto gli articoli di legge applicabili per le riprese delle spese (artt. 7 e 9 OAVS) e la relativa giurisprudenza; d'altro canto, i disposti relativi all'esonero del pagamento dei contributi per i redditi di attività accessorie che non superano i Fr. 2'000.- per anno civile (art. 8bis OAVS), affermando in particolare:

"  (...)

2.1.   Spese generali – __________

         (…)

2.2.   Nel caso in esame, la Cassa tiene a precisare che gli importi forfetari versati al signor __________ (fr. 1'000 nel 1999 e fr. 1'630 nel 2000) non sono stati giustificati né al momento della revisione, né in sede di opposizione (RCC 1960 pag. 34).

2.3.   Onorari – __________                                 (…)

         Nel caso in esame, non è stata prodotta l'apposita dichiarazione di rinuncia e pertanto la ripresa deve essere confermata (vedi STCA inedita del 18 ottobre 2002, N. 30.2002.00016 e STCA inedita del 2 dicembre 2003, N. 2003.43).

(…).".

                               1.5.   Con ricorso del 2 giugno 2004 (doc. I) il RI1 ha contestato la summenzionata decisione su opposizione, confermando le proprie allegazioni espresse con l'opposizione.

                               1.6.   Nella propria risposta di causa del 7 giugno 2004 (doc. III) la Cassa ha proposto di respingere il ricorso, riprendendo per intero le motivazioni offerte con la decisione su opposizione.

                               1.7.   Il ricorrente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. IV).

                                         in diritto

In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                               2.2.   Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAVS.

Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (SVR 2003, IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 136 consid. 4b; DTF 121 V 366 consid. 1b; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3 pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1 pag. 3).

Il Tribunale federale delle assicurazioni, ai fini dell'esame di una vertenza, si fonda infatti di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (STFA del 1° luglio 2003 nella causa G.C-N, consid. 1.2., H 29/02; DTF 121 V 366 consid. 1b).

Il giudice delle assicurazioni sociali non tiene quindi conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo in lite (STFA del 16 dicembre 2003 nella causa O.C., K 140/01; STFA del 16 giugno 2003 nella causa R.C.G., C 130/02; STFA del 7 marzo 2003 nella causa L. e G.G., H 305/01; STFA del 29 gennaio 2003 nella causa M.D.L., U 129/02, consid. 1.3, pag. 3).

Dal profilo del diritto materiale si applicano così le disposizioni in vigore prima delle modifiche apportate dalla LPGA.

Per contro, le norme procedurali, in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; DTF 112 V 360 consid. 4a).

In concreto la decisione impugnata si riferisce alla fissazione dei contributi sociali AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti dall'assicurato per un periodo antecedente il 31 dicembre 2002 (per gli anni 1999-2002), mentre le decisioni (formale e su opposizione) sono state entrambe emanate nel corso del 2004.

Per cui, mentre per quanto concerne l'aspetto procedurale trovano subito applicazione le norme della LPGA e le relative modifiche apportate alla LAVS, per quanto riguarda la fissazione dei contributi dovuti dall'insorgente vanno applicate le norme in vigore fino al 31 dicembre 2002.

Nel merito

                               2.3.   I contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente (art. 4 cpv. 1 LAVS).

Dal reddito di un'attività dipendente, chiamato qui di seguito "salario determinante", è prelevato un contributo del 4,2% (art. 5 cpv. 1 LAVS).

Giusta l'art. 5 cpv. 2 LAVS,

"  Il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per tempo determinato o indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe, nonché le mance, se queste costituiscono un elemento importante della retribuzione del lavoro.".

Questo reddito ingloba dunque tutte le prestazioni percepite dal salariato che hanno una relazione economica con il rapporto di lavoro (DTF 124 V 100 consid. 2 pag. 102 con riferimenti), incluse le indennità che il salariato ha ricevuto, indipendentemente se sono state effettuate durante il tempo libero ed i fine settimana.

                               2.4.   Il ricorrente lamenta che le riprese effettuate dalla Cassa __________ sono state erroneamente ritenute come integrazione di salario e quindi assoggettate al pagamento dei contributi sociali.

Il RI1 rileva di aver prodotto dei documenti a comprova dell'avvenuto rimborso delle spese sorte a carico di __________ per l'uso di abiti propri (Fr. 1000.- nel 1999 e Fr. 1'630.- nel 2000), per cui esso chiede che, come tali, le pezze giustificative presentate alla Cassa di compensazione siano prese in considerazione dal TCA (doc. VI/4).

