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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.12.2005 30.2004.106

21 décembre 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,128 mots·~11 min·3

Résumé

Consulente esterno di una ditta in campo fiscale e aziendale esercita un'attività indipendente. Le indennità fisse percepite come direttore della ditta vanno invece assoggettate al prelievo dei contributi sociali siccome considerate reddito determinante.

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 30.2004.106   TB

Lugano 21 dicembre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul rinvio di cui alla sentenza del 29 novembre 2004 del TFA nella causa promossa con ricorso del 27 novembre 2002 (Inc. n. 30.2002.257) da

RI 1 ora rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 29 ottobre 2002 emanata da

Cassa CO 1

    in materia di contributi AVS

ritenuto                            in fatto

che a seguito di un controllo del conteggio dei salari (art. 162 segg. OAVS) relativo al periodo 1° gennaio 1998-31 dicembre 2001 presso RI 1, azienda con sede in __________ affiliata come datrice di lavoro, la Cassa CO 1 ha ripreso l'importo di Fr. 90'000.- versato a __________ nel medesimo periodo, poiché ritenuto quale salario da attività dipendente non notificato come tale ed ha fissato in Fr. 15'182.- i relativi contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti dalla ditta per gli anni 1998-2001;

che con sentenza del 6 giugno 2003 il TCA ha respinto il ricorso del 27 novembre 2002 (Inc. n. 30.2002.257) promosso dalla predetta ditta, in sostanza a motivo che

"  (…) Come visto, in effetti, __________ gestiva e presiedeva l'organo direttivo della RI 1, occupandosi giuridicamente in prima persona dell'amministrazione della medesima. Indipendentemente dal fatto che i suddetti importi ricevuti come compenso per la propria funzione di organo direttivo siano delle indennità fisse o delle tantièmes, giusta l'art. 7 lett. h OAVS gli stessi vanno considerati come salario determinante sui quali la società datrice di lavoro è tenuta quindi a pagare gli oneri sociali. (…).". (cfr. consid. 2.6);

che contro questo giudizio la soccombente si è aggravata al Tribunale federale delle assicurazioni, il quale il 29 novembre 2004 ha accolto il ricorso nei termini seguenti:

"  (…) 4.3 Il giudice cantonale ha concluso per una ripresa di salario per complessivi fr. 90'000.-, ritenendo siffatta retribuzione quale provento da attività lucrativa dipendente ex art. 5 LAVS per il fatto che E.________ sarebbe stato direttore con firma individuale della F.________ SA, avrebbe ammesso che la carica ricoperta era "equiparabile a quella di un amministratore unico di una società anonima" e inoltre, trattandosi di cifre tonde, sarebbe stato "lecito supporre che gli importi ripresi corrispondano a mensilità, a cui è stata aggiunta l'IVA".

4.3.1 Questa argomentazione non può essere seguita, perché contrasta con talune emergenze istruttorie e non si confronta con la tesi principale della ditta insorgente, costruita sul dualismo dell'attività svolta da E.________. In sostanza quest'ultimo ha agito da un canto come dipendente in qualità di direttore, "carica di rappresentanza" per la quale si era assunto più che altro i rischi inerenti l'attività della succursale e non tanto in prima persona la gestione quotidiana della società, e d'altro canto quale indipendente per i mandati di consulenza e assistenza in pratiche contabili-amministrative affidate allo studio fiduciario di cui era ed è titolare. Detto altrimenti, la F.________ SA in sostanza non contesta che E.________ abbia svolto lavoro dipendente sivvero che lo quantifica in fr. 2000.- all'anno e quindi complessivamente in fr. 8000.- per il periodo qui entrante in linea di conto, pur affermando che l'interessato in realtà dal profilo retributivo nulla ha percepito per la funzione di direttore, atteso che quanto stabilito per i mandati di consulenza contabile-amministrativa già remunerava anche tale "carica di rappresentanza".

4.3.2 Dalla documentazione agli atti emerge che la tesi della ricorrente è di pregio. E.________ ha infatti svolto attività di natura diversa, che hanno determinato retribuzioni qualificabili siccome salario ex art. 5 LAVS e reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente ex art. 9 LAVS, di cui è noto l'ammontare complessivo in fr. 90'000.- per il periodo 1998-2001, ma non la sua suddivisione nelle due componenti, non potendosi ammettere - per carenza di riscontri oggettivi e soggettivi verificabili, non essendovi stata istruttoria su questo punto in prima sede - la quantificazione prospettata dalla ricorrente in fr. 2000.- all'anno, "equivalente all'emolumento usuale in caso d'assunzione della carica d'amministratore unico di società".

Gli accertamenti di fatto operati dal Tribunale cantonale non consentono di determinare gli aspetti quantitativi delle due componenti lavorative.

Il ricorso va pertanto accolto e l'incarto retrocesso all'istanza cantonale per complemento istruttorio e nuovo giudizio, ritenuto che dovranno essere accertati in termini ritualmente validi i fatti rilevanti. In particolare dovrà essere sentito E.________ - mai espressosi personalmente in prima sede, il suo operato essendo sempre stato illustrato per interposta persona (__________e avv. RA 1) - il quale dovrà pronunciarsi sull'attività svolta quale direttore (lavoro dipendente) della F.________ SA, cui è stato delegato il potere di rappresentanza in conformità dell'art. 718 cpv. 2 CO, nonché quale fiduciario commercialista (lavoro indipendente). In particolare dovranno essere accertati quei fatti che E.________ afferma, ma non prova, in sede di osservazioni a questa Corte in qualità di cointeressato, segnatamente quali lavori abbia svolto nelle due funzioni (con indicazione del tempo impiegato e dei parametri retributivi applicati), se disponga di locali propri e ne sopporti le spese generali (E.________ essendosi qualificato come lic. oec. HSG e non come titolare di uno studio fiduciario, con recapito in Via X.________ a M.________, atteso che anche il recapito della F.________ SA risulta in Via X.________ a M.________), e se stipendia dipendenti propri.

Occorrerà altresì chinarsi sulle schede contabili "consulenze amministrative" prodotte dalla ricorrente il 15 maggio 2003, in particolare su talune posizioni espresse in "EUR" di non immediata comprensione ("30.04.2000, 15.276,89-EUR, Storno fatture da ricevere dott. E.________"; "28.02.2001, 8.719,00 EUR, Acc. Cons. Ammin. Dott. E.________"; "28.02.2001, 8.719,00-EUR, Acc. Cons. Ammin. Dott. E.________"; "31.12.2001, 25.000,00 EUR, fatt. da Dott. E.________"; "19.12.2002, 4.742,68- EUR, Storno Acc. 2001 Dott. E.________"). (…)."

che dando seguito alle summenzionate motivazioni del TFA, questa Corte ha interpellato la rappresentante della ricorrente (doc. II) sottoponendole diversi quesiti, la quale ha corredato le proprie risposte (doc. V) con diversa documentazione (doc. A-H);

che la Cassa si è limitata ad osservare che gli onorari percepiti da __________ sono da ricondurre alla sua funzione di direttore della ditta ricorrente (doc. VII);

che l'insorgente ha ribadito che "le prestazioni professionali dello studio E__________ erano chiaramente solo di supporto per RI 1. In effetti, l'importante lavoro di immissione dati contabili era effettuato dal personale della RI 1, mentre lo studio E__________ si occupava della verifica degli stessi. (…) il signor E__________ non ha mai fatto parte dell'organigramma della società, ma ha solo assunto la carica di direttore della succursale di M__________ a titolo fiduciario";

considerato                    in diritto

che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni;

che i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente (art. 4 cpv. 1 LAVS);

che dal reddito di un'attività dipendente, chiamato salario determinante, è prelevato un contributo del 4,2% (art. 5 cpv. 1 LAVS);

che giusta l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per tempo determinato o indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe, nonché le mance, se queste costituiscono un elemento importante della retribuzione del lavoro;

che il diritto applicabile alla qualifica dell'attività esercitata da un assicurato è noto alle parti, essendo stato esposto per esteso nell'impugnata sentenza cantonale ed a cui lo stesso TFA ha fatto riferimento nel giudizio qui in questione;

che, sulla scorta della sentenza di rinvio del TFA, il 13 dicembre 2005 (doc. XIV) il TCA ha indetto l'audizione testimoniale di __________;

che dalla testimonianza data da quest'ultimo è emerso che egli non esercitava funzioni operative in seno alla ditta ricorrente;

che il collaboratore ha essenzialmente svolto per la ditta insorgente della consulenza in campo fiscale ed aziendale quale economista (doc. V);

che, inizialmente, ai fini della costituzione della succursale stessa in Ticino, __________ si è occupato dell'ideazione della struttura, dell'esame economico e giuridico della stessa, della concretizzazione della società e della soluzione di problemi concreti apparsi nel corso della gestione, come il tema della partita IVA tra le diverse nazioni interessate dall'attività della ricorrente (doc. XIV);

che, successivamente, l'assicurato si è occupato della verifica formale della contabilità e dell'allestimento finale dei conteggi AVS/AI/IPG sulla base dei dati raccolti e forniti dai contabili della ditta ricorrente (doc. V pag. 4);

che la contabilità era dunque tenuta dai dipendenti di RI 1 (doc. V pag. 3);

che anche i conteggi AVS/AI/IPG erano allestiti dai dipendenti della SA (doc. V pag. 3);

che, in sostanza, __________ fungeva solo da consulente esterno per le pratiche di natura fiscale (doc. V pag. 4 e XIV);

che, di conseguenza, non gli si può imputare d'aver avuto un ruolo di collaboratore dipendente nei confronti della società;

che la sua attività di consulente esterno nei confronti della ricorrente lo connota come persona indipendente, possedendo egli, tra l'altro, degli uffici propri, dei dipendenti propri e, che nell'esercizio della sua attività di fiduciario, si assumeva un rischio economico ed aziendale tipico di un imprenditore;

che, pertanto, i compiti operativi erano gestiti soltanto dai dipendenti stessi di RI 1;

che l'assicurato non ha mai fatto parte dell'organigramma della società, ma ha unicamente "assunto la funzione di direttore plenipotenziario perché non vi erano ancora le persone da inserire nell'organigramma della struttura" (doc. XIV pag. 2), quindi a mero titolo fiduciario (doc. IX), siccome "la veste di direttore non comportava una funzione specifica perché le decisioni venivano prese dalla casa madre della società." (doc. XIV pag. 2);

che la quantificazione dell'attività di natura amministrativa come direttore della SA esercitata da __________ è stata cifrata in sede d'udienza dalla rappresentante della società in Fr. 2'000.- annui (doc. XIV pag. 3);

che, in proposito, non v'è motivo di dubitare di quanto è emerso durante l'audizione testimoniale dell'assicurato, per cui l'importo di Fr. 2'000.- all'anno va considerato come suo salario determinante percepito in qualità di direttore della succursale in virtù dell'art. 7 lett. h OAVS;

che queste indennità fisse di presenza quale membro dell'amministrazione della SA (in totale Fr. 8'000.- sull'arco dei quattro anni revisionati dalla Cassa: 1998-2001) vanno quindi assoggettate al prelievo dei contributi sociali;

che i restanti Fr. 82'000.- sono quindi stati conseguiti dall'assicurato nelle vesti di consulente indipendente della ditta ricorrente;

che, pertanto, questa somma va stralciata dalla ripresa totale effettuata nell'ottobre 2002 dalla Cassa di compensazione;

che la Cassa emanerà dunque una nuova decisione di ripresa di salari concernente soltanto le indennità fisse di presenza di      Fr. 8'000.-;

che in esito alle considerazioni che precedono, il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza, la decisione impugnata deve essere annullata e l'incarto rinviato all'Amministrazione per i suoi incombenti;

che a __________, quale parte interessata e direttamente interpellata dal TCA, va trasmessa copia della presente sentenza (cfr. anche STFA del 2 maggio 2005, H 14/04);

che alla ditta ricorrente, parzialmente vincente in causa e rappresentata da un patrocinatore legale, vanno assegnate ripetibili ridotte (art. 61 lett. g LPGA);

che nella misura in cui il presente giudizio ha attinenza a contributi imposti dal diritto federale, è data facoltà di impugnativa al Tribunale Federale delle Assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo;

che per quanto il presente giudizio si riferisca invece alla richiesta di versamento di contributi per assegni familiari - che attengono al diritto cantonale -, non vi è controllo giudiziario da parte del Tribunale Federale delle Assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo (DTF 124 V 146 consid. 1 e riferimenti); pertanto, il giudizio cantonale è definitivo.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                    §   La decisione impugnata è annullata e l'incarto rinviato all'Amministrazione, affinché proceda conformemente alle considerazioni esposte nel giudizio.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa CO 1 rifonderà alla ricorrente Fr. 1'000.- (IVA compresa) a titolo di ripetibili ridotte.

                                   3.   Nella misura in cui la lite ha per oggetto la richiesta di contributi per assegni familiari, la presente decisione è definitiva.

                                   4.   Per quanto attiene ai contributi di diritto federale la presente decisione viene comunicata agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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