RACCOMANDATA
Incarto n. 30.1999.00216 BS/tf
Lugano 9 marzo 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 dicembre 1999 di
__________ __________, __________ __________,
contro
la decisione del __________ emanata da
Cassa cant. di compensazione, ____________________ __________, in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 18 novembre 1999 la Cassa cantonale di compensazione ha determinato i contributi personali AVS/AI/IPG dovuti da __________ __________ nel biennio 1998/99 per la sua attività lucrativa indipendente.
I contributi sono stati calcolati sulla base di un reddito annuo medio di fr. 55'000.--, imposto nella notifica di tassazione IFD 1997/98, aumentato della media dei contributi dovuti negli anni di computo (fr. 1'393.--), ritenuto un capitale proprio investito nell'azienda nullo.
1.2. Contro la succitata decisione __________ __________ ha inviato alla Cassa un ricorso, da quest'ultima trasmessa per competenza decisionale al TCA. L'assicurata non contesta il calcolo dei contributi, ma sostiene di non essere in grado di versare il conguaglio e quindi chiede l'annullamento della decisione, sperando "più tardi essere capace di entrare nell'AVS di nuovo".
1.3. Mediante risposta del 24 dicembre 1999 la Cassa, rilevando come l'insorgente non contesti il calcolo dei contributi, ha tuttavia esaminato la domanda di riduzione ed osservato in particolare quanto segue:
" 6. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle
assicurazioni la riduzione dei contributi sociali non può essere concessa ai proprietari di sostanza (cfr. RCC 1978, pag. 522).
7. Dall'ultima tassazione emessa (1997-98), emerge che la ricorrente possiede una sostanza imponibile di fr. 21'339.--, in particolare fr. 4'339.-- (titoli e altri collocamenti di capitali) e fr. 10'000.-- (numerario, biglietti di banca, ecc.) doc. 3.
8. Alla luce di quanto precede, la Cassa non può che proporre alla ricorrente, un pagamento rateale del conguaglio, conformemente ai disposti dell'art. 38 bis OAVS."
1.4. In data 18 gennaio 2000 il TCA ha effettuato un'ispezione presso l'UT di __________ Campagna.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).
Nel merito
2.2. In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).
Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente ed il capitale proprio impegnato nell'azienda sono accertati dalle autorità fiscali cantonali e comunicati alle casse di compensazione (art. 9 cpv. 3 LAVS).
Le disposizioni di esecuzione della LAVS distinguono due procedure di calcolo dei contributi per gli indipendenti: la procedura ordinaria (art. 22 seg. OAVS) e quella straordinaria (art. 24 seg. OAVS).
2.3. Nella procedura ordinaria, il contributo annuo AVS è calcolato sul reddito medio conseguito in un periodo di due anni. Il secondo e il terzo anno precedenti il periodo di contribuzione, che inizia ogni anno pari, costituiscono il periodo di computo, il quale coincide con quello dell'imposta federale diretta (art. 22 cpv. 1 e 2 OAVS).
Ciò permette alle Casse di compensazione di non dover determinare loro stesse il reddito ed il capitale aziendale, bensì di far capo ai dati accertati in sede fiscale.
Infatti, a mente dell'art. 23 cpv. 1 OAVS, le autorità fiscali e cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, cresciuta in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, cresciuta in giudicato e adattata alle disposizioni dell'imposta federale diretta.
Le indicazioni fornite dall'autorità fiscale sono vincolanti per la Cassa di compensazione, e, in generale, anche per l'autorità giudicante in via di ricorso (art. 23 cpv. 4 OAVS). Se si volesse infatti ammettere che, in genere, le comunicazioni delle autorità fiscali sono verificabili, ciò permetterebbe alle Casse di compensazione di adottare un proprio metodo di tassazione. Circostanza questa che non è compatibile con la volontà del legislatore (RCC 1992 pag. 35).
2.4. Nel caso in esame __________ __________ non contesta la determinazione dei contributi; piuttosto sostiene di non essere in grado di versare il conguaglio di fr. 7'676,50. Considerato che essa ha indicato un recapito in Germania e di sperare in seguito di contribuire all'AVS, il TCA ha accertato se la ricorrente è soggetta o meno all'obbligo contributivo. A seguito dell'ispezione presso l'UT di __________ Campagna, il Tribunale è venuto a conoscenza che l'assicurata dal 1° gennaio 1999 è stata stralciata dal catalogo fiscale in quanto partita per l'estero (doc. V). Visto che ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 lett. a LAVS il domicilio in Svizzera, ai sensi del diritto civile (art. 95 a LAVS) è un presupposto per l'obbligo contributivo all'AVS, l'assoggettamento della ricorrente deve essere dunque limitato al 1998. Ne consegue che la decisione in oggetto, relativamente ai contributi del 1999, deve essere annullata.
2.5. Riguardo il pagamento dei contributi, il cui calcolo è conforme alle disposizioni di legge, secondo l’art. 38bis cpv. 1 OAVS ( di cui al rinvio dell’art. 14 cpv. 4 lett. a LAVS) se il debitore di contributi rende verosimile che si trova in difficoltà finanziarie e si obbliga a versare regolarmente degli acconti ed eseguisce immediatamente il primo pagamento, la cassa di compensazione può concedergli una dilazione di pagamento, a condizione che abbia fondate ragioni di ritenere che gli acconti successivi ed i contributi correnti potranno essere pagati puntualmente.
