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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.01.2000 30.1999.75

27 janvier 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,394 mots·~17 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 30.1999.00075   BS/sc

Lugano 27 gennaio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 17 giugno 1999 di

__________ __________, ____________________,  rappr. da: __________ __________i, ____________________,   

contro  

la decisione del 25 maggio 1999 emanata da

Cassa di comp. __________, __________,    in materia di rendite AVS

ritenuto,                           in fatto

__________                  1.1.                                 __________ __________, nato il __________ 1934, dal 1° dicembre 1995 è beneficiario di una rendita intera d’invalidità con una rendita completiva per la moglie __________, nata il __________ 1938 (cfr. decisione del 10 dicembre 1998 in doc. B1). La prestazione assicurativa di fr. 1'376.-- ( + fr. 413 di rendita completiva, 30% della rendita principale, art. 37 LAI) è stata determinata sulla base di un reddito annuo medio (RAM) di fr. 41'790.-- e di un periodo di contribuzione di 33 anni e 10 mesi, corrispondente alla scala di rendita 39.

A seguito del compimento del 65.o anno di età dell’assicurato, con decisione del 25 maggio 1999 la Cassa di compensazione __________ ha continuato a versare la corrente rendita AI, ammontante nel 1999 a fr. 1'425 al mese (con una rendita completiva di fr. 428.--), poiché d'importo maggiore della rendita di vecchiaia.

                               1.2.   Contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorto l'assicurato, per il tramite di suo figlio, postulando l'erogazione di una rendita di maggior importo. In particolare l'assicurato rileva come la Cassa non abbia spiegato il calcolo della rendita di AVS, d'importo inferiore alla corrente prestazione AI.

                               1.3.   Mediante risposta del 30 luglio 1999, presentata dopo la concessione di una proroga da parte del TCA, l'amministrazione postula la reiezione del gravame spiegando in dettaglio il calcolo della rendita AVS.

                               1.4.   Con osservazioni del 24 agosto 1999 alla risposta di causa l'assicurato ha segnatamente osservato quanto segue:

"  (…) Il contenuto della risposta di causa è contestato.

Il ricorrente produce in particolare, quale nuovo mezzo di prova, la decisione AI pronunciata dall'Ufficio AI del Canton Ticino in data 11 dicembre 1996, con effetto dal 1 gennaio 1996, da cui emerge che già a quella data al signor __________, per il calcolo della rendita di invalidità, era stata applicata la scala di rendite 39 (allegato A).

Per quali motivi tre anni dopo la Cassa applica addirittura una scala inferiore, in particolare la 38, malgrado il signor __________ ha continuato a pagare i contributi sociali quale persona senza attività lucrativa anche dopo l'assegnazione della rendita AI? (allegato B).

Il ricorrente chiede al Tribunale che la Cassa prenda espressamente posizione su questo punto.

Chiede inoltre che la Cassa produca l'estratto conto dei contributi da lui pagati dall'affiliazione a tutt'oggi." (Doc. VII)

                         1.5.   Chiamata a prendere posizione in merito, la Cassa, con lettera dell'8 settembre 1999 ha rilevato che:

"  (…) Conformemente alle osservazioni del Signor __________i, espresse nella sua lettera del 24 agosto scorso, vi facciamo pervenire le copie dei conti individuali considerati nel calcolo della sua rendita.

Vi informiamo che nel calcolo della rendita di vecchiaia, abbiamo tenuto conto dei contributi realizzati nel 1994, 1995 e 1996. Secondo una comunicazione della cassa cantonale di compensazione del Ticino, il Signor __________ non è più affiliato dal 1.1.1997." (Doc. IX)

                               1.6.   Il 17 gennaio 2000 il TCA ha espletato un accertamento presso la Cassa di compensazione del Canton Ticino del quale si parlerà nei considerandi di diritto. Le risultanze sono state poi intimate alle parti per conoscenza.

                                         in diritto

                                        In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.

                                         Nel merito

                               2.2.   Con effetto dal 1° gennaio 1997 è entrata in vigore la decima revisione dell’AVS.

                                         A norma dell'art. 21 cpv. 1 LAVS hanno diritto alla rendita di vecchiaia gli uomini che hanno compiuto 65 anni e le donne che hanno compiuto 64 anni.

                                         Tuttavia l’età di pensionamento della donna è fissata a 63 anni a partire dal 2001 (quattro anni dall’entrata in vigore della revisione legislativa), a 64 anni nel 2005 (otto anni; cfr. lett. d cpv. 1 delle disposizioni transitorie relative alla 10.a revisione della LAVS). Ciò significa che l’aumento graduale dell’età pensionabile non riguarda le donne nate nel 1938 o prima. Le nuove disposizioni si applicano quindi a tutte le rendite che insorgono dopo il 31 dicembre 1996. Esse si applicano parimenti alle correnti rendite semplici di vecchiaia di persone il cui coniuge ha diritto ad una rendita di vecchiaia dopo il 31 dicembre 1996 o il cui matrimonio è stato sciolto dopo questa data (lett. c cpv. 1 delle disposizioni transitorie relative alla 10.a revisione della LAVS).

                                         Analogamente questo vale anche per le rendite semplici di invalidità (cfr. art. 2 cpv. 1 delle disposizioni transitorie relative alle modifiche della LAI).

                               2.3.   Possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali, oppure i loro superstiti (art. 29 cpv. 1 LAVS).

                                         A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 OAVS).

                                         Il calcolo della rendita di vecchiaia è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività di lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’età conferente il diritto alla prestazione (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).

                                         Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS).

                                         Secondo l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:

                                         - una persona ha pagato i contributi (lett. a);

                                         - il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato

                                           almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);

                                         - possono essere computati accrediti per compiti educativi o

                                           d’assistenza

                                           (lett. c).

                                         Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29 quater LAVS).

                                         Esso si compone:

                                         - dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);

                                         - degli accrediti per compiti educativi (lett. b);

                                         - degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).

                                         La somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).

                                         Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).

                                         Il reddito annuo determinante (indicato sulla decisione della Cassa) non corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.

                               2.4.   Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).

                                         I contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).

                                         Secondo l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:

                                         entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

                                         - una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia

                                           (lett. b);

                                         - il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).

                                         Tuttavia sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:

                                         - tra il 1° gennaio che segue il compimento e il 31 dicembre che

                                           procede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del  

                                           coniuge che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies

                                           cpv. 4 lett. a LAVS) e

                                         - i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati

                                           all’AVS, con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29

                                           quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).

                                         Secondo l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitano l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS). Ad una coppia di coniugi non sono accordati due accrediti cumulativi.

                                         Generalmente l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg. 5316 delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS (DR) valide dal 1.01.1997) e cessa con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio ( marg. 5320 DR).

                                         Tuttavia nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).

                                         L’ammontare dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS).

                                         L’accredito assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

                                         Infine, secondo art. 29 septies cpv. 1 LAVS, hanno diritto ad un accredito per compiti assistenziali gli assicurati che hanno assistito parenti di linea ascendente o discendente nonché fratelli e sorelle i quali presentavano una grande invalidità almeno di grado medio e beneficiavano di una corrispondente indennità AVS/AI e che vivevano nella stessa economia domestica. Sono parificati ai parenti i coniugi, i suoceri e figliastri. Tuttavia gli assicurati devono far valere tale diritto ogni anno e per iscritto.

                                         Anche tale accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 septies cpv. 4 LAVS) e viene ripartito per metà tra i coniugi che ne hanno diritto (art. 29 septies cpv. 6 LAVS).

                                         Nei periodi nei quali sussiste contemporaneamente il diritto all’accredito per compiti educativi non possono essere assegnati accrediti per compiti assistenziali (art. 29 septies cpv. 2 LAVS).

                               2.5.   La rendita mensile di vecchiaia, secondo l’art. 34 cpv. 1 LAVS, si compone di una frazione dell’importo minimo della rendita di vecchiaia (parte fissa della rendita) e di una frazione del reddito annuo medio determinante (parte variabile della rendita).

                                         Dal 1° gennaio 1999 l'importo minimo della rendita completa di vecchiaia ammonta a fr. 1'005.- (art. 1 Ordinanza 99 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI, dal 1° gennaio 1999 fr. 1’005.--).

                                         L'importo massimo della rendita di vecchiaia corri­sponde al doppio dell'importo minimo (art. 34 cpv. 3 LAVS).

                                         L'importo minimo é pagato fino a un reddito annuo medio determinante uguale a dodici volte il suo ammontare e l'importo massimo a partire da un reddito annuo medio determinante uguale o superiore a settantadue volte l'im­porto minimo (art. 34 cpv. 4 LAVS).

                               2.6.   Nella fattispecie in esame, la Cassa ha dapprima determinato la rendita di vecchiaia secondo le norme della 10.a revisione LAVS, comparandola in seguito con la rendita AI e optato per quest'ultima variante, poiché più vantaggiosa per l'assicurato. Infatti, l’art. 33 bis cpv. 1 LAVS prescrive che le rendite di vecchiaia e superstiti, che sostituiscono una rendita d'invalidità, sono calcolate fondandosi sugli stessi elementi di calcolo valevoli per la rendita AI se da ciò deriva un vantaggio per l’avente diritto (cfr. anche la cifra 3002 delle Direttive sulle rendite (DR) edite dall’UFAS). Spetta dunque al TCA verificare innanzitutto il calcolo della rendita AVS, in particolare la determinazione del periodo di contribuzione (con la scala di rendita) ed il reddito annuo medio.

                            2.6.1.   Per determinare il periodo di contribuzione di __________ __________ (classe 1934 e cittadino italiano) fanno stato i contributi versati dal 1° gennaio 1955 (1° gennaio susseguente il 20.o anno di età) fino al 31 dicembre 1998 ( 31 dicembre precedente l'anno di nascita della rendita AVS). Dall'esame dei conti individuali, dove sono registrati i redditi da attività lucrativa per i quali sono stati pagati i contributi AVS (art. 30ter LAVS e art. 140ss. OAVS) risulta tuttavia che l'assicurato ha cominciato a contribuire all'AVS dal marzo 1960, anno in cui è entrato in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa. Egli ha comunque contribuito ininterrottamente sino al 31 dicembre 1998, presentano quindi complessivamente 38 anni e 10 mesi di contribuzione. Rispetto ai 44 anni di contribuzione completa degli assicurati della sua medesima classe di età, il ricorrente presenta dunque delle lacune contributive per cui ha diritto ad una rendita parziale (cfr. doc. 5). Per il calcolo della scala di rendita sono presi in considerazione solo gli anni interi di contribuzione, ed in base alle tabelle sulle rendite, edizione 1999 (anno in cui sorto il diritto alla rendita AVS), pag. 9 (doc. 6), pubblicate dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio ex art. 30 bis. LAVS, con 38 anni di contribuzione al ricorrente può essere riconosciuta la scala di rendita 38.

                            2.6.2.   Per determinare invece il reddito annuo medio occorre innanzitutto sommare i redditi risultanti da un’attività lucrativa iscritti nel conto individuale del ricorrente durante il periodo di contribuzione ed assegnare gli accrediti per compiti educativi. L’importo deve essere infine suddiviso per i 38 anni e 10 anni di contribuzione.

                                         Da rilevare comunque che la Cassa non ha dovuto procedere alla ripartizione dei redditi coniugali poiché la moglie dell'assicurato percepirà la rendita di AVS solo dal 1° aprile 2000 (primo giorno del mese susseguente quello in cui compie 62 anni, cfr. art. 21 cpv. 2 LAVS). Infatti, come visto al consid. 2.4, segnatamente la ripartizione dei redditi coniugali è eseguita quando entrambi i coniugi hanno diritto ad una rendita (art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS).

                                         Procedendo alla somma dei redditi da attività lucrativa iscritti nel conto individuale dall’assicurato la Cassa è giunta a complessivi fr. 806'315.-- (doc. 9).

                                         Orbene, la somma dei redditi da attività lucrativa deve essere rivalutata in funzione dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari di cui all’art. 33 ter LAVS (cfr. rinvio dell'art. 30 cpv. 1 LAVS). Tale fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51 bis OAVS. Da sapere, comunque, che il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (cfr. art. 30 LAVS, art. 51bis OAVS) e che varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale determinante per la rendita.

                                         Nel caso che ci occupa, la prima registrazione determinante nel conto individuale dell'assicurato è avvenuta nel 1960, vale a dire l’anno in cui ha iniziato a contribuire all'AVS. Pertanto, dalle citate tavole, edizione 1999 (anno in cui è sorto il diritto alla rendita AVS), il fattore di rivalutazione risulta essere il 1,584 (doc. 7). Ne discende che i redditi da attività lucrativa rivalutati ammontano a fr. 1'277'203 (806'315 x 1,584). Tale importo deve essere diviso per 38 anni e 10 mesi (466 mesi). Il reddito anno medio (RAM) corrisponde dunque a fr. 32'889.--.

                                         Per ogni anno in cui l’assicurato ha provveduto all’educazione dei figli minori di 16 anni viene assegnato un accredito che corrisponde al triplo della rendita minima vigente al momento in cui è sorto il diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 1 LAVS, consid. 2.4).

                                         Durante il matrimonio l’assicurato ha avuto due figli, il primo nato nel 1965, il secondo nel 1967. Ne consegue che vanno attribuiti accrediti dal 1966 (anno susseguente la nascita del primo figlio) al 1983 (compimento del 16.o anno di età dell’ultimogenito). Nessun accredito è infatti attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).

                                         Da rilevare infine che l’accredito per compiti educativi assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

                                         Ne consegue quindi che a __________ __________ vanno computati

                                         18 mezzi accrediti (9 bonifici interi). Poiché ogni accredito corrisponde al triplo della rendita annua di vecchiaia minima (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS), ossia fr. 36'180.-( 3 x fr. 1'005.-- x 12 mesi), l’importo complessivo ammonta a fr. 325'620.-- (36'180 x 9 accrediti interi). La media dell’accredito per compiti educativi (intero) è invece determinata secondo la seguente formula:

                                         (rendita di vecchiaia annua minima x 3) x numero bonifici educativi

                                         durata di contribuzione computabile

                                         (marg. 5333 delle Direttive sulle rendite (DR), edite dall'UFAS).

                                         Pertanto la media degli accrediti per compiti educativi corrisponde a fr. 8'385.-- (fr. 325'620.--: 38 anni e 10 mesi).

                                         Ne consegue che il reddito annuo medio della rendita di vecchiaia corrisponde a fr. 41'270.-- (32'889 + 8'385) che, arrotondato all’importo immediatamente superiore secondo le tabelle UFAS, ammonta a fr. 42'210.--.

                                         Di conseguenza la prestazione di vecchiaia di __________ __________, calcolata, con l’ausilio della citate tabelle, sulla base di una scala di rendita 38 ed un RAM di fr. 42'210 ammonterebbe a fr. 1'389.-- (cfr. doc. 8).

                                         Questo importo è inferiore ai fr. 1’425.-- della corrente rendita AI (rivalutata al 1.1.1999).

                                         In queste circostanze, dunque, rettamente la convenuta ha optato per la variante AI. Ciononostante, nell'ottica di un miglior servizio verso i propri affiliati, sarebbe stato opportuno che la Cassa nella decisione contesta avesse spiegato le modalità di calcolo della rendita di vecchiaia.

                               2.7.   Nelle osservazioni del 24 agosto 1999 l'assicurato ha chiesto il motivo per cui nel computo della rendita AVS non sono stati considerati i contributi versati dopo il riconoscimento della prestazione di invalidità. Al riguardo la Cassa ha unicamente risposto che il ricorrente dal 1° gennaio 1997 non risulta essere più affiliato presso la Cassa cantonale di compensazione.

                                         Orbene, va innanzitutto ricordato che ai sensi dell’art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS, entrato in vigore al 1° gennaio 1997, un coniuge senza attività lucrativa non deve versare i contributi nella misura in cui il suo consorte, con un’attività lucrativa, ha versato contributi per almeno il doppio del contributo minimo (cfr. Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2.a edizione, Berna 1996, N.2.22, pag. 60, P.Y. Greber, J.L. Duc, G. Scartazzini; Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS); Champ d’application personnel et cotisations; Basilea 1997; N. 18 ad art. 3 LAVS, pag. 206). Dall'esame dei conti individuali della moglie del ricorrente si evince infatti che negli anni 1997, 1998 e 1999 essa ha esercitato un'attività lucrativa e versato oltre il doppio del contributo minimo. Di conseguenza dal 1997 il ricorrente risulta essere esonerato dal pagamento dei contributi, rimanendo comunque assicurato all'AVS. Per questo motivo per i citati anni la Cassa di compensazione del Canton Ticino (competente per la riscossione dei contributi cfr. art. 118 OAVS) gli ha restituito i contributi da lui in precedenza versati (cfr. scritto del 19 gennaio 2000 al TCA, doc. XII), contributi non formativi della rendita.

In conclusione, nel caso di specie, dopo attento esame degli atti dell'in­carto, questo TCA non può che confermare l'esattezza del calcolo operato dalla Cassa.

                                         Gli elementi in possesso di questa autorità giudicante non permettono di giungere a conclusioni diverse da quelle racchiuse nella decisione impugnata.

                                         Pertanto la rendita assegnata dall'autorità amministrativa con la risoluzione contestata è esatta e merita conferma.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________ __________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

30.1999.75 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.01.2000 30.1999.75 — Swissrulings