Raccomandata
Incarto n. 30.2004.20 TB
Lugano 20 ottobre 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 marzo 2004 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 10 febbraio 2004 emanata da
Cassa CO 1 in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
1.1. Con due distinte decisioni definitive emanate il 4 dicembre 2003 (doc. A5) ed il 18 dicembre 2003 (doc. A3), la Cassa CO 1 di __________ ha fissato i contributi personali AVS/AI/IPG/AD ed AF dovuti da RI 1 quale persona salariata il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo contributivo AVS.
Per il calcolo dei contributi dovuti rispettivamente per i periodi dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002 (doc. A3) e dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 (doc. A5), l'amministrazione si è basata su un reddito professionale di Fr. 500'000.- per il 2002 e di Fr. 650'000.- per il 2003.
I contributi contestati (Fr. 54'657,60 nel 2002 e Fr. 66'996,80 nel 2003) sono stati stabiliti in base alla dichiarazione di reddito presumibile rilasciata dall'assicurato (art. 24 OAVS).
1.2. In data 19 dicembre 2003 (doc. A2) RI 1, rappresentato da RA 1, , si è opposto alle predette decisioni, rilevando che siccome è fiscalmente imposto come un globalista, gli eventuali redditi da attività lucrativa esercitata all'estero non vanno considerati nella base di computo per i contributi, per cui egli deve essere affiliato quale persona senza attività lucrativa e, in virtù dell'art. 28 OAVS, pagare un contributo massimo di Fr. 10'100.-.
1.3. Con decisione su opposizione del 10 febbraio 2004 (doc. A1) l'amministrazione ha respinto l'opposizione ed ha confermato le contestate decisioni di fissazione dei contributi:
" (…)
La Cassa ha determinato il contributo personale quale persona il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo contributivo a carico dell'opponente per gli anni 2002 e 2003 attenendosi ai dati forniti dall'autorità fiscale.
Il reddito professionale notificato ammonta a fr. 500'000.- (2002) / fr. 650'000.- (2003)
Il contributo è stato calcolato in base alle vigenti disposizioni legali in materia.
(…)
La Cassa fa osservare quanto segue:
1. A norma dell'art. 4, cpv 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa, sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente o indipendente.
Il reddito proveniente da un'attività lucrativa comprende qualsiasi reddito in denaro o in natura conseguiti in Svizzera o all'estero (art. 6, cpv. 1 OAVS).
2. Gli assicurati, il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo di pagare i contributi (nel caso in cui il datore di lavoro non ha un'azienda in Svizzera), pagano i contributi in conformità all'art. 6 LAVS.
3. Questi assicurati dipendenti vengono assimilati dalla legge ai contribuenti esercitanti un'attività lucrativa indipendente, i tassi di contribuzione sono uguali (art. 6, 8 LAVS e art. 21 OAVS: RCC 1959 pag. 93).
4. Partendo da queste similitudini il TFA ha stabilito che la procedura di fissazione dei contributi, prevista per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, può parimenti applicarsi ai salariati i cui datori di lavoro non sono tenuti al pagamento dei contributi (RCC 1984 pag. 456, RCC 1970 pag. 378).
5. Il TFA ha pure stabilito che in simili casi è preferibile che le Casse di compensazione fissino i contributi fondandosi sulla tassazione fiscale, ad esclusione quindi di un'attestazione prodotta dal datore di lavoro e delle dichiarazioni del salariato stesso (RCC 1970 pag. 378).
6. Giusta la procedura di fissazione e determinazione dei contributi disciplinata dall'art. 22 cpv. 1 OAVS, i contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile.
7. L'art. 22 cpv. 2 OAVS, stabilisce che, i contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione.
8. Il reddito dell'attività lucrativa viene accertato dall'Autorità fiscale, le cui indicazioni sono vincolanti per le Casse di compensazione (art. 23, cpv. 4, OAVS).
9. Il competente Ufficio di tassazione ha confermato che i dati comunicati alla Cassa sono esatti e che la tassazione è definitiva.
