RACCOMANDATA
Incarto n. 30.1999.00036 BS/nh
Lugano 14 febbraio 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 1 marzo 1999 di
__________ __________ -__________, ____________________,
contro
la decisione del __________ emanata da
Cassa cant. di compensazione, ____________________ __________, in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 25 febbraio 1999 la Cassa cantonale di compensazione ha fissato il contributo speciale sugli utili di liquidazione ex art. 23 bis OAVS per l’anno 1995 dovuto da __________ __________i-__________, classe 1962, a seguito della cessione della Scuola di danza "__________ __________ ".
Il contributo speciale è stato determinato in base all’utile di liquidazione di fr. 60'000.-- imposto con la decisione sull’imposta speciale IFD 1995 sull’utile di capitale notificata il 7 ottobre 1998 (doc. 2).
1.2. Contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorta l'assicurata rilevando quanto segue:
" Per diversi anni ho diretto e gestito la scuola di danza "__________" a __________. Nel 1995 l'ho ceduta ad una mia ex allieva, e adesso, nel 1999 mi sono ritrovata a dover pagare prima le tasse sull'utile di liquidazione e ora l'AVS.
Purtroppo negli anni che ho lavorato, nel compilare le notifiche di tassazione, non ho mai messo tutte le spese fatte per la scuola; e questo per mio errore e perché in buona fede ho sempre compilato le dichiarazioni da sola, senza darle in mano ad un fiscalista.
Le spese erano tante: posa del pavimento in parquet, specchi alle pareti, posa delle sbarre in legno, insonorizzazione della sala, acquisto di uno stereo professionale, insegne e comperato diversi costumi per gli spettacoli che mettevamo in scena, sempre a scopo benefico!
Inoltre ero convinta che dopo quattro anni, non potesse più arrivarmi nulla da pagare riguardante la scuola, avendo fatto la tassazione intermedia. E così con mio marito abbiamo acquistato una casa, facendo naturalmente un'ipoteca. Mi ritrovo ora ad aver impiegato i miei risparmi nella casa, senza più lavorare, a dover pagare anche i contributi AVS.
Chiedo pertanto che si possa rivedere il tutto, perché visto la mia buona fede mi sono già trovata a dover pagare in torto le imposte speciali cantonali e comunali."
1.3. Mediante risposta del 23 marzo 1999 la Cassa propone di respingere il gravame, osservando che:
"1. Giusta l'art. 23bis OAVS "un contributo speciale è riscosso sui profitti in capitale e sul plusvalore, ai sensi dell'art. 17 lett. d, che sono sottoposti a un'imposta annuale secondo l'art. 43 DIFD. Questo contributo è dovuto per ogni anno nel quale è stato conseguito il profitto in capitale o il plusvalore.
2. In base al Bollettino AVS no. 146 del 13 dicembre 1986 "in questa circostanza si applica il principio secondo cui è la persona che è tenuta a pagare un'imposta annuale ai sensi dell'art. 43 DIFD che deve pagare, eventualmente, anche un contributo speciale (...). Non tocca alle casse di compensazione di controllare la suddivisione di un utile di liquidazione fra diversi contribuenti e nemmeno se erano astretti a tenere una contabilità. il contributo speciale è in stretta relazione con l'imposta annuale prevista dal DIFD".
3. Dall'inchiesta pratica presso il competente Ufficio di tassazione è risultato che la tassazione è definitiva e cresciuta in giudicato (doc. 3).
4. Non avendo compiuto i 50 anni di età al momento della realizzazione, la ricorrente non può invocare uno dei motivi di riduzione del reddito imponibile ai fini dei contributi AVS, previsti dall'art. 23ter OAVS.
5. Sono considerati come reddito dell'attività lucrativa indipendente tutti gli utili di capitale provenienti dall'alienazione, dalla realizzazione o dalla rivalutazione contabile di parti di sostanza commerciale (1319 DIN).
6. Gli utili di liquidazione rappresentano prodotti dell'attività commerciale conseguiti durante la durata dell'esercizio, ma che appaiono come risultato economico dell'attività indipendente soltanto al momento dello scioglimento dell'azienda (1325 DIN)."
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.
Nel merito
2.2. In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).
A norma dell'art. 17 OAVS (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 1995) sono considerati reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 LAVS tutti i redditi conseguiti in proprio da un’azienda commerciale, industriale, artigianale, agricola o silvicola, dall’esercizio di una professione liberale o da qualsiasi altra attività compresi gli utili in capitale e gli utili realizzati con il trasferimento di elementi patrimoniali giusta l’articolo 18 capoverso 2 LIFD e gli utili conseguiti con l’alienazione di fondi agricoli e silvicoli giusta l’articolo 18 capoverso 4 LIFD.
2.3. Conformemente all'art. 23bis cpv. 1 OAVS (nel tenore in vigore dal 1.01.1995) un contributo speciale è riscosso sugli utili in capitale giusta l’art. 17 OAVS che sono sottoposti a un’imposta annuale conformemente all’articolo 47 LIFD (cfr. Duc, Quelques réflexions sur le status des gains en capitale, SZS 1995, pag. 26 ss). Questo contributo è dovuto per ogni anno nel quale è stato conseguito il profitto in capitale o il plusvalore (art. 23bis cpv. 2 OAVS).
Giusta l’art. 23bis cpv. 3 OAVS non è dedotto l’interesse sul capitale proprio investito nell’azienda di cui all’art. 9 cpv. 2 lett. e LAVS (cfr. Pratique VSI 1993 pag. 239 consid. 7a).
Infine se l’assicurato ha compiuto 50 anni al momento in cui realizza un profitto in capitale o un plusvalore o se tale profitto risulta da un’invalidità che dà diritto ad una rendita ai sensi dell’art. 28 LAI, una parte di tali profitti viene considerata prestazione di previdenza e quindi non soggetta a contribuzione (cfr. art. 23ter in relazione con l’art. 6bis OAVS).
2.4. Secondo l'art. 23 cpv. 1 OAVS, le autorità fiscali e cantonali fissano il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, cresciuta in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, cresciuta in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali.
Le indicazioni fornite dall'autorità fiscale sono vincolanti per le casse di compensazione, e, in generale, anche per l'autorità giudicante in via di ricorso (art. 23 cpv. 4 OAVS). Se si volesse infatti ammettere che, in genere, le comunicazioni delle autorità fiscali sono verificabili, ciò permetterebbe alle casse di compensazione di adottare un proprio metodo di tassazione. Circostanza questa che non é compatibile con la volontà del legislatore (RCC 1992 pag. 35).
Il TFA ha stabilito che il vincolo della Cassa ai dati forniti dall'autorità fiscale è pure applicabile nell'ambito della percezione di un contributo speciale sull'utile di liquidazione ai sensi dell’art. 23bis OAVS solo per quanto attiene la determinazione degli importi. (Pratique VSI 1993 pag. 242 consid. 3a, DTF 116 V 4 consid. 3, DTF 113 V 7 consid. 2, RCC 1986 pag. 655 consid. 2; STFA 30 dicembre 1991 in re R.L., STCA 4 novembre 1992 in re A.B.).
Il TFA ha pure stabilito che le casse di compensazione devono invece procedere ad un proprio esame nell’accertamento di un utile di capitale soggetto a contribuzione ed il periodo in cui si è verificato l’utile di liquidazione. Comunque le casse devono fidarsi delle comunicazioni fiscali e procedere ai propri accertamenti solo se vi è forte dubbio sulla loro esattezza (Pratique VSI 1993 pag. 243, consid. 3a e pag. 251 consid. 2c; cfr. critica di P. Cadotsch, "Die Verbindlichkeit der Steuer- meldungen für die AHV-Beitragsfestsetzung", in Archiv für schweizerisches Abgaberecht (ASA) 1993/94, volume 62, pag. 381 s).
Va comunque rilevato che con l’introduzione del nuovo art. 47 LIFD (sino al 31. 12. 1994, art. 43 DIFD) e la conseguente modifica dell’art. 23 bis OAVS, le casse di compensazione non devono più accertare se l’utile in oggetto proviene da un’azienda avente l'obbligo di tenere una contabilità ed il periodo in cui tale utile si è verificato (cfr. Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2.a edizione, Berna 1996, N.14.40,14.41 e 14.43 e 14.44, pagg. 273/4).
Infine, in una recente sentenza il TFA, modificando la sua giurisprudenza, ha statuito che la comunicazione fiscale è vincolante anche per quanto riguarda la data di realizzazione dell’utile in capitale (Pratique VSI 1997 pag. 24).
2.5. Nella fattispecie in esame la ricorrente postula di essere esonerata dal contributo speciale poiché in buona fede non pensava di doverlo versare.
Questa richiesta non può tuttavia essere accolta.
Viste le chiare disposizioni di legge, per la cessione della scuola la ricorrente è soggetta al contributo speciale ex art. 23bis OAVS. Del resto, secondo costante giurisprudenza federale nessuno può prevalersi dell'ignoranza della legge per ricavarne dei vantaggi (cfr. DTF 113 V 88; DTF 111 V 338 consid. 4 e 343 consid. 3).
Inoltre, come indicato al consid. 2.4., il TCA non può rivedere la tassazione speciale IFD. Spettava alla ricorrente di contestare in sede fiscale l'ammontare dell'utile di liquidazione determinato.
Siccome l'assicurata non ha ancora compiuto 50 anni, la deduzione a scopo di previdenza ai sensi dell'art. 23 ter OAVS (cfr. consid.2.2) non è possibile.
In queste circostanze, dunque, la decisione amministrativa contestata è corretta e merita tutela.
2.6. Infine, la ricorrente ha ribadito che la sua attuale situazione economica non le permette di versare i contributi richiesti.
A tal proposito va ricordato che se un assicurato rende verosimile che si trova in difficoltà finanziarie, si obbliga a versare regolarmente degli acconti ed esegue immediatamente il primo pagamento, la Cassa di compensazione può concedergli una dilazione, fissando nel contempo per iscritto le condizioni di pagamento, segnatamente gli importi degli acconti e i termini di pagamento (art. 38 bis cpv. 1 e 2 OAVS).
D'altro canto i contributi, il cui pagamento non potrebbe essere ragionevolmente richiesto alle persone assicurate obbligatoriamente, possono essere adeguatamente ridotti, a richiesta motivata (art. 11 cpv. 1 LAVS).
Sia in caso di dilazione di pagamento che in caso di riduzione dei contributi l'assicurato deve rivolgere la propria richiesta direttamente alla Cassa non potendo il TCA pronunciarsi su questa problematica in mancanza di una decisione formale ex art. 84 LAVS.
E' pertanto bene rinviare gli atti alla Cassa di compensazione affinché si pronunci su quest'ultima richiesta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Gli atti sono ritornati alla Cassa affinché statuisca in merito alla domanda di riduzione/dilazione dei contributi.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________ __________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti