RACCOMANDATA
Incarto n. 30.1999.00014 BS/tf
Lugano 21 marzo 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 gennaio 1999 di
__________ __________, __________ __________,
contro
la decisione del __________ emanata da
Cassa cant. di compensazione, __________ __________ __________, in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 24 dicembre 1998 la Cassa cantonale di compensazione ha fissato i contributi dovuti da __________ __________ nel 1997, quale persona senza attività lucrativa, sulla base di una sostanza netta di fr. 703'073.-- e di un reddito conseguito sotto forma di rendita di fr. 4'194.-- moltiplicato per 20.
Di conseguenza la sostanza determinante ammonta a
fr. 786'953.-- (4'194 x 20 + 703073).
I succitati dati sono stati comunicati dalla competente autorità di tassazione e concernono la notifica di tassazione IFD 1993/94.
1.2. Contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorto l’assicurato facendo valere quanto segue:
" Con la presente inoltro regolare ricorso contro la decisione intimatami il 24.12.1998 la stessa, è stata fissata in base alla sostanza, nonché alla dichiarazione di tassazione fiscale (art. 25 OAVS) entrambi in contestazione presso l'ufficio competente di esazione di __________, non essendo personalmente, nè titolare della sostanza, tantomeno beneficiario."
1.3. Mediante risposta del 28 gennaio 1999 la Cassa propone di accogliere il gravame, osservando in particolare che:
" 7. Nel caso di specie, la Cassa si è attenuta ai dati della tassazione
1993-94, ultima imposizione fiscale emessa dall'Autorità fiscale.
8. Gioverà sapere che la Cassa è disposta rivedere la decisione contestata, in forma provvisoria, nel momento in cui l'assicurato ci trasmetterà una copia della dichiarazione fiscale 1997-98, dalla quale emergono variazioni importanti.
9. Se, più tardi, dalla comunicazione dell'Autorità fiscale cantonale risultano sostanza e rendite superiori o inferiori, la Cassa esigerà o restituirà la differenza di contributi (art. 25 cpv. 5 OAVS)."
1.4. Con osservazioni del 9 febbraio 1999 alla risposta di causa l'assicurato ha rilevato che:
" Faccio seguito alla sua del 28 gennaio u.s. nonché alla risposta dell'Istituto delle Assicurazioni Sociali di __________, la presente per riconfermare il mio ricorso del 7 gennaio u.s., portando a ulteriore conoscenza che la sostanza netta di Frs. 703'073.-- come da ultima tassazione fiscale 1993-1994 non è mai stata di mia proprietà, ma unica proprietaria, nonché beneficiaria mia moglie __________ __________, domiciliata a __________o, dalla quale vivo separato di fatto dal 1994.
Sarà mia premura onorare quanto dovuto a chi di competenza non appena lo spett.le ufficio di Tassazione Fiscale, esporrà una nuova tassazione dopo aver evaso il ricorso tutt'ora aperto, mi permetto rispettosamente chiedere di accogliere questo mio ricorso essendo attualmente senza attività lucrativa al minimo dovuto, assicurando già sin d'ora che provvederò a informare le parti non appena emergeranno variazioni importanti."
1.5. Interpellato dal TCA, con scritto del 18 agosto 1999 l’assicurato ha risposto che la notifica di tassazione 1995/96 non è ancora disponibile in quanto sospesa presso l'Ufficio competente di __________ (doc. VII). Circostanza che è stata confermata dalla Divisione delle contribuzioni, Ufficio delle procedure speciali, il quale con scritto del 30 agosto 1999 ha informato il TCA che le tassazioni d'ufficio per gli anni 1995/96 e 1997/98 sono sospese perché pendente una procedura amministrativa riguardo la notifica di tassazione 1993/94 e che le decisioni su reclamo saranno evase prossimamente (doc. XI). In data 28 gennaio 2000 il suddetto Ufficio ha inoltre comunicato al TCA che l'incarto è stato trasmesso alla Camera di diritto tributario poiché il contribuente ha inoltrato ricorso contro le decisioni amministrative (doc. XIII).
1.6. Vista quanto sopra, il TCA ha pertanto richiesto al ricorrente di produrre la dichiarazione fiscale 1999/2000, trasmessa il 14 febbraio 2000 (doc. XV).
Tale documento è stato poi intimato per conoscenza alla Cassa, la quale con scritto del 18 febbraio 2000 (doc. XVII) ha preso la seguente posizione:
" Facciamo riferimento al vostro scritto del 16 febbraio 2000 e prendiamo atto che il ricorrente, contrariamente a quanto dichiarato nel questionario di affiliazione delle persone non attive, ossia di non svolgere attività lucrativa dal 1° gennaio 1997, all'Autorità fiscale dichiarava di essere lavoratore in proprio, con un reddito indipendente per gli anni 1997-98 di fr. 33'600.-- (doc. 1).
Alla luce di quanto precede, il ricorrente dovrà rivolgersi all'Agenzia comunale AVS di __________ e regolarizzare la posizione nei confronti dell'AVS, conformemente all'art. 64 cpv. 5 della legge AVS."
Invitato a presentare delle osservazioni su quanto scritto dall'amministrazione, il ricorrente, con lettera del 28 febbraio 2000 (doc. XIX), ha ribadito che:
" Mi permetto rispettosamente contestare lo scritto del 18 c.m. della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, in quanto ripetutamente dichiarato nella precedente corrispondenza il mio desiderio di mettermi in regola con i contributi mi pone in una posizione di disagio, in quanto mi rendo conto che la dichiarazione 99/2000 è stata male interpretata. E' pure vero che da quasi un anno a questa parte sto svolgendo un'attività la quale mi permette di risolvere la mia situazione nel campo del lavoro non avendo trovato nessuna occupazione alle dipendenze di terzi.
Ma ribadisco che negli anni 97/98 sono rimasto senza alcuna attività lucrativa, perciò la richiesta della spett.le Cassa non è giustificata.
Faccio appello alla vs. comprensione nel giudicare quanto sopra e mi permetto rispettosamente farvi osservare che se questo lavoro che svolgo parzialmente dovesse protrarsi in futuro, sarà mia premura come dimostrato nella dichiarazione alla Autorità fiscale, informare tutti gli interessati."
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).
Nel merito
2.2. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1 cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS (nel nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 1997) gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso femminile, o i 65 anni, se di sesso maschile.
Tuttavia l’età di pensionamento della donna è fissata a 63 anni a partire dal 2001 (quattro anni dall’entrata in vigore della revisione legislativa), a 64 anni nel 2005 (otto anni; cfr. lett. d cpv. 1 delle disposizioni transitorie relative alla 10.a revisione della LAVS). Ciò significa che l’aumento graduale dell’età pensionabile non riguarda le donne nate nel 1938 o prima.
2.3. Giusta l'art. 10 cpv. 1 LAVS, il contributo AVS delle persone senza attività lucrativa è pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa. Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid. 2a, RCC 1986 pag. 350).
La giurisprudenza del TFA considera come reddito conseguito sotto forma di rendite: le rendite d’invalidità dell’assicurazione militare (RCC 1959 pag. 473), le indennità giornaliere dell’assicurazione malattia (RCC 1980 pag. 211), le rendite del secondo pilastro e l’anticipo AVS” che l’istituto di previdenza accorda ad un assicurato prima dell’età che da diritto alla rendita AVS (RCC 1988 pag. 184), le rendite d’invalidità e le indennità giornaliere dell’assicurazione infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite per perdita di guadagno versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti stranieri d’assicurazione a delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), le rendite di invalidità versate da assicurazioni sociali estere (RCC 1991 pag. 433, STCA 23 dicembre 1992 in re W.E.), le rendite da contratti vitalizi ( Pratique VSI 1994 pag. 207), ed infine parzialmente il reddito del coniuge non assicurato (cfr. Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1980 pag. 247 = DTF 105 V 244).
Al contrario, non rientrano nel concetto di rendite ai sensi di questo disposto le rendite dell’AVS e dell’AI (RCC 1991 pag. 431 consid. 3a, RCC 1990 pag. 456 consid. 2b, RCC 1982 pag. 82).
Per sostanza ai fini dell’art. 28 OAVS si deve intendere l’insieme dei beni mobili o immobili di proprietà dell’assicurato, situati sia in Svizzera che all’estero (RCC 1952, pag. 94; Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants II, FJS no. 468, pag. 15). Fanno pure parte della sostanza determinante del marito i beni della moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi (Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4 b, DTF 105 V 241), i beni di cui l’assicurato ha l’usufrutto ed i beni dei figli minorenni (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153).
Tuttavia computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo devono essere detratti, tra l’altro, i relativi debiti (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2.a edizione, Berna 1996, pag. 228, N. 10.28; P.Y. Greber; Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS); Champ d’application personnel et cotisations; Basilea 1997; ad art. 10 LAVS, pag. 347, N.24.).
2.4. Il contributo annuo delle persone che non esercitano un'attività lucrativa è fissato per un periodo di due anni (art. 29 cpv. 1 OAVS).
Il contributo annuo è calcolato in base al reddito medio acquisito sotto forma di rendita in un periodo di due anni e alla sostanza. Il periodo di calcolo comprende il secondo e il terzo anno precedenti il periodo di contribuzione. Il giorno di riferimento per la determinazione della sostanza è generalmente il 1° gennaio dell'anno precedente il periodo di contribuzione.
Le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi di una persona che non esercita un'attività lucrativa in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato, adattata alle disposizioni in materia d'imposta federale diretta (art. 29 cpv. 2 e 3 OAVS). Tali comunicazioni sulla sostanza sono vincolanti per l’amministrazione (Käser, op. cit., pag. 231, N. 10.34).
Gli art. 22 a 27 OAVS, riferiti ai lavoratori indipendenti, sono per il resto applicabili per analogia al calcolo dei contributi secondo i cpv. 1 e 3 (art. 29 cpv. 4 OAVS).
La determinazione del reddito acquisito sotto forma di rendita incombe alla Cassa di compensazione, che si avvale, nella misura del possibile, della collaborazione delle autorità fiscali del cantone di domicilio (art. 29 cpv. 5 OAVS).
Tuttavia le comunicazioni di queste autorità non sono vincolanti per le casse, a causa della differente definizione di questo reddito nel diritto fiscale e in quello dell'AVS (Direttive UFAS sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa, cifra 2079; STCA 25 gennaio 1994 in re V.G.).
2.5. Nella fattispecie in esame la Cassa ha affiliato __________ __________ al 1° gennaio 1997 quale persona senza attività lucrativa sulla base del relativo questionario da lui sottoscritto il 5 ottobre 1998 (doc. 2). Pertanto i contributi del 1997 dovevano essere fissati in base alle "condizioni sociali" ex art. 10 LAVS vigenti al momento dell'affiliazione. La Cassa, non avendo a disposizione dati recenti, ha dovuto tuttavia prendere in considerazione l'ultima tassazione (1993/94) disponibile, periodo in cui il ricorrente era coniugato e esercitava un'attività lucrativa. Di questa circostanza l'amministrazione era consapevole, tant'è che con la risposta di causa si è detta pronta di rivedere, in forma provvisoria, la decisione nella misura in cui dalla notifica di tassazione 1997/98 risultino delle modifiche rilevanti.
Ora, nella dichiarazione 1999/2000, alla voce "reddito da attività indipendente" , __________ __________ ha indicato un reddito di fr. 33'600.-- nel 1997 e altrettanto nel 1998 (cfr. doc. XV). Nello scritto 28 febbraio 2000 il ricorrente ha tuttavia sostenuto di non aver esercitato negli anni 1997/1998 un'attività lucrativa, ma di averla iniziata nel 1999 (" quasi un anno da questa parte sto svolgendo un'attività….."). Di fronte a queste affermazioni contraddittorie, ritenuto inoltre che attualmente il contenzioso fiscale non risulta ancora terminato, appare opportuno che la Cassa convochi l'assicurato per accertare la sua situazione contributiva nel 1997, vale a dire se egli debba essere considerato persona con o senza attività lucrativa. Nel frattempo la decisione contestata deve essere annullata, anche perché non rispecchiava le " condizioni sociali" esistenti al momento dell'affiliazione di persona non attiva professionalmente.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§) La decisione del 24 dicembre 1998 è annullata.
2.- Gli atti sono rinviati alla Cassa affinché proceda agli accertamenti di cui al consid.2.5.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________ __________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti