RACCOMANDATA
Incarto n. 30.1999.00051+79 BS/nh
Lugano 16 marzo 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 26 aprile e 22 giugno 1999 di
__________ __________, ____________________,
contro
le decisioni del __________emanate da
Cassa cant. di compensazione, ____________________ __________, in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
1.1. __________ __________o, classe 1934, è stato affiliato dalla Cassa cantonale di compensazione nella categoria degli indipendenti, a decorrere dal 1° gennaio 1994.
Con due distinte decisioni del 7 aprile 1999 la Cassa ha quindi determinato i contributi personali AVS/AI/IPG dovuti dall'assicurato negli anni 1994, 1995 e 1996 sulla base di un reddito medio aziendale (netto) di fr. 55'000.-- evinto dalla tassazione IFD 1995/96, ritenuto un capitale investito nell'azienda nullo.
1.2. Contro le decisioni amministrative è tempestivamente insorto __________ __________. Sostanzialmente egli postula la determinazione dei contributi 1995 e 1996 sulla base del reddito aziendale di fr. 30'000.-- imposto nella notifica di tassazione IFD 1997/98.
1.3. Mediante risposta del 17 maggio 1999 la Cassa propone di accogliere il gravame, osservando in particolare che:
"5. Secondo l'art. 25 cpv. 4 dell'Ordinanza AVS, quando il reddito netto conseguito nel primo esercizio commerciale si discosta in modo particolarmente sensibile dalla media di quello conseguito nei due anni successivi, solo a partire dall'anno che precede il secondo periodo ordinario di contribuzione i contributi saranno fissati in base al guadagno determinante per il conteggio dei contributi di tale periodo (marg. 1285 - 1287 DIN).
6. Alla luce di quanto precede e ritenuto che per la tassazione 1997-98 il ricorrente è stato imposto per un reddito aziendale di fr. 30'000.-, proponiamo a questo Tribunale quanto segue:
a) per l'anno 1994 venga confermata la decisione con un reddito aziendale di fr. 55'000.- (tassazione 1996-96);
b) per gli anni 1995 e 1996 venga rettificata la decisione in base ad un reddito aziendale di fr. 30'000.- (tassazione 1997-98)."
1.4. Con decorrenza 1° gennaio 1997 __________ __________ è stato affiliato quale persona senza attività lucrativa
Mediante decisione 9 giugno 1999 l'amministrazione gli ha fissato i contributi personali del 1997 sulla base di una sostanza di fr. 427'856.-- evinta dalla notifica di tassazione IFD 1995/96.
Questa decisione annullava e sostituiva la precedente del 5 maggio 1999 in cui egli stato imposto con il contributo minimo di legge.
1.5. Anche contro questa decisione __________ __________ ha inoltrato un tempestivo ricorso di data 22 giugno 1999.
Egli chiede che i contributi vengano determinati in base ad una sostanza di fr. 155'052.-- imposta nella notifica di tassazione IFD 1997/98.
1.6. Con risposta del 12 luglio 1999 al succitato ricorso, la Cassa propone questa volta la reiezione del gravame, rilevando in particolare quanto segue:
"4. Secondo le direttive federali sui contributi delle persone senza attività, marginale 2064, è determinante per il conteggio dei contributi l'insieme netto della sostanza in Svizzera e all'estero.
5. Il giorno di riferimento per la determinazione della sostanza corrisponde di regola al 1° gennaio dell'anno precedente il periodo di contribuzione (marg. 2080 DIN).
6. Nel caso di specie, i contributi a carico del ricorrente sono stati stabiliti in base ai dati forniti dall'Autorità fiscale, che sono vincolanti per la Casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 e 29 cpv. 3 dell'Ordinanza AVS).
7. Il competente Ufficio di tassazione, ha confermato che i dati sono esatti e che la tassazione è cresciuta in giudicato (doc. 2).
8. Il ricorrente è vedovo dal 28 settembre 1996."
1.7. Il TCA ha chiamato dall'UT di __________ l'incarto dell'assicurato relativo ai bienni 1995/96 e 1997/98. In seguito il TCA ha chiesto delle informazioni al ricorrente, le cui risposte sono state intimate alla Cassa per una presa di posizione. Delle risultanze di questo scambio di corrispondenza si terrà conto nei considerandi di diritto.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).
Nel merito
2.2. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1 cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS (secondo il nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 1997), gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 62 anni, se sono di sesso femminile, o i 65 anni, se di sesso maschile.
2.3. In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).
Le disposizioni di esecuzione distinguono due procedure di calcolo dei contributi per gli indipendenti: la procedura ordinaria (art. 22 seg. OAVS) e quella straordinaria (art. 24 seg. OAVS).