10. L'opponente non ha prodotto una documentazione comprovante che ha versato gli oneri sociali all'estero, onde per cui è esclusa una doppia imposizione AVS.
(…)."
1.4. Con ricorso del 3 marzo 2004 (doc. I), inoltrato sempre per il tramite di RA 1, RI 1 ha ribadito di essere un globalista, per cui la determinazione dei contributi non dovrebbe avvenire sui redditi da attività lucrativa esercitata all'estero (art. 6ter lett. c OAVS).
Egli sostiene inoltre che non è corretto che sia stata ritenuta l'intera base del suo dispendio quale reddito professionale ai fini dell'AVS, senza così tener conto che nel 2003 la sua attività si è protratta in realtà per soli due mesi, mentre nell’anno 2002 per sei mesi soltanto.
Poiché i globalisti non possono esercitare un'attività lucrativa in Svizzera (art. 14 LIFD), ma possono per contro percepire redditi dalla propria sostanza in Svizzera e all'estero come pure redditi da attività lucrativa all'estero, il ricorrente ritiene di dover essere affiliato come persona che non esercita un'attività lucrativa. Pertanto, i contributi dovuti dovrebbero essere calcolati giusta l'art. 28 OAVS, ossia fissando un contributo massimo annuo di Fr. 10'100.-.
Infine, l'assicurato ha chiesto che al ricorso venga concesso l'effetto sospensivo per il pagamento degli importi pretesi dalla Cassa.
1.5. Il 26 marzo 2004 (doc. IV) l'amministrazione si è riconfermata nella propria risposta di causa, specificando che la richiesta di versare quale globalista Fr. 10'100.al massimo non è possibile, poiché tale importo è riservato unicamente alle persone senza attività lucrativa, mentre egli sarebbe un indipendente.
1.6. Al fine di determinare la natura dei suoi redditi e della sua attività, questo Tribunale ha esperito diversi accertamenti presso il ricorrente (docc. VI e XI) ed ha indetto un’udienza con le parti interessate (doc. XVI). La Cassa si è sempre riconfermata nella propria risposta di causa (docc. XIII e XXIV).
in diritto
In ordine
2.1. Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAVS.
Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali (materiali) in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (SVR 2003, IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 129 V 4 consid. 1.4; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 136 consid. 4b; DTF 121 V 366 consid. 1b; STFA dell’11 gennaio 2005 nella causa G.T. SA, H 257/03 consid. 2.1 pag. 3; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3 pag. 4). Il Tribunale federale delle assicurazioni, ai fini dell'esame di una vertenza, si fonda infatti di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (STFA del 1° luglio 2003 nella causa G.C-N, consid. 1.2., H 29/02; DTF 121 V 366 consid. 1b).
Il giudice delle assicurazioni sociali non tiene quindi conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo in lite (STFA del 16 dicembre 2003 nella causa O.C., K 140/01; STFA del 16 giugno 2003 nella causa R.C.G., C 130/02; STFA del 7 marzo 2003 nella causa L. e G.G., H 305/01; STFA del 29 gennaio 2003 nella causa M.D.L., U 129/02, consid. 1.3, pag. 3).
Dal profilo del diritto materiale si applicano così le disposizioni in vigore prima delle modifiche apportate dalla LPGA.
Per contro, le norme procedurali (formali), in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (DTF 130 V 4 consid. 3.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2).
In concreto la decisione impugnata si riferisce alla fissazione dei contributi personali AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti dall'assicurato per un periodo sia antecedente il 31 dicembre 2002 (per l’anno 2002) sia posteriore (per l’anno 2003), mentre le decisioni (formale e su opposizione) sono state emanate nel corso del 2003 (decisione formale) e del 2004 (decisione su opposizione). Per cui, mentre per quanto concerne l'aspetto procedurale trovano subito applicazione le norme della LPGA e le relative modifiche apportate alla LAVS, per quanto riguarda la fissazione dei contributi dovuti dall'insorgente vanno applicate le norme materiali in vigore fino al 31 dicembre 2002 per il primo anno ed i disposti LAVS validi dal 1° gennaio 2003 per il secondo ed ultimo anno revisionato dalla Cassa.
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la questione a sapere se l’assicurato, cittadino __________ domiciliato in Svizzera ed al beneficio della tassazione globale sul dispendio ex art. 14 LIFD, vada affiliato in Svizzera per il pagamento dei contributi sociali quale persona senza attività lucrativa oppure quale salariato il cui datore di lavoro non paga contributi sociali in Svizzera.
2.3. Sono assicurate in conformità della LAVS le persone fisiche domiciliate in Svizzera (art. 1 cpv. 1 lett. a LAVS, nuovo art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS dal 1° gennaio 2003).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso femminile (nel nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 1997), o 65 anni, se di sesso maschile.
Tuttavia, l’età di pensionamento della donna è fissata a 63 anni a partire dal 2001 (quattro anni dall’entrata in vigore della revisione legislativa), mentre a 64 anni nel 2005 (otto anni; cfr. lett. d cpv. 1 delle Disposizioni transitorie relative alla 10a revisione della LAVS).
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).
2.4. Giusta l'art. 6 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi sono fissati al 7,8% del salario determinante. Per il calcolo del contributo questo è arrotondato al multiplo di Fr. 100.- immediatamente inferiore. Se il salario determinante è inferiore a Fr. 48'300.- l'anno (rispettivamente a Fr. 50'700.dal 1° gennaio 2003, cfr. art. 1 dell'Ordinanza 03 del 20 settembre 2002 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI), il tasso del contributo è ridotto fino al 4,2%, secondo una tavola scalare stabilita dal Consiglio federale.
Per il capoverso 2, i contributi degli assicurati il cui datore di lavoro non è soggetto a contribuzione possono essere percepiti, d'intesa con lo stesso, secondo il metodo previsto dall'art. 14 cpv. 1. In simili casi, il tasso del contributo è del 4,2% del salario determinante, tanto per il datore di lavoro quanto per l'assicurato.
Secondo l'art. 16 cpv. 1 OAVS, se il salario determinante di un lavoratore il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi è inferiore a Fr. 48'300.- l'anno (rispettivamente a Fr. 50'700.per l'anno 2003), i contributi del lavoratore sono calcolati conformemente all'art. 21 OAVS. Per la fissazione e la determinazione dei contributi si applicano per analogia gli artt. 22-27 OAVS.
Con la decima revisione della LAVS è stata così codificata la giurisprudenza secondo cui ai salariati il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo contributivo AVS si applicano le norme di procedura di prelievo di contributi previste per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente (RCC 1984 pag. 456; RCC 1970 pag. 378).
RI 1, cittadino __________ domiciliato a __________ dal 26 dicembre 2001, compilando nell'ottobre 2003 (doc. 2) il formulario per l'affiliazione dei salariati il cui datore di lavoro non è tenuto al versamento dei contributi AVS, ha dichiarato di esercitare all'estero la professione di __________.
Su tale scorta, con scritto del 19 novembre 2003 (doc. A8) la Cassa ha comunicato al ricorrente che dal 1° gennaio 2002 era stato affiliato nella categoria delle persone il cui datore di lavoro non è tenuto al versamento dei contributi AVS.
Ritenendo quindi che RI 1 lavorava all'estero per un datore di lavoro che non è tenuto a pagare i contributi in Svizzera e che l'insorgente non ha comprovato di aver pagato i contributi sociali all'estero, la Cassa di compensazione ha fissato i contributi dovuti dall’assicurato considerandolo come un indipendente (art. 16 OAVS) ed applicando l'aliquota massima del 9,5%.
L'amministrazione ha però errato nel suo agire.
2.5. Con scritto del 10 dicembre 2003 (doc. 1) l'Ufficio circondariale di tassazione di __________ ha attestato che i redditi dell'assicurato provenienti da attività indipendente ammontavano a Fr. 500'000.- nel 2002, mentre a Fr. 650'000.- nel 2003 (doc. 1).
Il predetto UT ha però specificato che si tratta di una tassazione globale intermedia, già cresciuta in giudicato.