Su questo aspetto la Cassa non si è espressa con una decisione formale, per cui il TCA non potrebbe entrare in merito a tale questione. Infatti, ai sensi dell'art. 84 cpv. 1 LAVS l'autorità di ricorso può pronunciarsi su un determinato oggetto solo in presenza di una decisione emanata da una cassa di compensazione. La decisione costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V 152, STFA 23 marzo 1992 in re G.C., STCA 4 maggio 1992 in re G.V.; Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine). Tuttavia, secondo la giurisprudenza, per economia processuale la procedura di ricorso può essere estesa ad un oggetto non facente parte della decisione contestata, vale a dire estraneo alla situazione giuridica determinata dal provvedimento attaccato. Tale oggetto comunque deve essere maturo per un giudizio (spruchreif) ed avere delle connessioni così strette con la questione principale litigiosa da considerarle una unità di fatti (Tatbestandgesamtheit). Inoltre l’amministrazione si deve essere pronunciata su questa questione almeno sotto forma di una dichiarazione resa nel corso della procedura di ricorso principale (cfr. DTF 122 V 36 consid. 2a; DTF 110 V 51 consid. 3b).
Nell'evenienza concreta, questi presupposti sono dati, visto che la Cassa in sede di risposta ha preso posizione sulla domanda di riduzione. Ne consegue che, per economia processuale, il TCA può entrare nel merito della questione.
2.6. A norma dell'art. 11 cpv. 1 LAVS, i contributi dovuti in applicazione degli articoli 6,8 cpv. 1 o 10 cpv. 1 LAVS, il cui pagamento non potrebbe essere ragionevolmente richiesto alle persone assicurate obbligatoriamente, possono essere adeguatamente ridotti, a richiesta motivata, per un periodo di tempo determinato o indeterminato; essi non possono però essere inferiori al contributo minimo. Chi postula la riduzione del contributo deve rendere verosimile che il suo pagamento integrale costituirebbe un onere gravoso (art. 31 cpv. 1 OAVS).
Secondo la giurisprudenza consolidatasi attorno all'art. 11 LAVS, la riduzione del contributo AVS può essere concessa se è dimostrato che a seguito del pagamento del contributo dovuto, l'assicurato verrebbe a trovarsi in una particolare situazione di estremo disagio economico (RCC 1950 pag. 334). Perché vi debba essere riduzione, occorre che il richiedente non possa far fronte ai propri bisogni vitali, non bastando invece che, abituato a una vita agiata, si senta soggettivamente in una situazione di disagio (RCC 1981 pag. 322, RCC 1953 pag. 319). In particolare, la giurisprudenza federale ha stabilito che si può riconoscere una particolare situazione di disagio economico, allorquando il reddito netto dell'assicurato è inferiore ai minimi di esistenza valevoli agli effetti del diritto esecutivo (RCC 1978 pag. 523). Più precisamente, il minimo vitale previsto dal diritto esecutivo rappresenta di massima il limite di guardia al di sotto del quale il pagamento di un contributo costituisce un onere troppo gravoso (RCC 1979 pag. 46; 1981 pag. 323). Occorre però in ogni caso tener presente la situazione economica complessiva del debitore (DTF 104 V 61; RCC 1978 pag. 522 e RCC 1980 pag. 501). Tuttavia, se l'assicurato dispone di una certa sostanza, ma é gravato di debiti per un importo superiore, in questo caso può essergli riconosciuto il diritto di beneficiare di una riduzione dei contributi invece della dilazione di pagamento (STCA 5 marzo 1986 in re H.H., STCA 14 aprile 1986 in re H.J.M.).
2.7. Nella fattispecie in esame, la Cassa ha ritenuto la riduzione non possibile, in quanto dalla notifica di tassazione 1997/98 è risultato che l'assicurata possedeva una sostanza imponibile di fr. 21'339.-- (doc. 3). Orbene, questo modo di procedere non è conforme poiché la sostanza presa in considerazione si basa al 1° gennaio 1997, mentre la domanda di riduzione è del 1999. Difatti la decisione relativa alla riduzione dei contributi deve essere fondata sulla situazione economica che si presentava al momento in cui il debitore doveva versare i contributi (RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1978 pag. 227 consid. 1), vale a dire alla data della notifica della decisione concernente la domanda di riduzione (STFA 13 dicembre 1990 in re G.P.C.).
Pertanto, spetta alla Cassa di accertare la situazione economica attuale della ricorrente ed in seguito determinarsi sulla domanda di riduzione per il saldo dei contributi relativi al 1998.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è accolto ai sensi dei considerandi. § La decisione 18 novembre 1999 è annullata per quel che concerne i contributi del 1999.
2.- Gli atti sono rinviati alla Cassa affinché statuisca sulla domanda di riduzione ai sensi del consid. 2. 7.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________ __________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti