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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.01.2000 30.1999.56

4 janvier 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,846 mots·~14 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 30.1999.00056   BS/tf

Lugano 4 gennaio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del __________ 1999 di

__________ __________, __________ __________,  rappr. da: avv. __________ __________, ____________________,   

contro  

la decisione del __________ emanata da

Cassa cant. di compensazione, __________ __________ __________,    in materia di contributi AVS

ritenuto,                           in fatto

                                1.1   Con decisione del 4 aprile 1996 la Cassa cantonale di compensazione aveva fissato in via provvisoria i contributi personali AVS/AI/IPG dovuti da __________ __________ nel biennio 1994/1995 per la sua attività indipendente sulla base di un reddito aziendale di fr. 5'000.--, ritenuto un capitale proprio investito di fr. 5'000.--. Questi dati sono stati evinti dalla notifica di tassazione IFD 1993/94.

                                         Dopo aver ricevuto dalla competente autorità di tassazione la comunicazione concernente il reddito aziendale imposto nel biennio 1995/96, con decisione del 7 aprile 1999 la Cassa ha quindi fissato definitivamente i contributi personali 1994/1995 sulla base di un reddito aziendale di fr. 152'538.--, ritenuto un capitale proprio investito di fr. 3'000.--.

                                         L'amministrazione ha parimenti indicato che tale decisione annullava e sostituiva quella del 4 aprile 1996 e che i salari percepiti dalla __________ Assicurazione erano stati già dedotti.

                               1.2.   Contro la decisione 7 aprile 1999 è tempestivamente insorto l'assicurato, per il tramite del proprio legale, postulandone in via principale l'annullamento. In via subordinata, chiede che i contributi vengano determinati sulla base di un reddito imponibile medio di fr. 33'000.-- corrispondente alla media degli esercizi 1994-1995.

                                         A motivazione del gravame egli adduce quanto segue:

"  In via preliminare, occorre dunque sottolineare che l'Autorità resistente non può modificare a proprio piacimento le basi di calcolo del reddito imponibile del Sig. __________ __________, considerato perdipiù che le decisioni 4 aprile 1996 (cfr. Docc. F / G) non elencano riserva alcuna, a differenza della decisione provvisoria 24 marzo 1992 (Doc. I). D'altra parte, nelle decisioni di cui Docc. F/G viene giustamente richiamata la situazione fiscale e dichiarativa del Ricorrente, accettandone i risultati complessivi.

Oltretutto, occorre considerare che le decisioni 4 aprile 1996 sono già ampiamente cresciute in giudicato e che al momento della loro emanazione era già nota almeno la notifica di tassazione 27 dicembre 1995 (cfr. Doc. D), piuttosto vicina alla susseguente notifica 19 gennaio 1998 (cfr. Doc. E) almeno per quanto concerne il reddito lavorativo/aziendale.

In particolare, l'Autorità resistente era già in possesso o poteva essere in possesso in data 4 aprile 1996 delle informazioni per emettere una decisione definitiva.

Lo stesso Ricorrente poteva inoltre considerare che in tali circostanze le decisioni 4 aprile 1996 fossero definitive sul piano della reciproca buona fede.

D'altra parte, la nuova decisione 7 aprile 1999 di cui Doc. H risulta praticamente immotivata e pertanto insostenibile nella sua pretesa retroattività.

Nella ponderazione dei reciproci interessi, devono essere quindi premiati la sicurezza giuridica ed il principio dell'affidamento scaturenti dalle decisioni 4 aprile 1996 di cui Docc. F/G, che non possono essere facilmente sostituite soltanto per coprire lacune d'accertamento da parte dell'Autorità resistente.

Il Ricorrente contesta dunque l'ammissibilità di una decisione di revisione a suo carico non essendo imputabili al contribuente i fatti che giustificherebbero la decisione impugnata.

Il Sig. __________ __________ postula quindi l'annullamento in ordine della decisione impugnata con protesta di tasse, spese e ripetibili."

                                __________ __________ contesta anche la determinazione del reddito annuo medio di fr. 152'538.--, in quanto in sede fiscale non sono state allegate tutte le spese.

                               1.3.   Mediante risposta del 26 maggio 1999 la Cassa postula la reiezione del gravame, osservando che:

"  1. L'istante è stato affiliato, nella categoria degli indipendenti a

decorrere dal 1. gennaio 1992, quale consulente assicurativo in proprio.

2. Nella fattispecie il contributo per gli anni 1994/95 deve essere calcolato sul reddito tassato nel biennio 1995-96 in base alla tassazione IFD passata in giudicato (art. 23, cpv. 1, OAVS).

3. Il reddito dell'attività lucrativa viene accertato dall'autorità fiscale, le cui indicazioni sono vincolanti per le Cassa di compensazione (art. 23, cpv. 4, OAVS).

4. Il competente ufficio di tassazione ha confermato che i dati comunicati alla Cassa sono esatti e che la tassazione è definitiva (doc. 2).

5. Proprio fondandosi sulla tassazione fiscale IFD degli anni 1995-96 risulta stabilito per l'anno di computo 1994 un reddito netto di fr. 152'538.-- e di conseguenza torna applicabile l'art. 25 cpv. 5 OAVS.

6. Occorre evidenziare che la decisione del 4 aprile 1996 era provvisoria: infatti portava le seguenti indicazioni: "il vostro contributo quale indipendente per il periodo sopraindicato è determinato in base alla vostra dichiarazione ammessa (art. 25)".

7. Per quanto attiene l'imperfezione della notifica delle spese professionali in sede fiscale, osserviamo che per costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'assicurato esercitante un'attività indipendente deve innanzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali.

8. Dall'accertamento effettuato della dichiarazione fiscale 1997-98, è emerso che il ricorrente ha notificato ancora un reddito da attività indipendente per l'anno 1995 nell'ordine di fr. 172'301.--, onde per cui troviamo giustificato mantenere la decisione contestata (doc. 3).

                                  La Cassa in considerazione di quanto precede non può scostarsi dalla decisione amministrativa impugnata. Essa si avvera conforme alle vigenti disposizioni."

                               1.4.   Con osservazioni 4 giugno 1999 alla risposta di causa il ricorrente conferma il proprio gravame, rilevando in particolare che:

"  Il signor __________ __________ approfitta tuttavia della presente per ribadire che nei confronti di qualunque assicurato la riserva espressa dalla Cassa Cantonale di Compensazione AVS semplicemente indicando in calce ad un formulario prestampato l'art. 25 OAVS appare assolutamente inaccettabile: infatti, in calce al formulario 24 marzo 1992 di cui Doc. I è rettamente indicata la "riserva di rettifica in base alla tassazione fiscale (art. 25 OAVS)".

Conseguentemente, la parte resistente può e sa utilizzare una formulazione comprensibile per l'Assicurato e la semplice aggiunta di un art. legale senza ulteriori specifiche non può essere considerata una riserva legalmente accettabile."

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza ( ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.

                                         Nel merito

                               2.2.   In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

                                         I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).

                                         Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente ed il capitale proprio impegnato nell'azienda sono accertati dalle autorità fiscali cantonali e comunicati alle casse di compensazione (art. 9 cpv. 3 LAVS).

                                         Le disposizioni di esecuzione della LAVS distinguono due procedure di calcolo dei contributi per gli indipendenti: la procedura ordinaria (art. 22 seg. OAVS) e quella straordinaria (art. 24 seg. OAVS).

                               2.3.   Nella procedura ordinaria, il contributo annuo AVS è calco­lato sul reddito medio conseguito in un periodo di due anni. Il secondo e il terzo anno precedenti il periodo di contri­buzione, che inizia ogni anno pari, costituiscono il periodo di computo, il quale coincide con quello dell'imposta federale diretta (art. 22 cpv. 1 e 2 OAVS).

                                         Ciò permette alle Casse di compensazione di non dover determinare loro stesse il reddito ed il capitale aziendale, bensì di far capo ai dati accertati in sede fiscale.

                                         Infatti, a mente dell'art. 23 cpv. 1 OAVS, le autorità fiscali e cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, cresciuta in giudicato, e il capi­tale proprio investito nell'azienda in base alla corrispon­dente tassazione dell'imposta cantonale, cresciuta in giudicato e adattata alle disposizioni dell'imposta federale diretta.

                                         Le indicazioni fornite dall'autorità fiscale sono vincolanti per la Cassa di compensazione, e, in generale, anche per l'autorità giudicante in via di ricorso (art. 23 cpv. 4 OAVS). Se si volesse infatti ammettere che, in genere, le comuni­cazioni delle autorità fiscali sono verificabili, ciò per­metterebbe alle Casse di compensazione di adottare un proprio metodo di tassazione. Circostanza questa che non è compatibile con la volontà del legislatore (RCC 1992 pag. 35).

                                2.4   Deve essere ancora precisato che ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 LAVS il reddito netto proveniente da un'attività lucrativa indipendente é stabilito deducendo dal reddito lordo:

                                         a) le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo;

                                         b) gli ammortamenti e le riserve di aziende commerciali consentiti dall'uso commerciale e corrispondenti alle svalutazioni subite;

                                         c)   le perdite commerciali subite e allibrate;

                                         d)  le elargizioni fatte dal titolare dell'azienda, durante il periodo di computo, a scopo di beneficenza al proprio personale, sempreché sia garantito che siffatte elargizioni non possano ulteriormente servire ad altro uso, e le elargizioni fatte unicamente a scopo di utilità pubblica. Sono eccettuati i contributi da versare in conformità dell'articolo 8 e i supplementi in conformità della legge sull'assicurazione per l'invalidità e della legge sull'indennità di perdita di guadagno ai militari e alle persone obbligate al servizio della protezione civile;

                                         e)  i versamenti personali fatti a istituzioni di previdenza, per quanto equivalgono alla quota generalmente assunta dal datore di lavoro;

                                         f)   l’interesse del capitale proprio impegnato nell'azienda. Il Consiglio federale fissa il tasso d’interesse d’intesa con la Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

                                         Poiché in sede fiscale il reddito professionale netto é calcolato dopo deduzione del contributo AVS, in applicazione del citato art. 9 cpv. 2 lett. d LAVS il reddito determinante é stabilito aggiungendo al reddito aziendale esposto fiscalmente il contributo dovuto negli anni di computo.

                                         Il TFA così spiega le necessità di questa aggiunta:

"  L'addebito ha come scopo di annullare la deduzione - fiscalmente ammessa, ma non ammessa dal diritto dell'AVS - dei contributi personali degli assicurati indipendenti. Le casse di compensazione devono addebitare i contributi il cui importo è stato fissato durante gli anni di calcolo, vale a dire quelli che sono stati oggetto di decisioni o sono stati fatturati; esse possono conteggiare, se lo vogliono, unicamente i contributi effettivamente pagati nel corso di quegli anni." (cfr. RCC 1986, pag. 171).

                               2.5.   Nella procedura straordinaria prevista dall'art. 24 OAVS, la Cassa di compensazione deve valutare il reddito netto determinante per la fissazione del contributo annuo, sulla base di tutti gli atti a sua dispo­sizione allorché le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, o la comunicazione tardiva potrebbe causare una perdita di contributi (art. 24 cpv. 1 OAVS in rela­zione con l'art. 26 cpv. 1 OAVS: RCC 1980 pag. 58 consid. 3 b).

                                         In particolare se la Cassa rischia di perdere i suoi diritti alla contribuzione a causa delle difficoltà finanziarie del debitore o della prescrizione, essa segnala questi fatti all'autorità fiscale, la quale deve redigere immediatamente una comunicazione provvisoria in base ai dati più recenti di tassazione fiscale o della procedura di tassazione o ricorso ancora pendente. Fondandosi su tale comunicazione, la Cassa emana immediatamente una decisione sui contributi (Direttive UFAS sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa, cifra 1176-1177 e 1178).

                                         Se, più tardi, dalla comunicazione dell'autorità fiscale cantonale risulta un reddito netto superiore o inferiore, la Cassa di compensazione esigerà o restituirà la differenza dei contributi (art. 25 cpv. 5 OAVS applicabile per analogia alla procedura straordinaria dell'art. 24 OAVS; RCC 1991 pag. 39 consid. 4 b, RCC 1989 pag. 171 consid. 2c, RCC 1988 pag. 594 consid. 3 b).

                               2.6.   Nella fattispecie in esame, a seguito della comunicazione 27 dicembre 1995 fatta da __________ __________ in cui informava di cessare la sua attività lucrativa indipendente a decorrere dal 1° gennaio 1996 (doc. 1), l'amministrazione ha emesso la decisione 4 aprile 1996 per i contributi 1994/1995.

                                         Non disponendo ancora della notifica di tassazione IFD 1995/96, determinante per questi contributi (cfr. considerando seguente), la Cassa, in applicazione dell'art. 24 OAVS, ha fissato il reddito anno medio in base alla notifica di tassazione 1993/94.

                                         In questo modo l'amministrazione poteva riscuotere gli acconti trimestrali (cfr. Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, Berna 1996, N. 15.54, pag. 282).

                                         Orbene, il riferimento all'art. 25 OAVS ( procedura straordinaria prevista per inizio di attività lucrativa indipendente o modifica delle basi di reddito) è corretto nella misura in cui richiama l'art. il capoverso 5 del medesimo articolo, applicabile per analogia (cfr. considerando precedente).

                                         Se tuttavia l'assicurato non era in grado di comprenderne la portata, bastava che si fosse rivolto al competente funzionario per ottenere le informazioni del caso. Infatti nella decisione del 4 aprile 1996 la Cassa ha scritto quanto segue: "Restiamo a vostra completa disposizione per ogni schiarimento complementare concernente questa decisione".

                                         Dopo aver ricevuto al 24 marzo 1999 la comunicazione fiscale inerente il reddito aziendale imposto nella notifica di tassazione 1995/96 (doc. 1), la Cassa ha quindi definito in via definitiva i contributi in oggetto.

                                         Visto quanto sopra, questo modo di procedere risulta essere conforme alla legge.                                       

                               2.7.   Poiché è applicabile la procedura ordinaria, i contributi del 1994 e 1995  vanno determinati sulla base del reddito medio aziendale conseguito negli anni 1993/1994 ed imposto nella tassazione IFD 1995/96.

                                         Dalla già citata comunicazione fiscale 24 marzo 1999 dell'UT di __________ risulta che il reddito aziendale netto ammonta  a

                                         fr. 152'538.-- (doc. 1).

                                         Questo importo trova conferma dall'incarto fiscale richiamato dal TCA.

                                         Infatti, a seguito dalla decisione su reclamo, intimata il 19 gennaio 1998, l'autorità di tassazione ha confermato in fr. 152'000.-- il reddito netto conseguito da __________ __________ nella sua attività professionale di assicuratore. In questo importo sono stati comunque inclusi i proventi ricevuti dalla __________ Assicurazioni negli anni 1993 e 1994 (dai quali sono stati  già detratti gli oneri sociali) per una media di fr. 12'361.-- (fr. 2'779.-- nel 1993, fr. 21944.-nel 1994). Per questo motivo la Cassa rettamente li ha sottratti dai fr. 152'000..--.

                                         Alla differenza di fr. 139'638,50 sono da aggiungere fr. 12'900.-- di reddito medio IFD da commercio professionale d'immobili, soggetti a contribuzione (cfr. RCC 1987 pag. 452 s.).

                                         Pertanto la Cassa ha determinato i contributi contestati su un reddito aziendale di fr. 152'538.--.

                                         Il ricorrente contesta la determinazione dei redditi in quanto non sono state considerate tutte le spese per il conseguimento dello stesso.

                                         Al proposito si evidenzia che le deduzioni previste dall'art. 9 cpv. 2 lett. a, b, c, d LAVS (cfr. consid. 2.4) concordano con quelle dell'IFD (art. 27 LIFD ss, cfr. anche RCC 1986 pag. 173) e perciò tali detrazioni vengono già operate in sede fiscale (STCA 22 settembre 1989 in re R. Sch.-W.). Il reddito comunicato dal fisco alla Cassa è quindi al netto delle spese (STCA 29 marzo 1993 in re H.S.).

                                         Inoltre occorre ricordare che per giurisprudenza costante del TFA ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprez­zare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

                                         L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26; VSI 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a).

                                         Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, p. 242ss).

                                         Nell'evenienza concreta la decisone su reclamo è divenuta definitiva e quindi la notifica di tassazione 1995/96 è vincolante anche per il TCA (art. 23 cpv. 4 OAVS).

                                         Ne consegue quindi che la decisione del 7 aprile 1999 è corretta e merita conferma.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________ __________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

30.1999.56 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.01.2000 30.1999.56 — Swissrulings