Ciò significa che dal 1° gennaio 2002 il ricorrente non è stato tassato con una tassazione ordinaria, bensì con un'imposizione globale secondo il dispendio. Gli importi appena menzionati costituiscono quindi il dispendio annuo concordato con l'Autorità e sul quale l’interessato è stato fiscalmente tassato.
Giusta gli artt. 13 LT e 14 LIFD che trattano dell'imposizione globale secondo il dispendio, una condizione sine qua non per un contribuente di poter chiedere ed ottenere tale tassazione – in luogo e vece della tassazione ordinaria - è di non esercitare un'attività lucrativa in Svizzera. Pertanto, per il diritto svizzero un globalista deve essere considerato come persona senza attività lucrativa, anche se, eventualmente, egli svolge un'attività di tipo dipendente od indipendente all'estero.
Anche nell'ambito del diritto delle assicurazioni sociali l'eventuale reddito lucrativo realizzato all'estero da un globalista non rientra nel salario determinante ai fini del calcolo dei contributi AVS.
Infatti, l'art. 6ter lett. c OAVS prevede che i redditi d'attività lucrativa (svolta all'estero) che pervengono ad una persona domiciliata in Svizzera che paga l'imposta secondo il dispendio giusta il citato art. 14 LIFD, sono eccettuati dal calcolo dei contributi.
In proposito, le Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN), edite dall'UFAS nel 2001, prevedono al N. 1080 che il reddito delle persone che pagano l'imposta secondo il dispendio non è soggetto a contribuzione in quanto tale, poiché queste persone sono considerate come assicurati senza attività lucrativa (art. 29 cpv. 5 OAVS).
Questa direttiva è stata completata con l'entrata in vigore degli Accordi sulla libera circolazione delle persone il 1° giugno 2002. Dal 1° gennaio 2004 le disposizioni sull'assoggettamento all'assicurazione rimangono riservate. Le persone imposte secondo il dispendio non sono, talvolta, assicurate in Svizzera, e ciò in virtù del principio dell'assoggettamento al luogo di lavoro previsto nell'ambito del diritto dell'UE e nelle convenzioni in materia di sicurezza sociale.
2.6. Le Direttive sull’assoggettamento alle assicurazioni AVS e AI (DAA) (nella versione in francese, aggiornata con l’entrata in vigore degli Accordi Bilaterali) rilevano al N. 2009 che per l’assoggettamento delle persone che lavorano sul territorio svizzero o dell’UE, che hanno la nazionalità svizzera o quella di uno degli Stati dell’UE, torna applicabile l’Accordo con l’UE.
Secondo il N. 2011 DAA, l’ALC prevede l’assoggettamento alla legislazione di un solo Stato (art. 13 del Regolamento 1408/71). Questa regola non si applica ai lavoratori che non sono cittadini dell’UE o della Svizzera.
Per il N. 2012 DAA, i cittadini dell’UE o svizzeri che lavorano unicamente in Svizzera sono assicurati all’AVS/AI/IPG e AD svizzera (art. 13 del Regolamento 1408/71), a meno di essere lavoratori distaccati (N. 2017 DAA) o di far parte di una categoria speciale.
I cittadini svizzeri o dell’UE che lavorano solo in uno degli Stati dell’UE non sono assicurati all’AVS/AI/IPG e AD svizzera (art. 13 del Regolamento 1408/71), a meno che abbiano lo statuto di distaccato (N. 2013 DAA).
Il N. 2014 DAA prevede che, in generale, i cittadini svizzeri o dell’UE che normalmente esercitano un’attività salariata in due o più Stati, sono assoggettati alla legislazione del loro Stato di residenza se vi esercitano una parte dell’attività (art. 14 par. 2 punto b lett. i del Regolamento 1408/71).
Se il salariato non lavora nel suo Stato di residenza, è di regola assicurato nello Stato dove ha sede il suo datore di lavoro (art. 14 par. 2 punto b lett. ii del Regolamento 1408/71). Se lavora per più datori di lavoro che hanno sede in Stati differenti, egli va ugualmente assicurato nel suo Stato di residenza (art. 14 par. 2 punto b lett. i del Regolamento 1408/71). (N. 2015 DAA)
È considerato esercitare normalmente un’attività salariata in due o più Stati membri la persona che esercita regolarmente ed in modo ripetuto un’attività dipendente in questi Stati (per esempio: i viaggiatori di commercio, gli impiegati di imprese di viaggio, il personale delle imprese di trasporto, i musicisti, i giornalisti, ecc.) (N. 2015.1 DAA).
