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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.01.2000 30.1999.52

4 janvier 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,114 mots·~6 min·5

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 30.1999.00052   MM

Lugano 4 gennaio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

con redattore:

Maurizio Macchi  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 24 aprile 1999 di

__________ __________ __________, ____________________,   

contro  

la decisione del __________emanata da

Cassa cant. di compensazione, __________e,    in materia di contributi AVS

ritenuto che,

                                     -   __________ __________ __________, residente a __________ __________, a contare dal 1° agosto 1993, é stato affiliato alla Cassa cantonale di compensazione nella categoria delle persone che esercitano attività lucrativa indipendente, quale gerente __________ __________ di __________;

                                     -   con decisione formale 1° aprile 1999, la Cassa ha respinto la domanda d’esenzione dall’assicurazione obbligatoria AVS/AI/IPG formulata da __________ __________ __________, e ciò sostanzialmente per il fatto che quest’ultimo sarebbe “... assoggettato all’INPS unicamente per il reddito relativo della azienda agricola “F.lli Del __________ __________ __________ ”;

                                     -   con tempestivo ricorso 24 aprile 1999, l’assicurato ha impugnato la suddetta decisione, sostenendo che l’autorità amministrativa convenuta non avrebbe tenuto conto “... della differenza di calcolo per la determinazione degli oneri sociali INPS ...” (I);

                                     -   con risposta 7 maggio 1999, la Cassa ha postulato un’integrale reiezione del gravame con argomenti di cui si dirà, par quanto occorra, nei considerandi di diritto (III);

                                     -   in replica, __________ __________ ha osservato, in particolare, d’esser regolarmente iscritto all’INPS e, perciò, di pagare già l’assicurazione invalidità, vecchiaia e infortuni. L’insorgente ha, inoltre, precisato che i contributi pagati all’INPS “... vengono calcolati in base al reddito catastale dei terreni da me coltivati, e non in base al reddito globale aziendale” (V);

considerato che,

                                     -   in ordine, la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali;

                                     -   nel merito, l’oggetto della lite é circoscritto alla questione di sapere se __________ deve o meno essere esentato dall’assicurazione obbligatoria ai sensi degli artt. 1 cpv. 2 lett. b LAVS e 3 OAVS;

                                      sono assicurate obbligatoriamente in conformità della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i super­stiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile in Svizzera (art. 1 cpv. 1 lett. a LAVS), nonché le persone fisiche che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera (art. 1 cpv. 1 lett. b LAVS);

                                     -   non sono assicurati all'AVS svizzera le persone che parte­cipano ad un'assicurazione statale estera per la vecchiaia e per i superstiti, se l'assoggettamento all'assicurazione giusta la LAVS costituisce per esse un doppio onere che non si potrebbe equamente imporre (art. 1 cpv. 2 lett. b LAVS; RCC 1965 pag. 510). In questo caso gli assicurati devono presentare una richie­sta motivata alla competente Cassa di compensazione (art. 3 OAVS);

                                     -   malgrado il fatto che la legge consideri l'ipotesi prevista dall'art. 1 cpv. 2 lett. b LAVS come un caso di "non assi­curazione", si tratta, in realtà, di un caso di esenzione facoltativa e condizionale dall'assicurazione obbligatoria (RCC 1991 pag. 215 consid. 2a, RCC 1985 pag. 399). L'esen­zione implica in qualche modo la sostituzione di un'assi­curazione ad un'altra e, perché si possa ammettere l'esi­stenza di un cumulo di oneri troppo gravi, è necessario che le due assicurazioni abbiano lo stesso oggetto (RCC 1991 pag. 215, RCC 1985 pag. 543 consid. 4; H. Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatori­schen AHV, no. 1.65, pag. 33).

                                         L'intenzione del legislatore è, in effetti, quella di evitare all'assicurato, non solo di dover sopportare delle contri­buzioni disproporzionate alle sue risorse, ma anche una doppia assicurazione (RCC 1991 pag. 215 consid. 2a, RCC 1972 pag. 624; P.-Y. Greber, Droit suisse de la sécurité sociale, pag. 186; A. Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I, pag. 207);

                                     -   la nozione di “assicurazione statale estera per la vecchiaia ed i superstiti” include le assicurazioni di Stati esteri che inglobano la totalità dei residenti o soltanto alcune categorie della popolazione. Essa include pure l’assicurazione presso una compagnia privata d’assicurazioni, nella misura in cui, secondo la legislazione interna dello Stato estero, quest’affiliazione sostituisce l’assicurazione obbligatoria.

                                         La copertura assicurativa deve estendersi perlomeno alle conseguenze economiche della vecchiaia e del decesso. Questa condizione non é realizzata se l’assicurazione estera copre solo uno dei due rischi oppure se copre un rischio d’altro genere, quale, ad esempio, la malattia o gli infortuni. Poco importa, per contro, che il regime estero copra la vecchiaia, il decesso e, inoltre, degli altri rischi (cfr. Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 72ss. n. 130 ad art. 1 LAVS e riferimenti ivi citati; Käser, op. cit., pag. 34 n. 1.66);

                                     -   in casu, dalle tavole processuali emerge che __________ __________ __________ non versa dei contributi all’assicurazione italiana per i redditi conseguiti in Svizzera, quale gerente __________ __________ di __________, di modo che, in realtà, non esiste alcun doppio onere ai sensi dell’art. 1 cpv. 2 lett. b LAVS (cfr. RCC 1985 pag. 543 consid. 4). Dall’attestazione 18 maggio 1999 dell’INPS di __________ (doc. B2) emerge, in effetti, che il ricorrente é inserito nella seconda fascia di contribuzione, tenuto conto di un reddito agrario di Lit. 750’000, risultato della coltivazione di terreni siti nel Comune di __________ __________

                                     -   a mero titolo abbondanziale, si osserva ancora che l’assicurazione italiana copre oltre ai rischi invalidità ed infortuni - soltanto il rischio vecchiaia (cfr. doc. B2). Escluso dalla copertura assicurativa é, quindi, il rischio decesso, ragione per cui, non sarebbero comunque soddisfatti i presupposti perché l’insorgente possa venir esentato dall’obbligo di pagare i contributi sociali;

                                     -   in siffatte circostanze, l’impugnata decisione formale emanata dalla Cassa cantonale di compensazione si rivela essere conforme al diritto federale e, pertanto, meritevole di tutela da parte di questa Corte;

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________ __________, __________ __________, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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