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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.05.2004 30.2004.18

25 mai 2004·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,999 mots·~40 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 30.2004.18   cs

Lugano 25 maggio 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 1° marzo 2004 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione del 2 febbraio 2004 emanata da

CO 1   in materia di contributi AVS

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   A seguito del controllo del conteggio dei salari (ex art. 162 segg. OAVS) relativo al periodo 1° gennaio 1999 - 31 dicembre 2002 presso RI 1 un ispettore della CO 1 ha effettuato delle riprese per salari non notificati e versati in particolare ad __________ e __________ per un importo complessivo di fr. 208'132.--.

                               1.2.   Ritenendo tali retribuzioni come provento da attività lucrativa svolta in modo dipendente, mediante tassazione d'ufficio del 13 gennaio 2004 la CO 1 ha fissato i contributi paritetici AVS/AI/ IPG/AD e AF dovuti dalla società.

                               1.3.   Con separate decisioni l'amministrazione ha fissato ai dipendenti i contributi sociali dovuti.

                               1.4.   Con decisione su opposizione del 2 febbraio 2004 la CO 1 ha confermato la propria precedente decisione, ritenendo __________ e __________ dipendenti della società (doc. B).

                                         Contro la predetta decisione la società, rappresentata RA 1, è tempestivamente insorta, contestando l'affiliazione dei due assicurati quali dipendenti, affermando in particolare:

"  (…)

5.

Nel caso concreto RI 1 ha ritenuto inversamente pacifico il rapporto giuridico con i signori __________, esterno all'organizzazione della ditta, quale mandatari esterni e/o collaboratori esterni, senza concludere con loro un contratto di lavoro, senza inserirli nell'organico della ditta e concordando con loro un salario più alto.

Come giustamente ha rilevato la ricorrente in fase di opposizione, appare opportuno valutare la fattispecie sulla base della formazione giuridica che può avere una ditta di piccole dimensioni, dell'accordo privato che in definitiva è stato concluso tra le parti e dalle circostanze che potevano in buona fede ben far credere alla ricorrente che il rapporto di collaborazione con una persona esterna ed indipendente non poneva alcun problema, nemmeno in riferimento agli oneri sociali.

In particolare si sottolinea quanto segue:

a)

Si precisa anzitutto che i signori __________ avevano già prestato in precedenza il proprio lavoro nella loro qualità di indipendenti per RI 1, anche per lunghi periodi, senza alcun problema nell'ambito sociale. Anzi, gli stessi da anni lavorano saltuariamente per altre ditte anche per periodi più lunghi. Secondo quanto dichiarato dal signor __________, gerente della RI 1, il signor __________ ha lavorato inoltre recentemente per alcuni mesi per la ditta __________ e, pur essendoci stati controlli da parte della Cassa, il suo salario non è stato ripreso. Lo stesso dicasi per un altro operaio indipendente, il signor __________, che pure ha lavorato quale indipendente per RI 1 nello stesso periodo dei signori __________, senza che la Cassa abbia rilevato il caso. Quest'ultimo lavora attualmente presso la ditta citata a __________ e, malgrado i controlli effettuati presso la ditta, non è successo nulla. Come mai esistono questi trattamenti differenziati non è dato sapere e sarebbe opportuno poter conoscere la posizione della Cassa.

Rimane comunque il fatto che tale situazione ben poteva far credere al ricorrente che la scelta di concordare con le suddette persone degli accordi di lavoro, pur mantenendo la reciproca indipendenza, era giusta.

A tal proposito si chiede l'audizione dei testi

b)

I signori __________ come detto, svolgono da anni la loro attività quali muratori indipendenti e spesso prestano per alcuni periodi i loro servizi ad altre imprese di costruzione, senza mai aver avuto alcun problema: in tal senso essi informarono RI 1.

Tale situazione giuridica era da loro richiesta in quanto durante il periodo di lavoro con RI 1 essi continuarono la loro attività privata, assentandosi per poter continuare i propri mandati privati da indipendenti. Essi non erano quindi dipendenti, bensì liberi professionisti. Tra le parti vigeva un contratto orale di mandato che non ha mai creato problemi, anche alla fine di una collaborazione che, per le parti, non ne esclude delle future.

c)

I signori __________ hanno concordato con RI 1 una retribuzione di ca fr. 43.- all'ora, contro i ca fr. 24.-- percepiti dagli operai della RI 1 Questa differenza di retribuzione oraria, dimostrabile dagli atti contabili in possesso della Cassa e che si richiamano, è certamente un ulteriore elemento di valutazione importante sull'indipendenza di queste persone, che dovevano assumersi il rischio d'esercizio e prestare il proprio lavoro solo su preciso mandato e necessità. E' pacifico che se fossero stati dipendenti l'impresa non avrebbe loro riconosciuto una tariffa di quasi il doppio nei confronti di quella degli altri operai!

(…)

Ora, come indicato nel punto precedente, i signori __________ non hanno stipulato un contratto di lavoro con RI 1 non figuravano sull'organico della ditta e non erano notificati sulle distinte di salari dell'impresa. Essi erano liberi di disporre come volevano, sia durante il periodo della collaborazione, sia per quanto riguarda la durata della stessa. Hanno in effetti lavorato per altre ditte o loro clienti, hanno quindi assunto a proprio rischio la responsabilità del loro operato: proprio per questa considerazione ricevevano una mercede superiore al salario percepito da un dipendente. Non esisteva alcun rapporto di subordinazione e tutte le circostanze potevano, in buona fede, far credere al ricorrente che non solo la volontà delle parti era quella di mantenere la più assoluta dipendenza ma che la posizione di questi signori era conforme anche sotto l'aspetto AVS.

Durante il periodo in questione ci si è trovati continuamente di fronte a due generi di attività: non ci sono dubbi che gli elementi preponderanti nel caso concreto sono quelli relativi ad un rapporto di assoluta indipendenza.

(…)

7.

Da aggiungere infine che non sarebbe equo calcolare la ripresa salariale sull'importo percepito dai signori __________ perché allora RI 1 sarebbe ingiustamente penalizzata. E' infatti pacifico che la retribuzione in caso di rapporto di dipendenza sarebbe stata un'altra. Questo elemento è, secondo il ricorrente, di fondamentale importanza perché dimostra, non solo l'estraneità di un rapporto di lavoro dipendente, bensì pure e soprattutto l'elemento del rischio sopportato nei confronti ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (dipendenza) che viene ricompensato con una maggiore retribuzione.

Prove: cs

8.

Si aggiunge infine l'elemento di valutazione dell'attuale recessione in campo edile (e non solo!) in cui la solidarietà tra le ditte è sempre più forte e doverosa. Sempre più spesso accade che il lavoro si concentri una volta a favore dell'una e l'altra volta a favore dell'altra ditta. Queste non possono modificare sempre ed in ogni caso occasione il proprio organico e devono pertanto ricorrere alla collaborazione con forze esterne indipendenti, che evita loro, tra l'altro, il ricorso alle casse di disoccupazione.

Le riprese salariali da parte CO 1 costituiscono certamente un freno a questo principio di solidarietà, per cui in situazioni difficili, l'interpretazione al concetto di dipendenza dovrebbe essere rivalutato in favore del datore di lavoro.

(…)

con formale richiesta di essere sentito e di sentire i testimoni indicati al punto 5°) del presente gravame

si chiede piaccia

decidere:

Il ricorso è accolto:

di conseguenza la decisione 13 gennaio 2004 CO 1 è annullata.

I signori __________ sono considerati indipendenti e RI 1 non vengono riprese le relative retribuzioni da parte della Cassa.

(…)

si richiamano:

i documenti allegati all'allegato di opposizione alla Cassa, nonché l'intero incarto." (doc. I)

                               1.5.   Con la risposta 22 marzo 2004 la Cassa ha prodotto una nuova decisione tramite la quale, viste le motivazioni del ricorso e i nuovi accertamenti effettuati, viene stralciato l'importo di fr. 47'482 conseguito da __________ ormai considerato indipendente. L'amministrazione afferma tuttavia che la ricorrente "né in sede di revisione, né in sede di opposizione aveva informato la Cassa che il signor __________ aveva già prestato il suo lavoro in qualità di indipendente per RI 1 (cfr. consid. 5 a) ricorso 1 marzo 2004)." (doc. III).

                                         Per il resto l'amministrazione propone di respingere il ricorso, in particolare perché:

"(…)

il signor __________ dal mese di febbraio 2001 al mese di ottobre 2002, ha fatturato le proprie prestazioni di manodopera come lavori in genere per la ditta RI 1 unico suo committente durante detto periodo.

A tal proposito la Cassa tiene a ricordare che il TFA nella sentenza D. SA del 16 dicembre 2002 (H 279/00) ha deciso che il fatto di svolgere l'attività lucrativa unicamente per una società configura un elemento decisivo a favore dell'attività dipendente.

La Cassa tiene a sottolineare che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, non risulta che il signor __________ iscritto alla nostra Cassa dal 3/2000 in qualità di indipendente, abbia in precedenza prestato il proprio lavoro nella sua qualità di indipendente per RI 1" (doc. III)

                               1.6.   Pendente causa la ricorrente ha chiesto al TCA l'audizione di (doc. VI).

                                         Questo Tribunale ha proceduto ad alcuni accertamenti di cui si dirà in seguito.

in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                               2.2.   Va innanzitutto rilevato che con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha comportato diverse modifiche della LAVS.

                                         Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; cfr. DTF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3, pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1, pag. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 121 V 366 consid. 1b).

                                         Per contro, le norme procedurali, in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; cfr. DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a).

                                         In concreto le riprese si riferiscono a prestazioni effettuate fino al 31 dicembre 2002, mentre le decisioni (formale e su opposizione) sono state emanate nel corso del 2004.

                                         Per cui, mentre per quanto concerne l'aspetto procedurale trovano applicazione le norme della LPGA e le relative modifiche apportate alla LAVS, per quanto riguarda la qualifica dell'attività svolta per la società ricorrente vanno applicate le norme in vigore fino al 31 dicembre 2002.

                                         Ne discende che ogni riferimento alle norme della LAVS va inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002, tranne indicazioni in senso contrario.

                               2.3.   La Cassa, contestualmente alla risposta, ha notificato una nuova decisione, stralciando le riprese effettuate per il lavoro svolto da __________ in applicazione del principio della buona fede. Quest'ultimo infatti, nel 1998, anno precedente il periodo della revisione, aveva già lavorato per la ricorrente ed era stato ritenuto indipendente.

                                         A norma dell'art. 53 cpv. 3 LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003, l'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso.

                                         L'amministrazione può rivedere la decisione impugnata solo fino alla presentazione della risposta. Tale condizione temporale è adempiuta se il nuovo provvedimento viene trasmesso all'istanza di ricorso entro il termine per l'inoltro della risposta (cfr. R. Hischier, Die Wiedererwägung pendente lite im Sozialversicherungsrecht oder die Möglichkeit der späten Einsicht, in SZS 1997, pag. 457; DTF 109 V 236 consid. 2).

                                         Una decisione resa dopo questo termine assume per contro unicamente il carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova valutazione (Pratique VSI 1994 pag. 281; RCC 1992 pag. 123 consid. 5, RCC 1989 pag. 320 consid. 2a, RCC 1984 pag. 283, DTF 109 V 236; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale" in RJN 1984, pag. 23).

                                         L'art. 3a della Legge di procedura per i ricorsi al TCA enuncia i medesimi principi, ricalcando quanto previsto dall'art. 58 PA.

                                         Questa norma prevede che l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata.

                                         Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale (art. 3a cpv. 2 LPTCA).

                                         Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione (art. 3a cpv. 3, 1a frase LPTCA).

                                         Come esposto sopra, l'amministrazione può riconsiderare pendente lite una decisione contestata soltanto fino al momento dell'inoltro della risposta di causa. Un provvedimento emanato successivamente vale unicamente come proposta al Giudice.

                                         Nel caso di specie, il 22 marzo 2004 la Cassa ha inoltrato al TCA la propria risposta di causa, allegando la nuova decisione del 22 marzo 2004 (tassazione d'ufficio).

                                         Vista la palese volontà dell'autorità di prima istanza di annullare una delle riprese contestate, può qui rimanere aperta la questione di sapere se l'amministrazione non avrebbe piuttosto dovuto modificare la decisione su opposizione e non la tassazione d'ufficio.

                                         In simili condizioni, oggetto del contendere rimane unicamente la questione dell'affiliazione di __________ quale dipendente della ricorrente.

Nel merito

                               2.4.   A norma dell'art. 4 LAVS i contributi sono prelevati sia dal reddito di un'attività salariata, sia dal reddito di un'attività lucrativa indipendente.

Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.

Per l'art. 9 cpv. 1 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente comprende qualsiasi reddito che non sia mercede a dipendenza d'altri.

Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente.

In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986, pag. 650).

Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.

Questi principi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (STFA del 16 dicembre 2002 nella causa D. SA, H 279/00; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (STFA del 18 settembre 2000 nella causa F.M., H 59/00).

                               2.5.   Secondo la giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b) i criteri caratteristici di una attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).

Si è in presenza di un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (REHBINDER, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; VISCHER, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; GREBER, DUC, SCARTAZZINI, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).

In una sentenza pubblicata in Pratique VSI 2001 pag. 55, a pagina 63 il TFA ha precisato:

"  (…) Il est vrai que, selon la jurisprudence, la qualification fiscale du revenu ne constitue qu'un indice, d'une certaine importance certes, qui doit être apprécié en fonction de l'ensemble des conditions économiques (ATF 122 V 289 = VSI 1997 p. 105 consid. 5d et les références citées). Une harmonisation de l'application du droit commande toutefois, notamment dans les cas douteux, de ne pas s'écarter sans nécessité de l'appreciation fiscale. (…).".

                               2.6.   Il TFA ha pure stabilito che la qualificazione dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.

Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (STFA del 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).

Per questi motivi un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o meno (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

                               2.7.   Giusta l'art. 12 cpv. 1 LAVS è considerato datore di lavoro chiunque paghi, a persone obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta l'art. 5 capoverso 2 LAVS. Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i datori di lavoro che hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera o che, nella loro economia domestica, impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato (cpv. 2). E' riservata l'esenzione dall'obbligo di pagare i contributi in virtù di convenzioni internazionali o di consuetudini stabilite dal diritto delle genti (cpv. 3).

Il datore di lavoro è la persona per la quale il salariato esegue un lavoro, su retribuzione, in una situazione dipendente e per un tempo determinato o indeterminato (Direttive UFAS sulla riscossione dei contributi (DRC), N. 1001). In generale il datore di lavoro è la persona che paga il salario determinante al salariato (art. 12 cpv. 1 LAVS). Si considera salario determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS qualsiasi retribuzione di un lavoro dipendente fornito per un tempo determinato o indeterminato (Direttive UFAS sul salario determinante (DSD), N. 1001).

La LAVS presume che la persona che paga dei salari è un datore di lavoro (GREBER, DUC, SCARTAZZINI, op. cit., pag. 364, n. 4 ad art. 12 LAVS).

                               2.8.   Nel caso in esame, la Cassa ha tassato d'ufficio la società relativamente ai versamenti in favore di __________. L'amministrazione ha infatti affermato che detta società ha occupato durante il periodo 2001-2002 – fra le altre persone – quest'ultima come dipendente.

A mente della CO 1, sui salari corrisposti al summenzionato collaboratore la società ricorrente deve di conseguenza pagare i contributi sociali.

La ditta sostiene invece di non poter essere affiliata quale datrice di lavoro del predetto assicurato, poiché non vi sarebbe alcun rapporto di dipendenza fra di essi.

                               2.9.   Ai fini di chiarire la fattispecie il TCA ha proceduto ad alcuni accertamenti.

                                         Oltre ad interpellare il collaboratore della società questo Tribunale ha chiesto all'amministrazione di precisare se per il 2001 e per il 2002 sono state emanate decisioni di fissazione dei contributi dovuti quale indipendente (decisioni definitive e/o provvisorie) e in tal caso di trasmetterle al TCA (doc. VIII).

                                         La Cassa ha risposto negativamente (doc. IX).

                                         Va qui rammentato che il TFA ha stabilito che il cambiamento dello statuto contributivo nei casi in cui i contributi assicurativi in lite siano stati oggetto di decisione formalmente cresciuta in giudicato è solo possibile quando siano dati i presupposti del riesame o della revisione processuale. Se non si tratta di un cambiamento dello statuto con effetto retroattivo, ma con effetto per il futuro, la questione dello statuto viene di principio esaminata liberamente come per la prima volta, con il dovuto riserbo nei casi limite. Se la questione del cambiamento dello statuto concerne sia rimunerazioni dalle quali sono già stati prelevati contributi assicurativi, sia rimunerazioni non ancora oggetto di decisione, deve essere esaminato, per la parte già considerata del provvedimento formalmente cresciuto in giudicato, se sono dati i presupposti del riesame o della revisione processuale, mentre lo statuto contributivo per le rimanenti rimunerazioni, non ancora contemplate da decisione, è apprezzato liberamente (DTF 121 V 1; cfr. anche Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), n. 121 seg. ad art. 5 , pag. 183 seg., in particolare n. 127 pag. 185).

                                         Nel caso di specie, non essendoci decisioni definitive e/o provvisorie di fissazione di contributi per quanto concerne il lavoro svolto dall'assicurato nel biennio 2001/2002, la questione dello statuto contributivo va esaminata liberamente.

                             2.10.   La ricorrente sostiene di non poter essere qualificata quale datrice di lavoro dell'interessato poiché dagli atti emergerebbe che lo stesso svolge attività indipendente, che è affiliato in tal senso presso la Cassa e che ha sempre versato i contributi anche per il periodo contestato. L'assicurato sarebbe un mandatario e/o collaboratore esterno. Prova ne sarebbe che avrebbero concordato un salario più elevato (ciò che proverebbe il maggior rischio incorso dall'interessato) e che negli anni precedenti vi sarebbe già stata una collaborazione tra le parti, senza che vi fosse stata alcuna obiezione da parte della Cassa. Inoltre l'assicurato lavorerebbe anche per altre ditte per tempi lunghi, senza che l'amministrazione sia mai intervenuta. Infine, l'assicurato era libero di lavorare senza alcun vincolo di orario, non figurava nell'organico della società ricorrente e non era stato concluso alcun contratto tra le parti; inoltre le retribuzioni non sono state notificate sulle distinte di salari dell'impresa.

                             2.11.   Interpellato dal TCA (doc. V), l'assicurato, oltre a confermare di aver ricevuto la decisione della Cassa, ha affermato che le prestazioni lavorative eseguite "consistevano essenzialmente nell'esecuzione di lavori specialistici che non potevano essere realizzati da un "muratore semplice", quali ad esempio rifiniture di qualità, interventi delicati su piastrelle, murature, rivestimenti. Mi capitava spesso di lavorare nelle ville, dove la qualità dell'intervento era fondamentale." (doc. VII)

                                         A proposito della libertà nell'organizzarsi egli ha affermato che la ricorrente "mi informava sul genere di lavoro da eseguire e i termini entro i quali doveva essere svolto." e che fatturava direttamente alla ditta "in base alle ore eseguite. Venivo pagato in contanti dal signor __________ o da suo figlio __________ I redditi sono stati notificati all'imposta sul valore aggiunto." (doc. VII)

                                         Circa i macchinari utilizzati l'assicurato ha precisato che "quando svolgevo l'attività presso RI 1 utilizzavo piccola attrezzatura di mia proprietà (come fresatrice, trapano,…). Per quanto riguarda macchinari più specialistici (come martello pneumatico) utilizzavo quelli messi a disposizione RI 1." (doc. VII) Egli afferma inoltre di aver "acquistato delle attrezzature per svolgere la mia attività di muratore indipendente. Nel corso del 2002 ho acquistato un furgone doppiato, per poter trasportare il materiale e eventuali macchinari." (doc. VII)

                                         Dopo aver confermato che "gli accordi con il signor __________ venivano presi verbalmente", l'interessato ha precisato di essere affiliato "come muratore indipendente dal 1.3.200 (recte: 2000) presso la CO 1 ". Egli allega inoltre le fatture emesse allorquando ha lavorato per altre società e/o persone e precisa di aver "già detto al signor __________, venuto a controllare la mia posizione salariale, che avevo iniziato da poco la mia attività indipendente e non avendo trovato altro lavoro, per poter mantenere la mia famiglia, ho accettato i mandati della RI 1. Appena mi sono state presentate altre opportunità (dall'ottobre 2002) ho diversificato la mia attività."

                                         Alla domanda se prima del biennio 2001/2002 aveva già esercitato la sua attività per la ricorrente (e in caso di risposta affermativa e stato invitato a precisare in quali anni, che tipo di lavoro e come era qualificato dalla Cassa) egli afferma che "già nel corso del 2000 ho lavorato, sempre come indipendente, per RI 1. In quell'anno ho comunque lavorato anche per altre ditte (__________v/copie fatture)."

                                         Va ancora rilevato che chiamata a presentare osservazioni scritte in merito l'amministrazione si è riconfermata nella sua risposta, affermando inoltre che l'interessato "per il periodo dal mese di febbraio 2001 al mese di ottobre 2002, ha avuto nella RI 1 il suo unico committente (vedi nostra richiesta di verifica + __________,." (doc. IX)

                                         L'assicurata, da parte sua, ha ribadito la richiesta di audizione dei testi (doc. IX).

                             2.12.   Dai documenti agli atti emerge che l'attività esercitata dall'assicurato per la ricorrente nel 2001-2002 era di tipo dipendente.

                                         Innanzitutto la circostanza secondo cui oltre all'attività svolta per la ricorrente durante gli anni 2001-2002 l'assicurato ha pure assunto altri incarichi ricevuti da altri committenti non è decisiva, nella misura in cui, come detto, ogni singolo rapporto lavorativo deve essere esaminato distintamente ed indipendentemente dagli altri.

Va infatti rammentato che un assicurato può essere qualificato quale dipendente per un'attività ed indipendente per un'altra. Un assicurato può pure trovarsi simultaneamente in condizione d'indipendente e di dipendente nei confronti di una stessa persona (DTF 105 V 113).

In particolare, nel caso di specie la qualifica di dipendente presso la società ricorrente non mette in discussione lo statuto di indipendente dell'assicurato per i lavori eseguiti per altri committenti.

Tuttavia, a prescindere da questa circostanza va evidenziato, come emerge pure dalle risposte dell'insorgente, che in realtà, nel biennio 2001/2002 l'assicurato ha svolto le proprie funzioni in modo preponderante per la ditta ricorrente, lavorando quasi solo per la società ricorrente da febbraio 2001 ad ottobre 2002. Solo in seguito l'attività si è diversificata e l'interessato ha collaborato anche con altri committenti (cfr. risposte 10 e 11, doc.VII).

Per cui, nel periodo fino ad ottobre 2002 la ricorrente era la committente principale, se non l'unica, dell'interessato, il quale aveva pertanto instaurato un rapporto di dipendenza economica. Avendo infatti un solo committente, in caso di mancanza di lavoro da parte della ricorrente, l'assicurato non aveva altri lavori che gli permettessero di sopravvivere economicamente. Lui stesso ricorda infatti di aver iniziato da poco la sua attività e che "non avendo trovato altro lavoro, per poter mantenere la mia famiglia, ho accettato i mandati della RI 1." (doc. VII)

Egli si trovava pertanto nella stessa situazione di un lavoratore dipendente. In caso di mancanza di lavoro fornito dalla ricorrente, non avrebbe avuto alcun'altra risorsa finanziaria.

Ciò a maggior ragione considerato l'ingente importo conseguito (complessivamente fr. 160'650), il cui ammontare, inoltre, è simile nei due anni considerati (fr. 80'331 nel 2001 e fr. 80'319 nel 2002), e ha pertanto le caratteristiche di un reddito proveniente da attività dipendente.

Tale conclusione vale sia per l'anno 2001 che per il 2002.

Nel 2000, quando l'assicurato ha lavorato per più committenti, l'amministrazione, giustamente, non l'ha qualificato come dipendente.

A titolo abbondanziale, la scrivente Corte osserva che la qualifica a livello fiscale è irrilevante nella misura in cui il giudice non è vincolato alle decisioni dell'autorità fiscale, se non per quanto concerne l'ammontare del reddito soggetto a contribuzione (cfr. art. 23 OAVS per analogia). Spetta infatti al giudice delle assicurazioni sociali, sulla base degli elementi a sua disposizione, stabilire in tutta indipendenza la qualifica dell'attività svolta da ogni singolo assicurato.

Alla luce di quanto appena esposto questa Corte ritiene che per gli anni di contribuzione 2001/2002 la dipendenza economica dell'assicurato nei confronti della ditta sia evidente.

I compensi lordi versati dalla società insorgente al collaboratore nel periodo 2001-2002 erano importanti. Le summenzionate cifre sottolineano di conseguenza che la collaborazione con la ditta era intensa e costituiva sicuramente la primaria fonte di sostegno dell'assicurato.

Non è pertanto determinante la circostanza secondo la quale l'interessato ha ottenuto una rimunerazione superiore rispetto agli altri dipendenti dell'insorgente. Da una parte infatti il datore di lavoro, nei limiti dei contratti collettivi di lavoro e delle norme del CO, può stabilire liberamente la rimunerazione dei propri dipendenti, a maggior ragione se i salari sono superiori rispetto alla media. Del resto, come ricorda l'interessato, egli è stato assunto in quanto eseguiva "lavori specialistici che non potevano essere realizzati da un "muratore semplice", quali ad esempio rifiniture di qualità, interventi delicati su piastrelle, murature, rivestimenti" (doc. VII). Per cui, essendo uno specialista, la maggior rimunerazione, secondo le regole del mercato, era più che giustificata.

Ne segue che l'unico elemento a favore di un'attività indipendente, ossia l'investimento per l'acquisto di un furgone e di altre attrezzature, non è decisivo alla luce della netta predominanza delle caratteristiche dell'attività dipendente.

Per quanto concerne l'iscrizione dell'assicurato come indipendente dal 1.3.2000, rilevato che l'affiliazione non è in discussione per il 2000, va rammentato che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente può esercitare anche un'attività di natura dipendente (STFA 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; STCA del 3 luglio 2001 nella causa N. Sagl – Inc. n. 30.2001.00057; cfr. Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).

                                         Alla luce di quanto evidenziato, i diversi elementi del caso concreto indicano concordemente ed in modo convincente trattarsi di un rapporto di subordinazione sia dal profilo dell'impiego del tempo che sotto l'aspetto economico. D'altra parte il collaboratore fatturava alla RI 1 e non al destinatario finale del suo lavoro.

Questi elementi permettono pure di ritenere che il rischio economico dell'attività è stato unicamente sopportato dalla ditta ricorrente.

Di conseguenza, le argomentazioni a favore di un'attività dipendente sono predominanti rispetto alle ragioni di affiliare l'interessato come un indipendente.

La qualifica dell'assicurato come dipendente risulta pertanto corretta, per cui i redditi percepiti vanno considerati salario determinante su cui la datrice di lavoro deve pagare i relativi contributi sociali.

                             2.13.   La ditta ricorrente sostiene in via subordinata da una parte che l'interessato ha già lavorato per l'insorgente quale indipendente, senza che la Cassa avesse obiettato alcunché, e dall'altra che altre persone hanno lavorato per la ricorrente o per altre società quali indipendenti senza che ciò avesse comportato l'intervento della Cassa.

                                         La ricorrente fa valere il principio della buona fede.

                                         Secondo la giurisprudenza (cfr. SZS 1998 pag. 41; DTF 121 V 66; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLAD 1992 p. 106; DTF 119 V 307 consid. 3a;  DTF 118 Ia 254 consid. 4b; DTF 118 V 76 consid. 7; DTF  117 Ia 287 consid. 2b, 418 consid. 3b e sentenze ivi citate; RDAT I-1992 n° 63, DTF 116 V 298ss) e la dottrina  (Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss) affinché la buona fede di un assicurato possa essere tutelata, nei casi in cui l'amministrazione formula una promessa o crea un'aspettativa in modo contrario alla legge, devono essere adempiute

                                         cumulati­vamente le seguenti condizioni:

1.-    l'informazione deve riferirsi ad una situazione individuale e concreta;

2.-    essa deve emanare da un organo competente o che possa essere ritenuto tale compatibilmente con l'attenzione esigibile dalle circostanze.

3.-    la promessa dev'essere propria a ispirare fiducia.

       Ciò significa che l'interessato, date le circostanze, non deve poter riconoscere l'erroneità della disposi­zione. La comunicazione dell'amministrazione deve infatti essere interpretata come il destinatario può e deve capirla usando tutta l'attenzione da lui esigibile (protezione della buona fede dell'assicurato).

       Una mancanza di chiarezza di un'informazione da parte della cassa non può trarre seco conseguenze sfavorevoli per il cittadino (cfr. DTF 106 V 33, consid. 4; 104 V 18 consid. 4; RAMI 1991, p. 68).

       Inoltre l'informazione deve essere incondizionata. Qualora l'organo amministrativo che fornisce la comu­nicazione esprime - almeno implicitamente, ma con chiarezza che la comunicazione non è definitiva, il destinatario della comunicazione non può far valere la propria buona fede (cfr. Imboden-Rhinow, Schweiz. Vewaltungsrechtsprechung, 5a. edizione, n. 75 B III b 3);

4.-    l'informazione deve aver indotto il destinatario ad adottare un comportamento che gli è pregiudizievole.

5.-    la legge non deve essere cambiata dal momento in cui l'informazione è stata data (RAMI 1991 p. 68ss; DTF 113 V 87 consid. 4c; 112 V 199 consid. 3a; 111 V 71; 110 V 155 consid. 4b; 109 V 55).

                                         La giurisprudenza applicabile in materia, in relazione con l'art. 4 v. Cost. (DTF 121 V 66 consid. 2) è applicabile anche in virtù del nuovo art. 9 Cost. (RAMI 2000 p. 223).

                             2.14.   A mente del TCA, nel caso di specie, i presupposti per tutelare la buona fede non sono dati.

                                         Infatti, in nessuna occasione l'amministrazione ha fornito indicazioni vincolanti per quanto concerne il lavoro svolto dall'assicurato.

                                         A differenza di altri casi giudicati da questo TCA (cfr. per tutte: STCA del 23 maggio 2003 nella causa R., 30.2002.115-116) nella fattispecie non vi sono stati controlli precedenti da parte di ispettori circa lo statuto dell'assicurato nei confronti della società, né sono state date informazioni errate da parte CO 1. La Cassa, nell'ambito della revisione della società ricorrente, ha infatti esaminato anno per anno, dal 2000 al 2002, se l'affiliazione quale indipendente dell'interessato era corretta. Avendo riscontrato, per il biennio 2001/2002, una forte dipendenza economica, ha affiliato l'interessato quale dipendente della ricorrente. Per il 2000, invece, l'amministrazione ha confermato la qualifica quale indipendente.

                                         Ciò non basta tuttavia a ritenere una violazione del principio della buona fede. Infatti non risulta dagli atti che l'assicurato prima del 1999 (ossia precedentemente al periodo cui si riferisce l'ispezione) avesse già lavorato per la ricorrente. Anzi, dalle risposte fornite emerge che la collaborazione ha avuto inizio solo nel 2000, anno in cui, tuttavia, l'affiliazione come indipendente si giustificava (doc. VII).

                                         Il fatto che in precedenza altri assicurati hanno svolto lo stesso lavoro per l'insorgente e sono stati considerati come indipendenti, in mancanza di un'informazione concreta da parte della Cassa circa la situazione dell'assicurato non può essere costitutivo di una violazione del principio della buona fede, né della parità di trattamento (cfr. anche STCA del 13 aprile 2004, inc. 30.2004.4+6, non ancora cresciuta in giudicato).

                                         Ciò vale pure per asserite disparità di trattamento per quanto concerne l'affiliazione di altri assicurati che, lavorando per altre società, sono stati affiliati come indipendenti.

Infatti, non può esservi uguaglianza di trattamento fra assicurati qualora vi sia un'applicazione illegale di norme giuridiche.

In proposito si osserva che in una sentenza del 4 giugno 2003 (K31/03), il Tribunale federale delle assicurazioni ha nuovamente ribadito la propria costante giurisprudenza:

"  D'une façon générale, un administré ne peut pas invoquer le principe de l'égalité de traitement pour bénéficier d'une faveur analogue à celle accordée illégalement à des tiers. En d'autres termes, il n'y a pas d'égalité dans l'illégalité, à moins que l'autorité ne refuse de revenir sur sa pratique contraire à la législation (cf. p. ex. ATF 127 I 3 consid. 3a, 125 II 166 consid. 5 et 122 II 451 consid. 4a et les références)."

In simili condizioni il ricorso, nella misura in cui non è divenuto privo di oggetto, va respinto.

                             2.15.   Da ultimo l'insorgente ha chiesto l'assunzione di ulteriori prove (doc. I, V e XI: audizione di testi e richiamo di tutta la documentazione della CO 1 che lo concerne), nonché di essere sentito.

In merito il TCA rileva innanzitutto che le audizioni richieste possono essere rifiutate senza per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dalla Costituzione federale e dall'art. 6 n. 1 CEDU.

Infatti, secondo la giurisprudenza, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (STFA dell'8 novembre 1999 nella causa H., H 74/99 , consid. 5b pag. 6; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90 consid. 6 pag. 94).

                                         Inoltre, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA del 3 maggio 2004 nella causa D., H 318/02, STFA del 5 giugno 2003 nella causa V.C. e R.G., H 268/01 e 269/01; STFA del 13 maggio 2003 nella causa T.T.C. SA, H 218/01; DTF 122 II 469 consid. 4a; DTF 122 III 223 consid. 3c, DTF 120 Ib 229 consid. 2b; DTF 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito (SVR 2001 IV n. 10 pag. 28 consid. 2b; riguardo al previgente art. 4 vCost. fed, ora art. 29 cpv. 2 Cost. fed.: DTF 124 V 94 consid. 4b; DTF 122 V 162 consid. 1d; DTF 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

                                         In concreto, considerato come la presente causa abbia potuto essere decisa sulla scorta degli atti già a disposizione di questo TCA, e degli ulteriori accertamenti, tra i quali in particolare, le risposte scritte fornite da __________ non contestate nel loro contenuto, questo Tribunale rinuncia all'assunzione di ulteriori prove, in particolare all'audizione di testimoni ed all'assunzione della documentazione richiamata.

                                         In particolare le testimonianze di __________, non modificherebbero l'esito della vertenza considerato che oggetto del contendere è unicamente lo statuto di indipendente di __________ già interpellato da questo TCA, e che ha fornito risposte esaustive circa la sua attività. Come visto, la posizione di altri collaboratori della ricorrente è ininfluente nella misura in cui non può esserci uguaglianza nell'illegalità. Per quanto concerne invece ulteriore documentazione, in particolare l'incarto della cassa, va evidenziato che comunque gli atti dell'incarto sono già sufficienti a questo Tribunale per determinarsi in merito.

                                         Infine, alla luce degli accertamenti già effettuati, un'audizione della società risulta inutile nella misura in cui essa si è già potuta esprimere sulla documentazione rilevante.

                             2.16.   Infine, per quanto concerne le ripetibili, va evidenziato quanto segue.

                                         La Cassa, in seguito al ricorso della società ed in particolare alle motivazioni ivi contenute a proposito della circostanza che __________ aveva già esercitato la stessa professione per la stessa società negli anni precedenti ed era stato qualificato quale indipendente, ha annullato la ripresa di fr. 47'482.

                                         Secondo l'art. 61 lett. g LPGA il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal Tribunale delle assicurazioni. L'importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l'importanza della lite e la complessità del procedimento.

                                         La disposizione transitoria dell'art. 82 cpv. 2 LPGA stabilisce poi che i Cantoni devono adeguare la loro legislazione alla presente legge entro cinque anni a partire dalla sua entrata in vigore. Fino a quel momento sono valide le prescrizioni cantonali in vigore precedentemente (cfr. DTF 129 V 115).

                                         Chiamata a pronunciarsi su un ricorso inoltrato da una cassa di disoccupazione contro il dispositivo di una decisione con la quale il Tribunale amministrativo del Canton Zugo l'aveva obbligata al versamento di una somma a titolo di ripetibili, alla luce delle prescrizioni cantonali applicabili, l'Alta Corte, in una decisione del 20 agosto 2003 nella causa B., C 56/03, ha, in particolare, sviluppato le seguenti considerazioni

"  (…)

1.1 Vor Inkrafttreten des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 am 1. Januar 2003 war der Anspruch auf Parteientschädigung für das kantonale Beschwerdeverfahren auf dem Gebiete der Arbeitslosenversicherung, ebenso wie im Bereich der beruflichen Vorsorge, nicht bundes-, sondern kantonalrechtlich geregelt (bis 31. Dezember 2002 in Kraft gewesener Art. 103 Abs. 6 AVIG). Nach früherer Rechtsprechung trat das Eidgenössische Versicherungsgericht daher auf Verwaltungsgerichtsbeschwerden gegen einen aus diesen Sozialversicherungszweigen stammenden kantonalen Parteikostenentscheid mangels bundesrechtlicher Anspruchsgrundlage nicht ein (BGE 112 V 111 ff.; ARV 1990 Nr. 11 S. 63). In BGE 126 V 143 ist das Gericht von dieser Praxis abgerückt und hat neu - zwecks Wahrung des Sachzusammenhangs und der Einheit des Prozesses auf dem Gebiete der Sozialversicherung - seine sachliche Zuständigkeit zur Überprüfung auch rein kantonalrechtlich begründeter Prozess(kosten)entscheide bejaht (BGE 126 V 143, insb. 147 ff. Erw. 2b). Mit Inkrafttreten des ATSG ist diese Rechtsprechung für das Arbeitslosenversicherungsrecht - soweit ein angefochtener Entscheid zum Anspruch auf Parteientschädigung im kantonalen Verfahren nach dem 31. Dezember 2002 ergangen ist (vgl. zur Publikation in der Amtlichen Sammlung bestimmtes Urteil T. vom 23. Januar 2003 [H 255/02] Erw. 2.2) - nur noch von beschränkter Tragweite, wie sich aus nachstehender Erwägung ergibt.

1.2 Neu verankert Art. 61 lit. g Satz 1 ATSG für sämtliche von diesem Gesetz erfassten Regelungsgebiete, einschliesslich die Arbeitslosenversicherung (Art. 2 ATSG in Verbindung mit Art. 1 AVIG in der seit 1. Januar 2003 geltenden Fassung), einen Anspruch der obsiegenden Beschwerde führenden Person auf Ersatz der Parteikosten. Nach der Rechtsprechung ist diese geänderte prozessrechtliche Norm des Bundesrechts - im Unterschied zu den mit dem ATSG geänderten materiellrechtlichen Vorschriften - ab dem Tag dessen Inkrafttretens am 1. Januar 2003 sofort anwendbar geworden; vorbehalten bleiben anders lautende Übergangsbestimmungen (BGE 129 V 115 Erw. 2.2, 117 V 93 Erw. 6b, 112 V 360 Erw. 4a; RKUV 1998 Nr. KV 37 S. 316 Erw. 3b; Urteil E. vom 20. März 2003 [I 238/02] Erw. 1.2). Von den im ATSG enthaltenen Übergangsregelungen ist allein Art. 82 Abs. 2 ATSG verfahrensrechtlicher Natur. Danach haben die Kantone ihre Bestimmungen über die Rechtspflege diesem Gesetz innerhalb von fünf Jahren nach seinem Inkrafttreten anzupassen; bis dahin gelten die bisherigen kantonalen Vorschriften.

§ 28 Abs. 2 des Zuger Gesetzes über den Rechtsschutz in Verwaltungssachen vom 1. April 1976 (Verwaltungsrechtspflegegesetz; Bereinigte Gesetzessammlung 162.1) sieht vor, dass im Rechtsmittelverfahren der ganz oder teilweise obsiegenden Partei eine Parteientschädigung nach Massgabe ihres Obsiegens zuzusprechen ist, ohne einzelne Gebiete des Verwaltungs-, insbesondere des Sozialversicherungsrechts hievon auszunehmen. Materiellrechtlich genügt die kantonale Regelung damit den bundesrechtlichen Vorgaben des Art. 61 lit. g Satz 1 ATSG. Hinsichtlich des grundsätzlichen Anspruchs der obsiegenden Partei auf Parteientschädigung (auch) im Arbeitslosenversicherungsprozess ist der zugerische Gesetzgeber mithin zu keiner Anpassung des Verwaltungsrechtspflegegesetzes innert fünf Jahren gehalten, womit der übergangsrechtliche Art. 82 Abs. 2 ATSG hier - wovon im vorliegenden Fall auch die Vorinstanz ausgegangen ist - keine eigenständige Rechtswirkung entfaltet, die der sofortigen Anwendbarkeit des Art. 61 lit. g Satz 1 ATSG entgegenstünde. (…)."

(cfr. STFA del 20 agosto 2003 nella causa B., C 56/03, consid. 1)

                                         Secondo l'art. 22 della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (LPTCA), il ricorrente che vince la causa ha diritto nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio (cpv. 1). L'importo delle ripetibili è determinato in relazione alla fattispecie ed alla difficoltà del processo, senza tener conto del valore litigioso (cpv. 2).

                                         Ora, visto il tenore della disposizione cantonale suenunciata e alla luce della giurisprudenza federale appena illustrata, anche nel nostro Cantone, la regolamentazione cantonale non deve essere adeguata all'art. 61 lett. g LPGA che è dunque immediatamente applicabile (cfr. STCA del 24 novembre 2003, nella causa C., inc. 38.2003.49 e STCA del 31 marzo 2003 nella causa P., 30.2003.69).

                                         Recentemente il TFA in DTF 129 V 113, a proposito di uno stralcio dai ruoli di un ricorso divenuto privo di oggetto in seguito alla modifica della decisione da parte della Cassa pendente lite, ha affermato:

"  3.1 In ständiger Rechtsprechung hat das Eidgenössische Versicherungsgericht im Rahmen von Art. 85 Abs. 2 lit. f AHVG den Anspruch der Beschwerde führenden Partei auf Entschädigung auch bei Eintritt von Gegenstandslosigkeit anerkannt, wenn es die Prozessaussichten rechtfertigen. Massgeblich sind die Prozessaussichten, wie sie sich vor Eintritt der Gegenstandslosigkeit darboten (BGE 110 V 57 Erw. 3a, 109 V 71 Erw. 1, 106 V 124)."

                                         Nel caso di specie è incontestato che se la Cassa non avesse modificato la propria decisione contestualmente con l'invio della risposta, l'assicurato avrebbe parzialmente vinto il ricorso.

                                         Nel calcolo delle ripetibili occorre tuttavia tener conto dell'importanza della lite e la complessità del procedimento. Come evidenziato dall'amministrazione se l'assicurata avesse sollevato l'argomentazione pertinente già in sede di opposizione, verosimilmente la cassa avrebbe parzialmente modificato la decisione già in precedenza. Del resto tuttavia, l'amministrazione è tenuta ad applicare il diritto d'ufficio ed ha procedere agli accertamenti necessari (cfr. art. 43 LPGA).

                                         Ora, la problematica della buona fede ha dato luogo a numerosissime sentenze in questi ultimi mesi da parte del TCA (cfr. in particolare, per tutte, STCA del 23 maggio 2003, inc. 30.2002.115-116). Per cui, sarebbe stato sufficiente all'amministrazione esaminare la documentazione relativa alla revisione effettuata precedentemente presso la ricorrente per accertare che un assicurato aveva già esercitato la propria attività per la stessa società l'anno precedente e modificare la decisione.

                                         In queste condizioni si giustifica l'assegnazione di ripetibili, seppur ridotte.

                                         A __________ cointeressato, va notificata la presente sentenza (cfr. DTF 113 V 4 e STFA del 3 maggio 2004 nella causa D., H 318/02, consid. 6.1).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso, nella misura in cui non è privo di oggetto, è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà alla RI 1 fr. 500.-- a titolo di ripetibili ridotte (IVA inclusa).                                       

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

30.2004.18 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.05.2004 30.2004.18 — Swissrulings