Per quanto concerne l'assoggettamento degli onorari versati a __________ per aver prestato consulenza __________ (Fr. 1'600.- nel 2002), l'insorgente ha riconosciuto di non essere mai stato al corrente dell'obbligo derivante dall'art. 8bis OAVS di dovere presentare un'apposita dichiarazione di rinuncia d'inclusione del salario versato nel reddito soggetto a contribuzione, per i redditi d'attività accessorie di poco conto (inferiori a Fr. 2'000.-). Il ricorrente si è detto disposto a firmare ora questa dichiarazione ed ha precisato che __________ non è un suo dipendente.

Riconoscendo quindi che questi rimborsi spese rispettivamente onorari non vengono assoggettati al pagamento dei contributi sociali, la Cassa dovrebbe di conseguenza ridurre la tassazione d'ufficio del 9 marzo 2004 di Fr. 4'230.-.

Dal canto suo, nella decisione su opposizione l'Amministrazione ha fondato la propria presa di posizione sugli artt. 7 e 9 OAVS, ritenendo che poiché le spese sopportate da __________ non sono state debitamente comprovate con documentazione, esse non possono essere escluse dal suo salario determinante e quindi devono essere assoggettate al prelievo dei contributi sociali.

Quanto alla ripresa effettuata nei confronti di __________, la stessa va confermata siccome l'onorario di Fr. 1'600.- versato nel 2002 (doc. VI/4), seppure sia inferiore al limite legale di Fr. 2'000.-, non è stato oggetto, in virtù degli artt. 5 cpv. 5 LAVS e 8bis OAVS, della specifica dichiarazione di rinuncia da parte sia del datore di lavoro che del lavoratore.

                               2.5.   Per ottenere il salario determinante ai fini dell'AVS, è necessario dedurre le indennità versate dal datore di lavoro a titolo di risarcimento spese. Queste spese, che incombono al salariato, vengono rimborsate sia separatamente dal datore di lavoro quale risarcimento delle spese (art. 7 OAVS), sia incluse nel salario quali spese generali (art. 9 OAVS).

Secondo l'art. 7 OAVS, il rimborso delle spese sostenute non costituisce salario determinante.

Ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 OAVS, sono considerate spese generali quelle cui il datore di lavoro (recte: il salariato) deve far fronte nell’ambito della propria attività.

Non fanno parte di queste spese le indennità periodiche per gli spostamenti del salariato dal luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale e per i pasti usuali presi a domicilio o sul luogo di lavoro; queste indennità rientrano di norma nel salario determinante (art. 9 cpv. 2 OAVS).

Infine, l'art. 9 cpv. 3 OAVS dispone che per i salariati che sopportano loro stessi, interamente o parzialmente, le spese generali risultanti dall'esecuzione dei loro lavori, queste spese possono essere dedotte se è provato che raggiungono almeno il 10% del salario versato. La norma non è invece applicabile per le spese che il datore di lavoro rimborsa separatamente dal salario versato. Queste spese devono essere tenute in considerazione anche se sono inferiori al 10% del salario determinante (RCC 1990 pag. 42 consid. 3; RCC 1987 pag. 386 consid. 3b; RCC 1979 pag. 77 consid. 2a; RCC 1978 pag. 557 consid. 2).

La prassi amministrativa considera spese generali rimborsabili le spese di viaggio (viaggio, vitto e alloggio); le spese di rappresentanza e quelle per la clientela; le spese per il materiale e per il vestiario professionale; le spese d'uso di locali di servizio, nella misura in cui essi sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività lucrativa; le spese supplementari di viaggio dal domicilio al luogo di lavoro, se questi sono considerevolmente lontani l'uno dall'altro; le spese supplementari per i pasti che il salariato deve consumare fuori dal domicilio a causa della distanza del domicilio dal luogo di lavoro, come pure le spese d'alloggio per il pernottamento fuori casa nonché le spese di formazione e di perfezionamento professionali (tasse d'iscrizione a corsi o ad esami, libri o materiale, ecc.), che sono in stretta relazione con l'attività professionale del salariato (Direttive sul salario determinante (DSD), edite dall’UFAS, N. 3003; RDAT II-1992 n. 60, pag. 140).

Di principio si deve dedurre l'importo effettivo delle spese generali (RCC 1979 pag. 79, RCC 1982 pag. 354, RCC 1983 pag. 310).

