RACCOMANDATA
Incarto n. 30.1999.00058 BS
Lugano 4 gennaio 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
visto il ricorso del 11 maggio 1999 interposto da
ing. __________ __________, ____________________,
contro
la decisione __________ emanata da
Cassa cant. di compensazione, ____________________ ____________________, in materia di contributi AVS
considerato che:
- con decisione del 15 aprile 1999 la Cassa cantonale di compensazione ha fissato i contributi personali 1998/1997 dovuti da __________ __________, quale persona esercitante un'attività indipendente, valutando, in mancanza dei dati fiscali definitivi, il reddito aziendale in fr. 72’000.--.
Nel contempo ha rigettato l'opposizione al precetto esecutivo no. __________e tolto l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso;
- contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorto l’assicurato contestando l'ammontare del reddito computato;
- con risposta 11 giugno 1999 la Cassa ha osservato quanto segue:
"Preso atto dei motivi addotti dal ricorrente, confermati dalla notifica di tassazione periodo 1997/98, la Cassa procederà con l'emissione di una nuova decisione di fissazione dei contributi e conseguentemente annulla quella del 15.04.1999, oggetto del ricorso 11.05.1999, la quale diventa priva d'oggetto".
- interpellata dal TCA, con scritto dell'8 settembre 1999 la Cassa
ha trasmesso copia della nuova decisione di data 25 giugno 1999;
- rispondendo alla lettera 16 novembre 1999 del TCA, con scritto del 22 novembre 1999 il ricorrente, essendo d'accordo con la nuova decisione, ha dichiarato di ritirare il ricorso;
- a norma dell'art. 3a cpv. 1 Legge di procedura per i ricorsi al TCA l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata.
Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale (art. 3a cpv. 2).
Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione (art. 3a cpv. 3, 1a frase).
Questa norma ricalca l'art. 58 della Legge federale sulla procedura amministrativa.
Il TFA ha già avuto modo di dichiarare compatibile con il diritto federale il fatto che i Cantoni prevedano una procedura corrispondente all'art. 58 LPA, fondandosi su delle disposizioni esplicite o seguendo per analogia una certa prassi (RCC 1992 pag. 123 consid. 5a, DTF 103 V 109 consid. 2).
Una decisione emanata pendente lite mette fine alla vertenza solo nella misura in cui corrisponde alle richieste del ricorrente. Il litigio sussiste nella misura in cui la nuova decisione non regola tutte le questioni nei sensi voluti dall'insorgente. L'autorità adita deve in questi casi entrare nel merito della vertenza, senza che l'insorgente debba ricorrere contro il nuovo atto amministrativo (RCC 1992 pag. 123 consid. 5c; DTF 113 V 237; DTF 107 V 250; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale" in RJN 1984, pag. 23).
L'amministrazione non può invece rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la risposta di causa ai giudici di prima istanza. Una decisione resa dopo questo termine assume il carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova decisione (Pratique VSI 1994 pag. 281; RCC 1992 pag. 123 consid. 5, RCC 1989 pag. 320 consid. 2a, RCC 1984 pag. 283, DTF 109 V 236; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale" in RJN 1984, pag. 23);
- nel caso in esame la nuova decisione è stata intimata dopo la risposta di causa per cui è da ritenere come proposta di giudizio;
- tuttavia la causa è divenuta priva di oggetto avendo il ricorrente ritirato il proprio gravame.
viste le disposizioni della Legge di procedura davanti al TCA del 6 aprile 1961
decreta 1. il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele Guffi