2.4. Nella procedura ordinaria, il contributo annuo AVS è calcolato sul reddito medio conseguito in un periodo di due anni. Il secondo e il terzo anno precedenti il periodo di contribuzione, che inizia ogni anno pari, costituiscono il periodo di computo, il quale coincide con quello dell'imposta federale diretta (art. 22 cpv. 1 e 2 OAVS).
Ciò permette alle Casse di compensazione di non dover determinare loro stesse il reddito ed il capitale aziendale, bensì di far capo ai dati accertati in sede fiscale.
Infatti, a mente dell’art. 23 cpv. 1 OAVS, le autorità fiscali e cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, cresciuta in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, cresciuta in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali.
Le indicazioni fornite dall'autorità fiscale sono vincolanti per la cassa di compensazione, e, in generale, anche per l'autorità giudicante in via di ricorso (art. 23 cpv. 4 OAVS). Se si volesse infatti ammettere che, in genere, le comunicazioni delle autorità fiscali sono verificabili, ciò permetterebbe alle casse di compensazione di adottare un proprio metodo di tassazione. Circostanza questa che non é compatibile con la volontà del legislatore (RCC 1992 pag. 35).
2.5. La procedura straordinaria è applicabile nei casi previsti dalla legge.
Se l'assicurato inizia un'attività indipendente, o se le basi del suo reddito hanno subito, dopo il periodo per il quale l'autorità fiscale cantonale ha stabilito il reddito, una durevole modificazione in seguito a cambiamento di professione o d'azienda, all'estinguersi o al sorgere di una fonte di reddito, a una nuova ripartizione del reddito aziendale, oppure a causa dell'invalidità dell'assicurato, e se ciò ha influito sensibilmente sull'importo del reddito, la cassa di compensazione accerta il reddito netto determinante e fissa i relativi contributi per il periodo decorrente dall'inizio della predetta attività, rispettivamente dai suddetti mutamenti, fino all'inizio del prossimo periodo ordinario di contribuzione (art. 25 cpv. 1 OAVS).
Secondo la consolidata giurisprudenza del TFA la modifica delle basi di reddito è determinante per l'applicazione della procedura straordinaria se comporta una variazione del reddito di almeno il 25% rispetto a quello conseguito nel corso dell'esercizio precedente (Pratique VSI 1994 pag. 285; RCC 1984 pag. 508 consid. 3b, RCC 1982 pag. 392 consid. 1, RCC 1980 pag. 306).
Va ancora ricordato che in materia di contributi all'AVS non è conosciuto l'istituto della tassazione intermedia.
Piuttosto, nel caso in cui i redditi di un assicurato subiscono una durevole modificazione, l'art. 25 cpv. 3 OAVS prescrive alla Cassa di fissare i contributi per ogni anno civile in base al relativo reddito annuo.
Per l'anno precedente il prossimo periodo ordinario di contribuzione i contributi sono stabiliti in base al reddito netto determinante per questo periodo.
Si considera come prossimo periodo ordinario di contribuzione quello in cui l'anno nel quale l'assicurato ha iniziato la sua attività lucrativa indipendente costituisce una parte del periodo di calcolo determinante secondo l'art. 22 cpv. 2 OAVS, ritenuto che 12 mesi almeno dell'attività indipendente devono rientrare in questo periodo di calcolo (RCC 1985 pag. 601 consid. 3, RCC 1983 pag. 194 consid. 4a, RCC 1981 pag. 238).
2.6. Nella fattispecie in esame __________ __________ è stato affiliato quale persona esercitante un’attività lucrativa indipendente con decorrenza dal 1° gennaio 1994. Ne consegue che i contributi del 1994 devono essere determinati secondo la procedura straordinaria ex art. 25 cpv. 1 OAVS (cfr. consid. 2.5.), ovvero sulla base del reddito conseguito in quell’anno, evinto dalla notifica di tassazione 1995/96 (anni di computo 1993/1994).
Considerato che il 1995 è l'anno che precede il periodo ordinario 1996/1997, i relativi contributi sono da stabilire in base al reddito netto determinante per questo periodo (cfr. consid. 2.5), ossia il reddito imposto nel biennio fiscale 1995/96. Quindi anche i contributi del 1996 sono calcolati con un reddito aziendale risultante dalla notifica di tassazione 1995/96 che ammonta a fr. 55'000.--.
Il ricorrente contesta tale modo di calcolo, in quanto il suo reddito imposto nel biennio fiscale 1997/98 (anni di computo 1995/96) corrisponde a fr. 30'000.--. Implicitamente chiede l'applicazione dell'art. 24 cpv. 4 OAVS.
2.7. Ai sensi dell’art. 24 cpv. 4 OAVS, a determinate condizioni, la procedura straordinaria per la fissazione dei contributi si protrae oltre il prossimo periodo ordinario di contribuzione di cui all’art. 25 cpv. 1 in fine e cpv. 3 OAVS. Nella misura in cui infatti il reddito del primo esercizio si scosta, in modo particolarmente sensibile, da quello degli anni susseguenti, i contributi vengono calcolati soltanto a contare dall'anno precedente il secondo periodo ordinario di contribuzione, fondandosi sul reddito netto che serve di base per il calcolo dei contributi di questo periodo (art. 25 cpv. 4 OAVS nel suo tenore valido sino al 31 dicembre 1994; applicabile alla fattispecie in esame, cfr. Pratique VSI 1995 pag. 4s).
In tali casi, comunque, il calcolo dei contributi non viene effettuato sulla base della procedura ordinaria e quindi in virtù del sistema “praenumerando” già a partire dall’anno precedente il primo periodo ordinario di contribuzione (art. 25 cpv. 3 seconda frase OAVS), bensì unicamente a partire dall’anno precedente il secondo periodo di contribuzione. I contributi sono quindi fissati in base al reddito sul quale sono dovuti.
Secondo la prassi amministrativa lo scarto tra il primo e gli esercizi successivi è considerato particolarmente sensibile quando il reddito netto del primo esercizio contabile, convertito in guadagno annuo, si differenzia del 25%, in più o in meno, dal reddito medio dei due anni seguenti (aggiuntivi dei contributi AVS; DTF 115 V 176) e la differenza è sensibile anche in relazione all'importo dei contributi (Direttive UFAS sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa, n° 1282). Questa prassi fondata sulla giurisprudenza resa in relazione agli art. 25 cpv. 1 e 2 OAVS, è stata avallata dal TFA (DTF 120 V 161; Pratique VSI 1994 pag. 283; RCC 1981 pag. 489 consid. 3b; STFA inedita 9 aprile 1997 in re A.O.; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2.a edizione, Berna 1996, N.14.79, pag. 301).
Dal 1° gennaio 1995, l’art. 25 cpv. 4 è stato riformulato nel senso che l’estensione della procedura straordinaria rimane applicabile solo se il primo esercizio commerciale inizia il 1 ° gennaio di un anno pari o comincia in un anno dispari e termina in un anno pari (art. 25 cpv. 4 lett. a, b).
2.8. Nel caso che ci concerne l'art. 25 cpv. 4 OAVS può essere applicato visto che tra il primo anno commerciale (fr. 55'000) e i due susseguenti (fr. 30'000.-- di media) vi è uno scarto di oltre il 25% richiesto dalla giurisprudenza.
Di conseguenza, il TCA può aderire alla proposta di giudizio formulata nella risposta di causa 17 maggio 1999.
Ne consegue che il prossimo periodo ordinario slitta al 1998/99 per cui i redditi dal 1994 al 1996 corrispondono a quelli conseguiti nei rispettivi anni. Questo significa che per i contributi del 1994 la base di calcolo rimane un reddito aziendale di fr. 55'000.-- (tassazione 1995/96, anni di computo 1993/94), mentre per gli anni 1995 e 1996 il reddito di riferimento è di fr. 30'000.-- (tassazione 1997/98, anni di computo 1995 e 1996).
In tal senso le decisioni del 7 aprile 1999 sono da modificare.
2.9. Per l'anno 1997 la Cassa ha affiliato __________ __________ quale persona senza attività lucrativa, poiché in data 30 dicembre 1998 egli aveva dichiarato che in quell'anno non aveva esercitato attività alcuna, passando poi nel 1998 a salariato (cfr. doc. 3 allegato alla presa di posizione 13 marzo 2000 della Cassa in doc. XIII).
Tuttavia, nella dichiarazione fiscale 1999/2000 (anni di computo 1997/98) __________ __________ per il 1997 ha dichiarato un reddito aziendale di fr. 30'000.--, consistente in un'attività indipendente ridotta (cfr. scritto 2 marzo 2000 in doc. XI). In queste circostanze, dunque, l'affiliazione nella categoria degli indipendenti deve essere estesa anche per il 1997 e quindi gli atti sono trasmessi alla Cassa per la determinazione di questi contributi. Ne consegue che la decisione 9 giugno 1999 è da annullare.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso 26 aprile 1999 è accolto.
§ Le decisioni relative agli anni di contribuzione 1995 e 1996 sono modificate nel senso che il reddito aziendale di riferimento è di fr. 30'000.--; confermata rimane invece la decisione per l'anno 1994.
2.- Il ricorso 22 giugno 1999 è accolto ai sensi del consid. 2.9
§ La decisione 9 giugno 1999 è annullata e gli atti sono rinviati
alla Cassa cantonale di compensazione affinché determini i contributi da indipendente per il 1997.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti