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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.03.2000 30.1999.160

20 mars 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,013 mots·~15 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 30.1999.00160   BS/tf

Lugano 20 marzo 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 9 ottobre 1999 di

__________ e __________ __________, ____________________ __________,  rapp. da __________ __________, ____________________ __________e  

contro  

le decisioni del __________ emanate da

Cassa cant. di compensazione, ____________________ __________,    in materia di contributi AVS

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con due distinte decisioni del 14 settembre 1999 la Cassa cantonale di compensazione ha determinato i contributi personali AVS/AI/IPG dovuti da __________ e __________ __________, in qualità di persone senza attività lucrativa, nel biennio 1998/1999.

                                         I contributi sono stati determinati su una sostanza netta di

                                         fr. 1'966'020 .-- evinti dalla notifica di tassazione 1995/96, con riserva di rettifica fiscale ai sensi dell’art. 25 OAVS, e computati per metà.

                               1.2.   Contro le decisioni amministrative __________ __________ è tempestivamente insorto in nome proprio ed anche per conto della moglie, postulandone l'annullamento.

                                         Sostanzialmente il ricorrente contesta l'affiliazione fatta dalla Cassa in quanto egli sarebbe stato messo professionalmente in invalidità con inganno.

                                         In merito a sua moglie, l'assicurato rileva come la stessa in precedenza non sia stata affiliata quale persona senza attività lucrativa.

Contestualmente egli ha chiesto la concessione dell'effetto sospensivo al grave.

                               1.3.   Con decreto presidenziale del 13 ottobre 1999 l'istanza dei ricorrenti è stata stralciata dai ruoli poiché priva di oggetto.

                               1.4.   Mediante risposta del 15 novembre 1999 la Cassa propone di respingere il gravame, rilevando innanzitutto che __________ __________ è stato affiliato quale persona senza attività lucrativa dal 1° gennaio 1994, mentre __________ __________ al 1° gennaio 1997 a seguito delle disposizioni della 10a revisione, poiché suo marito non svolge un'attività lucrativa.

                                         Inoltre la convenuta ha osservato quanto segue:

"  7.   Nel caso di specie, i contributi dei ricorrenti sono stati stabiliti in

via provvisoria in base ai dati forniti dall'autorità fiscale relativi alla tassazione 1995-96, siccome la tassazione 1997-98 non è ancora disponibile.

8.   Tale prassi serve unicamente per l'emissione dei contributi

trimestrali provvisori, in conformità all'art. 34 cpv. 1 lett. c) dell'Ordinanza AVS.

9.   Per quanto attiene la censura sollevata contro i Servizi cantonali,

    ribadiamo che i ricorrenti sono stati affiliati d'ufficio, poiché si sono rifiutati di riempire il questionario di assoggettamento presso l'Agenzia comunale AVS, alfine di regolarizzare la loro posizione assicurativa.

10. Occorre evidenziare che, l'art. 64 cpv. 5 della legge AVS "obbligo di informare", sancisce che, le persone che non hanno un'occupazione lucrativa devono, se non sono già affiliati, annunciarsi alla Cassa cantonale compensazione, per il tramite dell'Agenzia comunale di domicilio."

                               1.5.   In data 15 dicembre 1999 il TCA ha scritto la seguente lettera alla Cassa:

"  con riferimento alla succitata vertenza vi trasmettiamo copia dello scritto 14 dicembre 1999 del ricorrente (doc. XVI) per conoscenza.

Nel succitato scritto __________ __________ sostiene che, nonostante l'effetto sospensivo del ricorso 9 ottobre 1999, il vostro ufficio ha iniziato delle procedure d'incasso dei contributi dovuti.

Vi assegniamo pertanto un termine di 5 giorni per prendere posizione su quanto sostenuto dal ricorrente.

Se ciò dovesse essere il caso, vogliate specificare il periodo di contribuzione posto in esecuzione. A tal riguardo vi preghiamo di trasmetterci l'estratto contabile dei ricorrenti.

Inoltre, ai fini dell'evasione del ricorso, vogliate comunicarci su quali basi avete affiliato i ricorrenti quali persone senza attività lucrativa e a partire da che data."

                               1.6.   Con scritto del 28 dicembre 1999 la Cassa ha dato la riposta che segue:

"  Facciamo riferimento al vostro scritto del 15 dicembre 1999 e vi comunichiamo che la Cassa non ha intrapreso alcuna procedura d'incasso dei contributi dovuti nei confronti dei signori __________.

Come già specificato nella risposta di causa del 15 novembre 1999 abbiamo affiliato il ricorrente nella categoria delle persone senza attività lucrativa a decorrere dal 1. gennaio 1994, mentre la moglie è stata affiliata a decorrere dal 1. gennaio 1997, in applicazione delle normative della 10.a Revisione AVS.

Queste affiliazioni, effettuate d'ufficio, siccome i medesimi si sono rifiutati di compilare i questionari, erano necessarie per colmare le lacune contributive.

Osserviamo che il sig. __________ dal 22 aprile 1993 è al beneficio di una rendita intera AI, motivo per cui riteniamo giustificata la procedura adottata dalla Cassa (doc. 1)."

                               1.7.   Il ricorrente ha  trasmesso al TCA diversi scritti dei quali si parlerà nei considerandi di diritto, nella misura in cui siano utili per l'evasione del presente gravame.

                               1.8.   Il TCA ha richiamato dall'UAI tutte le deliberazioni e decisioni concernenti la rendita AI assegnata a __________ __________ (doc. XXXV) e chiesto all'UT di __________ delle informazioni, ricevute il 2 febbraio 2000 (doc. XXVIII), documentazione trasmessa per conoscenza alle parti. In data 22 febbraio 2000 il ricorrente ha preso posizione in merito a quanto trasmesso (doc. XXXIII). Il Tribunale ha anche richiamato dalla Cassa l'incarto personale del ricorrente (doc. XXXI). Infine, con lettera del 13 marzo 2000 l'UT di __________ ha informato che __________ __________ ha impugnato la loro decisione su reclamo concernente la notifica di tassazione IFD 1995/96 (doc. XXXVI).

                                         in diritto

                                In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).

                                         Nel merito

                               2.2.   Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i super­stiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1 cpv. 1 lett. a LAVS).

                                         A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS (nel nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 1997) gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso femminile, o i 65 anni, se di sesso maschile.

                                         Tuttavia l’età di pensionamento della donna è fissata a 63 anni a partire dal 2001 (quattro anni dall’entrata in vigore della revisione legislativa), a 64 anni nel 2005 (otto anni; cfr. lett. d cpv. 1 delle disposizioni transitorie relative alla 10.a revisione della LAVS). Ciò significa che l’aumento graduale dell’età pensionabile non riguarda le donne nate nel 1938 o prima.

                                         Sono quindi obbligati a versare i contributi, diversamente dal vecchio diritto, anche le vedove che non esercitano un’attività lucrativa (abrogazione del vecchio art. 3 cpv. 2 lett. c LAVS) e le mogli di assicurati, se non esercitano alcuna attività lucrativa (abrogazione vecchio art. 3 cpv. 2 lett. b LAVS).

                                         Tuttavia, i coniugi senza attività lucrativa di assicurati con un’attività lucrativa non devono versare alcun contributo, qualora il coniuge versi contributi pari al doppio del contributo minimo (nuovo art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS).

                                         Infine, qualora entrambi i coniugi non esercitano un’attività lucrativa, essi sono obbligatoriamente tenuti a versare i contributi (cfr. Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2.a edizione, Berna 1996, N.2.21 pag. 60).

                               2.3.   Giusta l'art. 10 cpv. 1 LAVS, il contributo AVS delle persone senza attività lucrativa è pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa. Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; DTF 120 V 166 consid. 2 con riferimenti).

                                         Nella sua giurisprudenza il TFA ha costantemente interpretato la nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in senso lato. In effetti se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di ammontare considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe, né di una rendita in senso stretto, né di un reddito determinante.

                                         L'Alta corte federale ha stabilito che se le prestazione in questione, indipendentemente dal fatto  che presentino  o no le caratteristiche  delle rendite, contribuiscono al mantenimento dell'assicurato, occorre qualificare queste ultime come delle rendite. Infatti si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle condizioni sociale di una persona senza attività lucrativa (Pratique VSI 1994, pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a con riferimenti di dottrina e di giurisprudenza).

                                         La giurisprudenza del TFA considera come reddito conseguito sotto forma di rendite: le rendite d’invalidità dell’assicurazione militare (RCC 1959 pag. 473), le indennità giornaliere dell’assicurazione malattia (RCC 1980 pag. 211), le rendite del secondo pilastro e l’anticipo AVS” che l’istituto di previdenza accorda ad un assicurato prima dell’età che da diritto alla rendita AVS (RCC 1988 pag. 184), le rendite d’invalidità e le indennità giornaliere dell’assicurazione infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite per perdita di guadagno versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti stranieri d’assicurazione a delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), le rendite di invalidità versate da assicurazioni sociali estere (RCC 1991 pag. 433, STCA 23 dicembre 1992 in re W.E.), le rendite da contratti vitalizi ( Pratique VSI 1994 pag. 207), ed infine parzialmente il reddito del coniuge non assicurato (cfr. Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1980 pag. 247 = DTF 105 V 244).

                                         Al contrario, non rientrano nel concetto di rendite ai sensi di questo disposto le rendite dell’AVS e dell’AI (RCC 1991 pag. 431 consid. 3a, RCC 1990 pag. 456 consid. 2b, RCC 1982 pag. 82).

                                         Per sostanza ai fini dell’art. 28 OAVS si deve intendere l’insieme dei beni mobili o immobili di proprietà dell’as­sicurato, situati sia in Svizzera che all’estero (RCC 1952, pag. 94). Fanno pure parte della sostanza determi­nante del marito i beni della moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi (Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4 b, DTF 105 V 241), i beni di cui l’assicurato ha l’usufrutto ed i beni dei figli minorenni (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153).

                                         Tuttavia computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo devono essere detratti, tra l’altro, i relativi debiti (Käser, op. cit, pag. 228, N. 10.28; P.Y. Greber; Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS); Champ d’application personnel et cotisations; Basilea 1997; ad art. 10 LAVS, pag. 347, N.24.).

                               2.4.   Il contributo annuo delle persone che non esercitano un'at­tività lucrativa è fissato per un periodo di due anni (art. 29 cpv. 1 OAVS).

                                         Il contributo annuo è calcolato in base al reddito medio acquisito sotto forma di rendita in un periodo di due anni e alla sostanza. Il periodo di calcolo comprende il secondo e il terzo anno precedenti il periodo di contribuzione. Il giorno di riferimento per la determinazione della sostanza è generalmente il 1° gennaio dell'anno precedente il periodo di contribuzione.

                                         Le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi di una persona che non esercita un'attività lucrativa in base alla corri­spondente tassazione cantonale passata in giudicato, adattata alle disposizioni in materia d'imposta federale diretta (art. 29 cpv. 2 e 3 OAVS, nel tenore in vigore sino al 31.12.1996). Tali comunicazioni sulla sostanza sono vincolanti per l’amministrazione (Käser, op. cit., pag. 231, N. 10.34).

                                         Gli art. 22 a 27 OAVS, riferiti ai lavoratori indipendenti, sono per il resto applicabili per analogia al calcolo dei contributi secondo i cpv. 1 e 3 (art. 29 cpv. 4 OAVS).

                                         La determinazione del reddito acquisito sotto forma di rendita incombe alla Cassa di compensazione, che si avvale, nella misura del possibile, della collaborazione delle autorità fiscali del cantone di domicilio (art. 29 cpv. 5 OAVS).

                                         Tuttavia le comunicazioni di queste autorità non sono vincolanti per le casse, a causa della differente definizione di questo reddito nel diritto fiscale e in quello dell'AVS (Direttive UFAS sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa, cifra 2079; STCA 25 gennaio 1994 in re V.G.).

                                         Infine il nuovo art. 28 cpv. 4 OAVS prevede che “ se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito determinante per la rendita dei coniugi”. Quindi, i contributi della singola persona sposata senza attività lucrativa sono determinati sull’insieme dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà. Tale articolo è stato recentemente dichiarato dal TFA conforme alla legge ed alla costituzione (cfr. Pratique VSI 1999 pag. 118).

                               2.5.   Nella fattispecie in esame, __________ __________ dal 1992 è beneficiario di una rendita intera d'invalidità (grado d'invalidità 80%) ed è stato affiliato retroattivamente nella categoria delle persone senza attività lucrativa con decorrenza al 1° gennaio 1994 (cfr. affiliazione del 25 agosto 1999, doc. A). In merito la Cassa ha rilevato che l'affiliazione è avvenuta d'ufficio, non avendo l'assicurato compilato il questionario di assoggettamento presso l'Agenzia comunale AVS (cfr. doc. 12). A tal proposito, rettamente l'amministrazione ha osservato che ai sensi dell'art. 64 cpv. 5 LAVS le persone che non hanno un'occupazione lavorativa devono, se non sono già affiliate, annunciarsi alla Cassa cantonale di compensazione tramite l'Agenzia AVS del Comune di domicilio.

                                         Dopo l'affiliazione, l'amministrazione ha richiesto all'assicurato i contributi retroattivamente al 1° gennaio 1994, questo entro il termine quinquennale di perenzione dell'art. 16 cpv. 1 LAVS (cfr. doc. 6 e 7 allegati al doc. XXXI).

                                         Il ricorrente sostanzialmente contesta di esser stato messo in "invalidità professionale", facendo riferimento in particolare alla controversia sorta tra lui ed il suo ultimo datore di lavoro, approdata in Pretura (cfr. punto 10 del ricorso). Parimenti egli contesta l'agire del suo medico durante la procedura di accertamento dell'invalidità. Inoltre egli ha affermato più volte l'intenzione di chiedere allo Stato un risarcimento per i torti da lui subiti. Sta di fatto che, come si evince dalla documentazione inviata dall'UAI, con decisione del 23 luglio 1993 la Cassa di compensazione delle banche (competente a quel tempo per emettere la decisione concernente la prestazione assicurativa), a seguito della constatazione di un grado d'invalidità dell'80% da parte della Commissione AI del Canton Ticino, ha posto __________ __________ al beneficio di una rendita AI, con effetto dal 1° novembre 1992 (doc XXV/5). Tale grado d'invalidità è stato confermato dalle successive revisioni; la prossima è prevista al 1° luglio 2000 (cfr. doc. XXXV/ 1-4). Dal momento che la decisione di assegnazione della rendita AI è rimasta incontestata e che l'assicurato da diversi anni riceve una rendita d'invalidità, l'affiliazione fatta dalla Cassa deve essere confermata. Tuttavia, se durante la prossima revisione della rendita l'assicurato dovesse ritenersi ingiustamente posto in invalidità, egli dovrà richiedere all'UAI l'emanazione di una decisione formale, contro la quale egli può opporsi al TCA.

                               2.6.   Per quel che concerne __________ __________, dal 1° gennaio 1997 essa è tenuta a versare i contributi personali quale persona senza attività lucrativa. Come visto al consid. 2.2. , a seguito della 10a revisione LAVS l'esonero di contribuzione per le mogli non attive professionalmente di assicurati esercitanti un'attività lucrativa è caduto (abrogazione vecchio art. 3 cpv. 2 lett. b LAVS), a meno che il coniuge abbia versato il doppio del contributo minimo (nuovo art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS).

                                         Dal momento che suo marito non esercita un'attività lucrativa, la ricorrente è tenuta a versare i contributi. Infatti, qualora entrambi i coniugi non esercitano un’attività lucrativa, essi sono obbligatoriamente tenuti a versare i contributi (cfr. Käser, op., cit., N.2.21 pag. 60).

                               2.7.   Per quel che riguarda i contributi in oggetto, questi sono da determinare sulla base dei dati fiscali evinti dalla notifica di tassazione IFD 1997/98 (anni di computo 1995 e 1996), in analogia alla procedura ordinaria di determinazione dei contributi personali degli indipendenti (cfr. art. 22 OVAS ss in relazione all.art. 29 cpv. 4 OAVS). Siccome la menzionata non era stata ancora allestita, la Cassa ha rettamente fissato i contributi basandosi sulla notifica di tassazione 1995/96, questo alfine di evitare la perenzione ex art. 16 cpv. 1 LAVS. Infatti, come previsto per gli indipendenti, la Cassa di compensazione deve valutare il reddito da pensione e la sostanza determinante per la fissazione del contributo annuo, sulla base di tutti gli atti a sua disposizione allorché le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito o la comunicazione tardiva potrebbe causare una perdita di contributi (cfr. art. 24 cpv. 1 OAVS in relazione con l'art. 26 cpv. 1 OAVS: RCC 1980 pag. 58 consid. 3 b).

                                         Tuttavia, più tardi, se dalla competente autorità di tassazione viene comunicato un reddito (rispettivamente, per le persone senza attività lucrativa, la sostanza determinante) superiore o inferiore, la Cassa di compensazione esigerà o restituirà la differenza dei contributi (cfr. art. 25 cpv. 5 OAVS applicabile per analogia alla procedura straordinaria dell'art. 24 OAVS; RCC 1991 pag. 39 consid. 4 b, RCC 1989 pag. 171 consid. 2c, RCC 1988 pag. 594 consid. 3 b).

Ora, dagli accertamenti eseguiti dal TCA  è risultato che a tutt'oggi la notifica di tassazione 1997/98 non è ancora disponibile, mentre quella relativa al biennio fiscale 1995/96 è oggetto di un ricorso presso la Camera di diritto tributario (doc. XXXVI). Considerato che attualmente non sono disponibili i dati fiscali definitivi, richiamata la facoltà della Cassa di determinare i contributi in via provvisoria sugli atti a sua disposizione, appare opportuno mantenere la decisione contestata, riservato comunque il diritto al conguaglio ex art. 25 cpv. 5 OAVS.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________ __________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

30.1999.160 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.03.2000 30.1999.160 — Swissrulings