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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.04.2000 30.1999.84

10 avril 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,125 mots·~11 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 30.1999.00084   BS/sc

Lugano 10 aprile 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 30 giugno 1999 di

__________ __________, ____________________o,   

contro  

la decisione del __________ emanata da

Cassa cant. di compensazione, ____________________ __________,    in materia di contributi AVS

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione del  25 giugno 1999 la Cassa cantonale di compensazione ha fissato i contributi personali AVS/AI/IPG dovuti da __________ __________ nel biennio 1998/1999, per la sua attività indipendente, sulla base di un reddito aziendale di fr. 88'000.-- (imposto nel periodo fiscale 1997/98), più la media dei contributi dovuti negli anni di computo, ritenuto un capitale aziendale nullo.

                               1.2.   Contro la succitata decisione è tempestivamente insorto __________ __________, postulando una riduzione dei contributi da versare. L'assicurato rileva come dal maggio 1997, causa malattia, sia inabile al lavoro al 100% e di aver inoltrato a novembre 1998 una richiesta di rendita AI.

                                         Egli rileva altresì, causa sua dimenticanza e malattia, di non aver inoltrato reclamo contro la notifica di tassazione 1997/98 il cui reddito non rispecchia la reale situazione.

                                         __________ __________ conclude che la sua situazione finanziaria è peggiorata per cui il versamento dei contributi lo metterebbe in serie difficoltà.

                               1.3.   Mediante risposta dell'8 settembre 1999 la Cassa propone di respingere il gravame, osservando in particolare che:

"  (…)

Dall'istruttoria effettuata presso la nostra Agenzia comunale AVS di __________, organo ufficiale di controllo degli assicurati, emerge che il ricorrente è tuttora inabile al lavoro al 100%, ha inoltrato una richiesta di rendita AI ed è in attesa di una decisione.

Per contro, la ditta formalmente non è sciolta per cui non si procede allo stralcio (doc. 3)." (Doc. III, pto. 6)

                               1.4.   Con osservazioni 26 settembre 1999 alla risposta di causa l'assicurato ribadisce quanto sostenuto nel ricorso.

                               1.5.   In data 27 gennaio 2000 il TCA ha chiesto delle informazioni al ricorrente, ricevute il 5 febbraio 2000.

Inoltre il TCA ha richiamato dall'UAI l'incarto del ricorrente e trasmesso alla Cassa copia della decisione 27 marzo 2000 dell'UAI in cui è stata accordata all'assicurato una rendita intera. Con scritto del 31 marzo 2000 la Cassa ha preso la seguente posizione:

"·   Secondo la marginale 1260 delle direttive federali sui contributi dei lavoratori indipendenti, di regola si ammette una modifica durevole delle basi di reddito quando l'assicurato ha diritto a una rendita dell'AI.

·               Dalla documentazione che ci avete trasmesso, la Cassa prende atto che, in data 27 marzo 2000 l'Assicurazione federale per l'invalidità ha concesso al ricorrente la rendita con effetto dal 1° maggio 1998.

·   In considerazione di quanto precede, torna applicabile la normativa anzidetta, rispettivamente la fissazione dei contributi nella procedura straordinaria sancita dall'art. 25 cpv. 1 dell'Ordinanza AVS, onde per cui la Cassa è d'accordo di rettificare la decisione contestata dal 1° maggio 1998, in base alle nuove risultanze fiscali della tassazione intermedia che emetterà l'Autorità fiscale."

(Doc. XVI)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).

                                         Nel merito

                               2.2.   In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

                                         I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipen­denza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).

                                         Le relative disposizioni di esecuzione distinguono due procedure di calcolo dei contributi per gli indipendenti: la procedura ordinaria (art. 22 seg. OAVS) e quella straordinaria (art. 24 seg. OAVS).

                               2.3.   Nella procedura ordinaria, il contributo annuo AVS è calco­lato sul reddito medio conseguito in un periodo di due anni. Il secondo e il terzo anno precedenti il periodo di contribuzione, che inizia ogni anno pari, costituiscono il periodo di computo, il quale coincide con quello dell'imposta federale diretta (art. 22 cpv. 1 e 2 OAVS).

                                         Ciò permette alle casse di compensazione di non dover determinare loro stesse il reddito ed il capitale aziendale, bensì di far capo ai dati accertati in sede fiscale.

                                         Infatti, a mente dell'art. 23 cpv. 1 OAVS, le autorità fiscali e cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, cresciuta in giudicato, e il capi­tale proprio investito nell'azienda in base alla corrispon­dente tassazione dell'imposta cantonale, cresciuta in giudicato e adattata alle disposizioni dell'imposta federale diretta.

                                         Le indicazioni fornite dall'autorità fiscale sono vincolanti per la cassa di compensazione, e, in generale, anche per l'autorità giudicante in via di ricorso (art. 23 cpv. 4 OAVS). Se si volesse infatti ammettere che, in genere, le comuni­cazioni delle autorità fiscali sono verificabili, ciò per­metterebbe alle casse di compensazione di adottare un proprio metodo di tassazione. Circostanza questa che non é compatibile con la volontà del legislatore (RCC 1992 pag. 35).

                               2.4.   La procedura straordinaria è applicabile nei casi previsti dalla legge.

                                         Se l'assicurato inizia un'attività indipendente, o se le basi del suo reddito hanno subito, dopo il periodo per il quale l'autorità fiscale cantonale ha stabilito il reddito, una durevole modificazione in seguito a cambiamento di professione o d'azienda, all'estinguersi o al sorgere di una fonte di reddito, a una nuova ripartizione del reddito aziendale, oppure a causa dell'invalidità dell'assicurato, e se ciò ha influito sensibilmente sull'importo del reddito, la cassa di compensazione accerta il reddito netto determi­nante e fissa i relativi contributi per il periodo decorrente dall'inizio della predetta attività, rispetti­vamente dai suddetti mutamenti, fino all'inizio del prossimo periodo ordinario di contribuzione. (art. 25 cpv. 1 OAVS).

                                         Secondo la consolidata giurisprudenza del TFA la modifica delle basi di reddito è determinante per l'applicazione della procedura straordinaria se comporta una variazione del reddito di almeno il 25% rispetto a quello conseguito nel corso dell'esercizio precedente (RCC 1984 pag. 508 consid. 3b, RCC 1982 pag. 392 consid. 1, RCC 1980 pag. 306).

                                         Va ancora ricordato che in materia di contributi all'AVS non è conosciuto l'istituto della tassazione intermedia.

                                         Piuttosto, nel caso in cui i redditi di un assicurato subiscono una durevole modificazione, l'art. 25 cpv. 3 OAVS prescrive alla Cassa di fissare i contributi per ogni anno civile in base al relativo reddito annuo.

                                         Per l'anno precedente il prossimo periodo ordinario di contribuzione i contributi sono stabiliti in base al reddito netto determinante per questo periodo.

                                         Si considera come prossimo periodo ordinario di contribuzione quello in cui l'anno nel quale l'assicurato ha iniziato la sua attività lucrativa indipendente costituisce una parte del periodo di calcolo determinante secondo l'art. 22 cpv. 2 OAVS, ritenuto che 12 mesi almeno dell'attività indipendente devono rientrare in questo periodo di calcolo (RCC 1985 pag. 601 consid. 3, RCC 1983 pag. 194 consid. 4a, RCC 1981 pag. 238).

                                         L'applicazione delle norme dell'art. 25 OAVS presuppone tuttavia una situazione economica eccezionale quale è ad esempio l'insorgere o l'estinguersi di una fonte di reddito. A questo proposito, la giurisprudenza federale ha ricordato che la semplice limitazione dell'esercizio di un'attività accessoria non consente di ammettere una modificazione durevole della base del reddito secondo l'art. 25 cpv. 1 OAVS (cfr. RCC 1972 pag. 279).

                               2.5.   Secondo la prassi amministrativa, in caso di invalidità di un assicurato si ammette di regola una modifica durevole delle basi di reddito ex art. 25 OAVS quando egli ha diritto ad una rendita AI.

                                         Il solo fatto di dover ridurre la propria attività a causa di un danno alla salute, dovuto a malattia o infortunio, non crea le premesse di una modifica durevole e sostanziale delle basi di reddito ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 OAVS.

                                         Pertanto si terrà conto di questa flessione del reddito nei periodi contributivi successivi secondo la procedura ordinaria (RCC 1971 pag. 30).

                                         Eccezionalmente si potrà ammettere ciò anche quando l'assi­curato non ha diritto ad una rendita AI (incapacità di guadagno inferiore al 40%), ma è verosimilmente colpito da un'incapacità di guadagno tale da modificare durevolmente le basi di reddito.

                                         Anche in questa evenienza la variazione del reddito deve essere di almeno il 25%.

                                         Se l'assicurato si è annunciato all'AI per ottenere delle prestazioni, la segreteria della commissione AI informa la Cassa dei fatti che le sono noti. Se in seguito risulta che le condizioni per una nuova valutazione ai sensi dell'art. 25 OAVS non sono soddisfatte, ad esempio quando la rendita dell'AI é stata negata o quando le basi del reddito non si sono sostanzialmente modificate (variazione del reddito inferiore al 25%), si devono calcolare retroattivamente i contributi secondo la procedura ordinaria di cui agli art. 22 e 23 OAVS e quelli non ancora versati saranno reclamati (direttive UFAS sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa, cifre 1259, 1260, 1261 e 1262; STCA 1° giugno 1992 in re G.F.).

                               2.6.   Nel caso in esame, i contributi in oggetto sono stati determinati secondo la procedura ordinaria ex art. 22 cpv. 1 e 2 OAVS (cfr. consid. 2.3), per cui i contributi per gli anni 1998/1999 sono da calcolare sulla base di un reddito aziendale conseguito negli anni 1995/96, tassato nel biennio 1997/98 in base alla tassazione IFD passata in giudicato. Giusta l'art. 27 cpv. 1 OAVS per tutte le persone esercitan­ti un'attività lucrativa indipendente le Casse di compensa­zione domandano alla competente autorità fiscale le indica­zioni necessarie al calcolo dei contributi.

                                         Dalla comunicazione 22 maggio 1999 dell'UT di __________ si evince che il reddito aziendale netto tassato nel periodo fiscale 1997/98 ammonta a fr. 88'000.-- (doc.1).

                                         In sede di verifica dei dati fiscali il 1 settembre 1999 l'autorità di tassazione ha confermato il summenzionato importo, precisando la notifica di tassazione è cresciuta in giudicato. Considerato come la tassazione 1997/98 è rimasta incontestata, la stessa è vincolante anche per il TCA e quindi per i contributi in oggetto fa stato il reddito aziendale di fr. 88'000.---.

                               2.7.   Tuttavia, a seguito dell'accertamento del TCA presso l'UAI, è risultato che a decorrere dal 1° maggio 1998 __________ __________ è stato posto al beneficio di una rendita intera d'invalidità.

                                         Orbene, va ricordato che secondo costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudi­cante deve di regola limitare l'esame del caso alla situazione effet­tiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata (fra le tante: DTF 121 V 366 consid. 1b). Eccezionalmente, il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di influenzare il giudizio (RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3).

                                         Nella presente fattispecie, visto che l'erogazione di una rendita AI costituisce un motivo per applicare la procedura straordinaria (cfr. consid. 2.5.), ai fini del giudizio deve essere tenuto conto di questa nuova circostanza. Ne consegue che dal 1° maggio 1998 al 31 dicembre 1998 i contributi sono da determinare sulla base del reddito conseguito in quell'anno. Considerato che nella dichiarazione fiscale 1999/2000 (anni di computo 1997 e 1998), a seguito di una perdita aziendale, egli ha dichiarato un reddito aziendale nullo (doc. A6), egli dovrà versare provvisoriamente il contributo minimo, in attesa dei dati fiscali definitivi (cfr. art. 25 cpv. 5 OAVS). Anche i contributi del 1999 sono da fissare sul reddito conseguito nel medesimo anno, a meno che nel 1999 il ricorrente abbia smesso di esercitare l'attività lucrativa. In tal caso dovrà essere affiliato dalla Cassa quale persona senza attività lucrativa e versati i contributi secondo le sue "condizioni sociali" ex art. 10 LAVS. In tal senso la decisione contestata dovrà essere modificata, fermo restando che per quanto il periodo anteriore al 1° maggio 1998 la stessa rimane invariata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é accolto.

                                         §)  La decisione del 25 giugno 1999 è modificata ai sensi del consid. 2.7.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________ __________, __________ __________, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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