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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.02.2000 30.1999.15

9 février 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,605 mots·~13 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 30.1999.00015   BS/tf

Lugano 9 febbraio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 14 gennaio 1999 di

Hotel __________, __________ SA, ____________________,   

contro  

la decisione del __________ emanata da

Cassa di comp. __________, ____________________ __________,    in materia di contributi AVS

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione del 16 dicembre 1998 la Cassa di compensazione __________ ha intimato alla società __________ SA, gerente dell'Hotel __________ a __________ -__________, una tassazione d’ufficio relativa al 1° acconto estate 1998 di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AF e AD, determinati secondo il metodo forfetario previsto dall’art. 34 cpv. 3 OAVS, per complessivi fr. 43'347,05.

                                         Nella medesima decisione la Cassa ha inoltre rigettato l’opposizione ai PE no. __________ (doc. A5) e tolto l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso ai sensi dell'art. 97 cpv. 2 LAVS.

                               1.2.   Contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorta la società rilevando quanto segue:

"  Abbiamo ricevuto la lettera __________ del 16 dicembre 98, ma non capiamo perché ci venga richiesto un acconto di frs. 43'347,05, mentre l'ultima richiesta di pagamento portava frs. 29'187.--. Inoltre dovevano esserci già accreditate le perdite di guadagno di taluni nostri dipendenti ammalati, da noi già anticipati ai dipendenti stessi.

Abitualmente questi importi venivano sempre inviati con assegno a favore __________, in seguito senza alcuna notizia né avvertimento al riguardo sono stati __________ trattenuti in conto AVS: una prassi già consolidata negli anni non può essere variata da un giorno all'altro senza alcun avvertimento. Ora noi riteniamo che tali cifre debbano essere detratte già dal primo acconto che deve essere versato e che quindi la nostra cifra da pagare come primo acconto non sia quella richiesta.

Per questi motivi noi abbiamo respinto il precetto."

                               1.3.   Mediante risposta del 16 febbraio 1999, inoltrata dopo la concessione di una proroga, la Cassa postula la reiezione del ricorso, osservando in particolare quanto segue:

"  II.   Formale

1. Dal punto di vista formale si deve notare che il ricorso del 14 gennaio 1998 può riguardare solo l'ordinanza del 16 gennaio 1999. Oggetto di questa disposizione sono esclusivamente i contributi previdenziali dovuti in luglio e sollecitati con lettera del 17 settembre 1998, ma non quelli dovuti in settembre e sollecitati con la lettera del 19 novembre 1998.                                                

2. Per i contributi previdenziali esigibili in settembre non è stata ancora emessa un'ordinanza. Per quanto riguarda questi contributi non esiste nessun oggetto di impugnazione. E' possibile perciò intervenire sul reclamo nella misura in cui riguarda l'oggetto dell'ordinanza del 16 gennaio 1999.

III.  Materiale

1. L'attore è membro SSA e della cassa di compensazione __________ e riceve periodicamente le fatture e le disposizioni per stabilire l'ammontare e il pagamento dei contributi previdenziali.

2. Così l'attore ha ricevuto due diverse fatture e successivamente i solleciti corrispondenti. Si tratta di contributi previdenziali dovuti. Entrambe le fatture e i solleciti riguardano crediti vantati separatamente.

3. In seguito al sollecito del 17 settembre 1998 è stato effettuato un pagamento parziale, cosicché si deve provvedere solo al versamento di un importo restante di Fr. 32'542.45. Riguardo a questa somma è stata emessa un'ordinanza il 16.12.1998, impugnata.

4. In seguito al sollecito del 19 novembre 1998 è stato versato un acconto, rispetto al quale è ancora dovuto un importo di Fr. 29'187.00, non ancora saldato. Si tratta a tale proposito di un'ulteriore quota di contributi previdenziali scaduti. Non sono stati effettuati conguagli tra le due rate.

5. L'attore non ha evidentemente riconosciuto che i solleciti del 17.09.1998 e del 19.11.1998 riguardano quote contributive diverse. Questa situazione confusa si è creata perché l'attore è in ritardo nel pagamento dei contributi. Dato che i calcoli sono risultati corretti, il ricorso è da respingere."

                         1.4.   Con osservazioni del 16 marzo 1999 alla risposta di causa la ricorrente rileva di aver fatto opposizione al PE no. __________in quanto la cifra richiesta è superiore a quella risultante dai propri conteggi.

                               1.5.   Con lettera del 18 ottobre 1999 il TCA, costata la confusione fatta dalla società ricorrente tra l'acconto oggetto della decisione contestata e quello di cui fa riferimento  nel ricorso, ha chiesto se intendeva ritirare il gravame.

                                         La risposta 27 ottobre 1999 della società è la seguente:

"  In relazione alla vostra lettera del 18 ottobre u.s. in effetti tra i due precetti esecutivi c'è stata una certa confusione ma riteniamo che tale confusione persiste tutt'ora. Dopo i precetti di cui trattasi sono stati rifatti i conteggi e l'importo da pagare è risultato inferiore a quanto richiesto inizialmente come acconti. Inoltre, sempre successivamente ai precetti è stato fatto con __________ un accordo di rateizzazione e allo stato l'importo dovuto alla Cassa è inferiore all'importo di anche uno dei due precetti.

In conclusione alla data odierna non dobbiamo __________ l'importo di frs 43.347.05 di cui al precetto esecutivo e relativo al primo acconto 1998; ritenevamo peraltro che stante l'accordo e gli ulteriori pagamenti fatti la questione dei precetti fosse superata."

                               1.6.   Interpellata dal TCA, con lettera del 1° dicembre 1999 (che è la traduzione in italiano dello scritto 22 novembre 1999) la Cassa ha preso posizione in merito a quanto sostenuto dalla ricorrente.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza ( ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.

                                         Nel merito

                               2.2.   Secondo l’art. 14 cpv. 1 LAVS i contributi del reddito proveniente da un'attività lucra­tiva dipendente sono dedotti da ogni paga, e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contri­buto.

                                         Di regola, i datori di lavoro pagano i contributi alla Cassa di compensazione ogni mese, se occupano soltanto pochi lavoratori, ogni trimestre (art. 34 cpv. 1 lett. a OAVS).

                                         I contributi dovuti per il periodo di pagamento sono esigi­bili

                                         dalla sua scadenza e devono essere pagati entro dieci giorni (art. 34 cpv. 4 OAVS).

                                         Si intende quale periodo di pagamento il lasso di tempo per il quale il datore di lavoro deve pagare i contributi. Secondo la prassi amministrativa il periodo di pagamento è di un mese se la somma annua dei salari raggiunge o supera i 300’000.-- franchi, mentre è di un trimestre, se la somma annua dei salari non raggiunge i 300 000.-- franchi (marg. 2033 delle Direttive sulla riscossione dei contributi (DRC) edite dall’UFAS).

                                         Inoltre il datore di lavoro è tenuto a fornire alla cassa di compensazione i dati necessari per l'allestimento del conteggio dei contributi.

                                         Il conteggio deve comprende le indicazioni necessarie per la registrazione dei contributi e la loro iscrizione nel conto individuale (art. 35 cpv. 1 OAVS).

                                         Il datore di lavoro deve fornire le indicazioni richieste entro un mese dal termine del periodo di conteggio (art. 35 cpv. 3 OAVS).

                                         Con periodo di conteggio s’intende il lasso di tempo nel quale il datore di lavoro deve fornire tutte le informazioni relative al conteggio dei contributi dovuti per questo periodo. La cassa di compensazione determina i periodi di conteggio che possono coincidere con il periodo di pagamento, oppure comprendere parecchi periodi di pagamento. Il periodo di conteggio non deve oltrepassare un anno civile (marg. 2052 e 2053 DRC e art. 35 cpv. 2 OAVS).

                                         In seguito l’amministrazione registra il reddito da attività lucrativa nel conto individuale di ciascun salariato (marg. 2044 DRC).

                               2.3.   Ai sensi dell’art. 34 cpv. 3 OAVS, la cassa di compensazione può consentire al datore di lavoro di versare, invece dell'importo esatto dei contributi dovuti per un periodo di pagamento, una somma approssimativamente corrispondente. In tale caso, il conguaglio sarà fatto alla fine dell'anno civile.

                                         Questa procedura forfetaria permette al datore di lavoro di versare degli acconti, secondo le istruzioni della cassa di compensazione, sino alla fine dell’anno civile. Gli acconti sono stabiliti sull’ammontare dei salari soggetti all’AVS dell’anno precedente (Pratique VSI 1993 pag. 174 consid. 4b).

                                         Alla fine dell’anno civile la cassa di compensazione, sulla base dei dati definitivi forniti dal datore di lavoro ( distinta salari), allestirà il conteggio finale, dal quale risulterà se sono stati determinati contributi in eccesso o in difetto (conguaglio) (cfr. marg. 2030 DRC).

                                         Infine, quando le casse di compensazioni autorizzano il pagamento forfetario dei contributi, esse possono imporre delle condizioni o degli obblighi ed esigere, ad esempio, che il totale dei salari sia annunciato periodicamente durante l’anno civile oppure che le garanzie siano comprovate.

                                         Tale modo di procedere è stato recentemente confermato dal TFA (cfr. Pratique VSI 1993 pag. 174 consid. 4c).

                               2.4.   Le persone che non pagano i contributi ai quali sono tenuti o non consegnano il conteggio relativo ai contributi paritetici entro i termini prescritti, devono essere diffidate per iscritto dalla cassa di compensazione, impartendo loro un termine supplementare da 10 a 20 giorni (art. 37 cpv. 1 OAVS). Con l’intimazione della diffida all’assicurato è addossato una tassa da 10 a 200 franchi (art. 37 cpv. 2 OAVS).

                                         Se, alla scadenza del termine fissato in conformità dell'art. 37 cpv. 1 OAVS, i contributi non sono stati pagati, oppure non sono state fornite le indicazioni necessarie per il regolamento dei conti salari, la cassa di compensazione deve fissare i contributi dovuti, ove occorra, mediante tassazione d'ufficio (cfr. art. 38 cpv. 1 OAVS).

                                         L’amministrazione è autorizzata a emanare una deci­sione di tassazione in base a un esame sul posto della situazione. Può, nel caso di tassazione d'ufficio nel corso dell'anno, basarsi su somme forfetarie di salari e proce­dere al regolamento definitivo dei conti soltanto dopo la fine dell'anno (art. 38 cpv. 2 OAVS).

                                         Infine i contributi che non sono stati pagati, nonostante diffida, devono essere incassati senza ritardo in via di esecuzione (art. 15 cpv. 1 LAVS).

                                          2.5.   Giusta l'art. 97 cpv. 4 LAVS le decisioni delle Casse di compensazione e i giudizi delle autorità di ricorso relativi a pagamenti in denaro, cresciuti in giudicato, sono parifi­cati alle sentenze esecutive ai sensi dell'art. 80 LEF. Ciò significa che, sulla base di una tale decisione, l'opposizione interposta contro un precetto esecutivo può, contestualmente al credito fissato nella decisione, essere tolta da un ordine di rigetto definitivo pronunciato dal giudice.

                                         Tuttavia il rigetto dell'opposizione da parte del giudice non è necessario per il proseguimento dell'esecuzione quando il credito oggetto di esecuzione è stato fissato da una decisione cresciuta in giudicato, resa dopo che il debitore ha fatto opposizione (DTF 119 V 331 consid. 2b con riferimenti).

                                         Il TF ha posto questo principio, già invalso da alcuni decenni in ambito civile, (DTF 64 III 78, DTF 53 III 202, DTF 36 I 452, DTF 34 I 612), nella sentenza pubblicata in DTF 75 III 44, assimilando alle sentenze civili le decisioni e le sentenze amministrative delle autorità federali e delle autorità del cantone dove è in atto l'esecuzione (DTF 107 III 63, RCC 1978, pag. 310; Adler, "La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite pour dettes" in Droit privé et assurances sociales, pag. 247; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, pag. 128).

                                         Inoltre recentemente il TFA ha stabilito che il modo di procedere dell’amministrazione (decisione di contribuzione e rigetto simultaneo dell’opposizione) non è contrario all’art. 6 n. 1 CEDU, in quanto l’accesso ad un tribunale è garantito dalla possibilità conferita al debitore, qualora egli intenda contestare  la decisione amministrativa, di adire il tribunale cantonale delle assicurazioni competente (DTF 121 V pag. 112 consid. 3c, nel caso in esame si trattava di una decisione di una cassa malati; a proposito dell’applicazione dell’art. 6 n. 1 CEDU nelle cause relative alle contestazioni in materia di contributi alle assicurazioni sociali cfr. DTF 121 V pag. 111 consid. 3b).

                                         In definitiva, la Cassa che avvia una procedura d'esecuzione, contro la quale la persona soggetta all'obbligo contributivo solleva opposizione, senza avere prima fissato i contributi dovuti, deve in seguito notificare una decisione formale.

                                         La decisione deve tuttavia chiaramente riferirsi all'esecuzione in atto e togliere l'opposizione, totalmente o limitatamente ad un determinato importo (DTF 109 V 46; DTF 107 III 60, RCC 1982 pag. 344; Direttive UFAS sulla riscossione dei contributi, cifre 5118 - 5119, STCA 29 marzo 1994 in re Ch.T.).

                               2.6.   Nella fattispecie in esame la Cassa di compensazione __________ ha autorizzato la __________ SA, Hotel __________, iscritta quale datore di lavoro, al pagamento dei contributi paritetici secondo il metodo forfetario di cui all’art. 34 cpv. 3 OAVS (cfr. consid. 2.3).

                                         Oggetto del contendere è dunque il 1° acconto estate 1998 per complessivi fr. 43'347,05, richiesto con fattura del 14 luglio 1998 e sollecitato il 27 agosto 1998.

                                         Non avendo la società versato tale acconto, con lettera del 17 settembre 1998 la Cassa ha dapprima diffidato il datore di lavoro a versare quanto dovuto (doc. 1) ed in seguito spiccato il precetto esecutivo (PE) no 651462.-- (doc. A4).

                                         Con la decisione contestata la Cassa ha emesso una tassazione d'ufficio ex art. 38 cpv. 1 OAVS (cfr. consid. 2.4) e rigettato l'opposizione apposta al citato PE.

                                         Come visto al considerando precedente, tale modo di procedere è corretto. Infatti al momento di emettere la decisione (cfr. DTF 121 V 366 consid. 1 ) la ricorrente non aveva eseguito alcun versamento.

                                         In questo contesto il riferimento fatto dalla ricorrente al precetto esecutivo no. 660129 non è pertinente poiché riguarda la procedura di riscossione forzata del 2° acconto estate 1998, pagamento sollecitato il 19 novembre 1998 (doc.2 ).

                               2.7.   Nelle osservazioni 1° dicembre 1999 (cfr. consid. 1.6) la Cassa ha informato di aver concesso, dopo la decisione contestata, una dilazione di pagamento dei contributi datata 19 marzo 1999 (doc. 9) che tuttavia non è stata integralmente rispettata.

                                         Inoltre la convenuta ha documentato i seguenti versamenti effettuati dalla ricorrente:

                                         L'8 aprile 1999              fr.  8'500.--

                                         Il 12 maggio 1999         fr.  8'500.--

                                         Il 22 luglio 1999             fr.  1'451,30

                                         Il 12 agosto 1999          fr. 10'500.--

                                         Complessivamente restano quindi scoperti fr. 14'395,75, mentre gli altri versamenti sono stati computati per il 2° acconto estate 1998 (cfr. estratto conto doc. 12).

                                         Orbene, secondo costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudi­cante deve di regola limitare l'esame del caso alla situazione effet­tiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata (fra le tante: DTF 121 V 366 consid. 1b). Eccezionalmente, il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di influenzare il giudizio (RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3).

                                         Tenuto dunque conto dei pagamenti effettuati successivamente,  l'importo fatto valere con la decisione impugnata deve essere aggiornato a fr. 14'395,75. Limitatamente a questo importo l'opposizione al PE no. __________è da rigettare in via definitiva.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §   La decisione contesta è modificata nel senso che l'importo    

                                         scoperto ammonta a  fr. 14'395,75.

                                          §§ L'opposizione al PE no. __________del 1°gennaio 1998 dell'UE           di Lugano è rigettata limitatamente a fr. 14'395,75.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________ __________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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