                               2.6.   Conformemente alla costante giurisprudenza del TFA, il datore di lavoro o il salariato devono fornire la prova o per lo meno rendere verosimile che le spese fatte valere siano state effettivamente sostenute (Pratique VSI 1996 pag. 265 consid. 3b; Pratique VSI 1994 pag. 171; RCC 1983 pag. 310, RCC 1979 pag. 79). Difatti il risarcimento per le spese concesso sotto forma d’importi forfetari deve corrispondere complessivamente alle spese che sono effettivamente risultate (Pratique VSI 1994 pag. 170). Di conseguenza gli interessati sono tenuti a fornire indicazioni precise, producendo un conteggio esaurientemente dettagliato ed allegando le relative pezze giustificative (RCC 1960 pag. 34; STFA dell'11 settembre 1997 nella causa E. SA (H 216/96)). Le prove offerte devono essere concrete e non generiche.

Nei casi in cui è stabilita l'esistenza delle spese generali, ma queste non possono essere comprovate in modo certo a causa di circostanze speciali, la loro valutazione incombe alla Cassa di compensazione, tenuto conto delle spese che il datore di lavoro e/o il salariato rendono verosimili e che sono usuali nella professione considerata (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa R.C. SA; RCC 1990 pag. 41; RCC 1979 pag. 77; RCC 1955 pag. 101; RDAT II-1992 n. 60 pag. 140; KÄSER, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Berna 1996, N. 4.151, pag. 165; vedi pure: RCC 1983 pag. 310 e RCC 1982 pag. 356).

L'amministrazione non può tuttavia limitarsi a costatare che il contribuente non è riuscito a provare o a rendere verosimile l'esistenza di tali spese. Essa deve piuttosto agire d'ufficio, affinché le necessarie prove siano raccolte, in quanto ciò sia possibile senza eccessive difficoltà (RCC 1990 pag. 42, RCC 1983 pag. 310 consid. 3, RCC 1982 pag. 355, RCC 1979 pag. 79 consid. 2b).

A tale scopo è sufficiente invitare il contribuente ad intraprendere i passi necessari ed a fornire i documenti utili (RCC 1979 pag. 79 consid. 2b; STFA del 1° ottobre 1981 nella causa T. & Co. N.J.).

Se le spese generali non vengono indicate separatamente ed il salariato deve quindi coprire personalmente le spese generali necessariamente legate alla sua professione, il salario determinante deve essere fissato come segue (N. 3007 DSD):

                                         si devono prendere in considerazione le spese generali separatamente per ogni periodo di pagamento del salario;

                                         non è ammessa la deduzione di spese generali inferiori al 10% del versamento globale (art. 9 cpv. 3 OAVS).

Se le spese effettivamente sostenute vengono indicate separatamente di caso in caso, il salario pagato costituisce il salario determinante. La regola del 10% secondo l'art. 9 cpv. 3 OAVS non è applicabile.

Se l'indennità per le spese generali viene versata dal datore di lavoro come indennità forfetaria, questa deve corrispondere almeno globalmente alle spese effettive, deve cioè essere adeguata alla realtà in ogni singolo caso. Ogni decisione in proposito deve basarsi sulla realtà di situazioni concrete (RCC 1990 pag. 41, N. 3011 DSD).

                               2.7.   Come ricordato al considerando precedente, il risarcimento per le spese concesso sotto forma d’importi forfetari deve corrispondere complessivamente alle spese che sono effettivamente risultate (Pratique VSI 1994 pag. 170) e le stesse devono essere accompagnate dalle relative pezze giustificative (RCC 1960 pag. 34).

Nel caso in esame gli importi rimborsati separatamente ad __________ sono costituiti da cifre tonde (Fr. 1'000.- nel 1999 e Fr. 1'630.- nell'anno 2000), ciò che dimostra che i rimborsi delle spese avvenivano forfetariamente e non su presentazione di giustificativi.

Questo Tribunale osserva che indipendentemente dalla ragione e natura delle stesse (spese sostenute per acquistare abiti da lavoro), né al momento della revisione contabile né in sede sia di opposizione che di ricorso presso questo TCA e nemmeno durante i dieci giorni di tempo concessi al ricorrente per produrre nuove prove, quest'ultimo non ha infatti saputo produrre alcuna pezza giustificativa atta a comprovare l'entità delle spese postulate con il ricorso in esame, ossia che le stesse siano state effettivamente sostenute dal dipendente nell'esercizio della sua attività (cfr. consid. 2.6.).

Al proposito si ricorda che questo Tribunale ha già avuto modo di confermare delle riprese effettuate dalla Cassa per dei rimborsi spese forfetari concessi a dei dipendenti, poiché non comprovate (fra le ultime: STCA del 5 agosto 2004 nella causa M.E. SA, Inc. n. 30.2003.94; STCA del 7 giugno 2004 nella causa B. SA, Inc. n. 30.2004.11; STCA del 21 gennaio 2004 nella causa A. SA, Inc. n. 30.2003.52; STCA del 9 ottobre 2003 nella causa E. SA, Inc. n. 30.2003.48; STCA del 22 settembre 2003 nella causa T.P., Inc. n. 30.2003.50; STCA del 22 luglio 2003 nella causa G.T. SA, Inc. n. 30.2003.21; STCA del 5 giugno 1996 nella causa E. SA, Inc. n. 30.1995.307, confermata dalla STFA dell'11 settembre 1997 (H 216/96)).

In quest'ultima sentenza federale, l’Alta Corte ha in particolare ricordato che “(…) il risarcimento per le spese concesso sotto forma d’importi forfetari deve corrispondere complessivamente agli esborsi effettivi, per cui gli interessati sono tenuti a fornire indicazioni precise, producendo un conteggio esaurientemente dettagliato e allegando le relative pezze giustificative.” (H 216/96 pag. 3).

                               2.8.   Come anticipato, secondo questo Tribunale, a nulla vale la motivazione fornita dal ricorrente secondo cui "(…) i giustificativi prodotti, in quanto forniti da __________, devono essere creduti. L'importo contestato trattasi di rimborso spese (uso abiti propri)".

Interpellata in proposito (doc. V), la Cassa non ha trasmesso al TCA alcun giustificativo non avendo essa stessa ricevuto dal ricorrente in sede d'opposizione alcuna prova di quanto asserito (doc. VI). Inoltre, anche in sede di ricorso l'insorgente non ha prodotto alcun conteggio e/o pezza giustificativa atti a comprovare i costi effettivi sostenuti dal lavoratore dipendente.

Ciò che manca, in realtà, è la dimostrazione dell'effettiva spesa professionale eseguita nell'ambito della sua attività per l'insorgente.

Fanno quindi essenzialmente difetto, nel senso esatto dalla summenzionata giurisprudenza, le fatture relative ad ogni sua singola spesa. La motivazione e giustificazione data dal RI1 non è pertanto sufficiente. Per poter ritenere queste spese come non rientranti nel conteggio del salario determinante di ogni salariato, il datore di lavoro deve in effetti apportare tutte le necessarie prove e produrre tutti i giustificativi attestanti dette spese.

Stante quanto precede, a buon diritto s'imponeva una ripresa salariale per spese generali (uso abiti propri) nei confronti di __________, così come individuate dalla Cassa nel suo rapporto di revisione del 23 febbraio 2004 (doc. VI/3) e nella relativa tassazione d'ufficio del 9 marzo 2004 (doc. VI/1).

Su questo punto la decisione dell'Amministrazione è confermata.

                               2.9.   Il ricorrente chiede inoltre di essere esonerato dal versamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF per le rimunerazioni versate a __________ nel 2002 (Fr. 1'600.-), poiché inferiori a Fr. 2'000.- annui e provenienti da un'attività accessoria.

Secondo l’art. 5 cpv. 5 frase 1 LAVS, il Consiglio Federale può emanare prescrizioni secondo le quali le rimunerazioni di poco conto, per attività accessorie, non sono incluse, di comune accordo tra datori di lavoro e lavoratori, nel salario determinante.

Facendo uso di questa facoltà il Consiglio Federale ha emanato l’art. 8 bis OAVS, secondo il quale le rimunerazioni versate dal datore di lavoro rappresentanti il reddito di attività accessorie che non superano i Fr. 2'000.- per anno civile possono essere escluse dal reddito soggetto a contribuzione.

Secondo il N. 2086 delle Direttive sulla riscossione dei contributi (DRC), edite dall'UFAS, che hanno precisato questo concetto, è possibile rinunciare alla riscossione dei contributi paritetici sulle rimunerazioni facenti parte del salario determinante se

- le rimunerazioni sono il prodotto di un'attività accessoria;

- le rimunerazioni sono di poco conto;

- il datore di lavoro e il salariato consentono alla rinuncia dei

  contributi.

Queste condizioni devono essere soddisfatte cumulativamente.

Inoltre, la rinuncia alla riscossione dei contributi è facoltativa e presuppone il consenso del lavoratore e del salariato. Se esiste tale accordo e se è rispettata la procedura indicata nel N. 2104, la decisione degli interessati vincola la cassa di compensazione (N. 2098 DRC).

L'accordo del salariato deve essere messo per iscritto e può sempre essere revocato. L'accordo tacito può essere ammesso solo entro precisi limiti si vedano le direttive relative alla riscossione dei contributi al numero 2102. Il datore di lavoro non può imporre l'accordo al salariato (N. 2100 DRC).

L’accordo del salariato è valido solo se egli è stato esplicitamente reso attento, per iscritto, alle conseguenze del mancato pagamento dei contributi, che comporta una diminuzione della base di calcolo (costituita dai contributi stessi) per future rendite di vecchiaia, per superstiti o d'invalidità (N. 2101 DRC).

Il datore di lavoro, che vuole rinunciare alla riscossione dei contributi deve prima chiedere l’autorizzazione alla cassa di compensazione e presentarle il testo che sarà consegnato al salariato, conformemente al N. 2101 DRC, a meno che egli usi un formulario della cassa di compensazione (N. 2104 DRC).

Il datore di lavoro deve tenere i conti che gli permettono di stabilire gli importi riscossi da ogni salariato per anno civile a titolo di rimunerazioni di poco conto per attività accessorie in modo che, su questa base, si possa verificare se il limite è raggiunto (N. 2107 DRC).

Infine, è conforme alle disposizioni legali la produzione della dichiarazione di rinuncia dopo che la Cassa di compensazione ha effettuato misure di controllo (in questo senso, cfr. sentenza del 9 dicembre 1993 della Commissione AVS del Cantone di Zurigo pubblicata in: SVR 1995 AHV N. 49 pag. 135 e confermata dal TFA in: SVR 1996 AHV N. 77 pag. 233).

Il guadagno accessorio presuppone per definizione l'esistenza di un'attività lucrativa principale che può essere di natura dipendente o indipendente.

Non vi è dunque guadagno accessorio se il reddito del lavoro proviene dall’esercizio di diverse attività lucrative senza che l’una o l’altra possa essere considerata attività principale, il guadagno proveniente da un’attività accessoria rappresenta una parte importante del reddito totale dell’assicurato, oppure se il guadagno accessorio è assegnato dal datore di lavoro che procura il guadagno principale (N. 2088 DRC).

Fino a prova del contrario, non sono considerati come accessori i proventi da attività quale giornalieri, lavandaie, donne addette alla pulizia, stiratrici, ausiliari (in particolare negli alberghi, caffè e ristoranti, nell'agricoltura e nel servizio domestico), lavoratori a domicilio (N. 2089 DRC), persone che esercitano funzioni pubbliche o negli organi di numerose società, associazioni o altre istituzioni o commissioni (N. 2090 DRC). Al contrario l’attività svolta dalle casalinghe è parificata ad un’attività principale, per cui il guadagno derivante da un’altra attività lucrativa è considerato come accessorio (Pratique VSI 2000 pag. 46).

Il TFA ha stabilito che le direttive sulla riscossione dei contributi (DRC) in merito alla rinuncia del prelievo dei contributi paritetici su guadagni accessori di poca entità sono conformi alla legge ed al regolamento (DTF 113 V 246 consid. 4c).

Va infine rilevato che con decisione del 5 gennaio 2001, nella causa DG R. SA, H 239/00, il TFA ha fatto riferimento all'esposizione delle norme e delle direttive indicate dal TCA nella propria sentenza, affermando che all'esposizione sopra riportata può essere fatto riferimento e prestata adesione.

                             2.10.   Nel caso di specie, a proposito di __________ emerge che il ricorrente, come da sua stessa ammissione, non ha sottoscritto alcuna una dichiarazione di rinuncia non conoscendone infatti l'esistenza e l'obbligatorietà per poter rinunciare alla riscossione dei contributi sulle rimunerazioni di poco conto per delle attività accessorie.

Malgrado sia stato deciso che è conforme alle disposizioni legali la produzione della dichiarazione di rinuncia dopo che la Cassa di compensazione ha effettuato misure di controllo, il RI1 non ha, né in sede d'opposizione né tanto meno davanti a questo TCA, prodotto la richiesta dichiarazione di rinuncia debitamente controfirmata dal lavoratore in causa.

Giudicando, di conseguenza, che le condizioni cumulative sopra descritte non sono state adempiute, questo Tribunale ritiene che non vi siano gli estremi per poter esonerare il datore di lavoro dal pagare gli oneri sociali sul salario versato al suo collaboratore.

La ripresa effettuata sull'importo di Fr. 1'600.è pertanto corretta.

Anche su questo aspetto, la decisione impugnata va confermata.

Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere integralmente respinto e la decisione su opposizione della Cassa confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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