Per quanto concerne gli indipendenti, i cittadini svizzeri o dell’UE che lavorano come indipendenti solo in uno Stato dell’UE non sono assicurati all’AVS/AI/IPG (art. 13 par. 2 lett. b Regolamento 1408/71), a meno che non abbiano lo statuto di lavoratori distaccati (N. 2024 DAA).
L’indipendente svizzero o dell’UE che lavora solo in Svizzera è assicurato all’AVS/AI/IPG (art. 13 par. 2 lett. b del Regolamento 1408/71), a meno di essere distaccato (N. 2025 DAA).
Di regola i cittadini svizzeri o dell’UE che esercitano l’attività indipendente contemporaneamente in due o più Stati dell’UE o in Svizzera e nell’UE, sono assicurati nel luogo di residenza se una parte dell’attività vi è esercitata. Se non esercitano alcuna attività nel loro Paese di residenza, sono assicurati nel paese dove esercitano l’attività principale (art. 14bis par. 2 del Regolamento 1408/71). (N. 2026 DAA)
I cittadini svizzeri o dell’UE che esercitano simultaneamente un’attività indipendente in Svizzera e un’attività salariata in uno Stato dell’UE, sono di regola assicurati in entrambi gli Stati (eccezione al principio dell’affiliazione in un solo Stato, N. 2033 DAA).
Per il N. 2034 DAA, i cittadini svizzeri o dell’UE che esercitano simultaneamente un’attività salariata in Svizzera e un’attività indipendente in uno Stato dell’UE sono di regola assoggettati in Svizzera per l’insieme dei redditi acquisiti nei differenti Stati (vi sono tuttavia numerose eccezioni elencate al N. 2034 DAA).
Per quanto concerne la procedura, colui che simultaneamente esercita un’attività sul territorio di due o più Stati deve informare l’organo competente dello Stato di residenza (N. 2035 DAA).
Quando il lavoratore è domiciliato in Svizzera la cassa di compensazione verifica se è assicurato all’AVS/AI/IPG/(AD) conformemente alle disposizioni dell’ALC, rispettivamente dell’Accordo AELS. Se le condizioni sono adempiute, la cassa di compensazione competente compila l’attestato che certifica che questa persona è assoggettata alle disposizioni svizzere (formulario E 101) e trasmette una copia dell’attestato all’istituzione, rispettivamente alle istituzioni designate dall’autorità competente di ogni Stato membro (N. 2036 DAA).
Se il lavoratore non è soggetto all’AVS/AI/IPG/(AD) la cassa di compensazione gli chiederà la presentazione del formulario E 101 debitamente compilato dall’autorità estera competente al fine di verificare se è assicurato in uno Stato UE rispettivamente dell’AELS (N. 2037 DAA).
Se l’interessato non produce la documentazione la Cassa di compensazione si informerà presso l’autorità estera trasmettendo la domanda sul formulario E 001 (N. 2038 DAA).
Infine, l’assoggettamento all’AVS delle fattispecie non regolate dall’ALC (ad esempio cittadini non comunitari che svolgono attività lavorativa in Paesi non comunitari) viene stabilito sulla base delle Convenzioni internazionali sottoscritte dalla Svizzera. Se non esiste alcuna Convenzione, l’assoggettamento è determinato secondo il diritto svizzero (N. 2061 DAA).
2.7. Nel caso di specie si tratta innanzitutto di stabilire se e dove il ricorrente svolge la propria attività lavorativa.
In seguito, sulla base delle Convenzioni internazionali occorrerà determinare in quale Stato ed in quale qualità (dipendente, indipendente, persona senza attività lucrativa) egli deve pagare i contributi sociali.
Da quanto precisato dal rappresentante dell'insorgente in sede di ricorso e nei suoi successivi scritti, emerge che l’assicurato esercitava l'attività di __________ esclusivamente all’estero. Egli non svolgeva dunque in Svizzera alcun tipo di lavoro e non vi aveva nessuna attività, neppure per quanto concerne la preparazione fisica.
L'assenza di un'attività lucrativa in Svizzera è peraltro stata sostenuta fin dall’inizio. Anche nel questionario per l’affiliazione dei salariati il cui datore di lavoro non è tenuto al versamento dei contributi AVS (doc. 2) compilato dall’insorgente, quando ha preso domicilio in Svizzera, è stata dichiarata soltanto un’attività all’estero.
La Cassa, del resto, non porta la prova del contrario, ma, anzi, ne conferma le circostanze.
2.8. Accertato quindi che i redditi del ricorrente derivano da un’attività svolta all’estero in diversi Stati, va ora esaminato dove egli deve essere assoggettato.
Se lavorasse solo in uno Stato dell'UE, l’insorgente, cittadino UE che paga l’imposta in Svizzera secondo il dispendio, giusta il principio dell’unicità dell’affiliazione previsto dall’ALC (art. 13 paragrafo 1 del Regolamento 1408/71), non dovrebbe essere assoggettato nel nostro Paese – equiparato ad uno Stato membro -, essendolo già nello Stato in cui esercita la propria attività lucrativa in virtù del principio dell’assoggettamento al luogo di lavoro previsto dall’ALC (art. 13 par. 2 lett. a e b del Regolamento 1408/71).
Se l'assicurato ha esercitato un'attività lucrativa sia in uno Stato (extra UE) con cui la Svizzera ha concluso una convenzione internazionale, sia in uno Stato (extra UE) con cui la Svizzera non ha concluso una tale convenzione, l'assoggettamento si determina secondo il diritto delle convenzioni per l'attività esercitata nello Stato contraente, mentre secondo il diritto svizzero per l'attività esercitata nello Stato non contraente (N. 2061 DAA, cfr. Annessi 1-8, in particolare il n. 4 per i dipendenti).
Per i cittadini svizzeri e quelli dell'UE, l'assoggettamento si determina secondo l'ALC per l'attività esercitata nell'UE, mentre secondo il diritto svizzero per l'attività esercitata in uno Stato con cui la Svizzera non ha concluso una convenzione sociale (N. 2063 DAA, cfr. Annessi 1-8, in particolare il n. 4 per i dipendenti).
Come emerge dalla documentazione agli atti, l’assicurato ha lavorato sia nell'UE, che al di fuori della stessa (__________).
In queste circostanze si giustifica l'affiliazione del ricorrente in Svizzera quale persona senza attività lucrativa. Torna perciò applicabile l'art. 10 cpv. 1 LAVS, che prevede che le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano il contributo secondo le loro condizioni sociali. Nel caso concreto, il contributo va stabilito sulla base dell’importo delle spese stimato per il calcolo dell’imposta secondo il dispendio, che deve essere equiparato al reddito conseguito sotto forma di rendita (art. 29 cpv. 5 OAVS). Va ricordato che non vanno infatti considerati nel calcolo dei contributi i redditi dell’attività lucrativa svolta all'estero che pervengono ad una persona domiciliata nella Svizzera che paga l’imposta secondo il dispendio (art. 14 LIFD).
La corrispondente tassazione fiscale che fissa questa imposta è vincolante per le Casse di compensazione.
Il ricorso va dunque accolto, nel senso che la decisione impugnata va annullata e l’incarto rinviato alla Cassa affinché calcoli il contributo dovuto dall’insorgente quale persona senza attività lucrativa, tenuto conto di un reddito di Fr. 500'000.- per il 2002 e di Fr. 650'000.- per il 2003.
Vincente in causa, nonostante la scarsa collaborazione offerta dal ricorrente durante l'istruttoria, si attribuiscono ripetibili commisurate all'impegno del rappresentante.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa CO 1 di __________ per una nuova decisione conformemente ai considerandi.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa verserà al ricorrente l'importo di CHF 500.-- a titolo di ripetibili comprensive dell'IVA.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti