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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.01.2000 30.1999.25

19 janvier 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,564 mots·~8 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 30.1999.00025   BS/tf

Lugano 19 gennaio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 18 febbraio 1999 di

__________ __________, ____________________,   

contro  

le decisioni del __________ emanate da

Cassa di compensazione AVS, __________ __________ e __________ di __________, ____________________,    in materia di rendite AVS

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 18 novembre 1998 __________ __________, classe 1932 e nubile, ha presentato una richiesta tendente all'erogazione di una rendita di vecchiaia.

                                         Con quattro decisioni del __________ 1999 la Cassa di compensazione AVS, Commercio all'ingrosso e commercio di transito le ha assegnato retroattivamente una rendita semplice di vecchiaia con decorrenza dal 1° marzo 1994 di fr. 1'429.--.

                                         La prestazione assicurativa è stata determinata sulla base di un reddito annuo medio di fr. 33'840.-- e di un periodo di contribuzione completo di 41 anni che corrisponde alla scala di rendita massima 44 ed è stata rivalutata rispettivamente al 1° gennaio 1995, 1997 e 1999.

                               1.2.   Contro la decisione amministrativa  è tempestivamente insorta l’assicurata postulando quanto segue:

"  Come potrete constatare dalle fotocopie unite devo ricevere gli arretrati delle rendite AVS.

Ora da questo conteggio risulta che non mi sono corrisposti gli interessi ai quali credo di avere diritto, in quanto se un cittadino paga le imposte in ritardo, gli viene giustamente addebitato l'interesse.

Io spero che vogliate esaminare questo caso ed in attesa di una vs. risposta in merito, ringrazio anticipatamente e porgo i migliori saluti."

                               1.3.   Mediante risposta del 5 marzo 1999 la Cassa propone di respingere il gravame osservando che:

"  Il calcolo della rendita è in ordine. La signora __________ ha fatto la richiesta di una rendita di vecchiaia troppo tardi.

Avrebbe avuto diritto alla rendita a partire dal 01 marzo 1994.

Secondo la legge svizzera se una persona fa la richiesta troppo tardi non esistono interessi sugli arretrati."

                               1.4.   Con lettera del 1° ottobre 1999 il TCA ha chiesto alla ricorrente di indicare i motivi per cui ha inoltrato tardivamente la richiesta per l'erogazione di una rendita di vecchiaia.

                                         Nonostante il sollecito dell'11 novembre 1999 la ricorrente è rimasta silente.

                                         in diritto

                                In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza ( ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.

                                         Nel merito

                               2.2.   A norma dell'art. 21 cpv. 1 LAVS (nella versione in vigore sino al 31 dicembre 1996, applicabile alla fattispecie) hanno diritto alla rendita di vecchiaia gli uomini che hanno compiuto 65 anni e le donne che hanno compiuto 62 anni.

                                         Possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutte le persone assicurate oppure i loro superstiti, se sono stati pagati i contributi durante almeno 1 anno intero (art. 29 cpv. 1 vecchia LAVS).

                                         A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 vecchia OAVS).

                                         Il periodo di contribuzione è completo se l'assicurato, dal 1° gennaio dopo aver compiuto i 20 anni e fino all'inizio del diritto alla rendita, ha pagato i contributi per lo stesso numero di anni come gli assicurati della sua classe di età (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).

                                         In presenza di lacune contributive, gli art. 52bis e 52ter OAVS prevedono dei correttivi.

                                         Inoltre, la rendita é calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 30 cpv. 1 LAVS). A sua volta, il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi dell'attività lucrativa sui quali l'assicurato ha pagato i contributi e dividendo il totale per il numero degli anni di contribuzione. Il reddito annuo medio accertato in conformità delle norme surriferite, infine, è rivalutato secondo il fattore di cui all'art. 51 bis OAVS (cfr. art. 30 cpv. 4 LAVS).

                                         Infine, di regola ogni due anni le rendite ordinaria vengono adeguate all’evoluzione dei prezzi e dei salari (cfr. art. 33 ter cpv. 1 LAVS).

                               2.3.   __________ __________ è nata il __________ 1932, per cui il suo diritto a percepire una rendita AVS decorre dal 1° marzo 1994 (cfr. art. 21 cpv. 2 LAVS). Tuttavia essa ha presentato la relativa richiesta nel 1998 ciò che ha consentito alla Cassa di versarle retroattivamente le prestazioni assicurative, rispettando comunque il termine di cinque anni di perenzione di cui all'art. 46 cpv. 1 LAVS.

                                         L'assicurata non contesta il calcolo della rendita, che comunque risulta essere corretto, ma chiede il riconoscimento di interessi sugli arretrati dovuti.

                               2.4.   Secondo la costante giurisprudenza del TFA, nel settore delle assicurazioni sociali per principio non vengono versati interessi di mora, a meno che la legge non lo preveda espressamente (DTF 119 V 134, 119 V 79 e 113 V 50 con riferimenti).

                                         Ad esempio, per quel che riguarda i contributi AVS, tale obbligo di versamento è previsto dall’art. 14 cpv. 4 lett. e LAVS, che rimanda all’art. 41 bis (interessi moratori) e all’art. 41 ter (interessi compensativi) OAVS (cfr. SVR 1994 AHV Nr. 39 pag. 106).

                                         Questo principio conosce delle eccezioni.

                                         Infatti, il TFA ha riconosciuto il diritto ad interessi moratori allorché si riscontrano “circostanze particolari”.

                                         Queste circostanze sono state considerate realizzate in presenza di manovre illecite o dilatatorie degli organi amministrativi (DTF 101 V 118 ).

                                         In DTF 108 V 19 consid. 4b (= RCC 1983 pag. 156 consid. 4b) l’Alto tribunale, dopo avere confermato la propria prassi, ha aggiunto che per poter attribuire eccezionalmente interessi moratori in assenza di base legale oltre all’atto illecito è ancora necessario un agire colposo da parte dell’amministrazione ( o di un’autorità di ricorso) (cfr. anche DTF 117 V 352 consid. 3, 116 V 327).

                                         Il TFA ha tuttavia rifiutato il versamento generalizzato di interessi per determinati gruppi di casi (ad esempio per denegata giustizia costatata in via giudiziaria). Tale impostazione è fondata sulla circostanza che nel diritto delle assicurazione sociali il riconoscimento di interessi moratori è giustificato, come in passato, soltanto in via eccezionale e in casi isolati che particolarmente urtano il senso del diritto (DTF 113 V 50 consid. 2a, RCC 1990 pag. 47 consid. 3).

                                         Questi principi sono stati confermati dal TFA in una sentenza pubblicata del 1993 (cfr. DTF 119 V 78) dedicata alla questione del riconoscimento di interessi di mora nella procedura di risarcimento ai sensi dell’art. 52 LAVS.

                                         Infine, con sentenza inedita 2 aprile 1998 in re P.B. (K 125/97) l'Alto tribunale ha nuovamente confermato la propria giurisprudenza annullando una decisione del TCA (inc. 36.1996.156) in cui aveva riconosciuto un diritto generalizzato di interessi di mora su prestazioni sociali arretrate.

                                         In via abbondanziale va comunque ancora aggiunto che del tutto diversa è la situazione in materia di previdenza professionale, in particolare per quanto concerne le prestazioni. Infatti, secondo la giurisprudenza del TFA, in mancanza di disposizioni di regolamento dell’istituto di previdenza, vengono riconosciuti degli interessi moratori sulla base dell’art. 104s. CO (DTF 119 V 82 consid. 3b; 119 V 131; 116 V 112; 115 V 35 consid. 8; SZS 1990 pag. 155, 1989 pag. 214).

                               2.5.   Nella fattispecie in esame, visto che nell'ambito della prestazioni di vecchiaia non sussiste una norma di legge che statuisce l'obbligo dell'amministrazione di versare degli interessi di mora, la richiesta della ricorrente deve essere respinta.

                                         L'assicurata non ha nemmeno spiegato per quale motivo ha atteso quattro anni per presentare la richiesta di erogazione di una rendita. Dunque, alla Cassa non può essere imputato un comportamento illecito e colposo giustificante l'erogazione di interessi di mora.

                                         Del resto è notorio che, al momento dei fatti, le donne all'età di 62 anni (età che a seguito della 10 a revisione nel 1997 è stata aumentata gradatamente) hanno diritto ad una rendita AVS. Inoltre le casse cantonali di compensazione forniscono gli  Ufficio di stato civile dei promemoria sulla AVS (cfr. marg. 10001 delle Direttive sulle rendite, edite dall'UFAS) per cui la ricorrente doveva essere sufficientemente informata in merito ai sui diritti.

                                         Comunque sia, va ricordato che, secondo costante giurisprudenza federale, nessuno può prevalersi dell'ignoranza della legge per ricavarne dei vantaggi (cfr. DTF 113 V 88; 111 V 338 consid. 4).

                                         Sta di fatto che la ricorrente non ha subito alcun pregiudizio economico in quanto retroattivamente la Cassa le ha versato integralmente il dovuto.

                                         In queste circostanze, dunque, la decisione contestata deve essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________ __________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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